| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 31 gennaio 2006
n. 258
R. Potenza Pres. f.f. S. Toschei Est.
Il Caffè del Chiosco S.n.c. (Avv. B. Sirca) contro il Comune
di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e G. Rogai) |
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Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni
commerciali - Autorizzazione all’attività di somministrazione
di bevande di qualsiasi gradazione alcolica, latte, generi
di pasticceria e gelateria, dolciumi e prodotti di gastronomia
(tipologia B) - Art. 4, comma 1, della legge n. 287 del
1991 – Interpretazione - La revoca dell’autorizzazione deve
essere inflitta allorquando il titolare sospenda effettivamente
l’attività per un periodo superiore a dodici mesi e non
anche quando l’attività prosegua in area diversa da quella
originariamente indicata nel titolo abilitativo
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In tema di autorizzazione all’attività di
somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica,
latte, generi di pasticceria e gelateria, dolciumi e prodotti
di gastronomia (tipologia B), la disposizione sanzionatoria
contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge n. 287 del 1991
deve essere necessariamente interpretata, tenendo conto
del valore letterale delle espressioni utilizzate dal Legislatore,
nel senso che la revoca dell’autorizzazione debba essere
inflitta allorquando il titolare dell’autorizzazione sospenda
effettivamente l’attività per un periodo superiore a dodici
mesi e non anche nel senso che tale sanzione sia applicabile
all’ipotesi in cui il titolare prosegua l’attività in area
diversa da quella originariamente indicata nel titolo abilitativo
allo svolgimento dell’autorizzata attività commerciale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1267 REG. RIC.
ANNO 2003
N. 258 REG. SENT.
ANNO 2005
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori: Raffaele POTENZA Presidente
f.f.; Roberto PUPILELLA Componente; Stefano TOSCHEI Estensore;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 1267 del 2003 proposto
da
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Società “IL CAFFE’ DEL CHIOSCO S.n.c.
di NACCI BARTOLOMEO E ANTONIO”, in persona dei rappresentanti
legali pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bernardino
Sirca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Firenze, Via della Condotta n. 6;
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contro
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il COMUNE DI FIRENZE, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Andrea Sansoni e Gianna Rogai, dell’Avvocatura comunale,
presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Firenze,
Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio);
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del dirigente del Servizio di
polizia amministrativa del Comune di Firenze prot. n. 10184
28184/01/2003/N2 del 16 maggio 2003, con il quale si revoca
l’autorizzazione n. 9400104 (n. base 93224) rilasciata alla
Società “Il Caffè del Chiosco” in data 5 maggio 1994 per
l’attività di somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione
alcolica, latte, generi di pasticceria e gelateria, dolciumi
e prodotti di gastronomia (tipologia B), con riferimento
al chiosco posto in Piazza Stazione, adiacente n. civico
4, per sospensione dell’attività superiore ai dodici mesi,
ai sensi dell’art. 4, comma1, lett. a) della legge n. 287
del 1991;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e,
comunque, connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata
e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 903 del 9 settembre 2003, con la quale
questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata
dalla Società ricorrente;
Esaminate le ulteriori memorie depositate da entrambe le
parti con nuovi documenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005 il dott.
Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.
Bernardino Sirca nonché, per l’Amministrazione resistente,
l’avv. Andrea Sansoni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. - Il Comune di Firenze, con provvedimento
n. 9400104 del 5 maggio 1994, aveva autorizzato la Società
“Il Caffè del Chiosco S.n.c.” ad esercitare l’attività di
somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica,
latte, generi di pasticceria e gelateria, dolciumi e prodotti
di gastronomia (tipologia B), con riferimento al chiosco
posto in Piazza Stazione, adiacente n. civico 4.
Successivamente, con provvedimento prot. n. 7597 del 20
febbraio 1999, il chiosco veniva spostato per ordine del
Comune di Firenze in altra area di Piazza della Stazione,
al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di restauro
del complesso ecclesiale di Santa Maria Novella, stabilendosi
che il provvedimento aveva una efficacia provvisoria “fino
al termine dei lavori, ultimati i quali avrebbe dovuto essere
riesaminata la ubicazione del manufatto” (così nel provvedimento
prot. n. 7597 del 20 febbraio 1999). Conseguentemente, in
seguito ad una richiesta di trasferimento presentata dal
rappresentante legale della Società, con determinazione
n. 11082 del 15 ottobre 1999 il Comune di Firenze disponeva
lo spostamento del chiosco di cui sopra da Piazza della
Stazione a “Piazza dell’Unità Italiana lato sottopassaggio
prospiciente l’esistente posteggio per il commercio su area
pubblica, collocandolo a destra dello stesso, lato Via Panzani”
(così testualmente nel relativo provvedimento versato in
atti). Nel contempo, con lo stesso provvedimento si autorizzava
la Società in questione ad occupare la porzione di suolo
pubblico in Piazza dell’Unità Italiana sulla quale insisteva
il chiosco.
