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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 febbraio 2006 n. 267
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
Gli Olivi - Centro Turistico Sportivo S.p.a. (Avv.ti G. Padoa, V. Chierroni e D. Iaria) contro il Comune di Montecatini Terme (Avv. L. Magrini)


Processo – Interruzione del giudizio - Assume connotazioni tipiche proprie dei “principi dispositivi di ordine pubblico” – Verificatosi l’evento interruttivo e venutone comunque a conoscenza l’organo giudicante deve essere necessariamente disposta l’interruzione del processo pendente – Mancata dichiarazione dell’evento interruttivo del processo da parte del procuratore legittimato ad effettuarla – Dichiarazione effettuata dalla controparte – Obbliga l’organo giudicante a disporre l’interruzione del processo

L’interruzione del giudizio, per uno degli eventi previsti nel codice di rito, assume connotazioni tipiche proprie dei “principi dispositivi di ordine pubblico”, visto che l’istituto dell’interruzione processuale assume tale qualificazione quale corollario del più generale principio della parità tra le parti processuali, di cui all’art. 111 Cost., con la conseguenza che, verificatosi l’evento (interruttivo) presupposto e giunto esso a conoscenza certa dell’organo giudicante, quest’ultimo non possa che disporre l’interruzione del processo pendente. Ne consegue che ove il procuratore legittimato ad effettuare la dichiarazione dell’evento interruttivo del processo ometta di provvedere a tale incombente, tale circostanza non è di impedimento alla controparte venuta comunque a conoscenza di tale evento, di assumere opportuna iniziativa processuale per la chiamata in causa dei successori della parte colpita dall’evento interruttivo


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda



composto dai Signori
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente
Stefano TOSCHEI Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi:
*n. R.g 167 del 1989 proposto da

“GLI OLIVI-Centro Turistico Sportivo S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa, Vittorio Chierroni e Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2, presso lo studio legale Lessona;

contro



il COMUNE DI MONTECATINI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Magrini ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cavour n. 32, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gabrielli;


per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della deliberazione del Consiglio comunale di Montecatini Terme n. 812 del 18 novembre 1988, mediante la quale si è rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge n. 1497 del 1989 per l’esecuzione delle opere di cui alla concessione edilizia n. 7465 del 22 dicembre 1988, nella parte in cui si sarebbero previste limitazioni quanto all’uso della struttura destinata a discoteca;
- della concessione edilizia rilasciata quanto a variante in corso d’opera dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme n. 7465 del 22 dicembre 1988 nella parte in cui si sarebbero previste ed introdotte le limitazioni di cui alla deliberazione consiliare sopra richiamata;
- degli atti tutti a quelli sopra indicati comunque presupposti, connessi e consequenziali;
-
*n. R.g 622 del 1994 proposto da

“GLI OLIVI-Centro Turistico Sportivo S.p.a.”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa, Vittorio Chierroni e Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2, presso lo studio legale Lessona;

contro



il COMUNE DI MONTECATINI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Arizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Borgo Pinti n. 80;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento prot. n. 21033 in data 17 dicembre 1993 con il quale il Sindaco del Comune di Montecatini Terme ha comunicato alla Società ricorrente l’impossibilità di procedere al rilascio del certificato di agibilità ed alla richiesta autorizzazione a tenere attività danzante quanto all’area all’aperto del complesso “AREA DISCO CLUB” di proprietà della stessa Società, in esclusiva applicazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 812 del 18 novembre 1988;

