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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 1157
Pres. e Rel. TOSTI


Stranieri – Istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario –Rigetto fondato solo sulla denuncia per uno dei reati ex artt. 380 e 381 c.p.p., in assenza del provvedimento di conclusione delle indagini – Rigetto – Illegittimità - Ragioni.

E’ illegittimo il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario, motivato da una denuncia riportata dallo straniero per reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli artt. 380-381 c.p.p., in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. 18 febbraio 2005 n. 78, occorre a tal fine almeno il provvedimento di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio del Pubblico Ministero.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
- Sezione Prima Ter -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7666/2004 proposto da

 

X, in proprio e quale legale rappresentante della Y, rappresentato e difeso dall’avv. Paola D’Elia, presso lo studio di questa elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Amedeo n. 126;

 

contro

 

il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato:

 

per l'annullamento
del decreto 13 maggio 2004 del Questore di Roma, di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario presentata in favore di Z;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2006, fissata ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il magistrato relatore Luigi Tosti;
Valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta l’esistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente fondato;
Considerato che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di reiezione della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi della legge 2002 n. 222, motivato con riferimento ad una denuncia riportata dallo straniero per reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli articoli 380-381 c.p.p.;
Rilevato che l’Amministrazione non ha depositato atti;
Valutate le censure dedotte nel ricorso;
Visto il deposito, a cura del ricorrente, di certificazione negativa del casellario giudiziale di Roma;
Considerato che, successivamente al deposito del ricorso, è stata pubblicata la sentenza 18 febbraio 2005 n. 78 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa sulla regolarizzazione, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza;
Considerato che il mero dato della denuncia non costituisce ostacolo alla regolarizzazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale, occorrendo a tal fine almeno il provvedimento di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio del Pubblico Ministero;
Ritenuto quindi di accogliere il ricorso, con annullamento dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta ad emettere in esecuzione, valutando lo stato delle indagini a carico dello straniero alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione;
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima Ter–accoglie il ricorso proposto come in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso a Roma, addì 9 febbraio 2006 in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Magistrati:
Luigi TOSTI Presidente Estensore
Franco DE BERNARDI Consigliere
Agnese BARONE Referendario

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