REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
PATRIZIA MORO Ref. , relatore
CLAUDIO CONTESSA Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1817/2005 proposto da:
DE SARLO INSTALLAZIONE SRL
rappresentato e difeso da:
STICCHI DAMIANI ERNESTO
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
Presso
STICCHI DAMIANI ERNESTO
contro
COMUNE DI MANDURIA
rappresentato e difeso da:
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio eletto in Lecce
VIA AUGUSTO IMPERATORE,16
presso la sede di quest’ultimo
e nei confronti di
DITTA LUCIA ANTONIO
rappresentata e difesa da:
DOMENICO D’IPPOLITO
con domicilio eletto in Lecce:
VIA RUBICHI,23
presso Segreteria TAR
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- degli atti della gara pubblica indetta dal Comune di Manduria
per l’affidamento della fornitura ed i servizi occorrenti
per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di pubblica illuminazione esterna nel territorio comunale,
ed in particolare:
- della determinazione dirigenziale n. 607 del 6.9.2005;
- della graduatoria definitiva;
- dei verbali della Commissione di gara;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale,
in specie della nota prot. n. 15895 dell’1.6.2005 e della
nota prot. n. 21680 del 20.7.2005;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MANDURIA
LUCIA ANTONIO SRL
visti i motivi aggiunti depositati in data 16.11.2005
Udito nella Camera di Consiglio del 14 DICEMBRE 2005 il
relatore Ref. PATRIZIA MORO ed uditi gli avv.ti Sticchi,
Pellegrino e D’Ippolito
Considerato in
FATTO
Con determinazione del responsabile del servizio LL.PP
del 24.12.04, il Comune di Manduria approvava lo schema
del bando di gara per pubblico incanto per l’individuazione
del soggetto cui affidare l’appalto delle forniture e dei
servizi occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di pubblica illuminazione esterna nel territorio
comunale, per un importo a base d’asta di euro 594.000,00
e per la durata di anni 3.
La commissione di gara, nella prima seduta del 6.5.05, prendeva
atto della presentazione entro i termini di n. 26 offerte
e, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa
riportata nei plichi, ammetteva alla gara le rispettive
imprese offerenti.
Durante la seconda seduta del 26.5.05 la commissione giudicatrice,
su richiesta del rappresentante della ricorrente, sospendeva
l’apertura e l’esame dei plichi contenenti le offerte economiche
delle ditte partecipanti al fine di procedere ad una verifica
riguardante la produzione della documentazione richiesta
al punto 8 ed al punto 11 del bando di gara ; nella stessa
seduta ,la commissione, riteneva “avvalendosi delle norme
finali del bando, nonché del disposto dell’art.15 del D.legs.
n.358/92 e s.m.i. di dovere chiedere ai concorrenti il completamento
e/o chiarimento in merito alla documentazione presentata
dagli stessi per dimostrare il possesso delle capacità di
cui al punto 11 del bando di gara.”
Pertanto il Presidente della commissione di gara , dopo
aver premesso che con l’attestato SOA prodotto non risultava
chiaramente soddisfatto quanto richiesto dall’art.11 lett.b)
e c) del bando di gara, invitava la ditta Lucia Antonio
snc, oltre che altre ditte partecipanti, a presentare i
chiarimenti e/o il completamento dei documenti presentati
ritenuti utili a soddisfare pienamente le insufficienze
evidenziate.
Con nota del 6.5.05 la ditta Lucia Antonio riscontrava la
richiesta suindicata producendo le dichiarazioni richieste.
Nella seduta del 27.06.05 la Commissione di gara, preso
atto dei chiarimenti presentati ed esaminate le offerte
economiche delle ditte ammesse, individuava la ditta Lucia
Antonio snc quale affidataria del servizio.
Con nota del 20.7.05 il responsabile del procedimento del
Comune di Manduria, comunicava alla ditta Lucia Antonio
di essere risultata aggiudicataria provvisoria della gara
e la invitava a presentare precisazioni in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta essendo quest’ultima risultata
anormalmente bassa.
Con determinazione del responsabile del settore area Amministrativa,
Ufficio appalti e Contratti n.607 del 6.9.05, l’A.C. di
Manduria approvava i verbali di gara, la nota di chiarimenti
fornita dalla ditta Lucia Antonio snc ed aggiudicava definitivamente
l’appalto a quest’ultima .
