| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 25 gennaio 2006
n. 517
Pres. Tosti, Rel. Caponigro
O. Lucarelli (Avv.ti A. M. Barbante) c/ Regione Lazio (Avv.
Stato) |
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Finanze pubbliche – Contributi e finanziamenti
– Destinatario di finanziamenti – Situazione giuridica soggettiva
– Duplice posizione di interesse legittimo e diritto soggettivo
– Sussiste - Motivi
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Il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni
pubbliche è titolare, nei confronti dell’autorità concedente,
di una duplice posizione di interesse legittimo e diritto
soggettivo; sussiste, infatti, interesse legittimo rispetto
al potere dell’amministrazione di annullare i provvedimenti
concessori per vizi di legittimità ovvero di revocare gli
stessi per contrasto originario con l’interesse pubblico;
diritto soggettivo, invece, relativamente alla concreta
erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento
e alla relativa conservazione degli importi già concessi
o da riscuotere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Roma – Sezione Prima Ter
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nelle persone dei magistrati: Dott. Luigi
Tosti Presidente; Dott. Franco Angelo Maria De Bernardi
Componente; Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 12156 del 1998, proposto da
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Olga Lucarelli rappresentata e difesa
dall’Avv. Anna Maria Barbante e domiciliata in Roma, presso
la Segreteria del Tribunale
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contro
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Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi
n. 12
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per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.
2353 del 9.6.1998 con cui la sig.ra Olga Lucarelli, quale
titolare della ditta individuale Albergo Silvana di Castel
S.Angelo, era dichiarata decaduta “dal contributo coofinanziato
Pim/Lazio sottoprogramma n. 4 Misura 4.2 per l’iniziativa:
opere di miglioramento, acquisto arredi e attrezzature mobili
per l’albergo …” e, conseguentemente, era revocata la concessione
dei contributi Pim/Lazio in favore della medesima.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005, giudice
relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui
al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con l’impugnata deliberazione del 9 giugno
1998, la Giunta Regionale del Lazio, tra l’altro, ha parzialmente
revocato la deliberazione di Giunta Regionale n. 10662/93
del 23.12.1993, limitatamente all’allegato A scheda n. 3
Ditta Lucarelli Olga HTL “Silvana” Castel S.Angelo (RI)
e il decreto del P.G.R.L. n. 1488/95 del 30.6.1995 e, conseguentemente,
ha revocato i seguenti contributi PIM/Lazio concessi ed
erogati alla Ditta in argomento: a) contributo regionale
di L. 22.258.560; b) contributo statale di L. 89.034.240;
c) contributo comunitario di L. 111.292.800, per un totale
di L. 222.585.600 oltre interessi legali, rivalutazione
monetaria e quant’altro previsto per legge.
La determinazione è stata assunta tenuto conto che dalla
relazione conclusiva redatta dalla 9^ Legione Guardia di
Finanza Comando Nucleo P.T. di Rieti del 3.3.1998 si evince
che il Nucleo di P.T. di Rieti, dall’esame della documentazione
esibita e/o reperita all’atto dell’intervento, dai controlli
incrociati eseguiti dai Comandi del Corpo di G.F. all’uopo
attivati nonché dai questionari inviati ai fornitori della
Ditta Lucarelli Olga, ha dedotto che la stessa ha utilizzato
fatture considerate irregolari e “pertanto dette fatture
hanno avuto una funzione strumentale e propedeutica per
l’attuazione della frode” e che di dette fatture è stato
tenuto conto, in sede di istruttoria finale, al fine della
determinazione della spesa ammissibile ai contributi PIM/Lazio.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
- Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della L.R.
Lazio n. 53/1984: erronea valutazione dei presupposti di
fatto e di diritto.
L’ipotesi contestata non rientrerebbe nella casistica prevista
dall’art. 13 della L.R. 53/1984 per la revoca del provvedimento
concessorio ed il recupero dei contributi già erogati.
La Regione avrebbe posto a fondamento del proprio deliberato
un accertamento ancora non ultimato, soggetto ad impugnativa
in sede tributaria, che rappresenterebbe la valutazione
unilaterale di una situazione contabile destituita di fondamento.
- Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.
Il provvedimento lesivo sarebbe carente di motivazione non
potendosi ragionevolmente ritenere tale il riferimento al
rapporto della Polizia Tributaria in quanto l’accertamento
in esso contenuto sarebbe dovuto essere proprio della fase
istruttoria nel corso della quale la Regione Lazio ha verificato
la legittimità della richiesta di finanziamento e la sussistenza
dei relativi presupposti.
L’amministrazione regionale ha contestato la fondatezza
delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2005, la causa è stata
introitata per la decisione.
