| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2006
n. 325
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
Caffè Concerto s.n.c. (Avv. N. Scripelliti) contro l’Agenzia
del Demanio (Avvocatura dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza – Concessioni
demaniali – Cessazione - Occupazione senza titolo del bene
demaniale - Art. 5 L. 1034/71 - Presuppone la sussistenza
dei poteri tipici dell’autorità concedente – Inapplicabilità
– Rapporto di natura privatistica che oppone l’occupante
all’amministrazione – Contestazione delle modalità con le
quali l’amministrazione è giunta a stabilirne il quantum
dell’indennità per l’occupazione - Assenza di poteri autoritativi
della pubblica amministrazione – Giurisdizione del giudice
ordinario - Sussiste
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In tema di concessioni demaniali, laddove
il rapporto di concessione sia definitivamente cessato e
perduri uno stato di occupazione senza titolo del bene demaniale,
la fattispecie non è più regolata dall’art. 5 L. 1034/71,
che presuppone la sussistenza dei poteri tipici dell’autorità
concedente, ma è qualificabile come rapporto di natura privatistica
che oppone l’occupante all’amministrazione. Nella specie
viene contestata non l’esistenza del potere di determinare
la relativa indennità, bensì le modalità con le quali l’amministrazione
è giunta a stabilirne il quantum. Pertanto l’atto di determinazione
del corrispettivo non attiene all’esercizio di poteri autoritativi
della pubblica amministrazione, ma all’attività, esercitata
iure privatorum, di gestione del medesimo con la conseguenza
che le relative determinazioni appartengono alla giurisdizione
del giudice ordinario
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1091/1994 proposto da
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CAFFE’ CONCERTO s.n.c., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’ avv. Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliata
in Firenze, via Laura n. 20;
contro
AGENZIA DEL DEMANIO (ex Intendenza di Finanza - Direzione
Compartimentale del territorio per la Toscana), in persona
del Direttore pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente
domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l’annullamento
dell’atto di determinazione dell’Intendenza di Finanza,
prot. 80410/93 rep. 4° /4.2.3.195 - per gli anni 1991, 1992,
1993 - dell’indennità di occupazione di terreno demaniale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre
2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. N.Scripelliti e l’avv.dello
Stato U.Casali;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Scaduta la concessione di terreno demaniale in data
31.12.1990, il rapporto tra la società Caffè concerto e
l’amministrazione delle Finanze, relativo all’occupazione
del bene, continuava, nelle more del rinnovo, fino a quando
l’ex Intendenza di Finanza emise, per la suddetta occupazione
e per l’installazione di un’insegna luminosa all’ingresso
del ristorante sul terreno, l’atto di determinazione dell’indennità
di occupazione per gli anni 1991, 1992 e 1993.
Avverso tale atto, la società ex concessionaria ha proposto
ricorso giurisdizionale deducendo le seguenti censure:
1) il potere di aumentare il canone di concessione, previsto
dall’art. 12, comma 5, della legge n. 165/1990, è stato
esercitato dall’amministrazione con il d.m. 20.7.1990; illegittimità
della nuova determinazione anche perché in contrasto con
i criteri di cui al decreto ministeriale;
2) carenza di motivazione, non valendo il generico richiamo
alla valutazione operata dall’U.t.e.;
3) attesa la corrispondenza tra indennità di occupazione
e canone di concessione, la prima non potrebbe essere aumentata
di circa il 300% e retroattivamente, considerato il canone
relativo al 1990.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
avvedo la ricorrente contestato non l’an ma il quantum
della somma da pagare a titolo di indennità di occupazione;
nel merito, ha sostenuto la legittimità dell’atto impugnato,
chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
2 – La fattispecie in esame, come sopra descritta, non appare
regolata dall’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
come sostenuto dalla ricorrente.
Tale norma, invero, disciplina, riservandole alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, le controversie relative
a rapporti di concessione di beni pubblici, eccettuate quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Vero è che la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria,
limitata alle controversie meramente patrimoniali, recede
laddove la determinazione dei canoni implichi l’esercizio
di una discrezionalità da parte della pubblica amministrazione
(Cass., SS. UU., 31 marzo 2005 n. 6744, che si riferisce
ad un caso di concessione-contratto).
Peraltro, laddove il rapporto di concessione è definitivamente
cessato e perduri uno stato di occupazione senza titolo
del bene demaniale, la fattispecie non è più regolata dall’art.
5 richiamato, che presuppone la sussistenza dei poteri tipici
dell’autorità concedente, ma è qualificabile come rapporto
di natura privatistica che oppone l’occupante all’amministrazione
della quale la ricorrente, nella specie, contesta non l’esistenza
del potere di determinare la relativa indennità, bensì le
modalità con le quali è giunta a stabilirne il quantum.
Ancorché presupponga il compimento di un’attività di valutazione
del bene occupato, l’atto di determinazione del corrispettivo,
pertanto, non attiene all’esercizio di poteri autoritativi
della pubblica amministrazione, ma all’attività, esercitata
iure privatorum, di gestione del medesimo; ne consegue
che le relative determinazioni appartengono alla giurisdizione
del giudice ordinario.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi,
possono essere compensati tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo dichiara inammissibile e compensa tra
le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
F.to Giovanni Vacirca
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2006
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