| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 11 febbraio 2006 n.
1051
Pres. de Lise, Est. Modica de Mohac
Regione Puglia (Avv. A. Piazza. Avv. G. Terracciano) ed
altri c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato)
ed altri. |
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Regioni – Fondo perequativo – Distribuzione
delle quote - Art. 2, c. 4°, del D.Lgs. n.56/00 e art.3
del D.lgs. n.281/97 - Presidente del Consiglio dei Ministri
– Incompetenza - Motivi
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Con riferimento alla distribuzione alle regioni
delle risorse del Fondo Perequativo Nazionale, in assenza
dell’intesa Stato - Regioni, è illegittimo (alla luce del
combinato di cui all’art. 2, comma 4°, del D.Lgs. n.56/00
e art.3 del D.lgs. n.281/97) il decreto di distribuzione
delle quote emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
il mancato raggiungimento dell’intesa Stato – Regioni è,
infatti, superabile esclusivamente attraverso l’adozione
di un atto motivato che sia imputabile al Consiglio dei
Ministri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- SEZIONE I^ -
composto dai Signori Magistrati:
PASQUALE DE LISE, PRESIDENTE
ANTONINO SAVO AMODIO, CONSIGLIERE
CARLO MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE - RELATORE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sui seguenti ricorsi riuniti:
1) ricorso n. reg. gen. 7634-2004, proposto
dalla
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta
regionale p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Angelo
Piazza e dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Bruno
Buozzi n.109;
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri
in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede,
in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
- il Consiglio dei Ministri in persona del Presidente
in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- il Ministero dell’Economia ed il ministero della
salute in persona dei rispettivi Ministri in carica,
come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
-
e nei confronti
- delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, in
persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituitisi
in giudizio;
- della Regione Lombardia, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico
Tedeschini e Viviana Fidani ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;
- della Regione Campania, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Baroni
e Vincenzo Cocozza ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura
Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;
- della Regione Liguria, in persona del Legale rappresentante
p.t.; rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Benghi,
Barbara Baroli e Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’ultima in Roma, viale Giulio Cesare
n.14;
- della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo
ed Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata presso
lo studio della seconda in Roma, viale Giulio Cesare n.14;
- della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e
Gaetano Morra ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del primo in Roma, via F.Confalonieri n.5;
- della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Uricchio
e Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura
Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;
-
nonché nei confronti della interveniente
Provincia di Lecce in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall’Avv. Piero d’Amelio, presso il cui studio,
in Roma, Via della Vite n.7, è elettivamente domiciliato;
per l’annullamento,
previa sospensione
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14.5.2004, recante “Determinazione delle quote previste
dall’art.2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n.56 – anno 2002”, pubblicato in GURI – SG n.179 del
2.8.2004;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
2) ricorso n. reg. gen. 10235-2004, proposto
dalla
3) Regione Campania, in persona del Presidente della
Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Vincenzo Baroni e dal Prof. Avv. Vincenzo Cocozza, unitamente
ai quali elegge domicilio presso l’Ufficio di rappresentanza
della regione Campania, in Roma, Via Poli n.29;
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona
del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
- il Consiglio dei Ministri in persona del Presidente
in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- il Ministero dell’Economia ed il ministero della
salute in persona dei rispettivi Ministri in carica,
come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
-
e nei confronti
- delle Regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria,
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituitisi
in giudizio;
- della Regione Lombardia, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico
Tedeschini e Viviana Fidani ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;
- della Regione Liguria, in persona del Legale rappresentante
p.t.; rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Benghi,
Barbara Baroli e Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’ultima in Roma, viale Giulio Cesare
n.14;
- della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo
ed Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata presso
lo studio della seconda in Roma, viale Giulio Cesare n.14;
- della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e
Gaetano Morra ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del primo in Roma, via F.Confalonieri n.5;
-
per l’annullamento,
previa sospensione
a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14.5.2004, recante “Determinazione delle quote previste
dall’art.2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n.56 – anno 2002”, pubblicato in GURI – SG n.179 del
2.8.2004;
b) della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14.5.2004,
citata nel provvedimento sub a);
c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7.5.2004, anch’esso citato nel provvedimento sub a);
d) della proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sentito il Ministro della Salute;
4) ricorso n. reg. gen. 10614-2004, proposto
dalla
Regione Campania, in persona del Presidente della
Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Domenico Gullo e Sandro Boccucci, dell’Avvocatura Regionale,
unitamente ai quali elegge domicilio in Roma, Lungotevere
dei Mellini n.10 (studio Avv. Daniela Maurelli);
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona
del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
- il Consiglio dei Ministri in persona del Presidente
in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- il Ministero dell’Economia ed il Ministero della
Salute in persona dei rispettivi Ministri in carica,
come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
-
e nei confronti
- delle Regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna,
Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, in persona
dei rispettivi rappresentanti legali, non costituitisi in
giudizio;
- della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Tedeschini
e Viviana Fidani ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;
- della Regione Liguria, in persona del Legale rappresentante
p.t.; rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Benghi,
Barbara Baroli e Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’ultima in Roma, viale Giulio Cesare
n.14;
- della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e
Gaetano Morra ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del primo in Roma, via F.Confalonieri n.5;
-
per l’annullamento,
previa sospensione
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14.5.2004, recante “Determinazione delle quote previste
dall’art.2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n.56 – anno 2002”, pubblicato in GURI – SG n.179 del
2.8.2004;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7.5.2004, anch’esso citato nel provvedimento sub a);
- delle proposte del Ministro dell’Economia e delle Finanze
e del Ministro della Salute, anch’esse citate nel predetto
provvedimento.
