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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 8 febbraio 2006 n. 1791
Pres. Dr. Luigi Domenico Nappi, est. Dr. Fabio Donadono
De Vizia Transfer s.p.a. (Avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri) c. Comune di Marano (Avv.ti Riccardo Marone e Giuseppina Sarcina)


1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica – Potere del Comune di valutate autonomamente le circostanze poste a base della informativa atipica – Anche in presenza di un protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura – Sussiste.

 

2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica – Provvedimento di esclusione dalla gara – Motivazione - Richiamo da parte della P.A. committente delle circostanze poste a base della informativa atipica - Legittimità – Sussiste.

 

3. Contratti della P.A. – Aggiudicazione condizionata – Illegittimità – Sussiste.

 

4. Contratti della P.A. – Aggiudicazione condizionata – Illegittimità – Conseguenze.

1. In tema di affidamento di pubblici appalti, anche qualora il Comune committente abbia stipulato con la competente Prefettura un cd. protocollo di legalità – con il quale l’ente si sia impegnato a non affidare appalti senza la previa acquisizione da parte della Prefettura dell’informativa antimafia liberatoria relativa alla società aggiudicataria - deve ritenersi sopravvissuto al protocollo di legalità il potere del Comune di valutare il peso e soprattutto la plausibilità delle informativa prefettizia atipica supplementare, determinandosi autonomamente nella scelta finale sulla opportunità di entrare o non in rapporto contrattuale con l’impresa “indagata” dal Prefetto.

 

2. Legittimamente il Comune può condividere integralmente le circostanze poste a base dell’informativa prefettizia atipica, con conseguente automatica loro trasposizione nella struttura del conforme provvedimento comunale senza obbligo per l’ente di una ulteriore motivazione. A diversa conclusione deve invece pervenirsi quando il Comune, valutate autonomamente le circostanze poste a base della informativa atipica, non ritenga di condividerle e si determini in difformità. Deve in tal caso ritenersi che il Comune ha l’obbligo di una puntuale esplicitazione delle ragioni del dissenso.

 

3. E’ illegittima la condizione sospensiva apposta dalla P.A. al provvedimento di aggiudicazione alla seconda classificata, clausola con la quale l’aggiudicazione è condizionata all’accettazione, da parte dell’aggiudicataria, di modifiche migliorative del progetto presentato: tale clausola non è compatibile con la specifica tipicità del provvedimento di aggiudicazione.

 

4. In applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, la condizione apposta al provvedimento di aggiudicazione, in quanto illegittima, deve considerarsi come non apposta, con conseguente validità del provvedimento nella residua parte in cui dispone l’aggiudicazione della gara alla ricorrente.

 

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(1) Fattispecie relativa all’aggiudicazione disposta a favore della seconda classificata per esclusione della prima classificata destinataria di un’informativa prefettizia interdittiva. Nel provvedimento di aggiudicazione era apposta dal Comune la clausola: “a condizione che l’aggiudicataria accetti le modifiche migliorative del progetto da lei presentato”. Secondo il TAR Campania, al relativo provvedimento di accertamento costitutivo della posizione della concorrente, quale prefigurato nella offerta dalla stessa presentata in relazione alla gara, ripugna l’apposizione della riferita clausola posto che la ricorrente, per la posizione di seconda classificata che le era stata riconosciuta, in connessione con la predetta posizione, nella graduatoria di gara, aveva, eo ipso, titolo a subentrare alla prima classificata dopo che a quest’ultima l’aggiudicazione era stata revocata perché destinataria della informativa prefettizia a lei sfavorevole.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE




composto dai Magistrati:
Dr. Luigi Domenico NAPPI – Presidente f.f.
Dr. Fabio DONADONO - Componente
Dr. Carlo BUONAURO - Componente
ha pronunciato la seguente


SENTENZA





sui ricorsi n. 10293/2004 e 11556/2004 RR. GG. proposti:

ricorso n. 10293/2004

dalla Società De Vizia Transfer s.p.a. in persona del rappresentante legale p. t. in proprio e in qualità di capo gruppo mandataria della costituenda ATI con le Società Mautencoop e Azienda Servizi Vari, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri con i quali elettivamente domicilia in Napoli via R. De Cesare n. 7


