| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2006 n.
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Pres. de Lise, Est. Caponigro
I. D'Angelo (Avv. R. Alessandrini) c/ Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa (Avv. Stato) |
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Giurisdizione e competenza - Promotore finanziario
- Opposizione avverso sanzioni irrogate dalla Consob – Giurisdizione
del G.O. – Sussiste - Motivi
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Sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia
in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla
Consob ai promotori finziari (Art. 196 D.lgs. 58/98), non
sussistendo nella scelta della sanzione alcuna discrezionalità
amministrativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Roma – Prima Sezione
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nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale
de Lise Presidente; Dott. Carlo Modica de Mohac Componente;
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 13222 del 1999, proposto da
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Ivan D’Angelo rappresentato e difeso
dall’Avv. Raffaello Alessandrini presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Corso n. 160
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Contro
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Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
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per l’annullamento
della delibera Consob n. 12119 del 7.9.1999 con cui il sig.
Ivan D’Angelo viene sospeso per un periodo di quattro mesi
dall’esercizio dell’attività di promotore.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006, relatore
il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Cristiana Pilo per delega
dell’avv. Alessandrini per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. La Consob, con delibera del 7 settembre
1999, ha sospeso il sig. Ivan D’Angelo per un periodo di
quattro mesi dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario.
Il provvedimento disciplinare è stato assunto, tra l’altro,
in quanto il comportamento del sig. D’Angelo integra la
violazione delle seguenti disposizioni del regolamento n.
5388/1991:
a) art. 14, co. 1, ai sensi del quale i promotori devono
comportarsi con diligenza, correttezza, professionalità
ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano la loro attività e quella degli intermediari
per conto dei quali essi operano, per aver ricevuto mezzi
di pagamento difformi da quelli previsti dalla normativa
ed aver assunto un ruolo attivo nella vendita degli stessi
al di fuori dei circuiti di intermediazione;
b) art. 14, co. 9, ai sensi del quale il promotore può ricevere
dal cliente esclusivamente:
- titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di
pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità
e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo,
o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia prescritto;
- titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati
a favore di chi presta il servizio di intermediazione mobiliare
offerto tramite il promotore.
Il ricorso avverso detto atto è articolato nei seguenti
motivi:
- Violazione di legge e di regolamento con riferimento alla
L. 1/1991 ed al regolamento n. 5388 del 2.7.1991 adottato
dalla Consob ai sensi dell’art. 5 della L. 1/1991 (art.
17). Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione
del principio del diritto di difesa e delle regole procedimentali.
LA Consob si sarebbe adeguata alle risultanze della relazione
della Sanpaolo Invest SIM S.p.a. senza tenere nel minimo
conto le deduzioni difensive del ricorrente. La relazione
della funzione di auditing sarebbe inattendibile.
- Violazione di legge e di regolamento con riferimento alla
L. 1/1991 ed all’art. 14 punto 1) e punto 9) e dell’art.
16 punto 4) del regolamento Consob n. 5388/1991. Eccesso
di potere. Omessa o errata interpretazione di norme regolamentari,
anche sotto il profilo della manifesta ingiustizia. Manifesta
contraddittorietà.
Non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 98, co.
2, del regolamento n. 11522/1998 e successive modificazioni,
che prevede la sanzionabilità di comportamenti di un promotore
finanziario consistenti nella acquisizione, anche temporanea,
della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore.
- Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Violazione del
criterio della tempestività e della proporzionalità.
Il provvedimento disciplinare sarebbe stato irrogato in
violazione del principio di tempestività.
L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle
censure dedotte.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 13222
pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio
del 10 novembre 1999.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2006, il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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2. Il ricorso è inammissibile per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo.
La giurisdizione in subiecta materia, secondo l’orientamento
formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, va
individuata sulla base della nomativa contenuta nel D.Lgs.
58/1998, con cui è stato approvato il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cfr.
Cass. Civ. SS.UU., 11 luglio 2001 n. 9383).
L’art. 196, co. 3, del D.Lgs. 58/1998 prevede che alle sanzioni
irrogabili ai promotori finanziari (richiamo scritto, sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta
milioni, sospensione da uno a quattro mesi dall’albo, radiazione
dall’albo) si applicano le disposizioni contenute nella
L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16.
Il rinvio alla L. 689/1981 comporta l’applicazione anche
della normativa processuale da essa dettata e contenuta
negli artt. 22 e 23, i quali prevedono che il giudizio di
opposizione avverso l’atto che applica la sanzione si propone
davanti al giudice ordinario e non davanti al giudice amministrativo.
Tale conclusione, sostiene il supremo giudice della giurisdizione,
poggia, innanzitutto, sul tenore letterale del terzo comma,
che concerne genericamente le “sanzioni previste dal presente
articolo” e non le sole sanzioni pecuniarie, ed è confermata
dalla considerazione sistematica che la scelta tra le quattro
sanzioni comminate dall’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 è effettuata
dalla Consob in “base alla gravità della violazione e tenuto
conto dell’eventuale recidiva”, sicché il contenuto del
provvedimento sanzionatorio è correlato esclusivamente all’entità
dell’illecito ascritto al promotore finanziario, sotto il
profilo oggettivo ed anche soggettivo (recidiva).
In altri termini, la scelta della sanzione, secondo la espressa
previsione normativa, non tiene conto di interessi pubblici
diversi, come l’interesse generale del mercato, e non è
perciò espressione di discrezionalità amministrativa, ma
il criterio legale che la detta scelta deve seguire è soltanto
la commisurazione della sanzione all’entità della violazione,
conformemente al contenuto tipico di ogni potere punitivo,
sia di tipo penale che di carattere amministrativo.
Né può ritenersi che tra le controversie in materia di vigilanza
sul mercato mobiliare, devolute dall’art. 33 del D.Lgs.
80/1998, come riformulato dall’art. 7 della L. 205/2000,
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
sono ricomprese anche quelle relative alle opposizioni avverso
le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari
ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 (cfr. Cass. Civ.,
SS. UU., 22 luglio 2004 n. 13703).
In proposito, è stato in particolare rilevato che l’art.
196 del D.Lgs. 58/1998 riveste carattere di specialità rispetto
alla disposizione contenuta nell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998,
che delinea, in via generale, i rapporti tra la giurisdizione
del giudice ordinario e del giudice amministrativo e deve
quindi escludersi che sia stato parzialmente abrogato dall’entrata
in vigore della norma più recente.
Né le novità contenute nell’art. 7 dell L. 205/2000, che
ha sostituito il testo originario dell’art. 33 del D.Lgs.
80/1998, giustificano l’abbandono di tale orientamento,
trattandosi di modifiche apportate al fine di eliminare
il dubbio che l’intero settore delle attività relative al
mercato mobiliare fosse stato ricompreso nella nozione di
servizio pubblico e, come tale, devoluto alla giurisdizione
del giudice amministrativo.
Di qui - considerato anche che nei confronti del promotore
è stata espressamente applicata la normativa più favorevole
di cui all’art. 98 del regolamento n. 11522/1998, di attuazione
del D.Lgs. 58/1998, che disciplina l’irrogazione delle sanzioni
ex art. 196, co. 1, del citato testo unico - l’inammissibilità
del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
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3. Sussistono giuste ragioni, attesa la peculiarità
della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese
del giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 25 gennaio 2006.
Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Caponigro Estensore
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