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| n. 2-2006 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 14 febbraio
2006 n. 2102
Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone
S.A.S. Scarselli e c. (Avv. Gherardo Marone) c. Comune di
Vico Equense (Avv. Pasquale Lambiase) |
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1. Giustizia Amministrativa – Ricorso - Perenzione
dei ricorsi ultradecennali – Presentazione dell’istanza
di fissazione ex art. 9 co. 2 l. 205/2000 – Da parte dell’Amministrazione
resistente – Ammissibilità – Sussiste.
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2. Giurisdizione e Competenza – Ricorso -
Avverso atti di determinazione della tassa per occupazione
di suolo pubblico - Per periodi antecedenti all’entrata
in vigore dell’art. 2 lett. H) del D.l.vo n. 546 del 1992
– Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.
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3. Autorizzazioni e Concessioni – Concessione
di area demaniale – Rinnovo tacito – In assenza di espressa
previsione nel titolo concessorio – Inammissibilità.
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4. Autorizzazioni e Concessioni – Concessione
di area demaniale – Rinnovo tacito - In assenza di espressa
previsione nel titolo concessorio – Necessità di indire
una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della
concessione - Sussiste.
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1. Nel nuovo istituto di carattere eccezionale
della perenzione ultradecennale - così come introdotto dall’art.
9, comma 2, della Legge n. 205 del 21 luglio 2000, e finalizzato
alla eliminazione di tutti i ricorsi pendenti solo in maniera
puramente figurativa - l'onere di produrre, nel termine
di sei mesi dall'avviso della segreteria, la dichiarazione
di persistente interesse alla decisione di merito, è riservato,
in maniera esplicita, alla sola parte ricorrente. Nulla
pertanto, esclude che parti resistenti, proprio perché la
norma eccezionale sopra riportata non le prende in considerazione,
se ritengono di avervi interesse ovvero di subire pregiudizio
dalla pendenza del ricorso, ben possono, pur dopo la scadenza
del decennio, continuare ad esercitare i diritti che le
altre norme rimaste immutate loro assegnano, ivi incluso
quello di esse stesse chiedere e sollecitare la decisione
nel merito (1).
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2. E’ inammissibile per difetto di giurisdizione
il ricorso che ha per oggetto l’atto col quale la parte
ricorrente è stata diffidata a pagare al Comune una somma
di denaro a titolo di “tassa per occupazione del suolo pubblico”
relativa agli anni 1986-1989. In materia di tassa per l’occupazione
di suolo pubblico, per le controversie che siano insorte
prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 lett. H) del D.l.vo
n. 546 del 1992, l'opposizione dell'intimato per contestare
l'an ed il quantum della pretesa senza investire direttamente
i provvedimenti inerenti alla formazione ed alla modificazione
delle relative tariffe, ovvero per negare la ricorrenza
dei presupposti per l'applicazione della tassa, spetta alla
cognizione del giudice ordinario ed alla competenza per
materia del Tribunale, atteso che l'azione riguarda posizioni
di diritto soggettivo ed, in ogni caso, afferisce ad un
rapporto tributario che in tale periodo non risultava ancore
incluso tra quelli devoluti alle commissioni tributarie,
ai sensi degli art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e
20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (2).
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3. In tema di concessioni demaniali, la rinnovazione
tacita del rapporto concessorio dopo la scadenza del termine
convenuto è ipotizzabile solo in quanto espressamente prevista
da una clausola dell’atto di concessione; in mancanza, la
rinnovazione tacita non è configurabile perché contraria
ai principi in materia di forma dei provvedimenti e dei
contratti della pubblica amministrazione (3) (4).
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4. Il rinnovo della concessione del bene
pubblico, se non prevista dall’atto con cui la stessa stata
istituita, necessariamente comporta quantomeno la valutazione
dell’Amministrazione circa l’opportunità e la convenienza
di far proseguire il rapporto e la rideterminazione del
canone, oltre che l'indizione di una gara pubblica per la
selezione del nuovo concessionario, con la conseguenza che
è illegittimo il rinnovo diretto nei confronti del precedente
concessionario e che, a maggior ragione, non è ipotizzabile
alcun rinnovo tacito della concessione per comportamenti
concludenti.