Contro




Comune di Marano in persona del sindco p. t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppina Sarcina con i quali elettivamente domicilia in Napoli via C. Console n. 3

e nei confronti




della società Ecocampania in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e difeso dll’Avv.to E. Angeloni persso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli Calata San Marco n. 4


per l’annullamento



degli atti della gara di appalto indetta dal Comune di Marano con bando pubblicato sulla GUCE del 31.4.2004 per la concessione del servizio di gestione integrata e dei rifiuti solidi urbani in particolare dell’atto di ammissione alla gara della Società Ecocampania e dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione alla stessa Ecocampania della gara;

ricorso n. 11556/2004

proposto dalla

società Ecocampania in persona del rappresentante legale p.t. rappresentato e difeso dall’Avv.to Enrico Angelone presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli Calata San Marco n. 4


contro




Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p. t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Marone e Giuseppina Sarcina con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli via


e nei confronti di




della società De Vizia -Transfer in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e defeso dagli Avv.ti A. Contieri e G. Macri con i quali elettivamente domicilia in Napoli via R. De Cesare n. 7

dell’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria ope legis in Via Diaz n. 11;

per l’annullamento



determina n. 99 del 6.9.2004 del Comune di Marano di sospensione per 15 gg. della gara provvisoriamente aggiudicata alla Ecocampania;
-nota di comunicazione della predetta determina;
determinazione n. 106 del 23.9.2004 del Segretario Generale del Comune di Marano di revoca della aggiudicazione definitiva;
-provvedimento n. 7 del 22.9.2004 della Commissione straordinaria del Comune di Marano di revoca della stessa aggiudicazione;
-informativa atipica emessa dal Prefetto di Napoli a carico della Ecocampania;
-degli atti posti a base della riferita informativa prefettizia.

VISTI i due ricorsied i relativi allegati;
VISTI i distinti atti di costituzione in giudizio dell’ intimato Comune di Marano e della controinteressata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI i motivi aggiunti dalla società De Vizia depositati il 5.11.2004 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 10293/2004;
VISTI i motivi aggiunti dalla società Ecocampania depositati il 10.2.2005 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 11556/2004;
VISTO il ricorso incidentale proposto dalla Società Ecocampania nel giudizio introdotto con il ricorso n. 10293/2004;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2005 il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli Avv.ti come da verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO




Con il ricorso n. 19293/2004 la società De Vizia Transfer s.p.a. impugna i provvedimenti nella stessa epigrafe indicati, in particolare: l’ammissione della società Ecocampania alla gara indetta dal Comune di Marano per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei r.s.u. nonchè il provvedimento di aggiudicazione della gara alla stessa società.
Il ricorso è articolato su tre motivi.
Il Comune di Marano, costituito in giudizio, con memoria depositata il 29.9.2004, faceva presente che, con determina n. 106 del 23.9.2004 aveva revocata la impugnata aggiudicazione a Ecocampania e con determina n. 107 del 23.9.2004 aveva aggiudicata la gara alla ricorrente.
Con atto depositato il 5.11.2004 la ricorrente impugna mediante motivi aggiunti la predetta determina n. 107 del 23.9.2004 nella parte in cui subordina l’aggiudicazione disposta in suo favore alla condizione che accetti le modifiche migliorative del progetto presentato.
La Ecocampania si costituiva in in giudizio con memoria depositata il 24.9.2004 sostenendo la infondatezza del ricorso. Contestualmente proponeva ricorso incidentale basato su un solo motivo articolato e complesso.
Con il ricorso n. 11556/2004 la stessa Ecocampania impugna i provvedimenti in epigrafe in particolare il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta in proprio favore, censurandolo con cinque motivi articolati e complessi.
Con motivi aggiunti depositati il 10.2.2005 sviluppava una ulteriori critica contro la informativa prefettizia impugnata.
Nel giudizio introdotto da questo secondo ricorso si costituivano con atti distinti il Comune di Marano, il Prefetto di Napoli e la società De Vizia Transfer in persona dei propri rappresentanti legali pp. t t. rappresentati e difesi, rispettivamente dagli avv. Riccardo Marone e Giuseppina Sarcina, dall’Avvocatura dello Stato e dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri.
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2005 i due riferiti ricorsi passavano in decisione.


