REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III
Composto dai signori
Stefano BACCARINI PRESIDENTE
Maria Luisa DE LEONI COMPONENTE
Alessandro TOMASSETTI COMPONENTE
Ha pronunciato la seguente sentenza
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 9067 del 2005/Reg.gen., proposto dalla
Società semplice VIVAIO dei MOLINI Azienda Agricola PORRO
SAVOLDI s.s. rappresentata e difesa dagli avv.ti Oberdan
Epicoco, Divide Epicoco ed Alessandro Pallottino, con domicilio
eletto in Roma, Via Oslavia, n. 12;
C O N T R O
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici,
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura generale dello Stato;
e, nei confronti
della Società S.O.A. C.Q.O.P. Costruttori Qualificati
Opere Pubbliche s.p.a., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Arturo Cancrini e Claudio De Portu, con domicilio
eletto in Roma, Via Giuseppe Percalli, n. 13;
per l’annullamento
del comunicato diretto alle SOA n. 42 del 24.11.2004,
nella parte in cui l’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
ha negato la possibilità di rilasciare attestazioni di qualificazione
alle società semplici di cui agli artt. 2251 e segg. del
cod. civ.; dell’invito del 3.8.2005 n. 31689/05/ISP, con
il quale l’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ha richiesto
alla SOA C.Q.O.P. s.p.a. “le ragioni per cui ha rilasciato
l’attestazione di qualificazione in oggetto in assenza della
forma giuridica richiesta”, nonché della conseguente revoca
dell’attestazione, operata dalla SOA C.Q.O.P. spa il 9.9.2005,
n. RC/0304/05;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e della S.O.A. C.Q.O.P. spa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006 la relazione
del Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi, altresì, gli avvocati
come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 10 ottobre 2005, la Soc.
Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi s.s. impugna
gli atti indicati in epigrafe, con cui, in ottemperanza
all’invito dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
a ritirare l’attestazione rilasciata alla ricorrente ed
alla comunicazione n. 42 del 24.11.2005 della stessa Autorità,
è stata revocata l’attestazione SOA n. 307/10/00.
Premette, la ricorrente, di essere un’azienda per la coltura
e vendita di piante con 19 dipendenti nella forma della
società semplice con un volume di affari di circa 1.600.000
euro, dei quali il 10-12% riconducibile ad opere pubbliche.
Di essere stata iscritta all’Albo Costruttori dal 26.6.1995
per la ctg. S1 per un importo di 1.500 milioni ed di aver
sempre partecipato a gare per l’esecuzione di OO.PP.
A seguito dell’evoluzione normativa, ha ottenuto il 20.7.2001
l’attestazione n. 307/10/00 di qualificazione alla esecuzione
di LL.PP. dalla SOA CQOP per la ctg. S24, classifica II,
verificata il 17 giugno 2004, (con il n. 4357/10/00) e scadente
il 19.7.2006.
Deduce:
1)- violazione degli artt. 2082 e ss. 2135, 2249, 2251 e
ss. c.c.; art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 109/1994;
art. 95 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999; artt. 1, 3, 35
Cost.; artt. 3, 10, 49, e ss Trattato CE; artt. 15 e 16
della Carta dei diritti fondamentali U.E.; art. 4 Dir. CEE
2004/18/CE; art. 24 e segg. Dir. CEE 93/37/CE; nonché l’eccesso
di potere per disparità di trattamento; sviamento dell’interesse
pubblico e contraddizione con precedenti provvedimenti.
Assume la ricorrente che l’Autorità confonde tra attività
commerciale e attività d’impresa, giungendo ad escludere
che la società semplice possa essere imprenditore. L’art.
2249, secondo comma, c.c. prevede, infatti, che le società
che abbiano oggetto diverso dall’attività commerciale siano
regolate dalle disposizioni sulle società semplici. Per
cui la società semplice è, per definizione, imprenditore,
nel senso che esercita imprenditorialmente attività agricola,
con le connesse attività, anche commerciali(art. 2135, terzo
comma, cod. civ.). Essendo, quindi, la Società semplice
imprenditore, cade il presupposto posto a fondamento dall’Autorità.
Anche se l’art. 10 della legge n. 109 del 1994 non menziona
le società semplici tra i soggetti che possono partecipare
alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, tuttavia,
il riferimento è diretto sempre all’impresa ed all’imprenditore,
a prescindere dalla veste giuridica.
Il comma 1, lett. a) dell’art. 10 citato consente la partecipazione
alle “imprese individuali, anche artigiane”, con ciò ritenendo
rilevante “l’attività imprenditoriale”. E ciò appare chiaro
se si tiene conto che l’interesse del legislatore è rivolto
all’impresa e non alla veste giuridica assunta per l’esercizio
di impresa.
Sottolinea la ricorrente che qualsiasi limitazione alle
gare per l’affidamento di opere pubbliche in ragione della
forma o veste giuridica assunta dal soggetto che intenda
partecipare sarebbe in contrasto non solo con i principi
sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ma anche con
la normativa comunitaria di settore, la quale contempla
sempre la figura dell’imprenditore a prescindere dalla forma
giuridica che assume, tanto che la società semplice ben
può partecipare alla compagine del G.E.I.E..
Sotto tale profilo, la ricorrente ravvisa il contrasto della
norma de qua con la disciplina comunitaria, particolare
con gli artt. 43 e segg., 49 e segg. Trattato CE; 16 Carta
dei diritti fondamentali U.E., nonché, se in quanto applicabili,
4 Dir. CEE 2004/18/CE e 24 e segg. Dir. CEE 93/37/CE - e,
quindi, chiede che la questione venga sottoposta ex art.