*n. R.g 4124 del 1994 proposto da

“GLI OLIVI-Centro Turistico Sportivo S.p.a.”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2, presso lo studio legale Lessona;

contro



il COMUNE DI MONTECATINI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Arizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Borgo Pinti n. 80;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento in data 9 settembre 1994 con il quale il Sindaco del Comune di Montecatini Terme ha espresso il diniego al rilascio della licenza per trattenimenti danzanti all’aperto, richiesta in data 7 dicembre 1993 dalla Società ricorrente;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compresi, in particolare, la licenza di agibilità per trattenimenti danzanti prot. n. 62/94 in data 9 settembre 1994, nella parte in cui è stata “fatta salva ogni diversa determinazione in ordine all’istanza datata 7 dicembre 1993 intesa ad ottenere licenza per trattenimenti danzanti nelle strutture qui contenute” e la comunicazione prot. n. 153 in data 7 settembre 1994 del dirigente l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Montecatini Terme, formante parte integrante del provvedimento impugnato.
-
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le costituzioni nei giudizi dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;
Viste le ordinanze nn. 287 del 1990 e 46 del 1991, con le quali questo Tribunale ha respinto le istanze cautelari avanzate dalla ricorrente quanto al primo ricorso;
Vista l’ordinanza n. 234 del 1994, con la quale questo Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare avanzata dalla Società ricorrente nel secondo ricorso.
Esaminate le memorie successivamente depositate dalle parti nei tre giudizi e gli ulteriori documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente V. Chierroni e per la parte resistente l’avv. A. Cuccurullo per L: Magrini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare turistico ricreativo nel territorio del Comune di Montecatini Terme ha impugnato, con tre distinti ricorsi, gli atti posti in essere dall’Amministrazione resistente e relativi ai titoli abilitativi richiesti dalla medesima Società al fine di poter svolgere l’attività di discoteca con modalità non ritenute idonee dall’Ente locale.
Il Comune, infatti, rilasciando i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività turistico ricreativa da parte della Società ricorrente, ha sempre imposto vincoli caratterizzanti e limitanti tale attività, al precipuo scopo di evitare che nell’area ove insiste il complesso immobiliare si potesse realizzare una discoteca a cielo aperto, con accesso indiscriminato di clienti e conseguente elevato pericolo incidente sulla viabilità della zona, oltre all’obiettivo di fugare ogni pericolo di eccessiva rumorosità dell’attività stessa.
Ritenendo illegittime le prescrizioni indicate dal Comune nei provvedimenti adottati, la Società ricorrente ne ha chiesto la riforma in sede giudiziale, in quanto gli atti impugnati appaiono viziati sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio, per ciascun ricorso, il Comune di Montecatini Terme contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la reiezione dei gravami.
Con le ordinanze nn. 287 del 1990 e 46 del 1991, questo Tribunale ha respinto le istanze cautelari avanzate dalla ricorrente nel primo ricorso; mentre, con l’ordinanza n. 234 del 1994, il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare avanzata dalla Società ricorrente nel secondo ricorso.
Entrambe le parti hanno presentato ulteriori memorie con documentazione confermando le già rassegnate conclusioni.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. –
In via preliminare il Collegio rileva come i tre ricorsi di cui in epigrafe si manifestano collegati da evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva, essendo tutti relativi ad una unica vicenda controversa avente ad oggetto la pretesa della Società ricorrente, rimasta inascoltata da parte dell’Amministrazione resistente, ad ottenere dei titoli abilitativi utili allo svolgimento di una attività (di discoteca) adeguata alle potenzialità del complesso immobiliare di cui è proprietaria.
Ne deriva che sussistono tutti gli estremi per ritenere opportuna la riunione dei tre giudizi al fine di pervenire alla decisione degli stessi in una unica soluzione, di talché va disposta la riunione dei ricorsi nn. R.g. 622/1994 e 4124/1994 al ricorso n. R.g. 167/1989.