Visti, per ciascun ricorso, gli atti depositati dalle Regioni
ricorrenti;
visti gli atti di costituzione, i fascicoli documentali
e le memorie delle Amministrazioni resistenti, controinteressate
o intervenienti;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;
uditi, alla pubblica udienza del 9.11.2005, l’Avv. Terracciano,
l’avv. Armenante, delegato dagli avv.ti Baroni e Cocuzza,
e l’avv. Sciannandrone, delegata dell’avv. Boccucci, per
le parti ricorrenti; l’avv.to dello Stato Massella, l’avv.
Pugliano, per delega dell’avv. Tedeschini, per la Regione
Lombardia, l’avv. Romanelli per la Regione Piemonte e la
Regione Liguria, l’avv. Mazzeo, per delega dell’avv. Morra,
per la Regione Veneto, l’avv. Venturella, per delega dell’avv.
D’Amelio, per la Provincia di Lecce.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I. In data 2.8.2004 è stato pubblicato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.5.2004, recante
“Determinazione delle quote previste dall’art.2, comma 4,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000 – anno 2002”, con
cui il Governo ha proceduto alla distribuzione delle risorse
del Fondo Perequativo Nazionale.
II. Con il ricorso n.7634-2004 la Regione Puglia
lo ha impugnato, unitamente agli atti ad esso connessi,
e ne chiede l’annullamento lamentando:
1) illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.Lgs. n.56/2000, per violazione
degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art.2 del D.Lgs.
18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281;
violazione del principio di leale cooperazione; incompetenza
ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del
potere esercitato, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria,
irragionevolezza e assenza di motivazione.
Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni statali resistenti
hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Anche le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, ritualmente
costituitesi, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.
E’ intervenuta “ad adjuvandum” la Provincia di Lecce,
che si è associata alla richiesta di accoglimento del ricorso
proposto dalla Regione Puglia.
III. Con il ricorso n.10614-2004 anche la Regione
Calabria ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe
unitamente agli atti ad esso connessi, e ne chiede l’annullamento
lamentando:
1) illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.Lgs. n.56/2000, nonché dell’art.10,
comma 1, lett. “d” della L. 13.5.1999 n.133, per violazione
degli artt. 2, 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
2) violazione dell’art.119 della Costituzione,
3) violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 7 del
D.Lgs. n.56-2000;
4) eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa,
violazione e falsa applicazione dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997
n.281, nonché degli artt. 3 e 7 della L. n.241/1990; e violazione
del principio di leale cooperazione.
Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni statali resistenti
hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Anche le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto, ritualmente
costituitesi, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.
