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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 febbraio 2006 n. 2116
Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone
Migliaccio Antonio (Avv. Carlo Russo) c. Comune di Marano (Avv. Gherardo Marone)


Edilizia e Urbanistica – Diniego di condono edilizio – Mancata comunicazione del cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 – Illegittimità

Ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Pertanto, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto prevista dalla norma richiamata, comporta l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda





composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini I Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 5423/2005 registro generale promosso da:


MIGLIACCIO Antonio, nato a Marano di Napoli (NA) il 3 settembre 1952



difesa officiata: avvocato Carlo Russo
domicilio: eletto in Napoli, via F. Caracciolo, n. 15


CONTRO




-il Comune di Marano di Napoli (NA), in persona del sindaco pro tempore
difesa officiata: avvocato Gherardo Marone
domicilio: eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3


PER L’ANNULLAMENTO



del provvedimento del 24 maggio 2005, n. 20050011719 con il quale è stato comunicato al ricorrente (con riferimento alla domanda di condono ambientale ed alla integrazione del 27 aprile 2005 e all’ingiunzione del 24 gennaio 2005, n. 4 di demolizione delle opere abusive ex a. 34 del DPR 380/2001) che la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’a. 1, comma 34, della legge 308/2004 non può essere accolta in quanto riferita ad opere eseguite senza la prescritta autorizzazione comunale e per le quali non risulta agli atti di questo U.T.C. domanda di condono edilizio.

Visto il ricorso, notificato in data 11 luglio 2005 e depositato in data 20 luglio 2005, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 6026 del 31 agosto 2005.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 02/02/2006, la relazione del dott. A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO




Fondato ed assorbente è il motivo con il quale si deduce la violazione dell’a. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’stanza.
L’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 dispone: 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 2. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
La circostanza della mancata comunicazione prevista dalla norma richiamata risulta incontroversa: pertanto il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando eslcusa ogni valutazione sulla condonabilità delle opere.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto (con le precisazioni di cui in motivazione), annulla il provvedimento meglio specificato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 febbraio 2006.


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