REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini I Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5423/2005 registro generale promosso da:
MIGLIACCIO Antonio, nato a Marano di Napoli (NA)
il 3 settembre 1952
difesa officiata: avvocato Carlo Russo
domicilio: eletto in Napoli, via F. Caracciolo, n. 15
CONTRO
-il Comune di Marano di Napoli (NA), in persona del
sindaco pro tempore
difesa officiata: avvocato Gherardo Marone
domicilio: eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento del 24 maggio 2005, n. 20050011719 con
il quale è stato comunicato al ricorrente (con riferimento
alla domanda di condono ambientale ed alla integrazione
del 27 aprile 2005 e all’ingiunzione del 24 gennaio 2005,
n. 4 di demolizione delle opere abusive ex a. 34 del DPR
380/2001) che la richiesta di accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’a. 1, comma 34, della legge
308/2004 non può essere accolta in quanto riferita ad opere
eseguite senza la prescritta autorizzazione comunale e per
le quali non risulta agli atti di questo U.T.C. domanda
di condono edilizio.
Visto il ricorso, notificato in data 11 luglio 2005 e depositato
in data 20 luglio 2005, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 6026 del 31
agosto 2005.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano
di Napoli.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 02/02/2006, la relazione
del dott. A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Fondato ed assorbente è il motivo con il quale si deduce
la violazione dell’a. 10 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 in ordine alla mancata comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’stanza.
L’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 dispone:
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. 2. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento
di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
La circostanza della mancata comunicazione prevista dalla
norma richiamata risulta incontroversa: pertanto il ricorso
va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato, restando eslcusa ogni valutazione sulla condonabilità
delle opere.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto (con
le precisazioni di cui in motivazione), annulla
il provvedimento meglio specificato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 febbraio
2006.