| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005
n. 2199
Pres. ed est. Messina
PRESENTI (Avv. A. Surrentino D’Affitto) c. UFFICIO CENTRALE
ELETTORALE per l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale
e dei Consigli circoscrizionali del Comune di Catania (Avv.
Stato) e altri |
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1. Elezioni – Ufficio elettorale – Non è
portatore di alcun interesse proprio – Estromissione – Sussiste
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2. Ricorso – Natura dei vizi – Numero delle
schede – Sezioni cui si riferiscono le schede – Indicazione
con riferimento a fattispecie concrete - Necessità
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1. In materia elettorale, l’ufficio elettorale
non è portatore di alcun interesse proprio, per cui va estromesso
dal giudizio.
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2. Il ricorso deve indicare la natura dei
vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le
sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò
non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie
concrete. Il riesame delle schede deve essere contenuto,
infatti, nei ristretti limiti di un puntuale e limitato
accertamento di specifiche e limitate anomalie, di specifici
e limitati errori, di specifiche e limitate illegittimità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania – Sezione I –
nelle persone dei magistrati
Dr. Rosalia Messina – Presidente rel. est.
Dr. Maria Stella Boscarino - componente
Dr. Salvatore Gatto Costantino - componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso elettorale n. 1895/2005 R.G., proposto da
PRESENTI Fabio Giuseppe, rappresentato
e difeso dall’avv. Albero Surrentino D’Affitto, domiciliatario
l’avv. G.Mascali;
contro
l’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE per l’elezione
del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali
del Comune di Catania, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;
il COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco
in carica, non costituito in giudizio;
il CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE – SECONDA MUNICIPALITA’,
non costituito in giudizio;
e nei confronti
di TOSCANO Cesare, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale delle operazioni elettorali ed di proclamazione
degli eletti del 16.6.2005, relativo alle elezioni svoltesi
il 15 e 16 maggio 2005 per il rinnovo del Consiglio circoscrizionale
– II municipalità nella parte in cui ha attribuito al ricorrente
voti n. 179 anziché voti n. 280, non consentendo la sua
elezione a consigliere circoscrizionale;
del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione
degli eletti del 16.6.2005, relativo alle elezioni predette,
nella parte in cui per la lista n. 29 “Con Bianco per Catania”
ha erroneamente attribuito il terzo seggio al candidato
Toscano Cesare;
ove occorra, di tutti i verbali relativi ai seggi delle
schede in contestazione e le relative tabelle di scrutinio
nonché il verbale di convalida degli eletti ove eventualmente
intervenuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa erariale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi, alla udienza pubblica del 23/11/2005, i difensori
delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Deve preliminarmente estromettersi dal giudizio,
in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione
passiva, l’intimato Ufficio elettorale, non avendo gli organi
straordinari preposti alla proclamazione degli eletti veste
di parti necessarie del giudizio elettorale, atteso che
essi non sono portatori di alcun interesse proprio alla
difesa dell’esito del procedimento elettorale, mentre parte
pubblica necessaria è l’ente territoriale a cui si riferisce
l’elezione e che si appropria del relativo risultato (v.,
per tutte, C.g.a., n. 28 del 27/1/2005).
Il ricorso in epigrafe, che ha ad oggetto i risultati elettorali
afferenti il Consiglio circoscrizionale della II municipalità,
è affidato a censure affette da genericità, di tal che esso
deve essere dichiarato inammissibile.
In particolare, un primo gruppo di doglianze attiene a schede
ritenute valide nelle operazioni elettorali di cui trattasi.
A) Con un primo gruppo di doglianze, si lamenta la mancata
attribuzione al ricorrente di voti; in alcune delle schede
valide, si sostiene, l’elettore “non ha indicato alcun
contrassegno di lista bensì, nel riquadro corrispondente
ad altre liste, ha espresso voto di preferenza al candidato
Presenti Fabio Giuseppe”, della lista <>.
Viene quindi indicato il numero di schede che in ciascuna
sezione sarebbe affetto da tale vizio.
Orbene, siffatto modo di costruire le censure è generico,
in quanto non viene precisato quali siano le “altre
liste” nel cui riquadro sarebbe stato apposto il
voto di preferenza per il ricorrente. Ciò implicherebbe,
ove il collegio disponesse verificazione, anche la genericità
delle indicazioni da fornire ai funzionari incaricati, i
quali pertanto, piuttosto che verificare se un certo numero
di schede, in una certa sezione, sia affetto da un ben determinato
vizio, si troverebbero a rifare operazioni già svolte ed
a portare poi all’attenzione del collegio un numero di schede
maggiore di quelle oggetto di censura, affetto da vizi almeno
in parte diversi da quelli denunciati. Ciò è inammissibile,
in quanto implica un riesame delle schede che deve essere
contenuto nei ristretti limiti di un puntuale e limitato
accertamento di specifiche e limitate anomalie, di specifici
e limitati errori, di specifiche e limitate illegittimità.
Se, invece, attraverso la denuncia di un vizio non specificato
negli elementi di fatto si dà luogo ad un riesame dai contorni
indefiniti, si finisce per fornire occasione al ricorrente
di presentare successivi motivi aggiunti, che poi il giudice
deve dichiarare inammissibili in forza di un orientamento
giustamente rigoroso (cfr.: T.A.R. Marche, 29 marzo
2005, n. 260: “Nel giudizio elettorale il
ricorso ai motivi aggiunti deve considerarsi eccezionale
e meramente eventuale per i casi in cui le censure originariamente
proposte possano trovare argomenti di puntualizzazione e
specificazione nei risultati degli accertamenti
istruttori, con la conseguenza che essi non sono ammissibili
allorquando, dopo la scadenza del termine decadenziale per
l'impugnazione della proclamazione degli eletti, il ricorrente
deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche
istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già denunciati
con il ricorso introduttivo”; Consiglio
Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 370::
“Nel giudizio elettorale, sono inammissibili i motivi
aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente
proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori
vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte
dal giudice in relazione alle originarie censure.”),
ma che tuttavia, per essere applicato con coerenza, deve
essere preceduto da altrettanto rigorosa valutazione dell’ammissibilità
delle censure, e da precisa delimitazione dell’oggetto dell’istruttoria.
