REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1461/2004 proposto da
RESTAURI & RECUPERI S.r.l., in persona del procuratore
speciale, ing. Vittorio Fiorillo, con sede in Napoli alla
via privata D. Giustino n. 3/a, rappresentata e difesa dall’avv.
Giangiacomo Allodi ed elettivamente domiciliata in Torino,
via Casalis n. 66, presso lo studio dell’avv. Edoardo Protto
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso
cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
e nei confronti
- dell’Archivio di Stato, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato per la carica in Torino, p.zza
Castello n. 209;
- di S.E.C.A.P. s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, geom. Sebastiano Provvisiero, rappresentata
e difesa dall’avv. Francesco Paolo Videtta ed elettivamente
domiciliata in Torino, via Cernaia n. 30, presso lo studio
del medesimo;
per l’annullamento, previa sospensione,
del verbale di pubblico incanto del 30 giugno-1 luglio 2004,
redatto dalla “Commissione per l’esame delle offerte pervenute
per l’affidamento dei lavori di realizzazione del deposito
interrato nel cortile di pertinenza dell’edificio storico
sede delle sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino
via Piave, 21”, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione
dalla gara della Restauri & Recuperi s.r.l. e l’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto a favore della Ditta S.E.C.A.P.
s.p.a. con il ribasso del 15,0470%; per quanto possa occorrere,
del Bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/5/2004
e delle modifiche introdotte allo stesso – richiamate nella
nota prot. n. 5432/IV.2.3 del 22/7/2004 dell’Archivio di
Stato – delle quali si ignora il contenuto, nella parte
in cui essi eventualmente escludano la subappaltabilità
delle opere rientranti nella categoria OG11; di tutti gli
atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti agli
stessi, ivi comprese le note prot. n. 4692/IV.2.3 del 6/7/2004
e n. 5432/IV.2.3 del 22/7/2004 dell’Archivio di Stato, nonché
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ove intervenuta
b) sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di estremi, data e
contenuto ignoti, recante l’aggiudicazione definitiva a
favore della società S.E.C.A.P. s.p.a. dell’appalto dei
lavori relativi alla “realizzazione del deposito interrato
nel cortile di pertinenza dell’edificio storico sede delle
sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino via Piave,
21”, della cui esistenza si è avuto conoscenza a seguito
della nota prot. n. 7688/IV-2-3 del 29/10/2004 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato di
Torino; della nota prot. n. 5597/IV, 2,3 del 29/7”004, con
la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio
di Stato di Torino ha comunicato alla società S.E.C.A.P.
s.p.a. l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all’appalto
sopra indicato e della quale si è avuto conoscenza attraverso
la nota prot. n. 7688/IV-2-3 del 29/10/2004 sopra richiamata;
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti,
ivi compresa la nota prot. n. 4963/IV, 2,3 del 2/7/2004
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio
di Stato di Torino, recante la comunicazione alla società
S.E.C.A.P. s.p.a. dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
a suo favore.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il “controricorso” della S.E.C.A.P. s.p.a. e la relativa
documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e la relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente
in data 26 novembre 2004;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni
documentali;
Relatore all’udienza del 13 luglio 2005 il Referendario
avv. Ivo Correale;
Uditi l’avv. Proto, su delega dell’avv. G. Allodi, per la
società ricorrente, l’Avvocato dello Stato M. Prinzivalli
per l’Amministrazione resistente, l’avv. F.P. Videtta per
la S.E.C.A.P. s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 maggio
2004 n. 124 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio
di Stato di Torino indiceva un pubblico incanto, ex art.
20, comma 1, l. n. 109/94 ed art. 76 comma 1 d.P.R. n. 554/99,
avente ad oggetto “realizzazione deposito interrato nel
cortile dell’edificio storico di via Piave, 21, sede delle
sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino”.
Tale bando di gara, tra l’altro, richiedeva la categoria
OG1 (Cat. IV D.P.R. n. 34/2000) per un ammontare pari al
70 per cento dell’importo dell’appalto e la categoria OG11
(Cat. III D.P.R. n. 34/2000) per un ammontare pari al restante
30 per cento. Entrambe le lavorazioni erano poi indicate
come subappaltabili. Il termine di presentazione delle offerte
era fissato al 28 giugno 2004.
