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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005 n. 2199
Pres. ed est. Messina
PRESENTI (Avv. A. Surrentino D’Affitto) c. UFFICIO CENTRALE ELETTORALE per l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali del Comune di Catania (Avv. Stato) e altri


1. Elezioni – Ufficio elettorale – Non è portatore di alcun interesse proprio – Estromissione – Sussiste

 

2. Ricorso – Natura dei vizi – Numero delle schede – Sezioni cui si riferiscono le schede – Indicazione con riferimento a fattispecie concrete - Necessità

1. In materia elettorale, l’ufficio elettorale non è portatore di alcun interesse proprio, per cui va estromesso dal giudizio.

 

2. Il ricorso deve indicare la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete. Il riesame delle schede deve essere contenuto, infatti, nei ristretti limiti di un puntuale e limitato accertamento di specifiche e limitate anomalie, di specifici e limitati errori, di specifiche e limitate illegittimità.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania – Sezione I –





nelle persone dei magistrati
Dr. Rosalia Messina – Presidente rel. est.
Dr. Maria Stella Boscarino - componente
Dr. Salvatore Gatto Costantino - componente
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso elettorale n. 1895/2005 R.G., proposto da

PRESENTI Fabio Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Albero Surrentino D’Affitto, domiciliatario l’avv. G.Mascali;

contro





l’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE per l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali del Comune di Catania, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;
il COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
il CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE – SECONDA MUNICIPALITA’, non costituito in giudizio;

e nei confronti
di TOSCANO Cesare, non costituito in giudizio;

per l’annullamento
del verbale delle operazioni elettorali ed di proclamazione degli eletti del 16.6.2005, relativo alle elezioni svoltesi il 15 e 16 maggio 2005 per il rinnovo del Consiglio circoscrizionale – II municipalità nella parte in cui ha attribuito al ricorrente voti n. 179 anziché voti n. 280, non consentendo la sua elezione a consigliere circoscrizionale;
del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti del 16.6.2005, relativo alle elezioni predette, nella parte in cui per la lista n. 29 “Con Bianco per Catania” ha erroneamente attribuito il terzo seggio al candidato Toscano Cesare;
ove occorra, di tutti i verbali relativi ai seggi delle schede in contestazione e le relative tabelle di scrutinio nonché il verbale di convalida degli eletti ove eventualmente intervenuto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa erariale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi, alla udienza pubblica del 23/11/2005, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:

FATTO E DIRITTO





Deve preliminarmente estromettersi dal giudizio, in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, l’intimato Ufficio elettorale, non avendo gli organi straordinari preposti alla proclamazione degli eletti veste di parti necessarie del giudizio elettorale, atteso che essi non sono portatori di alcun interesse proprio alla difesa dell’esito del procedimento elettorale, mentre parte pubblica necessaria è l’ente territoriale a cui si riferisce l’elezione e che si appropria del relativo risultato (v., per tutte, C.g.a., n. 28 del 27/1/2005).
Il ricorso in epigrafe, che ha ad oggetto i risultati elettorali afferenti il Consiglio circoscrizionale della II municipalità, è affidato a censure affette da genericità, di tal che esso deve essere dichiarato inammissibile.
In particolare, un primo gruppo di doglianze attiene a schede ritenute valide nelle operazioni elettorali di cui trattasi.
A) Con un primo gruppo di doglianze, si lamenta la mancata attribuzione al ricorrente di voti; in alcune delle schede valide, si sostiene, l’elettore “non ha indicato alcun contrassegno di lista bensì, nel riquadro corrispondente ad altre liste, ha espresso voto di preferenza al candidato Presenti Fabio Giuseppe”, della lista <>. Viene quindi indicato il numero di schede che in ciascuna sezione sarebbe affetto da tale vizio.
Orbene, siffatto modo di costruire le censure è generico, in quanto non viene precisato quali siano le “altre liste” nel cui riquadro sarebbe stato apposto il voto di preferenza per il ricorrente. Ciò implicherebbe, ove il collegio disponesse verificazione, anche la genericità delle indicazioni da fornire ai funzionari incaricati, i quali pertanto, piuttosto che verificare se un certo numero di schede, in una certa sezione, sia affetto da un ben determinato vizio, si troverebbero a rifare operazioni già svolte ed a portare poi all’attenzione del collegio un numero di schede maggiore di quelle oggetto di censura, affetto da vizi almeno in parte diversi da quelli denunciati. Ciò è inammissibile, in quanto implica un riesame delle schede che deve essere contenuto nei ristretti limiti di un puntuale e limitato accertamento di specifiche e limitate anomalie, di specifici e limitati errori, di specifiche e limitate illegittimità. Se, invece, attraverso la denuncia di un vizio non specificato negli elementi di fatto si dà luogo ad un riesame dai contorni indefiniti, si finisce per fornire occasione al ricorrente di presentare successivi motivi aggiunti, che poi il giudice deve dichiarare inammissibili in forza di un orientamento giustamente rigoroso (cfr.: T.A.R. Marche, 29 marzo 2005, n. 260: “Nel giudizio elettorale il ricorso ai motivi aggiunti deve considerarsi eccezionale e meramente eventuale per i casi in cui le censure originariamente proposte possano trovare argomenti di puntualizzazione e specificazione nei risultati degli accertamenti istruttori, con la conseguenza che essi non sono ammissibili allorquando, dopo la scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione della proclamazione degli eletti, il ricorrente deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già denunciati con il ricorso introduttivo”; Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 370:: “Nel giudizio elettorale, sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure.”), ma che tuttavia, per essere applicato con coerenza, deve essere preceduto da altrettanto rigorosa valutazione dell’ammissibilità delle censure, e da precisa delimitazione dell’oggetto dell’istruttoria. Altrimenti – se, cioè, non si indicasse puntualmente l’oggetto della ricerca che sono chiamati a svolgere i funzionari verificatori (cosa che è possibile ove precisamente indicate ed individuabili siano le schede oggetto di accertamento istruttorio) – sarebbe radicalmente impossibile tale stretto rapporto di derivazione fra censure dedotte nel ricorso originario e censure dedotte con motivi aggiunti, sì che le seconde costituiscano specificazione e svolgimento delle prime.
Occorre dunque “che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete” (Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374).
Tale grado di specificazione non si riscontra invero laddove si indichino natura dei vizi, numero delle schede contestate, sezioni di riferimento, tuttavia non precisando la concreta fattispecie; a tal fine, il ricorrente in un giudizio elettorale deve fornire una puntuale descrizione della singola scheda contestata, della quale deve essere fornita una rappresentazione il più possibile precisa, affinché essa possa essere ricercata dai verificatori. Costoro dovranno quindi limitare la propria indagine ed il prelievo alle sole schede contestate, prospettando al collegio l’eventuale esito in tutto o in parte negativo della ricerca.
Allorché, come nel caso che ci occupa, si afferma che è stato espresso voto di preferenza per il ricorrente, il cui nominativo è stato affiancato ad “altra lista”, senza specificare di quale lista si tratti, non si forniscono sufficienti elementi al collegio per disporre una puntuale e limitata verificazione; di conseguenza il collegio non potrà disporre una verificazione rispondente alla sua natura di strumento istruttorio volto ad accertare fatti puntuali, e, ove la disponesse, questa trasmoderà in mezzo indiretto e surrettizio di parziale rifacimento delle operazioni di spoglio delle schede nelle sezioni cui afferiscono le censure. Ciò non si giustifica, oltretutto, tenuto conto del fatto che parte ricorrente, per corroborare le proprie affermazioni in fatto, fa presente che esse si basano su “dati obbiettivi, accertati dalle rilevazioni dei rappresentanti di lista”.
B) Sempre con riferimento a schede ritenute valide, il ricorrente lamenta la mancata attribuzione di voti relativi a schede in cui “nonostante l’elettore abbia marcato con crocesegno simbolo diverso da quello della lista <>, ha pur sempre indicato nel corrispondente riquadro il candidato Presenti Fabio Giuseppe della lista <>”.
Valgono in proposito le medesime considerazioni espresse sub A), atteso che la circostanza dell’apposizione del crocesegno su “altro simbolo” doveva essere specificata con la indicazione, scheda per scheda, di tale altro simbolo.
C) Altre schede valide sarebbero state da attribuire al ricorrente, in quanto “nonostante l’elettore abbia marcato con crocesegno simbolo diverso da quello della lista <>, ha pur sempre indicato nel riquadro corrispondente alla lista <>, in alcuni casi apponendovi crocesegno ed in altri senza crocesegno, il nome del candidato Presenti Fabio Giuseppe”.
Pure in relazione a tale doglianza va ribadito quanto osservato con riferimento alla genericità delle censure di cui ai precedenti punti A) e B).
Con riferimento poi alle schede nulle, parte ricorrente individua tre ulteriori categorie di vizi, lamentando:
D) l’illegittimo annullamento di schede in cui è stata espressa preferenza per il ricorrente “nel riquadro corrispondente ad altre liste”, senza però indicazione di alcun contrassegno di lista; deve ancora una volta ritenersi mancante il riferimento ad una concreta fattispecie, di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato da ultimo citata (n. 374/2004), atteso che è generica l’indicazione “riquadro corrispondente ad altre liste”;
E) l’illegittimo annullamento di schede con preferenza espressa per il ricorrente, indicato nel riquadro corrispondente ma con crocesegno apposto su simbolo diverso da quello della lista <>, con riferimento al quale deve rilevarsi la genericità dell’indicazione “simbolo diverso”;
F) l’illegittimo annullamento di schede con preferenza espressa per il ricorrente, in cui è stato marcato con crocesegno simbolo diverso da quello della lista di appartenenza del ricorrente stesso, il cui nominativo è stato indicato tuttavia nel riquadro corrispondente a detta lista “in alcuni casi apponendovi crocesegno ed in altri senza crocesegno”; valgono le identiche considerazioni già ripetutamente espresse, dovendosi ritenere generica l’indicazione “simbolo diverso”.
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Appare tuttavia equo compensare integralmente spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.





il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I) - previa estromissione dell’Ufficio elettorale intimato, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per le ragioni espresse in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria del Tribunale di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Catania ed al Prefetto di Catania perché provvedano agli adempimenti prescritti dall’art. 2 L. 23 dicembre 1996, n. 1147.

Così deciso nella camera di consiglio del 23/11/2005

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