| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE I - Sentenza 11 gennaio 2006
n. 14
Pres. Zingales, est. Messina
PAPPALARDO (Avv. S. Pappalardo e F. Marulla) c. COMUNE DI
PEDARA (Avv. L. Tafuri) |
|
1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione
di p.u. – Inefficacia sopravvenuta per scadenza dei termini
– Nuova dichiarazione di p.u. – Comunicazione di avvio del
procedimento – Occorre
|
| |
|
2. Art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990
– Dimostrazione in giudizio dell’“inevitabilità” del provvedimento
adottato – Onere dell’amministrazione – Sussiste
|
|
1. In materia di espropriazione per pubblica
utilità, la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione
di p.u., per scadenza del termine, determina l’obbligo dell’amministrazione
di comunicare l’avvio del procedimento, prima dell’adozione
di una nuova dichiarazione di p.u.
|
| |
|
2. L’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990,
comporta l’onere per l’amministrazione di dimostrare in
giudizio l’“inevitabilità” del provvedimento impugnato,
ossia l’ininfluenza della partecipazione del privato al
procedimento.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione staccata di Catania – Sezione I -
nelle persone dei magistrati
Dr. Vincenzo Zingales - Presidente
Dr. Rosalia Messina – componente, rel. est.
Dr. Pancrazio M. Savasta - componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su:
ricorso n. 4928/04 R.G.;
ricorrente: PAPPALARDO Giuseppina (difensori l’avv.
Santi Pappalardo e l’avv. Francesca Marulla);
resistente: COMUNE DI PEDARA (difensore l’avv. Luigi
Tafuri);
oggetto: annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione di Giunta municipale 12/10/2000, n.
244
- della deliberazione di Giunta municipale 17/2/2003;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’ordinanza 12/1/2005 n. 5 di occupazione d’urgenza
e dell’avviso di immissione in possesso 18/1/2005 n. 858;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
dell’avviso di immissione in possesso 13/7/2005 n. 13.350;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visti gli scritti difensivi dell’amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi, alla udienza pubblica del 11/10/2005, i difensori
delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I. Premesse di fatto
Con il ricorso all’esame e con i successivi atti di
motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti della procedura
ablatoria relativa alla realizzazione, da parte del Comune
di Pedara, di una struttura polivalente per attività sportive
in area destinata dal PRG vigente ad attrezzature sportive.
In detta area ricadrebbero terreni (meglio specificati negli
atti di causa) di proprietà della ricorrente Giuseppina
Pappalardo, la quale ivi esercita attività vivaistica.
La pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza della
realizzazione dell’opera in questione è stata dichiarata
con deliberazione di Giunta municipale 12/10/2000 n. 244;
con deliberazione 17/2/2003 n. 14 la Giunta approvava il
progetto esecutivo e fissava i termini per l’inizio e l’ultimazione
delle procedure espropriative; con deliberazione 11/12/2003
n. 218 detti termini venivano modificati.
Parte ricorrente veniva resa edotta di tale procedimento
e dei relativi atti con avviso di deposito notificato un
data 8/7/2004; essa reagiva in via giurisdizionale con il
ricorso originario in epigrafe descritto, e deduceva violazione
degli artt. 10 e 11 legge n. 865 del 1971 e degli artt.
7 e ss. legge n. 241 del 1990, nonché 8 ss. della legge
regionale n. 10 del 1991, eccesso di potere per difetto
di istruttoria (primo motivo, riferito alle prime due
deliberazioni sopra indicate), ed invalidità derivata
(secondo motivo, riferito alla più recente di esse).
Il Comune di Pedara si costituiva in resistenza, ed in primo
luogo eccepiva la tardività del gravame con riferimento
ai su richiamati provvedimenti deliberativi del 2000 e del
febbraio 2003; ciò sul rilievo della piena conoscenza da
parte della ricorrente della prima di tali deliberazioni.
Tale piena conoscenza sarebbe da ricollegare, secondo parte
resistente, alla comunicazione del 13/10/2000, di invito
a prendere visione degli atti del procedimento depositati
presso l’Ufficio tecnico comunale.
Inoltre, piena conoscenza delle deliberazioni del 2003 si
sarebbe poi verificata giusta pubblicazione in GURS 27/7/2004,
parte II, n. 9.
