Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 14 febbraio 2006 n. 2102
Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone
S.A.S. Scarselli e c. (Avv. Gherardo Marone) c. Comune di Vico Equense (Avv. Pasquale Lambiase)


1. Giustizia Amministrativa – Ricorso - Perenzione dei ricorsi ultradecennali – Presentazione dell’istanza di fissazione ex art. 9 co. 2 l. 205/2000 – Da parte dell’Amministrazione resistente – Ammissibilità – Sussiste.

 

2. Giurisdizione e Competenza – Ricorso - Avverso atti di determinazione della tassa per occupazione di suolo pubblico - Per periodi antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 2 lett. H) del D.l.vo n. 546 del 1992 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.

 

3. Autorizzazioni e Concessioni – Concessione di area demaniale – Rinnovo tacito – In assenza di espressa previsione nel titolo concessorio – Inammissibilità.

 

4. Autorizzazioni e Concessioni – Concessione di area demaniale – Rinnovo tacito - In assenza di espressa previsione nel titolo concessorio – Necessità di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione - Sussiste.

1. Nel nuovo istituto di carattere eccezionale della perenzione ultradecennale - così come introdotto dall’art. 9, comma 2, della Legge n. 205 del 21 luglio 2000, e finalizzato alla eliminazione di tutti i ricorsi pendenti solo in maniera puramente figurativa - l'onere di produrre, nel termine di sei mesi dall'avviso della segreteria, la dichiarazione di persistente interesse alla decisione di merito, è riservato, in maniera esplicita, alla sola parte ricorrente. Nulla pertanto, esclude che parti resistenti, proprio perché la norma eccezionale sopra riportata non le prende in considerazione, se ritengono di avervi interesse ovvero di subire pregiudizio dalla pendenza del ricorso, ben possono, pur dopo la scadenza del decennio, continuare ad esercitare i diritti che le altre norme rimaste immutate loro assegnano, ivi incluso quello di esse stesse chiedere e sollecitare la decisione nel merito (1).

 

2. E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso che ha per oggetto l’atto col quale la parte ricorrente è stata diffidata a pagare al Comune una somma di denaro a titolo di “tassa per occupazione del suolo pubblico” relativa agli anni 1986-1989. In materia di tassa per l’occupazione di suolo pubblico, per le controversie che siano insorte prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 lett. H) del D.l.vo n. 546 del 1992, l'opposizione dell'intimato per contestare l'an ed il quantum della pretesa senza investire direttamente i provvedimenti inerenti alla formazione ed alla modificazione delle relative tariffe, ovvero per negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della tassa, spetta alla cognizione del giudice ordinario ed alla competenza per materia del Tribunale, atteso che l'azione riguarda posizioni di diritto soggettivo ed, in ogni caso, afferisce ad un rapporto tributario che in tale periodo non risultava ancore incluso tra quelli devoluti alle commissioni tributarie, ai sensi degli art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (2).

 

3. In tema di concessioni demaniali, la rinnovazione tacita del rapporto concessorio dopo la scadenza del termine convenuto è ipotizzabile solo in quanto espressamente prevista da una clausola dell’atto di concessione; in mancanza, la rinnovazione tacita non è configurabile perché contraria ai principi in materia di forma dei provvedimenti e dei contratti della pubblica amministrazione (3) (4).

 

4. Il rinnovo della concessione del bene pubblico, se non prevista dall’atto con cui la stessa stata istituita, necessariamente comporta quantomeno la valutazione dell’Amministrazione circa l’opportunità e la convenienza di far proseguire il rapporto e la rideterminazione del canone, oltre che l'indizione di una gara pubblica per la selezione del nuovo concessionario, con la conseguenza che è illegittimo il rinnovo diretto nei confronti del precedente concessionario e che, a maggior ragione, non è ipotizzabile alcun rinnovo tacito della concessione per comportamenti concludenti.

 

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(1) Nella fattispecie esaminata il ricorrente eccepiva l’irritualità della fissazione dell’udineza di merito affermando che, trattandosi di ricorso ultradecennale e non essendo stata presentata dalla parte ricorrente la nuova domanda di fissazione d’udienza prevista nell'art. 9, comma 2, della Legge n. 205 del 21 luglio 2000, il ricorso si troverebbe in una situazione di quiescenza e non potrebbe essere esaminato nel merito perché fissato su istanza presentata dall’Amministrazione resistente.

 

(2) Cfr. Cassazione civile, sez. un., 8 agosto 1995, n. 8676.

 

(3) Fattispecie relativa alla concessione demaniale di area litoranea in cui la deliberazione che ha previsto l’affidamento delle aree in concessione alla parte ricorrente non prevede alcuna possibilità di rinnovazione tacita ed anzi indica esplicitamente la durata massima del rapporto.

