Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2006 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 14 dicembre 2005 n. 4002
Pres. Calvo – Est. Correale
Restauri & Recuperi s.r.l. (avv. Allodi) c. Ministero per i Beni e per le Attività Culturali (avv. Stato) e S.E.C.A.P. s.p.a. (avv. Videtta)


1. Contratti della P.A. – Bando – Modifiche – Pubblicità – Utilizzazione di forme non identiche a quelle originariamente seguite – Ammissibilità – Fattispecie.

 

2. Contratti della P.A. – Opere pubbliche – Art. 13, 7° co. l. 109/94 s.m.i. – Applicabilità – Opere generali di contenuto specialistico – Subappaltabilità – Non ricorre.

1. E’ ammissibile che la modifica del bando sia pubblicizzata mediante forme non identiche rispetto a quelle originariamente seguite (nel caso di specie la modifica del bando era stata riportata su un quotidiano nazionale e sul sito informatico cui sia il bando nella versione primigenia che gli estratti dello stesso pubblicati nei quotidiani nazionali avevano fatto riferimento).

 

2. E’ legittimo il bando che ritiene la non subappaltabilità ai sensi dell’art. 13, 7° co. l. 109/94 s.m.i. di opere generali (OG11) il cui contenuto coincidente con opere di contenuto specialistico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1461/2004 proposto da

RESTAURI & RECUPERI S.r.l., in persona del procuratore speciale, ing. Vittorio Fiorillo, con sede in Napoli alla via privata D. Giustino n. 3/a, rappresentata e difesa dall’avv. Giangiacomo Allodi ed elettivamente domiciliata in Torino, via Casalis n. 66, presso lo studio dell’avv. Edoardo Protto

contro



il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

e nei confronti



- dell’Archivio di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Torino, p.zza Castello n. 209;

- di S.E.C.A.P. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Sebastiano Provvisiero, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Videtta ed elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 30, presso lo studio del medesimo;


per l’annullamento, previa sospensione,



del verbale di pubblico incanto del 30 giugno-1 luglio 2004, redatto dalla “Commissione per l’esame delle offerte pervenute per l’affidamento dei lavori di realizzazione del deposito interrato nel cortile di pertinenza dell’edificio storico sede delle sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino via Piave, 21”, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione dalla gara della Restauri & Recuperi s.r.l. e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della Ditta S.E.C.A.P. s.p.a. con il ribasso del 15,0470%; per quanto possa occorrere, del Bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/5/2004 e delle modifiche introdotte allo stesso – richiamate nella nota prot. n. 5432/IV.2.3 del 22/7/2004 dell’Archivio di Stato – delle quali si ignora il contenuto, nella parte in cui essi eventualmente escludano la subappaltabilità delle opere rientranti nella categoria OG11; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti agli stessi, ivi comprese le note prot. n. 4692/IV.2.3 del 6/7/2004 e n. 5432/IV.2.3 del 22/7/2004 dell’Archivio di Stato, nonché l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ove intervenuta
b) sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di estremi, data e contenuto ignoti, recante l’aggiudicazione definitiva a favore della società S.E.C.A.P. s.p.a. dell’appalto dei lavori relativi alla “realizzazione del deposito interrato nel cortile di pertinenza dell’edificio storico sede delle sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino via Piave, 21”, della cui esistenza si è avuto conoscenza a seguito della nota prot. n. 7688/IV-2-3 del 29/10/2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino; della nota prot. n. 5597/IV, 2,3 del 29/7”004, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino ha comunicato alla società S.E.C.A.P. s.p.a. l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all’appalto sopra indicato e della quale si è avuto conoscenza attraverso la nota prot. n. 7688/IV-2-3 del 29/10/2004 sopra richiamata; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. n. 4963/IV, 2,3 del 2/7/2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino, recante la comunicazione alla società S.E.C.A.P. s.p.a. dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a suo favore.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il “controricorso” della S.E.C.A.P. s.p.a. e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente in data 26 novembre 2004;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;
Relatore all’udienza del 13 luglio 2005 il Referendario avv. Ivo Correale;
Uditi l’avv. Proto, su delega dell’avv. G. Allodi, per la società ricorrente, l’Avvocato dello Stato M. Prinzivalli per l’Amministrazione resistente, l’avv. F.P. Videtta per la S.E.C.A.P. s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO




Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 maggio 2004 n. 124 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di Torino indiceva un pubblico incanto, ex art. 20, comma 1, l. n. 109/94 ed art. 76 comma 1 d.P.R. n. 554/99, avente ad oggetto “realizzazione deposito interrato nel cortile dell’edificio storico di via Piave, 21, sede delle sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino”.
Tale bando di gara, tra l’altro, richiedeva la categoria OG1 (Cat. IV D.P.R. n. 34/2000) per un ammontare pari al 70 per cento dell’importo dell’appalto e la categoria OG11 (Cat. III D.P.R. n. 34/2000) per un ammontare pari al restante 30 per cento. Entrambe le lavorazioni erano poi indicate come subappaltabili. Il termine di presentazione delle offerte era fissato al 28 giugno 2004.
Seguiva, quindi, la pubblicazione di tale bando di gara, per estratto, su due quotidiani nazionali in data 27 maggio 2004. In tale sunto era indicato, tra l’altro, solo il “sito” internet presso il quale erano disponibili in forma integrale, ai fini della necessaria consultazione, il bando di gara e il relativo disciplinare.
In data 8 giugno 2004, la medesima stazione appaltante provvedeva a richiedere al Poligrafico dello Stato, ai fini della pubblicazione in G.U., una richiesta di correzione del bando di gara, nella parte in cui si riferiva alla lavorazione OG11, specificando, a differenza dell’originaria indicazione – comunque non riportata nell’estratto pubblicato sui quotidiani nazionali - che questa non era subappaltabile, ex art. 13 comma 7 l. n. 109/94. Analoga correzione del bando era comunque subito inserita nel “sito” internet presso il quale poteva leggersi tutta la documentazione di gara.
Effettuato il necessario sopralluogo richiesto, la Restauri & Recuperi s.r.l. presentava la sua offerta, in cui però, rifacendosi evidentemente all’originaria formulazione del bando, dichiarava l’intento di subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG11, non essendo in possesso della III classifica richiesta dall’amministrazione.
Nella prima seduta del 30 giugno 2004, la commissione di gara provvedeva ad escludere la Restauri & Recuperi s.r.l., “ …in quanto l’attestazione SOA prodotta risulta carente della categoria OG11 richiesta” e “Proceduto alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, come risulta(va) dall’allegato prospetto” “aggiudica(va), ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera C e 1 bis della legge n. 109/94 e s.m.i., alla ditta S.E.C.A.P. s.p.a.”.
In seguito a contestazione da parte dell’impresa interessata, che richiamava l’originale formulazione del bando, l’amministrazione precisava, con nota prot. 5432/IV 2.3 del 22 luglio 2004, che: “…la correzione del bando ha riguardato unicamente l’adeguamento del medesimo alla normativa vigente in materia di subappalto (art. 13 comma 7 L. 109/94). Ciò posto, la doglianza relativa all’asserita mancata pubblicazione sugli organi ufficiali appare, in primo luogo, irrilevante, poiché la correzione non ha comportato ampliamento delle condizioni, è stata effettuata tramite altri efficaci mezzi di notizia e si è risolta nel recepimento di norma nota a tutti gli operatori di settore. La doglianza, in secondo luogo, sarebbe ininfluente, per essersi trattato di mera correzione imposta, non comportante modifica delle condizioni di gara, ad inizio regolate dalla disposizione di cui all’art. 13 l. 109/94 citato, non derogabili dall’Amministrazione. La domanda di riammissione alla gara deve, infine essere respinta, per carenza di interesse, in quanto del tutto inidonea a modificarne l’esito (Cons. Stato VI 22/10/2002 n. 5813; 2/10/2001 n. 150)”.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 19 ottobre 2004, la Restauri & Recuperi s.r.l. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, degli atti indicati in epigrafe, lamentando:
1) Violazione e falsa applicazione del Bando e del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi generali in materia di gare d’appalto. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per istruttoria carente.
La società ricorrente riteneva di premettere di avere interesse all’annullamento richiesto, in quanto una sua riammissione alla gara avrebbe comportato la conseguente aggiudicazione dell’appalto in virtù del ribasso del 15,269% offerto.
La società ricorrente, quindi, precisava che la modifica al bando di gara richiamata dall’amministrazione per giustificare l’esclusione non poteva avere rilevanza, perché non portata a conoscenza mediante forme di pubblicità identiche a quelle originariamente seguite per la originaria divulgazione. La modifica, infatti, non era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma solo su “altri” mezzi di notizia, peraltro sconosciuti alla ricorrente, e senza dare notizia della modifica apportata.