In secondo luogo il ricorso sarebbe, secondo parte resistente,
infondato, in quanto la ricorrente avrebbe avuto la possibilità
di esaminare gli atti del procedimento prima della redazione
del progetto esecutivo, sì da presentare le proprie osservazioni,
cui è stato dato riscontro.
Con ord. n. 1592/2004 l’istanza cautelare avanzata dalla
ricorrente veniva rigettata, per ritenuta fondatezza dell’eccezione
di irricevibilità per tardività.
In sede d’appello detta decisione veniva confermata (ord.
n. 909/2004).
Con un primo atto di motivi aggiunti parte ricorrente impugnava
l’ordinanza di occupazione d’urgenza dell’immobile di sua
proprietà e l’avviso di immissione in possesso, meglio indicati
in epigrafe; censurava tali atti per violazione dell’art.
1, comma 3, legge n. 1 del 1978, eccesso di potere per carenza
dei presupposti, invalidità derivata in relazione alla violazione
delle norme sulla partecipazione (primo motivo), eccesso
di potere per indeterminatezza delle aree da occupare
(secondo motivo), violazione dell’art. 3 della legge
n. 1 del 1978 (terzo motivo).
Il Comune di Pedara contestava tutte le deduzioni avversarie.
Con ord. n. 349/2005 veniva rigettata per ritenuta infondatezza
delle predette censure l’istanza cautelare avanzata in una
ai suddetti motivi aggiunti.
In sede d’appello veniva rilevata la sussistenza del fumus
di fondatezza con riferimento alla sopravvenuta inefficacia
della dichiarazione di p.u. originaria, “comportante
ex se l’illegittimità dell’impugnato decreto d’occupazione
d’urgenza”, e tuttavia non veniva ritenuta sussistente
l’estrema gravità ed urgenza di cui all’art. 23 bis,
quinto comma, della legge T.a.r.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti parte ricorrente impugnava
un successivo avviso di immissione in possesso (meglio indicato
in epigrafe), deducendo – con unico articolato motivo -
le censure di violazione dell’art. 20 legge n. 865 del
1971, eccesso di potere per carenza dei presupposti, invalidità
derivata in relazione alla violazione delle norme sulla
partecipazione.
Su richiesta della parte ricorrente, il Presidente del T.a.r.
Catania concedeva in sede monocratica la tutela cautelare,
sospendendo le operazioni di immissione in possesso (D.P.
1161/2005).
Con ord. n. 1420/2005 è stato confermato il predetto D.P.,
con motivazione basata sul rilievo della inefficacia di
una prima dichiarazione di pubblica utilità e della illegittimità
di ulteriori deliberazioni non precedute da comunicazione
di avvio del procedimento.
Trattenuta la causa in decisione alla pubblica udienza del
11/10/ 2005, è stato pubblicato il dispositivo di sentenza
n. 82 del 14/10/2005, ai sensi del comma sesto dell’art.
23 bis legge T.a.r.
II. Esame delle questioni di diritto
Ritiene il collegio di dover seguire l’orientamento
già espresso in sede cautelare, in prime cure come in secondo
grado, laddove si è sottolineata la rilevanza di due aspetti:
da un lato quello dell’inefficacia, sopravvenuta nelle more
del giudizio, della dichiarazione di p.u.; dall’altro, quello
della mancata comunicazione di avvio del procedimento in
relazione agli atti a detta dichiarazione successivi, che
vizia tutti gli atti della procedura espropriativa.
E’ appena il caso di osservare che la su rilevata inefficacia
comporta l’assorbimento ed il superamento della eccezione
di tardività del ricorso introduttivo del giudizio.
In sostanza, la vicenda va così ricostruita: alla dichiarazione
di p.u. del 12/10/2000 non hanno fatto seguito nel termine
triennale di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 1 del
1978, l’inizio e l’ultimazione dell’espropriazione. Né le
successive deliberazioni adottate dall’amministrazione avrebbero
potuto impedire la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione
di p.u.; ciò in quanto la deliberazione n. 14/2003, recante
approvazione del progetto esecutivo, non costituisce ovviamente
effettivo inizio dei lavori, e la deliberazione n. 218/2003,
recante nuova e diversa dichiarazione di p.u., è viziata
dalla violazione delle garanzie partecipative previste dalla
legge generale sul procedimento (241/1990, e, in Sicilia,
legge regionale n. 10/1991), nonché dalla legge n. 865/1971
(artt. 10 ss.).
