| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 8 febbraio 2006
n. 1794
Pres. Giancarlo Coraggio, est. Fabio Donadono
G.O.SAF. S.p.A. (Avv. Umberto Gentile) c. Comune di Sant’Arpino
(Avv. Corrado Diaco). |
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1. Atto amministrativo – Atto di revoca di
un appalto già aggiudicato – Avviso di avvio del procedimento
- Obbligo – Non sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Obbligo
per la P.A. di portare a termine la gara indetta – Sussiste
– Deroghe – Onere di motivazione – Sussiste.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Revoca dell’aggiudicazione
– Per motivi di interesse pubblico e opportunità – Ammissibilità.
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4. Contratti della P.A. - Gara – Revoca dell’aggiudicazione
– Motivazione – Riferimento alla costituzione da parte della
P.A. di una società multiservice cui affidare il servizio
aggiudicato – Legittimità.
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5. Contratti della P.A. – Gara – Revoca dell’aggiudicazione
– Per motivi di interesse pubblico e opportunità – Ammissibilità
– Responsabilità precontrattuale della P.A. ex art. 1337
cod. civ. – Sussiste – Limiti all’ammontare del risarcimento
– Interesse negativo - Fattispecie.
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6. Contratti della P.A. - Responsabilità
precontrattuale della P.A. – Revoca dell’aggiudicazione
- Quantificazione del danno – Onere della prova – Incombe
sul ricorrente.
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7. Contratti della P.A. - Responsabilità
precontrattuale della P.A. – Revoca dell’aggiudicazione
- Quantificazione del danno – Spese sostenute per la partecipazione
alla gara – Ricorso all’istituto della condanna generica
ex art. 35 D.Lgs. 80/1998 – Inammissibilità.
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8. Contratti della P.A. - Responsabilità
precontrattuale della P.A. – Revoca dell’aggiudicazione
- Quantificazione del danno – Spese sostenute per la partecipazione
alla gara – Ricorso alla consulenza tecnica - Inammissibilità.
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9. Contratti della P.A. - Responsabilità
precontrattuale della P.A. – Revoca dell’aggiudicazione
- Quantificazione del danno – Spese sostenute per la partecipazione
alla gara – Ricorso al criterio indennitario – Ex art. 21
quinquies L. 241/1990 – In assenza di una specifica richiesta
da parte del ricorrente – Inammissibilità.
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1. Non necessita l’avviso di avvio del procedimento
per l’adozione degli atti con i quali il Comune esprime
la volontà di procedere alla costituzione di una società
multiservice cui affidare un servizio già affidato ad una
società privata all’esito di una gara pubblica: tale atto
rientra nel novero degli apprezzamenti astrattamente rimessi
all'esclusiva volontà dell'Amministrazione procedente, rispetto
ai quali non appare ipotizzabile alcun apporto da parte
dell'amministrato, di tal che va rilevato come non appaia
configurabile alcun ipotizzabile margine di utilità, per
l'azione amministrativa, riveniente dall'apporto endoprocedimentale
ordinariamente consentito al soggetto nei cui confronti
sono indirizzate le ricadute effettuali di quest'ultima.
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2. La P.A. che abbia dato avvio alla gara
per l'aggiudicazione di un contratto assume un vero e proprio
impegno de contrahendo con i concorrenti prescelti, con
conseguente insorgenza in capo all'Amministrazione, quando
l'iter procedimentale abbia avuto inizio, dell'obbligo di
proseguirlo in tutte le successive sequenze, fino alla definizione,
a meno che non sussistano situazioni che obiettivamente
ne impediscano la conclusione, restando tuttavia, in tal
caso, a carico dell'Amministrazione stessa l'obbligo di
precisarne l'esistenza e giustificare così il suo operato.
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3. La revoca degli atti di gara per l'aggiudicazione
di un contratto è consentita soltanto laddove sussistano
motivi di pubblico interesse, da indicare nel provvedimento,
che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone
evidente l'opportunità: e ciò anche qualora vi sia già stata
l'aggiudicazione, attraverso la non approvazione degli atti
di gara e del relativo verbale (1).
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4. E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione
di una gara per l’affidamento di un servizio, motivato con
riferimento alla costituzione, da parte dell’Amministrazione
committente, di una società multiservice in favore della
quale la P.A. procederà all’affidamento diretto del medesimo
servizio: in tale caso si rinviene un mutamento dell'interesse
pubblico all'espletamento della gara tale da legittimare
la revoca della disposta aggiudicazione.
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5. Va affermata la sussistenza di uno jus
poenitendi da parte dell'Amministrazione - inteso come facoltà
di revocare o annullare la gara - quando vi siano preminenti
esigenze pubbliche che lo impongano, fatta salva (anche
in considerazione della fase procedimentale più o meno avanzata,
in cui le dette esigenze vengano rilevate) l'eventuale responsabilità
pre-contrattuale ex art. 1337 c.c.: in tale caso il risarcimento
non può essere riconosciuto al di là del c.d. interesse
negativo, che comprende le spese inutilmente sostenute in
previsione della conclusione del contratto e le perdite
sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali,
non trovando per contro spazio la differente posta di pregiudizio
costituita dal mancato utile relativo alla specifica gara
d’appalto oggetto del successivo intervento di revoca.
