REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis
composto dai Magistrati:
- ELIA ORCIUOLO Presidente
- ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.
- DONATELLA SCALA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso N. 923/1996 R.G. proposto dal
Sig. Vincenzo IANNOTTA GRASSO, rappresentato e difeso
dall’Avv. Luca Parrillo ed elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Castrense n. 7, presso lo studio dell’Avv. Armando
Placidi;
CONTRO
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
PER L'ANNULLAMENTO
- del D.M. 28 novembre 1995 avente ad oggetto le dimissioni
di autorità del ricorrente dall’Accademia Aeronautica ai
sensi dell’art. 10, comma 2, del R.D. 25 marzo 1941 n. 475;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Pubblica Udienza del 31 ottobre 2005, l’Avv.
Parrillo per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Massimo
Bachetti per l’Amministrazione resistente - Giudice relatore
il Consigliere Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone in fatto l’odierno ricorrente, aspirante ufficiale
servizi in forza all’Accademia Aeronautica, incorporato
nel Corso Pegaso 4^, di essere stato – mediante adozione
del gravato provvedimento, adottato su conforme proposta
del Consiglio Permanente di Attitudine dell’Accademia -
dimesso d’autorità da tale corso a decorrere dal 30 novembre
1995 e posto in congedo in relazione ad un episodio occorso
in data 11 novembre 1995, in cui durante una ispezione in
Accademia veniva sorpreso, assieme ad altri, nell’atto di
assumere cocaina.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti
motivi di censura:
- violazione dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 25 marzo
1941 n. 472, modificato con D.P.R. 29 gennaio 1987 n. 98;
- eccesso di potere per illogicità ed errata interpretazione
di legge.
Assume parte ricorrente l’illegittima applicazione della
norma posta a fondamento del gravato provvedimento, la quale
consente di disporre le dimissioni di autorità solo nelle
ipotesi di abituale cattiva condotta o incomprensione o
svogliatezza o di mancanze assai gravi determinanti indegnità
alla carriera di ufficiale, cui non sarebbe asseritamente
riconducibile la fattispecie in esame.
Sostiene, inoltre, parte ricorrente, che la norma andrebbe
applicata con rigore nei confronti dei frequentatori del
primo anno di corso, mentre andrebbe interpretata con maggior
favore nei confronti di chi, come il ricorrente, ha già
superato il primo anno di corso, e nell’ambito di una valutazione
complessiva della personalità e della condotta del militare.
Nel ricostruire lo svolgersi dell’evento da cui è scaturita
l’adozione del provvedimento recante le dimissioni d’autorità
del ricorrente, ne sottolinea questi l’episodicità e la
lieve entità, evidenziando la contraddittorietà tra le considerazioni
svolte dal Consiglio Permanente di Attitudine circa la buona
cura della persona e la correttezza militare, con la proposta
di dimissioni dalla stessa formulata.
Lamenta, infine, parte ricorrente la mancata effettuazione
da parte dell’Amministrazione della Difesa di esami clinici
volti ad appurare la positività agli stupefacenti.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione
con formula di rito.
Con ordinanza n. 414/1996 è stata rigettata la domanda incidentale
di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente
ha insistito nella proprie deduzioni ulteriormente argomentando,
ed evidenziando gli esiti negativi dei ripetuti accertamenti
sanitari effettuati al fine di rilevare la sua eventuale
positività alle sostanze stupefacenti.
Alla Pubblica Udienza del 31 ottobre 2005, la causa è stata
chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta
per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria
avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei
suoi estremi – con cui il ricorrente è stato dimesso d’autorità
dall’Accademia Aeronautica, ai sensi dell’art. 10, comma
2, del R.D. 25 marzo 1941 n. 475, a decorrere dal 30 novembre
1995.
Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre,
non è meritevole di accoglimento.
La vicenda su cui si innesta il gravato provvedimento trae
origine dall’essere stato il ricorrente sorpreso, assieme
ad altri, in possesso di cocaina e nell’atto di assumerla,
nel corso di una ispezione nelle camere dell’Accademia avvenuta
in data 11 novembre 1995.
Il gravato provvedimento di dimissioni d’autorità del ricorrente
è adottato in adesione alla conforme proposta espressa dal
Consiglio Permanente di Attitudine nella seduta n. 2950
del 14 novembre 1995.
Il Consiglio, nel riportare puntualmente la vicenda per
come ricostruita dagli stessi soggetti in essa implicati,
ha valutato il comportamento del ricorrente tale da “far
ritenere che lo stesso non dia affidamento di buona riuscita
nella carriera di Ufficiale”.
Tanto premesso, va in primo luogo confutata la tesi, spesa
da parte ricorrente a sostegno del ricorso, secondo cui,
ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 472 del 1941, occorrerebbe
una connotazione in termini di abitualità della cattiva
condotta al fine di potersi disporre le dimissioni d’autorità
dell’allievo.
