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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 25 gennaio 2006 n. 515
Pres. Tosti, Est. Caponigro
Gruppo Cosiac S.p.A (Avv.ti M. Sanino e P. Guerra) c/ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma (Avv. Stato)


Procedimento amministrativo – Comunicazioni e informazioni antimafia – Istanza di aggiornamento dell’esito delle informazioni – Art. 10, co. 8, D.P.R. 252/1998 - Obbligo della P.A di avviare il procedimento - Sussiste - Motivi

Sussiste l’obbligo dell’amministrazione, a fronte dell’istanza dell’interessato di aggiornare l’esito delle informazioni antimafia (ex art. 10, co. 8, D.P.R. 252/1998); nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una richiesta di esercizio del potere di autotutela - in riferimento al quale non sussisterebbe alcun obbligo per l’amministrazione di procedere e di provvedere -, ma di un procedimento ad istanza di parte che, in relazione ad un fatto sopravvenuto astrattamente rilevante ai fini della certificazione antimafia, chiede l’esercizio di un potere che non incide sul provvedimento a suo tempo emanato, ma che concreta un nuovo atto da adottare tenendo conto della mutata situazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sezione Prima Ter

 



 

nelle persone dei magistrati: Dott. Luigi Tosti Presidente; Dott. Franco Angelo Maria De Bernardi Componente; Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


 

sul ricorso n. 10147 del 2005, proposto ai sensi dell’art. 21 bis L. 1034/71 da

 

Gruppo Cosiac S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Di Penta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino e Pietro Guerra ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180

 

contro



 

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

 

per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 2, co. 1, della L. 15/2005 sulla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998 formulata dalla Cosiac S.p.A. in data 28 luglio 2005.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 dicembre 2005, giudice relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Il Prefetto della Provincia di Roma, con provvedimento del 10 marzo 2005, ha decretato la sussistenza di un pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, nei confronti della società Gruppo Cosiac S.p.A., con sede in Roma.
La ricorrente espone che il provvedimento negativo è stato fondato sulla pendenza di un procedimento penale nei confronti del Sindaco effettivo della Società, dott. Paolo Bonanni, presso il G.I.P. del Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 644 e 612 c.p., con richiesta di rinvio a giudizio.
Il dott. Bonanni, in data 27 luglio 2005, ha informato la Società ricorrente di essere stato rinviato a giudizio dal GIP di Roma per il reato di cui all’art. 3 della L. 108/1996 e di essere stato assolto per insussistenza del fatto dal Tribunale Penale di Roma, sez. V, all’udienza del 27 giugno 2005 e, contestualmente, ha presentato domanda di dimissioni con effetto immediato dalla carico di Sindaco della Cosiac S.p.A.
La Cosiac, nell’assemblea tenuta in data 27.7.2005, ha proceduto alla nomina di un nuovo Sindaco effettivo.
Di talché, con istanza del 28 luglio 2005, ha chiesto alla Prefettura di Roma l’aggiornamento delle informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10, co. 8, D.P.R. 252/1998.
Con successiva nota del 6 ottobre 2005, la ricorrente ha ulteriormente sollecitato l’aggiornamento dell’informativa antimafia e l’amministrazione, in data 17 ottobre 2005, ha comunicato di avere provveduto a riattivare l’iter istruttorio.
Peraltro, atteso che allo stato non è stato comunicato nulla, la ricorrente ha proposto il presente ricorso avverso il silenzio rifiuto, articolato in un unico motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge n. 15 del 2005; manifesta ingiustizia e sviamento; eccesso di potere per irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 DPR 3 giugno 1998 n. 252”.
In conclusione, la Cosiac ha dedotto l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione ed ha chiesto che sia dichiarato il suo diritto ad ottenere in senso positivo l’autorizzazione antimafia richiesta.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2005, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di quanto di seguito indicato.
L’art. 10, co. 2, del D.P.R. 252/1998 - regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia – prevede che quando, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
Il successivo comma 7 indica che, ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale o dall’art. 51, co. 3 bis, del codice di procedura penale; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli artt. 2 bis, 2 ter, 3 bis e 3 quater della L. 575/1965; c) dagli accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro del’Interno, ovvero richiesti dai Prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.
L’art. 10, co. 8, inoltre, stabilisce che la prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa e, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Pertanto, in ragione di tale ultima disposizione, allorquando venga meno una circostanza rilevante, l’amministrazione, d’ufficio o ad istanza di parte, è tenuta ad aggiornare l’esito delle informazioni.
Ne consegue che, nel caso di specie, non si è in presenza di una richiesta di esercizio del potere di autotutela - in riferimento al quale non sussisterebbe alcun obbligo per l’amministrazione di procedere e di provvedere - ma di un procedimento ad istanza della Società ricorrente che, in relazione ad un fatto sopravvenuto astrattamente rilevante ai fini della certificazione antimafia, chiede l’esercizio di un potere che non incide sul provvedimento a suo tempo emanato ma che concreta un nuovo atto da adottare tenendo conto della mutata situazione.
In altri termini, a seguito dell’istanza della Cosiac, l’amministrazione non ha la facoltà di scegliere se avviare o meno il procedimento, ma ha l’obbligo, sulla base del disposto dell’art. 10, co. 8, del D.P.R. 252/1982, di procedere, fermo restando che l’esito della richiesta di aggiornamento dovrà costituire il risultato dell’esercizio del relativo potere connotato da discrezionalità tecnica.
In relazione a quanto precede, il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti predetti e, pertanto, va dichiarato l’obbligo per l’amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine alla richiesta della ricorrente, fermo restando il potere di valutare la fondatezza della pretesa dedotta.
In particolare, deve ordinarsi alla Prefettura di Roma di emanare un provvedimento espresso in esito all’istanza presentata dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 10, co. 8, D.P.R. 252/1998 entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter di Roma, pronunciando ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/1971 aggiunto dall’art. 2 della L. 205/2000, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Roma ed ordina a detta amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2005.



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