REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- Sezione I-bis -
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 303 del 2006, proposto da
CO.LO.COOP – Consorzio Lombardo Cooperative s.c.a.r.l.,
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Gaetano Tafuri e Marcello Magnano di San Lio,
per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma,
alla via dei Gracchi n. 187,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando
III Regione Aerea, in persona del legale rappresentante
per l'annullamento
- della nota prot. n. MDACLCMLOG/161901 del 13 dicembre
2005, con la quale si autorizza la proroga degli intercorrenti
contratti di appalto rep. nn. 7411 e 7412 del 3 agosto 2004
e 7441 del 22 dicembre 2004 per il solo mese di gennaio
2006 e nel contempo si dispone l’indizione di nuove procedure
di gara in economia per la relativa aggiudicazione, escludendosene
la continuazione con il Consorzio CO.LO.COOP, comunicata
con nota prot. n. TG-7/1/2/26486/F.09.02 datata 15 dicembre
2005, nonché, occorrendo, avverso questa nota stessa;
- del richiamato foglio prot. n. MDGCOM73/1820 del 6 dicembre
2005;
- della nota prot. n. RA46/17010/1.5.2 del 15 dicembre 2005;
- della nota prot. n. COFA-QG/282/2.2/28275/F.09.03 del
16 dicembre 2005;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza della Sezione I-bis del T.A.R. del
Lazio n. 13403/2005 del 12 dicembre 2005.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 1° febbraio 2006 il
dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti
come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Espone il ricorrente Consorzio di essere titolare dei tre
contratti di appalto indicati in precedenza, concernenti
l’effettuazione di servizi di pulizia presso vari Enti dell’Aeronautica
Militare.
Con precedente ricorso n. 10591/2005 l’odierno ricorrente
rammenta di aver impugnato la determinazione con la quale
l’Amministrazione della Difesa ha comunicato di non poter
procedere al rinnovo degli anzidetti contratti, in ragione
della valenza asseritamente ostativa al riguardo assunta
dalla disposizione di cui all’art. 23, comma 1, della legge
62/2005.
Tale impugnativa veniva da questa Sezione accolta con sentenza
n. 13403/2005, assunta alla Camera di Consiglio del 13 dicembre
2005.
L’Amministrazione comunicava alla parte ricorrente l’intervenuta
proroga dei contratti in essere per il solo mese di gennaio
2006; al contempo rendendo noto il proprio intendimento
di indire nuova procedura di selezione ai fini dell’affidamento
del servizio de quo.
I dedotti argomenti di censura possono così riassumersi:
Violazione e/o elusione del giudicato. Carenza di potere.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge
18 aprile 2005 n. 62, dell’art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995
n. 157 e dei principi comunitari in materia di appalto.
Violazione degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto
1990 n. 241. Violazione della lex specialis di gara.
Violazione dei principi fondamentali di buon andamento,
imparzialità e ragionevolezza, di cui agli artt. 24 e 97
della Costituzione. Violazione dei principio del legittimo
affidamento. Eccesso di potere per errore nel presupposto.
Illogicità manifesta e travisamento. Difetto di motivazione,
illegittimità derivata.
Assume parte ricorrente che il ricorso alla trattativa
privata – trattandosi, nel caso di specie, dell’affidamento
di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
già affidati allo stesso prestatore – sarebbe consentito
dalla vigente disciplina di legge di cui all’art. 7, comma
2, del D.Lgs. 157/1995.
La decisione di indire una nuova gara, senza preventivamente
valutare la praticabilità di un affidamento a mezzo di trattativa
privata, integrerebbe una violazione del giudicato formatosi
sulla citata pronunzia di questa Sezione; ed incorrerebbe,
altresì, nei medesimi vizi di legittimità con tale decisione
riscontrati a proposito di precedente determinazione, in
ragione dell’erronea interpretazione dall’Amministrazione
fornita alla disposizione di cui all’art. 23 della legge
62/2005.
Nel sottolineare, conclusivamente, come l’adozione delle
avversate decisioni da parte dell’Amministrazione della
Difesa non sia stata preceduta dall’obbligatoria comunicazione
di inizio del relativo procedimento, conclude parte ricorrente
insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente:
- annullamento degli atti oggetto di censura;
- ed ordine, nei confronti dell’Amministrazione intimata,
di porre in essere i necessari atti ai fini di adempiere
al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 13403/2005,
pena – in caso di perdurante inerzia – la nomina di organo
commissariale che a tanto provveda in luogo di quest’ultima.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha
eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando
la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di
Consiglio del 1° febbraio 2006.
Diritto
Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all'odierna Camera
di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare
dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene
immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3,
comma I, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i
presupposti (completezza del contraddittorio processuale
e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva
delibazione del proposto thema decidendum) dalla
citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata
definizione del merito della controversia.
