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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 25 gennaio 2006 n. 517
Pres. Tosti, Rel. Caponigro
O. Lucarelli (Avv.ti A. M. Barbante) c/ Regione Lazio (Avv. Stato)


Finanze pubbliche – Contributi e finanziamenti – Destinatario di finanziamenti – Situazione giuridica soggettiva – Duplice posizione di interesse legittimo e diritto soggettivo – Sussiste - Motivi

Il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche è titolare, nei confronti dell’autorità concedente, di una duplice posizione di interesse legittimo e diritto soggettivo; sussiste, infatti, interesse legittimo rispetto al potere dell’amministrazione di annullare i provvedimenti concessori per vizi di legittimità ovvero di revocare gli stessi per contrasto originario con l’interesse pubblico; diritto soggettivo, invece, relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla relativa conservazione degli importi già concessi o da riscuotere.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sezione Prima Ter

 

nelle persone dei magistrati: Dott. Luigi Tosti Presidente; Dott. Franco Angelo Maria De Bernardi Componente; Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 12156 del 1998, proposto da

 

Olga Lucarelli rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria Barbante e domiciliata in Roma, presso la Segreteria del Tribunale

 

contro

 

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

 

per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2353 del 9.6.1998 con cui la sig.ra Olga Lucarelli, quale titolare della ditta individuale Albergo Silvana di Castel S.Angelo, era dichiarata decaduta “dal contributo coofinanziato Pim/Lazio sottoprogramma n. 4 Misura 4.2 per l’iniziativa: opere di miglioramento, acquisto arredi e attrezzature mobili per l’albergo …” e, conseguentemente, era revocata la concessione dei contributi Pim/Lazio in favore della medesima.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005, giudice relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con l’impugnata deliberazione del 9 giugno 1998, la Giunta Regionale del Lazio, tra l’altro, ha parzialmente revocato la deliberazione di Giunta Regionale n. 10662/93 del 23.12.1993, limitatamente all’allegato A scheda n. 3 Ditta Lucarelli Olga HTL “Silvana” Castel S.Angelo (RI) e il decreto del P.G.R.L. n. 1488/95 del 30.6.1995 e, conseguentemente, ha revocato i seguenti contributi PIM/Lazio concessi ed erogati alla Ditta in argomento: a) contributo regionale di L. 22.258.560; b) contributo statale di L. 89.034.240; c) contributo comunitario di L. 111.292.800, per un totale di L. 222.585.600 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e quant’altro previsto per legge.
La determinazione è stata assunta tenuto conto che dalla relazione conclusiva redatta dalla 9^ Legione Guardia di Finanza Comando Nucleo P.T. di Rieti del 3.3.1998 si evince che il Nucleo di P.T. di Rieti, dall’esame della documentazione esibita e/o reperita all’atto dell’intervento, dai controlli incrociati eseguiti dai Comandi del Corpo di G.F. all’uopo attivati nonché dai questionari inviati ai fornitori della Ditta Lucarelli Olga, ha dedotto che la stessa ha utilizzato fatture considerate irregolari e “pertanto dette fatture hanno avuto una funzione strumentale e propedeutica per l’attuazione della frode” e che di dette fatture è stato tenuto conto, in sede di istruttoria finale, al fine della determinazione della spesa ammissibile ai contributi PIM/Lazio.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
- Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della L.R. Lazio n. 53/1984: erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
L’ipotesi contestata non rientrerebbe nella casistica prevista dall’art. 13 della L.R. 53/1984 per la revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati.
La Regione avrebbe posto a fondamento del proprio deliberato un accertamento ancora non ultimato, soggetto ad impugnativa in sede tributaria, che rappresenterebbe la valutazione unilaterale di una situazione contabile destituita di fondamento.
- Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.
Il provvedimento lesivo sarebbe carente di motivazione non potendosi ragionevolmente ritenere tale il riferimento al rapporto della Polizia Tributaria in quanto l’accertamento in esso contenuto sarebbe dovuto essere proprio della fase istruttoria nel corso della quale la Regione Lazio ha verificato la legittimità della richiesta di finanziamento e la sussistenza dei relativi presupposti.
L’amministrazione regionale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2005, la causa è stata introitata per la decisione.

