| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 6 febbraio
2006 n. 344
E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.
Allocci M.L. (Avv.ti G. Padoa, V. Chierroni e D. Iaria)
contro il Comune di Orbetello (non costituito) |
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Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico
ex art. 7 della legge 147/39 – Natura - Realizzazione di
una copertura di una corte interna, completamente interclusa
dagli edifici circostanti e posta ad una quota notevolmente
inferiore rispetto ai medesimi – Non contrasta con il vincolo
- Diniego di sanatoria - Illlegittimità
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Il vincolo paesaggistico imposto sul centro
storico della città di Orbetello, in quanto originante dell’art.
7 della legge 147/39, mira ad impedire quelle modificazioni
che rechino pregiudizio all’aspetto esteriore delle bellezze
panoramiche naturali. Tale pregiudizio non può essere arrecato
dalla realizzazione di una copertura di una corte interna,
completamente interclusa dagli edifici circostanti e posta
ad una quota notevolmente inferiore rispetto ai medesimi,
in quanto la particolare conformazione del manufatto gli
impedisce oggettivamente di assumere un qualche rilievo
in sede di osservazione esterna del panorama cittadino.
Ne consegue che il diniego di sanatoria opposto alla ricorrente
è illegittimo per errata applicazione del vincolo paesaggistico
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
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III^SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1387/1993 proposto da
ALLOCCI MARIA ROSA, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giulio Padoa, Domenico Iaria e Vittorio Chierroni
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Lessona
in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;
contro
il COMUNE DI ORBETELLO, in persona del sindaco pro-tempore
non costituitosi in giudizio;
p e r l’a n n u l l a m e n t o
- del provvedimento del sindaco del Comune di Orbetello
prot. n. 4433 del 23.02.1993, mediante il quale è stato
espresso il diniego di sanatoria di alcune opere edilizie
abusive e per il cambio di destinazione di una porzione
di fabbricato;
- della deliberazione della Giunta Municipale di Orbetello
n. 1034 del 18.11.1992, mediante la quale è stato espresso
il diniego di approvazione paesaggistica, ex art. 7 L. n.
1497/1939 a dette opere;
- del relativo parere della Commissione Beni Ambientali
di cui alla decisione n. 1285 adottata nella seduta del
5.11.1990 e della quale al verbale n. 119;
- di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa occorrendo,
la incognita relazione richiamata nella delibera impugnata.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 - relatore
il Consigliere Raffaele POTENZA -, l’ avv. G.Padoa;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorso espone quanto segue:
La ricorrente è divenuta proprietaria dei locali sede del
Ristorante “La Taverna” posto in Orbetello al n. 52 della
centrale via Roma e ricavati da un preesistente appartamento
di civile abitazione.
I locali oltre che trasformati in ristorante sono stati
anche ampliati coprendo (in due tempi: una parte nel 1965
e per il resto nel 1983) la corte interna retrostante all’ingresso
su via Roma.
Per il cambio di destinazione predetto e per i lavori eseguiti
nella corte, la ricorrente il 31.05.1986 ebbe a presentare
domanda di “condono edilizio” ai sensi della legge n. 47/1985.
Poichè il centro abitato di Orbetello è stato vincolato
ai fini paesaggistici, ai sensi della Legge n. 1497/1939,
con decreto ministeriale del 6.02.1976, la pratica di “condono”
è stata inviata alla Commissione Beni Ambientali competente
ad esprimere il parere previsto dalla L.R.T. n. 52/1979.
Il Sindaco ha quindi espresso parere negativo e, recependo
tale parere, la Giunta Municipale ha negato l’autorizzazione
paesaggistica; conseguentemente il Sindaco ha, infine negato
la sanatoria edilizia domandata.
Avverso tale atto provvedimento comportamento quanto sopra
la ricorrente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando
quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione art. 7 Legge n. 244 del 07.08.1990 e relativi
principi generali.
Eccesso di potere per mancanza di presupposto e carenza
di motivazione.
2) Falsa applicazione artt. 1 e 7 Legge 20 giugno 1939 n.
1497.
Eccesso di potere per errore e carenza di presupposto, illogicità
e non pertinenza di motivazione.
3) Ulteriore profilo di eccesso di potere per illogicità
ed errore. Falsa applicazione ulteriore art. 7 L. n. 1497/1939.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata;
parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi
ed alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 il ricorso
è sto trattenuto in decisione nel merito.
DIRITTO
Come risulta dagli atti del procedimento di cui si tratta,
il condono del cambio di destinazione d’uso realizzato nella
ricorrente è stato negato in quanto la copertura realizzata
dalla corte interna determinerebbe la perdita della vecchia
corte, che rappresenta invece un elemento tipico da preservare
dell’antico centro storico.
Avverso ciò, il secondo ordine di censure deduce che il
vincolo paesaggistico imposto sul centro storico della città
di Orbetello, che ha dunque determinato il diniego di cui
è causa, in quanto originante dell’art. 7 della legge 147/39,
mira ad impedire quelle modificazioni che rechino pregiudizio
all’aspetto esteriore delle bellezze panoramiche naturali;
tale pregiudizio non sarebbe invece recato dalla copertura
di cui si tratta, la quale nella fattispecie non viene in
alcun rilievo all’osservazione del paesaggio cittadino,
non potendo quindi giustificare il diniego di sanatoria;
la censura è fondata.
Dall’esame degli atti emerge in effetti che oltre ad essere
interna ed interclusa dagli edifici, la copertura realizzata
raggiunge una quota notevolmente inferiore ai medesimi e
che le impedisce oggettivamente di assumere rilievo in sede
di osservazione esterna del panorama cittadino. Né in contrario
può venire in considerazione (come sembra indicare il Comune)
l’esigenza di una tutela delle caratteristiche degli edifici
circostanti, atteso che tale valutazione è inerente ad un
diverso vincolo previsto dalle leggi, quale quello posto
a tutela dell’edificato dei centri storici, e non del paesaggio
di insieme.
- In ragione di quanto sopra rilevato, e che riveste natura
assorbente delle alte censure, il diniego di sanatoria opposto
alla ricorrente risulta illegittimo per errata applicazione
del vincolo paesaggistico.
Il ricorso deve pertanto e conclusivamente essere accolto,
con conseguente annullamento degli atti impugnati e fatti
salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; alla
luce di quest’ultima prescrizione, il Comune di Orbetello,
in esecuzione sulla presente sentenza, provvederà a riattivare
il procedimento in sanatoria riesaminando la relativa domanda
e procedendo alle valutazioni richieste dalla natura del
vincolo esistente.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico della parte
intimata.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnanti.
Condanna il Comune di Orbetello al pagamento in favore di
parte ricorrente delle spese dei giudizi che liquida complessivamente
in Euro 1500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 24 novembre 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere, est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2006
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