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(1)
Nella fattispecie esaminata il ricorrente eccepiva l’irritualità
della fissazione dell’udineza di merito affermando che,
trattandosi di ricorso ultradecennale e non essendo stata
presentata dalla parte ricorrente la nuova domanda di fissazione
d’udienza prevista nell'art. 9, comma 2, della Legge n.
205 del 21 luglio 2000, il ricorso si troverebbe in una
situazione di quiescenza e non potrebbe essere esaminato
nel merito perché fissato su istanza presentata dall’Amministrazione
resistente. |
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(2)
Cfr. Cassazione civile, sez. un., 8 agosto 1995, n. 8676.
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(3)
Fattispecie relativa alla concessione demaniale di area
litoranea in cui la deliberazione che ha previsto l’affidamento
delle aree in concessione alla parte ricorrente non prevede
alcuna possibilità di rinnovazione tacita ed anzi indica
esplicitamente la durata massima del rapporto. |
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(4).
Dello stesso avviso cfr., fra le altre: Cass. I, 24.11.1999
n. 13039, Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n.
6277. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE
composto dai magistrati:
Presidente - dott. Antonio Onorato
Componente - dott. Andrea Pannone
Componente - dott. Paolo Severini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 5169 e 5170 del 1990, proposti dalla
S.A.S. Scarselli e c., in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore Riccardo Scarselli, rappresentata
e difesa dall’avv. Gherardo Marone, e, agli effetti del
presente giudizio, presso lo stesso elettivamente domiciliata
in Napoli, Via C. Console n. 3;
contro
il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco
pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso
dall’avv. Pasquale Lambiase e presso lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli Piazza Nicola Amore n. 6,.,
per l’annullamento
- 1) quanto al primo ricorso, dell’ordinanza
sindacale 21 luglio 1990 n. 184 contenente l’ordine di riconsegnare
al comune le aree oggetto della concessione di cui alla
deliberaq della Giunta municipale n. 369/1980,
- 2) quanto al secondo ricorso, della diffida
28 giugno 1990 n. 167 a versare la somma di £.123.242.160
per tassa di occupazione del suolo pubblico,
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Vista la nuova domanda di fissazione d’udienza presentata
dal difensore della parte resistente e sottoscritta anche
dal Commissario straordinario presso il Comune,
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza del 2 febbraio 2006 il Presidente
dott. Antonio Onorato;
Uditi i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1-L’evidente connessione soggettiva ed oggettiva consiglia
la riunione dei due ricorsi ai fini di un’unica decisione.
In via preliminare, il Collegio deve occuparsi dell’eccezione
formulata dal difensore delle parte ricorrente nel corso
della pubblica udienza.
La stessa attiene alla corretta interpretazione della disposizione
contenuta nell'art. 9, comma 2, della Legge n. 205 del 21
luglio 2000 e si sostanzia nella tesi che, pur trattandosi
di ricorsi ultradecennali, non essendo stato ancora inviato
dalla Segreteria l’avviso previsto da tale norma e non essendo
stata presentata dalla parte ricorrente la nuova domanda
di fissazione d’udienza, i due ricorsi si troverebbero in
una situazione di quiescenza e non potrebbero essere esaminati
nel merito nonostante che ciò sia stato richiesto dall’Amministrazione
con apposti atti sottoscritti non solo dal difensore ma
anche dal suo legale rappresentante.
La disposizione invocata così si eprime: "A cura della segreteria
è notificato alle parti costituite, dopo il decorso del
termine di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi,
apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti
ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza
con la firma delle parti, entro sei mesi dalla data di notifica
dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia presentata
nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso
del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità
di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo".
