REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
composto dai Signori
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente
Stefano TOSCHEI Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi:
*n. R.g 167 del 1989 proposto da
“GLI OLIVI-Centro Turistico Sportivo S.p.a.”,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa, Vittorio Chierroni e
Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata in Firenze,
Via de’ Rondinelli n. 2, presso lo studio legale Lessona;
contro
il COMUNE DI MONTECATINI TERME, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Magrini
ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cavour n. 32,
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gabrielli;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della deliberazione del Consiglio comunale di Montecatini
Terme n. 812 del 18 novembre 1988, mediante la quale si
è rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge
n. 1497 del 1989 per l’esecuzione delle opere di cui alla
concessione edilizia n. 7465 del 22 dicembre 1988, nella
parte in cui si sarebbero previste limitazioni quanto all’uso
della struttura destinata a discoteca;
- della concessione edilizia rilasciata quanto a variante
in corso d’opera dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme
n. 7465 del 22 dicembre 1988 nella parte in cui si sarebbero
previste ed introdotte le limitazioni di cui alla deliberazione
consiliare sopra richiamata;
- degli atti tutti a quelli sopra indicati comunque presupposti,
connessi e consequenziali;
-
*n. R.g 622 del 1994 proposto da
“GLI OLIVI-Centro Turistico Sportivo S.p.a.”,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa, Vittorio Chierroni e
Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata in Firenze,
Via de’ Rondinelli n. 2, presso lo studio legale Lessona;
contro
il COMUNE DI MONTECATINI TERME, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Arizzi,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze,
Via Borgo Pinti n. 80;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento prot. n. 21033 in data 17 dicembre 1993
con il quale il Sindaco del Comune di Montecatini Terme
ha comunicato alla Società ricorrente l’impossibilità di
procedere al rilascio del certificato di agibilità ed alla
richiesta autorizzazione a tenere attività danzante quanto
all’area all’aperto del complesso “AREA DISCO CLUB” di proprietà
della stessa Società, in esclusiva applicazione della deliberazione
del Consiglio comunale n. 812 del 18 novembre 1988;
*n. R.g 4124 del 1994 proposto da
“GLI OLIVI-Centro Turistico Sportivo S.p.a.”,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa e Vittorio Chierroni
ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via de’ Rondinelli
n. 2, presso lo studio legale Lessona;
contro
il COMUNE DI MONTECATINI TERME, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Arizzi,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze,
Via Borgo Pinti n. 80;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento in data 9 settembre 1994 con il quale
il Sindaco del Comune di Montecatini Terme ha espresso il
diniego al rilascio della licenza per trattenimenti danzanti
all’aperto, richiesta in data 7 dicembre 1993 dalla Società
ricorrente;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali
e comunque connessi, ivi compresi, in particolare, la licenza
di agibilità per trattenimenti danzanti prot. n. 62/94 in
data 9 settembre 1994, nella parte in cui è stata “fatta
salva ogni diversa determinazione in ordine all’istanza
datata 7 dicembre 1993 intesa ad ottenere licenza per trattenimenti
danzanti nelle strutture qui contenute” e la comunicazione
prot. n. 153 in data 7 settembre 1994 del dirigente l’Ufficio
di Polizia Municipale del Comune di Montecatini Terme, formante
parte integrante del provvedimento impugnato.
-
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le costituzioni nei giudizi dell’Amministrazione intimata
e i documenti prodotti;
Viste le ordinanze nn. 287 del 1990 e 46 del 1991, con le
quali questo Tribunale ha respinto le istanze cautelari
avanzate dalla ricorrente quanto al primo ricorso;
Vista l’ordinanza n. 234 del 1994, con la quale questo Tribunale
ha parzialmente accolto l’istanza cautelare avanzata dalla
Società ricorrente nel secondo ricorso.
Esaminate le memorie successivamente depositate dalle parti
nei tre giudizi e gli ulteriori documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 il dott.
Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente V. Chierroni
e per la parte resistente l’avv. A. Cuccurullo per L: Magrini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, proprietaria di un complesso
immobiliare turistico ricreativo nel territorio del Comune
di Montecatini Terme ha impugnato, con tre distinti ricorsi,
gli atti posti in essere dall’Amministrazione resistente
e relativi ai titoli abilitativi richiesti dalla medesima
Società al fine di poter svolgere l’attività di discoteca
con modalità non ritenute idonee dall’Ente locale.
Il Comune, infatti, rilasciando i titoli abilitativi necessari
per lo svolgimento dell’attività turistico ricreativa da
parte della Società ricorrente, ha sempre imposto vincoli
caratterizzanti e limitanti tale attività, al precipuo scopo
di evitare che nell’area ove insiste il complesso immobiliare
si potesse realizzare una discoteca a cielo aperto, con
accesso indiscriminato di clienti e conseguente elevato
pericolo incidente sulla viabilità della zona, oltre all’obiettivo
di fugare ogni pericolo di eccessiva rumorosità dell’attività
stessa.
Ritenendo illegittime le prescrizioni indicate dal Comune
nei provvedimenti adottati, la Società ricorrente ne ha
chiesto la riforma in sede giudiziale, in quanto gli atti
impugnati appaiono viziati sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio, per ciascun ricorso, il Comune
di Montecatini Terme contestando la fondatezza degli avversi
assunti e chiedendo la reiezione dei gravami.
Con le ordinanze nn. 287 del 1990 e 46 del 1991, questo
Tribunale ha respinto le istanze cautelari avanzate dalla
ricorrente nel primo ricorso; mentre, con l’ordinanza n.
234 del 1994, il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza
cautelare avanzata dalla Società ricorrente nel secondo
ricorso.
Entrambe le parti hanno presentato ulteriori memorie con
documentazione confermando le già rassegnate conclusioni.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare il Collegio rileva come i tre
ricorsi di cui in epigrafe si manifestano collegati da evidenti
profili di connessione soggettiva ed oggettiva, essendo
tutti relativi ad una unica vicenda controversa avente ad
oggetto la pretesa della Società ricorrente, rimasta inascoltata
da parte dell’Amministrazione resistente, ad ottenere dei
titoli abilitativi utili allo svolgimento di una attività
(di discoteca) adeguata alle potenzialità del complesso
immobiliare di cui è proprietaria.
Ne deriva che sussistono tutti gli estremi per ritenere
opportuna la riunione dei tre giudizi al fine di pervenire
alla decisione degli stessi in una unica soluzione, di talché
va disposta la riunione dei ricorsi nn. R.g. 622/1994 e
4124/1994 al ricorso n. R.g. 167/1989.
2. -Sempre in via preliminare deve rilevarsi che
in atti si registra la presenza di una visura camerale dalla
quale emerge che, pendente iudicio, vi è stata una
incorporazione per fusione tra la “Società gli Olivi Centro
Turistico S.p.a.” e la “Immobiliare Pietre Cavate S.r.l.”,
circostanza (solo) evidenziata dal difensore del Comune
di Montecatini Terme nella memoria conclusiva.
I procuratori della Società ricorrente hanno omesso
di dichiarare che la parte da loro rappresentata si è giuridicamente
estinta trasformandosi in un nuovo soggetto giuridico, sicchè
deve procedersi alla disamina degli effetti sul processo
della dichiarazione resa (rectius, meramente prospettata,
in quanto non formalmente effettuata) dal procuratore di
una parte diversa da quella nei confronti della quale si
è verificato uno degli eventi interruttivi contemplati dall’art.
299 c.p.c..
3. – In materia giova osservare come non vi possano
essere dubbi nel ritenere che la fusione per incorporazione
costituisce un fatto che determina la nascita di un nuovo
soggetto giuridico, diverso da quello rappresentato precedentemente
dalla società incorporata.