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6. Per la quantificazione dei danni subiti
dal privato per responsabilità precontrattuale della P.A.
a seguito di revoca dell’aggiudicazione della gara, incombe
sulla parte che chiede il risarcimento l'onere di dimostrare
la consistenza del danno che assume di aver subito: la regola
generale dell’onere probatorio, secondo cui spetta a chi
agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda
la pretesa avanzata, trova infatti integrale applicazione
nel processo amministrativo in tutti i casi nei quali siano
nella piena disponibilità della parte gli elementi atti
a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata,
il che è tanto più vero in sede di giudizio risarcitorio,
nel quale non ricorre quella disuguaglianza di posizioni
tra amministrazione e privato che giustifica l'applicazione
del principio dispositivo con metodo acquisitivo.
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7. Per la quantificazione dei danni subiti
dal privato per responsabilità precontrattuale della P.A.
a seguito di revoca dell’aggiudicazione della gara, non
può trovare seguito la richiesta di quantificazione della
somma dovuta a titolo di risarcimento attraverso il peculiare
strumento introdotto dall’art. 35 co. 2 d.lgs. 80/98. Ed
infatti la condanna generica nella forma della c.d. “sentenza
sui criteri”, prevista dall’art. 35, co. 2, d.lgs. 80/98,
è ammissibile allorché la quantificazione del danno necessita
di una ulteriore attività collaborativa dell'amministrazione,
fattispecie che non ricorre quando si tratta della quantificazione
delle spese sostenute per partecipare alla gara, spese ben
note al partecipante stesso.
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8. Per la quantificazione dei danni subiti
dal privato per responsabilità precontrattuale della P.A.
a seguito di revoca dell’aggiudicazione della gara, non
è possibile accedere alla richiesta delle ricorrenti di
una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione
del danno. La consulenza tecnica, infatti, ha di norma la
funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti
già probatoriamente acquisiti, e può costituire fonte oggettiva
di prova soltanto quando si risolva anche in uno strumento
di accertamento di situazioni rilevabili soltanto con ricorso
a determinate cognizioni tecniche.
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9. Per la quantificazione dei danni subiti
dal privato per responsabilità precontrattuale della P.A.
a seguito di revoca dell’aggiudicazione della gara, non
può farsi applicazione della complementare tutela di tipo
indennitario previsto dall’art. 21 quinquies L. 241/1990:
ed, invero, in disparte il rilievo per cui il carattere
innovativo e non meramente ricognitivo di tale previsione
normativa ne comporta l’inoperatività del relativo rimedio
indennitario per fattispecie perfezionatesi anteriormente
all’entrata in vigore del nuovo testo legislativo – si rileva
come, in assenza di una specifica domanda al riguardo, non
può venire in linea di conto la diversa istanza risarcitoria,
stanti le differenze strutturali e funzionali tra i due
istituti.
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre
1987 n. 890; nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 13
maggio 1988 n. 286 e T.A.R. Sardegna, 30 luglio 1993 n.
969.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale
per a Campania - Napoli
Prima Sezione
composto dai Signori:
Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono Componente
Carlo Buonauro Componente rel/est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2064 del 2005 proposto da
G.O.SAF Spa, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso, dall’avv. Umberto Gentile, presso
cui domicilia elettivamente in Napoli alla Via del Parco
Margherita n. 43
RICORRENTE
contro
Comune di Sant’Arpino, in persona del Sindaco legale
rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Diaco,
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Mille 40
RESISTENTE
Nonché
POLI-SUD s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t.
CONTROINTERESSATA
Per l’annullamento
Con ricorso iniziale
Della delibera n. 41 del 30.12.2004, con cui è stato approvato
lo statuto e l’atto costitutivo della società multiservice
s.r.l., denominata “Eco Atellana Service”;
Della delibera di C.C. n. 45 del 30.12.2004, con cui si
dava atto che le condizioni esistenti all’atto dell’espletamento
della procedura de qua erano venute meno e che, pertanto,
occorreva procedere all’adozione degli atti di revoca delle
precedenti determinazioni, dando mandato al responsabile
del procedimento per l’adozione degli atti consequenziali.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25-26.07.2005
- Della determina n. 1 del 24.02.05, con cui il Responsabile
del servizio tributi ha disposto il ritiro della procedura
di gara in questione.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 15.09.2005
Della delibera di G.C. n. 9 del 27.1.2005, con la quale
si prorogava l’affidamento del servizio affissioni alla
società POLI-SUD s.n.c. fino al 30.6.05;
Della delibera di G.C. n. 102 del 21.06.05, con cui si è
deciso di affidare la gestione delle attività concernenti
le pubbliche affissioni mediante trattativa privata, con
invito ad almeno cinque ditte specializzate.;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso,
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato alla pubblica udienza del 7 dicembre 2005 il relatore
dr. Carlo Buonauro.