Altrimenti – se, cioè, non si indicasse puntualmente l’oggetto
della ricerca che sono chiamati a svolgere i funzionari
verificatori (cosa che è possibile ove precisamente indicate
ed individuabili siano le schede oggetto di accertamento
istruttorio) – sarebbe radicalmente impossibile tale stretto
rapporto di derivazione fra censure dedotte nel ricorso
originario e censure dedotte con motivi aggiunti, sì che
le seconde costituiscano specificazione e svolgimento delle
prime.
Occorre dunque “che l’atto introduttivo indichi la
natura dei vizi denunziati, il
numero delle schede contestate e le
sezioni cui si riferiscono le schede medesime,
tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento
a fattispecie concrete” (Consiglio
Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374).
Tale grado di specificazione non si riscontra invero laddove
si indichino natura dei vizi, numero delle schede contestate,
sezioni di riferimento, tuttavia non precisando la concreta
fattispecie; a tal fine, il ricorrente in un giudizio elettorale
deve fornire una puntuale descrizione della singola scheda
contestata, della quale deve essere fornita una rappresentazione
il più possibile precisa, affinché essa possa essere ricercata
dai verificatori. Costoro dovranno quindi limitare la propria
indagine ed il prelievo alle sole schede contestate, prospettando
al collegio l’eventuale esito in tutto o in parte negativo
della ricerca.
Allorché, come nel caso che ci occupa, si afferma che è
stato espresso voto di preferenza per il ricorrente, il
cui nominativo è stato affiancato ad “altra lista”, senza
specificare di quale lista si tratti, non si forniscono
sufficienti elementi al collegio per disporre una puntuale
e limitata verificazione; di conseguenza il collegio non
potrà disporre una verificazione rispondente alla sua natura
di strumento istruttorio volto ad accertare fatti puntuali,
e, ove la disponesse, questa trasmoderà in mezzo indiretto
e surrettizio di parziale rifacimento delle operazioni di
spoglio delle schede nelle sezioni cui afferiscono le censure.
Ciò non si giustifica, oltretutto, tenuto conto del fatto
che parte ricorrente, per corroborare le proprie affermazioni
in fatto, fa presente che esse si basano su “dati
obbiettivi, accertati dalle rilevazioni dei rappresentanti
di lista”.
B) Sempre con riferimento a schede ritenute valide, il ricorrente
lamenta la mancata attribuzione di voti relativi a schede
in cui “nonostante l’elettore abbia marcato con crocesegno
simbolo diverso da quello della lista <>,
ha pur sempre indicato nel corrispondente riquadro il candidato
Presenti Fabio Giuseppe della lista <>”.
Valgono in proposito le medesime considerazioni espresse
sub A), atteso che la circostanza dell’apposizione
del crocesegno su “altro simbolo” doveva essere
specificata con la indicazione, scheda per scheda, di tale
altro simbolo.
C) Altre schede valide sarebbero state da attribuire al
ricorrente, in quanto “nonostante l’elettore abbia
marcato con crocesegno simbolo diverso da quello della lista
<>, ha pur sempre indicato nel riquadro corrispondente
alla lista <>, in alcuni casi
apponendovi crocesegno ed in altri senza crocesegno, il
nome del candidato Presenti Fabio Giuseppe”.
Pure in relazione a tale doglianza va ribadito quanto osservato
con riferimento alla genericità delle censure di cui ai
precedenti punti A) e B).
Con riferimento poi alle schede nulle, parte ricorrente
individua tre ulteriori categorie di vizi, lamentando:
D) l’illegittimo annullamento di schede in cui è stata espressa
preferenza per il ricorrente “nel riquadro corrispondente
ad altre liste”, senza però indicazione di alcun
contrassegno di lista; deve ancora una volta ritenersi mancante
il riferimento ad una concreta fattispecie, di cui alla
pronuncia del Consiglio di Stato da ultimo citata (n. 374/2004),
atteso che è generica l’indicazione “riquadro corrispondente
ad altre liste”;
E) l’illegittimo annullamento di schede con preferenza espressa
per il ricorrente, indicato nel riquadro corrispondente
ma con crocesegno apposto su simbolo diverso da quello della
lista <>, con riferimento
al quale deve rilevarsi la genericità dell’indicazione “simbolo
diverso”;
F) l’illegittimo annullamento di schede con preferenza espressa
per il ricorrente, in cui è stato marcato con crocesegno
simbolo diverso da quello della lista di appartenenza del
ricorrente stesso, il cui nominativo è stato indicato tuttavia
nel riquadro corrispondente a detta lista “in alcuni
casi apponendovi crocesegno ed in altri senza crocesegno”;
valgono le identiche considerazioni già ripetutamente espresse,
dovendosi ritenere generica l’indicazione “simbolo
diverso”.
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve dunque
essere dichiarato inammissibile.
Appare tuttavia equo compensare integralmente spese ed onorari
di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
- Sezione staccata di Catania (sez. I) - previa estromissione
dell’Ufficio elettorale intimato, dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe, per le ragioni espresse in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Manda alla Segreteria del Tribunale di trasmettere immediatamente
copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Catania
ed al Prefetto di Catania perché provvedano agli adempimenti
prescritti dall’art. 2 L. 23 dicembre 1996, n. 1147.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/11/2005
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