1. La disamina del proposto gravame non può non trarre
spunto dalle indicazioni contenute nella sentenza di questa
Sezione n. 13403 del 12 dicembre 2005, le cui statuizioni
parte ricorrente assume siano state eluse dall’intimata
Amministrazione della Difesa mediante l’emanazione degli
atti con il presente ricorso avversati.
Il thema decidendum portato all’attenzione della
Sezione con la proposizione del ricorso n. 10591/2005 –
a fronte del quale è stata resa la (ora) citata pronunzia
n. 13403/2005 – riguardava il diniego di rinnovo
di rapporto contrattuale in scadenza, fondato sul rilievo
(asseritamente) preclusivo al riguardo assunto dalla previsione
introdotta dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62.
Ebbe modo di rilevare la Sezione, in tale circostanza, che
la portata applicativa della citata disposizione di legge
fosse insuscettibile di applicazione disgiuntamente “dal
necessario coordinamento con la disciplina di matrice comunitaria
di cui al D.Lgs. 157/1995”: in particolare osservando che
“la ratio sottesa alla soppressione operata dall’art.
23 della legge 62/2005, in coerenza con gli obblighi derivanti
dall’appartenenza dello Stato italiano all’Unione Europea,
può rinvenirsi nell’esigenza di salvaguardia di una effettiva
esplicazione della libera concorrenza del mercato, attraverso
l’eliminazione di un indiscriminato ricorso a procedure
derogatorie al principio della gara ad evidenza pubblica,
onde scongiurare una prassi generalizzata di attribuzione
di pubblici servizi in assenza di uniformità e trasparenza
di procedure”.
Per quanto concernente, in particolare, la legittima ricorribilità
allo strumento della trattativa privata al fine dell’affidamento
di servizio, la Sezione ha avuto, inoltre, modo di evidenziare
come tale ipotesi sia espressamente contemplata dall’“art.
7, II comma, lett. f), del D.Lgs 157/1995, nella parte in
cui è previsto che gli appalti ivi contemplati possono essere
aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione
di un bando di gara, tra le altre ipotesi, per nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante
un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione,
purché tali servizi siano conformi a un progetto di base
per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente
alle procedure ad evidenza pubblica, con ammissibilità del
ricorso alla trattativa privata, solo nei tre anni successivi
alla conclusione dell'appalto iniziale, ove sia espressamente
indicato in occasione del primo appalto ed il costo complessivo
stimato dei servizi successivi sia stato preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto”.
Osservato, alla stregua di quanto sopra posto in luce, che
“il rinnovo contrattuale, consistente, come noto, in una
nuova negoziazione tra le medesime parti per l’instaurazione
di un nuovo rapporto giuridico, si atteggia quale trattativa
privata, ovvero, quale rinnovato esercizio dell’autonomia
negoziale tra gli originari contraenti: e che, dunque, la
stessa trova piena praticabilità, sia pure nei limiti di
un’eccezionale deroga all’esperimento di procedure selettive
ad evidenza pubblica, come indicati dalla normativa di matrice
comunitaria sopra esaminata”, la decisione di che trattasi
ha quindi escluso che “il ricorso a detto strumento negoziale,
siccome espressamente previsto dalla stessa norma nazionale
di recepimento di quella comunitaria” potesse porsi in “contrasto
con i sopra enunciati principi di concorrenza e trasparenza
tutte le volte che detta facoltà sia stata espressamente
considerata in sede di indizione della prima gara e recepita
nella conclusiva stipula contrattuale”.
Ha conseguentemente ritenuto la Sezione che il resistente
Ministero della Difesa avesse “erroneamente ritenuto applicabile
al caso che ne occupa la novella del 2005, non potendo la
stessa essere considerata preclusiva dell’esercizio del
potere di procedere al rinnovo dei contratti di appalto
di che trattasi, già attribuito alla parte ricorrente a
seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica,
in virtù del ricorso dell’istituto della trattativa privata
secondo quanto disciplinato con il più volte richiamato
art. 7, II comma, lett. f), D. Lgs. 157/1995”: per l’effetto
disponendo, in accoglimento del proposto mezzo di tutela,
l’annullamento degli atti con esso impugnati.
2. Quanto sopra doverosamente premesso, viene ora
in considerazione l’odierno gravame, con il quale CO.LO.COOP
– come illustrato in narrativa – si duole che l’Amministrazione
della Difesa abbia:
- disposto la proroga dei rapporti contrattuali precedentemente
in essere (e scaduti alla fine del 2005) limitatamente al
solo mese di gennaio 2006;
- autorizzato il ricorso alla procedura in economia per
assicurare i medesimi servizi dal mese di febbraio al mese
di aprile 2006;
conseguentemente disponendo l’avvio delle relative procedure
per la valutazione dei preventivi relativi allo svolgimento
del servizio in discorso successivamente alla proroga come
sopra assentita.