Più in particolare i principi che in argomento sono stati
fissati dalla giurisprudenza possono sintetizzarsi nei seguenti:
a) nel caso di incorporazione di società, la nascita del
nuovo Ente, con conseguente estinzione dell'incorporata
e l'attuazione di una successione universale analoga a quella
mortis causa a favore della nuova persona giuridica,
non si produce prima dell'adempimento delle formalità pubblicitarie,
concernenti il deposito e l'iscrizione nel registro delle
imprese dell'atto di fusione, previste dai commi 2 e 3 dell'art.
2504 Cod. civ. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre
2003 n. 5403);
b) la fusione per incorporazione di una società in un'altra
determina, comunque, una successione inter vivos
a titolo universale per cui, ai sensi dell'art. 2504 bis
Cod. civ., la società incorporante acquista i diritti e
gli obblighi di quella incorporata; in particolare, la successione
nei rapporti attivi e passivi dei quali era titolare la
società incorporata si verifica al momento dell'estinzione
di quest' ultima ed è, a sua volta, contestualmente determinata
dalla produzione degli effetti dell'atto di fusione (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2002 n. 4940);
c) conseguentemente, ai fini processuali, l’estinzione nel
corso di un determinato grado del processo (o, tra un grado
e l'altro del processo, nel periodo successivo all'emanazione
della sentenza ) della persona giuridica - conseguente alla
fusione pura e semplice o per incorporazione di una società
regolarmente costituita - dà luogo ad un fenomeno equiparabile
alla morte od alla perdita della capacità di stare in giudizio
della persona fisica (cfr. Cass., Sez. lav., 3 ottobre 1998
n. 9822).
Orbene i principi sopra riportati ben si attagliano alla
fattispecie qui in esame, giacché si evidenzia, dalla piana
lettura del certificato storico del registro delle imprese
(di cui alla visura del 4 gennaio 2005, depositata dalla
parte resistente il 4 gennaio 2005), che l’atto di fusione
del 7 giugno 2000 è stato regolarmente depositato ed iscritto
nel registro delle imprese.
4 – Tenendo conto del solo profilo processuale il
Collegio non ignora che la giurisprudenza ha spesso preteso
una esplicita dichiarazione della parte – in sede giudiziale
ovvero attraverso atti notificati alle controparti – volta
a confermare l’esistenza dell’evento interruttivo.
In sede processualcivilistica, nella decisione già citata
n. 9822 del 1998, la Corte di cassazione ha rilevato che
qualora l’evento interruttivo, costituito nella specie dalla
intervenuta incorporazione per fusione della società ricorrente,
“colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore nel
corso del giudizio di merito, prima della chiusura della
discussione, esso, per produrre effetti nell’ambito processuale,
deve esser dichiarato in udienza o notificato alle altre
parti, mentre in caso contrario il processo prosegue nei
confronti delle parti originarie, a nulla rilevando, in
tale ipotesi” l’evento interruttivo stesso.
Nello stesso solco si sono inscritte alcune decisioni del
giudice amministrativo, allorquando si è affermato che l’estinzione
di una società a seguito della fusione per incorporazione
con altra impresa non comporta il venir meno dell’interesse
alla definizione di una controversia da essa instaurata,
né è suscettibile di determinare l’interruzione del giudizio
in assenza della formalizzazione degli adempimenti previsti
dall’art. 300 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez.
VI, 23 settembre 2003 n. 5403 e, in epoca più recente, TAR
Lombardia, Milano, 8 ottobre 2004 n. 5714).
Siffatto principio era stato affermato in precedenza da
entrambi i plessi giurisdizionali (cfr. Cass. Civ., Sez.
II, 16 febbraio 2000 n. 1721 e Cons. Stato, Sez. VI, 13
settembre 1996 n. 1204), specificandosi anche che l’interruzione
del processo consegue solo alla dichiarazione della morte
della parte resa dal suo procuratore, mentre resta del tutto
irrilevante a quel fine la dichiarazione resa dal procuratore
di una parte diversa da quella deceduta o la conoscenza
diretta da parte del giudice dell’evento interruttivo.
