REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Roberto PUPILELLA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.g 1939 del 2004 proposto
da
PIERI Luca, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria
Panzone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Firenze, Via Sallustio Bandini n. 23;
contro
l’AZIENDA “TRA.IN S.p.a.”, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Paolo Emilio Paolini, Pier Luigi Santoro e Riccardo
Farnetani ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del secondo difensore in Firenze, Via de’ Conti n. 3;
per l’annullamento
del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio
– ex art. 45 R.D. n. 148 del 1931 All. A) – emesso in data
26 febbraio 2004 dall’Azienda TRA.IN S.p.a. nei confronti
del dipendente Pieri Luca e per la conseguente reintegrazione
nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto Lavoratori – (o riammissione
in servizio) – e risarcimento danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Azienda TRA.IN S.p.a. ed i documenti
prodotti;
Lette tutte le successive memorie presentate dalle parti
costituite ed esaminati gli ulteriori documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006 il dott.
Stefano Toschei; presenti gli avv.ti Valeria Panzone per
il ricorrente nonché l’avv. Riccardo Farnetani per la parte
resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Premette il ricorrente di avere prestato servizio alle
dipendenze dell’Azienda TRA.IN S.p.a. sino a quando, in
seguito a procedimento disciplinare attivato in data 4 febbraio
2004, non gli venne inflitta la sanzione della destituzione
in virtù della decisione dell’Azienda datoriale del 26 febbraio
2004.
Riferisce di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare,
per iniziativa della suindicata Azienda, perché avrebbe
svolto una prestazione lavorativa in manifesta concorrenza
con l’attività tipica dell’Azienda, in divieto dell’art.
5 del R.D. n. 148 del 1931 All. A), recando pregiudizio
al tempo di riposo imposto legislativamente per la sicurezza
dell’esercizio.
Soggiunge che, successivamente all’adozione della sanzione
disciplinare, egli aveva impugnato tale decisione dinanzi
al Tribunale del Lavoro di Siena che, tuttavia, aveva declinato
la giurisdizione in materia con sentenza del 6 agosto 2004,
accogliendo, in proposito, la corrispondente eccezione sollevata
dall’Azienda resistente.
In conseguenza di tale decisione giudiziale, il ricorrente
proponeva analogo ricorso dinanzi a questo Tribunale, contestano
la legittimità del provvedimento impugnato sotto diversi
motivi e chiedendone l’annullamento, oltre la reintegrazione
nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
Si costituiva nel presente giudizio l’Azienda TRA.IN S.p.a..
chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare il Collegio deve rilevare d’ufficio
l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo
a conoscere della controversia de qua.
2. - In materia di riparto di giurisdizione con riferimento
alle controversie che hanno ad oggetto le sanzioni disciplinari
comminate agli autoferrotranvieri, per molto tempo ed anche
successivamente all’attribuzione normativa delle questioni
giudiziali in materia di c.d. pubblico impiego al giudice
del lavoro, per effetto del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 80, la giurisprudenza ha costantemente interpretato
le norme di settore ritenendo che, nonostante il mutamento
del quadro di diritto, non si poteva configurare un obbligo,
per il Legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione
dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori
particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di
esigenze e di disciplina, di talché l’all. A) del Regio
decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui devolve
al giudice amministrativo la cognizione delle controversie
in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri
- dando luogo ad una "specialità, sia pure residuale" del
rapporto di lavoro di tali operatori - non potrebbe ritenersi
confliggente con i principi della Carta costituzionale (così
la Corte costituzionale nella decisione 29 settembre 2004
n. 301, con la quale ha ritenuto, nella sostanza, di non
entrare nel merito della questione in quanto essa ha natura
meramente interpretativa).
3. -. Lasciato, dunque, al Giudice di legittimità
di dipanare, nell’esercizio dell’attività nomofilattica
che connota gli interventi interpretativi delle Sezioni
unite della Corte di Cassazione, il nodo circa l’individuazione
del plesso giurisdizionale cui ritenere affidate le controversie
in materia di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti
del personale delle aziende autoferrotranviarie, la soluzione
adottata da ultimo è nel senso di ritenere estesa anche
al suindicato settore la competenza giurisdizionale del
giudice ordinario, in funzione di giudice del Lavoro, ai
sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165.
Infatti, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, per
effetto della decisione n. 460 del 13 gennaio 2005, hanno
chiarito, dopo aver svolto una approfondita disamina giuridica
i cui esiti sono condivisi dal Collegio e pur tenendo conto
di un precedente orientamento giurisprudenziale che andava
in diverso avviso (cfr. Cass., SS.UU., 27 gennaio 2004 n.
1413, 2 aprile 2003 n. 5073, 24 gennaio 2003 n. 1123 e 14
novembre 2002 n. 16049), che l'entrata in vigore del nuovo
regime di "contrattualizzazione" del pubblico impiego, ha
determinato l'abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D.
8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui attribuisce al
giudice amministrativo la cognizione delle controversie
relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico
degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.
4. – Il ragionamento giuridico che si sviluppa nel corpo
del convincente revirement assunto nella decisione
del giudice regolatore della giurisdizione più sopra citata,
manifesta, in sintesi, i seguenti passaggi argomentativi:
a) seppure è vero che la perdurante specialità dei rapporti
degli autoferrotramvieri (e dei lavoratori ad essi assimilati
per legge) pur dopo le ríforme introdotte dalla "contrattualizzazione"
dei pubblico impiego, nonché la peculiarità delle scelte
organizzative nelle relative aziende di trasporto, ed ancora
il compiuto ed organico sistema disciplinare delineato per
legge, hanno giustificato per molto tempo la scelta discrezionale
del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo
-ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza
del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo
alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte
di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti
in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto
di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia
dei trasporti;
b) e che tale specialità fa sì - sul piano costituzionale
- che la ripartizione della giurisdizione non necessariamente
dipenda dalla giurisdizione ormai attribuita in via generale
al giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche, il che rende non irragionevole,
né arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di
non intervenire (modificandola) sulla specifica regolamentazione
delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende
di trasporto, siano esse affidate a gestione pubblica o
privata;
c) purtuttavia deve segnalarsi, nel tempo, una progressiva
"devitalizzazione" dell'articolo 58 del R.D. 8 gennaio 1931
n. 148, caratterizzata da una sempre maggiore tendenza,
manifestatasi nell’evoluzione del diritto vivente, verso
un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto
di lavoro in questione a quella del rapporto privato, già
anticipata dalla legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul
pubblico impiego) attraverso una valorizzazione dell'autonomia
collettiva quale fonte sussidiaria della medesima disciplina,
che ha poi trovato il suo culmine nella legge 23 ottobre
1992 n. 421, con la quale venne delegato il Governo alla
"razionalizzazione e revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale";
d) come è noto, tale obiettivo fu realizzato - già con il
primo dei decreti delegati (decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29) - attraverso la graduale soggezione dei rapporti
alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva
e individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario
"salvi, per ciò che attiene ai rapporti di pubblico impiego,
i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali
cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche. amministrazioni
sono indirizzati”;
e) l’operazione innovativa venne poi completata con il trasferimento
dal giudice amministrativo a quello ordinario del contenzioso
dell'ex pubblico impiego, già anticipato dalla legge delega
del 1992 ed introdotto, come regime generale, con l'art.
68, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993
ai sensi del quale venivano "in ogni caso devolute al giudice
ordinario, in funzione di giudice dei lavoro, le controversie
attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di "......
i) sanzioni disciplinari", mentre restavano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'art.
2, commi 4 e ss.;
f) deriva dal suesposto percorso cronologico delle disposizioni
intervenute negli ultimi anni in materia di riparto di giurisdizione
relativamente alle controversie sul c.d. pubblico impiego
contrattualizzato la conclusione che, sin dall'operatività
della disposizione originaria dei 1993, deve ritenersi compiuta
l'abrogazione implicita dell'art.58 del R.D. n. 148 del
1931, proprio perché l'indubbia portata generale della disposizione
del 1993 non avrebbe consentito più al giudice amministrativo,
trascorso l'indicato periodo transitorio, di occuparsi di
controversie di lavoro se non nei casi espressamente tenuti
fuori dal processo di privatizzazione;
g) ne deriva ancora, a fronte della chiara ed univoca evoluzione
della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego,
che è impossibile ormai sostenere la specialità del rapporto
di lavoro degli autoferrotramvieri, in special modo con
riferimento all’individuazione del giudice deputato a conoscerne
le controversie.
5. – Il ragionamento delle Sezioni unite si fa ancor
più convincente allorquando si riferisce all’epocale portata
della decisione assunta in materia di giurisdizione dal
giudice delle leggi nel luglio del 2004.
Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza
6 luglio 2004 n. 204, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 80 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ha precisato che, nel rispetto della portata
dell’art. 103 Cost. (il quale non ha riconosciuto al legislatore
ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalità
nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito piuttosto
il potere di indicare "particolari materie" nelle quali
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe
anche diritti soggettivi), rientrano ancora nella giurisdizione
amministrativa solo quelle controversie sui pubblici servizi
nelle quali l'Amministrazione pubblica agisce esercitando
il suo potere autoritativo, oppure utilizza strumenti negoziali
sostitutivi dei potere autorizzativo stesso.
Appare evidente, dunque, che da tale ultimo ambito restano
del tutto estranei i provvedimenti disciplinari adottati
da un'impresa di trasporti nei confronti di un proprio dipendente,
trattandosi della manifestazione di un potere contrattuale
esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello
proprio di qualunque altro datore di lavoro privato.
6. – In ragione delle suesposte osservazioni, si deve
dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo a conoscere una controversia attinente l’irrogazione
di una sanzione disciplinare a carico di un dipendente di
un Ente di trasporto pubblico e, nella specie, inammissibile
il ricorso proposto dal Signor Luca Pieri.
In ragione della novità degli argomenti trattati, appare
equo ravvisare la sussistenza di giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione Seconda, decidendo in via definitiva il ricorso
in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 19
gennaio 2005.
Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli
Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2006
Firenze, lì 6 febbraio 2006