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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2006 n. 325
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
Caffè Concerto s.n.c. (Avv. N. Scripelliti) contro l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Concessioni demaniali – Cessazione - Occupazione senza titolo del bene demaniale - Art. 5 L. 1034/71 - Presuppone la sussistenza dei poteri tipici dell’autorità concedente – Inapplicabilità – Rapporto di natura privatistica che oppone l’occupante all’amministrazione – Contestazione delle modalità con le quali l’amministrazione è giunta a stabilirne il quantum dell’indennità per l’occupazione - Assenza di poteri autoritativi della pubblica amministrazione – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste

In tema di concessioni demaniali, laddove il rapporto di concessione sia definitivamente cessato e perduri uno stato di occupazione senza titolo del bene demaniale, la fattispecie non è più regolata dall’art. 5 L. 1034/71, che presuppone la sussistenza dei poteri tipici dell’autorità concedente, ma è qualificabile come rapporto di natura privatistica che oppone l’occupante all’amministrazione. Nella specie viene contestata non l’esistenza del potere di determinare la relativa indennità, bensì le modalità con le quali l’amministrazione è giunta a stabilirne il quantum. Pertanto l’atto di determinazione del corrispettivo non attiene all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma all’attività, esercitata iure privatorum, di gestione del medesimo con la conseguenza che le relative determinazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 1091/1994 proposto da

 

CAFFE’ CONCERTO s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Laura n. 20;

contro



AGENZIA DEL DEMANIO (ex Intendenza di Finanza - Direzione Compartimentale del territorio per la Toscana), in persona del Direttore pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento
dell’atto di determinazione dell’Intendenza di Finanza, prot. 80410/93 rep. 4° /4.2.3.195 - per gli anni 1991, 1992, 1993 - dell’indennità di occupazione di terreno demaniale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. N.Scripelliti e l’avv.dello Stato U.Casali;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Scaduta la concessione di terreno demaniale in data 31.12.1990, il rapporto tra la società Caffè concerto e l’amministrazione delle Finanze, relativo all’occupazione del bene, continuava, nelle more del rinnovo, fino a quando l’ex Intendenza di Finanza emise, per la suddetta occupazione e per l’installazione di un’insegna luminosa all’ingresso del ristorante sul terreno, l’atto di determinazione dell’indennità di occupazione per gli anni 1991, 1992 e 1993.
Avverso tale atto, la società ex concessionaria ha proposto ricorso giurisdizionale deducendo le seguenti censure:
1) il potere di aumentare il canone di concessione, previsto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 165/1990, è stato esercitato dall’amministrazione con il d.m. 20.7.1990; illegittimità della nuova determinazione anche perché in contrasto con i criteri di cui al decreto ministeriale;
2) carenza di motivazione, non valendo il generico richiamo alla valutazione operata dall’U.t.e.;
3) attesa la corrispondenza tra indennità di occupazione e canone di concessione, la prima non potrebbe essere aumentata di circa il 300% e retroattivamente, considerato il canone relativo al 1990.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avvedo la ricorrente contestato non l’an ma il quantum della somma da pagare a titolo di indennità di occupazione; nel merito, ha sostenuto la legittimità dell’atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
2 – La fattispecie in esame, come sopra descritta, non appare regolata dall’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostenuto dalla ricorrente.
Tale norma, invero, disciplina, riservandole alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, eccettuate quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Vero è che la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, limitata alle controversie meramente patrimoniali, recede laddove la determinazione dei canoni implichi l’esercizio di una discrezionalità da parte della pubblica amministrazione (Cass., SS. UU., 31 marzo 2005 n. 6744, che si riferisce ad un caso di concessione-contratto).
Peraltro, laddove il rapporto di concessione è definitivamente cessato e perduri uno stato di occupazione senza titolo del bene demaniale, la fattispecie non è più regolata dall’art. 5 richiamato, che presuppone la sussistenza dei poteri tipici dell’autorità concedente, ma è qualificabile come rapporto di natura privatistica che oppone l’occupante all’amministrazione della quale la ricorrente, nella specie, contesta non l’esistenza del potere di determinare la relativa indennità, bensì le modalità con le quali è giunta a stabilirne il quantum.
Ancorché presupponga il compimento di un’attività di valutazione del bene occupato, l’atto di determinazione del corrispettivo, pertanto, non attiene all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma all’attività, esercitata iure privatorum, di gestione del medesimo; ne consegue che le relative determinazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
F.to Giovanni Vacirca


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2006

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