2. -Sempre in via preliminare deve rilevarsi che in atti si registra la presenza di una visura camerale dalla quale emerge che, pendente iudicio, vi è stata una incorporazione per fusione tra la “Società gli Olivi Centro Turistico S.p.a.” e la “Immobiliare Pietre Cavate S.r.l.”, circostanza (solo) evidenziata dal difensore del Comune di Montecatini Terme nella memoria conclusiva.
I procuratori della Società ricorrente hanno omesso di dichiarare che la parte da loro rappresentata si è giuridicamente estinta trasformandosi in un nuovo soggetto giuridico, sicchè deve procedersi alla disamina degli effetti sul processo della dichiarazione resa (rectius, meramente prospettata, in quanto non formalmente effettuata) dal procuratore di una parte diversa da quella nei confronti della quale si è verificato uno degli eventi interruttivi contemplati dall’art. 299 c.p.c..
3. –
In materia giova osservare come non vi possano essere dubbi nel ritenere che la fusione per incorporazione costituisce un fatto che determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico, diverso da quello rappresentato precedentemente dalla società incorporata.
Più in particolare i principi che in argomento sono stati fissati dalla giurisprudenza possono sintetizzarsi nei seguenti:
a) nel caso di incorporazione di società, la nascita del nuovo Ente, con conseguente estinzione dell'incorporata e l'attuazione di una successione universale analoga a quella mortis causa a favore della nuova persona giuridica, non si produce prima dell'adempimento delle formalità pubblicitarie, concernenti il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2504 Cod. civ. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2003 n. 5403);
b) la fusione per incorporazione di una società in un'altra determina, comunque, una successione inter vivos a titolo universale per cui, ai sensi dell'art. 2504 bis Cod. civ., la società incorporante acquista i diritti e gli obblighi di quella incorporata; in particolare, la successione nei rapporti attivi e passivi dei quali era titolare la società incorporata si verifica al momento dell'estinzione di quest' ultima ed è, a sua volta, contestualmente determinata dalla produzione degli effetti dell'atto di fusione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2002 n. 4940);
c) conseguentemente, ai fini processuali, l’estinzione nel corso di un determinato grado del processo (o, tra un grado e l'altro del processo, nel periodo successivo all'emanazione della sentenza ) della persona giuridica - conseguente alla fusione pura e semplice o per incorporazione di una società regolarmente costituita - dà luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte od alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica (cfr. Cass., Sez. lav., 3 ottobre 1998 n. 9822).
Orbene i principi sopra riportati ben si attagliano alla fattispecie qui in esame, giacché si evidenzia, dalla piana lettura del certificato storico del registro delle imprese (di cui alla visura del 4 gennaio 2005, depositata dalla parte resistente il 4 gennaio 2005), che l’atto di fusione del 7 giugno 2000 è stato regolarmente depositato ed iscritto nel registro delle imprese.
4 – Tenendo conto del solo profilo processuale il Collegio non ignora che la giurisprudenza ha spesso preteso una esplicita dichiarazione della parte – in sede giudiziale ovvero attraverso atti notificati alle controparti – volta a confermare l’esistenza dell’evento interruttivo.
In sede processualcivilistica, nella decisione già citata n. 9822 del 1998, la Corte di cassazione ha rilevato che qualora l’evento interruttivo, costituito nella specie dalla intervenuta incorporazione per fusione della società ricorrente, “colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, esso, per produrre effetti nell’ambito processuale, deve esser dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, mentre in caso contrario il processo prosegue nei confronti delle parti originarie, a nulla rilevando, in tale ipotesi” l’evento interruttivo stesso.
Nello stesso solco si sono inscritte alcune decisioni del giudice amministrativo, allorquando si è affermato che l’estinzione di una società a seguito della fusione per incorporazione con altra impresa non comporta il venir meno dell’interesse alla definizione di una controversia da essa instaurata, né è suscettibile di determinare l’interruzione del giudizio in assenza della formalizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 300 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2003 n. 5403 e, in epoca più recente, TAR Lombardia, Milano, 8 ottobre 2004 n. 5714).
