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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 febbraio 2006 n. 2124
Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone
Ferrara Maria Rosaria, Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina (Avv. Giovanni Del Vecchio) c. Comune di Afragola (Avv. Rosa Balsamo)


Edilizia e Urbanistica – Domanda di condono edilizio - Nel caso di mancata ultimazione delle opere nel termine previsto dalla legge - Silenzio assenso – Inoperatività

La mancata evasione della pratica di condono da parte del Comune entro un anno dalla presentazione della domanda di sanatoria, non determina ope legis la regolarizzazione dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso, qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ivi compreso quello dell'ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto, considerato, tra l'altro, che la inesatta rappresentazione della realtà nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l'accoglibilità della medesima configura un'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (1).

 

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(1) Nel caso in esame l’Amministrazione, con provvedimento adottato nel 2003, rigettava la domanda di condono presentata dal ricorrente nel 1995, contestando la mancata ultimazione delle opere al 31.12.1993 (secondo quanto richiesto dall’art. 39 L. 724/1994): tale affermazione, a detta del TAR Campania, non era contestata dal ricorrente in sede di giudizio.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania


Sezione Seconda


composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato Presidente dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini Primo Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 2748/2003 registro generale promosso da:

FERRARA Maria Rosaria, nata a Casoria (Napoli) l’11 settembre 1968

FERRARA Pasquale, nato a Casoria (Napoli) il I agosto 1943

CAPPONE Giuseppina, nata a Casoria (Napoli) il 10 ottobre 1946
difesa officiata: avvocato Giovanni Del Vecchio, con il quale domicilia ex a. 35 RD 26 giugno 1924, n. 1054 presso la Segreteria della Seconda Sezione


CONTRO




il Comune di Afragola (Napoli), in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difeso dall’avvocato Rosa Balsamo con la quale elettivamente domicilia in Napoli presso la Segreteria della Sezione.


PER L’ANNULLAMENTO



della nota del Comune di Afragola (Napoli) del 22 gennaio 2003, n. 1622 del seguente letterale tenore: “Con riferimento all’oggetto (sentenza TAR Campania 4399/2002) si fa presente che, relativamente agli abusi realizzati al secondo piano del fabbricato di via S. Maria, n. 45 di cui alla domanda di condono edilizio del 27 febbraio 1995, n. 4520 (pratica n. 2189), dal verbale di sequestro del 19 settembre 1994, a carico di Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina, lo stato di consistenza è il seguente: “Trattasi di ampliamento del solaio di copertura del primo piano di circa mq 20 con putrelle in ferro, tavelloni e gatto di calcestruzzo, nonché di una sopraelevazione a secondo piano che si presenta in strutture portanti verticali con blocchi di lapil cemento di cui due poggiano su muretto di vecchia data con montaggio del solaio di copertura in putrelle in ferro, tavelloni e parziale getto di calcestruzzo”. Alla luce di quanto sopra, trattandosi di opera non ultimata entro il 31 dicembre 1993, la domanda non è ammissibile a condono”.

Visto il ricorso, notificato in data 6 marzo 2003 e depositato in data 13 marzo 2003, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 2283 del 19 marzo 2003.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 24/11/2005, la relazione del dott. A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.


FATTO




Si assume in atto introduttivo di giudizio che i coniugi Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina sono proprietari di un’unità immobiliare sita in Afragola alla via S. Maria, n. 41, riportata in catasto alla partita 1011895. foglio 19, particella 1175, sub 17. Sul predetto manufatto, la figlia dei menzionati coniugi, Ferrara Maria Rosaria, realizzava, senza concessione edilizia, opere edili consistenti in un ampliamento al primo piano di mq 20 e sopraelevazione al secondo piano per mq 60, con struttura portante il blocchi di lapil-cemento e solai latero cementizio. (…). In data 27 febbraio 1995 la ricorrente Ferrara Maria Rosaria presentava istanza di condono edilizio, redatta ai sensi della legge 724/1994 e diretta al sindaco del comune di Afragola. (…).
Con la dichiarazione contenuta nella nota del 22 gennaio 2003, n. 1622 l’amministrazione comunale disponeva in danno della ricorrente Ferrara Maria Rosaria la non ammissibilità a condono edilizio della pratica in narrativa generalizzata, ponendo a sostegno dell’atto amministrativo la valutazione che l’opera non era stata ultimata entro il 31 dicembre 1993 e richiamando la sentenza del TAR Campania 4399/2002, che annullava provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune di Afragola.
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi cosi epigrafati: I) Violazione dell’obbligo di concludere nei termini di legge il procedimento con un provvedimento espresso ex legibus 241/1990 e 724/1994. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, ai sensi della circolare 8 gennaio 1991, n. 60397. II) Violazione dell’a. 39 della legge 724/1994, di raccordo con la legge 28 febbraio 1985, n. 47. violazione dell’a. 14 della legge 85/1995 e del capitolo 3, comma 7, della circolare 17 giugno 1995, n. 2241. Eccesso di potere per errore nei presupposti di legge. Violazione dell’a. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del buon andamento della P.A.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione per resistere al ricorso.
All’udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO




Va preliminarmente disatteso il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti sostengono che, essendosi formato, sull’istanza del 27 febbraio 1995, il silenzio assenso, risultava inibita all’amministrazione l’adozione di un provvedimento esplicito sfavorevole.
Ancora di recente la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “La mancata evasione della pratica di condono da parte del comune entro un anno dalla presentazione della domanda di sanatoria, non determina "ope legis" la regolarizzazione dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso, qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ivi compreso quello dell'ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto, considerato, tra l'altro, che la inesatta rappresentazione della realtà nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l'accoglibilità della medesima configura un'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47” (TAR Puglia Lecce, III, 30 novembre 2004, n. 8347).
Orbene, nel caso di specie, in nessuno dei motivi dedotti si contesta quanto affermato dall’amministrazione (ossia che le opere non erano complete alla data del 31 dicembre 1993) e ciò è sufficiente per rigettare il ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24/11/2005 e del 15/12/2005.



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