| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 25 gennaio 2006
n. 515
Pres. Tosti, Est. Caponigro
Gruppo Cosiac S.p.A (Avv.ti M. Sanino e P. Guerra) c/
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma (Avv.
Stato)
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Procedimento amministrativo – Comunicazioni
e informazioni antimafia – Istanza di aggiornamento dell’esito
delle informazioni – Art. 10, co. 8, D.P.R. 252/1998 - Obbligo
della P.A di avviare il procedimento - Sussiste - Motivi
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Sussiste l’obbligo dell’amministrazione,
a fronte dell’istanza dell’interessato di aggiornare l’esito
delle informazioni antimafia (ex art. 10, co. 8, D.P.R.
252/1998); nel caso di specie, infatti, non si è in presenza
di una richiesta di esercizio del potere di autotutela -
in riferimento al quale non sussisterebbe alcun obbligo
per l’amministrazione di procedere e di provvedere -, ma
di un procedimento ad istanza di parte che, in relazione
ad un fatto sopravvenuto astrattamente rilevante ai fini
della certificazione antimafia, chiede l’esercizio di un
potere che non incide sul provvedimento a suo tempo emanato,
ma che concreta un nuovo atto da adottare tenendo conto
della mutata situazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Roma – Sezione Prima Ter
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nelle persone dei magistrati: Dott. Luigi
Tosti Presidente; Dott. Franco Angelo Maria De Bernardi
Componente; Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10147 del 2005, proposto
ai sensi dell’art. 21 bis L. 1034/71 da
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Gruppo Cosiac S.p.A. in persona del
legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Di
Penta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino
e Pietro Guerra ed elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180
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contro
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Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura
di Roma, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi
n. 12
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per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 2, co.
1, della L. 15/2005 sulla richiesta di informazioni ai sensi
dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998 formulata dalla Cosiac S.p.A.
in data 28 luglio 2005.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 dicembre 2005, giudice
relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui
al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Il Prefetto della Provincia di Roma, con
provvedimento del 10 marzo 2005, ha decretato la sussistenza
di un pericolo di condizionamento da parte della criminalità
organizzata di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, nei
confronti della società Gruppo Cosiac S.p.A., con sede in
Roma.
La ricorrente espone che il provvedimento negativo è stato
fondato sulla pendenza di un procedimento penale nei confronti
del Sindaco effettivo della Società, dott. Paolo Bonanni,
presso il G.I.P. del Tribunale di Roma per i reati di cui
agli artt. 644 e 612 c.p., con richiesta di rinvio a giudizio.
Il dott. Bonanni, in data 27 luglio 2005, ha informato la
Società ricorrente di essere stato rinviato a giudizio dal
GIP di Roma per il reato di cui all’art. 3 della L. 108/1996
e di essere stato assolto per insussistenza del fatto dal
Tribunale Penale di Roma, sez. V, all’udienza del 27 giugno
2005 e, contestualmente, ha presentato domanda di dimissioni
con effetto immediato dalla carico di Sindaco della Cosiac
S.p.A.
La Cosiac, nell’assemblea tenuta in data 27.7.2005, ha proceduto
alla nomina di un nuovo Sindaco effettivo.
Di talché, con istanza del 28 luglio 2005, ha chiesto alla
Prefettura di Roma l’aggiornamento delle informazioni antimafia
ai sensi dell’art. 10, co. 8, D.P.R. 252/1998.
Con successiva nota del 6 ottobre 2005, la ricorrente ha
ulteriormente sollecitato l’aggiornamento dell’informativa
antimafia e l’amministrazione, in data 17 ottobre 2005,
ha comunicato di avere provveduto a riattivare l’iter
istruttorio.
Peraltro, atteso che allo stato non è stato comunicato nulla,
la ricorrente ha proposto il presente ricorso avverso il
silenzio rifiuto, articolato in un unico motivo rubricato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge n.
15 del 2005; manifesta ingiustizia e sviamento; eccesso
di potere per irragionevolezza; violazione e falsa applicazione
dell’art. 11 DPR 3 giugno 1998 n. 252”.
In conclusione, la Cosiac ha dedotto l’illegittimità del
silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione ed ha chiesto
che sia dichiarato il suo diritto ad ottenere in senso positivo
l’autorizzazione antimafia richiesta.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere
al ricorso.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2005, la causa
è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti
di quanto di seguito indicato.
L’art. 10, co. 2, del D.P.R. 252/1998 - regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
– prevede che quando, a seguito delle verifiche disposte
dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni,
non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti
o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire
le concessioni e le erogazioni.
Il successivo comma 7 indica che, ai fini di cui al comma
2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa
sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli
artt. 629, 644, 648 bis e 648 ter del codice
penale o dall’art. 51, co. 3 bis, del codice di procedura
penale; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di cui agli artt. 2 bis, 2
ter, 3 bis e 3 quater della L. 575/1965;
c) dagli accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi
dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro
del’Interno, ovvero richiesti dai Prefetti competenti per
quelli da effettuarsi in altra provincia.
L’art. 10, co. 8, inoltre, stabilisce che la prefettura
competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti
nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare
in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa
e, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna
l’esito delle informazioni al venir meno delle circostanze
rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
Pertanto, in ragione di tale ultima disposizione, allorquando
venga meno una circostanza rilevante, l’amministrazione,
d’ufficio o ad istanza di parte, è tenuta ad aggiornare
l’esito delle informazioni.
Ne consegue che, nel caso di specie, non si è in presenza
di una richiesta di esercizio del potere di autotutela -
in riferimento al quale non sussisterebbe alcun obbligo
per l’amministrazione di procedere e di provvedere - ma
di un procedimento ad istanza della Società ricorrente che,
in relazione ad un fatto sopravvenuto astrattamente rilevante
ai fini della certificazione antimafia, chiede l’esercizio
di un potere che non incide sul provvedimento a suo tempo
emanato ma che concreta un nuovo atto da adottare tenendo
conto della mutata situazione.
In altri termini, a seguito dell’istanza della Cosiac, l’amministrazione
non ha la facoltà di scegliere se avviare o meno il procedimento,
ma ha l’obbligo, sulla base del disposto dell’art. 10, co.
8, del D.P.R. 252/1982, di procedere, fermo restando che
l’esito della richiesta di aggiornamento dovrà costituire
il risultato dell’esercizio del relativo potere connotato
da discrezionalità tecnica.
In relazione a quanto precede, il ricorso è fondato nei
sensi e nei limiti predetti e, pertanto, va dichiarato l’obbligo
per l’amministrazione di adottare un provvedimento espresso
in ordine alla richiesta della ricorrente, fermo restando
il potere di valutare la fondatezza della pretesa dedotta.
In particolare, deve ordinarsi alla Prefettura di Roma di
emanare un provvedimento espresso in esito all’istanza presentata
dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 10, co. 8, D.P.R.
252/1998 entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione,
se anteriore, della presente sentenza.
3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione
delle spese del giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Prima Ter di Roma, pronunciando ai sensi
dell’art. 21 bis della L. 1034/1971 aggiunto dall’art.
2 della L. 205/2000, accoglie nei sensi e nei limiti di
cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
dichiara illegittimo il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura
di Roma ed ordina a detta amministrazione di provvedere
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via
amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente
sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 15 dicembre 2005.
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