La questione ha rilievo in questa sede, dal momento che,
come si è più sopra riferito, il Tribunale è venuto a conoscenza
dell’evento incorporativo in ragione del riferimento ad
esso effettuato dal difensore del Comune di Montecatini
Terme nella memoria conclusiva depositata in data 16 aprile
2005 (cfr. pag. 6) e, poco prima, per effetto del deposito,
in data 4 gennaio 2005, a cura del medesimo Comune resistente,
della visura camerale del 4 gennaio 2005.
5. - Il Collegio, in proposito, registra un importante
mutamento di tendenza nell’orientamento giurisprudenziale
in materia che, a proprio giudizio, appare essere più condivisibile
rispetto a quello in epoca precedente espresso e del quale
sopra si è dato conto.
Già nel recente passato il Consiglio di Stato, con decisione
della Quinta sezione 8 aprile 2003 n. 1853, ha avuto modo
di chiarire che:
A) la finalità dell’interruzione si sostanzia nella circostanza
che l’arresto dell’iter processuale è giustificato
dall’esigenza di garantire la parità delle parti (ora sancita
costituzionalmente dall’art.111 Cost.) ed il diritto di
difesa (pure assicurato dalla carta fondamentale) nelle
ipotesi in cui si verificano degli eventi (tassativamente
previsti dal codice) che pregiudicano l’effettività del
contraddittorio;
B) ne consegue che, al fine di evitare che la parte (o i
suoi successori) che subisce l’evento idoneo ad alterare
la par condicio processuale resti pregiudicata nell’esercizio
del suo diritto di difesa (a vantaggio dell’altra parte
e con turbamento dell’uguaglianza delle rispettive posizioni),
il codice di rito sancisce il congelamento del processo
fino a quando non venga ripristinata l’effettività del contraddittorio
e ristabilita la possibilità della parte che ha subito l’evento
interruttivo di difendersi in condizione di parità con l’altra;
C) deve tuttavia rilevarsi, all’esito di una lettura connotata
da correttezza esegetica, che l’art. 300, primo comma, c.p.c.
costituisce in capo al procuratore un vero e proprio obbligo,
e non una facoltà, di rendere la dichiarazione circa l’evento
interruttivo occorso alla parte che rappresenta, di talché
la dichiarazione dell’effetto interruttivo non costituisce
attività processuale rimessa alla libera scelta del procuratore
al quale è, quindi, precluso qualsiasi apprezzamento discrezionale
a riguardo. D’altronde il Legislatore, pur non avendo regolato
l’ipotesi dell’omessa dichiarazione, ha, tuttavia, evidentemente
sancito (e voluto) l’effetto interruttivo quale immediata
e necessitata conseguenza della morte (o della perdita di
capacità) di una parte.
Le conclusioni alle quali giunge il Supremo consesso della
Giustizia amministrativa si caratterizzano per la valorizzazione
della funzione dell’istituto e di una più corretta (ed aderente
alla ratio legis) lettura della la sua disciplina
positiva.
In altri termini, chiarisce il Consiglio di Stato, “se si
ammette (…) che il processo debba proseguire nonostante
la morte di una parte, si vanifica la specifica finalità
dell’istituto: gli eredi del soggetto deceduto potrebbero
restare estranei al procedimento in cui era parte il loro
dante causa e, quindi, privi della stessa possibilità di
interloquire nel dibattito processuale e di difendere la
posizione soggettiva controversa (della quale sono divenuti
titolari per successione universale), con evidente turbamento
dell’effettività del contraddittorio. Né varrebbe, di contro,
obiettare che i successori potrebbero costituirsi in giudizio
secondo le regole stabilite al riguardo dall’ordinamento
processuale, posto che costoro potrebbero benissimo ignorare
la pendenza della causa e trovarsi, quindi, nell’impossibilità
di rappresentare le loro ragioni all’interno del processo”.