L’offerta della società ricorrente, quindi, era ammissibile perché fondata sulla prescrizione del bando come pubblicata sulla G.U. del 28 maggio 2004, che considerava subappaltabili entrambe le lavorazioni indicate.
Anche altre disposizioni del bando, poi, al punto VI.4 lett. h), e del disciplinare, all’art. 1, lett. W), si richiamavano alle opere subappaltabili, confermando, così, tale possibilità.
Avendo dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG11, quindi, la società ricorrente non era tenuta a possedere la III classifica e la sua esclusione, fondata su tale circostanza, era illegittima.
2) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 7 L. 109/94. Violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 D.P.R. 554/99. Violazione del principio dell’affidamento. Sviamento.
In linea subordinata, la società ricorrente impugnava le clausole del bando di gara, così come successivamente modificate, nella parte in cui escludevano la subappaltabilità delle opere rientranti nella categoria OG11.
Tale subappaltabilità era invece perfettamente coerente alla disciplina vigente.
L’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, richiamato dalla stazione appaltante, introduceva una deroga alla disposizione generale di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 554/99, prevedendo che strutture, impianti ed opere speciali, se superanti il valore del 15% dell’appalto, non possono essere affidati in subappalto.
Tali “strutture, impianti ed opere speciali” oggetto della richiamata deroga sono solo quelle specificate dall’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99, tra cui rientrano solo opere specializzate (ad eccezione della categoria OG12, non inerente al presente appalto) ma non la categoria OG11 considerata nel bando di gara.
Così pure, in linea generale, la società ricorrente evidenziava che non era applicabile neanche la disposizione di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 cit., in quanto richiamante solo le lavorazioni oggetto della previsione dell’art. 72, comma 4, cit.
La disciplina applicabile al caso di specie era quindi corrispondente a quanto stabilito dall’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 554/99 cit., secondo il quale le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicata come prevalente possono anche subappaltare le lavorazioni specializzate a favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Anzi, ai sensi dell’ultimo capoverso delle Premesse dell’Allegato a) al d.P.R. n. 34/2000, la società ricorrente non possedendo la classificazione III richiesta dal Bando per la categoria OG11 non poteva che subappaltare i relativi lavori
Si costituiva in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, evidenziando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
In particolare, l’amministrazione resistente riteneva inammissibile il ricorso perché la società ricorrente non possedeva “ab origine” i requisiti e la qualificazione richiesti ed era priva, quindi, di alcuna possibilità di aggiudicazione.
Con “Controricorso”, la S.E.C.A.P. s.p.a., in primo luogo, rilevava la tardività delle censure proposte avverso il bando di gara, perché non impugnato nei termini di decadenza e, in secondo luogo, illustrava le ragioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso, richiamandosi, in sostanza, alla peculiarità delle lavorazioni corrispondenti alla categoria OG11 nel presente appalto.
Con motivi aggiunti notificati il 26 novembre 2004, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, dei quali ha chiesto la sospensione, riportando le medesime censure già illustrate con il ricorso introduttivo, aggiungendo, ad integrazione, le conclusioni cui era pervenuto in argomento il Consiglio di Stato in una sentenza dell’ottobre 2004, quasi integralmente riportata.
Con memorie depositate in prossimità della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti illustravano ulteriormente le proprie tesi, anche in relazione ai motivi aggiunti.
Su richiesta della parte ricorrente la trattazione dell’istanza cautelare era rinviata a quella del merito.
Con ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica, tutte le parti ribadivano le proprie argomentazioni.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 20 luglio 2005 è stato depositato il dispositivo della presente sentenza.