DIRITTO




I due ricorsi in epigrafe sono soggettivamente e oggettivamente connesssi e pertanto possono essere riuniti e decisi con un’unica sntenza.
Conviene, nella disamina della controversia, assumere come dato di partenza la gara indetta dal Comune di Marano con bando pubblicato nella G.U.C.E. del 31.1.2004 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale.
Con il ricorso n. 11556/2004 che il Collegio ritiene di esaminare con precedenza, la Ecocampania impugna: a) il provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’aggiudicazione a lei assegnata dalla gara di cui sopra. Tale sospensione era stata disposta dal Comune di Marano in attesa che la Prefettura di Napoli si pronunciasse sulla richiesta di informativa che le aveva inoltrato in adempimento dell’impegno in tal senso assunto con protocollo di legalità stipulato con la stessa Prefettura; b) i successivi provvedimenti adottati dal Comune sulla base della pervenuta misura interdittiva atipica emessa dal Prefetto di Napoli nei confronti della ricorrente, in particolare, la stessa informativa e il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione precedentemente assegnatale.
Va detto subito che i provvedimenti successivamente intervenuti escludono ogni interesse della ricorrente all’annullamento della gravato sospensione posto che la sua potenzialità lesiva deve ritenersi assorbita nei successivi provvedimenti.
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento della gravata sospensione, si appalesa improcedibile.
Occorre quindi esaminare il ricorso nella parte residua nella parte cioè in cui è diretto all’annullamento della informativa prefettizia e dei provvedimenti sulla sua base adottati.
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’incompetenza del Prefetto di Napoli. Competente secondo l’istante sarebbe stato il Prefetto di Caserta perché la società ricorrente ha la propria sede nella Provincia di Caserta e l’art. 10 comma, comma 5, del D.P. R. n. 252/1998 prevede che la richiesta di informazioni va inoltrata alla Prefettura della provincia in cui ha sede l’impresa.
La censura non ha pregio.
In realtà la vicenda concreta in relazione al profilo in esame non ricade sotto la disciplina della norma invocata dalla ricorrente che attiene all’ipotesi di informativa emessa prima del contratto ma sotto la disciplina del successivo art. 12 comma 4 secondo cui “il prefetto della provincia interessata alla esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all’art. 4 comma 1 lettera a del decreto legislativo n. 490 del 1994, è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi per infiltrazione mafiosa , nel caso di partecipazione ai lavoriè ritenutp maggiore”) non solo perché in tal senso si era impegnato con il protocollo di legalita con il Prefetto di Napoli ma perche il Comune di con D.P.R del era stato sciolto per tentativo di infiltrazione mafioso accertato con il concorso della Prefettura di Napoli il che rendeva maggiore il rischio di tentatitvi di infiltrazioni mafiose.
Il secondo e terzo motivo, incentrati rispettivamente su un presunto difetto di motivazione e nella inesistenza dei presupposti possono essere unitariamente trattati perchè logicamente complementari. Si duole la ricorrente che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati non all’esito di un’autonoma valutazione di specifiche ragioni di interesse pubblico ma sulla base di un recepimento acritico, da parte del Comune di Marano, della informativa prefettizia.
E’ documentato in atti che il Comune di Marano aveva stipulava con la Prefettura di Napoli un protocollo legale con il quale si impegnava tra l’altro a non concludere contratti con imprese private senza la previa acquisizione di congrue informazioni della Prefettura sul possesso, da parte dell’impresa, dei prescritti requisiti soggettivi.
Tale impegno secondo il Collegio non deve essere inteso come dismissione da parte del Comune delle proprie attribuzioni istituzionali, nel sistema peraltro non disponibili, ma come espressione di autolimitazione ad effetto ridotto, limitata cioè al vincolo connesso all’ impegno assunto dal Comune, nell’ambito della propria autonomia negoziale, di non entrare in rapporto contrattuale con imprese se non previa acquisizione di informazioni prefettizie assicurative della idoneità morale dell’impresa ed in particolare della sua estraneità ad organizzazioni malavitose. Non essendo titolare di propri poteri di indagine in tal senso il Comune demandava alla Prefettura, che di detti poteri è istituzionalmente attributaria, il compito di fornirgli il materiale informativo utile al fine dianzi indicato. In tale linea di fondo deve quindi ritenersi sopravvissuto al protocollo di legalità il potere del Comune di valutare il peso e