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale;
Fatto
La società ricorrente premette in fatto che, indetta
una gara dall’amministrazione comunale resistente per l’affidamento
del servizio di riscossione, gestione e recupero delle entrate
comunali, da espletarsi secondo il sistema dell’appalto
concorso e con criterio di aggiudiziazione individuato nell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara all’uopo
istituita, avendo individuato nell’offerta della stessa
società odierna ricorrente quella più vantaggiosa per l’amminsitrazione,
proponeva la medesima come aggiudicataria. Successivamente
veniva sospesa ogni azione diretta alla definitiva aggiudicazione
della gara, in ragione della circostanza che nel contempo
l’amministrazione comunale aveva provveduto ad uno studio
di fattibilità per la costituzione di una società pubblica
multiservice che, tra i suoi compitit, avrebbe avuto anche
la gestione dei tributi comunali.
Con gli atti impungati l’ente comunale dava atto che le
condizioni esistenti all’atto dell’espletamente della procedura
de qua erano venute meno e che, pertanto, occorreva procedere
all’adozione degli atti di revoca delle precedenti determinazioni,
dando mandato al responsabile del procedimento per l’adozione
degli atti conseguenziali, il quale successivamente provvedeva
al ritiro d’ufficio della procedura di gara in questione
(con atto anch’esso impungato in sede di ricorso recante
i primi motivi aggiunti).
Avverso tali determinazioni, ricorreva la ditta provvisoriamente
aggiudicataria della gara poi revocata, impugnando, per
vizi formali e procedimentali gli atti in epigrafe (incompetenza;
violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 in tema di avviso
del procedimento in relazione alla costituzione della multiservice;
insufficienza motivazionale della disposta revoca) di cui
chiedeva l’annullamento, e formulando al contempo ed in
via subordinata, domanda di condanna al risarcimento della
amministrazione appaltante a titolo di responsabilità precontrattuale
di tutti i danni subiti. Si sostiene, comunque, l'applicabilità
del principio di responsabilità precontrattuale, atteso
che il colposo comportamento posto in essere dall'Amministrazione
avrebbe ingenerato l'affidamento della ricorrente, con conseguente
pregiudizio causato dal diniego di stipula del contratto
di che trattasi.
Con successivo, ulteriore ricorso recante altri motivi aggiunti
censura l’atto con cui l’amministrazione comunale ha disposto
la proroga del servizio affissioni in capo alla ditta precedentemente
affidataria
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio,
ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando
la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica
udienza del 7 dicembre 2005.
Diritto
1. Il ricorso iniziale e quello recante i primi motivi
aggiunti sono infondati e vanno respinti per le ragioni
che seguono.
1.1. Viene in primo luogo in considerazione la lamentata
violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale,
integrata, secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente,
dal mancato avviso di inizio del procedimento, stabilito
dall'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 con riferimento
agli atti con cui si è determinata la costituzione di una
società multiservice.
Va al riguardo osservato che un noto - ed ormai consolidato
- orientamento giurisprudenziale, consacrato a livello legislativo
nel disposto all’art. 21 octies, 2° comma, L. 241/1990,
nel testo introdotto dalla recente L. n. 15/2005, - individua
le ipotesi per le quali siffatto obbligo di comunicazione
acquista rilievo ai fini della legittimità dello svolgimento
dell'iter procedimentale nelle sole fattispecie, comunque
non attivate su iniziativa della stessa parte interessata,
per le quali un apporto endoprocedimentale rivesta effettivo
e concreto rilievo ai fini dell'adozione della conclusiva
determinazione. In tal senso, è stato affermato che l'obbligo
della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
(previsto dal richiamato art. 7 della legge n. 241 del 1990)
sussiste solo quando, in relazione alle ragioni che giustificano
l'adozione del provvedimento, e a qualsiasi altro possibile
profilo, la comunicazione stessa apporti una qualche utilità
all'azione amministrativa, affinché questa, sul piano del
merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione
del destinatario del provvedimento; in mancanza dell'illustrata
utilità venendo meno l'obbligo della comunicazione onde
trattasi (Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996 n. 283). Quanto
alla fattispecie in esame, questo primo motivo di gravame
va disatteso posto che
a) da un lato, l'esercizio del potere di autotutela (sostanziatosi
nell'espressa volontà di non procedere alla stipulazione
del contratto) risulta regolarmente (con riserva di successiva
verifica circa il legittimo svolgimento di siffatta potestà)
proceduto dal preavviso di esercizio di tale potere e delle
ragioni che ne hanno determinato l’attivazione (cfr. nota
prot. n. 11940 del 22.12.2004 in atti);
b) per altro verso, la volontà di procedere alla costituzione
di una società multiservice cui affidare anche il servizio
in questione, rientra nel novero degli apprezzamenti astrattamente
rimessi all'esclusiva volontà dell'Amministrazione procedente,
rispetto ai quali non appare ipotizzabile alcun apporto
da parte dell'amministrato, di tal che va rilevato come
non appaia configurabile, in relazione alle svolte considerazioni,
alcun ipotizzabile margine di utilità, per l'azione amministrativa,
riveniente dall'apporto endoprocedimentale ordinariamente
consentito al soggetto nei cui confronti sono indirizzate
le ricadute effettuali di quest'ultima: sì da indurre il
Collegio ad escludere che, quanto alla fattispecie in esame,
ricorressero i presupposti per rendere obbligatoria la comunicazione
di avvio del procedimento di cui al ripetuto art. 7 della
legge n. 241 del 1990.
