REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2748/2003 registro generale promosso da:
FERRARA Maria Rosaria, nata a Casoria (Napoli) l’11
settembre 1968
FERRARA Pasquale, nato a Casoria (Napoli) il I agosto
1943
CAPPONE Giuseppina, nata a Casoria (Napoli) il 10
ottobre 1946
difesa officiata: avvocato Giovanni Del Vecchio, con il
quale domicilia ex a. 35 RD 26 giugno 1924, n. 1054 presso
la Segreteria della Seconda Sezione
CONTRO
il Comune di Afragola (Napoli), in persona del sindaco
pro tempore, rappresentata e difeso dall’avvocato Rosa Balsamo
con la quale elettivamente domicilia in Napoli presso la
Segreteria della Sezione.
PER L’ANNULLAMENTO
della nota del Comune di Afragola (Napoli) del 22 gennaio
2003, n. 1622 del seguente letterale tenore: “Con riferimento
all’oggetto (sentenza TAR Campania 4399/2002) si fa presente
che, relativamente agli abusi realizzati al secondo piano
del fabbricato di via S. Maria, n. 45 di cui alla domanda
di condono edilizio del 27 febbraio 1995, n. 4520 (pratica
n. 2189), dal verbale di sequestro del 19 settembre 1994,
a carico di Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina, lo stato
di consistenza è il seguente: “Trattasi di ampliamento del
solaio di copertura del primo piano di circa mq 20 con putrelle
in ferro, tavelloni e gatto di calcestruzzo, nonché di una
sopraelevazione a secondo piano che si presenta in strutture
portanti verticali con blocchi di lapil cemento di cui due
poggiano su muretto di vecchia data con montaggio del solaio
di copertura in putrelle in ferro, tavelloni e parziale
getto di calcestruzzo”. Alla luce di quanto sopra, trattandosi
di opera non ultimata entro il 31 dicembre 1993, la domanda
non è ammissibile a condono”.
Visto il ricorso, notificato in data 6 marzo 2003 e depositato
in data 13 marzo 2003, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 2283 del 19
marzo 2003.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 24/11/2005, la relazione
del dott. A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.
FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che i coniugi
Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina sono proprietari di
un’unità immobiliare sita in Afragola alla via S. Maria,
n. 41, riportata in catasto alla partita 1011895. foglio
19, particella 1175, sub 17. Sul predetto manufatto, la
figlia dei menzionati coniugi, Ferrara Maria Rosaria, realizzava,
senza concessione edilizia, opere edili consistenti in un
ampliamento al primo piano di mq 20 e sopraelevazione al
secondo piano per mq 60, con struttura portante il blocchi
di lapil-cemento e solai latero cementizio. (…). In data
27 febbraio 1995 la ricorrente Ferrara Maria Rosaria presentava
istanza di condono edilizio, redatta ai sensi della legge
724/1994 e diretta al sindaco del comune di Afragola. (…).
Con la dichiarazione contenuta nella nota del 22 gennaio
2003, n. 1622 l’amministrazione comunale disponeva in danno
della ricorrente Ferrara Maria Rosaria la non ammissibilità
a condono edilizio della pratica in narrativa generalizzata,
ponendo a sostegno dell’atto amministrativo la valutazione
che l’opera non era stata ultimata entro il 31 dicembre
1993 e richiamando la sentenza del TAR Campania 4399/2002,
che annullava provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune
di Afragola.
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto
i seguenti motivi cosi epigrafati: I) Violazione dell’obbligo
di concludere nei termini di legge il procedimento con un
provvedimento espresso ex legibus 241/1990 e 724/1994. Eccesso
di potere per violazione del principio del giusto procedimento,
ai sensi della circolare 8 gennaio 1991, n. 60397. II) Violazione
dell’a. 39 della legge 724/1994, di raccordo con la legge
28 febbraio 1985, n. 47. violazione dell’a. 14 della legge
85/1995 e del capitolo 3, comma 7, della circolare 17 giugno
1995, n. 2241. Eccesso di potere per errore nei presupposti
di legge. Violazione dell’a. 3 della legge 241/1990. Eccesso
di potere per difetto di motivazione. Violazione del buon
andamento della P.A.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione per resistere
al ricorso.
All’udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente disatteso il secondo motivo di ricorso
con il quale i ricorrenti sostengono che, essendosi formato,
sull’istanza del 27 febbraio 1995, il silenzio assenso,
risultava inibita all’amministrazione l’adozione di un provvedimento
esplicito sfavorevole.
Ancora di recente la giurisprudenza ha avuto modo di affermare
che: “La mancata evasione della pratica di condono da parte
del comune entro un anno dalla presentazione della domanda
di sanatoria, non determina "ope legis" la regolarizzazione
dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso,
qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti
dalla norma, ivi compreso quello dell'ultimazione delle
opere entro il termine legislativamente previsto, considerato,
tra l'altro, che la inesatta rappresentazione della realtà
nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto
essenziale per l'accoglibilità della medesima configura
un'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell'art.
40 l. 28 febbraio 1985 n. 47” (TAR Puglia Lecce, III, 30
novembre 2004, n. 8347).
Orbene, nel caso di specie, in nessuno dei motivi dedotti
si contesta quanto affermato dall’amministrazione (ossia
che le opere non erano complete alla data del 31 dicembre
1993) e ciò è sufficiente per rigettare il ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24/11/2005 e del
15/12/2005.