| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2006
n. 328
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
Kennelly S. ed altri (Avv.ti G. Lepore e C. Mauceri) contro
l’Università degli studi di Siena (Avv. D. Iaria) |
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Processo – Processo amministrativo - Giudizio
di ottemperanza – Poteri del giudice amministrativo - Può
adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere
in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali
problemi interpretativi – Ricorso per l’ottemperanza di
una sentenza di diverso organo giudiziario – Poteri di integrazione
– Non sussistono – Inammissibilità
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Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo
può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe
emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo
eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque
devoluti alla sua giurisdizione. Tale potere di integrazione
tuttavia non sussiste allorché la sentenza da eseguire sia
stata adottata da un giudice appartenente ad un diverso
ordine giurisdizionale e la questione rientri nella giurisdizione
di quest’ultimo con la conseguenza che il relativo ricorso
per ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 328 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 1707 Reg. Ric.
Anno 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1707/2005 proposto da
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KENNELLY SARAH, LEVY PETER, GALESNE NATHALIE,
PARTINGTON ALAN E ASSMANN UTE DOROTHEA, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Gaetano Lepore e Corrado Mauceri ed
elettivamente domiciliati in Firenze, via Lamarmora n. 26;
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c o n t r o
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA,
in persona del Rettore pro-tempore, costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Iaria ed elettivamente
domiciliata in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2, nonchè
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
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per l’esecuzione
della sentenza n. 9 del 1997 resa dal Pretore di Siena,
passata in giudicato;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla camera di consiglio del 23 novembre
2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. C.Mauceri, l’avv. C.Lepore
delegato da G.Lepore e l’avv. D.Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1 - Ex lettori dell’Università degli studi
di Siena, che hanno adito il Pretore per versi riconoscere
una retribuzione adeguata alla qualità della prestazione
svolta ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, sul presupposto
che l’Università non ha eseguito correttamente la sentenza
pretorile, hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato.
In particolare, secondo i ricorrenti, premesso che l’Università
degli studi è stata condannata a corrispondere loro le “differenze
retributive tra quanto percepito ed il trattamento economico
complessivo del professore associato a tempo definito, dalla
data di originaria instaurazione del rapporto” di lettore
di madrelingua “per i successivi anni di rispettiva competenza
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla
somma rivalutata dalla maturazione dei singoli diritti al
saldo”, la stessa Università avrebbe errato nel calcolare
le differenze retributive dovute tra quanto percepito dai
ricorrenti, quali lettori, ed il trattamento iniziale del
professore associato a tempo definito non confermato, anziché
“il trattamento economico complessivo del professore associato
a tempo definito”, come statuito dalla sentenza.
Infatti, il parametro adottato dall’Università – il trattamento
economico iniziale dell’associato non confermato – sarebbe
assai inferiore a quello costituito dal trattamento economico
del professore confermato.
L’Università degli studi, invece, avrebbe interpretato la
sentenza, della cui esecuzione si tratta, in relazione all’ultimo
comma dell’art. 28 del d.p.r. n. 382/1980, che fa riferimento
“al livello retributivo iniziale del professore associato
a tempo definito” ed ha quindi dedotto che il livello retributivo
iniziale fosse quello del professore associato non confermato.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha
preliminarmente eccepito, sotto diversi profili, l’inammissibilità
del ricorso per ottemperanza; nel merito, ha sostenuto la
legittimità del comportamento dell’Università, chiedendo
la reiezione del ricorso siccome infondato.
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2 – La sentenza, della cui esecuzione si
tratta, ha condannato l’Università resistente a corrispondere
ai ricorrenti le differenze retributive tra quanto percepito
ed il trattamento economico complessivo del professore associato
a tempo definito, dalla data di originaria instaurazione
del rapporto, per i successivi anni di rispettiva competenza
(oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali).
