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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2006 n. 328
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
Kennelly S. ed altri (Avv.ti G. Lepore e C. Mauceri) contro l’Università degli studi di Siena (Avv. D. Iaria)


Processo – Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza – Poteri del giudice amministrativo - Può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi – Ricorso per l’ottemperanza di una sentenza di diverso organo giudiziario – Poteri di integrazione – Non sussistono – Inammissibilità

Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque devoluti alla sua giurisdizione. Tale potere di integrazione tuttavia non sussiste allorché la sentenza da eseguire sia stata adottata da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale e la questione rientri nella giurisdizione di quest’ultimo con la conseguenza che il relativo ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 328 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 1707 Reg. Ric.
Anno 2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1707/2005 proposto da

 

KENNELLY SARAH, LEVY PETER, GALESNE NATHALIE, PARTINGTON ALAN E ASSMANN UTE DOROTHEA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Lepore e Corrado Mauceri ed elettivamente domiciliati in Firenze, via Lamarmora n. 26;

 

c o n t r o

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, in persona del Rettore pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2, nonchè dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

per l’esecuzione
della sentenza n. 9 del 1997 resa dal Pretore di Siena, passata in giudicato;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla camera di consiglio del 23 novembre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. C.Mauceri, l’avv. C.Lepore delegato da G.Lepore e l’avv. D.Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1 - Ex lettori dell’Università degli studi di Siena, che hanno adito il Pretore per versi riconoscere una retribuzione adeguata alla qualità della prestazione svolta ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, sul presupposto che l’Università non ha eseguito correttamente la sentenza pretorile, hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato.
In particolare, secondo i ricorrenti, premesso che l’Università degli studi è stata condannata a corrispondere loro le “differenze retributive tra quanto percepito ed il trattamento economico complessivo del professore associato a tempo definito, dalla data di originaria instaurazione del rapporto” di lettore di madrelingua “per i successivi anni di rispettiva competenza oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione dei singoli diritti al saldo”, la stessa Università avrebbe errato nel calcolare le differenze retributive dovute tra quanto percepito dai ricorrenti, quali lettori, ed il trattamento iniziale del professore associato a tempo definito non confermato, anziché “il trattamento economico complessivo del professore associato a tempo definito”, come statuito dalla sentenza.
Infatti, il parametro adottato dall’Università – il trattamento economico iniziale dell’associato non confermato – sarebbe assai inferiore a quello costituito dal trattamento economico del professore confermato.
L’Università degli studi, invece, avrebbe interpretato la sentenza, della cui esecuzione si tratta, in relazione all’ultimo comma dell’art. 28 del d.p.r. n. 382/1980, che fa riferimento “al livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito” ed ha quindi dedotto che il livello retributivo iniziale fosse quello del professore associato non confermato.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito, sotto diversi profili, l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza; nel merito, ha sostenuto la legittimità del comportamento dell’Università, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

 

2 – La sentenza, della cui esecuzione si tratta, ha condannato l’Università resistente a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive tra quanto percepito ed il trattamento economico complessivo del professore associato a tempo definito, dalla data di originaria instaurazione del rapporto, per i successivi anni di rispettiva competenza (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali).
Nonostante il tenore dell’art. 28 del d.p.r. n. 382 del 11.7.1980, che stabilisce, in ordine al trattamento economico spettante ai lettori, che “i corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito”, l’Università in esecuzione della sentenza del Pretore (che ha interpretato in senso dinamico l’espressione “livello retributivo iniziale”), ha riconosciuto ai ricorrenti il suddetto trattamento partendo dal livello iniziale ed incrementandolo, per i periodi di spettanza, degli incrementi retributivi correlati a scatti biennali di anzianità del 2,5 %.
Secondo i ricorrenti, invece, la sentenza sarebbe stata eseguita in modo errato, avendo il Pretore accertato che il rapporto di lavoro dei ricorrenti si era convertito in rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza di escludere automaticamente il limite del livello retributivo iniziale del professore associato non confermato; pertanto, l’Università avrebbe dovuto calcolare le differenze retributive spettanti ai ricorrenti individuando, quale parametro, il trattamento retributivo dell’associato confermato, posizione giuridica a tempo indeterminato.
Osserva il Collegio che la formulazione testuale del dispositivo della sentenza, della cui esecuzione si tratta, non autorizza, de plano, la lettura che ne fanno i ricorrenti.
L’interpretazione da essi sostenuta si fonda, invero, sulla correlazione, operata nella sentenza, tra il trattamento economico individuato come parametro e la progressione di anzianità, il che dimostrerebbe che il giudice si sarebbe riferito al livello retributivo dell’associato confermato, non avendo altrimenti senso (il riferimento all’anzianità) per un associato non confermato.
Tale interpretazione è, peraltro, contraddetta dai rilievi opposti dalla difesa dell’amministrazione secondo la quale la posizione giuridica dei ricorrenti non potrebbe comunque assimilarsi, in base al dictum della sentenza, a quella dei professori associati confermati i quali, oltre alla titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono sottoposti ad un giudizio di conferma il cui superamento soltanto gli consente di acquisire un trattamento retributivo pari al 70 % dello stipendio del professore ordinario.
La fattispecie appare, dunque, inscrivibile tra quelle per le quali la domanda avanzata in sede di giurisdizione di ottemperanza postula, da parte del giudice adito, un’attività integrativa del giudicato, la cui mera formulazione testuale non legittima l’interpretazione sostenuta dai ricorrenti.
Trattandosi di un giudicato reso dall’autorità giudiziaria ordinaria, al giudice amministrativo è peraltro consentita solo un’attività di c.d. “stretta esecuzione”, e non anche un potere di integrazione del giudicato originario, venendo altrimenti ad incidere su posizioni soggettive sottratte al proprio ambito giurisdizionale (Cass., SS. UU., 20.11.2003 n. 17633).
Il rilievo è oggi determinante, dopo l’avvenuta c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego contrattualizzato.
La sottrazione di tale rapporto alla giurisdizione del giudice amministrativo non comporta, ad avviso del Collegio, l’inammissibilità della tutela pubblicistica offerta dal giudizio di ottemperanza (ritenuta da taluni incompatibile con la piena parificazione del lavoratore pubblico a quello privato), come non esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali.
Essa implica, peraltro, in materia di esecuzione del giudicato, la necessità di distinguere tra giudicato amministrativo e giudicato ordinario, ammettendosi solo nel primo caso il potere di integrazione del giudicato da eseguire (correlato al dovere di ottemperanza incombente sulla pubblica amministrazione) ove la pretesa avanzata non sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire.
Infatti, nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque devoluti alla sua giurisdizione, ma non può esercitare analoghi poteri di integrazione allorché la sentenza da eseguire sia stata adottata da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale e la questione rientri nella giurisdizione di quest’ultimo (Cons. St., Ad. Pl., 17.1.1997 n. 1).
Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 23 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2006
Firenze, lì 7 FEBBRAIO 2006

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