1.2. Del pari infondata è la censura di incompetenza per
essere stati gli impugnati atti adottati dal Consiglio Comunale
in luogo del dirigente comunale di settore, pur trattandosi
di atto di gestione riservato alla competenza di quest’ultimo.
Contrariamente si osserva che con l’impugnata delibera consiliare
si è dato atto del venir meno delle circostanze poste a
base della precedente indizione, in virtù del preminente
interesse pubblico all’affidamento diretto del servizio
de quo alla costituenda società multiservice con connesso
mandato al Responsabile Ufficio tributi di procedere all’adozione
degli atti conseguenti, di tal che quest’ultimo, nell’ambito
delle proprie competenze, ha adottato il provvedimento di
revoca con determina n. 1 del 20.02.1005, successivamente
impugnato in sede di primo ricorso per motivi aggiunti
1.3. Viene quindi in considerazione l'affermato difetto
motivazionale che, secondo la prospettazione di parte ricorrente,
inficerebbe l'impugnato provvedimento di autotutela, avuto
particolare riguardo alla mancata emersione delle sottese
ragioni di pubblico interesse.
1.3.1 Va innanzi tutto rammentato come la giurisprudenza
si sia data carico di precisare, per quanto concerne le
pubbliche selezioni per l'affidamento a privati di lavori
o servizi, gli ambiti di legittima esercitabilità del potere
di autotutela, avuto particolare riguardo allo svolgimento
del relativo procedimento ed alla precisazione del contenuto
dell'obbligo di esplicitare le connesse ragioni giustificative.
In primo luogo, è stato sottolineato come la P.A. che abbia
dato avvio alla gara per l'aggiudicazione di un contratto
assuma un vero e proprio impegno de contrahendo con i concorrenti
prescelti, con conseguente insorgenza in capo all'Amministrazione,
quando l'iter procedimentale abbia avuto inizio, dell'obbligo
di proseguirlo in tutte le successive sequenze, fino alla
definizione, a meno che non sussistano situazioni che obiettivamente
ne impediscano la conclusione: restando tuttavia, in tal
caso, a carico dell'Amministrazione stessa l'obbligo di
precisarne l'esistenza e giustificare così il suo operato
(T.A.R. Abruzzo, Pescara, 17 ottobre 1985 n. 447). Conseguentemente:
- se va affermata la sussistenza di uno jus poenitendi da
parte dell'Amministrazione - inteso come facoltà di revocare
o annullare la gara - quando vi siano preminenti esigenze
pubbliche che lo impongano, fatta salva (anche in considerazione
della fase procedimentale più o meno avanzata, in cui le
dette esigenze vengano rilevate) l'eventuale responsabilità
pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. (T.A.R. Toscana, sez.
I, 30 maggio 1991 n. 313);
- la revoca degli atti di gara per l'aggiudicazione di un
contratto è peraltro consentita soltanto laddove sussistano
motivi di pubblico interesse, da indicare nel provvedimento,
che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone
evidente l'opportunità: e ciò anche qualora vi sia già stata
l'aggiudicazione, attraverso la non approvazione degli atti
di gara e del relativo verbale (cfr. Cons. Stato, sez. VI,
12 novembre 1987 n. 890; nonché T.A.R. Sicilia, Palermo,
sez. I, 13 maggio 1988 n. 286 e T.A.R. Sardegna, 30 luglio
1993 n. 969).
Analogamente, si ritenuto che, in materia di appalti pubblici
e privati vige il principio del recesso ad nutum, che consente
al solo appaltatore di liberarsi dal vincolo contrattuale
quando siano venute meno le ragioni che lo avevano indotto
al contratto; e pertanto, essendo tale principio applicabile
anche in fase pre-contrattuale, è stato considerato legittimo
il provvedimento di revoca della gara qualora la situazione
di fatto sia medio tempore mutata rendendo superflua l'esecuzione
dei lavori (T.A.R. Lazio, sez. I, 12 maggio 1987 n. 1020).