Seguiva, quindi, la pubblicazione di tale bando di gara,
per estratto, su due quotidiani nazionali in data 27 maggio
2004. In tale sunto era indicato, tra l’altro, solo il “sito”
internet presso il quale erano disponibili in forma integrale,
ai fini della necessaria consultazione, il bando di gara
e il relativo disciplinare.
In data 8 giugno 2004, la medesima stazione appaltante provvedeva
a richiedere al Poligrafico dello Stato, ai fini della pubblicazione
in G.U., una richiesta di correzione del bando di gara,
nella parte in cui si riferiva alla lavorazione OG11, specificando,
a differenza dell’originaria indicazione – comunque non
riportata nell’estratto pubblicato sui quotidiani nazionali
- che questa non era subappaltabile, ex art. 13 comma 7
l. n. 109/94. Analoga correzione del bando era comunque
subito inserita nel “sito” internet presso il quale poteva
leggersi tutta la documentazione di gara.
Effettuato il necessario sopralluogo richiesto, la Restauri
& Recuperi s.r.l. presentava la sua offerta, in cui
però, rifacendosi evidentemente all’originaria formulazione
del bando, dichiarava l’intento di subappaltare le lavorazioni
di cui alla categoria OG11, non essendo in possesso della
III classifica richiesta dall’amministrazione.
Nella prima seduta del 30 giugno 2004, la commissione di
gara provvedeva ad escludere la Restauri & Recuperi
s.r.l., “ …in quanto l’attestazione SOA prodotta risulta
carente della categoria OG11 richiesta” e “Proceduto
alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, come risulta(va)
dall’allegato prospetto” “aggiudica(va), ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lettera C e 1 bis della legge n.
109/94 e s.m.i., alla ditta S.E.C.A.P. s.p.a.”.
In seguito a contestazione da parte dell’impresa interessata,
che richiamava l’originale formulazione del bando, l’amministrazione
precisava, con nota prot. 5432/IV 2.3 del 22 luglio 2004,
che: “…la correzione del bando ha riguardato unicamente
l’adeguamento del medesimo alla normativa vigente in materia
di subappalto (art. 13 comma 7 L. 109/94). Ciò posto, la
doglianza relativa all’asserita mancata pubblicazione sugli
organi ufficiali appare, in primo luogo, irrilevante, poiché
la correzione non ha comportato ampliamento delle condizioni,
è stata effettuata tramite altri efficaci mezzi di notizia
e si è risolta nel recepimento di norma nota a tutti gli
operatori di settore. La doglianza, in secondo luogo, sarebbe
ininfluente, per essersi trattato di mera correzione imposta,
non comportante modifica delle condizioni di gara, ad inizio
regolate dalla disposizione di cui all’art. 13 l. 109/94
citato, non derogabili dall’Amministrazione. La domanda
di riammissione alla gara deve, infine essere respinta,
per carenza di interesse, in quanto del tutto inidonea a
modificarne l’esito (Cons. Stato VI 22/10/2002 n. 5813;
2/10/2001 n. 150)”.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 19 ottobre
2004, la Restauri & Recuperi s.r.l. chiedeva l’annullamento,
previa sospensione, degli atti indicati in epigrafe, lamentando:
1) Violazione e falsa applicazione del Bando e del Disciplinare
di gara. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi
generali in materia di gare d’appalto. Violazione dell’art.
3 L. 241/90. Eccesso di potere per istruttoria carente.
La società ricorrente riteneva di premettere di avere
interesse all’annullamento richiesto, in quanto una sua
riammissione alla gara avrebbe comportato la conseguente
aggiudicazione dell’appalto in virtù del ribasso del 15,269%
offerto.
La società ricorrente, quindi, precisava che la modifica
al bando di gara richiamata dall’amministrazione per giustificare
l’esclusione non poteva avere rilevanza, perché non portata
a conoscenza mediante forme di pubblicità identiche a quelle
originariamente seguite per la originaria divulgazione.
La modifica, infatti, non era stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale ma solo su “altri” mezzi di notizia, peraltro
sconosciuti alla ricorrente, e senza dare notizia della
modifica apportata.