soprattutto la plausibilità delle informativa prefettizia atipica supplementare (adottato cioè ex art. 1 septies del D.L. 629/82 convertito nella legge 726/82) determinandosi autonomamente nella scelta finale sulla opportunità di entrare o non in rapporto contrattuale con l’impresa “indagata” dal Prefetto. In relazione a tale scelta va osservato che la condivisione da parte del Comune delle circostanze poste a base dell’informativa prefettizia atipica (di tale tipo è l’informativa di cui al caso di specie ) implica piena adesione ad esse della volontà comunale con conseguente automatica loro trasposizione nella struttura del conforme provvedimento comunale senza obbligo per l’ente di una ulteriore motivazione. A diversa conclusione deve invece pervenirsi quando il Comune, valutate autonomamente le circostanze poste a base della informativa atipica, non ritenga di condividerle e si determini in difformità. Deve in tal caso ritenersi che il Comune ha l’obbligo di una puntuale esplicitazione delle ragioni del dissenso.
Orientandosi immotivatamente in direzione opposta alla informativa prefettizia il Comune infatti finirebbe in sostanza con il ritenere l’avviso espresso nella informativa, tamquam non esset. Non si comprenderebbe di conseguenza la ragione della richiesta di informazioni inoltrata dalla stazione appaltante alla prefettura e tale richiesta si tradurrebe in un inutile dispendio di attività amministrativa. Il provvedimento difforme non coerente con detta richiesta proietterebbe poi ineluttabilmente un’ombra di sospetto sul Comune. E’ ragionavole pertanto ritenere applicabile alla determinazione comunale difforme dalla informativa lo stesso schema logico posto a base del principio acquisito alla giurisprudenza secondo cui un parere facoltativamente richiesto non puo essere disatteso senza adeguata motivazione.
All’ordine dei concetti esposti consegue che nella fattispecie concreta siccome il Comune si è conformato alla informativa prefettizia atipica recependo ob relationem nel gravato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione della gara alla ricorrente le ragioni ispriratici della informativa, il Collegio deve verificare se tali ragioni possano reputarsi idonee a giustificare la predetta revoca posto. Non può invero negarsi che, per il nesso di presupposizione che li lega alla informativa, i provvedimenti adottati sulla sua base, ove dovessero palesarsi inattendibile la informativa, sarebbe da considerarsi, di riflesso, invalidi. Conviene premettere che la cennata verifica deve essere svolta non con criteri di astratta logica ma con la logica legislativa sottesa alla normativa antimafia ponendo, in particolare, mente all’art. 1 del D. L. n. 629/1982 conv. in legge n. 726/82. Dal testo di questa norma si evince che per sua concludenza la informativa atipica deve fondarsi su “elementi di fatto e altre indicazioni utrili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti richiesti per il rilascio….”
Venendo ora alla fattispecie concreta va rilevato che l’informativa prefettizia è stata emessa sulla base delle seguenti circostanze:
-l’intero capitale della società Ecocampania è detenuto dai due Soci fratelli Ferraro Luigi e Nicola fatti entrambi, in passato, oggetto di accertamnenti ex artt. 1 e 1 bis del D.L. n. 268/82 disposti dall’U.T.G di Caserta al termine dei quali è emerso che per la Ecocampania hanno svolto attività lavorativa persone considerate vicine ad ambienti ricollegabili ad organizzazioni mafiose;
Ferraro Luigi, accusato di associazione a delinquere di tipo mafiosa , è stato assolto perché il fatto non susssiste; sua moglie-Schiavone Nicolina - è cugina di secondo grado di Francesco Schiavone noto capo del clan dei casalesi;
- entrambi i fratelli sono stati denunciati per detenzione abusive di 49 cartucce con di pistola calibro 9 e assolti e per truffa;
- Bonato Pietro, presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo della società era stato arrestato per reati contro la P.A.;
A tali elementi già significati, va aggiunto poi una ulteriore circostanza evidenziata in una successiva nota del 14.9,2004 del Prefetto di Napoli con cui si comunicava al Comune di Marano che con provvedimento giudiziario n. 18148/03/R.G.N.R. del 10.6.2004 sono stati segnati collegamenti tra Ferraro Nicola con Domenico Romano già condannato con sentenza definitiva del 30.10.1996 per il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. e con sentenza del 12.3.2003 per il reato di estorsione.
