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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 10 febbraio 2006 n. 389
Pres. C. Adamo, Est. A. Lento
L.P. contro Assessorato Reg. Lavori Pubblici


1. Processo amministrativo – ordine logico delle questioni - ricorso incidentale c.d. paralizzante – pregiudizialità.

 

2. Contratti della P.A. - Appalto di servizi - Subprocedimento di verifica dell’anomalia della offerta – Giudizio negativo su voci rilevanti ed incidenti – impugnazione – Accoglimento del ricorso – Effetti sul procedimento di gara.

 

3. Contratti della P.A. – Appalto di servizi - Subprocedimento di verifica dell’anomalia della offerta - Giustificazioni sulla remuneratività della offerta – Riferimento a tariffe sul costo del lavoro – Illegittimità.

1. Il ricorso incidentale va esaminato prima di quello principale quando viene proposto dalla aggiudicataria di un appalto ed è finalizzato ad escludere dalla gara l’impresa ricorrente in via principale, la quale, in caso di accoglimento dello stesso, perderebbe definitivamente la possibilità che la propria offerta venga valutata in comparazione con quella delle altre concorrenti.

 

2. Nei giudizi, aventi ad oggetto il sub-procedimento di verifica dell'anomalia della offerta, l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sull’attendibilità dell’offerta riguarda voci particolarmente rilevanti ed incidenti, che rendono l'operazione economica non plausibile.

 

3. Le imprese partecipanti ad aste pubbliche non possono allegare giustificazioni sulla remuneratività dell'offerta riferite alle tariffe sul costo del lavoro e le Amministrazioni non possono tenere conto di quelle eventualmente prodotte.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda




ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2299/05 proposto da

“LA PERLA IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Corrado Diaco, Simona Gambardella e Carmelo Giurdanella, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via G. Serpotta, n. 66;


CONTRO




l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Dipartimento Lavori Pubblici, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;


E NEI CONFRONTI




- della società “Pulisan” s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso incidentale, dall’avv. Massimiliano Mangano, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

- della soc. coop.va “Europa Servizi” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;


PER L’ANNULLAMENTO



1) del provvedimento di aggiudicazione del “servizio di pulizia giornaliera e straordinaria dei locali sede degli uffici dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, siti in Palermo, via Leonardo da Vinci, n. 161” (importo a b.a. annuo € 208.258,20, triennale € 624.774,60), di data ed estremi sconosciuti, in favore della società “Pulisan” s.a.s.;
2) del verbale di gara del 5 agosto 2005, relativamente alla parte in cui non dispone l’esclusione dalla gara delle imprese “Pulisan” S.a.s. ed “Europa Servizi” a r.l., ma aggiudica provvisoriamente l’appalto alla prima;
3) della nota prot. n. 2094 del 28 luglio 2005, con la quale l’Ispettorato ha espresso parere favorevole in ordine alle giustificazioni prodotte dalle imprese “Pulisan” S.a.s. ed “Europa Servizi” a r.l.;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli eventuali atti di approvazione delle operazioni di gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della controinteressata “Pulisan” s.a.s., con le relative deduzioni difensive;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 417 del 2 dicembre 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Aurora Lento;
Uditi alla pubblica udienza del 3 febbraio 2006 l’avv. Rosaria Zammataro, in sostituzione dell’avv. Carmelo Giurdanella, per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Marcello Pollara per l’Amministrazione resistente e l’avv. Massimiliano Mangano per la controinteressata;
Ritenuto e considerato:


