| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2006 n.
1146
Pres. Amodio, Est. Panzironi
E.A.Squillante (Avv. B. Ricciarelli) c/ Avvocatura Generale
dello Stato |
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Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego
– Procedura concorsuale – Accesso ad area o fascia superiore
– Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi
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Sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie
in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia nel caso
di costituzione, per la prima volta, di un rapporto di lavoro,
sia in quello di prove selettive dirette a permettere l’accesso
del personale già assunto ad una fascia o area superiore;
il termine assunzione di cui al D.lgs. 165/01 deve, infatti,
essere correlato alla qualifica che il candidato tende a
conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica
del personale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio Sezione I
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composto dai Signori: Antonino Savo Amodio
Presidente; Germana Panzironi Consigliere relatore; Roberto
Caponigro Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5390/2005 Reg. Gen., proposto
da
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Ermenegildo Achille Squillante, rappresentato
e difeso dall’ avv. Bruno Ricciardelli ed elettivamente
domiciliato presso lo studio Leo in Roma, via Ottaviano
n. 105;
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c o n t r o
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l’Avvocatura Generale dello Stato,
in persona del rappresentante p.t., costituita in giudizio
e domiciliata ex lege, in Roma via dei Portoghesi n. 12;
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per l’annullamento
del decreto dell’Avvocato Generale dello Stato di approvazione
della graduatoria di merito della procedura di riqualificazione
per la copertura di 167 posti della posizione economica
B3, area B, del ruolo del personale dell’Avvocatura dello
Stato;
della graduatoria di merito approvata il 12-3-2005;
del bando di selezione n. 10011 del 24-4-2001;
di tutti gli atti comunque connessi;
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VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI all’ udienza del 7\12\2005 il relatore Consigliere
Germana Panzironi, e gli avv. Ricciardelli e l’avv. dello
Stato Adele Quattrone;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con il ricorso in esame, ritualmente notificato
e depositato, l’istante chiede l’annullamento della graduatoria
di merito e del bando con cui l’Avvocatura dello Stato ha
indetto la selezione per il conferimento di 167 posti della
posizione economica B3, area B, del ruolo del personale
dell’Avvocatura dello Stato, ritenendolo illegittimo per
eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione chiedendo
il rigetto del ricorso siccome infondato.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
La selezione oggetto della presente impugnazione concerne
il passaggio di dipendenti dell’Avvocatura dello Stato da
una posizione economica ad altra nell’ambito della stessa
area funzionale B.
La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie
analoga, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla base
della norma di cui all’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 che,
nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, stabilisce, al quarto comma, la giurisdizione
del giudice amministrativo per le controversie in materia
di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
Una ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ambito di applicazione
della norma richiamata, quando riserva alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, sia relativo non solo alle procedure
concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima
volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive
dirette a permettere l’accesso del personale già assunto
ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione
deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende
a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica
del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area
superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso,
un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., Sez.
Unite, 15 ottobre 2003 n. 15403).
Tale indirizzo è orientato dalla giurisprudenza costituzionale
che valorizza il sistema di accertamento selettivo nelle
progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori,
in linea con quanto stabilito dall’art. 97 Cost.
Da ultimo con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato
in materia il seguente quadro complessivo: a) giurisdizione
del giudice amministrativo sulle controversie relative a
concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del
giudice amministrativo su controversie relative a concorsi
misti; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si
tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio
da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito
la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura
all’esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario
sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni,
che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito
della medesima area.
Nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la selezione
interna è volta al passaggio da una posizione all’altra
nell’ambito della medesima area funzionale come individuata
dalla contrattazione collettiva, ritiene il Collegio che
si determini una progressione di tipo orizzontale, per la
quale è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice
ordinario, e non una progressione di tipo verticale, vale
a dire dall’una all’altra area funzionale, per la quale,
secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, sarebbe
sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Per tutte le considerazioni esposte, in conclusione, il
T.A.R. adito non può che dichiarare il proprio difetto di
giurisdizione a conoscere del ricorso in epigrafe.
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione
delle spese processuali tra le parti.
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P Q M
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in
epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, Camera di Consiglio
del 7\12\2005.
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