Per completezza va riferito che la concessione di suolo
pubblico veniva condizionata alla circostanza che la Società
ottenesse il titolo abilitativo “per l’esercizio dell’attività
cui il manufatto è destinato”.
Con provvedimento prot. 5069 del 14 novembre 2002, il responsabile
del P.O. di igiene pubblica del Comune di Firenze, su istanza
del rappresentante legale della Società (volta al rilascio
dell’autorizzazione sanitaria), autorizzava la ditta “Il
Caffè del Chiosco” ad esercitare l’attività di bar (tipo
B ai sensi della legge n. 287 del 1991), con divieto di
preparare alimenti e somministrare pasti, nei locali posti
in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana, lato via Panzani.
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2. – Illustrate in tal modo le vicende precedenti
agli interventi provvedimentali oggetto del presente giudizio,
deve ora rilevarsi che in data 3 febbraio 2003, in seguito
ad un controllo della polizia annonaria, si contestava alla
Società “Il Caffè del Chiosco” che la stessa, pur essendo
stata autorizzata allo spostamento del chiosco adibito all’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, era ancora in
possesso di atti autorizzatori indicanti la vecchia ubicazione
(cioè Piazza della Stazione). Conseguentemente, con determinazione
dirigenziale del 3 aprile 2003 n. 7190 il responsabile P.O.
pubblici esercizi e strutture ricettive del Comune di Firenze
ordinava alla Società di cessare immediatamente ogni e qualsiasi
attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia
“B” svolta in funzione dell’autorizzazione n. 94000104,
comunicando nel contempo l’avvio del procedimento di revoca
del relativo titolo abilitativo.
Nel corso del procedimento il rappresentante legale della
Società inviava una memoria che comunque non era ritenuta
conferente dal Comune, di talché l’autorizzazione era revocata
con provvedimento n. 10184 del 16 maggio 2003.
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3. – Contestando la legittimità del suddetto
provvedimento di revoca, la Società “Il Caffè del Chiosco”
proponeva ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l’annullamento
dell’atto pregiudizievole, rilevando numerosi vizi sia sotto
il profilo della violazione di legge che dell’eccesso di
potere.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale confermando
la legittimità dell’atto impugnato di talché, nel contestare
la fondatezza delle avverse prospettazioni, chiedeva la
reiezione del gravame.
Entrambe le parti depositavano ulteriori memorie confermando
le già rassegnate conclusioni.
Con ordinanza n. 903 del 9 settembre 2003, questo Tribunale
respingeva l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente.
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4. – Rileva il Collegio, dalla lettura del
provvedimento di revoca qui impugnato, che quest’ultimo
è stato adottato, esplicitamente e con espresso richiamo
sia in parte motiva che nel dispositivo, in applicazione
dell’art. 4, primo comma, lett. a) della legge n. 287 del
1991, “per sospensione dell’attività superiore a dodici
mesi”, chiarendosi nella parte motiva (seconda pagina dell’atto)
che la Società aveva chiesto ed ottenuto la volturazione
della sola concessione di suolo pubblico con riferimento
all’area occupata dal chiosco, ma non anche “per quanto
concerne la licenza di somministrazione di pubblico esercizio
di tipologia B”.
Conseguentemente, in disparte il richiamo alla mancata volturazione
della licenza di somministrazione, la revoca è stata ingiunta
per sanzionare la sospensione dell’attività autorizzata
(cioè l’attività di somministrazione di bevande di qualsiasi
gradazione alcolica, latte, generi di pasticceria e gelateria,
dolciumi e prodotti di gastronomia (tipologia B), con riferimento
al chiosco posto in Piazza Stazione, adiacente n. civico
4) per un periodo superiore ai dodici mesi.
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5. – In punto di diritto va rammentato che
l’art. 4, comma 1, della legge 25 agosto 1991 n. 287 (recante
l’aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi) stabilisce che l'autorizzazione di
cui all'articolo 3 (cioè quelle per l'apertura e il trasferimento
di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione) è revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio
entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero
ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici
mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto
nel registro di cui all'articolo 2;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali
ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 3, comma 1.
