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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 27 gennaio 2006 n. 1121
Pres. F. Guerriero, est. G. Passatelli Di Napoli
Siemens S.p.a. (Avv. Gennaro Belvino) c. Comune di Napoli (Avv.ti B. Ricci, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons D’Oranges, A. Andreottola, A. I. Furnari, E. Carpentieri)


1. Codice delle Comunicazioni – Procedimento di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile – Conclusione subordinata ad un evento incerto quale il rilascio del parere favorevole del Settore Edilizia Privata – Finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni – Palese violazione.

 

2. Codice delle Comunicazioni - Procedimento di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile – Decorso infruttuoso del termine di novanta giorni dalla richiesta – Silenzio-assenso ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 – Formazione del titolo abilitativo.

1. La conclusione positiva di un procedimento di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile non può essere subordinata ad un evento incerto nell’an e nel quando, quale il rilascio del parere da parte del Settore Edilizia Privata, con paralisi sine die del procedimento stesso e con palese violazione delle finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni.

 

2. Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del D.lgs. n. 259/2003, le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Decorso tale termine, dunque, il titolo abilitativo deve ritenersi formato.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SETTIMA SEZIONE



nelle persone dei Signori:
FRANCESCO GUERRIERO Presidente
ARCANGELO MONACILIUNI Cons.

GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Ex art. 26, comma 5, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.



Nella Camera di Consiglio del 11 Gennaio 2006


Visto il ricorso 1589/2005 proposto da:

SIEMENS S.P.A.



rappresentato e difeso da:

BELVINI GENNARO



con domicilio eletto in NAPOLI

CORSO NICOLA TERRACCIANO N. 28

contro

COMUNE DI NAPOLI
rappresentato e difeso da:
RICCI BRUNO
PULCINI ANNA
TARALLO GIUSEPPE
CRIMALDI BRUNO
PIZZA GIACOMO
CUOMO ANNALISA
ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA
ANDREOTTOLA ANTONIO
FURNARI ANNA IVANA
CARPENTIERI ELEONORA
con domicilio eletto in NAPOLI
AVV. MUNICIPALE - P.ZZA S. GIACOMO



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, a) della nota protocollo 3163 del 24.11.2004 del comune di Napoli, con la quale – in relazione al rilascio di autorizzazione per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile della società ricorrente - “si diffida dall’iniziare i lavori, anche se trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza , in mancanza di parere favorevole del Servizio edilizia privata, nonché degli altri pareri previsti dalla normativa vigente”;
nonché, con motivi aggiunti, b) della nota prot. n. 1057 del 07.03.2005, con cui si nega l’autorizzazione all’adeguamento dell’impianto di telefonia mobile, e si diffida dall’eseguire i lavori; c) della nota n. 683 del 01.03.05, con cui si dichiara l’impianto in contrasto con l’art. 14 della variante generale vigente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;



Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26 comma 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver presentato una richiesta di autorizzazione in data 25.08.04 per l'adeguamento di un impianto di telefonia mobile già istallato in via Acate n. 64; che tuttavia il Comune emetteva l'atto impugnato sub a), sostenendo che l’impianto di telefonia mobile da realizzare non era conforme all’art. 14 c. 3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di Napoli e che in mancanza di parere favorevole da parte del Servizio Edilizia Privata l’impianto non avrebbe potuto essere istallato, nonostante la scadenza del termine di cui all’art. 87 D.L.vo n. 259/03; successivamente, il Comune emetteva gli atti impugnati sub b) e c); che pertanto la ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, atteso che la conclusione positiva del procedimento viene subordinata ad un evento incerto nell’an e nel quando, quale il rilascio del parere da parte del Settore Edilizia Privata, con paralisi sine die del procedimento stesso e con palese violazione delle finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni; inoltre, vi è violazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259/2003, atteso che, una volta scaduto il termine di novanta giorni, il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso, anche in mancanza del parere del Settore per l’Edilizia Privata; nel caso di specie, il titolo abilitativo si è già formato atteso che, alla data di emissione dell'atto impugnato (26.11.04), il silenzio assenso si era già formato (dal 23.11.04); 2) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; 3) violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; 4) incompetenza, atteso che il provvedimento è stato emesso dal Dirigente del Servizio Ambiente anziché dal Dirigente dell’Area Tecnica; 5) falsa applicazione dell’art. 14 c. 3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di Napoli, in quanto le prescrizioni di tale norma si riferiscono solo agli impianti da realizzare ex novo e non anche agli impianti che devono essere solo adeguanti; se l’art. 14 c. 3 dovesse essere interpretato nel senso della sua applicazione anche agli impianti di telefonia mobile, esso sarebbe senz’altro illegittimo, in quanto i predetti impianti da istallare sul lastrico solare degli edifici devono necessariamente avere un’altezza superiore a m. 2,40, tanto più che la norma, oltre a rendere tale limite di altezza, impone l’arretramento a m. 2,40 dalla facciata degli edifici; tali limiti, in buona sostanza, renderebbero impossibile la realizzazione delle rete nella città di Napoli, attesa la notevole densità e vicinanza degli edifici stessi; tali limiti sono stati fissati senza alcuna istruttoria; nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) violazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259/2003, atteso che, alla data di emissione dell'atto impugnato, il silenzio assenso si era già formato (il 23.11.04); 2) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, dovuta in caso di atto emesso in autotutela; 3) eccesso di potere per carenza di motivazione; 4) incompetenza, atteso che il provvedimento è stato emesso dal Dirigente del Servizio Ambiente anziché dal Dirigente dell’Area Tecnica; 5) falsa applicazione dell’art. 14 c. 3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di Napoli, in quanto le prescrizioni di tale norma si riferiscono solo agli impianti da realizzare ex novo e non anche agli impianti che devono essere solo adeguanti; se l’art. 14 c. 3 dovesse essere interpretato nel senso della sua applicazione anche agli impianti di telefonia mobile, esso sarebbe senz’altro illegittimo, in quanto i predetti impianti da istallare sul lastrico solare degli edifici devono necessariamente avere un’altezza superiore a m. 2,40, tanto più che la norma, oltre a rendere tale limite di altezza, impone l’arretramento a m. 2,40 dalla facciata degli edifici; tali limiti, in buona sostanza, renderebbero impossibile la realizzazione delle rete nella città di Napoli, attesa la notevole densità e vicinanza degli edifici stessi; tali limiti sono stati fissati senza alcuna istruttoria;
CONSIDERATO che il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, come più volte affermato da questo Tribunale, la conclusione positiva del procedimento non può essere subordinata ad un evento incerto nell’an e nel quando, quale il rilascio del parere da parte del Settore Edilizia Privata, con paralisi sine die del procedimento stesso e con palese violazione delle finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni; inoltre, vi è violazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259/2003, atteso che, una volta scaduto il termine di novanta giorni, il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso, anche in mancanza del parere del Settore per l’Edilizia Privata; nel caso di specie, il titolo abilitativo si è già formato atteso che, alla data di emissione dell'atto impugnato (26.11.04), il silenzio assenso si era già formato (dal 23.11.04);
CHE gli altri motivi possono essere considerati assorbiti;

CHE le spese possono essere compensate;

P.Q.M.




Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11.01.2006.



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