| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 4
Pres. A. Guida - Est. M. Filippi .
L. Cussi (Avv. P. Carnelli) contro la Regione Autonoma Valle
d'Aosta (Avv. C.E. Gallo) ed il Comune di Morgex (non costituito)
e nei confronti di A.r.p.a. (non costituita) |
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Procedimento amministrativo – Provvedimento
di approvazione del progetto di un centro di smaltimento
rifiuti – Mancata comunicazione di avvio del procedimento
nei confronti di uno dei proprietari interessati dalle relative
procedure espropriative – Dimostrata conoscenza aliunde
del progetto – Dimostrazione da parte della P.A. che il
provvedimento conclusivo non avrebbe potuto avere un diverso
contenuto per la particolare idoneità del sito - Legittimità
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È legittimo il provvedimento di approvazione
del progetto di un centro di smaltimento rifiuti, non preceduto
dall’avviso di avvio del procedimento nei confronti di uno
dei proprietari interessati dalle relative procedure espropriative,
laddove risulti dagli atti che quest’ultimo era comunque
venuto a conoscenza di tale progetto e laddove l’Amminstrazione
abbia fornito adeguati elementi in ordine alla circostanza
che il provvedimento conclusivo (la localizzazione dell’opera
e l’approvazione del progetto) non avrebbe potuto avere
un diverso contenuto se questi avesse partecipato al procedimento
- appalesandosi quale esito sostanzialmente vincolato del
procedimento - in quanto la particolare idoneità (di natura
urbanistica ed idrogeologica) del sito prescelto escludeva
l’idoneità degli altri siti considerati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 97 del 2003,
proposto da:
Cussi Lino, rappresentato e difeso dall' avv. Piercarlo
Carnelli, con domicilio eletto presso lo studio di questi,
in Aosta, via Losanna, n. 17;
contro
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- Regione Autonoma Valle d'Aosta,
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata
e difesa dall' avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Jorioz, in Aosta,
Av. Conseil des Commis, n. 8; - Comune di Morgex,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in
giudizio;
nei confronti di
A.r.p.a. - Agenzia Regionale Protezione Ambientale,
non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta regionale n. 2521 del 23 giugno
2003, concernente la valutazione positiva sulla compatibilità
ambientale del progetto per la realizzazione di un centro
di smaltimento rifiuti da ubicare in Comune Morgex, localita'
Mombardon;
- di tutti gli atti comunque connessi alla deliberazione
anzidetta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Autonoma
Valle d'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2005
il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario di un terreno boschivo
in Comune Morgex, località Mombardon, già oggetto di due
espropriazioni parziali – impugna la deliberazione (n. 2521
del 23 giugno 2003) con cui la Giunta regionale ha approvato
il progetto del centro di smaltimento rifiuti da realizzare
sul terreno di proprietà del ricorrente.
Con il ricorso si lamenta la violazione delle norme sulla
partecipazione procedimentale.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio,
sostiene l’infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.
Non si sono invece costituiti né il Comune di Morgex, né
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
2. Il ricorso non è fondato.
2.a – Con un unico motivo di impugnativa si deduce la violazione
degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, in quanto
al ricorrente non è stato comunicato l’avvio del procedimento
che si è concluso con la deliberazione impugnata.
Tale circostanza è incontestata.
E’ però da rilevare che – come risulta dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 3972 dell’8 maggio 1987 – il progetto
approvato con la deliberazione impugnata costituisce la
fase conclusiva dell’iniziativa regionale volta alla realizzazione,
nel Comune di Morgex (nell’area prescelta dallo stesso Comune),
di una stazione intermedia di trasferimento dei rifiuti
solidi urbani, in attuazione del più generale progetto regionale
di individuazione dei centri di stoccaggio provvisorio di
tali rifiuti per l’intera Valle d’Aosta.
E’ poi da sottolineare che, come anticipato, il terreno
di proprietà del ricorrente è stato oggetto di due successive
espropriazioni parziali per la realizzazione, dapprima di
un collettore fognario, e poi della strada di accesso alla
discarica intercomunale.
Risulta dagli atti che al ricorrente è stato comunicato
l’avvio di entrambi i procedimenti.
Risulta ancora – dal contenuto delle osservazioni presentate
dal ricorrente nel corso di tali procedimenti – che questi
era a conoscenza del progetto regionale volto alla realizzazione
della stazione intermedia di trasferimento dei rifiuti,
tanto è vero che, in entrambi i casi, ha chiesto all’Amministrazione
di procedere all’espropriazione di tutto il terreno di sua
proprietà, anziché ad una espropriazione frazionata, proprio
sul rilievo che, in occasione della prossima realizzazione
della stazione intermedia di compattazione dei rifiuti,
l’intera superficie sarebbe stata espropriata (v. le deliberazioni
di Giunta comunale, rispettivamente, n. 73 del 12.04.1996
e n. 123 del 17 maggio 1996, contenenti le controdeduzioni
alle osservazioni formulate dal ricorrente).
E’ vero, come si lamenta con il ricorso, che l’avvio della
fase di completamento del progetto regionale non è stata
oggetto di specifica comunicazione, pur avendo il Comune
precisato - in sede di controdeduzione alle osservazioni
del ricorrente, nell’ambito dei due precedenti procedimenti
espropriativi – che le successive opere da realizzare sullo
stesso terreno avrebbero dovuto seguire “un proprio iter
burocratico”.
E’ vero anche, come sostiene il ricorrente, che la natura
discrezionale dei procedimenti volti alla localizzazione
di opere pubbliche consente al proprietario dell’area interessata
dall’espropriazione di fornire un contributo che può risultare
rilevante.
Va però osservato che nella specie l’Amministrazione regionale
ha fornito adeguati elementi in ordine alla circostanza
che il provvedimento conclusivo (la localizzazione dell’opera
e l’approvazione del progetto) non avrebbe potuto avere
un diverso contenuto se il ricorrente avesse partecipato
al procedimento.
Dalla lettura degli atti risulta infatti che la località
Montbardon, già dal 1988, era stata ritenuta idonea ai fini
della localizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti:
gli analitici rilievi contenuti nei verbali dei due sopralluoghi
effettuati dall’Amministrazione regionale il 26 gennaio
1988 e il 22 dicembre 1988 danno infatti conto non solo
delle ragioni (di natura urbanistica ed idrogeologica) della
ritenuta idoneità del sito prescelto, ma anche delle ragioni
(di analoga natura) che escludono l’idoneità degli altri
siti considerati.
In altre parole, il provvedimento conclusivo si appalesa
quale esito sostanzialmente vincolato del procedimento.
Sicché – ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge
n. 241 del 1990, invocato dalla difesa dell’Amministrazione
ed applicabile alla specie in relazione alla natura processuale
della disposizione – la mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento non assume rilievo invalidante (vedi Cons.
Stato, Sezione VI, n. 3412/2005).
D’altra parte il ricorrente – che come si è visto era a
conoscenza del progetto di localizzazione dell’impianto
di trattamento dei rifiuti fino dal 1996 - né con il ricorso
introduttivo, né con le memorie e neppure nel corso della
discussione in udienza, ha contestato l’ineluttabilità dello
sbocco procedimentale: non risulta infatti che il ricorrente
abbia evidenziato profili di inidoneità del sito prescelto
o indicato soluzioni alternative.
3. - Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno
20 dicembre 2005 con l'intervento dei signori:
Antonio Guida, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere
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