Può quindi convenirsi - in abstracto - circa l'immanenza,
in capo alla Pubblica Amministrazione, della potestà di
caducare gli atti della procedura di gara:- oltre che nel
caso di riscontrate illegittimità inficianti lo svolgimento
della procedura (ipotesi che, più propriamente, sostanzia
la fattispecie dell'annullamento), - anche nel caso in cui
sopravvengano circostanze che rivelino il mutamento dell'interesse
pubblico all'espletamento della gara (facendosi luogo alla
revoca dell'indetta selezione): di tale sopraggiunto mutamento
l'Amministrazione dovendo nondimeno dare puntuale ed accurata
motivazione nell'ambito del provvedimento di revoca (Cons.
Stato, sez. VI, 5 gennaio 1990 n. 28). La puntuale applicazione
di note coordinate interpretative ha indotto l'elaborazione
giurisprudenziale - una volta affermata la generale esercitabilità,
in subiecta materia, del potere di autotutela - a focalizzare
l'attenzione sull'obbligo motivazionale, quale fondamentale
elemento di riscontro (attraverso l'analisi delle ragioni
giustificative al riguardo tenute presenti dall'Amministrazione)
del corretto esercizio della relativa pubblica potestà.
In tal senso, trovasi affermato che nell'ambito del procedimento
per la formazione dei contratti della P.A., affinché la
revoca degli atti di gara possa ritenersi legittima, è necessario
(e sufficiente) che sussistano fondati motivi di pubblico
interesse - da indicare nel provvedimento - che sconsiglino
la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente
l'inopportunità (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 286
del 1988 cit.). In altri termini, il principio secondo il
quale nei contratti della Pubblica Amministrazione l'aggiudicazione,
in quanto atto conclusivo del procedimento di individuazione
del contraente, segna di norma il momento dell'incontro
della volontà dell'Amministrazione di concludere il contratto
e della volontà del privato manifestata con l'offerta giudicata
migliore (da tale momento sorgendo il diritto soggettivo
dell'aggiudicatario nei confronti della stessa P.A.), non
esclude la possibilità per quest'ultima di procedere, con
atto successivo, adeguatamente motivato con richiamo ad
un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio
ovvero alla non approvazione del relativo verbale (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 1996 n. 1263 e sez. VI,
29 marzo 1996 n. 518, 30 aprile 1994 n. 652 e 16 novembre
1987 n. 890; nonché T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre
1998 n. 3261).
1.3.2. Trattasi di direttrici ermeneutiche da ultimo recepite
a livello legislativo attraverso la puntuale regolamentazione
del potere di revoca provvedimentale ad opera dell’art.
21 quinquies L. 241/1990, introdotto dalla L. n. 15/2005:
tale norma, infatti, circoscrive con rigore i presupposti
(prevedendo non solo le tradizionali ipotesi costituite
dalla sopravvenienza di motivi di interesse pubblico ovvero
di mutamenti della situazione di fatto, ma anche l’eventualità
di una rinnovata diversa valutazione dell’interesse pubblico
originario) e le condizioni per il legittimo esercizio di
siffatto potere di autotutela, nonché i conseguenti effetti
(rispettivamente, sul piano dell’attività amministrativa,
la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti; sul piano della tutela patrimoniale dei privati,
l’obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio
arrecate ai soggetti direttamente interessati, in conseguenza
della revoca).
1.3.3. Nel caso di specie, parte ricorrente, dopo aver premesso
che la facoltà dell’Amministrazione di revocare l’intera
procedura di gara deve essere esercitata con particolare
cautela e sulla base di una esauriente giustificazione dei
motivi di interesse pubblico, ha rilevato che la determinazione
con la quale fu comunicata all’aggiudicataria l’intenzione
di non addivenire alla stipula non è invece sorretta da
alcuna giustificazione concreta atta a consentire l’esercizio
da parte della P.A. di siffatto ius poenitendi.
A giudizio del Collegio tale argomentazione non resiste
alle critiche dell’amministrazione resistente.
Dal punto di vista formale, i provvedimenti di cui si discute
risultano infatti esaustivamente motivati, nella misura
in cui espressamente individuano nella costituzione di una
società multiservice, e nella preminenza dell’interesse
pubblico all’affidamento diretto a quest’ultima del servizio
de quo, i motivi di pubblico interesse che imponevano di
non procedere alla stipula del contratto.
Da un punto di vista più sostanziale, è pacifico in giurisprudenza
che – come in precedenza rilevato – nelle gare per l'aggiudicazione
dei contratti della Pubblica amministrazione, il diniego
dell'approvazione dell'aggiudicazione è subordinato alla
presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse non
riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità.