DIRITTO




Il Collegio, preliminarmente, disattende l’eccezione di difetto di interesse al ricorso, proposta dall’amministrazione resistente, secondo la quale la società ricorrente non poteva che essere esclusa, perché “’ab origine’ non possedeva i requisiti e la qualificazione richiesti”.
Invero, la società ricorrente, con i motivi di ricorso come illustrati, tende a dimostrare proprio la corrispondenza alla legge di gara dei requisiti da lei posseduti e, in subordine, l’illegittimità della legge di gara stessa ove richiedenti requisiti ulteriori e diversi da quelli specificamente da lei posseduti e dichiarati in sede concorsuale, per cui l’accoglimento delle censure consentirebbe alla stessa di essere riammessa in gara, con conseguente inserimento in graduatoria.
Tanto basta a legittimarla alla proposizione del presente ricorso e, sotto tale profilo, l’eccezione della difesa erariale è priva di pregio perché fondata su considerazioni che non tengono conto degli effettivi motivi di ricorso e delle conseguenze derivanti da un loro eventuale accoglimento.
Premesso ciò, il Collegio rileva però che nel merito il ricorso si palesa infondato.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che la modifica del bando di gara contenente la precisazione della impossibilità di subappalto per le opere di cat. OG11 non era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come invece l’originario testo del bando, ma solo su diversi mezzi di informazione, sconosciuti alla stessa, e senza fornire alcuna pubblicità delle modifiche apportate.
In merito, il Collegio osserva, in punto di fatto, che in effetti il testo del bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2004 precisava, al punto II.2.I, lett. d), - lavorazioni di cui si compone l’intervento - che le lavorazioni OG11 (Cat. III del d.P.R. n. 34/2000) erano subappaltabili.
Il medesimo bando di gara, però, specificava al punto I.1 che vi era un indirizzo telematico (www.multix.it/asto) presso il quale ottenere ulteriori informazioni nonchè la documentazione. Il disciplinare di gara, poi, secondo quanto precisato nel medesimo bando di gara, punto IV.3.I, poteva essere disponibile sul suddetto sito internet, con ciò chiarendo come fosse strettamente legata alla pubblicazione cartacea anche quella sul sito informatico, di per sé consentita per tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 24 l. 24 novembre 2000, n. 340 e, nello specifico settore delle gare di appalto, dall’art. 80, comma 6, d.P.R. n. 554/99.
Gli stessi estratti del bando di gara pubblicati su due quotidiani nazionali, secondo la documentazione depositata dall’amministrazione resistente, non facevano alcun riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si limitavano a richiamare l’indirizzo di posta elettronica e il sito internet contenuti nel bando, con ciò ritenendoli sufficienti per la più completa e corretta pubblicità del bando medesimo.
La società ricorrente, quindi, non poteva non essere a conoscenza della sussistenza del sito informatico posto ad integrazione e completamento delle informazioni della legge di gara e di necessaria consultazione ai fini della integrale conoscenza della relativa documentazione.
Ne consegue che era onere di ciascuna impresa partecipante prendere visione integrale di tutti gli atti di gara attraverso tutte le forme di pubblicità richiamate nel medesimo bando, prima di effettuare la propria offerta.
Né è invocabile il richiamo al principio generale dell’affidamento, come effettuato dalla società ricorrente, dato che esso deve pur sempre collegarsi a quello, altrettanto generale, della buona fede e correttezza, anche in sede precontrattuale come quella in esame, ove le parti devono adottare un comportamento idoneo a conoscere e far conoscere al meglio le offerte della rispettiva controparte.
Dato che risulta che la modifica al bando sia stata pubblicizzata anche su un quotidiano economico nazionale, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, secondo cui non si era data la minima pubblicità alla modifica, comunque in tempo utile per la presentazione delle offerte – e quelle relative di tutte le altre ditte partecipanti che si sono conformate lo confermano – la società ricorrente non può invocare a sua esimente la circostanza di una originaria pubblicazione cartacea sulla G.U., atteso che il medesimo bando invitava esplicitamente a fare riferimento anche alla integrazione in via informatica.
Evidenti ragioni di indifferibilità ed urgenza, quindi, avevano imposto all’amministrazione di correggere il bando nel minor tempo possibile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e mediante gli strumenti tecnologici idonei, peraltro richiamati nella formulazione originaria del bando di gara.
D’altronde, per quanto verrà specificato in prosieguo, tale modifica era anche necessaria perché rispondente a prescrizioni di legge che non potevano essere disattese e che dovevano essere conosciute da tutti gli operatori del settore, tra cui ricomprendere certamente anche la società ricorrente.
La modifica in questione, infatti, non ha introdotto mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara ma ha recepito quanto previsto dalla normativa vigente, correggendo così un’iniziale incongruità della legge di gara medesima, nel rispetto anche del principio generale del “buon andamento” di cui all’art. 97 Cost.