Orbene, con particolare riferimento a tale nuova dichiarazione
di p.u. del 2003, osserva il collegio che è pacifico il
principio secondo cui l’obbligo di comunicare l’avvio del
procedimento ai soggetti che saranno incisi dalla realizzazione
dell’opera deve avvenire prima di tale dichiarazione (cfr.:
T.a.r. Catania, I sezione, sent. n. 1525/2005; C.S., A.p.,
n. 14/1999), e ciò per consentire una effettiva tutela delle
proprie ragioni ai privati interessati dal procedimento
espropriativo.
Quanto al più recente avviso di immissione in possesso,
adottato dall’amministrazione dopo la interruzione delle
operazioni avviate a seguito di ordinanza di occupazione
d’urgenza e relativo primo avviso di immissione in possesso,
oggetto del primo atto di motivi aggiunti, deve ritenersi
ormai inefficace - come esattamente sostenuto nella prima
delle censure dedotte con il secondo atto di motivi aggiunti
- l’ordinanza con la quale è stata disposta l’occupazione
temporanea e d’urgenza, per mancata esecuzione entro il
termine trimestrale fissato dall’art. 20 della legge n.
865/1971.
Vale la pena di dedicare qualche attenzione all’applicabilità
alla fattispecie dell’art. 21 octies, 2° comma, della
legge n. 241 del 1990, introdotto con recente legge n. 15
del 2005 (art. 14), norma richiamata nelle difese svolte
oralmente dall’amministrazione resistente in pubblica udienza,
ma che tuttavia nella specie, ad avviso del collegio, non
è idonea, per le ragioni che si passa ad esporre, a determinare
la infondatezza del gravame, ovvero, a seconda delle ricostruzioni,
la inammissibilità di esso (per difetto di interesse a far
valere l’astratta violazione delle garanzie partecipative).
L’art. 21 octies, 2° comma, poco oltre riportato
consente all’amministrazione, in sostanza, di far valere
- contro la pretesa del privato di veder annullato l’atto
per mancata partecipazione al procedimento - la “inevitabilità”
dell’assetto di interessi determinato dall’atto stesso (in
astratto, ma solo in astratto illegittimo a causa di tale
omessa partecipazione), così paralizzandosi la pretesa del
ricorrente.
La norma, secondo cui “il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato”, descrive un
meccanismo che ha tutte le caratteristiche di una vera e
propria eccezione, con la conseguenza che – secondo le ordinarie
e notissime regole in materia di distribuzione dell’onere
della prova –i fatti idonei a paralizzare l’azione devono
essere dimostrati dalla parte che li introduce nel giudizio
a fondamento dell’eccezione.
Prima di approfondire l’esame dell’appena citata disposizione,
emanata in epoca successiva alla proposizione del ricorso
in epigrafe, va innanzitutto premesso che, in astratto,
essa, in quanto norma processuale, è applicabile al giudizio
in questione (cfr., per l’applicabilità dello jus superveniens
in materia processuale ai giudizi pendenti, C.S., A. p.,
14 febbraio 2001, n. 1; T.a.r. Toscana, 8 giugno 2000, n.
1123; C. Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 6 novembre 1995,
n. 362; con specifico riferimento all’applicabilità immediata
dell’art. 21 octies sopra richiamato, cfr. T.a.r.
Liguria, I, 21 aprile 2005, n. 519).