Appare evidente, dunque, che il provvedimento qui impugnato
ha disposto la revoca dell’autorizzazione rilasciata all’odierna
Società ricorrente nel 1994 per violazione dell’art. 4,
comma 1, lett. a), seconda prescrizione, in quanto la medesima
ricorrente esercitava la propria attività con un titolo
abilitativo che non recava l’annotazione dell’intervenuto
trasferimento, di talché l’inerzia della Società nel richiedere
la volturazione si concretizzava, giuridicamente, nella
interruzione dell’attività nell’area originariamente concessa
(cioè Piazza della Stazione) da più di dodici mesi, senza
che nessun rilievo potesse assumere – al fine di sanare
l’assenza dell’indicazione, al momento della verifica operata
dalla polizia annonaria, dell’area di effettivo esercizio
dell’attività commerciale nell’autorizzazione in possesso
della Società - la mera circostanza di fatto che l’attività
proseguiva in una diversa zona della città (cioè in Piazza
dell’Unità Italiana). La suesposta considerazione può fondatamente
esprimersi interpretando, per come è doveroso, il dispositivo
dell’atto di revoca impugnato alla luce delle ragioni della
scelta operata dal Comune illustrate nella parte motiva
dell’atto stesso.
Va, infine, rilevato, sempre in punto di diritto, che l’istituto
indicato nell’art. 4, comma 1, della legge n. 287 del 1991
è stato impropriamente definito dal Legislatore come "revoca",
introducendo nella realtà un meccanismo volto all’emanazione
di un provvedimento, ad adozione e contenuto vincolato,
che presenta piuttosto, in tutti i casi tipizzati dall'art.
4 cit., i marcati connotati di una decadenza di tipo sanzionatorio,
di talché gli effetti estintivi, una volta compiuto l'accertamento
ricognitivo, scaturiscono automaticamente dalla fattispecie
legale, senza alcuna mediazione costitutiva da parte dell’Amministrazione
procedente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004 n.
6800).
Ne discende che la revoca dell’autorizzazione in questione
assume una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata,
priva di apprezzamenti discrezionali, dal momento che l’Autorità
procedente deve, ai fini dell’adozione del provvedimento
revocatorio, limitarsi ad accertare l’oggettiva ricorrenza
dei presupposti tassativamente fissati originariamente dall’art.
31, lett. b, della legge 11 giugno 1971 n. 426 e – con formula
più restrittiva e precisa – dall’art. 4, comma 1, lett.
a), della legge n. 287 del 1991.
Infatti l’interesse pubblico tutelato dalla norma che statuisce
la decadenza dall’autorizzazione in caso di inerzia protratta
per un periodo superiore a dodici mesi deve essere individuato
nell’esigenza (di rilievo sociale) che tutti gli esercizi
commerciali autorizzati alla somministrazione di alimenti
e di bevande (soggetti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge
n. 287 del 1991, a determinati limiti numerici) svolgano
effettivamente il servizio al quale sono abilitati e non
sottraggano a tempo indefinito unità di somministrazione
al pubblico ed agli altri esercenti che intendano svolgere
la stessa attività e che non possono ottenerla in conseguenza
dell’esistenza di esercizi autorizzati ma inerti (cfr. Tar
Lazio, Sez. II, 19 agosto 2004 n. 7841).
D’altronde appare evidente che l’interesse tutelato dalla
norma è quello ad una celere utilizzazione degli assensi
rilasciati, funzionale all’ordinario svolgimento del commercio
e al fine di scongiurare “il rischio di deprecabili fenomeni
di indebita locupletazione sui titoli suddetti” (così Cons.
Stato, Sez. V, n. 6800 del 2004 cit.).
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6. – Il Collegio ritiene che la disposizione
sanzionatoria contenuta nel primo comma, lettera a) seconda
prescrizione, dell’art. 4 sopra citato debba essere necessariamente
interpretata, tenendo conto del valore letterale delle espressioni
utilizzate dal Legislatore, nel senso che la revoca dell’autorizzazione
debba essere inflitta allorquando il titolare dell’autorizzazione
sospenda effettivamente l’attività per un periodo superiore
a dodici mesi e non anche nel senso che tale sanzione sia
applicabile all’ipotesi in cui il titolare prosegua l’attività
in area diversa da quella originariamente indicata nel titolo
abilitativo allo svolgimento dell’autorizzata attività commerciale.