FATTO




Con ricorso, notificato il 10 ottobre 2005 e depositato il giorno 13 successivo, la ditta “La Perla Impresa di Pulizia e Servizi” (in prosieguo, per brevità, “La Perla”) ha impugnato il provvedimento con il quale il seggio di gara, all’esito dell’incanto per l’appalto del “servizio di pulizia giornaliera e straordinaria dei locali sede degli uffici dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, siti in Palermo, via Leonardo da Vinci, n. 161” (importo a b.a. annuo € 208.258,20, triennale € 624.774,60), ha aggiudicato l’appalto alla società “Pulisan” s.a.s., nonché la nota prot. n. 2094 del 28 luglio 2005, con la quale l’Ispettorato tecnico regionale ha espresso parere favorevole in ordine alle giustificazioni prodotte da tale impresa e dalla “Europa Servizi” s.c.r.l., che con una offerta del 27,97% era risultata seconda classificata.
Ha rappresentato che qualora i chiarimenti forniti dalle imprese in questione a giustificazione delle rispettive offerte non fossero stati ritenuti adeguati dalla stazione appaltante, l’appalto le sarebbe stato aggiudicato, stante che la sua offerta era la terza migliore in assoluto e le giustificazioni dalla stessa prodotte erano state accettate dalla Amministrazione.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e con vittoria di spese, dei provvedimenti impugnati, per il seguente unico articolato motivo:
1) Violazione dell’art. 25, comma 2, del d.lgs.vo n. 157/1995. Violazione dell’art. 1 della l. 327/2000. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta.
Il seggio di gara avrebbe errato nel ritenere giustificate le offerte presentate dalle imprese “Pulisan” S.a.s. ed “Europa Servizi” a r.l.. nella parte relativa al costo orario del lavoro. Non avrebbe, in particolare, tenuto conto del fatto che, considerati i valori medi indicati nel decreto ministeriale del 1° giugno 2004 e le agevolazioni di cui alla l. n. 407/1990, il costo orario minimo non avrebbe potuto essere inferiore ad € 11,301, mentre la prima impresa aveva calcolato un costo di € 8,65 e la seconda di € 10,04 per 3 unità, € 12,86 per 6 unità, nonché € 7,38 per 8 unità.
Per l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Anche la ditta “Pulisan” s.a.s. si è costituita in giudizio ed ha chiesto che, vinte le spese, il ricorso fosse rigettato, in quanto infondato stante che il costo medio orario dalla stessa indicato sarebbe stato pari non ad € 8,65, ma “ad una percentuale pari all’11,24” e che nel calcolo delle agevolazioni di cui alla l. n. 407/1990 avrebbe dovuto essere considerate anche “le percentuali per sgravi contributivi sulla tredicesima, quattordicesima, per ferie, per permessi e TFR, che determinano un ulteriore abbattimento dei costi”.
Ha, inoltre, proposto ricorso incidentale, notificato il 17 novembre 2005 e depositato lo stesso giorno, con il quale ha dedotto l’improcedibilità del ricorso principale per il seguente unico motivo:
- Violazione dell’art. 25 del D.lgs.vo 17 marzo 1995, n. 157. Violazione dell’art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta.
L’offerta della ricorrente principale sarebbe anomala, in quanto nel calcolo del costo medio orario del lavoro avrebbe calcolato i benefici di cui alla legge n. 407/1990, senza tener conto dell’obbligo di assunzione degli addetti alle dipendenze dell’impresa che aveva svolto il servizio in precedenza, ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 5 maggio 2001, espressamente richiamato dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. Solo una parte del personale della ditta uscente avrebbe potuto, infatti, essere assunto dall’impresa subentrante con la possibilità di fruire di tali agevolazioni.
La ricorrente principale ha prodotto memoria, con la quale ha replicato alle deduzioni della controinteressata ed ha insistito nelle domande formulate in precedenza.
La controinteressata (e ricorrente incidentale) ha depositato vari documenti a sostegno delle proprie deduzioni.
Con ordinanza n. 417 del 2 dicembre 2005 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della fissazione della udienza.
Con memoria depositata in vista della udienza la ricorrente principale ha insistito nelle proprie domande.
Anche la controinteressata ha depositato una memoria, con la quale, oltre ad illustrare le deduzioni in precedenza articolate, ha insistito per l’accoglimento del ricorso incidentale, producendo ulteriore documentazione a sostegno dello stesso.
L’Avvocatura dello Stato ha, a sua volta, depositato una memoria.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2006, il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.