(ad es. V Sez. 28.5.2004 n. 3463). E tuttavia in concreto,
in virtù dei principi desumibili non solo dalle richiamata
norme di legge, ma prima ancora dagli artt. 81 e 97 della
Costituzione, appare evidente che l’obiettivo della p.a.
di conseguire una razionalizzazione dei costi relativi alla
gestione dei tributi comunali attraverso l’affidamento diretto
del servizio in esame ad una società multiservice posta
sotto il diretto controllo dell’amministrazione comunale
in luogo di una società esterna affidataria della gestione
del singolo tributo costituisce un fattore obiettivamente
preclusivo all’adozione di provvedimenti di conclusione
dell’avviato iter procedimentale.
Ne consegue che nel caso in esame il diverso disegno organizzativo
perseguito dall’ente, e, dunque, la conseguente inopportunità
di procedere ad un parziale e settoriale affidamento all’esterno
del servizio, rappresentava grave motivo di pubblico interesse
che legittimava l’Amministrazione a non dar ulteriore corso
all’affidamento dell’appalto. (cfr. in termini Cons Stato
IV Sez. 19.3.2003 n. 1457; e, da ultimo, IV Sez., ord. 7
marzo 2005 n. 920).
Si aggiunga, infine, che la stessa esigenza motivazionale
sopra richiamata ha formato oggetto di diversificata considerazione
in relazione alle diverse fasi di svolgimento dell'iter
procedimentale di che trattasi, avuto riguardo alla complementare
identificazione delle situazioni giuridiche soggettive riscontrabili
in capo alla parte privata ed al connesso consolidamento
di posizioni nei confronti delle quali l'ordinamento appresti
un più o meno intenso grado di tutela.
Le ricadute di tale affermato principio sono rappresentate
dalla nota affermazione per cui non solo l'annullamento
d'ufficio, ma anche la revoca di una gara di appalto prima
dell'aggiudicazione definitiva (come nel caso di specie,
essendo l’intervento in autotutela intervenuto nei confronti
di una gara solo provvisoriamente aggiudicata) non richiede
una specifica motivazione sull'interesse pubblico, giustificandosi
ex se in base alla sola riscontrata e dichiarata esistenza
di vizi di legittimità ovvero di sopravvenuta inopportunità,
in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati
della gara (T.A.R. Umbria, 20 novembre 1994 n. 665, nonché,
di recente, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 5 maggio
2005, n. 737, secondo cui la delibera di revoca in autotutela
dell'indizione di licitazione privata e la conseguente determinazione
dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione
definitiva è legittima allorquando dia conto nella motivazione
delle specifiche ragioni che supportano il ritiro degli
atti di gara, senza alcuna valutazione dell'eventuale interesse
dell'aggiudicatario provvisorio al mantenimento di un atto
non più rispondente all'interesse pubblico, posto che l'aggiudicazione
provvisoria è mero atto endoprocedimentale). Di tal che
anche sotto profilo non può trovare accoglimento la censura
di parte ricorrente.
1.4. Infine, inammissibili per evidente difetto di interesse
si presentano le ulteriori doglianze di cui al ricorso originario
volte a censurare la legittimità dell’atto costitutivo e
dello statuto della costituenda società multiservice, ove
si consideri che parte ricorrente, in qualità di aggiudicataria
provvisoria del servizio in esame, non conseguirebbe alcuna
utilità attuale e concreta dall’annullamento di tali atti.
1.5. Da ultimo, residua, ai fini di un'esaustiva delibazione
del proposto thema decidendum, la valutazione della richiesta
risarcitoria proposta dalla parte ricorrente in via subordinata
ed inquadrata nel sistema di una responsabilità precontrattuale
per violazione dell'affidamento in essa ingenerato
Sul punto occorre preliminarmente osservare, sulla scorta
del recente ed autorevole indirizzo fornito dal massimo
organo di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato,
sezione IV, ord. 7 marzo 2005 n. 920; Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 16 maggio 2005 n. 6), che la revoca dell'aggiudicazione
e degli atti della relativa procedura vale a porre al riparo
l'interesse pubblico dalla stipula di un contratto che l'amministrazione
non ritiene più adeguato e rispondente a tale parametro
valutativo. Residua però - dopo tale revoca (caducatoria
dell'aggiudicazione e degli altri atti del procedimento)
- il fatto incancellabile degli "affidamenti" suscitati
nell'impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica
poi rimossi (affidamenti che sono perdurati fino a quando
non è stata comunicata alla parte privata la revoca degli
atti avanti ricordati). Ed invero l'impresa non poteva non
confidare, durante il procedimento di evidenza pubblica,
dapprima sulla "possibilità" di diventare affidataria del
contratto e più tardi - ad aggiudicazione intervenuta -
sulla disponibilità di un titolo che l'abilitava ad accedere
alla stipula del contratto stesso. Occorre, naturalmente,
che i comportamenti predetti - per porsi quali fatti generatori
di responsabilità precontrattuale - risultino contrastanti
con le regole di correttezza e di buona fede di cui all'art.
1337 del c.c. e che, acclarata la ricorrenza di una condotta
in contrasto col canone di comportamento imposto dall’art.
