| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2006
n. 315
G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.
Confedilizia (Avv.ti N. Scripelliti ed E. Bellandi) contro
il Comune di Pisa (Avv.ti G. Lazzeri ed E. Ridondelli) |
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Giurisdizione e competenza - Impugnazione
di una deliberazione generale adottata dall’Ente locale
e concernente la determinazione dell’aliquota ICI per un
dato anno – Attiene ad un iter procedimentale che precede
il sorgere dell’obbligazione tributaria e che sfocia nell’adozione
di un atto amministrativo generale assunto dalla Pubblica
Amministrazione nell’esercizio di un potere di imperio -
è devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo
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L’impugnazione di una deliberazione generale
adottata dall’Ente locale e concernente la determinazione
dell’aliquota ICI per un dato anno, in quanto attinente
ad un iter procedimentale che precede il sorgere dell’obbligazione
tributaria e che sfocia nell’adozione di un atto amministrativo
generale assunto dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio
di un potere di imperio (avente natura discrezionale), e
non già ad una fase del procedimento impositivo (e, cioè,
il vero e proprio rapporto tributario tra il contribuente
e l’Ente locale e, quindi, l’an ed il quantum dell’imposta)
è devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 601/00 proposto da
ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA DI PISA - CONFEDILIZIA,
in persona del suo Presidente avv. Giuseppe Gambini e da
GIULIANA DI GADDO, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Nino Scripelliti e Elena Bellandi ed elettivamente domiciliati
presso gli stessi in Firenze, via S.Reparata, 40;
Contro
- il COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloria Lazzeri e Renata
Ridondelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici
di questa Segreteria Tar in Firenze, via Ricasoli, 40;
per l’annullamento
della deliberazione del C.C. del Comune di Pisa n.3 del
27.1.2000, con la quale il Comune di Pisa ha deliberato
di rinnovare il contenuto della deliberazione della Giunta
Comunale n.240 del 12.2.1998, stabilendo le aliquote ICI
per l’anno 1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio
2005, il Consigliere dott. ssa Giacinta Del Guzzo;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv. G.Gigliotti
delegato da G.Lazzeri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Le parti ricorrenti - premesso che questo T.A.R.,
avendo riconosciuto la competenza in materia del Consiglio
comunale, ha annullato, con sentenza n. 1123 del 1999, la
deliberazione della Giunta comunale di Pisa n. 2140 del
12.2.1998, di determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno
1998 - impugnano la deliberazione n. 3 del 27.1.2000, con
la quale il Consiglio comunale di Pisa ha deliberato di
“rinnovare” il contenuto della deliberazione annullata,
deducendo al riguardo le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dell’art.
49, comma 2, della L. n. 449/1997. Violazione di legge per
determinazione delle aliquote oltre il termine stabilito
dalla disciplina del tributo.
Una volta espunta dall’ordinamento per effetto della
pronuncia giurisdizionale la deliberazione originariamente
adottata dalla Giunta comunale incompetente al riguardo,
non vi sarebbe fonte normativa che legittimerebbe il Comune
a riadottare “ora per allora “ a distanza di anni la delibera
di determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 1998 , pretendendo
di non incorrere nella decadenza sancita dall’art. 6 del
D.Lgs. n. 504/1992 per il caso di mancata determinazione
dell’aliquota ICI entro il 31 ottobre do ogni anno.
II) Violazione dell’art. 11 delle preleggi e dei principi
generali in tema di irretroattività dei regolamenti.
Il provvedimento di determinazione delle aliquote ICI avrebbe
natura regolamentare e non potrebbe, pertanto, essergli
attribuita efficacia retroattiva.
Le parti ricorrenti concludono per l’accoglimento delle
loro ragioni.
Il Comune di Pisa si è costituito in giudizio in data 6.4.2000.
Con memoria 21.1.2005 la parte ricorrente ha insistito nelle
già enunciate tesi e conclusioni.
Con scritto in pari data il Comune di Pisa, eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha,
comunque, svolto difese nel merito, affermando la legittimità
del proprio operato.
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 1° febbraio 2005 la
causa è passata in decisione.
2) L’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale
è infondata.
La controversia rientra nella giurisdizione dell’adito Giudice
amministrativo, in quanto ha per oggetto l’impugnazione
di una deliberazione generale adottata dal Comune di Pisa,
concernente la determinazione dell’aliquota ICI per l’anno
1998, e non già una fase del procedimento impositivo ( e,
cioè, il vero e proprio rapporto tributario tra il contribuente
e l’Ente locale e, quindi, l’an ed il quantum dell’imposta
).
La controversia attiene ad un iter procedimentale che precede
il sorgere dell’obbligazione tributaria e che sfocia nell’adozione
di un atto amministrativo generale assunto dalla Pubblica
Amministrazione nell’esercizio di un potere di imperio (
avente natura discrezionale ) sindacabile, in via principale,
in sede di giurisdizione amministrativa poiché incide sugli
interessi legittimi degli amministrati ( salva la possibilità
di mera disapplicazione, se rilevante in relazione al diverso
oggetto – atto impositivo – dedotto in giudizio, da parte
delle Commissioni tributarie, ove ritenuto – in via incidentale
– illegittimo ) (cfr., in termini, TAR Puglia – Lecce –
5 aprile 2005 n. 1842 ).
Respinta l’eccezione pregiudiziale, il Collegio può procedere
all’esame del merito della vicenda contenziosa sottopostagli.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene, infatti, che il potere del Comune di
riadottare l’atto determinativo dell’aliquota ICI per l’anno
1998, pur nel caso di annullamento della deliberazione tempestivamente
adottata dalla Giunta comunale, discenda dai principi generali
che riguardano gli effetti (retroattivi) dell’annullamento
in sede giurisdizionale di un atto amministrativo.
In adesione a quanto affermato al riguardo dal Consiglio
di Stato ( cfr. V Sez. decisione 16 ottobre 1997 n. 1145,
alla cui ampia motivazione sul punto si fa rinvio ) il Collegio
è dell’avviso che l’annullamento in sede giurisdizionale
dell’atto di imposizione ( tranne che nel caso in cui il
legislatore, con norma espressa, abbia escluso la possibilità
di reiterazione dell’atto annullato, evenienza che, nella
specie, non si verifica ) non preclude all’Ente locale l’emanazione
di un provvedimento ulteriore, che si sostituisce a quello
annullato, provvedimento i cui destinatari sono i medesimi
soggetti destinatari dell’atto annullato.
Le considerazioni che precedono privano, ovviamente, di
fondamento anche la residua censura mossa all’operato del
Comune resistente.
In conclusione il ricorso va respinto.
Sussistono ragioni che consentono la compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
I, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 601/2000,
di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità
amministrativa.
Cosi’ deciso in Firenze, il 1° febbraio 2005, in Camera
di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Avv. Giovanni Vacirca Presidente
dott.ssa Giacinta del Guzzo consigliere est.
dott. Andrea Migliozzi consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2006
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