DIRITTO




1. - La controversia concerne l’appalto del “servizio di pulizia giornaliera e straordinaria dei locali sede degli uffici dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, siti in Palermo, via Leonardo da Vinci, n. 161” (importo a b.a. annuo € 208.258,20, triennale € 624.774,60), aggiudicato alla “Pulisan” s.a.s., in seguito alla valutazione da parte del seggio di gara positiva delle giustificazioni dalla stessa prodotte relativamente alla propria offerta di ribasso del 28,6%, che era risultata eccedente la soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.lgs.vo n. 157/1995.
Tale aggiudicazione è stata impugnata dalla ditta “La Perla Impresa di Pulizia e Servizi”, che aveva offerto un ribasso del 27,32%, il quale era superiore alla soglia di anomalia del 24,30% e le cui giustificazioni erano state accettate dalla Amministrazione.
La ricorrente ha rappresentato che la propria offerta era la migliore dopo quella della prima aggiudicataria e della ditta “Europa Servizi” s.c.r.l. (seconda classificata), la cui offerta era del 27,97% e le cui giustificazioni erano state ritenute congrue dalla Amministrazione.
L’aggiudicataria ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, con il quale ha dedotto che l’offerta della ricorrente principale sarebbe anomala e che le giustificazioni dalla stessa prodotte non avrebbero potuto, pertanto, essere accolte.
2. – Va preliminarmente rilevato che il ricorso incidentale ha carattere paralizzante, in quanto l'aggiudicataria fa valere una causa di esclusione relativa alla impresa ricorrente principale, cosicché, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis C.G.A., sez. giur., 13 giugno 2005, n. 357 e 15 maggio 2001, n. 205; Consiglio di Stato, IV, 13 aprile 2005, n. 1699; TAR Sicilia, Palermo, II, 7 marzo 2003, n. 314), deve essere esaminato prima di quello principale, dato che, qualora si pervenga al suo accoglimento, la ricorrente principale perderebbe definitivamente la possibilità che la propria offerta venga valutata in comparazione con quella delle altre concorrenti.
3. – Al riguardo, va fatto un sintetico riferimento alle principali disposizioni in materia di verifica dell’anomalia della offerta nell’appalto di servizi ed, in particolare, all’art. 25, comma 1, del D.lgs.vo 17 marzo 1995, n. 157 ed all’art. 1, comma 4, della legge 7 novembre 2000, n. 327.
3.1 L’art. 25, comma 1 del D.lgs.vo 157/1995 prevede che, in presenza di offerte anomale, “l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute”.
Tale disposizione struttura la verifica dell’offerta anomala come un sub procedimento, che, pur essendo collegato a quello di evidenza pubblica finalizzato alla aggiudicazione dell’appalto, ha, sotto il profilo formale, un preciso e distinto rilievo (Consiglio di Stato, VI, 3 aprile 2002, n. 1853).
Lo scopo perseguito è, infatti, quello di garantire, attraverso la richiesta di chiarimenti e la verifica/valutazione degli stessi, il rispetto dei principi comunitari della libertà di concorrenza e della par condicio dei concorrenti, nonché di quelli della legalità, imparzialità e buon andamento della azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione, nell’ambito dei quali trovano adeguata tutela anche gli interessi delle ditte le cui offerte sono state sospettate di anomalia (in tal senso Consiglio di Stato, V, 13 dicembre 2005, n, 7059).
In tale contesto la motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte rappresenta l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, poiché consente di controllare la logicità della stessa, senza che, però, il giudice possa sostituirsi alla Pubblica Amministrazione e trasmodare in determinazioni attinenti al merito dell'azione amministrativa.
In tema di sindacabilità della discrezionalità tecnica si è, infatti, affermato l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudice amministrativo deve limitarsi al controllo formale dell'"iter" logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano elementi tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche, fermo restando che esula dai compiti dello stesso il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico effettuate dalla P.A. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (Consiglio di Stato, V, 12 novembre 2004, n. 7346)
Ne consegue che nella verifica dell'anomalia l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, e ciò a causa del residuare di dubbi circa l'idoneità dell'offerta minata da spie strutturali di inaffidabilità a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico (Consiglio di Stato, VI, 3 maggio 2002, n. 2334).