1337 c.c., verificare se la stessa abbia ingenerato il danno
di cui viene chiesto il ristoro.
Il discorso viene, con ciò, ad investire l’an ed il quantum
del pregiudizio. Sul punto, in conformità con la giurisprudenza
di questa Sezione (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania – Napoli.
sent. n. 1078/2006), occorre ribadire che nel caso della
responsabilità precontrattuale il risarcimento non può essere
riconosciuto al di là del c.d. interesse negativo, che comprende
le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione
del contratto e le perdite sofferte per non aver usufruito
di ulteriori occasioni contrattuali, non trovando per contro
spazio la differente posta di pregiudizio costituita dal
mancato utile relativo alla specifica gara d’appalto oggetto
del successivo intervento di revoca
Orbene, quanto al caso di specie, anche alla luce del duplice
rilievo relativo al tempestivo esercizio del potere di autotutela
e della condizione di aggiudicataria provvisoria rivestita
dalla ricorrente, l’insufficiente allegazione e dimostrazione
in ordine agli effettivi nocumenti subiti preclude l’accoglimento
della spiegata domanda risarcitoria, in considerazione delle
seguenti circostanze..
Nulla può essere, nella specie, riconosciuto per la perdita
di occasioni contrattuali favorevoli, trattandosi di circostanza
che le ricorrenti non hanno allegata e di cui non v’è risultanza
alcuna agli atti di causa.
Quanto all'altra voce di danno emergente, il fatto che la
ricorrente abbia partecipato alla gara, risultandone aggiudicataria
provvisoria, avvalora la circostanza che siano state sostenute
spese per la predisposizione e presentazione dell’offerta.
Nulla, tuttavia, è stato allegato e provato in ordine al
quantum di tale pregiudizio, malgrado incomba alla parte
che chiede il risarcimento l'onere di dimostrare la consistenza
del danno che assume di aver subito.
La regola generale dell’onere probatorio, secondo cui spetta
a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui
fonda la pretesa avanzata, trova infatti integrale applicazione
nel processo amministrativo in tutti i casi nei quali siano
nella piena disponibilità della parte gli elementi atti
a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata
(C.d.S., sez. V, 11.5.1998, n. 551), il che è tanto più
vero in sede di giudizio risarcitorio, nel quale non ricorre
quella diseguaglianza di posizioni tra amministrazione e
privato che giustifica l'applicazione del principio dispositivo
con metodo acquisitivo.
Le ricorrenti, invece, in ordine alla determinazione del
danno subìto si sono limitate ad invocare l’applicazione
dell’art. 35, co. 2, del d.lgs. 80/98, salvo quantificarlo
in misura pari al prezzo offerto, maggiorato degli oneri
di sicurezza (€ 108.844,90 + € 4.936,29), nonché a chiedere,
in via subordinata, che sia disposta una consulenza tecnica
di ufficio.
Senz'altro è da respingere la richiesta di risarcimento
in misura pari all’offerta presentata per la realizzazione
dell’opera, maggiorata degli oneri di sicurezza, la quale
è immotivata, indimostrata ed in contrasto con i principi
in tema di risarcimento del danno precontrattuale, che è
limitato all’interesse negativo.
Non può trovare seguito neppure la richiesta di quantificazione
della somma dovuta a titolo di risarcimento attraverso il
peculiare strumento introdotto dal d.lgs. 80/98.
L’introduzione nel diritto processuale amministrativo della
condanna generica nella forma della c.d. “sentenza sui criteri”,
prevista dall’art. 35, co. 2, d.lgs. 80/98, risponde all'esigenza
di raccordare le norme della procedura civile alla tipicità
del processo amministrativo, allorché la quantificazione
del danno necessita di una ulteriore attività collaborativa
dell'amministrazione (C.d.S., sez. V, 2 settembre 2005,
n. 4461).
Quando una simile esigenza non ricorre, perché tutti gli
elementi idonei a comprovare la sussistenza e la consistenza
del pregiudizio sono nella disponibilità del danneggiato,
non vi è spazio per una sentenza del genere.
E’ ciò che avviene nel caso in esame, trattandosi della
quantificazione delle spese sostenute per partecipare alla
gara: spese che solo le ricorrenti possono e debbono dimostrare,
attraverso gli ordinari mezzi di prova. In un caso del genere,
l’intermediazione della funzione amministrativa non è per
nulla necessaria e una pronuncia ex art. 35, co. 2, d.lgs.
80/98 varrebbe solo a imporre all'amministrazione la ricerca
di quei fatti che, ex art. 2697 c.c., spetta alla parte
che li afferma provare in giudizio: con ciò sopperendo alla
inerzia di quest'ultima e finendo per ingiustificatamente
vulnerare lo stesso principio costituzionale di parità delle
parti.