L’offerta della società ricorrente, quindi, era ammissibile
perché fondata sulla prescrizione del bando come pubblicata
sulla G.U. del 28 maggio 2004, che considerava subappaltabili
entrambe le lavorazioni indicate.
Anche altre disposizioni del bando, poi, al punto VI.4 lett.
h), e del disciplinare, all’art. 1, lett. W), si richiamavano
alle opere subappaltabili, confermando, così, tale possibilità.
Avendo dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni di
cui alla categoria OG11, quindi, la società ricorrente non
era tenuta a possedere la III classifica e la sua esclusione,
fondata su tale circostanza, era illegittima.
2) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 13 comma 7 L. 109/94. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 72 e 74 D.P.R. 554/99. Violazione del principio
dell’affidamento. Sviamento.
In linea subordinata, la società ricorrente impugnava
le clausole del bando di gara, così come successivamente
modificate, nella parte in cui escludevano la subappaltabilità
delle opere rientranti nella categoria OG11.
Tale subappaltabilità era invece perfettamente coerente
alla disciplina vigente.
L’art. 13, comma 7, l. n. 109/94, richiamato dalla stazione
appaltante, introduceva una deroga alla disposizione generale
di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. n. 554/99, prevedendo
che strutture, impianti ed opere speciali, se superanti
il valore del 15% dell’appalto, non possono essere affidati
in subappalto.
Tali “strutture, impianti ed opere speciali” oggetto della
richiamata deroga sono solo quelle specificate dall’art.
72, comma 4, d.P.R. n. 554/99, tra cui rientrano solo opere
specializzate (ad eccezione della categoria OG12, non inerente
al presente appalto) ma non la categoria OG11 considerata
nel bando di gara.
Così pure, in linea generale, la società ricorrente evidenziava
che non era applicabile neanche la disposizione di cui all’art.
74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 cit., in quanto richiamante
solo le lavorazioni oggetto della previsione dell’art. 72,
comma 4, cit.
La disciplina applicabile al caso di specie era quindi corrispondente
a quanto stabilito dall’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 554/99
cit., secondo il quale le imprese aggiudicatarie in possesso
della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero
nella categoria di opere specializzate indicata come prevalente
possono anche subappaltare le lavorazioni specializzate
a favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Anzi, ai sensi dell’ultimo capoverso delle Premesse dell’Allegato
a) al d.P.R. n. 34/2000, la società ricorrente non possedendo
la classificazione III richiesta dal Bando per la categoria
OG11 non poteva che subappaltare i relativi lavori
Si costituiva in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, evidenziando l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso.
In particolare, l’amministrazione resistente riteneva inammissibile
il ricorso perché la società ricorrente non possedeva “ab
origine” i requisiti e la qualificazione richiesti ed era
priva, quindi, di alcuna possibilità di aggiudicazione.
Con “Controricorso”, la S.E.C.A.P. s.p.a., in primo luogo,
rilevava la tardività delle censure proposte avverso il
bando di gara, perché non impugnato nei termini di decadenza
e, in secondo luogo, illustrava le ragioni a sostegno dell’infondatezza
del ricorso, richiamandosi, in sostanza, alla peculiarità
delle lavorazioni corrispondenti alla categoria OG11 nel
presente appalto.
Con motivi aggiunti notificati il 26 novembre 2004, la società
ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, dei
quali ha chiesto la sospensione, riportando le medesime
censure già illustrate con il ricorso introduttivo, aggiungendo,
ad integrazione, le conclusioni cui era pervenuto in argomento
il Consiglio di Stato in una sentenza dell’ottobre 2004,
quasi integralmente riportata.
Con memorie depositate in prossimità della camera di consiglio
per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti illustravano
ulteriormente le proprie tesi, anche in relazione ai motivi
aggiunti.
Su richiesta della parte ricorrente la trattazione dell’istanza
cautelare era rinviata a quella del merito.
Con ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza
pubblica, tutte le parti ribadivano le proprie argomentazioni.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 20 luglio 2005 è stato depositato il dispositivo
della presente sentenza.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, disattende l’eccezione di
difetto di interesse al ricorso, proposta dall’amministrazione
resistente, secondo la quale la società ricorrente non poteva
che essere esclusa, perché “’ab origine’ non possedeva i
requisiti e la qualificazione richiesti”.