Siffatto principio era stato affermato in precedenza da entrambi i plessi giurisdizionali (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16 febbraio 2000 n. 1721 e Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 1996 n. 1204), specificandosi anche che l’interruzione del processo consegue solo alla dichiarazione della morte della parte resa dal suo procuratore, mentre resta del tutto irrilevante a quel fine la dichiarazione resa dal procuratore di una parte diversa da quella deceduta o la conoscenza diretta da parte del giudice dell’evento interruttivo.
La questione ha rilievo in questa sede, dal momento che, come si è più sopra riferito, il Tribunale è venuto a conoscenza dell’evento incorporativo in ragione del riferimento ad esso effettuato dal difensore del Comune di Montecatini Terme nella memoria conclusiva depositata in data 16 aprile 2005 (cfr. pag. 6) e, poco prima, per effetto del deposito, in data 4 gennaio 2005, a cura del medesimo Comune resistente, della visura camerale del 4 gennaio 2005.
5. - Il Collegio, in proposito, registra un importante mutamento di tendenza nell’orientamento giurisprudenziale in materia che, a proprio giudizio, appare essere più condivisibile rispetto a quello in epoca precedente espresso e del quale sopra si è dato conto.
Già nel recente passato il Consiglio di Stato, con decisione della Quinta sezione 8 aprile 2003 n. 1853, ha avuto modo di chiarire che:
A) la finalità dell’interruzione si sostanzia nella circostanza che l’arresto dell’iter processuale è giustificato dall’esigenza di garantire la parità delle parti (ora sancita costituzionalmente dall’art.111 Cost.) ed il diritto di difesa (pure assicurato dalla carta fondamentale) nelle ipotesi in cui si verificano degli eventi (tassativamente previsti dal codice) che pregiudicano l’effettività del contraddittorio;
B) ne consegue che, al fine di evitare che la parte (o i suoi successori) che subisce l’evento idoneo ad alterare la par condicio processuale resti pregiudicata nell’esercizio del suo diritto di difesa (a vantaggio dell’altra parte e con turbamento dell’uguaglianza delle rispettive posizioni), il codice di rito sancisce il congelamento del processo fino a quando non venga ripristinata l’effettività del contraddittorio e ristabilita la possibilità della parte che ha subito l’evento interruttivo di difendersi in condizione di parità con l’altra;
C) deve tuttavia rilevarsi, all’esito di una lettura connotata da correttezza esegetica, che l’art. 300, primo comma, c.p.c. costituisce in capo al procuratore un vero e proprio obbligo, e non una facoltà, di rendere la dichiarazione circa l’evento interruttivo occorso alla parte che rappresenta, di talché la dichiarazione dell’effetto interruttivo non costituisce attività processuale rimessa alla libera scelta del procuratore al quale è, quindi, precluso qualsiasi apprezzamento discrezionale a riguardo. D’altronde il Legislatore, pur non avendo regolato l’ipotesi dell’omessa dichiarazione, ha, tuttavia, evidentemente sancito (e voluto) l’effetto interruttivo quale immediata e necessitata conseguenza della morte (o della perdita di capacità) di una parte.
Le conclusioni alle quali giunge il Supremo consesso della Giustizia amministrativa si caratterizzano per la valorizzazione della funzione dell’istituto e di una più corretta (ed aderente alla ratio legis) lettura della la sua disciplina positiva.
In altri termini, chiarisce il Consiglio di Stato, “se si ammette (…) che il processo debba proseguire nonostante la morte di una parte, si vanifica la specifica finalità dell’istituto: gli eredi del soggetto deceduto potrebbero restare estranei al procedimento in cui era parte il loro dante causa e, quindi, privi della stessa possibilità di interloquire nel dibattito processuale e di difendere la posizione soggettiva controversa (della quale sono divenuti titolari per successione universale), con evidente turbamento dell’effettività del contraddittorio. Né varrebbe, di contro, obiettare che i successori potrebbero costituirsi in giudizio secondo le regole stabilite al riguardo dall’ordinamento processuale, posto che costoro potrebbero benissimo ignorare la pendenza della causa e trovarsi, quindi, nell’impossibilità di rappresentare le loro ragioni all’interno del processo”.
