Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2-2006 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 febbraio 2006 n. 2125
Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone
Laterza Agnese (Prof. Avv. Ferdinando Pinto, Avv.ti Giulio Renditisio e Rosa Persico) c. Comune di Massa Lubrense (n.c.g.)


1. Edilizia e Urbanistica – Piani Urbanistici Territoriali – Nella Regione Campania - Norme di salvaguardia – Fattispecie.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Domanda di sanatoria in zone soggette a vincolo paesaggistico – Irrogazione della sanzione risarcitoria ambientale – Rigetto dell’istanza di sanatoria e ordine di abbattimento – Legittimità.

1. Nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35 ('Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana') fino all'approvazione di un P.R.G. conforme al P.U.T., sono possibili solo gli interventi conformi alle prescrizioni di quest'ultimo piano.

 

2. E’ legittimo il rigetto dell’istanza in sanatoria opposto dal Comune, nonostante lo stesso Comune abbia decretato, in relazione al medesimo abuso, la cd. sanatoria ambientale irrogando la sanzione risarcitoria di cui all’a. 164 del D.LGS. 29 ottobre 1999, n. 490. Ed infatti i titoli abilitativi (paesaggistico ed urbanistico) operano su piani differenti con la conseguenza che dall’esistenza dell’uno non può inferirsene l’esistenza dell’altro: l’adozione dell’ordinanza con la quale l’amministrazione sceglieva, ai sensi dell’a. 164 del dlgs 29/10/1999, n. 490, l’irrogazione della sanzione risarcitoria in luogo della remissione in pristino non impediva l’emanazione di un provvedimento di contenuto diverso per la violazioni di norme di carattere urbanistico, di seguito richiamate.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania


Sezione Seconda


Composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato - Presidente dott. Andrea Pannone - Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 5471/2002 registro generale promosso da:



LATERZA AGNESE, nata a Napoli il 5 gennaio 1940
rappresentata e difesa dal professor avvocato Ferdinando Pinto e dagli avvocati Giulio Renditiso e Rosa Persico, con i quali domicilia in Napoli, ex a. 35 RD 26 giugno 1924, n. 1054 presso la Segreteria del TAR Campania


CONTRO




il Comune di Massa Lubrense (NA), in persona del sindaco p.t., non c. in g.


PER L’ANNULLAMENTO



del provvedimento del 25 febbraio 2002, n. 5231/2001, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza di sanatoria per le opere eseguite in località Massa Centro, alla via Quarrazzano, n. 26/28.

Visto il ricorso, notificato il 29 aprile 2002 e depositato il 24 maggio 2002.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 4624 del 24 maggio 2002.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 24/11/2005, la relazione del dott. A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.


FATTO




Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente è proprietaria di un fabbricato sito in Massa Lubrense, alla via Quarrazzano, n. 26/28.
Con autorizzazione edilizia n. 33 (pratica n. 10904) e successiva D.I.A., l’i¬stante veniva autorizzata dall’amministrazione comunale all’effettuazione di alcuni interventi edilizi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico.
In seguito a sopralluogo del Comando di Polizia Municipale, riscontrate alcune modeste difformità delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate con i suddetti titoli abilitativi, veniva disposta prima la sospensione dei lavori (ordinanza 30 dicembre 2000, n. 521) e poi la relativa demolizione (ordinanza 31 gennaio 2001, n. 56).
Per le opere realizzate in difformità la ricorrente presentava in data 8 marzo 2002 istanza di concessione in sanatoria.
Stante il silenzio della P.A., la ricorrente impugnava innanzi al TAR Campania il silenzio formatosi sull’istanza dell’8 marzo 2002. Con successiva sentenza veniva dichiarato illegittimo il comportamento omissivo del Comune di Massa Lubrense e statuito l’obbligo del medesimo comune di definire “nel termine di 30 giorni” la relativa pratica di condono.
Per l’intanto la predetta istanza di sanatoria era stata accolta tanto che con ordinanza sindacale del 7 novembre 2001, n. 532, condiviso il parere favorevole reso dalla Commissione per la Tutela dei Beni Ambientali, veniva determinata l’applicazione “della sanzione risarcitoria di cui all’a. 164 del DLGS 29 ottobre 1999, n. 490 per le opere di cui all’ordinanza di sospensione lavori 521/2000 (profilo urbanistico) e la relativa ordinanza n. 350/2001 (profilo ambientale) eseguite in via Quarrazzano, n. 26/28”.
Con il ricorso in trattazione l’interessata ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35. Eccesso di potere per illogicità manifesta. II) Eccesso di potere. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. III) Violazione e falsa applicazione di legge. Il Comune di Massa Lubrense inviava deliberazione di Giunta Municipale con la quale decideva di non costituirsi in giudizio unitamente ad altra documentazione, acquisita il 28 maggio 2002 al protocollo del TAR.
In data 10 novembre 2005 parte ricorrente depositava memoria.
All’udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO




Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente richiama un orientamento giurisprudenziale (TAR Campania Terza Sezione 6 settembre 1993, n. 284; 6 agosto 1991, n. 248) secondo il quale le prescrizioni urbanistiche del piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana, di cui alla legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, “non possono ritenersi direttamente operative nei confronti dei privati e non impongono sui beni di questi ultimi vincoli immediati se non attraverso il recepimento del piano nella normativa di grado inferiore e di livello comunale”.
Tale orientamento risulta superato dalla sentenza, che la sezione condivide, del TAR Campania, Salerno, 9 agosto 2004, n. 1792, secondo la quale “l'a. 5 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987 n. 35 ("Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana", ai sensi dell'a. 1 bis della l. 8 agosto 1985 n. 431: piano territoriale di coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di una particolare area) detta norme di salvaguardia destinate ad operare dalla data di entrata in vigore del P.U.T. e sino alla approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali; tale norma induce a ritenere - nel rigore espresso dalla norma in coerenza con la "voluntas legis" - che, fino all'approvazione di un P.R.G. conforme al P.U.T., siano possibili solo gli interventi conformi alle prescrizioni di quest'ultimo piano”.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che: “Appare, dunque, del tutto paradossale che l’amministrazione comunale provveda alla sanatoria, sotto il profilo ambientale, di un intervento realizzato in difformità e, poi, provveda al rigetto dell’istanza in sanatoria, sotto il profilo urbanistico, per aspetti prettamente ambientali”.
In ordine a tale censura è sufficiente osservare che i titoli abilitativi (paesaggistico ed urbanistico) operano su piani differenti con la conseguenza che dall’esistenza dell’uno non può inferirsene l’esistenza dell’altro: l’adozione dell’ordinanza del 7/11/2001, n. 532 (con la quale l’amministrazione sceglieva, ai sensi dell’a. 164 del dlgs 29/10/1999, n. 490, l’irrogazione della sanzione risarcitoria in luogo della remissione in pristino) non impediva l’emanazione di un provvedimento di contenuto diverso per la violazioni di norme di carattere urbanistico, di seguito richiamate.
Il provvedimento impugnato ritiene applicabile alla fattispecie il solo a. 17 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, il quale, nella zona territoriale 2, ove è ubicato (senza che ciò sia messo in dubbio) l’immobile della ricorrente, consente, fino all' approvazione dei piani particolareggiati, soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV.
Orbene, il successivo articolo 27 (restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico) al comma terzo prevede espressamente la sostituzione di strutture orizzontali (solai piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili senza modifica delle quote originarie dei solai, delle linee di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti;
Cosicché risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si sostiene l’erroneità dell’ulteriore parte della motivazione che nega la sanatoria in ragione dell’abbassamento della quota del solaio intermedio con il sottotetto. Tale ragione, al contrario, pienamente corrispondente al dettato normativo, sarebbe stata da sola sufficiente a reggere l’intero provvedimento.
In conclusione il ricorso va rigettato.
La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24/11/2005 e del 15/12/2005.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento