| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 16 febbraio 2006
n. 1157
Pres. e Rel. TOSTI |
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Stranieri – Istanza di regolarizzazione del
cittadino extracomunitario –Rigetto fondato solo sulla denuncia
per uno dei reati ex artt. 380 e 381 c.p.p., in assenza
del provvedimento di conclusione delle indagini – Rigetto
– Illegittimità - Ragioni.
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E’ illegittimo il rigetto dell’istanza di
regolarizzazione del cittadino extracomunitario, motivato
da una denuncia riportata dallo straniero per reato rientrante
in una delle ipotesi previste dagli artt. 380-381 c.p.p.,
in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. 18
febbraio 2005 n. 78, occorre a tal fine almeno il provvedimento
di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio
del Pubblico Ministero.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
- Sezione Prima Ter -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7666/2004 proposto da
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X, in proprio e quale legale rappresentante
della Y, rappresentato e difeso dall’avv. Paola D’Elia,
presso lo studio di questa elettivamente domiciliato in
Roma, Via Principe Amedeo n. 126;
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contro
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il Ministero dell’Interno e la Prefettura
di Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale
dello Stato:
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per l'annullamento
del decreto 13 maggio 2004 del Questore di Roma, di rigetto
dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario
presentata in favore di Z;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2006, fissata
ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205,
il magistrato relatore Luigi Tosti;
Valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
e ritenuta l’esistenza dei presupposti per emettere sentenza
in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente
fondato;
Considerato che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento
di reiezione della domanda di emersione di lavoro irregolare
di extracomunitario, ai sensi della legge 2002 n. 222, motivato
con riferimento ad una denuncia riportata dallo straniero
per reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli
articoli 380-381 c.p.p.;
Rilevato che l’Amministrazione non ha depositato atti;
Valutate le censure dedotte nel ricorso;
Visto il deposito, a cura del ricorrente, di certificazione
negativa del casellario giudiziale di Roma;
Considerato che, successivamente al deposito del ricorso,
è stata pubblicata la sentenza 18 febbraio 2005 n. 78 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità
della normativa sulla regolarizzazione, nella parte in cui
fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza del
lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia
per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc.
pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza;
Considerato che il mero dato della denuncia non costituisce
ostacolo alla regolarizzazione, dopo la sentenza della Corte
costituzionale, occorrendo a tal fine almeno il provvedimento
di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio
del Pubblico Ministero;
Ritenuto quindi di accogliere il ricorso, con annullamento
dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti
che l’Amministrazione è tenuta ad emettere in esecuzione,
valutando lo stato delle indagini a carico dello straniero
alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione;
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare
le spese di giudizio tra le parti;
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio – Sezione Prima Ter–accoglie il ricorso proposto come
in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso
impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso a Roma, addì 9 febbraio 2006
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Magistrati:
Luigi TOSTI Presidente Estensore
Franco DE BERNARDI Consigliere
Agnese BARONE Referendario
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