6. - I principi sopra esposti convincono il Collegio
della loro fondatezza, militando in tal senso l’esigenza
di consentire la presenza in giudizio delle parti che “effettivamente
ed attualmente” sono coinvolte nello stesso e, soprattutto,
vedono la loro posizione soggettiva, direttamente o indirettamente,
incisa dalla decisione della controversia in corso, producendo
effetti quest’ultima nella loro sfera giuridica. Ne consegue
che l’interruzione del giudizio, per uno degli eventi previsti
nel codice di rito, per tale parte applicabile anche al
giudizio dinanzi al giudice amministrativo, assume connotazioni
tipiche proprie dei “principi dispositivi di ordine pubblico”,
visto che l’istituto dell’interruzione processuale assume
tale qualificazione quale corollario del più generale principio
della parità tra le parti processuali, di cui all’art. 111
Cost., con la conseguenza che, verificatosi l’evento (interruttivo)
presupposto e giunto esso a conoscenza certa dell’organo
giudicante, quest’ultimo non possa che disporre l’interruzione
del processo pendente.
7. - Per completezza si precisa che ad esito contrario
non può condurre una considerazione in termini assoluti
della natura dispositiva del processo (civile ed amministrativo),
che potrebbe ritenersi preclusiva della dichiarazione dell’interruzione
in mancanza di alcuna conforme richiesta della parte nel
cui interesse è prevista. Anche in tal caso conforta tale
assunto l’orientamento, più sopra richiamato, del Consiglio
di Stato, a mente del quale “la disponibilità del processo
risulta, infatti, attribuita alla parte e non al (solo)
suo procuratore, con la conseguenza che non può fondatamente
invocarsi quel carattere per attribuire a quest’ultimo il
potere di disporre di una posizione soggettiva medio
tempore acquisita da un soggetto diverso da quello che
egli dovrebbe rappresentare, prevalendo, di contro, l’interesse
pubblico alla conduzione ed alla definizione del processo
in condizione di parità tra tutte le parti interessate”.
8. - Ad ulteriore completezza della presente motivazione
va, infine, segnalato che l’orientamento fatto proprio dal
Consiglio di Stato nella decisione più volte indicata ed
ampiamente condiviso dal Collegio per quanto si è più sopra
osservato, stante una più rigorosa compatibilità della rappresentata
interpretazione delle norme processualcivilistiche regolanti
l’istituto dell’interruzione processuale con i principi
costituzionali che trovano radice, in particolar modo nell’art.
111 Cost. e, più in generale, negli artt. 24 e 113 Cost.
(con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo),
ha trovato recentemente conferma sia nella giurisprudenza
del giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. II, 15 febbraio
2005n. 3018) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio,
Sez. II ter, 28 novembre 2005 n. 12427), laddove si anche
specificato che ove il procuratore legittimato ad effettuare
la dichiarazione dell’evento interruttivo del processo ometta
di provvedere a tale incombente, tale circostanza non è
di impedimento alla controparte venuta comunque a conoscenza
di tale evento, di assumere opportuna iniziativa processuale
per la chiamata in causa dei successori della parte colpita
dall’evento interruttivo, di talché si conferma la indisponibilità
della dichiarazione circa l’evento produttivo della conseguenza
interruttiva sul giudizio in corso da parte del procurtatore
della parte cui è riferibile l’evento stesso.
9. – In ragione delle suesposte osservazioni e preso
atto dell’intervenuta incorporazione per fusione tra la
parte ricorrente, la “Società gli Olivi Centro Turistico
S.p.a.” e la “Immobiliare Pietre Cavate S.r.l.”, dichiara
l’interruzione dei giudizi siccome riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso
in epigrafe:
1) dispone la riunione dei ricorsi nn. R.g. 622/1994 e 4124/1994
al ricorso n. R.g. 167/1989;
2) ordina l’interruzione dei giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del
28 aprile 2005.
Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli
Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2006