6. - I principi sopra esposti convincono il Collegio della loro fondatezza, militando in tal senso l’esigenza di consentire la presenza in giudizio delle parti che “effettivamente ed attualmente” sono coinvolte nello stesso e, soprattutto, vedono la loro posizione soggettiva, direttamente o indirettamente, incisa dalla decisione della controversia in corso, producendo effetti quest’ultima nella loro sfera giuridica. Ne consegue che l’interruzione del giudizio, per uno degli eventi previsti nel codice di rito, per tale parte applicabile anche al giudizio dinanzi al giudice amministrativo, assume connotazioni tipiche proprie dei “principi dispositivi di ordine pubblico”, visto che l’istituto dell’interruzione processuale assume tale qualificazione quale corollario del più generale principio della parità tra le parti processuali, di cui all’art. 111 Cost., con la conseguenza che, verificatosi l’evento (interruttivo) presupposto e giunto esso a conoscenza certa dell’organo giudicante, quest’ultimo non possa che disporre l’interruzione del processo pendente.
7. - Per completezza si precisa che ad esito contrario non può condurre una considerazione in termini assoluti della natura dispositiva del processo (civile ed amministrativo), che potrebbe ritenersi preclusiva della dichiarazione dell’interruzione in mancanza di alcuna conforme richiesta della parte nel cui interesse è prevista. Anche in tal caso conforta tale assunto l’orientamento, più sopra richiamato, del Consiglio di Stato, a mente del quale “la disponibilità del processo risulta, infatti, attribuita alla parte e non al (solo) suo procuratore, con la conseguenza che non può fondatamente invocarsi quel carattere per attribuire a quest’ultimo il potere di disporre di una posizione soggettiva medio tempore acquisita da un soggetto diverso da quello che egli dovrebbe rappresentare, prevalendo, di contro, l’interesse pubblico alla conduzione ed alla definizione del processo in condizione di parità tra tutte le parti interessate”.
8. - Ad ulteriore completezza della presente motivazione va, infine, segnalato che l’orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato nella decisione più volte indicata ed ampiamente condiviso dal Collegio per quanto si è più sopra osservato, stante una più rigorosa compatibilità della rappresentata interpretazione delle norme processualcivilistiche regolanti l’istituto dell’interruzione processuale con i principi costituzionali che trovano radice, in particolar modo nell’art. 111 Cost. e, più in generale, negli artt. 24 e 113 Cost. (con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo), ha trovato recentemente conferma sia nella giurisprudenza del giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. II, 15 febbraio 2005n. 3018) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, Sez. II ter, 28 novembre 2005 n. 12427), laddove si anche specificato che ove il procuratore legittimato ad effettuare la dichiarazione dell’evento interruttivo del processo ometta di provvedere a tale incombente, tale circostanza non è di impedimento alla controparte venuta comunque a conoscenza di tale evento, di assumere opportuna iniziativa processuale per la chiamata in causa dei successori della parte colpita dall’evento interruttivo, di talché si conferma la indisponibilità della dichiarazione circa l’evento produttivo della conseguenza interruttiva sul giudizio in corso da parte del procurtatore della parte cui è riferibile l’evento stesso.
9. – In ragione delle suesposte osservazioni e preso atto dell’intervenuta incorporazione per fusione tra la parte ricorrente, la “Società gli Olivi Centro Turistico S.p.a.” e la “Immobiliare Pietre Cavate S.r.l.”, dichiara l’interruzione dei giudizi siccome riuniti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe:
1) dispone la riunione dei ricorsi nn. R.g. 622/1994 e 4124/1994 al ricorso n. R.g. 167/1989;
2) ordina l’interruzione dei giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 28 aprile 2005.

Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli

Il relatore ed estensore
Stefano Toschei




DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2006

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