REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda sezione
costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Elvio Antonelli - Consigliere
Claudio Rovis - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3528/00 proposto da
STELVIO BOARETTO, rappresentato e difeso dall’avv.
Fabrizio Pertile, con elezione di domicilio presso l’intestato
Tribunale ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24;
CONTRO
COMUNE DI PONTELONGO, non costituito;
PER
l’annullamento dell’ordinanza comunale 21.7.2000 n.
23;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12.1.2006 - relatore il
Consigliere Claudio Rovis -, il procuratore del ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Pontelongo, al quale l’odierno ricorrente aveva
chiesto concessione edilizia per ristrutturazione ed ampliamento
di fabbricato ad uso residenziale e costruzione di annesso
rustico, quantificava il contributo per oneri urbanistici
in complessive £ 9.236.100, da corrispondersi quanto a £
2.309.025 al momento del rilascio del titolo, e quanto al
residuo in tre rate di identico importo garantite da fideiussione.
L’interessato, pertanto, stipulava col Banco Ambrosiano
Veneto contratto fideiussorio per £ 6.927.075 (pari al residuo
importo da versare) in favore del Comune di Pontelongo,
con espressa previsione di garanzia dell’esatto e puntuale
pagamento alla scadenza delle singole rate, di esazione
“a semplice richiesta del creditore” e di rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale.
In data 25.7.2000 il Comune, verificato che l’interessato
aveva omesso di corrispondere i ratei alle scadenze previste,
notificava a quest’ultimo ordinanza n. 23/00 per il pagamento
dell’importo di £ 16.163.175, quale cumulo delle rate non
pagate (£ 6.927.075) e delle sanzioni di cui all’art. 81
della LR n. 61/85 (£ 9.236.100).
Ciò stante, il ricorrente versava immediatamente al Comune
di Pontelongo l’importo di £ 6.927.075 (pari ai ratei non
onorati), ma, ritenendo l’ordinanza n. 23/00 illegittima
nella parte in cui irrogava le sanzione di £ 9.236.100,
la impugnava avanti all’intestato Tribunale per violazione
dell’art. 1227 c.c.: secondo l’interessato, i maggiori importi
conseguenti all’applicazione dell’art. 81 della LR n. 61/85
non sarebbero dovuti in quanto il Comune di Pontelongo nè
ha richiesto al debitore principale il pagamento dei contributi
ammessi a rateizzazione, né ha preteso dalla Banca l’adempimento
della fideiussione (che, peraltro, era stata prestata con
espressa rinuncia al beneficium excussionis), con
conseguente violazione del dovere di comportarsi secondo
le regole di correttezza che incombe (anche) al creditore.
La causa, ove il Comune, pur ritualmente notificato, non
si costituiva in giudizio, è passata in decisione all’udienza
del 12.1.2006.
DIRITTO
E’ fondata ed assorbente di ogni altra considerazione
di merito la censura con cui il ricorrente ha dedotto la
violazione da parte del Comune di Pontelongo dei basilari
doveri di correttezza cui è tenuto il creditore per rendere
meno gravosa la posizione del debitore nell’adempiere all’obbligazione.
Si controverte nel presente giudizio della applicazione
dell’art. 81 della LR n. 61/95 che prevede, in relazione
al ritardato pagamento delle singole rate del contributo,
un aumento percentuale di quanto dovuto (1/3, 2/3, 4/3 a
seconda che il pagamento intervenga nei 120, 180 e 240 giorni
successivi alla scadenza).
E’ necessario puntualizzare che fin dal momento del rilascio
della concessione il ricorrente aveva consegnato al Comune
di Pontelongo una fideiussione in cui era espressamente
prevista la rinuncia al beneficium excussionis ed
inoltre l’obbligo del fideiussore di versare al Comune quanto
dovuto “a semplice richiesta”.
Si trattava, quindi, di una obbligazione di garanzia del
tutto autonoma rispetto al rapporto creditore-debitore principale.
Sulla base di tali presupposti al Comune sarebbe stata sufficiente
la semplice richiesta al fideiussore - iniziativa non gravosa
né esposta a rischi di sorta - per conseguire il pagamento
di quanto dovuto.
Attivando tale iniziativa il Comune avrebbe evitato un consistente
aggravamento della posizione debitoria del ricorrente ed
avrebbe conseguito tempestivamente il credito.
Il creditore, pertanto, deve imputare alla sua inerzia ed
al suo comportamento il danno conseguente al mancato, puntuale
pagamento di quanto dovuto, non avendo escusso né l’obbligato
principale né il fideiussore.
Ritenere di potersi avvalere del disposto dell’art. 81 della
LR n. 61/85 a distanza di tempo non è, oggettivamente, corrispondente
ad un comportamento corretto e diligente, così come imposto
dall’art. 1175 c.c.: donde la non imputabilità al debitore,
in applicazione dell’art. 1227, II comma c.c. (che pone
a carico del creditore i danni che questi avrebbe potuto
evitare usando l’ordinaria diligenza) del danno conseguente
al ritardo nel pagamento dei ratei di contributo.
Né potrebbe opporsi che al Comune di Pontelongo non incombeva
alcun obbligo specifico in quanto, trattandosi di obbligazione
avente ad oggetto una somma di denaro, la stessa doveva
essere adempiuta al domicilio del creditore (art. 1182,
III comma, c.c.) e che per tali obbligazioni, ove sia stato
pattuito un termine e questo sia scaduto, non è necessaria
la costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c., II
comma, punto “3”).
Il dovere di agire secondo correttezza e buona fede non
è assolto solo con il compimento di atti previsti in specifiche
disposizioni di legge, ma si realizza anche con comportamenti
non individuati dal legislatore e che, in relazione alle
singole situazioni, siano necessari per evitare l’aggravamento
della posizione del debitore (Cass. 5.11.1999 n. 12310).
Non vale, dunque, sostenere che alcun obbligo normativamente
previsto era posto a carico del creditore nel caso di specie,
ma si deve indagare se nell’esercizio dell’obbligo di cooperare
con il debitore per il puntuale adempimento dell’obbligazione
il creditore non abbia omesso atti e comportamenti che,
senza essere particolarmente disagevoli, potevano tuttavia
rendere meno gravosa la posizione del debitore.
Tale indagine porta inequivocabilmente a concludere che
nel caso in esame il Comune di Pontelongo non ha fatto quanto
era possibile e necessario per evitare al ricorrente il
prodursi di danni ulteriori.
Non è necessario approfondire in questa sede la natura (sanzionatoria
o risarcitoria) della obbligazione nascente dall’applicazione
dell’art. 3 della legge 47/1985: è pacifico che si tratti
di una obbligazione ex lege alla quale si rendono
applicabili tutte le disposizioni di principio in materia
di obbligazioni, e tanto basta per la definizione della
controversia.
Nessun valore avrebbe, poi, il richiamo alla automaticità
della applicazione dell’art. 81 della LR n. 61/85: una volta
accertato che non vi è stato inadempimento imputabile all’obbligato,
invero, l’art. 81 in questione non è semplicemente applicabile.
Nè, infine, avrebbe pregio sostenere che imponendo al creditore
l’obbligo di escutere il fideiussore si eluderebbe l’obiettivo
della legge e si vanificherebbe l’apparato sanzionatorio
del citato art. 81 della LR n. 61/85. E’ evidente, infatti,
che il pagamento da parte del fideiussore degli oneri dovuti
se soddisfa il Comune creditore non libera il soggetto garantito
nel rapporto interno con il garante e determina effetti
contrattuali ben precisi voluti dalle parti secondo cui,
di norma, il garantito deve poi rifondere il garante di
quanto egli abbia versato in sua sostituzione. In ogni caso,
non sussiste alcun apprezzabile interesse pubblico a limitare
la autonomia delle parti del contratto di fideiussione a
convenire un regolamento di interessi che consenta, secondo
la causa tipica di tale contratto, una più sicura soddisfazione
della posizione creditoria del Comune.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque,
il ricorso è fondato e va accolto nei limiti fatti valere
dal ricorrente, con conseguente annullamento dell’impugnato
atto nella parte in cui impone la corresponsione dell’importo
di £ 9.236.100 a titolo di sanzione ex art. 81 della LR
n. 61/85.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in premessa, accerta la infondatezza della pretesa del Comune
di Pontelongo al pagamento degli importi richiesti in applicazione
dell’art. 81 della LR n. 61/85.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12.1.2006.