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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2006 n. 1146
Pres. Amodio, Est. Panzironi
E.A.Squillante (Avv. B. Ricciarelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato


Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Procedura concorsuale – Accesso ad area o fascia superiore – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi

Sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia nel caso di costituzione, per la prima volta, di un rapporto di lavoro, sia in quello di prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; il termine assunzione di cui al D.lgs. 165/01 deve, infatti, essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione I

 

composto dai Signori: Antonino Savo Amodio Presidente; Germana Panzironi Consigliere relatore; Roberto Caponigro Primo Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5390/2005 Reg. Gen., proposto da

 

Ermenegildo Achille Squillante, rappresentato e difeso dall’ avv. Bruno Ricciardelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio Leo in Roma, via Ottaviano n. 105;

 

c o n t r o

 

l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del rappresentante p.t., costituita in giudizio e domiciliata ex lege, in Roma via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’annullamento
del decreto dell’Avvocato Generale dello Stato di approvazione della graduatoria di merito della procedura di riqualificazione per la copertura di 167 posti della posizione economica B3, area B, del ruolo del personale dell’Avvocatura dello Stato;
della graduatoria di merito approvata il 12-3-2005;
del bando di selezione n. 10011 del 24-4-2001;
di tutti gli atti comunque connessi;

 

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI all’ udienza del 7\12\2005 il relatore Consigliere Germana Panzironi, e gli avv. Ricciardelli e l’avv. dello Stato Adele Quattrone;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’istante chiede l’annullamento della graduatoria di merito e del bando con cui l’Avvocatura dello Stato ha indetto la selezione per il conferimento di 167 posti della posizione economica B3, area B, del ruolo del personale dell’Avvocatura dello Stato, ritenendolo illegittimo per eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La selezione oggetto della presente impugnazione concerne il passaggio di dipendenti dell’Avvocatura dello Stato da una posizione economica ad altra nell’ambito della stessa area funzionale B.
La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoga, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla base della norma di cui all’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 che, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce, al quarto comma, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Una ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ambito di applicazione della norma richiamata, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia relativo non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 15 ottobre 2003 n. 15403).
Tale indirizzo è orientato dalla giurisprudenza costituzionale che valorizza il sistema di accertamento selettivo nelle progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in linea con quanto stabilito dall’art. 97 Cost.
Da ultimo con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area.
Nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva, ritiene il Collegio che si determini una progressione di tipo orizzontale, per la quale è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e non una progressione di tipo verticale, vale a dire dall’una all’altra area funzionale, per la quale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, sarebbe sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Per tutte le considerazioni esposte, in conclusione, il T.A.R. adito non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere del ricorso in epigrafe.
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.

 

P Q M

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 7\12\2005.

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