In presenza di una disposizione originaria almeno dubbia in relazione alle leggi vigenti, quindi, la società ricorrente, prima di presentare l’offerta, aveva l’onere di richiedere informazioni alla medesima stazione appaltante o, quantomeno, di seguire sullo strumento di più immediata consultazione, dato dal sito internet, eventuali integrazioni e modificazioni della legge di gara, come d’altro canto risultano avere fatto tutte le altre partecipanti alla gara.
Alla luce di quanto riportato, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso, per cui può prescindersi dall’esaminare le relative eccezioni di tardività riferite all’impugnazione delle clausole del bando che escludono la subappaltabilità delle opere rientranti nella categoria OG11.
Con tale motivo di ricorso la Restauri & Recuperi s.r.l. sosteneva, nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto corretto il procedimento di rettifica del bando di gara, che la clausola escludente la subappaltabilità delle opere di cui alla categoria OG11 era illegittima.
Riportando quanto previsto dall’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, come modificato dalla l. n. 166/02, unitamente a quanto specificato dagli artt. 73, comma 2, 72, comma 4 e 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 e a quanto previsto dall’Allegato A al d.P.R. n. 34/2000, la società ricorrente riteneva, in sostanza: a) che l’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 esclude il subappalto solo per opere speciali e se superanti il 15% dell’importo totale; b) l’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 554/99 precisa che tutte le parti di cui si compone l’opera sono subappaltabili o affidabili a cottimo se di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o di importo comunque superiore a 150.000 euro; c) le opere di contenuto tecnologico o rilevante complessità, di cui all’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 cit. sono solo quelle specificamente individuate dall’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99 e corrispondono alle categorie di opere specializzate richiamate nell’Allegato A del d.P.R. n. 34/2000, tra cui non compaiono quelle generali di cui alla categoria OG11.
Di conseguenza, illegittime si paleserebbero le modifiche apportate al bando di gara in relazione alla introdotta impossibilità di subappaltare tali opere generali, anche ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 cit. che consente esplicitamente di subappaltare le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, del medesimo d.P.R.
A sostegno di tali considerazioni, poi, la società ricorrente, nei motivi aggiunti in cui ripeteva pedissequamente quanto illustrato nel ricorso introduttivo, richiamava una pronuncia del Consiglio di Stato, in cui si precisava che il divieto di subappalto, di cui all’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, riguarda solo le opere speciali e non quelle di categoria generale, quale la OG11. Se pure alcune opere speciali possono essere incluse nel divieto, ciò accade perché sono caratterizzate dalla medesima specializzazione. La natura assorbente dell’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 non è ritenuta dal Consiglio di Stato in tale decisione, preferendosi invece l’individuazione, caso per caso, in relazione alla singola categoria di opera speciale compresa nella categoria generale scorporata.
Prendendo spunto, quindi, proprio da tale prospettazione, è necessario verificare, nello specifico, che tipo di lavorazioni erano richieste nel caso di specie, in relazione alla categoria OG11.
Ebbene, già l’art. 17, comma 2, dello schema di contratto, di cui la società ricorrente aveva dichiarato di aver preso visione al momento di presentazione dell’offerta, riproponeva una conclusione ricalcante quanto previsto dall’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, laddove specificava che: “Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, tranne i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che superino singolarmente il 15% dell’importo totale dei lavori e che devono essere eseguiti esclusivamente dall’Appaltatore, oppure da una idonea impresa associata all’Appaltatore in una associazione temporanea di tipo verticale prima della gara stessa…”.
La descrizione analitica dell’oggetto dell’appalto era poi contenuta nel capitolato speciale, depositato in giudizio in stralcio dalla società controinteressata, ove erano indicati gli impianti, i componenti principali e gli accessori, da fornire, porre, mettere a punto e collaudare nei nuovi locali interrati da realizzare nel cortile interno della sede dell’Archivio di Stato in Torino, quali: “impianto di condizionamento; impianti elettrici; impianto antincendio ad idranti e a spegnimento automatico a gas; impianto antintrusione e controllo accessi; sistema integrato di supervisione e regolazione; cabina elettrica; vasca di alimentazione del sistema sprinkler al servizio dell’edificio archivistico preesistente”.
