REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
sezione terza
costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Mauro Springolo - Consigliere, relatore
Angelo Gabbricci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2731/03, proposto da
Cambise Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati
Renato Simone e Raffaele Scurci, con domicilio ex lege presso
la Segreteria del TAR;
CONTRO
il Ministero dell’istruzione, università e ricerca,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria
ex lege;
il Centro servizi amministrativi di Treviso, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
e nei confronti di
Pulizzi Pietro Salvatore, controinteressato, non
costituitosi;
PER
l’annullamento:
della graduatoria provinciale permanente e definitiva
ex lege 124 del 1999 per il personale educativo della Provincia
di Treviso pubblicata con D.D. del 30 luglio 2003 n. 13517
/C7/D4;
del provvedimento non meglio conosciuto con il quale il
CSA di Treviso ha nominato il controinteressato per 12 ore
settimanali a far data dal 1 settembre 2003 fino al 30 giugno
2004 presso l’Istituto professionale statale per i servizi
alberghieri e di ristorazione Maffioli di Castelfranco Veneto;
Visto il ricorso, notificato il 18.11.2003 e depositato
presso la Segreteria il 29.11.2003, con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 giugno 2004 - relatore
il consigliere Mauro Springolo – l’avv. Mazzier in sostituzione
di Simone per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Cardin
per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorrente espone di aver presentato in data 12.5.2003
domanda per ottenere l’iscrizione nella graduatoria provinciale
permanente per il personale educativo della Provincia di
Treviso e di essere stato collocato nella posizione 20,
con punti 60 e preferenza Q.
Con gli stessi punti e la stessa preferenza, ma con l’aggiunta
dell’ulteriore preferenza del “servizio prestato senza demerito”
veniva collocato il sig. Pulizzi Pietro.
La mancanza di tale ulteriore preferenza a favore del ricorrente
sarebbe stata motivata dal fatto che lo stesso si sarebbe
limitato ad indicare come genericamente assolti gli obblighi
di leva, laddove il controinteressato avrebbe effettuato
il servizio civile sostitutivo.
Il ricorrente deduce nei confronti degli atti di cui in
epigrafe i seguenti motivi di gravame: 1) violazione del
decreto ministeriale n.123 del 27.3.2000, e del DPR 28.12.2000
n. 445 sostenendo di essersi limitato a utilizzare e seguire
lo schema di modello predisposto dall’Amministrazione per
l’indicazione dei servizi valutabili ai fini dell’assegnazione
delle preferenze; 2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria,
contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, in quanto viene
invocato un limite al potere di autotutela che non trova
riscontro nell‘istituto in questione; 3) eccesso di potere
per disparità di trattamento, assoluta illogicità, irragionevolezza
dell’azione amministrativa: non sono ravvisabili i presupposti
per una diversa valutazione del ricorrente rispetto al controinteressato
per quanto riguarda il servizio militare.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che
ha controdedotto nel merito.
D I R I T T O
Il ricorso appare fondato e merita di essere accolto.
Invero, il servizio civile e il servizio militare sono due
forme del tutto equivalenti, alla stregua del dettato costituzionale,
mediante le quali il cittadino viene chiamato ad assolvere
quella particolare prestazione di natura personale che era
costituita dal servizio di leva.
In conformita con tale assunto, la l. 8 luglio 1998 n. 230
all'art. 6 comma 3°, equipara pienamente il servizio sostitutivo
civile, ai fini della valutazione di titoli, all'effettivo
servizio militare, qualora un bando di concorso preveda
l'attribuzione di un punteggio unicamente per il servizio
militare, per effetto dell'equiparazione "ope legis" recata
dalla normativa legislativa suddetta, lo stesso titolo deve
essere attribuito a chi ha svolto il servizio sostitutivo
civile (T.A.R. Toscana, sez. I, 17 maggio 2002, n. 1017)
e naturalmente viceversa.
Su tale indiscutibile assunto, che trova appunto il suo
presupposto nella costituzione e nelle leggi relative al
servizio di leva, risulta fondato il terzo motivo di gravame.
In ogni caso anche la prima censura, con la quale il ricorrente
rileva la sufficienza della dichiarazione da lui resa all’Amministrazione
sul punto, appare fondata, in quanto la stessa affermava
un dato inoppugnabile, vale a dire che lo stesso aveva assolto
all’obbligo di leva; e va inoltre rilevato che la veridicità
di detta affermazione non è mai stata contestata dall’amministrazione.
Ciò posto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento
degli atti impugnati.
Sussistono tuttavia i presupposti per l’integrale compensazione
fra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione
terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie
e, per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3
giugno 2004.