Invero, la società ricorrente, con i motivi di ricorso come
illustrati, tende a dimostrare proprio la corrispondenza
alla legge di gara dei requisiti da lei posseduti e, in
subordine, l’illegittimità della legge di gara stessa ove
richiedenti requisiti ulteriori e diversi da quelli specificamente
da lei posseduti e dichiarati in sede concorsuale, per cui
l’accoglimento delle censure consentirebbe alla stessa di
essere riammessa in gara, con conseguente inserimento in
graduatoria.
Tanto basta a legittimarla alla proposizione del presente
ricorso e, sotto tale profilo, l’eccezione della difesa
erariale è priva di pregio perché fondata su considerazioni
che non tengono conto degli effettivi motivi di ricorso
e delle conseguenze derivanti da un loro eventuale accoglimento.
Premesso ciò, il Collegio rileva però che nel merito il
ricorso si palesa infondato.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che la
modifica del bando di gara contenente la precisazione della
impossibilità di subappalto per le opere di cat. OG11 non
era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come invece
l’originario testo del bando, ma solo su diversi mezzi di
informazione, sconosciuti alla stessa, e senza fornire alcuna
pubblicità delle modifiche apportate.
In merito, il Collegio osserva, in punto di fatto, che in
effetti il testo del bando di gara pubblicato sulla G.U.
n. 124 del 28 maggio 2004 precisava, al punto II.2.I, lett.
d), - lavorazioni di cui si compone l’intervento - che le
lavorazioni OG11 (Cat. III del d.P.R. n. 34/2000) erano
subappaltabili.
Il medesimo bando di gara, però, specificava al punto I.1
che vi era un indirizzo telematico (www.multix.it/asto)
presso il quale ottenere ulteriori informazioni nonchè la
documentazione. Il disciplinare di gara, poi, secondo quanto
precisato nel medesimo bando di gara, punto IV.3.I, poteva
essere disponibile sul suddetto sito internet, con ciò chiarendo
come fosse strettamente legata alla pubblicazione cartacea
anche quella sul sito informatico, di per sé consentita
per tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 24 l. 24
novembre 2000, n. 340 e, nello specifico settore delle gare
di appalto, dall’art. 80, comma 6, d.P.R. n. 554/99.
Gli stessi estratti del bando di gara pubblicati su due
quotidiani nazionali, secondo la documentazione depositata
dall’amministrazione resistente, non facevano alcun riferimento
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si limitavano
a richiamare l’indirizzo di posta elettronica e il sito
internet contenuti nel bando, con ciò ritenendoli sufficienti
per la più completa e corretta pubblicità del bando medesimo.
La società ricorrente, quindi, non poteva non essere a conoscenza
della sussistenza del sito informatico posto ad integrazione
e completamento delle informazioni della legge di gara e
di necessaria consultazione ai fini della integrale conoscenza
della relativa documentazione.
Ne consegue che era onere di ciascuna impresa partecipante
prendere visione integrale di tutti gli atti di gara attraverso
tutte le forme di pubblicità richiamate nel medesimo bando,
prima di effettuare la propria offerta.
Né è invocabile il richiamo al principio generale dell’affidamento,
come effettuato dalla società ricorrente, dato che esso
deve pur sempre collegarsi a quello, altrettanto generale,
della buona fede e correttezza, anche in sede precontrattuale
come quella in esame, ove le parti devono adottare un comportamento
idoneo a conoscere e far conoscere al meglio le offerte
della rispettiva controparte.
Dato che risulta che la modifica al bando sia stata pubblicizzata
anche su un quotidiano economico nazionale, contrariamente
a quanto affermato dalla società ricorrente, secondo cui
non si era data la minima pubblicità alla modifica, comunque
in tempo utile per la presentazione delle offerte – e quelle
relative di tutte le altre ditte partecipanti che si sono
conformate lo confermano – la società ricorrente non può
invocare a sua esimente la circostanza di una originaria
pubblicazione cartacea sulla G.U., atteso che il medesimo
bando invitava esplicitamente a fare riferimento anche alla
integrazione in via informatica.
