REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione Seconda
Composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato - Presidente
dott. Andrea Pannone - Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5471/2002 registro generale promosso da:
LATERZA AGNESE, nata a Napoli il 5 gennaio 1940
rappresentata e difesa dal professor avvocato Ferdinando
Pinto e dagli avvocati Giulio Renditiso e Rosa Persico,
con i quali domicilia in Napoli, ex a. 35 RD 26 giugno 1924,
n. 1054 presso la Segreteria del TAR Campania
CONTRO
il Comune di Massa Lubrense (NA), in persona del
sindaco p.t., non c. in g.
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento del 25 febbraio 2002, n. 5231/2001, con
il quale è stato comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza
di sanatoria per le opere eseguite in località Massa Centro,
alla via Quarrazzano, n. 26/28.
Visto il ricorso, notificato il 29 aprile 2002 e depositato
il 24 maggio 2002.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 4624 del 24
maggio 2002.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 24/11/2005, la relazione
del dott. A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.
FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente
è proprietaria di un fabbricato sito in Massa Lubrense,
alla via Quarrazzano, n. 26/28.
Con autorizzazione edilizia n. 33 (pratica n. 10904) e successiva
D.I.A., l’i¬stante veniva autorizzata dall’amministrazione
comunale all’effettuazione di alcuni interventi edilizi
di manutenzione ordinaria e consolidamento statico.
In seguito a sopralluogo del Comando di Polizia Municipale,
riscontrate alcune modeste difformità delle opere realizzate
rispetto a quelle autorizzate con i suddetti titoli abilitativi,
veniva disposta prima la sospensione dei lavori (ordinanza
30 dicembre 2000, n. 521) e poi la relativa demolizione
(ordinanza 31 gennaio 2001, n. 56).
Per le opere realizzate in difformità la ricorrente presentava
in data 8 marzo 2002 istanza di concessione in sanatoria.
Stante il silenzio della P.A., la ricorrente impugnava innanzi
al TAR Campania il silenzio formatosi sull’istanza dell’8
marzo 2002. Con successiva sentenza veniva dichiarato illegittimo
il comportamento omissivo del Comune di Massa Lubrense e
statuito l’obbligo del medesimo comune di definire “nel
termine di 30 giorni” la relativa pratica di condono.
Per l’intanto la predetta istanza di sanatoria era stata
accolta tanto che con ordinanza sindacale del 7 novembre
2001, n. 532, condiviso il parere favorevole reso dalla
Commissione per la Tutela dei Beni Ambientali, veniva determinata
l’applicazione “della sanzione risarcitoria di cui all’a.
164 del DLGS 29 ottobre 1999, n. 490 per le opere di cui
all’ordinanza di sospensione lavori 521/2000 (profilo urbanistico)
e la relativa ordinanza n. 350/2001 (profilo ambientale)
eseguite in via Quarrazzano, n. 26/28”.
Con il ricorso in trattazione l’interessata ha dedotto i
seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione
della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35. Eccesso di
potere per illogicità manifesta. II) Eccesso di potere.
Contraddittorietà. Illogicità manifesta. difetto di motivazione.
Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. III) Violazione
e falsa applicazione di legge. Il Comune di Massa Lubrense
inviava deliberazione di Giunta Municipale con la quale
decideva di non costituirsi in giudizio unitamente ad altra
documentazione, acquisita il 28 maggio 2002 al protocollo
del TAR.
In data 10 novembre 2005 parte ricorrente depositava memoria.
All’udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente richiama
un orientamento giurisprudenziale (TAR Campania Terza Sezione
6 settembre 1993, n. 284; 6 agosto 1991, n. 248) secondo
il quale le prescrizioni urbanistiche del piano urbanistico
territoriale dell’area sorrentino-amalfitana, di cui alla
legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, “non
possono ritenersi direttamente operative nei confronti dei
privati e non impongono sui beni di questi ultimi vincoli
immediati se non attraverso il recepimento del piano nella
normativa di grado inferiore e di livello comunale”.
Tale orientamento risulta superato dalla sentenza, che la
sezione condivide, del TAR Campania, Salerno, 9 agosto 2004,
n. 1792, secondo la quale “l'a. 5 della legge della Regione
Campania 27 giugno 1987 n. 35 ("Piano Urbanistico Territoriale
dell'Area Sorrentino-Amalfitana", ai sensi dell'a. 1 bis
della l. 8 agosto 1985 n. 431: piano territoriale di coordinamento
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali
di una particolare area) detta norme di salvaguardia destinate
ad operare dalla data di entrata in vigore del P.U.T. e
sino alla approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali;
tale norma induce a ritenere - nel rigore espresso dalla
norma in coerenza con la "voluntas legis" - che, fino all'approvazione
di un P.R.G. conforme al P.U.T., siano possibili solo gli
interventi conformi alle prescrizioni di quest'ultimo piano”.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente afferma
che: “Appare, dunque, del tutto paradossale che l’amministrazione
comunale provveda alla sanatoria, sotto il profilo ambientale,
di un intervento realizzato in difformità e, poi, provveda
al rigetto dell’istanza in sanatoria, sotto il profilo urbanistico,
per aspetti prettamente ambientali”.
In ordine a tale censura è sufficiente osservare che i titoli
abilitativi (paesaggistico ed urbanistico) operano su piani
differenti con la conseguenza che dall’esistenza dell’uno
non può inferirsene l’esistenza dell’altro: l’adozione dell’ordinanza
del 7/11/2001, n. 532 (con la quale l’amministrazione sceglieva,
ai sensi dell’a. 164 del dlgs 29/10/1999, n. 490, l’irrogazione
della sanzione risarcitoria in luogo della remissione in
pristino) non impediva l’emanazione di un provvedimento
di contenuto diverso per la violazioni di norme di carattere
urbanistico, di seguito richiamate.
Il provvedimento impugnato ritiene applicabile alla fattispecie
il solo a. 17 della legge della Regione Campania 27 giugno
1987, n. 35, il quale, nella zona territoriale 2, ove è
ubicato (senza che ciò sia messo in dubbio) l’immobile della
ricorrente, consente, fino all' approvazione dei piani particolareggiati,
soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento
statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo
titolo IV.
Orbene, il successivo articolo 27 (restauro conservativo
degli edifici e consolidamento statico) al comma terzo prevede
espressamente la sostituzione di strutture orizzontali (solai
piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili senza
modifica delle quote originarie dei solai, delle linee
di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti;
Cosicché risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso
con il quale si sostiene l’erroneità dell’ulteriore parte
della motivazione che nega la sanatoria in ragione dell’abbassamento
della quota del solaio intermedio con il sottotetto. Tale
ragione, al contrario, pienamente corrispondente al dettato
normativo, sarebbe stata da sola sufficiente a reggere l’intero
provvedimento.
In conclusione il ricorso va rigettato.
La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24/11/2005 e del
15/12/2005.