 

(4). Dello stesso avviso cfr., fra le altre: Cass. I, 24.11.1999 n. 13039, Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6277.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE



composto dai magistrati:

Presidente - dott. Antonio Onorato
Componente - dott. Andrea Pannone
Componente - dott. Paolo Severini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi nn. 5169 e 5170 del 1990, proposti dalla
S.A.S. Scarselli e c., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Riccardo Scarselli, rappresentata e difesa dall’avv. Gherardo Marone, e, agli effetti del presente giudizio, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, Via C. Console n. 3;

contro



il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Lambiase e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli Piazza Nicola Amore n. 6,.,


per l’annullamento



-
1) quanto al primo ricorso, dell’ordinanza sindacale 21 luglio 1990 n. 184 contenente l’ordine di riconsegnare al comune le aree oggetto della concessione di cui alla deliberaq della Giunta municipale n. 369/1980,
- 2) quanto al secondo ricorso, della diffida 28 giugno 1990 n. 167 a versare la somma di £.123.242.160 per tassa di occupazione del suolo pubblico,

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la nuova domanda di fissazione d’udienza presentata dal difensore della parte resistente e sottoscritta anche dal Commissario straordinario presso il Comune,
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza del 2 febbraio 2006 il Presidente dott. Antonio Onorato;
Uditi i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1-L’evidente connessione soggettiva ed oggettiva consiglia la riunione dei due ricorsi ai fini di un’unica decisione.
In via preliminare, il Collegio deve occuparsi dell’eccezione formulata dal difensore delle parte ricorrente nel corso della pubblica udienza.
La stessa attiene alla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 9, comma 2, della Legge n. 205 del 21 luglio 2000 e si sostanzia nella tesi che, pur trattandosi di ricorsi ultradecennali, non essendo stato ancora inviato dalla Segreteria l’avviso previsto da tale norma e non essendo stata presentata dalla parte ricorrente la nuova domanda di fissazione d’udienza, i due ricorsi si troverebbero in una situazione di quiescenza e non potrebbero essere esaminati nel merito nonostante che ciò sia stato richiesto dall’Amministrazione con apposti atti sottoscritti non solo dal difensore ma anche dal suo legale rappresentante.
La disposizione invocata così si eprime: "A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso del termine di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti, entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo".
Il Collegio osserva che effettivamente nel nuovo istituto di carattere eccezionale della perenzione ultradecennale, così introdotto dalla normativa del 2000 e finalizzato alla eliminazione di tutti i ricorsi pendenti solo in maniera puramente figurativa, l'onere di produrre, nel termine di sei mesi dall'avviso della segreteria, la dichiarazione di persistente interesse alla decisione di merito, è riservato, in maniera esplicita, alla sola parte ricorrente (Cfr. Cons. Stato IV 17 dicembre 2003 n. 8268).
Dalla mancanza di detta dichiarazione, che si pone come necessaria conferma dell’interesse alla decisione della parte che ha originariamente adito il giudice, consegue ex lege l'effetto estintivo del giudizio che viene dichiarato con decreto dal Presidente della Sezione competente o da un magistrato da lui delegato.
Insomma, proprio perché si tratta di confermare la persistenza di siffatto interesse che appartiene esclusivamente alla parte originariamente ricorrente, la norma, come si è visto, non prende in considerazione tutte le parti resistenti nel giudizio e ciò a differenza dell'ordinaria perenzione biennale di cui all'art. 25 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, in cui l'impulso processuale è consentito a tutte le parti.
La norma, tuttavia, non ha, ulteriori e diversi effetti e, pertanto,diversamente da quanto sostenuto dal difensore della parte ricorrente nel corso dell’udienza, la stessa non prevede affatto che, una volta scaduto il decennio dalla data del deposito del ricorso, le parti resistenti debbano necessariamente continuare a subire supinamente gli ulteriori ritardi della Segreteria e la perdurante inerzia del loro avversario, eventualmente ancora beneficiario dei provvedimenti cautelari a suo tempo adottati.
Nulla pertanto, esclude che parti resistenti, le quali giova evidenziarlo subiscono la pendenza del giudizio instaurato da altri, proprio perché la norma eccezionale sopra riportata non le prende in considerazione, se ritengono di avervi interesse ovvero di subire pregiudizio dalla pendenza del ricorso, ben possono, pur dopo la scadenza del decennio, possano continuare ad esercitare i diritti che le altre norme rimaste immutate loro assegnano, ivi incluso quello di esse stesse chiedere e sollecitare la decisione nel merito.
Ogni diversa conclusione, oltre a contrastare con la lettera della norma ed a risultare evidentemente irrazionale, non sarebbe in linea con la specifica finalità perseguita dal Legislatore in quanto consentirebbe ad una delle parti di ulteriormente ritardare (anziché accelerare) la definizione dei ricorsi pendenti.
