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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 4
Pres. A. Guida - Est. M. Filippi .
L. Cussi (Avv. P. Carnelli) contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta (Avv. C.E. Gallo) ed il Comune di Morgex (non costituito) e nei confronti di A.r.p.a. (non costituita)


Procedimento amministrativo – Provvedimento di approvazione del progetto di un centro di smaltimento rifiuti – Mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di uno dei proprietari interessati dalle relative procedure espropriative – Dimostrata conoscenza aliunde del progetto – Dimostrazione da parte della P.A. che il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto avere un diverso contenuto per la particolare idoneità del sito - Legittimità

È legittimo il provvedimento di approvazione del progetto di un centro di smaltimento rifiuti, non preceduto dall’avviso di avvio del procedimento nei confronti di uno dei proprietari interessati dalle relative procedure espropriative, laddove risulti dagli atti che quest’ultimo era comunque venuto a conoscenza di tale progetto e laddove l’Amminstrazione abbia fornito adeguati elementi in ordine alla circostanza che il provvedimento conclusivo (la localizzazione dell’opera e l’approvazione del progetto) non avrebbe potuto avere un diverso contenuto se questi avesse partecipato al procedimento - appalesandosi quale esito sostanzialmente vincolato del procedimento - in quanto la particolare idoneità (di natura urbanistica ed idrogeologica) del sito prescelto escludeva l’idoneità degli altri siti considerati


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 97 del 2003, proposto da:
Cussi Lino, rappresentato e difeso dall' avv. Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Aosta, via Losanna, n. 17;

contro



 

- Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Jorioz, in Aosta, Av. Conseil des Commis, n. 8; - Comune di Morgex, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di
A.r.p.a. - Agenzia Regionale Protezione Ambientale, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento
- della delibera della Giunta regionale n. 2521 del 23 giugno 2003, concernente la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un centro di smaltimento rifiuti da ubicare in Comune Morgex, localita' Mombardon;
- di tutti gli atti comunque connessi alla deliberazione anzidetta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Autonoma Valle d'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2005 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente – proprietario di un terreno boschivo in Comune Morgex, località Mombardon, già oggetto di due espropriazioni parziali – impugna la deliberazione (n. 2521 del 23 giugno 2003) con cui la Giunta regionale ha approvato il progetto del centro di smaltimento rifiuti da realizzare sul terreno di proprietà del ricorrente.
Con il ricorso si lamenta la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, sostiene l’infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.
Non si sono invece costituiti né il Comune di Morgex, né l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
2. Il ricorso non è fondato.
2.a – Con un unico motivo di impugnativa si deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, in quanto al ricorrente non è stato comunicato l’avvio del procedimento che si è concluso con la deliberazione impugnata.
Tale circostanza è incontestata.
E’ però da rilevare che – come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3972 dell’8 maggio 1987 – il progetto approvato con la deliberazione impugnata costituisce la fase conclusiva dell’iniziativa regionale volta alla realizzazione, nel Comune di Morgex (nell’area prescelta dallo stesso Comune), di una stazione intermedia di trasferimento dei rifiuti solidi urbani, in attuazione del più generale progetto regionale di individuazione dei centri di stoccaggio provvisorio di tali rifiuti per l’intera Valle d’Aosta.
E’ poi da sottolineare che, come anticipato, il terreno di proprietà del ricorrente è stato oggetto di due successive espropriazioni parziali per la realizzazione, dapprima di un collettore fognario, e poi della strada di accesso alla discarica intercomunale.
Risulta dagli atti che al ricorrente è stato comunicato l’avvio di entrambi i procedimenti.
Risulta ancora – dal contenuto delle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso di tali procedimenti – che questi era a conoscenza del progetto regionale volto alla realizzazione della stazione intermedia di trasferimento dei rifiuti, tanto è vero che, in entrambi i casi, ha chiesto all’Amministrazione di procedere all’espropriazione di tutto il terreno di sua proprietà, anziché ad una espropriazione frazionata, proprio sul rilievo che, in occasione della prossima realizzazione della stazione intermedia di compattazione dei rifiuti, l’intera superficie sarebbe stata espropriata (v. le deliberazioni di Giunta comunale, rispettivamente, n. 73 del 12.04.1996 e n. 123 del 17 maggio 1996, contenenti le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal ricorrente).
E’ vero, come si lamenta con il ricorso, che l’avvio della fase di completamento del progetto regionale non è stata oggetto di specifica comunicazione, pur avendo il Comune precisato - in sede di controdeduzione alle osservazioni del ricorrente, nell’ambito dei due precedenti procedimenti espropriativi – che le successive opere da realizzare sullo stesso terreno avrebbero dovuto seguire “un proprio iter burocratico”.
E’ vero anche, come sostiene il ricorrente, che la natura discrezionale dei procedimenti volti alla localizzazione di opere pubbliche consente al proprietario dell’area interessata dall’espropriazione di fornire un contributo che può risultare rilevante.
Va però osservato che nella specie l’Amministrazione regionale ha fornito adeguati elementi in ordine alla circostanza che il provvedimento conclusivo (la localizzazione dell’opera e l’approvazione del progetto) non avrebbe potuto avere un diverso contenuto se il ricorrente avesse partecipato al procedimento.
Dalla lettura degli atti risulta infatti che la località Montbardon, già dal 1988, era stata ritenuta idonea ai fini della localizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti: gli analitici rilievi contenuti nei verbali dei due sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione regionale il 26 gennaio 1988 e il 22 dicembre 1988 danno infatti conto non solo delle ragioni (di natura urbanistica ed idrogeologica) della ritenuta idoneità del sito prescelto, ma anche delle ragioni (di analoga natura) che escludono l’idoneità degli altri siti considerati.
In altre parole, il provvedimento conclusivo si appalesa quale esito sostanzialmente vincolato del procedimento.
Sicché – ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, invocato dalla difesa dell’Amministrazione ed applicabile alla specie in relazione alla natura processuale della disposizione – la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non assume rilievo invalidante (vedi Cons. Stato, Sezione VI, n. 3412/2005).
D’altra parte il ricorrente – che come si è visto era a conoscenza del progetto di localizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti fino dal 1996 - né con il ricorso introduttivo, né con le memorie e neppure nel corso della discussione in udienza, ha contestato l’ineluttabilità dello sbocco procedimentale: non risulta infatti che il ricorrente abbia evidenziato profili di inidoneità del sito prescelto o indicato soluzioni alternative.
3. - Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2005 con l'intervento dei signori:
Antonio Guida, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere

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