Non sembra seriamente contestabile che gli elementi riferiti integrano un quadro dai contorni non del tutto limpidi e che lascia gia intravvedere qualche ombra sulla posizione dei due fratelli Ferrari entrambi soci della società ricorrente; ombra che assume consistenza di ragionevole sospetto quando poi si consideri l’intero contesto familiare dei due fratelli caratterizzato dalla presenza in esso di un genitore con precedenti penali e della moglie di uno dei due legata da rapporto di parentela con un capoclan certamente sintomatico di un ambiente sullo sfondo del si vedono con proiezioni di indubbia matrice criminale.
La densità camorrististica poi della zona in cui i due fratelli Ferraro svolgono la loro attivita commerciale; il settore in cui essi operano, connotato da una forte presenza di operatori con radici legati a consorterie malavitose, il radicamento nella stessa zona di uno dei clan camorristici piu agguerriti e irriducibili della zona con militanza risalente a vari decenni e tuttora imperante ; la denuncia subita dai due fratelli, in concorso, per truffa e detenzione abusiva di di cartucce per pistola calibro 9; la loro contiguità nella gestione dell’impresa e nello svolgimento della propria attivita lavorativa, con collaboratori sospettati di collegamenti con organizzazione mafiose; la frequentazione da parte di uno dei due fratelli con soggetti pregiudicati, sono circostanze che fanno ragionevolmente presumere che la società ricorrente non era estranea a collegamenti con organizzazione mafiosa .
La informativa esaminata deve dunque ritenersi sorretta da elementi fattuale e indicazioni di apprezzabile consistenza e comunque tali da giustificare ampiamente il sospetto dei predetti collegamenti.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve ritenersi infondato nella parte in cui è diretto all’annullmento dei provvedimenti del Comune.
Tale conclusione segna in parte la sorte del ricorso n. 10293/2004 che si passa ad esaminare. Con esso la società De Vizia ha impugnato la mancata esclusione della società Ecocampania dalla gara in epigrafe.
La legittimità, come prima accertata, della revoca dell’aggiudicazione alla Ecocampania, perché colpita da un’informativa Prefettizia, elide, limitatamente alla gravata sospensione, l’interesse al ricorso che pertanto si appalesa in parte qua improcedibile.
Lo stesso accertamento rende altresi inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Ecocampania attesochè la stessa una volta esclusa dalla gara, deve ritenenersi non legittimata al predetto mezzo.
Restano da esaminare i motivi aggiunti sviluppati dalla ricorrente come mezzo di impugnativa della successiva delibera n. 107 del 23.9.2004 con la quale l’Amministrazione revocata l’aggiudicazione alla Ecocampania disponeva l’aggiudicazione della stessa gara alla De Vizia “a condizione che accetti le modifiche migliorative del progetto” da lei presentato. Tale impugnativa diretta all’annullamento di detta condizione è fondata.
La gravata clausola apposta al provvedimento di aggiudicazione come sopra articolato deve ritenersi illegittima perchè non compatibile con la identità tipica del provvedimento di aggiudicazione. Al relativo provvedimento di accertamento costitutivo della posizione della concorrente De Vizia, quale prefigurato nella offerta dalla stessa presentata in relazione alla gara, ripugna invero l’apposizione della riferita clausola posto che la ricorrente, per la posizione di seconda classificata che le era stata riconosciuta, in connessione con la predetta posizione, nella graduatoria di gara, aveva, eo ipso, titolo a subentrare alla Ecocampania dopo che a quest’ultima l’aggiudicazione era stata revocata perché destinataria della informativa prefettizia a lei sfavorevole.
In applicazione del principio utile per inutile non vitiatur la impugnata clausola condizionale deve essere quindi annullata, ferma restando (vitiatur sed non vitiat), in conformità all’interesse della ricorrente, delimitativo dell’oggetto della impugnativa in esame, la validità del provvedimento nella residua parte ed in particolare nella parte in cui dispone l’aggiudicazione della gara alla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.



IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione I pronunciando sui due ricorsi in epigrafe cosi decide previa loro riunione:
Dichiara il ricorso n. 11556/2004 proposto da Ecocampania in parte improcedibile e in parte infondato;
Dichiara il ricorso n. 10293/2004 proposto da De Vizia Transfer in parte improcedibile e in parte fondato (nella parte in cui si impugna la causola condizionale apposta al provvedimento di aggiudicazione della gara alla ricorrente);
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Società Ecocampania.
Condanna il Comune di Marano al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in Euro 2000,00.
Compensa le spese nei confronti della Società Ecocampania.

Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 15 giugno e 27 dicembre 2005



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