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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 7 febbraio 2006 n. 864
Pres. Orciuolo, Rel. Stanizzi
Iannotta Grasso (Avv. L. Parrillo) C. Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato)


Militare – Corso di allievo Ufficiale – Occasionale episodio di assunzione di stupefacenti - Dimissioni d’autorità – Legittimità - Sussiste

Anche in assenza di una accertata tossicodipendenza, l’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti può sorreggere legittimamente il giudizio di non idoneità alla prosecuzione dal Corso di Allievo Ufficiale dell’Accademia Aeronautica ed altresì il provvedimento di dimissioni d’autorità ex art. 10, comma 2, del R. D. 25 marzo 1941, n. 475.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis



composto dai Magistrati:
- ELIA ORCIUOLO Presidente
- ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.
- DONATELLA SCALA Consigliere
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A




Sul ricorso N. 923/1996 R.G. proposto dal

Sig. Vincenzo IANNOTTA GRASSO, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Parrillo ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Castrense n. 7, presso lo studio dell’Avv. Armando Placidi;


CONTRO




il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L'ANNULLAMENTO



- del D.M. 28 novembre 1995 avente ad oggetto le dimissioni di autorità del ricorrente dall’Accademia Aeronautica ai sensi dell’art. 10, comma 2, del R.D. 25 marzo 1941 n. 475;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Pubblica Udienza del 31 ottobre 2005, l’Avv. Parrillo per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Massimo Bachetti per l’Amministrazione resistente - Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O




Espone in fatto l’odierno ricorrente, aspirante ufficiale servizi in forza all’Accademia Aeronautica, incorporato nel Corso Pegaso 4^, di essere stato – mediante adozione del gravato provvedimento, adottato su conforme proposta del Consiglio Permanente di Attitudine dell’Accademia - dimesso d’autorità da tale corso a decorrere dal 30 novembre 1995 e posto in congedo in relazione ad un episodio occorso in data 11 novembre 1995, in cui durante una ispezione in Accademia veniva sorpreso, assieme ad altri, nell’atto di assumere cocaina.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
- violazione dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 25 marzo 1941 n. 472, modificato con D.P.R. 29 gennaio 1987 n. 98;
- eccesso di potere per illogicità ed errata interpretazione di legge.
Assume parte ricorrente l’illegittima applicazione della norma posta a fondamento del gravato provvedimento, la quale consente di disporre le dimissioni di autorità solo nelle ipotesi di abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o di mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale, cui non sarebbe asseritamente riconducibile la fattispecie in esame.
Sostiene, inoltre, parte ricorrente, che la norma andrebbe applicata con rigore nei confronti dei frequentatori del primo anno di corso, mentre andrebbe interpretata con maggior favore nei confronti di chi, come il ricorrente, ha già superato il primo anno di corso, e nell’ambito di una valutazione complessiva della personalità e della condotta del militare.
Nel ricostruire lo svolgersi dell’evento da cui è scaturita l’adozione del provvedimento recante le dimissioni d’autorità del ricorrente, ne sottolinea questi l’episodicità e la lieve entità, evidenziando la contraddittorietà tra le considerazioni svolte dal Consiglio Permanente di Attitudine circa la buona cura della persona e la correttezza militare, con la proposta di dimissioni dalla stessa formulata.
Lamenta, infine, parte ricorrente la mancata effettuazione da parte dell’Amministrazione della Difesa di esami clinici volti ad appurare la positività agli stupefacenti.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.
Con ordinanza n. 414/1996 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nella proprie deduzioni ulteriormente argomentando, ed evidenziando gli esiti negativi dei ripetuti accertamenti sanitari effettuati al fine di rilevare la sua eventuale positività alle sostanze stupefacenti.
Alla Pubblica Udienza del 31 ottobre 2005, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O



Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui il ricorrente è stato dimesso d’autorità dall’Accademia Aeronautica, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del R.D. 25 marzo 1941 n. 475, a decorrere dal 30 novembre 1995.
Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre, non è meritevole di accoglimento.
La vicenda su cui si innesta il gravato provvedimento trae origine dall’essere stato il ricorrente sorpreso, assieme ad altri, in possesso di cocaina e nell’atto di assumerla, nel corso di una ispezione nelle camere dell’Accademia avvenuta in data 11 novembre 1995.
Il gravato provvedimento di dimissioni d’autorità del ricorrente è adottato in adesione alla conforme proposta espressa dal Consiglio Permanente di Attitudine nella seduta n. 2950 del 14 novembre 1995.
Il Consiglio, nel riportare puntualmente la vicenda per come ricostruita dagli stessi soggetti in essa implicati, ha valutato il comportamento del ricorrente tale da “far ritenere che lo stesso non dia affidamento di buona riuscita nella carriera di Ufficiale”.
Tanto premesso, va in primo luogo confutata la tesi, spesa da parte ricorrente a sostegno del ricorso, secondo cui, ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 472 del 1941, occorrerebbe una connotazione in termini di abitualità della cattiva condotta al fine di potersi disporre le dimissioni d’autorità dell’allievo.
Dispone, difatti, il citato art. 10, come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1987 n. 98, del R.D. n. 472 del 23 marzo 1941, recante l’ordinamento della regia accademia aeronautica, che “Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sono dimessi dall’istituto.
Tale dimissione può aver luogo, però, anche durante gli anni accademici successivi per coloro che dimostrassero abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale”.
E’ di tutta evidenza, in esito all’esame dell’iter procedimentale confluito nell’adozione del gravato provvedimento, come la vicenda che ha dato luogo alla applicazione delle dimissioni d’autorità sia riconducibile alla previsione inerente l’essere incorsi in mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale, non venendo quindi in rilievo una valutazione globale della condotta dell’allievo, la cui negativa caratterizzazione deve invece rivestire il carattere della abitualità affinché possano disporsi le dimissioni d’autorità dal corso.
Peraltro, lo stesso Consiglio Permanente di Attitudine, nel verbale sopra citato, riferisce che “il rendimento fornito e la maturità militare raggiunta collocano l’Aspirante nella bassa media del Corso. Buona la cura della persona e militarmente ha dimostrato di essere molto corretto. Deve comunque mostrare più entusiasmo, iniziativa e vincere la sua naturale introversione”.
Non viene, dunque, in questione una abituale cattiva condotta, quanto un episodio, qualificabile quale grave mancanza, cui annettere valenza negativa in ordine alla futura carriera da ufficiale, con conseguente piena conformità dell’operato dell’Amministrazione alla normativa di riferimento, non potendo la rilevata correttezza del ricorrente mostrata sul piano militare neutralizzare la rilevanza di singoli comportamenti contrastanti con le norme di disciplina, particolarmente rigida e fortemente sentita nell’ambito di che trattasi.
Nelle superiori considerazioni risiede inoltre l’infondatezza della proposta censura di contraddittorietà dell’operato del Consiglio Permanente di Attitudine, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra il positivo giudizio complessivo della carriera dell’allievo e la valutazione inerente un singole episodio, di per sé sufficiente a sorreggere la decisionedi disporre le dimissioni d’autorità del ricorrente.
Né l’invocato minor rigore che dovrebbe mostrarsi nei confronti di chi ha già superato il primo anno di corso trova alcun fondamento normativo, riguardando il comma 2 dell’art. 10 del R.D. n. 472 del 1941 – cui va ascritta la fattispecie in esame – proprio gli allievi degli anni succesivi al primo.
Quanto alla valutazione circa la gravità dell’evento e della sua incidenza in termini di prognosi sul futuro della carriera da Ufficiale, rileva il Collegio che, anche in assenza di una accertata tossicodipendenza, l’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti legittimamente può sorreggere un giudizio di non idoneità alla prosecuzione del corso in Accademia, anche in considerazione delle alte finalità di formazione annesse allo stesso, trattandosi di comportamento comunque severamente censurabile nello specifico ambito e sintomatico della possibilità di cedimenti che non danno garanzia di una buona riuscita nella carriera da Ufficiale.
Peraltro, in ordine alla veridicità storica dei fatti, non sussistono dubbi, per averli anche lo stesso ricorrente confermati.
Non riveste, dunque, alcun utile rilievo il mancato accertamento da parte dell’Amministrazione della positività del ricorrente alle sostanze stupefacenti, né tale rilievo può annettersi agli esiti negativi degli accertamenti svolti dal ricorrente, non essendo in alcun modo necessaria, ai fini della sussistenza di un legittimo fondamento per l’adozione del gravato provvedimento, una situazione di accertata tossicodipendenza, essendo invece sufficiente, come dianzi esposto, l’essere incorso il ricorrente in una grave mancanza cui legittimamente riconnettere un giudizio di indegnità alla carriera di ufficiale.
Giudizio che, pare utile ricordare, in quanto espressione di discrezionalità assai lata impingente, per taluni profili, nel merito dell’azione amministrativa, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo in presenza di macroscopici profili di manifesta irrazionalità, incoerenza, ingiustizia, così da comportare un vizio della funzione, nella fattispecie in esame nonriscontrabili.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame, stante la rilevata infondatezza delle censure con esso proposte, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma -Sezione Prima bis-



Pronunciando sul ricorso N. 923/1996 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero della Difesa delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2005.


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