Quanto sopra posto (ed impregiudicato il fatto che, come
evidenziato dalla documentazione depositata all’odierna
camera di Consiglio, la “ricerca di mercato” strumentale
all’affidamento in economia del servizio sia stata “annullata”
con telex del 9 gennaio 2006), va posto in evidenza – con
la necessaria chiarezza – che la proroga del contratto
scaduto è istituto diverso ed inassimilabile rispetto
al rinnovo del rapporto stesso.
Mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico
di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva
del rapporto (il quale resta regolato dalla sua fonte originaria),
il rinnovo del contratto comporta, infatti, una nuova negoziazione
con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia
negoziale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 31 marzo 2005
n. 2367).
In altri termini, la proroga del contratto determina il
solo effetto del differimento del termine di scadenza del
rapporto (il quale resta regolato dalla convenzione annessa
all’atto di affidamento di un servizio), mentre il rinnovo
del contratto, anche se in forma tacita, comporta una nuova
negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato
esercizio dell'autonomia negoziale: conseguentemente dimostrandosi
presente una sostanziale differenza, sia sul piano giuridico-concettuale,
che con riferimento alle ricadute effettuali, fra gli istituti
della proroga e della rinnovazione del contratto (cfr.,
in termini, Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9302
e sez. VI, 22 marzo 2002 n. 1767; nonché T.A.R. Lazio, sez.
III-bis, 18 dicembre 1996 n. 2418, 11 novembre 1996 n. 2073,
24 luglio 1996 n. 1417 e 17 maggio 1996 n. 1029).
Tale difformità concettuale – ben nota – ha ricadute applicative
immediatamente percepibili nell’ambito dello stesso testo
contrattuale di che trattasi.
Infatti, l’art. 3 del contratto ha distintamente previsto:
- la rinnovabilità del rapporto (di anno in anno,
per un termine massimo di due anni) previa manifestazione
del consenso espresso delle parti, da perfezionarsi entro
il 30 settembre 2005 ed accertamento, da parte dell’Amministrazione,
della “sussistenza delle ragioni di convenienza e pubblico
interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale”;
- la prorogabilità del rapporto stesso, realizzabile
mediante esercizio, ad opera della P.A., della “facoltà
unilaterale di estendere la validità dello stesso per un
periodo non superiore a quattro mesi successivi alla scadenza”.
Quanto all’atto impugnato con il presente gravame, non
viene in considerazione alcun diniego di rinnovo del contratto
in questione: quanto, piuttosto, la delimitazione
temporale della prorogabilità dello stesso (prevista
nel termine massimo di mesi quattro) al solo mese di
gennaio 2006.
Alla stregua di tale considerazione – che parte ricorrente
non sembra aver adeguatamente considerato all’interno dell’articolata
prospettazione dedotta con il presente gravame – non può
esimersi il Collegio dall’osservare che la pretesa elusione
del giudicato non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Va al riguardo constatato che:
- in primo luogo, non può essere invocata (in senso proprio)
l’esecuzione di un “giudicato” laddove sia tuttora pendente,
come nel caso in esame, il termine per la proposizione di
appello avverso la sentenza n. 14303/2005: piuttosto venendo
in considerazione, se del caso, l’attuazione del comando
giudiziale recato da una pronunzia immediatamente esecutiva,
secondo quanto stabilito dall’art. 33 della legge 6 dicembre
1971 n. 1034;
- secondariamente, non può comunque essere evocata l’“elusione”
della pronunzia in discorso, atteso che, se quest’ultima
è stata notificata all’Amministrazione in data 27-28
dicembre 2005, gli atti oggetto di impugnazione con
il presente gravame sono stati adottati in epoca antecedente
(recando essi la data del 6, 13, 15 e 16 dicembre 2005):
intuibilmente, non potendo assumersi la pretesa “elusione”
di una sentenza non conosciuta al momento dell’adozione
delle citate determinazioni amministrative;
- e, ulteriormente, l’eventuale “elusione” della sentenza
n. 13403/2005 (peraltro in configurabile, atteso quanto
affermato ai precedenti alinea) comunque non viene utilmente
in considerazione, atteso che tale pronunzia si è limitata
a dare atto dell’illegittimità del diniego di rinnovo
del contratto (sul quale, attesa la valenza conformativa
insita nella predetta decisione, l’Amministrazione dovrà,
in ogni caso, nuovamente determinarsi), senza nulla affermare
quanto alla prorogabilità del rapporto scaduto (alla
quale, giova ribadirlo, non è in alcun modo assimilabile
l’eventuale rinnovabilità dello stesso);
da ultimo dovendosi rilevare, sotto il profilo dell’osservanza
delle corrette modalità di proposizione del ricorso volto
a lamentare la mancata “attuazione” del giudicato, come
la diffida ad adempiere il comando contenuto nella ripetuta
sentenza n. 13403/2005 sia stata notificata nei confronti
dell’Amministrazione solo in data 18 gennaio 2006 (e, quindi,
in epoca largamente anteriore alla proposizione dell’odierno
gravame, notificato il precedente 30 dicembre 2005).