3.2. - L’art. 1, comma 4, della legge 7 novembre 2000, n. 327, prevede, a sua volta, che debbano essere considerate anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui alle disposizioni contenute nei precedenti commi ed, in particolare nel primo, il quale dispone che il valore economico delle offerte deve essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Trattasi di una specificazione della disposizione di cui al surrichiamato art. 25, in quanto viene introdotto un parametro certo, rappresentato dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, al quale riferire la valutazione di anomalia delle offerte.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente nel senso che non può aversi la allegazione da parte delle imprese partecipanti ad aste pubbliche di giustificazioni sulla remuneratività dell'offerta riferite alle tariffe sul costo del lavoro, con la conseguenze che le Amministrazioni non possono tenere conto di quelle eventualmente prodotte. La ratio legis è, infatti, quella di garantire un'ulteriore forma di tutela del lavoro ed assicurare l'affidabilità delle imprese selezionate nelle gare pubbliche (in tal senso Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2003, n. 9318)
4. - Tutto ciò premesso, può procedersi all’esame del ricorso incidentale, con il quale si deduce che l’offerta presentata dalla odierna ricorrente principale “La Perla” sarebbe anomala, in quanto nella quantificazione del costo medio orario del lavoro sarebbero state calcolate le agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/1990, senza tener conto dell’obbligo di assunzione del personale dell’impresa uscente, addetto al servizio in questione, previsto dall’art. art. 4 del CCNL del 5 maggio 2001, espressamente richiamato dall’art. 16 del capitolato speciale. Solo una parte del personale della ditta uscente avrebbe, infatti, potuto essere assunto con la fruizione di tali agevolazioni.
La doglianza è fondata.
Dall’analisi dei costi inoltrata all’Amministrazione resistente dalla ditta “La Perla” risulta che il costo orario della manodopera, quantificato in € 11,301, è stato calcolato “in base alla legge 407/1990 dove il costo orario della manodopera in base ad accordi sindacali è di € 11,481 meno l’incidenza IRES di € 0,180 in quanto (..) è una ditta individuale e quindi non soggetta a IRES”.
La quantificazione del costo è, pertanto, avvenuta sulla base dell’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
Orbene, sostiene la ricorrente incidentale che tale disposizione non avrebbe potuto trovare applicazione per tutte le unità utilizzate nel servizio, in quanto avrebbe dovuto procedersi alla assunzione dei dipendenti della precedente aggiudicataria e di questi solo alcuni darebbero diritto al beneficio in questione.
Va, a tal proposito, precisato che nel ricorso incidentale era stato dedotto che i dipendenti da assumere erano 24 e che solo per 14 si sarebbe potuto fruire dei benefici di che trattasi. Tale deduzione è stata, però, successivamente rettificata, in quanto si è precisato che dovevano essere assunte (non ventiquattro, ma) diciotto unità e che solo per nove di esse poteva trovare applicazione l’art. 8 surrichiamato. A sostegno di tale ultima affermazione sono state prodotte in giudizio le diciotto lettere di comunicazione alla sezione circoscrizionale per l’impiego di Palermo di assunzione, da parte dell’aggiudicataria “Pulisan”, del personale della precedente aggiudicataria, dalle quali effettivamente risulta che per nove unità su diciotto non si poteva fruire delle agevolazioni in questione. Tale situazione ricorre, in particolare, per i seguenti soggetti: Castiglione G., Castaldo A., Lo Coco G., Lo Coco S., Palazzotto R., Paxia P., Piazzese T., Richici M., Ventimiglia G..
Orbene, la ricorrente principale, la quale aveva controdedotto in ordine al numero delle unità da assumere (diciotto, e non ventiquattro), versando in atti una dichiarazione dell’impresa precedente appaltatrice, nulla ha dedotto in merito alle predette lettere di assunzione.
Risulta, pertanto, provato per tabulas che per almeno nove unità di personale l’impresa “La Perla” (ricorrente principale) non poteva fruire dei benefici di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sicché l’offerta dalla stessa presentata risulta in effetti anomala e avrebbe dovuto, quindi, essere esclusa.
Per completezza, va rilevato che nessuna deduzione è stata svolta dalla ricorrente principale in ordine alla effettiva sussistenza dell’obbligo di assunzione dei dipendenti della precedente aggiudicataria di cui all’art. 4 del CCNL del 5 maggio 2001, espressamente richiamato dall’art. 16 del capitolato speciale. Trattasi, pertanto, di un punto che va considerato incontroverso tra le parti.
Concludendo, per quanto suesposto, il ricorso incidentale è fondato e va accolto.
Poiché ciò comporta che la ricorrente principale andava esclusa dalla gara, ne segue l’improcedibilità del ricorso della stessa per sopravvenuta carenza di interesse, che ne preclude l’esame nel merito.
Si ravvisano sufficienti motivi, avuto riguardo agli specifici profili della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata impresa “Pulisan”; dichiara improcedibile il ricorso principale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- CALOGERO ADAMO - Presidente
- COSIMO DI PAOLA - Consigliere
- AURORA LENTO - Referendario Estensore

Depositato in Segreteria il 10.2.2006


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