Sebbene l’art. 21 octies, 2° comma, nulla
dica sulla rilevabilità d’ufficio o meno della “inevitabilità”
del provvedimento e della speculare “inutilità” della partecipazione,
che costituiscono le due facce del medesimo fenomeno (sicché
il contenuto dell’atto non sarebbe stato modificabile a
causa degli apporti partecipativi dell’interessato, dei
quali si assume che sono “inutili” al fine di orientare
l’amministrazione nel provvedere), tuttavia, ad avviso del
collegio, la natura di eccezione e, soprattutto, l’espresso
addossamento dell’onere della relativa prova all’amministrazione
resistente (“il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che
il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato”), fanno propendere
per la necessità che sia quest’ultima ad introdurre nel
giudizio la questione della inevitabilità del provvedimento
ai sensi del ripetuto secondo comma dell’art. 21 octies
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Insomma, resta per così dire nella disponibilità dell’amministrazione
la scelta difensiva di andare incontro alla riedizione del
procedimento a seguito del probabile annullamento in sede
giurisdizionale degli atti impugnati per omessa partecipazione
(di correrne il rischio, per così dire), ovvero di tentare
di conservare l’azione amministrativa svolta, ove (in mancanza
di altri vizi suscettibili di condurre all’annullamento)
essa si ritenga in grado di dimostrare l’ininfluenza di
una eventuale partecipazione del privato. Tale impostazione
è per altro coerente con la funzione della partecipazione,
che soddisfa non soltanto interessi dei privati (ad interloquire,
rappresentando circostanze e osservazioni, prima dell’emanazione
del provvedimento finale, orientandone il contenuto in senso
a loro favorevole), bensì anche interessi pubblici, quale
quello specifico dell’amministrazione procedente alla composizione
anticipata, in sede procedimentale, dei possibili conflitti
giuridicamente rilevanti suscettibili di sfociare in controversie
giudiziarie, e quello generale (della collettività intera)
ad evitare le conseguenze indirette ma pesanti delle soluzioni
giudiziarie dei conflitti, ovvero gli esborsi di denaro
anche pubblico, l’inceppamento della macchina giudiziaria,
le stasi del procedimento e i rifacimenti dello stesso ogni
qual volta si pervenga a decisioni giurisdizionali di annullamento.
Tutto ciò premesso a fini di chiarezza del quadro di riferimento,
occorre tuttavia rilevare che nella fattispecie in esame
la su richiamata disposizione non è in grado di spiegare
alcun effetto, in quanto essa non è stata adeguatamente
invocata dall’amministrazione. Non solo parte resistente
non ha sollevato l’eccezione di cui all’art. 21 octies,
2° comma, più volte citato negli scritti difensivi, facendone
soltanto oggetto di rilievi in sede di discussione orale
in pubblica udienza, ma - quel che più conta - non ha fornito
alcuna concreta prova della impossibilità di disporre diversamente
degli interessi in gioco, che, come s’è detto, costituisce
l’unica via consentita per accertare la superfluità della
partecipazione del privato, e, nella specie, della partecipazione
della ricorrente, proprietaria dell’area, ai fini dell’adozione
dei provvedimenti impugnati. Tale prova avrebbe dovuto riguardare
la inesistenza di altre aree, di proprietà della stessa
ricorrente ma diverse da quella su cui insiste il vivaio
di cui essa si occupa, ovvero di proprietà di altre ditte,
idonee alla realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi.
In mancanza di ciò, deve ritenersi che la partecipazione
della ricorrente avrebbe consentito (e potrà consentire
nella futura azione amministrativa) di trovare un assetto
di interessi soddisfacente per tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti.
Pertanto, conclusivamente, attesa la fondatezza delle doglianze
con cui nei diversi atti di impugnazione proposti da parte
ricorrente è stata fatta valere la violazione delle norme
sulla partecipazione (primo motivo del ricorso introduttivo,
e, in termini di invalidità derivata, secondo motivo del
medesimo ricorso nonché primo di entrambi i motivi aggiunti),
ed attesa altresì l’inefficacia sopravvenuta della originaria
dichiarazione di p.u. - che già ex se priva di fondamento
tutti gli atti ad essa successivi - ed assorbite le ulteriori
censure, vanno accolti sia il ricorso originario sia i motivi
aggiunti successivamente proposti, e per l’effetto vanno
annullati tutti gli atti della procedura espropriativa in
questione, salvi gli ulteriori motivati e legittimi provvedimenti
che potranno sempre essere adottati nell’ambito di un nuovo
procedimento conforme alla legalità ed ai principi statuiti
con la presente decisione.
Appare tuttavia equo, tenuto conto di tutte le circostanze,
compensare integralmente le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
- Sezione staccata di Catania (sez. I) – ACCOGLIE il ricorso
ed i motivi aggiunti in epigrafe, come precisato in motivazione,
per l’effetto annullando gli atti impugnati, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione conformi all’ordinamento
ed ai principi statuiti nella presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza – la quale viene depositata
in Segreteria - sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/10/2005.
Vincenzo Zingales Presidente
Rosalia Messina rel. Estensore
Depositata in Segreteria il 11/1/2006
|
|