IV. Con il ricorso n.10235-2004 anche la Regione
Campania ha impugnato il decreto in epigrafe unitamente
agli atti ad esso connessi, e ne chiede l’annullamento lamentando:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del
D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997
n.281, nonché incompetenza e violazione degli artt. 117
e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione;
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere
esercitato, violazione di legge ed eccesso di potere per
difetto di motivazione;
2) violazione di legge per mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, nonché violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3
del D.Lgs. 28.8.1997 n.281, nonché incompetenza e violazione
degli artt. 117 e 119 della Costituzione e del principio
di leale cooperazione; eccesso di potere per carenza di
istruttoria e di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del
D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997
n.281; violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione
e del principio di leale cooperazione nonché eccesso di
potere per carenza dei presupposti;
4) violazione dell’art.7 del D.Lgs. n.56/2000, violazione
dell’art.119 della Costituzione ed eccesso di potere per
irragionevolezza e carenza di istruttoria;
5) violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione,
dell’autonomia regionale e del principio di leale cooperazione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D.Lgs.
18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281,
nonché incompetenza ed eccesso di potere per sviamento dalla
causa tipica del potere esercitato, assenza dei presupposti,
carenza di istruttoria, irragionevolezza e assenza di motivazione;
6) illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.Lgs. n.56/2000, nonché dell’art.10,
comma 1, lett. “d” della L. 13.5.1999 n.133, per violazione
degli artt. 2, 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
violazione dell’autonomia regionale; violazione del principio
di leale cooperazione; violazione dell’art.76 della Costituzione,
eccesso di delega, irragionevolezza e difetto di istruttoria.
Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni statali resistenti
hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Le Regioni Lazio, Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto,
ritualmente costituitesi, si sono opposte all’accoglimento
del ricorso.
V. All’udienza del 9.11.2005, uditi i Difensori delle
parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste,
deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. In considerazione della connessione soggettiva
ed oggettiva dei ricorsi in esame, se ne dispone la riunione
perché vengano discussi e decisi congiuntamente.
2. I ricorsi sono fondati.
Con il primo e secondo motivo del ricorso n.7364-2004, nonché
con il secondo motivo del ricorso n.10235-2004 e con il
quarto motivo del ricorso n.10614-2004 - che possono essere
esaminati congiuntamente in considerazione della loro identità
argomentativa - le rispettive Regioni ricorrenti lamentano
violazione e falsa applicazione dell’art.2 del D.Lgs. 18.2.2000
n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281, incompetenza
ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del
potere esercitato, inosservanza del principio di leale cooperazione,
carenza dei presupposti, carenza di istruttoria e assenza
di motivazione, deducendo:
- che il decreto impugnato andava adottato “previa intesa”
con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e
Regioni, intesa che non è stata raggiunta;
- e che in mancanza di intesa la competenza spettava al
Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto “provvedere con
deliberazione motivata”, ciò che invece non è accaduto.
La doglianza merita accoglimento.
L’art.2, comma 4°, del D.Lgs. n.56 del 2000 prevede che
l’ammontare delle risorse finanziarie da erogare a ciascuna
Regione venga stabilito con un “decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica, sentito il
Ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano”.
L’art.3 del D.lgs. n.281 del 1997, relativo alla definizione
delle attribuzioni della predetta Commissione, stabilisce
che laddove la legge preveda - come nella fattispecie per
cui è causa - il raggiungimento dell’intesa fra Stato e
Regioni, il mancato raggiungimento della stessa è superabile
esclusivamente attraverso l’adozione di un atto che sia
imputabile al Consiglio dei Ministri, e che sia motivato.
Senonchè, nel caso dedotto in giudizio, non ostante l’intesa
non sia stata raggiunta, il provvedimento è stato monocraticamente
adottato in forma del “decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri”.
Risulta pertanto, per tabulas, che l’Organo che lo
ha adottato non fosse munito della necessaria competenza.
Il decreto risulta inoltre non congruamente motivato.
Il formale richiamo alla “necessità di evitare criticità
finanziarie nei confronti delle regioni a statuto ordinario”
appare - infatti - tautologicamente criptico; e comunque
eccessivamente generico, essendo - all’evidenza - di per
sé inidoneo ed insufficiente ad esplicitare (ed a rendere
comprensibili) le specifiche ragioni di ordine tecnico-giuridico
e finanziario per le quali non si è raggiunta l’intesa e
per le quali si è deciso di pervenire alla ripartizione
infine prescelta.
2. In considerazione delle superiori osservazioni,
i ricorsi vanno riuniti e accolti con conseguente annullamento
del decreto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti
da adottare secondo legge.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
Q. P. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sez. I^, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie
ed annulla - per l’effetto - i provvedimenti impugnati,
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9.11.2005.
PASQUALE DE LISE, Presidente;
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere;
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.
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