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2. Il Collegio osserva in rito che il destinatario
di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti
dell’autorità concedente una posizione tanto di interesse
legittimo, rispetto al potere dell’amministrazione di annullare
i provvedimenti concessori per vizi di legittimità ovvero
di revocare gli stessi per contrasto originario con l’interesse
pubblico, quanto di diritto soggettivo, relativamente alla
concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento
e alla relativa conservazione degli importi già concessi
o da riscuotere.
Di talché, nella fase successiva al provvedimento concessorio,
il destinatario vanta una posizione di diritto soggettivo
in ordine alla concreta erogazione della somma di danaro
o alla conservazione della somma stessa ove l’amministrazione
chieda la sua restituzione per inadempimenti connessi alla
fase di esecuzione del rapporto, mentre, rispetto al potere
dell’amministrazione di annullare in autotutela il provvedimento
di attribuzione del beneficio per vizi di legittimità, sussiste
una posizione di interesse legittimo, più propriamente di
tipo oppositivo.
In altri termini, una volta erogato il finanziamento pubblico,
la posizione giuridica soggettiva del destinatario varia
a seconda che le ragioni della restituzione riguardino la
fase costituiva del provvedimento concessorio, nel qual
caso la posizione, contrapponendosi all’esercizio del potere
autoritativo di autotutela, è di interesse legittimo ovvero
la fase dell’esecuzione del rapporto, nella quale la posizione,
contrapponendosi ad un’attività tipicamente privatistica
e, quindi, paritetica dell’amministrazione, è di diritto
soggettivo.
Nella fattispecie in esame, è possibile evincere che il
provvedimento afflittivo è stato adottato in quanto l’interessata
ha utilizzato fatture considerate irregolari e di dette
fatture è stato tenuto conto in sede di istruttoria finale,
al fine della determinazione della spesa ammissibile ai
contributi.
Pertanto, al di là della terminologia utilizzata, la richiesta
di restituzione dei contributi erogati riposa in una circostanza,
quale l’utilizzazione di fatture considerate irregolari,
antecedente alla adozione del provvedimento concessorio,
che risulta di conseguenza illegittimo ed è stato rimosso
(rectius: annullato) con l’impugnato provvedimento di autotutela.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che
la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio sia
di interesse legittimo, sicché la giurisdizione appartiene
al giudice amministrativo adito.
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3. Nel merito, il ricorso è infondato e va
respinto.
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3.1 Con il primo motivo, la ricorrente sostiene
che: a) l’ipotesi contestata non rientrerebbe nella casistica
prevista dall’art. 13 della L.R. 53/1984 per la revoca del
provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi
già erogati; b) la Regione avrebbe posto a fondamento del
proprio deliberato un accertamento ancora non ultimato,
soggetto ad impugnativa in sede tributaria, che rappresenterebbe
la valutazione unilaterale di una situazione contabile destituita
di fondamento.
L’at. 13 della L.R. Lazio 53/1984 prevede che la revoca
del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi
già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT relativi
all’aumento annuo del costo della vita, nonché degli interessi
legali vengono disposti dalla Giunta regionale quando:
a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca
anteriore ai termini fissati nel precedente art. 11 senza
la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) venga effettuata un’iniziativa difforme da quella per
la quale sono stati concessi i contributi; nell’ipotesi
di difformità parziale, la Giunta medesima, su proposta
dell’Assessore regionale al turismo, provvede alla proporzionale
riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;
c) non venga rispettato il termine fissato per l’ultimazione
dei lavori;
d) venga rescisso il contratto di “leasing” mobiliare od
immobiliare;
e) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi
concessi;
f) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione
prescritta dalle norme vigenti.
La determinazione impugnata è stata assunta tenuto conto
che, dalla relazione conclusiva redatta dalla 9^ Legione
Guardia di Finanza Comando Nucleo P.T. di Rieti del 3.3.1998,
si evince che il Nucleo di P.T. di Rieti ha dedotto l’utilizzazione
da parte della Ditta Lucarelli Olga di fatture considerate
irregolari e “pertanto dette fatture hanno avuto una funzione
strumentale e propedeutica per l’attuazione della frode”
e che di dette fatture è stato tenuto conto, in sede di
istruttoria finale, al fine della determinazione della spesa
ammissibile ai contributi PIM/Lazio.
La restituzione delle somme, quindi, è stata disposta atteso
che la ditta individuale Lucarelli Olga, in conseguenza
delle deduzioni della Guardia di Finanza – Comando del Nucleo
P.T. di Rieti, ha indebitamente percepito i contributi cofinanziati
dal PIM/Lazio.
Ne consegue che il provvedimento impugnato, pur non avendo
la sua ragion d’essere in una delle cause di cui all’art.
13 L.R. 53/1984, deve essere propriamente qualificato come
un atto di annullamento del provvedimento concessorio, adottato
nell’esercizio del generale potere di autotutela, per vizio
di legittimità di quest’ultimo, in quanto la spesa ammissibile
ai contributi era stata determinata sulla base di fatture
considerate irregolari.