Tutto ciò per non dire che la norma in questione, ove venisse interpretata come propone la parte ricorrente, inciderebbe pesantemente su diritti costituzionalmente garantiti dei quali sono portatrici tutte le parti presenti nel giudizio e non solo quelle di esse che hanno proposto il ricorso.
2-E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il secondo ricorso che ha per oggetto l’atto col quale la parte ricorrente è stata diffidata a pagare la Comune la somma di £.123.242.160 a titolo di relativa agli anni 1986-1989.
Come la giurisprudenza ha chiarito (Cfr. Cassazione civile, sez. un., 8 agosto 1995, n. 8676), in materia di tassa per l’occupazione di suolo pubblico, per le controversie che come quella in esame siano insorte prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 lett. H) del D.l.vo n. 546 del 1992, l'opposizione dell'intimato per contestare l'an ed il quantum della pretesa senza investire direttamente i provvedimenti inerenti alla formazione ed alla modificazione delle relative tariffe, ovvero per negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della tassa , spetta alla cognizione del giudice ordinario ed alla competenza per materia del Tribunale, atteso che l'azione riguarda posizioni di diritto soggettivo ed, in ogni caso, afferisce ad un rapporto tributario che in tale periodo non risultava ancore incluso tra quelli devoluti alle commissioni tributarie, ai sensi degli art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.
2-E’, invece, infondato il primo ricorso che ha per oggetto l’ordine di riconsegnare le aree che a suo tempo erano state affidate in concessione alla ricorrente.
Tanto perché non ha giuridico fondamento la tesi secondo la quale la concessione si sarebbe tacitamente rinnovata alla scadenza del quinquennio indicato nella deliberazione della Giunta municipale 11 giugno 1981 n. 369.
Il Collegio ricorda che la rinnovazione tacita del rapporto concessorio dopo la scadenza del termine convenuto è ipotizzabile solo in quanto espressamente prevista da una clausola dell’atto di concessione; in mancanza, la rinnovazione tacita non è configurabile perché contraria ai principi in materia di forma dei provvedimenti e dei contratti della pubblica amministrazione (cfr., fra le altre, Cass. I, 24.11.1999 n. 13039, Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6277).
Nel caso di specie, la deliberazione che ha previsto l’affidamento delle aree in concessione alla parte ricorrente non prevede alcuna possibilità di rinnovazione tacita ed anzi indica esplicitamente la durata massima del rapporto.
D’altra parte, il rinnovo della concessione del bene pubblico, se non prevista dall’atto con cui la stessa stata istituita, necessariamente comporta quantomeno la valutazione dell’Amministrazione circa l’opportunità e la convenienza di far proseguire il rapporto e la rideterminazione del canone, oltre che l'indizione di una gara pubblica per la selezione del nuovo concessionario (cfr. Tar Lombardia Milano 23.9.1998 n. 2167), con la conseguenza che sarebbe illegittimo il rinnovo diretto nei confronti del precedente concessionario e che, a maggior ragione, non è ipotizzabile alcun rinnovo tacito della concessione per comportamenti concludenti.
4-Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, risulta innanzitutto inammissibile il primo col quale la parte ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 26 del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Tanto perché la medesima parte non ha prodotto la copia di tale disposizione e non ne ha neppure dimostrato l’esistenza.
Eppure è noto che, ai sensi degli art. 36 comma 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 e 18 comma 1, regolamento di procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907 n. 642, anche nel processo amministrativo vige il principio di cui all'art. 2967 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Giova comunque rilevare che tale disposizione regolamentare, della quale non vi è traccia neppure nella deliberazione n. 369/1981, se avesse effettivamente il contenuto riportato a pag. 4 dell’atto introduttivo del giudizio, risulterebbe nella fattispecie assolutamente irrilevante in quanto, per ammissione della stessa parte ricorrente, riferibile esclusivamente alle concessioni per e non anche a quella di cui si controverte, per la quale era fin dall’origine prevista la durata quinquennale.
5-Non meritano miglior sorte i tre motivi successivi rivolti a censurare le ulteriori argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e relative alle ragioni del mancato rinnovo, agli inadempimenti della ricorrente ed alle esigenze dei bagnanti.
Tali censure, anche se, per ipotesi, risultassero dimostrate e fondate, comunque non inciderebbero sul contenuto essenziale del provvedimento impugnato, vale a dire, sulla presa d’atto da parte dell’Amministrazione dell’ormai intervenuta cessazione del rapporto concessorio di per sé sufficiente a supportare la pretesa del Comune di riacquistare la disponibilità delle aree ormai detenute sine titolo dalla ricorrente.
6-Ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, previa la loro riunione, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso n. 5170/1990 mentre respinge il ricorso n. 5169/1990.
Compensa tra le parti le spese relative ad entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 febbraio 2006.



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