Il Collegio osserva che effettivamente nel nuovo istituto
di carattere eccezionale della perenzione ultradecennale,
così introdotto dalla normativa del 2000 e finalizzato alla
eliminazione di tutti i ricorsi pendenti solo in maniera
puramente figurativa, l'onere di produrre, nel termine di
sei mesi dall'avviso della segreteria, la dichiarazione
di persistente interesse alla decisione di merito, è riservato,
in maniera esplicita, alla sola parte ricorrente (Cfr. Cons.
Stato IV 17 dicembre 2003 n. 8268).
Dalla mancanza di detta dichiarazione, che si pone come
necessaria conferma dell’interesse alla decisione della
parte che ha originariamente adito il giudice, consegue
ex lege l'effetto estintivo del giudizio che viene dichiarato
con decreto dal Presidente della Sezione competente o da
un magistrato da lui delegato.
Insomma, proprio perché si tratta di confermare la persistenza
di siffatto interesse che appartiene esclusivamente alla
parte originariamente ricorrente, la norma, come si è visto,
non prende in considerazione tutte le parti resistenti nel
giudizio e ciò a differenza dell'ordinaria perenzione biennale
di cui all'art. 25 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, in
cui l'impulso processuale è consentito a tutte le parti.
La norma, tuttavia, non ha, ulteriori e diversi effetti
e, pertanto,diversamente da quanto sostenuto dal difensore
della parte ricorrente nel corso dell’udienza, la stessa
non prevede affatto che, una volta scaduto il decennio dalla
data del deposito del ricorso, le parti resistenti debbano
necessariamente continuare a subire supinamente gli ulteriori
ritardi della Segreteria e la perdurante inerzia del loro
avversario, eventualmente ancora beneficiario dei provvedimenti
cautelari a suo tempo adottati.
Nulla pertanto, esclude che parti resistenti, le quali giova
evidenziarlo subiscono la pendenza del giudizio instaurato
da altri, proprio perché la norma eccezionale sopra riportata
non le prende in considerazione, se ritengono di avervi
interesse ovvero di subire pregiudizio dalla pendenza del
ricorso, ben possono, pur dopo la scadenza del decennio,
possano continuare ad esercitare i diritti che le altre
norme rimaste immutate loro assegnano, ivi incluso quello
di esse stesse chiedere e sollecitare la decisione nel merito.
Ogni diversa conclusione, oltre a contrastare con la lettera
della norma ed a risultare evidentemente irrazionale, non
sarebbe in linea con la specifica finalità perseguita dal
Legislatore in quanto consentirebbe ad una delle parti di
ulteriormente ritardare (anziché accelerare) la definizione
dei ricorsi pendenti.
Tutto ciò per non dire che la norma in questione, ove venisse
interpretata come propone la parte ricorrente, inciderebbe
pesantemente su diritti costituzionalmente garantiti dei
quali sono portatrici tutte le parti presenti nel giudizio
e non solo quelle di esse che hanno proposto il ricorso.
2-E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il secondo
ricorso che ha per oggetto l’atto col quale la parte ricorrente
è stata diffidata a pagare la Comune la somma di £.123.242.160
a titolo di relativa agli anni 1986-1989.
Come la giurisprudenza ha chiarito (Cfr. Cassazione civile,
sez. un., 8 agosto 1995, n. 8676), in materia di tassa per
l’occupazione di suolo pubblico, per le controversie che
come quella in esame siano insorte prima dell’entrata in
vigore dell’art. 2 lett. H) del D.l.vo n. 546 del 1992,
l'opposizione dell'intimato per contestare l'an ed il quantum
della pretesa senza investire direttamente i provvedimenti
inerenti alla formazione ed alla modificazione delle relative
tariffe, ovvero per negare la ricorrenza dei presupposti
per l'applicazione della tassa , spetta alla cognizione
del giudice ordinario ed alla competenza per materia del
Tribunale, atteso che l'azione riguarda posizioni di diritto
soggettivo ed, in ogni caso, afferisce ad un rapporto tributario
che in tale periodo non risultava ancore incluso tra quelli
devoluti alle commissioni tributarie, ai sensi degli art.