Dispone, difatti, il citato art. 10, come modificato dal
D.P.R. 29 gennaio 1987 n. 98, del R.D. n. 472 del 23 marzo
1941, recante l’ordinamento della regia accademia aeronautica,
che “Durante il primo anno di corso o alla fine di esso
gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale
o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza
fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera,
sono dimessi dall’istituto.
Tale dimissione può aver luogo, però, anche durante gli
anni accademici successivi per coloro che dimostrassero
abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza
o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti
indegnità alla carriera di ufficiale”.
E’ di tutta evidenza, in esito all’esame dell’iter procedimentale
confluito nell’adozione del gravato provvedimento, come
la vicenda che ha dato luogo alla applicazione delle dimissioni
d’autorità sia riconducibile alla previsione inerente l’essere
incorsi in mancanze assai gravi determinanti indegnità alla
carriera di ufficiale, non venendo quindi in rilievo una
valutazione globale della condotta dell’allievo, la cui
negativa caratterizzazione deve invece rivestire il carattere
della abitualità affinché possano disporsi le dimissioni
d’autorità dal corso.
Peraltro, lo stesso Consiglio Permanente di Attitudine,
nel verbale sopra citato, riferisce che “il rendimento fornito
e la maturità militare raggiunta collocano l’Aspirante nella
bassa media del Corso. Buona la cura della persona e militarmente
ha dimostrato di essere molto corretto. Deve comunque mostrare
più entusiasmo, iniziativa e vincere la sua naturale introversione”.
Non viene, dunque, in questione una abituale cattiva condotta,
quanto un episodio, qualificabile quale grave mancanza,
cui annettere valenza negativa in ordine alla futura carriera
da ufficiale, con conseguente piena conformità dell’operato
dell’Amministrazione alla normativa di riferimento, non
potendo la rilevata correttezza del ricorrente mostrata
sul piano militare neutralizzare la rilevanza di singoli
comportamenti contrastanti con le norme di disciplina, particolarmente
rigida e fortemente sentita nell’ambito di che trattasi.
Nelle superiori considerazioni risiede inoltre l’infondatezza
della proposta censura di contraddittorietà dell’operato
del Consiglio Permanente di Attitudine, non essendo ravvisabile
alcun contrasto tra il positivo giudizio complessivo della
carriera dell’allievo e la valutazione inerente un singole
episodio, di per sé sufficiente a sorreggere la decisionedi
disporre le dimissioni d’autorità del ricorrente.
Né l’invocato minor rigore che dovrebbe mostrarsi nei confronti
di chi ha già superato il primo anno di corso trova alcun
fondamento normativo, riguardando il comma 2 dell’art. 10
del R.D. n. 472 del 1941 – cui va ascritta la fattispecie
in esame – proprio gli allievi degli anni succesivi al primo.
Quanto alla valutazione circa la gravità dell’evento e della
sua incidenza in termini di prognosi sul futuro della carriera
da Ufficiale, rileva il Collegio che, anche in assenza di
una accertata tossicodipendenza, l’assunzione occasionale
di sostanze stupefacenti legittimamente può sorreggere un
giudizio di non idoneità alla prosecuzione del corso in
Accademia, anche in considerazione delle alte finalità di
formazione annesse allo stesso, trattandosi di comportamento
comunque severamente censurabile nello specifico ambito
e sintomatico della possibilità di cedimenti che non danno
garanzia di una buona riuscita nella carriera da Ufficiale.
Peraltro, in ordine alla veridicità storica dei fatti, non
sussistono dubbi, per averli anche lo stesso ricorrente
confermati.
Non riveste, dunque, alcun utile rilievo il mancato accertamento
da parte dell’Amministrazione della positività del ricorrente
alle sostanze stupefacenti, né tale rilievo può annettersi
agli esiti negativi degli accertamenti svolti dal ricorrente,
non essendo in alcun modo necessaria, ai fini della sussistenza
di un legittimo fondamento per l’adozione del gravato provvedimento,
una situazione di accertata tossicodipendenza, essendo invece
sufficiente, come dianzi esposto, l’essere incorso il ricorrente
in una grave mancanza cui legittimamente riconnettere un
giudizio di indegnità alla carriera di ufficiale.
Giudizio che, pare utile ricordare, in quanto espressione
di discrezionalità assai lata impingente, per taluni profili,
nel merito dell’azione amministrativa, è sindacabile in
sede di giurisdizione di legittimità solo in presenza di
macroscopici profili di manifesta irrazionalità, incoerenza,
ingiustizia, così da comportare un vizio della funzione,
nella fattispecie in esame nonriscontrabili.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate,
il ricorso in esame, stante la rilevata infondatezza delle
censure con esso proposte, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma -Sezione Prima bis-
Pronunciando sul ricorso N. 923/1996 R.G., come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero
della Difesa delle spese di giudizio che liquida forfettariamente
in euro 1.000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre
2005.