Nonostante il tenore dell’art. 28 del d.p.r. n. 382 del
11.7.1980, che stabilisce, in ordine al trattamento economico
spettante ai lettori, che “i corrispettivi non possono superare
il livello retributivo iniziale del professore associato
a tempo definito”, l’Università in esecuzione della sentenza
del Pretore (che ha interpretato in senso dinamico l’espressione
“livello retributivo iniziale”), ha riconosciuto ai ricorrenti
il suddetto trattamento partendo dal livello iniziale ed
incrementandolo, per i periodi di spettanza, degli incrementi
retributivi correlati a scatti biennali di anzianità del
2,5 %.
Secondo i ricorrenti, invece, la sentenza sarebbe stata
eseguita in modo errato, avendo il Pretore accertato che
il rapporto di lavoro dei ricorrenti si era convertito in
rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza di escludere
automaticamente il limite del livello retributivo iniziale
del professore associato non confermato; pertanto, l’Università
avrebbe dovuto calcolare le differenze retributive spettanti
ai ricorrenti individuando, quale parametro, il trattamento
retributivo dell’associato confermato, posizione giuridica
a tempo indeterminato.
Osserva il Collegio che la formulazione testuale del dispositivo
della sentenza, della cui esecuzione si tratta, non autorizza,
de plano, la lettura che ne fanno i ricorrenti.
L’interpretazione da essi sostenuta si fonda, invero, sulla
correlazione, operata nella sentenza, tra il trattamento
economico individuato come parametro e la progressione di
anzianità, il che dimostrerebbe che il giudice si sarebbe
riferito al livello retributivo dell’associato confermato,
non avendo altrimenti senso (il riferimento all’anzianità)
per un associato non confermato.
Tale interpretazione è, peraltro, contraddetta dai rilievi
opposti dalla difesa dell’amministrazione secondo la quale
la posizione giuridica dei ricorrenti non potrebbe comunque
assimilarsi, in base al dictum della sentenza, a quella
dei professori associati confermati i quali, oltre alla
titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
sono sottoposti ad un giudizio di conferma il cui superamento
soltanto gli consente di acquisire un trattamento retributivo
pari al 70 % dello stipendio del professore ordinario.
La fattispecie appare, dunque, inscrivibile tra quelle per
le quali la domanda avanzata in sede di giurisdizione di
ottemperanza postula, da parte del giudice adito, un’attività
integrativa del giudicato, la cui mera formulazione testuale
non legittima l’interpretazione sostenuta dai ricorrenti.
Trattandosi di un giudicato reso dall’autorità giudiziaria
ordinaria, al giudice amministrativo è peraltro consentita
solo un’attività di c.d. “stretta esecuzione”, e non anche
un potere di integrazione del giudicato originario, venendo
altrimenti ad incidere su posizioni soggettive sottratte
al proprio ambito giurisdizionale (Cass., SS. UU., 20.11.2003
n. 17633).
Il rilievo è oggi determinante, dopo l’avvenuta c.d. privatizzazione
del rapporto di lavoro del pubblico impiego contrattualizzato.
La sottrazione di tale rapporto alla giurisdizione del giudice
amministrativo non comporta, ad avviso del Collegio, l’inammissibilità
della tutela pubblicistica offerta dal giudizio di ottemperanza
(ritenuta da taluni incompatibile con la piena parificazione
del lavoratore pubblico a quello privato), come non esclude
la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di
procedure concorsuali.
Essa implica, peraltro, in materia di esecuzione del giudicato,
la necessità di distinguere tra giudicato amministrativo
e giudicato ordinario, ammettendosi solo nel primo caso
il potere di integrazione del giudicato da eseguire (correlato
al dovere di ottemperanza incombente sulla pubblica amministrazione)
ove la pretesa avanzata non sia de plano ricavabile dal
tenore testuale della sentenza da eseguire.
Infatti, nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo
può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe
emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo
eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque
devoluti alla sua giurisdizione, ma non può esercitare analoghi
poteri di integrazione allorché la sentenza da eseguire
sia stata adottata da un giudice appartenente ad un diverso
ordine giurisdizionale e la questione rientri nella giurisdizione
di quest’ultimo (Cons. St., Ad. Pl., 17.1.1997 n. 1).
Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile per difetto
di giurisdizione del giudice adito.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi,
possono essere compensati tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e compensa
tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 23 novembre 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2006
Firenze, lì 7 FEBBRAIO 2006
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