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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2006 n. 315
G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.
Confedilizia (Avv.ti N. Scripelliti ed E. Bellandi) contro il Comune di Pisa (Avv.ti G. Lazzeri ed E. Ridondelli)


Giurisdizione e competenza - Impugnazione di una deliberazione generale adottata dall’Ente locale e concernente la determinazione dell’aliquota ICI per un dato anno – Attiene ad un iter procedimentale che precede il sorgere dell’obbligazione tributaria e che sfocia nell’adozione di un atto amministrativo generale assunto dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un potere di imperio - è devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo

L’impugnazione di una deliberazione generale adottata dall’Ente locale e concernente la determinazione dell’aliquota ICI per un dato anno, in quanto attinente ad un iter procedimentale che precede il sorgere dell’obbligazione tributaria e che sfocia nell’adozione di un atto amministrativo generale assunto dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un potere di imperio (avente natura discrezionale), e non già ad una fase del procedimento impositivo (e, cioè, il vero e proprio rapporto tributario tra il contribuente e l’Ente locale e, quindi, l’an ed il quantum dell’imposta) è devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 601/00 proposto da
ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA DI PISA - CONFEDILIZIA, in persona del suo Presidente avv. Giuseppe Gambini e da GIULIANA DI GADDO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nino Scripelliti e Elena Bellandi ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Firenze, via S.Reparata, 40;

Contro



- il COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloria Lazzeri e Renata Ridondelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di questa Segreteria Tar in Firenze, via Ricasoli, 40;

per l’annullamento

della deliberazione del C.C. del Comune di Pisa n.3 del 27.1.2000, con la quale il Comune di Pisa ha deliberato di rinnovare il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n.240 del 12.2.1998, stabilendo le aliquote ICI per l’anno 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2005, il Consigliere dott. ssa Giacinta Del Guzzo;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv. G.Gigliotti delegato da G.Lazzeri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1) Le parti ricorrenti - premesso che questo T.A.R., avendo riconosciuto la competenza in materia del Consiglio comunale, ha annullato, con sentenza n. 1123 del 1999, la deliberazione della Giunta comunale di Pisa n. 2140 del 12.2.1998, di determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 1998 - impugnano la deliberazione n. 3 del 27.1.2000, con la quale il Consiglio comunale di Pisa ha deliberato di “rinnovare” il contenuto della deliberazione annullata, deducendo al riguardo le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 49, comma 2, della L. n. 449/1997. Violazione di legge per determinazione delle aliquote oltre il termine stabilito dalla disciplina del tributo.
Una volta espunta dall’ordinamento per effetto della pronuncia giurisdizionale la deliberazione originariamente adottata dalla Giunta comunale incompetente al riguardo, non vi sarebbe fonte normativa che legittimerebbe il Comune a riadottare “ora per allora “ a distanza di anni la delibera di determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 1998 , pretendendo di non incorrere nella decadenza sancita dall’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 per il caso di mancata determinazione dell’aliquota ICI entro il 31 ottobre do ogni anno.
II) Violazione dell’art. 11 delle preleggi e dei principi generali in tema di irretroattività dei regolamenti.
Il provvedimento di determinazione delle aliquote ICI avrebbe natura regolamentare e non potrebbe, pertanto, essergli attribuita efficacia retroattiva.
Le parti ricorrenti concludono per l’accoglimento delle loro ragioni.
Il Comune di Pisa si è costituito in giudizio in data 6.4.2000.
Con memoria 21.1.2005 la parte ricorrente ha insistito nelle già enunciate tesi e conclusioni.
Con scritto in pari data il Comune di Pisa, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha, comunque, svolto difese nel merito, affermando la legittimità del proprio operato.
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 1° febbraio 2005 la causa è passata in decisione.
2) L’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale è infondata.
La controversia rientra nella giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo, in quanto ha per oggetto l’impugnazione di una deliberazione generale adottata dal Comune di Pisa, concernente la determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 1998, e non già una fase del procedimento impositivo ( e, cioè, il vero e proprio rapporto tributario tra il contribuente e l’Ente locale e, quindi, l’an ed il quantum dell’imposta ).
La controversia attiene ad un iter procedimentale che precede il sorgere dell’obbligazione tributaria e che sfocia nell’adozione di un atto amministrativo generale assunto dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un potere di imperio ( avente natura discrezionale ) sindacabile, in via principale, in sede di giurisdizione amministrativa poiché incide sugli interessi legittimi degli amministrati ( salva la possibilità di mera disapplicazione, se rilevante in relazione al diverso oggetto – atto impositivo – dedotto in giudizio, da parte delle Commissioni tributarie, ove ritenuto – in via incidentale – illegittimo ) (cfr., in termini, TAR Puglia – Lecce – 5 aprile 2005 n. 1842 ).
Respinta l’eccezione pregiudiziale, il Collegio può procedere all’esame del merito della vicenda contenziosa sottopostagli.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene, infatti, che il potere del Comune di riadottare l’atto determinativo dell’aliquota ICI per l’anno 1998, pur nel caso di annullamento della deliberazione tempestivamente adottata dalla Giunta comunale, discenda dai principi generali che riguardano gli effetti (retroattivi) dell’annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo.
In adesione a quanto affermato al riguardo dal Consiglio di Stato ( cfr. V Sez. decisione 16 ottobre 1997 n. 1145, alla cui ampia motivazione sul punto si fa rinvio ) il Collegio è dell’avviso che l’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di imposizione ( tranne che nel caso in cui il legislatore, con norma espressa, abbia escluso la possibilità di reiterazione dell’atto annullato, evenienza che, nella specie, non si verifica ) non preclude all’Ente locale l’emanazione di un provvedimento ulteriore, che si sostituisce a quello annullato, provvedimento i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell’atto annullato.
Le considerazioni che precedono privano, ovviamente, di fondamento anche la residua censura mossa all’operato del Comune resistente.
In conclusione il ricorso va respinto.
Sussistono ragioni che consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 601/2000, di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso in Firenze, il 1° febbraio 2005, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Avv. Giovanni Vacirca Presidente
dott.ssa Giacinta del Guzzo consigliere est.
dott. Andrea Migliozzi consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2006

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