Ebbene tra i lavori “di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”, secondo il richiamo testuale dell’art. 17, comma 2, dello schema di contratto sopra riportato, che l’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 qualifica “quali strutture, impianti ed opere speciali”, superanti il 15% dell’importo dell’appalto, l’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99, prevede, tra gli altri, proprio l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di “impianti antincendio e di termoregolazione” (lett. b), di impianti antintrusione (lett. d), “impianti elettrici, telefonici radiotelefonici, televisivi e simili” (lett. e).
Non pare revocabile in dubbio che le opere richieste nel capitolato speciale rientrano nella descrizione ora riportata, ivi compresa quella relativa al “sistema integrato di supervisione e regolazione” e alla “ cabina elettrica e vasca di alimentazione del sistema spinkler”, opere di alta specializzazione comunque coincidente con la realizzazione di complessi “impianti elettrici”.
Ne consegue, che pur escludendo una valenza generale dell’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 e operando la distinzione analitica, in base alle effettive opere richieste nell’appalto, sostenuta nella decisione del Consiglio di Stato richiamata nei motivi aggiunti, l’applicabilità dell’esclusione del subappalto opera ugualmente nel caso di specie, atteso che le opere in questione coincidono con l’elenco specifico contenuto nell’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99 e rientrano tra gli “impianti” di cui al ricordato art. 13, comma 7, l. n. 109/94, per i quali è esclusa la possibilità di subappalto.
Né la circostanza che le opere OG11 costituiscano una categoria generale (OG) può essere d’ostacolo al divieto di subappalto, posto che l’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 prevede appunto che “Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di agra, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni”.
Nel caso di specie proprio questo è accaduto, dato che la società ricorrente era in possesso della sola qualificazione OG1 (prevalente) ma non di quella OG11 né aveva costituito allo scopo associazione verticale con altra impresa in possesso di tale qualificazione, per cui la disposta esclusione si palesa legittima.
Alla luce di quanto precisato, quindi, e in relazione alle specifiche censure della società ricorrente, l’impossibilità di subappalto è stata correttamente prevista dall’amministrazione non perché le opere richieste erano opere generali OG11 ma perché, nello specifico, esse erano opere di alta specializzazione – conosciute come tali da ogni partecipante alla gara che aveva preso visione della relativa documentazione - ricadenti in disposizioni speciali di legge che escludevano l’invocato subappalto.
L’amministrazione, perciò, ha correttamente rettificato il bando nel senso conforme a legge, mediante idonei mezzi di comunicazione, e l’esclusione della società ricorrente, fondata sull’assenza del requisito della specializzazione richiesta, è legittima.
Per quanto illustrato finora, quindi, il ricorso introduttivo deve essere rigettato.
Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio rileva che essi sono indirizzati a chiedere l’annullamento dei provvedimenti che hanno, successivamente all’aggiudicazione provvisoria impugnata con il ricorso introduttivo, disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione alla S.E.C.A.P. s.p.a.
Con il primo motivo aggiunto, però, la società ricorrente ripropone pedissequamente il primo motivo di ricorso, ritenendo l’aggiudicazione definitiva viziata in via derivata da quella provvisoria.
Il Collegio, quindi, rimanda a quanto sopra illustrato nel ritenere infondato il primo motivo suddetto e, di conseguenza, anche il primo motivo aggiunto.
Analogamente deve disporsi per il secondo motivo aggiunto, che pure ripete alla lettera quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, per cui, in relazione a tali argomentazioni, si richiama quanto sopra illustrato nell’evidenziarne l’infondatezza.
In più, la società ricorrente aggiunge solo il richiamo ad una decisione del Consiglio di Stato, che riterrebbe esclusa l’operatività del divieto di subappalto per le categorie generali senza altra specificazione, limitandolo alle categorie generali caratterizzate dalla medesima specializzazione delle categorie speciali.
Per quanto illustrato in precedenza, però, ad opinione del Collegio, tale decisione non appare confacente al caso di specie, o meglio, conferma quanto sopra dedotto, perché l’appalto in questione era caratterizzato da opere di alta specializzazione, con alto contenuto tecnologico.
Ne consegue, che la richiamata decisione propone un principio generale che, pur applicato al caso di specie, conferma la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che ha escluso la subappaltabilità di opere ad alto contenuto tecnologico pur rientranti nella categoria di opere generali, ai sensi dell’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 e dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/1999.
Anche i motivi aggiunti, quindi, devono essere rigettati.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte–2^ Sezione rigetta il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 13 luglio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Calvo - Presidente
Ivo Correale - Referendario, estensore
Antonio Plaisant - Referendario


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento