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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 febbraio 2006 n. 273
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
Pieri L. (Avv. V. Panzone) contro TRA.IN S.p.a. (Avv.ti P.E. Paolini, P.L. Santoro e R. Farnetani)


Giurisdizione e competenza – Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 - Controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione - Esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo

L’entrata in vigore del nuovo regime di 'contrattualizzazione' del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui attribuisce al Giudice Amministrativo la cognizione delle controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda



composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Roberto PUPILELLA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. R.g 1939 del 2004 proposto da

PIERI Luca, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Panzone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Sallustio Bandini n. 23;

contro



l’AZIENDA “TRA.IN S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Emilio Paolini, Pier Luigi Santoro e Riccardo Farnetani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via de’ Conti n. 3;

per l’annullamento
del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio – ex art. 45 R.D. n. 148 del 1931 All. A) – emesso in data 26 febbraio 2004 dall’Azienda TRA.IN S.p.a. nei confronti del dipendente Pieri Luca e per la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto Lavoratori – (o riammissione in servizio) – e risarcimento danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Azienda TRA.IN S.p.a. ed i documenti prodotti;
Lette tutte le successive memorie presentate dalle parti costituite ed esaminati gli ulteriori documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006 il dott. Stefano Toschei; presenti gli avv.ti Valeria Panzone per il ricorrente nonché l’avv. Riccardo Farnetani per la parte resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Premette il ricorrente di avere prestato servizio alle dipendenze dell’Azienda TRA.IN S.p.a. sino a quando, in seguito a procedimento disciplinare attivato in data 4 febbraio 2004, non gli venne inflitta la sanzione della destituzione in virtù della decisione dell’Azienda datoriale del 26 febbraio 2004.
Riferisce di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, per iniziativa della suindicata Azienda, perché avrebbe svolto una prestazione lavorativa in manifesta concorrenza con l’attività tipica dell’Azienda, in divieto dell’art. 5 del R.D. n. 148 del 1931 All. A), recando pregiudizio al tempo di riposo imposto legislativamente per la sicurezza dell’esercizio.
Soggiunge che, successivamente all’adozione della sanzione disciplinare, egli aveva impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale del Lavoro di Siena che, tuttavia, aveva declinato la giurisdizione in materia con sentenza del 6 agosto 2004, accogliendo, in proposito, la corrispondente eccezione sollevata dall’Azienda resistente.
In conseguenza di tale decisione giudiziale, il ricorrente proponeva analogo ricorso dinanzi a questo Tribunale, contestano la legittimità del provvedimento impugnato sotto diversi motivi e chiedendone l’annullamento, oltre la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
Si costituiva nel presente giudizio l’Azienda TRA.IN S.p.a.. chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. –
In via preliminare il Collegio deve rilevare d’ufficio l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua.
2. - In materia di riparto di giurisdizione con riferimento alle controversie che hanno ad oggetto le sanzioni disciplinari comminate agli autoferrotranvieri, per molto tempo ed anche successivamente all’attribuzione normativa delle questioni giudiziali in materia di c.d. pubblico impiego al giudice del lavoro, per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, la giurisprudenza ha costantemente interpretato le norme di settore ritenendo che, nonostante il mutamento del quadro di diritto, non si poteva configurare un obbligo, per il Legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e di disciplina, di talché l’all. A) del Regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri - dando luogo ad una "specialità, sia pure residuale" del rapporto di lavoro di tali operatori - non potrebbe ritenersi confliggente con i principi della Carta costituzionale (così la Corte costituzionale nella decisione 29 settembre 2004 n. 301, con la quale ha ritenuto, nella sostanza, di non entrare nel merito della questione in quanto essa ha natura meramente interpretativa).
3. -. Lasciato, dunque, al Giudice di legittimità di dipanare, nell’esercizio dell’attività nomofilattica che connota gli interventi interpretativi delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, il nodo circa l’individuazione del plesso giurisdizionale cui ritenere affidate le controversie in materia di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del personale delle aziende autoferrotranviarie, la soluzione adottata da ultimo è nel senso di ritenere estesa anche al suindicato settore la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, in funzione di giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Infatti, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, per effetto della decisione n. 460 del 13 gennaio 2005, hanno chiarito, dopo aver svolto una approfondita disamina giuridica i cui esiti sono condivisi dal Collegio e pur tenendo conto di un precedente orientamento giurisprudenziale che andava in diverso avviso (cfr. Cass., SS.UU., 27 gennaio 2004 n. 1413, 2 aprile 2003 n. 5073, 24 gennaio 2003 n. 1123 e 14 novembre 2002 n. 16049), che l'entrata in vigore del nuovo regime di "contrattualizzazione" del pubblico impiego, ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.
4. –
Il ragionamento giuridico che si sviluppa nel corpo del convincente revirement assunto nella decisione del giudice regolatore della giurisdizione più sopra citata, manifesta, in sintesi, i seguenti passaggi argomentativi:
a) seppure è vero che la perdurante specialità dei rapporti degli autoferrotramvieri (e dei lavoratori ad essi assimilati per legge) pur dopo le ríforme introdotte dalla "contrattualizzazione" dei pubblico impiego, nonché la peculiarità delle scelte organizzative nelle relative aziende di trasporto, ed ancora il compiuto ed organico sistema disciplinare delineato per legge, hanno giustificato per molto tempo la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo -ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti;
b) e che tale specialità fa sì - sul piano costituzionale - che la ripartizione della giurisdizione non necessariamente dipenda dalla giurisdizione ormai attribuita in via generale al giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, il che rende non irragionevole, né arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire (modificandola) sulla specifica regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende di trasporto, siano esse affidate a gestione pubblica o privata;
c) purtuttavia deve segnalarsi, nel tempo, una progressiva "devitalizzazione" dell'articolo 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, caratterizzata da una sempre maggiore tendenza, manifestatasi nell’evoluzione del diritto vivente, verso un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto di lavoro in questione a quella del rapporto privato, già anticipata dalla legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) attraverso una valorizzazione dell'autonomia collettiva quale fonte sussidiaria della medesima disciplina, che ha poi trovato il suo culmine nella legge 23 ottobre 1992 n. 421, con la quale venne delegato il Governo alla "razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale";
d) come è noto, tale obiettivo fu realizzato - già con il primo dei decreti delegati (decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) - attraverso la graduale soggezione dei rapporti alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva e individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario "salvi, per ciò che attiene ai rapporti di pubblico impiego, i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche. amministrazioni sono indirizzati”;
e) l’operazione innovativa venne poi completata con il trasferimento dal giudice amministrativo a quello ordinario del contenzioso dell'ex pubblico impiego, già anticipato dalla legge delega del 1992 ed introdotto, come regime generale, con l'art. 68, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ai sensi del quale venivano "in ogni caso devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice dei lavoro, le controversie attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di "...... i) sanzioni disciplinari", mentre restavano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'art. 2, commi 4 e ss.;
f) deriva dal suesposto percorso cronologico delle disposizioni intervenute negli ultimi anni in materia di riparto di giurisdizione relativamente alle controversie sul c.d. pubblico impiego contrattualizzato la conclusione che, sin dall'operatività della disposizione originaria dei 1993, deve ritenersi compiuta l'abrogazione implicita dell'art.58 del R.D. n. 148 del 1931, proprio perché l'indubbia portata generale della disposizione del 1993 non avrebbe consentito più al giudice amministrativo, trascorso l'indicato periodo transitorio, di occuparsi di controversie di lavoro se non nei casi espressamente tenuti fuori dal processo di privatizzazione;
g) ne deriva ancora, a fronte della chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego, che è impossibile ormai sostenere la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, in special modo con riferimento all’individuazione del giudice deputato a conoscerne le controversie.
5. – Il ragionamento delle Sezioni unite si fa ancor più convincente allorquando si riferisce all’epocale portata della decisione assunta in materia di giurisdizione dal giudice delle leggi nel luglio del 2004.
Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha precisato che, nel rispetto della portata dell’art. 103 Cost. (il quale non ha riconosciuto al legislatore ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito piuttosto il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi), rientrano ancora nella giurisdizione amministrativa solo quelle controversie sui pubblici servizi nelle quali l'Amministrazione pubblica agisce esercitando il suo potere autoritativo, oppure utilizza strumenti negoziali sostitutivi dei potere autorizzativo stesso.
Appare evidente, dunque, che da tale ultimo ambito restano del tutto estranei i provvedimenti disciplinari adottati da un'impresa di trasporti nei confronti di un proprio dipendente, trattandosi della manifestazione di un potere contrattuale esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello proprio di qualunque altro datore di lavoro privato.
6. –
In ragione delle suesposte osservazioni, si deve dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere una controversia attinente l’irrogazione di una sanzione disciplinare a carico di un dipendente di un Ente di trasporto pubblico e, nella specie, inammissibile il ricorso proposto dal Signor Luca Pieri.
In ragione della novità degli argomenti trattati, appare equo ravvisare la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, decidendo in via definitiva il ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2005.

Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli

Il relatore ed estensore
Stefano Toschei






DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2006
Firenze, lì 6 febbraio 2006

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