Avverso i suindicati provvedimenti è insorta la impresa
ricorrente con il ricorso epigrafato deducendo i seguenti
motivi di gravame:
Violazione della lex specialis di gara. Violazione ed errata
interpretazione ed applicazione degli artt. 13, 14 e 15
del D. Lgs. n. 358/1992 e s.m.i. Violazione del principio
di par condicio, affidamento dei partecipanti, certezza
e trasparenza delle gare pubbliche. Illegittimità derivata;
Violazione, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 19
del D. lgs. 358/1992 e s.m.i. Carenza di motivazione. Violazione
dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
Con motivi aggiunti depositati in data 16.11.2005 la impresa
ricorrente formulava le ulteriori censure:
Violazione degli artt. 13 e 14 del D.legs. n.358/1992- Violazione
del bando di gara- contraddittorietà ed illogicità manifesta.
Nel corso del giudizio, sia l’Amm.ne intimata, sia la controinteressata
hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 3. 11. 2005, con ordinanza
1343/05 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta
dalla ricorrente.
Nella pubblica udienza del 14.12.2005 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati per
le motivazioni che seguono.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente espone che
la ditta Lucia Antonio s.n.c., aggiudicataria dell’appalto
in esame, ha omesso di presentare le dichiarazioni di cui
ai punti 11 lett.b) e c) del bando e 1.2. del disciplinare
di gara e che pertanto la stessa andava esclusa; aggiunge,
altresì, che la mancata produzione delle dichiarazioni de
quibus costituiva omissione di un documento prescritto a
pena di esclusione, alla quale la Commissione giudicatrice
non avrebbe giammai potuto sopperire con la facoltà di integrazione
di cui all’art.15 del D.legs.358/92, la quale può riferirsi
al solo caso in cui un documento, pur presentato, risulti
incompleto o poco chiaro.
L’assunto non tiene conto delle disposizioni del bando di
gara e del relativo allegato.
Il bando di gara al citato punto 11 lett.b), titolato “capacità
economico-finanziaria dei concorrenti” prescriveva testualmente:
“le imprese partecipanti alla gara dovranno presentare
apposita dichiarazione dalla quale risulti che il fatturato
globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi è pari ad
almeno 2,5 volte la base d’appalto, mentre l’importo relativo
alle forniture identiche a quella oggetto della gara, e
quindi relative ai materiali ed ai noli di cui all’Elenco
dei prezzi unitari, sempre con riferimento agli ultimi tre
esercizi, è pari ad almeno 2 volte la base dell’appalto”..
Il medesimo articolo alla lettera c) titolato “capacità
tecnica dei concorrenti” prescriveva: “la dimostrazione
delle capacità tecniche delle imprese deve essere fornita
mediante l’elenco delle principali forniture effettuate
durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo,
data e destinatario nonché l’elenco delle principali attrezzature
idonee alla installazione delle forniture stesse. Se trattasi
di forniture effettuate ad Amministrazioni od enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle
Amministrazioni e dagli enti medesimi; se trattasi di forniture
a privati, i certificati sono rilasciati dall’acquirente;
quando ciò non sia possibile, è sufficiente la semplice
dichiarazione del concorrente”.
L’allegato al bando di gara, con riferimento alle modalità
di presentazione delle offerte, precisava che “nella busta
A devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti
documenti:
1)…
2)attestazione e/o dichiarazione ( o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento
di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (
o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate
da copie dei documenti di identità degli stessi) comprovante
il possesso dei requisiti indicati al punto 11) lett.a)b)
e c) del bando, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere”.
Le norme finali del bando di gara prevedevano inoltre che
“tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta
disposte nel presente bando sono da intendersi a pena di
esclusione, salva la possibilità della Commissione di invitare
le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati, per quanto disposto dall’art.15 del D.legs.
n.358 del 1992 e successive modificazioni”.
Con riferimento alla dimostrazione dei suindicati requisiti,
la ditta Lucia Antonio ha presentato, “attestazione SOA
OG10 class.IV”; quasi tutte le altre imprese hanno dimostrato
i requisiti medesimi mediante l’attestazione SOA.
A tanto è conseguito che la Commissione di gara, avvalendosi
delle norme finali del bando, nonchè del disposto dell’art.15
del D.legs. 358/92, ha ritenuto di dover chiedere ai concorrenti
il completamento e/o chiarimenti in merito alla documentazione
presentata dagli stessi, al fine di dimostrare il possesso
delle capacità di cui al punto11 del bando di gara.