Siffatta interpretazione discende, logicamente, dalla ratio
(evidente) della norma che è tesa ad evitare la titolarità
ingiustificata, in quanto solo formale e non produttiva
di alcuna ricaduta in termini di esercizio di attività commerciale
sul territorio, dell’autorizzazione al commercio da parte
di un soggetto che non manifesti un concreto interesse a
svolgere l’attività autorizzata, creando in tal modo confusione
circa il numero dei titoli abilitativi rilasciati da quell’Ente
locale e degli operatori effettivamente autorizzati, impedendo
altresì l’adeguato controllo sull’esercizio delle attività
commerciali nel perimetro di competenza territoriale del
Comune.
Viceversa, proprio perché la disposizione in esame costituisce
norma sanzionatoria e quindi di strettissima interpretazione,
non può ritenersi legittimamente che alla sua applicazione
possa farsi ricorso allorquando il titolare dell’autorizzazione,
pur continuando a svolgere l’attività commerciale autorizzata,
la realizzi fisicamente in altra zona del territorio comunale,
con riferimento alla quale peraltro, come è avvenuto nel
caso in esame, ha ottenuto l’autorizzazione alla relativa
occupazione del suolo pubblico.
La gravità della sanzione della revoca, che consegue all’applicazione
dell’art. 4, comma 1, della legge n. 287 del 1991, obbliga
ad una interpretazione rigorosa dei presupposti che possono
dare luogo all’attivazione dell’estremo strumento sanzionatorio
che fa venir meno le condizioni per l’esercizio dell’attività
commerciale attraverso la eliminazione del relativo titolo
abilitativo. Ne consegue che, in ipotesi come è quella in
esame, in cui non può dirsi effettivamente concretizzato
alcuno dei presupposti tassativamente indicati dal Legislatore
per fare ricorso alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, più volte citato, tale provvedimento,
qualora sia adottato dall’Amministrazione competente, si
appalesa illegittimo.
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7. – Per completezza espositiva giova considerare,
infine, quanto segue.
La circostanza che l’art. 3 della legge n. 287 del 1991
imponga il rilascio di apposita autorizzazione per conseguire
legittimamente il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, non determina
anche la conseguenza, perché non espressamente prevista
dal Legislatore, che la sospensione dell’attività nella
sede autorizzata rientri tra le ipotesi di revoca di cui
all’art. 4, comma 1, della medesima legge, atteso che la
fattispecie di cui alla seconda disposizione della lettera
a) si riferisce alla sospensione ultrannuale dell’attività,
senza specificare in quale sede essa debba essere svolta
e lasciando, pertanto, ad intendere che la grave sanzione
interdittiva sia da ricollegarsi alla sola circostanza che
l’attività autorizzata non si sia affatto svolta per almeno
dodici mesi, in disparte ogni riferimento alla sede dell’esercizio.
Conseguentemente la violazione della disposizione che impone
l’autorizzazione per il trasferimento di sede non ricade
tra le ipotesi di revoca quanto, piuttosto, tra quelle sanzionate
dall’art. 10, comma 2, della legge n. 287 del 1991 ed indicate
in via residuale come “violazioni alle disposizioni della
presente legge”, al cui verificarsi si impone la irrogazione
della sanzione amministrativa indicata nel comma 1 dello
stesso art. 10, vale a dire (secondo il testo originario
della norma) il “pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni”.
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8. – In virtù delle suesposte osservazioni
si rileva la fondatezza del primo motivo di censura dedotto
dal ricorrente quanto al contestato vizio di violazione
e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 287 del
1991 con riferimento al provvedimento impugnato il quale,
in accoglimento del ricorso proposto, deve essere annullato
fatti salvi gli ulteriori e diversi provvedimenti che l’Amministrazione
comunale intenderà adottare in merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura
complessiva di € 2.000,00 (euro duemila), oltre IVA e CPA,
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
l’atto impugnato nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro
tempore, a rifondere le spese di lite in favore della Società
“Il Caffè del Chiosco S.n.c. di Nacci Bartolomeo e Antonio”,
in persona dei rappresentanti legali pro tempore, liquidandole
in complessivi € 2.000,00 (euro duemila), oltre IVA e CPA
come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
dell’8 marzo 2005.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 GENNAIO 2006
Firenze, lì 31 gennaio 2006
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