REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sede di Palermo, Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso R.G. n. 4405/2004 proposto dalla
IMPRESA “SA.BO.” s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
a margine del ricorso, dall’avv. Salvatore Fanara, elettivamente
domiciliato in Palermo, via Catania n. 5, presso lo studio
dell’avv. Giovanni Montalbano;
C O N T R O
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali
e della Pubblica Istruzione, in persona dell’Assessore pro
tempore;
la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di
Agrigento, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide
De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
E NEI CONFRONTI
dell’impresa “Fenice” s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso, giusta procura in calce all’atto di costituzione
in giudizio, dall’avv. Raimondo Alaimo, elettivamente domiciliato
in Palermo, via Giovanni Pacini, n. 5, presso lo studio
dell’avv. Giovanni Castronovo;
PER L’ANNULLAMENTO
1. dei verbali del 24-30 giugno e del 6-7-8 luglio 2004,
nella parte in cui il Presidente ha escluso dalla gara le
imprese “Ferrara costruzioni” s.a.s. e “Messina Salvatore”
s.r.l. ed ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata;
2. nonché degli atti tutti antecedenti, successivi, presupposti,
connessi e consequenziali, ivi compreso quello eventuale
di approvazione dei verbali e di aggiudicazione;
E PER IL RISARCIMENTO
dei danni consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per le Amministrazioni intimate, e viste la
memoria difensiva dalla stessa prodotta;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, il controricorso
ed il ricorso incidentale della impresa “Fenice” s.r.l.,
con le relative deduzioni difensive;
Viste le note d’udienza della ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1940 dell’8 ottobre 2004;
Vista l’ordinanza del C.G.A. n. 927 dell’8 novembre 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Aurora Lento;
Uditi alla udienza pubblica del 13 gennaio 2006 l’avv. Ignazio
Cucchiara, in sostituzione dell’avv. Salvatore Fanara, per
la ricorrente, l’avv. dello Stato Filippo Bucalo per le
Amministrazioni resistenti e l’avv. Emilio Amoroso, in sostituzione
dell’avv. Raimondo Alaimo, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato il 2 agosto 2004 e depositato il
giorno 10 successivo, l’impresa “SABO” s.r.l. ha impugnato
i verbali del 24-30 giugno e del 6-7-8 luglio 2004, nella
parte in cui il Presidente ha escluso dalla gara le imprese
“Ferrara costruzioni” s.a.s. e “Messina Salvatore” s.r.l.
ed ha aggiudicato l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione
e restauro dei prospetti, della copertura e della sistemazione
esterna del convento dei frati minori cappuccini di San
Giovanni Gemini – 2° stralcio” (importo a base d’asta €
410.329,49) all’impresa “Fenice” s.r.l..
Tale esclusione è stata motivata con riferimento alla mancata
documentazione o dichiarazione del “possesso dei requisiti
previsti dal punto 3 del disciplinare di gara lettera “a”
limitatamente alle lettere “b” e “c” dell’art. 3 del disciplinare
di gara” relativamente agli amministratori deceduti
“da considerare alla stregua dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio precedente”.
Ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le
spese, dei provvedimenti impugnati per il seguente unico
motivo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, del
D.P.R. n. 554/1999.
La esclusione in questione sarebbe illegittima, in quanto
il socio deceduto non avrebbe potuto rendere alcuna dichiarazione,
né altri avrebbero potuto farlo in sua sostituzione. Non
avrebbe, altresì, potuto influire sulla affidabilità morale
e professionale della società.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per
le Amministrazioni intimate.
Anche l’impresa “Fenice” s.r.l. si è costituita in giudizio
ed ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese, stante
la sua infondatezza in considerazione del riferimento generico
dell’art. 75 cit. agli amministratori cessati e della mancata
esclusione di quelli venuti meno per decesso.
Ha, altresì, proposto ricorso incidentale, con il quale
ha chiesto l’annullamento del bando e del disciplinare,
nella parte in cui prevedono l’obbligo della dichiarazione
di cui al più volte richiamato art. 75 relativamente agli
amministratori cessati, qualora dovessero interpretarsi
nel senso di non ricomprendere tra gli obbligati anche quelli
venuti meno per cause naturali.
Con note presentate alla udienza camerale la ricorrente
ha insistito nelle domande formulate in precedenza.