Con riferimento alla prima questione posta dalla ricorrente,
la quale assume che la ditta Lucia avrebbe omesso di documentare
le capacità economico- finanziaria e tecnica, come richiesta
dalle lettere b) e c) del citato art.11 del bando di gara,
il Collegio deve riconoscere che tale prescrizione, come
precisata nell’allegato al bando di gara, risultava oggettivamente
equivoca e di non semplice lettura ed interpretazione.
Difatti, pur avendo riguardo alla natura dell’appalto, qualificato
espressamente come appalto pubblico di forniture, l’Amm.ne
al fine di richiedere la dimostrazione delle capacità economico-finanziaria
e tecnica alle imprese concorrenti, ha indicato nel bando
di gara, a dimostrazione dei suddetti requisiti, la documentazione
richiamata nelle disposizioni di cui agli artt.13 e 14 del
D.legs. 358/92, disciplinante gli appalti di pubbliche forniture,
mentre nell’allegato al bando, costituente anch’esso la
lex specialis della gara, ha fatto riferimento, al fine
della dimostrazione delle suindicate capacità delle imprese,
alla qualificazione nelle categorie proprie dei lavori pubblici.
Invero, l’espressione “attestazione e/o dichiarazione
comprovante il possesso dei requisiti indicati al punto
11 lett.a)b) e c) del bando, in corso di validità che documenti
il possesso della qualificazione in categorie o classifiche
adeguate ai lavori da assumere” , non può che avere
il significato di richiamare l’attestazione SOA occorrente
nelle partecipazione delle gare aventi ad oggetto lavori
pubblici, laddove l’art.3 del DPR 34/2000, emanato in attuazione
dell’art.8 della L.109/94, stabilisce che” Le imprese sono
qualificate per categorie di opere generali, per categorie
di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione
e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate,
nell'àmbito delle categorie loro attribuite, secondo gli
importi di cui al comma 4. La qualificazione in una categoria
abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire
i lavori nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate
la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa
sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori a base di gara”.
La considerazione che l’allegato al bando di gara intendesse
riferirsi alla attestazione Soa, al fine della dimostrazione
delle capacità economico-finanziaria e tecnica da parte
delle imprese partecipanti, può evincersi, oltre che dalla
suindicata disposizione, anche all’art.2 del medesimo allegato
al bando, titolato “procedura di aggiudicazione”, ove si
è previsto testualmente che “ la stazione appaltante procede,
altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,
dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei
lavori pubblici”.
Tali considerazioni permettono al Collegio di ritenere che,
quale che sia stato il ragionamento seguito dall’Amm.ne
appaltante, nell’inserire in una gara qualificata espressamente
come gara per pubbliche forniture, certificazioni proprie
delle gare per lavori pubblici ( sia che ciò possa essere
scaturito da un refuso di stampa, sia che ciò derivi invece
da una scelta consapevole operata in considerazione della
caratteristica dell’appalto, avente comunque ad oggetto
la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di
pubblica illuminazione, cioè l’ espletamento di “lavori”
in base alla declaratoria di cui alle categorie OG.10 e
OG11 dell’all.A al DPR n.34/2000), non può disconoscersi
che le imprese partecipanti alla gara si sono trovate a
dover interpretare una clausola della lex specialis di dubbio
e di incerto significato, tant’è vero che delle 26 ditte
concorrenti. ben 23 hanno ritenuto che le capacità economico-finanziaria
e tecnica dovessero essere provate a mezzo di attestazione
SOA ( come risulta dai resoconti dei verbali di gara del
26/5 e 30/5 ).
Effettuata tale precisazione, al Collegio non resta che
formulare la conseguente necessaria considerazione : in
presenza di clausole di dubbio significato, le stesse devono
essere interpretate in maniera da favorire la massima partecipazione
delle imprese partecipanti .
Tale principio rappresenta un insuperabile caposaldo in
materia di interpretazione della lex specialis, come rivenibile
da consolidato e quieto orientamento giurisprudenziale,
dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Invero, in materia si è fatta costante applicazione dei
seguenti principi:
- In caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando
di gara, un corretto rapporto tra amministrazione e privato,
che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento
dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello
specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., secondo il quale
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede,
impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea
a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede,
interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando
il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini
ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.
Pertanto, in caso di clausole equivoche o di dubbio significato
deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima
partecipazione alla gara (piuttosto che quella che la ostacoli),
e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili,
ciò anche al fine di ottenere le prestazioni richieste ad
un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi
e quantitativi per l'amministrazione (Consiglio Stato,
sez. V, 13 gennaio 2005, n. 82).