Alla stregua delle esposte considerazioni, non può esimersi
la Sezione dal dare atto dell’inammissibilità del gravame,
limitatamente alla pretesa esecutiva del “giudicato” costituente,
nell’ambito del predetto mezzo di tutela, autonomo capo
di domanda.
3. Il ricorso è, invece, infondato quanto alla contestata
legittimità della determinazione con la quale l’intimata
Amministrazione della Difesa ha delimitato al solo mese
di gennaio la proroga del rapporto contrattuale.
Va in proposito ribadito che, a termini del contratto, tale
facoltà poteva essere dalla Stazione appaltante esercitata
per un arco temporale massimo di quattro mesi.
Ed è stata esercitata, nel caso in esame, disponendosi la
proroga del rapporto scaduto per il solo mese di gennaio,
con contestuale affidamento in economia del servizio per
il successivo trimestre febbraio-aprile 2006.
Le censure al riguardo prospettate dalla parte ricorrente
non rivestono giuridico pregio.
Nel ribadire la non dirimente chiarezza offerta dall’atto
introduttivo del presente giudizio quanto alle difformità
concettuali e contenutistiche fra gli istituti della proroga
e del rinnovo, va rimarcato che l’esercizio della proroga
in questione – peraltro connotata da valenza temporalmente
astretta – corrisponde a facoltà legittimamente esercitabile
dall’Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento
avente ampia latitudine discrezionale.
Né tale scelta deve essere assistita da apparato motivazionale
particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinata
al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia
della prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo
al precedente affidatario) nelle more dello svolgimento
delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente
al quale affidare – previa stipula di nuovo rapporto negoziale
– l’attività stessa.
Diversamente dalla proroga, è invece la rinnovazione del
rapporto (che esclude, per il relativo arco temporale di
vigenza, l’indizione di una nuova procedura di selezione)
ad abbisognare di un più congruo conforto motivazionale:
e ciò in quanto essa deve essere preceduta dall’accertamento,
ad opera dell’Amministrazione, circa la sussistenza del
pubblico interesse a rinnovare il rapporto con il precedente
contraente, mediante l’acquisizione, anche formale, di utili
elementi di valutazione comparativa per accertare se è il
caso di orientarsi per una scelta diversa o se è il caso
di confermare nel pregresso rapporto l'originario interlocutore
(sussistendo in tale ultimo caso l'onere di dare contezza
precisa, in base agli utili elementi acquisiti, delle ragioni
di convenienza tenute presenti).
Né, d’altro canto – e pur ribadito l’apprezzamento ampiamente
discrezionale che assiste, nell’an come nel quando,
la scelta, da parte dell’Amministrazione, di avvalersi della
proroga del contratto nei limiti in cui essa sia consentita
– parte ricorrente ha offerto all’attenzione della Sezione
alcun utile elemento di giudizio volto a confutare – fuori
dall’affermata (quanto insussistente) elusione del “giudicato”
– la congruità del termine (mensile) della disposta proroga
del rapporto; ovvero, ex converso, a sostenere la
(indimostratamente affermata) illegittimità del ricorso
alla procedura in economia per lo svolgimento del servizio
nel successivo trimestre febbraio-aprile 2006.
Tali considerazioni impongono la reiezione del proposto
mezzo di tutela, relativamente al capo di domanda con il
quale viene sostenuta l’illegittimità degli atti impugnati,
nella parte in cui viene autorizzata la proroga degli intercorrenti
contratti di appalto rep. nn. 7411 e 7412 del 3 agosto 2004
e 7441 del 22 dicembre 2004 per il solo mese di gennaio
2006, nel contempo manifestandosi l’intendimento di avvalersi
di procedure in economia per i mesi febbraio-aprile 2006.
4. Ribadite le svolte considerazioni – e, con esse,
l’inaccoglibilità del presente gravame, rivelatosi in parte
inammissibile ed in parte infondato – dispone conclusivamente
il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte
soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art.
3, I comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso
indicato in epigrafe, così dispone:
- dichiara il gravame inammissibile, quanto alla domanda
di esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa
Sezione n. 13403/2005;
- respinge l’impugnativa, quanto alla richiesta di annullamento
degli atti con essa gravati.
Condanna il ricorrente CO.LO.COOP – Consorzio Lombardo Cooperative
s.c.a.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore
della resistente Amministrazione della Difesa per complessivi
€ 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° febbraio
2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Elia ORCIUOLO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Donatella SCALA – Consigliere