 

2. Il Collegio osserva in rito che il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo, rispetto al potere dell’amministrazione di annullare i provvedimenti concessori per vizi di legittimità ovvero di revocare gli stessi per contrasto originario con l’interesse pubblico, quanto di diritto soggettivo, relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla relativa conservazione degli importi già concessi o da riscuotere.
Di talché, nella fase successiva al provvedimento concessorio, il destinatario vanta una posizione di diritto soggettivo in ordine alla concreta erogazione della somma di danaro o alla conservazione della somma stessa ove l’amministrazione chieda la sua restituzione per inadempimenti connessi alla fase di esecuzione del rapporto, mentre, rispetto al potere dell’amministrazione di annullare in autotutela il provvedimento di attribuzione del beneficio per vizi di legittimità, sussiste una posizione di interesse legittimo, più propriamente di tipo oppositivo.
In altri termini, una volta erogato il finanziamento pubblico, la posizione giuridica soggettiva del destinatario varia a seconda che le ragioni della restituzione riguardino la fase costituiva del provvedimento concessorio, nel qual caso la posizione, contrapponendosi all’esercizio del potere autoritativo di autotutela, è di interesse legittimo ovvero la fase dell’esecuzione del rapporto, nella quale la posizione, contrapponendosi ad un’attività tipicamente privatistica e, quindi, paritetica dell’amministrazione, è di diritto soggettivo.
Nella fattispecie in esame, è possibile evincere che il provvedimento afflittivo è stato adottato in quanto l’interessata ha utilizzato fatture considerate irregolari e di dette fatture è stato tenuto conto in sede di istruttoria finale, al fine della determinazione della spesa ammissibile ai contributi.
Pertanto, al di là della terminologia utilizzata, la richiesta di restituzione dei contributi erogati riposa in una circostanza, quale l’utilizzazione di fatture considerate irregolari, antecedente alla adozione del provvedimento concessorio, che risulta di conseguenza illegittimo ed è stato rimosso (rectius: annullato) con l’impugnato provvedimento di autotutela.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio sia di interesse legittimo, sicché la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo adito.

 

3. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

 