Pertanto, con riferimento al contenuto sostanziale dell’atto,
a nulla rileva che l’amministrazione lo abbia qualificato
come revoca e che la tipologia non rientri nella casistica
normativa sopra indicata.
Parimenti infondata è l’altra considerazione secondo cui
la Regione avrebbe posto a fondamento del proprio deliberato
un accertamento ancora non ultimato, soggetto ad impugnativa
in sede tributaria, che rappresenterebbe la valutazione
unilaterale di una situazione contabile destituita di fondamento.
Il Comando Nucleo P.T. di Rieti, con nota del 3 marzo 1998,
al fine di consentire alle amministrazioni di operare le
valutazioni di competenza in ordine all’adozione delle iniziative
o dei provvedimenti finalizzati al recupero dei finanziamenti
concessi, nei confronti di soggetti responsabili di frode,
ha comunicato i dati relativi ad un’attività di servizio
iniziata dal Comando in data 24.6.1997 ed ancora in corso.
Per quanto di interesse in questa sede, la Polizia Tributaria
ha evidenziato che, dall’esame della documentazione esibita
o reperita all’atto dell’intervento, dai controlli incrociati
eseguiti dai Comandi del Corpo all’uopo attivati nonché
dai questionari inviati ai fornitori della ditta Lucarelli
Olga, è stato possibile accertare che la stessa ha utilizzato
fatture per operazioni inesistenti.
Da ulteriori accertamenti eseguiti e dall’esame della documentazione
acquisita al controllo è emerso che la sig.ra Olga Lucarelli,
nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale,
ha presentato in data 10.2.1992 istanza tendente ad ottenere
un contributo di cui all’art. 4 L.R. 45/1988 per “Miglioramento,
acquisto arredi ed attrezzature mobili per albergo”, e successivamente,
in data 15.3.1993, con lettera intestata alla Regione Lazio
comunicava la propria volontà di poter beneficiare per l’iniziativa
di acquisto di attrezzature ed arredi del contributo previsto
dal PIM Lazio Sottoprogramma 4 – Misura 2.
Dalla relazione del Comando Nucleo P.T. di Rieti emerge
ancora che, al fine di esaminare la legittima percezione
del finanziamento, è stata richiesta alla Regione Lazio
copia delle fatture e della perizia giurata presentata dalla
ditta per l’ottenimento del finanziamento. Sono state elencate
n. 12 fatture presentate e ammesse al contributo che sono
risultate essere riferite ad operazioni inesistenti, in
quanto relative a prestazioni mai effettuate e a cessioni
di beni già esistenti o, in alcuni casi, mai installati
nei locali della ditta. Ad ulteriore prova della preesistenza
degli arredi e mobili vi sono, tra l’altro, vari documenti
ufficiali quali la perizia giurata redatta il 7.4.1989 dall’arch.
Onofri in occasione dell’apertura del concordato preventivo
sul conto della ditta individuale “Lucarelli Olga”, il verbale
di inventario redatto il 5.2.1990 dal Commissario Giudiziale
avv. D’Orazi, la relazione descrittiva redatta il 28.2.1990
dall’arch. Paolucci, la delibera del Comitato Esecutivo
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Rieti del 5.3.1990;
di contro, dall’esame di tutta la documentazione non risultano
vendite, furti e/o distruzione di beni.
Sulla base di tali risultanze, l’esercizio del potere di
autotutela da parte dell’amministrazione era sostanzialmente
doveroso, mentre l’accoglimento di un’eventuale impugnativa
in sede tributaria, di cui peraltro non v’è traccia agli
atti del presente giudizio, potrebbe, ove del caso, costituire
l’occasione per una nuova rivalutazione nell’ambito del
procedimento finalizzato alla concessione dei contributi
in discorso.
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3.2 Con il secondo motivo d’impugnativa è
stato prospettato il difetto di motivazione, in quanto l’accertamento
contenuto nel rapporto della Polizia Tributaria sarebbe
dovuto essere proprio della fase istruttoria nel corso della
quale la Regione Lazio ha verificato la legittimità della
richiesta di finanziamento e la sussistenza dei relativi
presupposti.
L’argomentazione non può essere condivisa atteso che il
mancato accertamento dell’irregolarità delle fatture nella
fase istruttoria, vale a dire prima dell’adozione dell’atto
concessorio, non esclude che la Polizia Tributaria potesse
compiere lo stesso accertamento in una fase successiva e
che l’amministrazione potesse, così come ha fatto, recepire
gli atti della Guardia di Finanza ponendoli a base del provvedimento
adottato.
Né la ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione dell’erroneità
dei fatti costituenti il fondamento dell’impugnato provvedimento
di autotutela.
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4. Sussistono giuste ragioni per disporre
la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Prima Ter di Roma, respinge il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 15 dicembre 2005.
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