- In caso incerto o di dubbio significato le clausole
del bando di gara devono essere interpretate in senso favorevole
all'ammissione delle imprese partecipanti, sia perché dette
clausole sono di stretta interpretazione sia perché il "favor"
per l'ammissione degli aspiranti risponde all'interesse
pubblico ad ottenere un ambito più vasto di valutazione
e, quindi, di aggiudicazione alle migliori condizioni possibili,
pur nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti
(T.A.R. Basilicata, 6 marzo 2003, n. 197 T.A.R. Toscana,
sez. II, 20 dicembre 2004, n. 6460).
Tali premesse, permettono al Collegio di respingere anche
l’ulteriore censura espressa nel ricorso, con la quale la
ricorrente si duole della richiesta di integrazione e/o
chiarimenti formulata dalla commissione giudicatrice alla
ditta Lucia Antonio, con la nota dell’1/6/05.
Invero, l’evidenziata equivocità del bando, unitamente alla
dimostrazione delle capacità economico-finanziaria e tecnica,
fornita dalla Impresa controinteressata con la attestazione
SOA, nonché la espressa possibilità riconosciuta alla Commissione
dal bando di gara e dal richiamato art.15 del D.legs. n.358/92,
permetteva a quest’ultima di richiedere legittimamente i
chiarimenti e le integrazioni in merito ai requisiti di
cui alle lettere b) e c) del punto 11 del bando di gara.
Peraltro, tale richiesta veniva formulata dalla commissione
in maniera generalizzata a tutte le imprese partecipanti
.
Del resto, nella fattispecie si sono verificati i seguenti
presupposti che hanno consentito alla Commissione di richiedere
l’integrazione documentale de qua:
a) presenza di clausole di dubbio significato ingeneranti
errori ed affidamenti da parte delle imprese partecipanti;
b) sussistenza di un ragionevole indizio del possesso dei
requisiti richiesti;
c) esigenze di tutela dell’affidamento dei partecipanti;
d)rispetto del principio di buona fede e di leale cooperazione
tra la stazione appaltante e le imprese partecipanti;
e)facoltà riconosciuta espressamente dal bando di gara.
In base a quanto detto, risulta evidente che nel caso di
specie non si è verificata alcuna violazione del principio
della par condicio fra i partecipanti, principio il cui
rispetto, per costante giurisprudenza, costituisce il limite
naturale all'esercizio del generale potere di integrazione
documentale (sul punto - ex plurimis - cfr.: T.A.R. Lazio,
sez. III, 31 maggio 2002, n. 5055; T.A.R. Sardegna, 31 gennaio
2000, n. 83). Agendo nel modo indicato, peraltro, la Commissione
aggiudicatrice, a parere del Collegio, ha puntualmente rispettato
il disposto di cui al d.lgs. 358/1992 art.15 secondo cui
“nei limiti previsti dagli articoli 11,12,13 e 14, le amministrazioni
possono invitare le imprese concorrenti a completare od
a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati”.
Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la impresa
ricorrente deduce che illegittimamente l’amministrazione
comunale, ha approvato le giustificazioni rese dalla ditta
Lucia Antonio, con conseguente giudizio favorevole di non
anomalia dell’offerta, non merita accoglimento.
Invero la impresa Lucia Antonio, su espressa richiesta della
stazione appaltante, ha fornito giustificazioni contenenti
tutti gli elementi che le hanno consentito di formulare
l’offerta, mediante esauriente esplicitazione delle ragioni
sottese alla formulazione dei prezzi unitari .
Il Comune intimato ha poi riscontrato favorevolmente tali
giustificazioni mediante la apposizione del visto sulla
nota contenente le stesse, con una implicita motivazione
che può definirsi “per relationem” con riferimento agli
atti del procedimento di verifica ed, in particolare, alle
giustificazioni addotte. Osserva il Collegio che, conformemente
all'orientamento espresso dal C. di Stato, sez. V^ con la
sentenza n.1247 del 5 marzo 2001, nel corso del subprocedimento
di verifica della congruità delle offerte anomale, nella
corretta applicazione dei principi comunitari, le valutazioni
dell'Amministrazione costituiscono espressione di un potere
di natura tecnico- discrezionale, sindacabili solo per illogicità
o per difetto di motivazione ed, inoltre, in caso di positivo
riscontro delle giustificazioni addotte,non sussiste per
la stazione appaltante l’obbligo di fornire una motivazione
puntuale ed analitica, poichè è sufficiente la motivazione
espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa
vincitrice (Cons.Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1080,
C.d.S., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554; C.d.S., sez. VI,
8 marzo 2004, n. 1080; Id. 6 agosto 2002, n. 4094). In ogni
caso, ove l’amministrazione si limiti a riscontrare favorevolmente
le giustificazioni presentate dalla impresa aggiudicatrice,
spetta a chi ricorre in giudizio, in ossequio alla logica
interpretazione del principio “ onus probandi incumbit ei
qui dicit”, l'onere di individuare elementi da cui possa
essere tratta la manifesta irragionevolezza della valutazione
tecnico- discrezionale della stazione appaltante.
