REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SETTIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO GUERRIERO Presidente
ARCANGELO MONACILIUNI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 26, comma 5, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.
Nella Camera di Consiglio del 11 Gennaio 2006
Visto il ricorso 1589/2005 proposto da:
SIEMENS S.P.A.
rappresentato e difeso da:
BELVINI GENNARO
con domicilio eletto in NAPOLI
CORSO NICOLA TERRACCIANO N. 28
contro
COMUNE DI NAPOLI
rappresentato e difeso da:
RICCI BRUNO
PULCINI ANNA
TARALLO GIUSEPPE
CRIMALDI BRUNO
PIZZA GIACOMO
CUOMO ANNALISA
ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA
ANDREOTTOLA ANTONIO
FURNARI ANNA IVANA
CARPENTIERI ELEONORA
con domicilio eletto in NAPOLI
AVV. MUNICIPALE - P.ZZA S. GIACOMO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
a) della nota protocollo 3163 del 24.11.2004 del comune
di Napoli, con la quale – in relazione al rilascio di autorizzazione
per l’adeguamento di un impianto di telefonia mobile della
società ricorrente - “si diffida dall’iniziare i lavori,
anche se trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza , in mancanza di parere favorevole del Servizio
edilizia privata, nonché degli altri pareri previsti dalla
normativa vigente”;
nonché, con motivi aggiunti, b) della nota prot. n. 1057
del 07.03.2005, con cui si nega l’autorizzazione all’adeguamento
dell’impianto di telefonia mobile, e si diffida dall’eseguire
i lavori; c) della nota n. 683 del 01.03.05, con cui si
dichiara l’impianto in contrasto con l’art. 14 della variante
generale vigente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti
di cui all’articolo 26 comma 5 della legge 1034 del 1971
e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio
risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti,
sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla
immediata decisione nel merito della causa, che appare matura
per la decisione;
RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver presentato
una richiesta di autorizzazione in data 25.08.04 per l'adeguamento
di un impianto di telefonia mobile già istallato in via
Acate n. 64; che tuttavia il Comune emetteva l'atto impugnato
sub a), sostenendo che l’impianto di telefonia mobile da
realizzare non era conforme all’art. 14 c. 3 delle norme
di attuazione della variante al P.R.G. di Napoli e che in
mancanza di parere favorevole da parte del Servizio Edilizia
Privata l’impianto non avrebbe potuto essere istallato,
nonostante la scadenza del termine di cui all’art. 87 D.L.vo
n. 259/03; successivamente, il Comune emetteva gli atti
impugnati sub b) e c); che pertanto la ricorrente impugnava
tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti
motivi: 1) eccesso di potere, atteso che la conclusione
positiva del procedimento viene subordinata ad un evento
incerto nell’an e nel quando, quale il rilascio
del parere da parte del Settore Edilizia Privata, con paralisi
sine die del procedimento stesso e con palese violazione
delle finalità acceleratorie di cui al Codice delle Comunicazioni;
inoltre, vi è violazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259/2003,
atteso che, una volta scaduto il termine di novanta giorni,
il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso, anche
in mancanza del parere del Settore per l’Edilizia Privata;
nel caso di specie, il titolo abilitativo si è già formato
atteso che, alla data di emissione dell'atto impugnato (26.11.04),
il silenzio assenso si era già formato (dal 23.11.04); 2)
violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione
dell'avvio del procedimento; 3) violazione dell’obbligo
di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
4) incompetenza, atteso che il provvedimento è stato emesso
dal Dirigente del Servizio Ambiente anziché dal Dirigente
dell’Area Tecnica; 5) falsa applicazione dell’art. 14 c.
3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di
Napoli, in quanto le prescrizioni di tale norma si riferiscono
solo agli impianti da realizzare ex novo e non anche agli
impianti che devono essere solo adeguanti; se l’art. 14
c. 3 dovesse essere interpretato nel senso della sua applicazione
anche agli impianti di telefonia mobile, esso sarebbe senz’altro
illegittimo, in quanto i predetti impianti da istallare
sul lastrico solare degli edifici devono necessariamente
avere un’altezza superiore a m. 2,40, tanto più che la norma,
oltre a rendere tale limite di altezza, impone l’arretramento
a m. 2,40 dalla facciata degli edifici; tali limiti, in
buona sostanza, renderebbero impossibile la realizzazione
delle rete nella città di Napoli, attesa la notevole densità
e vicinanza degli edifici stessi; tali limiti sono stati
fissati senza alcuna istruttoria; nonché con i seguenti
motivi aggiunti: 1) violazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259/2003,
atteso che, alla data di emissione dell'atto impugnato,
il silenzio assenso si era già formato (il 23.11.04); 2)
violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione
dell'avvio del procedimento, dovuta in caso di atto emesso
in autotutela; 3) eccesso di potere per carenza di motivazione;
4) incompetenza, atteso che il provvedimento è stato emesso
dal Dirigente del Servizio Ambiente anziché dal Dirigente
dell’Area Tecnica; 5) falsa applicazione dell’art. 14 c.
3 delle norme di attuazione della variante al P.R.G. di
Napoli, in quanto le prescrizioni di tale norma si riferiscono
solo agli impianti da realizzare ex novo e non anche agli
impianti che devono essere solo adeguanti; se l’art. 14
c. 3 dovesse essere interpretato nel senso della sua applicazione
anche agli impianti di telefonia mobile, esso sarebbe senz’altro
illegittimo, in quanto i predetti impianti da istallare
sul lastrico solare degli edifici devono necessariamente
avere un’altezza superiore a m. 2,40, tanto più che la norma,
oltre a rendere tale limite di altezza, impone l’arretramento
a m. 2,40 dalla facciata degli edifici; tali limiti, in
buona sostanza, renderebbero impossibile la realizzazione
delle rete nella città di Napoli, attesa la notevole densità
e vicinanza degli edifici stessi; tali limiti sono stati
fissati senza alcuna istruttoria;
CONSIDERATO che il ricorso appare manifestamente
fondato, in quanto, come più volte affermato da questo Tribunale,
la conclusione positiva del procedimento non può essere
subordinata ad un evento incerto nell’an e nel quando,
quale il rilascio del parere da parte del Settore Edilizia
Privata, con paralisi sine die del procedimento stesso
e con palese violazione delle finalità acceleratorie di
cui al Codice delle Comunicazioni; inoltre, vi è violazione
dell'art. 87 D.L.vo n. 259/2003, atteso che, una volta scaduto
il termine di novanta giorni, il titolo abilitativo si forma
per silenzio assenso, anche in mancanza del parere del Settore
per l’Edilizia Privata; nel caso di specie, il titolo abilitativo
si è già formato atteso che, alla data di emissione dell'atto
impugnato (26.11.04), il silenzio assenso si era già formato
(dal 23.11.04);
CHE gli altri motivi possono essere considerati assorbiti;
CHE le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima
Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta
ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così
provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11.01.2006.