234 C.E. alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’eccesso di potere viene, infine, ravvisato, sotto il profilo
della disparità di trattamento, di sviamento dell’interesse
pubblico e contraddizione con precedenti provvedimenti,
poiché viene violato il principio della massima partecipazione
alle gare e perché, nel quadro normativo previgente, il
riferimento veniva operato in relazione alle imprese, tanto
che la ricorrente aveva ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale
Costruttori, limitatamente alla categoria S1.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale
statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude
per il rigetto del ricorso.
Anche la controinteressata SOA C.Q.O.P. si è costituita,
sottolineando la correttezza del proprio operato, in particolare,
in relazione al potere di vigilanza istituzionalmente assegnato
all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
All’Udienza del 25 gennaio 2006 la causa è stata ritenuta
in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso non merita accoglimento.
Come esposto in fatto, la ricorrente lamenta l’avvenuta
revoca dell’attestazione di qualificazione , determinata
dal comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, che indicava i soggetti ammessi alle gare, in
base all’art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nell’ambito
dei quali non era compresa la “società semplice”.
Osserva il Collegio che l’art. 10 della citata legge n.
109 del 1994 individua, tra i soggetti ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, le società
commerciali, le quali, ai sensi del 1° comma dell’art. 2249
cod. civ., devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati
nei Capi III e seguiti del Titolo V del codice civile.
La società semplice non è, pertanto, compresa tra i soggetti
che possono partecipare alle gare pubbliche. Come è noto,
infatti, detta società è organizzata su base personale e
il termine “società” è espressione sintetica per indicare
la collettività dei soci ed i rapporti rimangono, sia all’interno
che nei confronti di terzi, legati da un diritto di comunione
sul patrimonio sociale. La società semplice non è soggetta
ad alcuna forma di pubblicità legale e proprio alla deficienza
di una pubblicità legale sono connesse differenze sostanziali
nella sua disciplina giuridica.
Per quanto riguarda l’oggetto dell’attività sociale, esso
non può essere l’esercizio di una attività commerciale,
poiché le società che hanno per oggetto detto tipo di attività,
secondo quanto disposto dall’art. 2249 cod. civ., devono
costituirsi in uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti
del Titolo V del codice civile.
Ora è chiaro che la realizzazione di lavori pubblici
dev’essere effettuata in forma imprenditoriale. L’attività
imprenditoriale, tuttavia, è soggetta alle disposizioni
che fanno riferimento alle attività ed alle imprese commerciali
(2° comma dell’art. 2195 cod. civ.).
Ne consegue che quanto dedotto dalla ricorrente, secondo
cui il legislatore ha inteso dare rilievo esclusivo all’attività
imprenditoriale e non alla forma assunta, non è esaustivo
della fattispecie, poiché trascura il riferimento contenuto
nel 2° comma dell’art. 2195 cod. civ. che esige che le imprese
che svolgono attività imprenditoriale siano soggette alle
disposizioni dettate per le imprese commerciali. Quindi,
anche l’impresa individuale, indicata dalla ricorrente quale
indice di rilievo per sostenere la propria tesi, nella propria
attività imprenditoriale deve osservare le regole dettate
per le imprese commerciali e, conseguentemente, trasformarsi
in uno dei modelli dettati dal Capo III del titolo V del
codice civile (art. 2249 cod. civ.).
L’incongruenza, rilevata dalla ricorrente, del diritto interno,
alla luce della considerazione che la società semplice possa
partecipare all’associazione nel Gruppo Europeo di Interesse
Economico, rispetto al diritto comunitario di settore e
al Trattato istitutivo della Comunità Europea e dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’UE, non può essere condiviso.
Giova ricordare che il G.E.I.E. ha fini mutualistici e,
quindi, non lo scopo di realizzare profitti per se stesso;
la natura del soggetto imprenditoriale non costituisce requisito
essenziale ai fini della partecipazione al Gruppo, potendo
aderire ad esso i più svariati tipi di soggetti. Non è richiesta
la creazione di un fondo patrimoniale comune e sussiste
la responsabilità illimitata e solidale dei membri per tutte
le obbligazioni contratte dal Gruppo.
In sede di gara, tuttavia, il G.E.I.E. deve esplicitare
quali siano le imprese interessate all’esecuzione dell’opera,
poiché i requisiti richiesti per la partecipazione alle
gare devono sempre sussistere in capo alle imprese aggiudicatarie.
Il Gruppo, infatti, non può sostituirsi ai suoi membri e
non può, quindi, assumere la veste di appaltatore dei lavori.
Il suo ruolo nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice
è solo quello di coordinare ed organizzare le prestazioni
richieste, rappresentandole nei confronti del soggetto appaltante.
Appare chiaro, in conclusione, che la società semplice,
pur potendo partecipare al G.E.I.E., non può, tuttavia,
essere soggetto esecutore dell’opera in carenza dei requisiti
richiesti. D’altro canto, l’art. 10 nel contemplare anche
il G.E.I.E. tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento di lavori pubblici, fa esplicito riferimento
alla necessità di applicare a tale istituto le disposizioni
di cui all’art. 13 della legge n. 109 del 1994.
E’ sufficiente, infine, sottolineare che discende dalla
libera opzione del privato la scelta dello schema associativo
più idoneo per esercitare l’attività imprenditoriale.
Per le argomentazioni che precedono il ricorso va, pertanto,
respinto.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio
2006.