Per ragioni analoghe, non è possibile neppure accedere alla
richiesta delle ricorrenti di una consulenza tecnica di
ufficio per la quantificazione del danno. La consulenza
tecnica, infatti, ha di norma la funzione di fornire al
giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti,
e può costituire fonte oggettiva di prova soltanto quando
si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni
rilevabili soltanto con ricorso a determinate cognizioni
tecniche (Cass., sez. I, 20.6.1996, n. 5718; Cass., sez.
III, 4 marzo 1995, n. 2514).
Deve altresì escludersi la possibilità di una liquidazione
equitativa del danno, la quale è subordinata all’impossibilità
o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell’esatta quantificazione
della misura del pregiudizio (ex multis, Cass., sez. I,
10.7.2003, n. 10850; Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5687),
vale a dire al fatto che il danno non sia altrimenti stimabile:
il che senz’altro non è nel caso in esame. Orbene non sembrano,
peraltro, essersi verificate, nel caso in esame, le condizioni
volute dalla legge: non può infatti muoversi in capo all’amministrazione
comunale alcun addebito in ordine alla mancanza di vigilanza
e coordinamento sulla permanente convenienza degli impegni
che l'amministrazione veniva assumendo quando la procedura
di evidenza pubblica risultava già avviata e addirittura
pervenuta all'aggiudicazione, ove si consideri per un verso
la sollecita comunicazione delle sopravvenute ragioni ostative
al perfezionamento del vincolo contrattuale, nonché, per
altro verso, la condizione di mera aggiudicataria provvisoria
che rivestiva l’impresa odierna ricorrente al momento dell’intervenuta
revoca degli atti di gara.
Né per altra via può trovare ingresso nel presente giudizio
la complementare tutela di tipo indennitario previsto dal
menzionato art. 21 quinquies, quale forma di ristoro patrimoniale
conseguente al legittimo esercizio del potere di revoca.
Premesso in termini generali che
tanto la responsabilità aquiliana, quanto il danno per culpa
in contrahendo conseguenti alla mancata conclusione del
procedimento ad evidenza pubblica postulano la sussistenza
(e la relativa prova in capo al danneggiato ricorrente)
di un profilo di illegittimità/illiceità nella condotta
della P.A., secondo una diversificazione in ragione del
suo riferirsi allo specifico atto che ha revocato la gara
ovvero all’inosservanza dei doveri comportamentali di correttezza
e buon fede, che si sono tradotti nell’ingiusto sacrificio
dell’affidamento ingenerato nelle ditte partecipanti alla
gara successivamente e legittimamente revocata;
diversamente, attraverso una sorta di progressiva neutralizzazione
di ogni profilo colposo e di tendenziale oggettivizzazione
della rilevanza del danno, il modello indennitario tratteggiato
dal novello art. 21 quinquies delinea una fattispecie (riconducibile
al modello dogmatico della responsabilità da atto lecito
dannoso) in cui l’atto di revoca rileva di per sé quale
fattore cui conseguono risvolti patrimoniali a carico della
P.A. in relazioni agli eventuali pregiudizi che dovessero
verificarsi a carico degli amministrati, al di fuori non
solo di qualsivoglia profilo di illegittimità intrinseca
del provvedimento, ma anche indipendentemente da ogni concreto
profilo dei canoni comportamentali di correttezza, buona
fede e di tutela dell’affidamento;
tutto ciò premesso, deve osservarsi che quest’ultima fattispecie
non può venire in rilievo con riferimento al caso in esame:
ed, invero, in disparte il rilievo per cui il carattere
innovativo e non meramente ricognitivo di tale previsione
normativa ne comporta l’inoperatività del relativo rimedio
indennitario per fattispecie perfezionatesi anteriormente
all’entrata in vigore del nuovo testo legislativo – si rileva
come, in assenza di una specifica domanda al riguardo, non
può venire in linea di conto la diversa istanza risarcitoria,
stanti le differenze strutturali e funzionali tra i due
istituti.
2. Infine, quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,
deve dichiararsi l’inammissibilità dello stesso in quanto
diretto a censurare un atto del tutto privo di connessione
rispetto ai provvedimenti inizialmente impugnati ed intervenuto
tra soggetti distinti: ed, invero, censurandosi in tal guisa
l’atto con cui l’amministrazione comunale ha disposto la
proroga del servizio affissioni in capo alla ditta precedentemente
affidataria, viene in rilievo una fattispecie insuscettibile
di essere impugnata nelle forme del ricorso dei motivi aggiunti,
pur nella sua rinnovata ed ampliata configurazione assunta
a seguito della L. n. 205/2000.
3. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi
per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Prima Sezione di Napoli, definitivamente decidendo sul ricorso
emarginato
- respinge il ricorso iniziale ed il ricorso recante i primi
motivi aggiunti; dichiara inammissibile il ricorso recante
i secondi motivi aggiunti.
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.12.2005
Giancarlo Coraggio Presidente
Carlo Buonauro Estensore
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