Nella fattispecie, la ricorrente si è limitata ad una generica
affermazione della genericità ed insufficienza delle giustificazioni
rese dall’impresa aggiudicataria, senza tuttavia evidenziare
sotto quale aspetto, in relazione a quali parametri, le
stesse non dovevano essere valutate favorevolmente.
Ne discende la infondatezza delle censure formulate, in
proposito, dalla ricorrente.
Con i motivi aggiunti epigrafati, la ricorrente impugna,
altresì, in via subordinata la clausola del disciplinare
di gara, ove la stessa sia da interpretare nel senso di
consentire la documentazione dei requisiti indicati al punto
11 lett.b e c del bando, attraverso l’allegazione in sede
di offerta di attestazione SOA, deducendo che la stessa,
così interpretata, violerebbe gli artt.13 e 14 del D.legs.
358/1992, poichè, trattandosi di appalto espressamente qualificato
dall’Amm.ne quale appalto pubblico di forniture ex D.legs.
358/92, i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria
e tecnica dovevano essere dimostrati dai concorrenti, conformemente
alle disposizioni contenute nella disciplina di riferimento.
L’assunto non coglie nel segno.
Difatti, come esposto in precedenza, nella fattispecie si
è verificata una evidente equivocità del bando nella parte
in cui quest’ultimo ha richiesto la dimostrazione dei requisiti
attinenti alla capacità economico-finanziaria e tecnica,
in quanto se da un lato lo stesso ha richiesto la dimostrazione
dei suddetti requisiti mediante il riferimento alla disciplina
propria degli appalti pubblici di forniture, di cui al D.legs.358/92
( artt.13 e 14), dall’altro, invece, ha espresso un indubbio
riferimento alla disciplina degli appalti dei lavori pubblici,
richiedendosi le attestazioni e /o certificazioni proprie
di quest’ultima disciplina.
Tale equivocità ha ingenerato nei partecipanti inevitabili
errori ed affidamenti i quali allo stato non possono essere
più rimossi, costituendo un dato storico non eliminabile
in sede di annullamento.
L’Amministrazione, infatti, non ha ritenuto utile ai fini
dell’ammissione alla gara un titolo non valido a norma di
legge o regolamento, sicchè all’annullamento della relativa
previsione del bando consegue l’annullamento di chi quella
previsione ha utilizzato; nella specie, ai fini dell’ammissione,
sono stati richiesti specifici requisiti( la legittimità
di tale richiesta, in riferimento alla individuazione dell’oggetto
dell’appalto- forniture o lavori- non è in discussione)
ed è stato previsto che la prova fosse data con due differenti
modalità, determinando così l’affidamento dei partecipanti
alla procedura.
Il soggetto che lamenta l’aggiudicazione ad un’impresa che
ha provato il possesso dei requisiti richiesti con una delle
due modalità, prevista dal bando ma inidonea allo scopo,
non può giovarsi della illegittimità della indicata previsione,
atteso che questa ha poi trovato la sua sanatoria nel comportamento
successivo dell’Amministrazione.
Il rispetto della par condicio, principio basilare cui devono
attenersi le procedure concorsuali, impone infatti all’Amm.ne
di risolvere gli equivoci, prima della finalizzazione della
procedura, sicchè la legittimità dell’azione amministrativa
va vista in relazione al complesso dell’attività , nell’ottica
dinamica cui è informata la valutazione delle ipotesi di
sanatoria, convalida e ratifica.
A tanto consegue la reiezione anche dei motivi aggiunti.
Sussistono nondimeno giustificati motivi epr disporre la
compensazione delle spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda
Sezione di Lecce
respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre
2005
Pubblicata mediante deposito in Segreteria
l’8.02.2006