1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e 20 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 638.
2-E’, invece, infondato il primo ricorso che ha per oggetto
l’ordine di riconsegnare le aree che a suo tempo erano state
affidate in concessione alla ricorrente.
Tanto perché non ha giuridico fondamento la tesi secondo
la quale la concessione si sarebbe tacitamente rinnovata
alla scadenza del quinquennio indicato nella deliberazione
della Giunta municipale 11 giugno 1981 n. 369.
Il Collegio ricorda che la rinnovazione tacita del rapporto
concessorio dopo la scadenza del termine convenuto è ipotizzabile
solo in quanto espressamente prevista da una clausola dell’atto
di concessione; in mancanza, la rinnovazione tacita non
è configurabile perché contraria ai principi in materia
di forma dei provvedimenti e dei contratti della pubblica
amministrazione (cfr., fra le altre, Cass. I, 24.11.1999
n. 13039, Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n.
6277).
Nel caso di specie, la deliberazione che ha previsto l’affidamento
delle aree in concessione alla parte ricorrente non prevede
alcuna possibilità di rinnovazione tacita ed anzi indica
esplicitamente la durata massima del rapporto.
D’altra parte, il rinnovo della concessione del bene pubblico,
se non prevista dall’atto con cui la stessa stata istituita,
necessariamente comporta quantomeno la valutazione dell’Amministrazione
circa l’opportunità e la convenienza di far proseguire il
rapporto e la rideterminazione del canone, oltre che l'indizione
di una gara pubblica per la selezione del nuovo concessionario
(cfr. Tar Lombardia Milano 23.9.1998 n. 2167), con la conseguenza
che sarebbe illegittimo il rinnovo diretto nei confronti
del precedente concessionario e che, a maggior ragione,
non è ipotizzabile alcun rinnovo tacito della concessione
per comportamenti concludenti.
4-Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, risulta
innanzitutto inammissibile il primo col quale la parte ricorrente
invoca l’applicazione dell’art. 26 del regolamento per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche.
Tanto perché la medesima parte non ha prodotto la copia
di tale disposizione e non ne ha neppure dimostrato l’esistenza.
Eppure è noto che, ai sensi degli art. 36 comma 4, t.u.
26 giugno 1924 n. 1054 e 18 comma 1, regolamento di procedura
approvato con r.d. 17 agosto 1907 n. 642, anche nel processo
amministrativo vige il principio di cui all'art. 2967 c.c.,
secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Giova comunque rilevare che tale disposizione regolamentare,
della quale non vi è traccia neppure nella deliberazione
n. 369/1981, se avesse effettivamente il contenuto riportato
a pag. 4 dell’atto introduttivo del giudizio, risulterebbe
nella fattispecie assolutamente irrilevante in quanto, per
ammissione della stessa parte ricorrente, riferibile esclusivamente
alle concessioni per e non anche
a quella di cui si controverte, per la quale era fin dall’origine
prevista la durata quinquennale.
5-Non meritano miglior sorte i tre motivi successivi rivolti
a censurare le ulteriori argomentazioni contenute nel provvedimento
impugnato e relative alle ragioni del mancato rinnovo, agli
inadempimenti della ricorrente ed alle esigenze dei bagnanti.
Tali censure, anche se, per ipotesi, risultassero dimostrate
e fondate, comunque non inciderebbero sul contenuto essenziale
del provvedimento impugnato, vale a dire, sulla presa d’atto
da parte dell’Amministrazione dell’ormai intervenuta cessazione
del rapporto concessorio di per sé sufficiente a supportare
la pretesa del Comune di riacquistare la disponibilità delle
aree ormai detenute sine titolo dalla ricorrente.
6-Ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra
le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, previa la
loro riunione, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione
il ricorso n. 5170/1990 mentre respinge il ricorso n. 5169/1990.
Compensa tra le parti le spese relative ad entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 febbraio
2006.
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