Con ordinanza collegiale n. 1940 dell’8 ottobre 2004, confermata
con ordinanza del C.G.A. n. 927 dell’8 novembre 2004, l’istanza
cautelare è stata rigettata.
Alla udienza del 13 gennaio 2006 la causa, su conforme richiesta
dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
In data 13 gennaio 2006 il dispositivo della presente sentenza
è stato pubblicato mediante deposito in Segreteria come
per legge.
DIRITTO
1. La controversia in esame concerne la legittimità della
esclusione delle imprese “Ferrara costruzioni” s.a.s. e
“Messina Salvatore” s.r.l. dalla gara per l’appalto dei
lavori di “Ristrutturazione e restauro dei prospetti, della
copertura e della sistemazione esterna del convento dei
frati minori cappuccini di San Giovanni Gemini – 2° stralcio”
(importo a base d’asta € 410.329,49).
Il Presidente del seggio di gara ha motivato il provvedimento
impugnato, facendo riferimento alla mancata documentazione
o dichiarazione del “possesso dei requisiti previsti
dal punto 3 del disciplinare di gara lettera “a” limitatamente
alle lettere “b” e “c” dell’art. 3 del disciplinare di gara”
relativamente agli amministratori deceduti in quanto “da
considerare alla stregua dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio precedente”.
Tale esclusione ha comportato l’aggiudicazione dell’appalto
all’impresa “Fenice” s.r.l. (odierna controinteressata)
piuttosto che all’impresa “SA.BO.” s.r.l. (odierna ricorrente).
Con l’unico motivo proposto si deduce che tale provvedimento
violerebbe l’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, in
quanto il socio deceduto non avrebbe potuto rendere alcuna
dichiarazione, né altri avrebbero potuto farlo in sua sostituzione.
Questi non avrebbe, peraltro, potuto influire sulla affidabilità
morale e professionale della società.
La doglianza è infondata.
L’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che
“1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti: (…)c) nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 2. I
concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza
delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e),
f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato
del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non
ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1,
lettere b) e c)”.
Tale norma ha carattere di ordine pubblico, con la conseguenza
che i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti e le connesse cause di esclusione ivi indicati
sono inderogabili.
La “ratio legis” è, infatti, quella di prevedere
come contraente dell’ente pubblico una società i cui titolari,
amministratori o direttori tecnici in carica o cessati nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
siano persone affidabili dal punto di vista della moralità
professionale, al fine di reprimere o prevenire fenomeni
patologici di notevole gravità, i quali possono pregiudicare
il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nel
delicato settore degli appalti pubblici (in tal senso Consiglio
di Stato, V, 12 ottobre 2002, n. 5523).
Ne deriva la necessità di una interpretazione particolarmente
rigorosa della norma, che ne assicuri la massima applicazione.
In tale contesto si inserisce il consolidato e condiviso
orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in tema
di requisiti morali e di produzione documentale per la partecipazione
a gare di appalto, le certificazioni penali devono riguardare,
ai sensi del surrichiamato art. 75, tutti i soggetti, amministratori
e direttori tecnici delle società partecipanti, in carica
ovvero cessati, durante l’intero triennio antecedente la
pubblicazione del bando. Con la conseguenza che deve ritenersi
sussistente a carico delle ditte stesse un onere di documentazione,
ossia la ricostruzione "storica" delle cariche sociali,
nell’arco dell’ultimo triennio (in tal senso da ultimo C.G.A.,
17 ottobre 2005, 674, ma anche 21 gennaio 2005, n. 8; 8
marzo 2005, n. 94 e 29 agosto 2005, n. 575).
In assenza di un riferimento della norma alla causa della
cessazione ed in considerazione della ratio legis
deve ritenersi che anche in caso di decesso sussiste l’obbligo
in questione e che il suo inadempimento comporta l’esclusione
della impresa inadempiente dalla gara.
Trattasi, infatti, di circostanze, che rilevano nello stesso
modo per tutti i soggetti cessati dalla carica, dato che,
anche quando questi sono ancora in vita, sussistono problemi
di effettuazione di dichiarazioni e di produzione documentale,
la cui configurabilità non può ritenersi sufficiente ai
fini della giustificazione di una deroga al precetto di
cui al più volte richiamato art. 75.
Diversamente opinando, si priverebbe, infatti, di spazio
applicativo la disposizione nella parte in cui è riferita
ai soggetti comunque cessati dalla carica.
Il problema, che concretamente si pone è come possano le
imprese evitare la esclusione dalla gara qualora propri
amministratori o direttori tecnici siano cessati nel triennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara.
Conformemente ad un condiviso precedente giurisprudenziale
(TAR Sicilia Catania, IV, 4 novembre 2005, n. 1995) ritiene
il Collegio che i legali rappresentanti delle imprese hanno
il potere/dovere di rendere le dichiarazioni richieste dall’art.
75 in sostituzione dei soggetti cessati dalla carica, secondo
quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Tale norma, nel disciplinare le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, così dispone:
“1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalità di cui all'articolo
38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”
.
In tal senso è orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa,
la quale ritiene che gli atti di gara devono essere interpretati
in maniera coerente con la disciplina normativa generale,
e, dunque, nel senso che gli stessi non escludono il ricorso
all’autocertificazione, in tutti i casi in cui la stessa
è consentita dalle norme dell’ordinamento (in tal senso
Consiglio di Stato, VI, 19 novembre 2003, n. 7473, ma anche
TAR Campania, Napoli, I, 22 dicembre 2004, n. 19643).
Tale possibilità sussiste anche relativamente al certificato
del casellario giudiziale degli amministratori e direttori
tecnici cessati, in quanto nei procedimenti di gara ad evidenza
pubblica al posto del certificato del casellario giudiziale
può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, la quale
può riguardare anche soggetti diversi dal dichiarante (cfr.
Consiglio di Stato, V, 2 luglio 2001, n. 3602).
Ne deriva che, trovandosi nell’impossibilità oggettiva di
produrre le dichiarazioni relative agli amministratori cessati
ed al fine di evitare l’esclusione, i legali rappresentanti
delle imprese “Ferrara costruzioni” s.a.s. e “Messina Salvatore”
s.r.l. avrebbero dovuto produrre due dichiarazioni rese
ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Nella specie le suddette imprese non hanno prodotto nessuna
documentazione o dichiarazione relativa ai propri amministratori
cessati per decesso nel triennio antecedente la gara, cosicché
deve ritenersi legittima la esclusione delle stesse dalla
gara.
2. A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base della
obiezione che l’art. 75, comma 1, lettera c) prevede che
il divieto di partecipare alle gare a causa del comportamento
tenuto da soggetti cessati dalla carica nel triennio opera
solo nei confronti dell’impresa che “non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata” e che la dissociazione
sarebbe in re ipsa in caso di decesso.
Preliminarmente va evidenziato che, così come precisato
sub 1), l’art. 75 è una norma di ordine pubblico, che va
interpretata in maniera rigorosa, al fine di garantire alla
stessa la massima applicazione.
Ciò premesso, va rilevato come l’impresa potrebbe in tesi,
sotto un primo profilo, trarre vantaggio dai reati perpetrati
dai propri amministratori e dai propri direttori tecnici
anche successivamente alla loro morte e, sotto un secondo
profilo, continuare ad improntare la propria attività gestionale
alla medesima “logica criminosa”.
Ai fini della esclusione della necessità delle dichiarazioni
di cui al più volte richiamato art. 75, deve, pertanto,
ritenersi necessaria una specifica “presa di distanza” da
parte degli amministratori in carica relativamente alla
condotta di quelli cessati anche quando questi non siano
più in vita.
Nella specie, tale dichiarazione espressa non è stata fatta
dai legali rappresentanti delle imprese “Ferrara costruzioni”
s.a.s. e “Messina Salvatore” s.r.l., per cui, anche sotto
tale profilo, va ritenuta legittima la loro esclusione dalla
gara in questione.
Concludendo, per quanto suesposto, il ricorso principale
è infondato e va rigettato.
L’infondatezza del ricorso principale esime il Collegio
dall’esame di quello incidentale.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, tenuto conto della
novità della questione, per compensare tra le parti le spese
di giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede
di Palermo, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del
13 gennaio 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- CALOGERO ADAMO - Presidente
- COSIMO DI PAOLA - Consigliere
- AURORA LENTO - Referendario, estensore.
Depositato in Segreteria il 07/02/2005