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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 6 febbraio 2006 n. 344
E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.
Allocci M.L. (Avv.ti G. Padoa, V. Chierroni e D. Iaria) contro il Comune di Orbetello (non costituito)


Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico ex art. 7 della legge 147/39 – Natura - Realizzazione di una copertura di una corte interna, completamente interclusa dagli edifici circostanti e posta ad una quota notevolmente inferiore rispetto ai medesimi – Non contrasta con il vincolo - Diniego di sanatoria - Illlegittimità

Il vincolo paesaggistico imposto sul centro storico della città di Orbetello, in quanto originante dell’art. 7 della legge 147/39, mira ad impedire quelle modificazioni che rechino pregiudizio all’aspetto esteriore delle bellezze panoramiche naturali. Tale pregiudizio non può essere arrecato dalla realizzazione di una copertura di una corte interna, completamente interclusa dagli edifici circostanti e posta ad una quota notevolmente inferiore rispetto ai medesimi, in quanto la particolare conformazione del manufatto gli impedisce oggettivamente di assumere un qualche rilievo in sede di osservazione esterna del panorama cittadino. Ne consegue che il diniego di sanatoria opposto alla ricorrente è illegittimo per errata applicazione del vincolo paesaggistico


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


PER LA TOSCANA


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III^SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A



sul ricorso n. 1387/1993 proposto da

ALLOCCI MARIA ROSA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa, Domenico Iaria e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Lessona in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;


contro



il COMUNE DI ORBETELLO, in persona del sindaco pro-tempore non costituitosi in giudizio;

p e r l’a n n u l l a m e n t o
- del provvedimento del sindaco del Comune di Orbetello prot. n. 4433 del 23.02.1993, mediante il quale è stato espresso il diniego di sanatoria di alcune opere edilizie abusive e per il cambio di destinazione di una porzione di fabbricato;
- della deliberazione della Giunta Municipale di Orbetello n. 1034 del 18.11.1992, mediante la quale è stato espresso il diniego di approvazione paesaggistica, ex art. 7 L. n. 1497/1939 a dette opere;
- del relativo parere della Commissione Beni Ambientali di cui alla decisione n. 1285 adottata nella seduta del 5.11.1990 e della quale al verbale n. 119;
- di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa occorrendo, la incognita relazione richiamata nella delibera impugnata.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 - relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, l’ avv. G.Padoa;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorso espone quanto segue:
La ricorrente è divenuta proprietaria dei locali sede del Ristorante “La Taverna” posto in Orbetello al n. 52 della centrale via Roma e ricavati da un preesistente appartamento di civile abitazione.
I locali oltre che trasformati in ristorante sono stati anche ampliati coprendo (in due tempi: una parte nel 1965 e per il resto nel 1983) la corte interna retrostante all’ingresso su via Roma.
Per il cambio di destinazione predetto e per i lavori eseguiti nella corte, la ricorrente il 31.05.1986 ebbe a presentare domanda di “condono edilizio” ai sensi della legge n. 47/1985.
Poichè il centro abitato di Orbetello è stato vincolato ai fini paesaggistici, ai sensi della Legge n. 1497/1939, con decreto ministeriale del 6.02.1976, la pratica di “condono” è stata inviata alla Commissione Beni Ambientali competente ad esprimere il parere previsto dalla L.R.T. n. 52/1979.
Il Sindaco ha quindi espresso parere negativo e, recependo tale parere, la Giunta Municipale ha negato l’autorizzazione paesaggistica; conseguentemente il Sindaco ha, infine negato la sanatoria edilizia domandata.
Avverso tale atto provvedimento comportamento quanto sopra la ricorrente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione art. 7 Legge n. 244 del 07.08.1990 e relativi principi generali.
Eccesso di potere per mancanza di presupposto e carenza di motivazione.
2) Falsa applicazione artt. 1 e 7 Legge 20 giugno 1939 n. 1497.
Eccesso di potere per errore e carenza di presupposto, illogicità e non pertinenza di motivazione.
3) Ulteriore profilo di eccesso di potere per illogicità ed errore. Falsa applicazione ulteriore art. 7 L. n. 1497/1939.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata; parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è sto trattenuto in decisione nel merito.

DIRITTO



Come risulta dagli atti del procedimento di cui si tratta, il condono del cambio di destinazione d’uso realizzato nella ricorrente è stato negato in quanto la copertura realizzata dalla corte interna determinerebbe la perdita della vecchia corte, che rappresenta invece un elemento tipico da preservare dell’antico centro storico.
Avverso ciò, il secondo ordine di censure deduce che il vincolo paesaggistico imposto sul centro storico della città di Orbetello, che ha dunque determinato il diniego di cui è causa, in quanto originante dell’art. 7 della legge 147/39, mira ad impedire quelle modificazioni che rechino pregiudizio all’aspetto esteriore delle bellezze panoramiche naturali; tale pregiudizio non sarebbe invece recato dalla copertura di cui si tratta, la quale nella fattispecie non viene in alcun rilievo all’osservazione del paesaggio cittadino, non potendo quindi giustificare il diniego di sanatoria; la censura è fondata.
Dall’esame degli atti emerge in effetti che oltre ad essere interna ed interclusa dagli edifici, la copertura realizzata raggiunge una quota notevolmente inferiore ai medesimi e che le impedisce oggettivamente di assumere rilievo in sede di osservazione esterna del panorama cittadino. Né in contrario può venire in considerazione (come sembra indicare il Comune) l’esigenza di una tutela delle caratteristiche degli edifici circostanti, atteso che tale valutazione è inerente ad un diverso vincolo previsto dalle leggi, quale quello posto a tutela dell’edificato dei centri storici, e non del paesaggio di insieme.
- In ragione di quanto sopra rilevato, e che riveste natura assorbente delle alte censure, il diniego di sanatoria opposto alla ricorrente risulta illegittimo per errata applicazione del vincolo paesaggistico.
Il ricorso deve pertanto e conclusivamente essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; alla luce di quest’ultima prescrizione, il Comune di Orbetello, in esecuzione sulla presente sentenza, provvederà a riattivare il procedimento in sanatoria riesaminando la relativa domanda e procedendo alle valutazioni richieste dalla natura del vincolo esistente.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico della parte intimata.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnanti.
Condanna il Comune di Orbetello al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese dei giudizi che liquida complessivamente in Euro 1500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 24 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere, est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2006

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