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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 22 febbraio 2006 n. 404


Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Servizio civile e servizio militare – Equiparazione legislativa ai fini concorsuali

Il servizio civile e il servizio militare sono due forme del tutto equivalenti, alla stregua del dettato costituzionale, mediante le quali il cittadino viene chiamato ad assolvere quella particolare prestazione di natura personale prima costituita dal solo servizio di leva. In conformità a tale assunto, l’art. 6, comma 3, l. 8 luglio 1998 n. 230 equipara pienamente lo svolgimento del servizio sostitutivo civile a quello militare con riferimento alla valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, sicché, qualora un bando di concorso preveda l'attribuzione di un punteggio unicamente per il servizio militare, per effetto di tale equiparazione, lo stesso punteggio deve essere attribuito a chi ha svolto il servizio sostitutivo civile.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
sezione terza




costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Mauro Springolo - Consigliere, relatore
Angelo Gabbricci - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2731/03, proposto da

Cambise Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Simone e Raffaele Scurci, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR;


CONTRO




il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

il Centro servizi amministrativi di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore,

e nei confronti di




Pulizzi Pietro Salvatore, controinteressato, non costituitosi;


PER
l’annullamento:



della graduatoria provinciale permanente e definitiva ex lege 124 del 1999 per il personale educativo della Provincia di Treviso pubblicata con D.D. del 30 luglio 2003 n. 13517 /C7/D4;
del provvedimento non meglio conosciuto con il quale il CSA di Treviso ha nominato il controinteressato per 12 ore settimanali a far data dal 1 settembre 2003 fino al 30 giugno 2004 presso l’Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e di ristorazione Maffioli di Castelfranco Veneto;

Visto il ricorso, notificato il 18.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 29.11.2003, con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 giugno 2004 - relatore il consigliere Mauro Springolo – l’avv. Mazzier in sostituzione di Simone per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Cardin per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O




Il ricorrente espone di aver presentato in data 12.5.2003 domanda per ottenere l’iscrizione nella graduatoria provinciale permanente per il personale educativo della Provincia di Treviso e di essere stato collocato nella posizione 20, con punti 60 e preferenza Q.
Con gli stessi punti e la stessa preferenza, ma con l’aggiunta dell’ulteriore preferenza del “servizio prestato senza demerito” veniva collocato il sig. Pulizzi Pietro.
La mancanza di tale ulteriore preferenza a favore del ricorrente sarebbe stata motivata dal fatto che lo stesso si sarebbe limitato ad indicare come genericamente assolti gli obblighi di leva, laddove il controinteressato avrebbe effettuato il servizio civile sostitutivo.
Il ricorrente deduce nei confronti degli atti di cui in epigrafe i seguenti motivi di gravame: 1) violazione del decreto ministeriale n.123 del 27.3.2000, e del DPR 28.12.2000 n. 445 sostenendo di essersi limitato a utilizzare e seguire lo schema di modello predisposto dall’Amministrazione per l’indicazione dei servizi valutabili ai fini dell’assegnazione delle preferenze; 2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, in quanto viene invocato un limite al potere di autotutela che non trova riscontro nell‘istituto in questione; 3) eccesso di potere per disparità di trattamento, assoluta illogicità, irragionevolezza dell’azione amministrativa: non sono ravvisabili i presupposti per una diversa valutazione del ricorrente rispetto al controinteressato per quanto riguarda il servizio militare.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha controdedotto nel merito.


D I R I T T O




Il ricorso appare fondato e merita di essere accolto.
Invero, il servizio civile e il servizio militare sono due forme del tutto equivalenti, alla stregua del dettato costituzionale, mediante le quali il cittadino viene chiamato ad assolvere quella particolare prestazione di natura personale che era costituita dal servizio di leva.
In conformita con tale assunto, la l. 8 luglio 1998 n. 230 all'art. 6 comma 3°, equipara pienamente il servizio sostitutivo civile, ai fini della valutazione di titoli, all'effettivo servizio militare, qualora un bando di concorso preveda l'attribuzione di un punteggio unicamente per il servizio militare, per effetto dell'equiparazione "ope legis" recata dalla normativa legislativa suddetta, lo stesso titolo deve essere attribuito a chi ha svolto il servizio sostitutivo civile (T.A.R. Toscana, sez. I, 17 maggio 2002, n. 1017) e naturalmente viceversa.
Su tale indiscutibile assunto, che trova appunto il suo presupposto nella costituzione e nelle leggi relative al servizio di leva, risulta fondato il terzo motivo di gravame.
In ogni caso anche la prima censura, con la quale il ricorrente rileva la sufficienza della dichiarazione da lui resa all’Amministrazione sul punto, appare fondata, in quanto la stessa affermava un dato inoppugnabile, vale a dire che lo stesso aveva assolto all’obbligo di leva; e va inoltre rilevato che la veridicità di detta affermazione non è mai stata contestata dall’amministrazione.
Ciò posto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sussistono tuttavia i presupposti per l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.


P. Q. M.




il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie
e, per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.



Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 giugno 2004.


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