3.1 Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che: a) l’ipotesi contestata non rientrerebbe nella casistica prevista dall’art. 13 della L.R. 53/1984 per la revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati; b) la Regione avrebbe posto a fondamento del proprio deliberato un accertamento ancora non ultimato, soggetto ad impugnativa in sede tributaria, che rappresenterebbe la valutazione unilaterale di una situazione contabile destituita di fondamento.
L’at. 13 della L.R. Lazio 53/1984 prevede che la revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT relativi all’aumento annuo del costo della vita, nonché degli interessi legali vengono disposti dalla Giunta regionale quando:
a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente art. 11 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) venga effettuata un’iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi; nell’ipotesi di difformità parziale, la Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;
c) non venga rispettato il termine fissato per l’ultimazione dei lavori;
d) venga rescisso il contratto di “leasing” mobiliare od immobiliare;
e) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;
f) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione prescritta dalle norme vigenti.
La determinazione impugnata è stata assunta tenuto conto che, dalla relazione conclusiva redatta dalla 9^ Legione Guardia di Finanza Comando Nucleo P.T. di Rieti del 3.3.1998, si evince che il Nucleo di P.T. di Rieti ha dedotto l’utilizzazione da parte della Ditta Lucarelli Olga di fatture considerate irregolari e “pertanto dette fatture hanno avuto una funzione strumentale e propedeutica per l’attuazione della frode” e che di dette fatture è stato tenuto conto, in sede di istruttoria finale, al fine della determinazione della spesa ammissibile ai contributi PIM/Lazio.
La restituzione delle somme, quindi, è stata disposta atteso che la ditta individuale Lucarelli Olga, in conseguenza delle deduzioni della Guardia di Finanza – Comando del Nucleo P.T. di Rieti, ha indebitamente percepito i contributi cofinanziati dal PIM/Lazio.
Ne consegue che il provvedimento impugnato, pur non avendo la sua ragion d’essere in una delle cause di cui all’art. 13 L.R. 53/1984, deve essere propriamente qualificato come un atto di annullamento del provvedimento concessorio, adottato nell’esercizio del generale potere di autotutela, per vizio di legittimità di quest’ultimo, in quanto la spesa ammissibile ai contributi era stata determinata sulla base di fatture considerate irregolari.
Pertanto, con riferimento al contenuto sostanziale dell’atto, a nulla rileva che l’amministrazione lo abbia qualificato come revoca e che la tipologia non rientri nella casistica normativa sopra indicata.
Parimenti infondata è l’altra considerazione secondo cui la Regione avrebbe posto a fondamento del proprio deliberato un accertamento ancora non ultimato, soggetto ad impugnativa in sede tributaria, che rappresenterebbe la valutazione unilaterale di una situazione contabile destituita di fondamento.
Il Comando Nucleo P.T. di Rieti, con nota del 3 marzo 1998, al fine di consentire alle amministrazioni di operare le valutazioni di competenza in ordine all’adozione delle iniziative o dei provvedimenti finalizzati al recupero dei finanziamenti concessi, nei confronti di soggetti responsabili di frode, ha comunicato i dati relativi ad un’attività di servizio iniziata dal Comando in data 24.6.1997 ed ancora in corso.
Per quanto di interesse in questa sede, la Polizia Tributaria ha evidenziato che, dall’esame della documentazione esibita o reperita all’atto dell’intervento, dai controlli incrociati eseguiti dai Comandi del Corpo all’uopo attivati nonché dai questionari inviati ai fornitori della ditta Lucarelli Olga, è stato possibile accertare che la stessa ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti.
Da ulteriori accertamenti eseguiti e dall’esame della documentazione acquisita al controllo è emerso che la sig.ra Olga Lucarelli, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha presentato in data 10.2.1992 istanza tendente ad ottenere un contributo di cui all’art. 4 L.R. 45/1988 per “Miglioramento, acquisto arredi ed attrezzature mobili per albergo”, e successivamente, in data 15.3.1993, con lettera intestata alla Regione Lazio comunicava la propria volontà di poter beneficiare per l’iniziativa di acquisto di attrezzature ed arredi del contributo previsto dal PIM Lazio Sottoprogramma 4 – Misura 2.
Dalla relazione del Comando Nucleo P.T. di Rieti emerge ancora che, al fine di esaminare la legittima percezione del finanziamento, è stata richiesta alla Regione Lazio copia delle fatture e della perizia giurata presentata dalla ditta per l’ottenimento del finanziamento. Sono state elencate n. 12 fatture presentate e ammesse al contributo che sono risultate essere riferite ad operazioni inesistenti, in quanto relative a prestazioni mai effettuate e a cessioni di beni già esistenti o, in alcuni casi, mai installati nei locali della ditta. Ad ulteriore prova della preesistenza degli arredi e mobili vi sono, tra l’altro, vari documenti ufficiali quali la perizia giurata redatta il 7.4.1989 dall’arch. Onofri in occasione dell’apertura del concordato preventivo sul conto della ditta individuale “Lucarelli Olga”, il verbale di inventario redatto il 5.2.1990 dal Commissario Giudiziale avv. D’Orazi, la relazione descrittiva redatta il 28.2.1990 dall’arch. Paolucci, la delibera del Comitato Esecutivo dell’Ente Provinciale per il Turismo di Rieti del 5.3.1990; di contro, dall’esame di tutta la documentazione non risultano vendite, furti e/o distruzione di beni.
Sulla base di tali risultanze, l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione era sostanzialmente doveroso, mentre l’accoglimento di un’eventuale impugnativa in sede tributaria, di cui peraltro non v’è traccia agli atti del presente giudizio, potrebbe, ove del caso, costituire l’occasione per una nuova rivalutazione nell’ambito del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi in discorso.

 

3.2 Con il secondo motivo d’impugnativa è stato prospettato il difetto di motivazione, in quanto l’accertamento contenuto nel rapporto della Polizia Tributaria sarebbe dovuto essere proprio della fase istruttoria nel corso della quale la Regione Lazio ha verificato la legittimità della richiesta di finanziamento e la sussistenza dei relativi presupposti.
L’argomentazione non può essere condivisa atteso che il mancato accertamento dell’irregolarità delle fatture nella fase istruttoria, vale a dire prima dell’adozione dell’atto concessorio, non esclude che la Polizia Tributaria potesse compiere lo stesso accertamento in una fase successiva e che l’amministrazione potesse, così come ha fatto, recepire gli atti della Guardia di Finanza ponendoli a base del provvedimento adottato.
Né la ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione dell’erroneità dei fatti costituenti il fondamento dell’impugnato provvedimento di autotutela.

 

4. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2005.

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