Evidenti ragioni di indifferibilità ed urgenza, quindi,
avevano imposto all’amministrazione di correggere il bando
nel minor tempo possibile prima della scadenza del termine
di presentazione delle offerte e mediante gli strumenti
tecnologici idonei, peraltro richiamati nella formulazione
originaria del bando di gara.
D’altronde, per quanto verrà specificato in prosieguo, tale
modifica era anche necessaria perché rispondente a prescrizioni
di legge che non potevano essere disattese e che dovevano
essere conosciute da tutti gli operatori del settore, tra
cui ricomprendere certamente anche la società ricorrente.
La modifica in questione, infatti, non ha introdotto mutamenti
nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare
la valutazione tecnica di gara ma ha recepito quanto previsto
dalla normativa vigente, correggendo così un’iniziale incongruità
della legge di gara medesima, nel rispetto anche del principio
generale del “buon andamento” di cui all’art. 97 Cost.
In presenza di una disposizione originaria almeno dubbia
in relazione alle leggi vigenti, quindi, la società ricorrente,
prima di presentare l’offerta, aveva l’onere di richiedere
informazioni alla medesima stazione appaltante o, quantomeno,
di seguire sullo strumento di più immediata consultazione,
dato dal sito internet, eventuali integrazioni e modificazioni
della legge di gara, come d’altro canto risultano avere
fatto tutte le altre partecipanti alla gara.
Alla luce di quanto riportato, quindi, il primo motivo di
ricorso è infondato.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso,
per cui può prescindersi dall’esaminare le relative eccezioni
di tardività riferite all’impugnazione delle clausole del
bando che escludono la subappaltabilità delle opere rientranti
nella categoria OG11.
Con tale motivo di ricorso la Restauri & Recuperi s.r.l.
sosteneva, nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto corretto
il procedimento di rettifica del bando di gara, che la clausola
escludente la subappaltabilità delle opere di cui alla categoria
OG11 era illegittima.
Riportando quanto previsto dall’art. 13, comma 7, l. n.
109/94, come modificato dalla l. n. 166/02, unitamente a
quanto specificato dagli artt. 73, comma 2, 72, comma 4
e 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 e a quanto previsto dall’Allegato
A al d.P.R. n. 34/2000, la società ricorrente riteneva,
in sostanza: a) che l’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 esclude
il subappalto solo per opere speciali e se superanti il
15% dell’importo totale; b) l’art. 73, comma 2, d.P.R. n.
554/99 precisa che tutte le parti di cui si compone l’opera
sono subappaltabili o affidabili a cottimo se di importo
singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo
dell’opera o di importo comunque superiore a 150.000 euro;
c) le opere di contenuto tecnologico o rilevante complessità,
di cui all’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 cit. sono solo
quelle specificamente individuate dall’art. 72, comma 4,
d.P.R. n. 554/99 e corrispondono alle categorie di opere
specializzate richiamate nell’Allegato A del d.P.R. n. 34/2000,
tra cui non compaiono quelle generali di cui alla categoria
OG11.
Di conseguenza, illegittime si paleserebbero le modifiche
apportate al bando di gara in relazione alla introdotta
impossibilità di subappaltare tali opere generali, anche
ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 cit. che
consente esplicitamente di subappaltare le lavorazioni relative
a opere generali e a strutture, impianti e opere speciali
di cui all’art. 72, comma 4, del medesimo d.P.R.
A sostegno di tali considerazioni, poi, la società ricorrente,
nei motivi aggiunti in cui ripeteva pedissequamente quanto
illustrato nel ricorso introduttivo, richiamava una pronuncia
del Consiglio di Stato, in cui si precisava che il divieto
di subappalto, di cui all’art. 13, comma 7, l. n. 109/94,
riguarda solo le opere speciali e non quelle di categoria
generale, quale la OG11. Se pure alcune opere speciali possono
essere incluse nel divieto, ciò accade perché sono caratterizzate
dalla medesima specializzazione. La natura assorbente dell’art.
13, comma 7, l. n. 109/94 non è ritenuta dal Consiglio di
Stato in tale decisione, preferendosi invece l’individuazione,
caso per caso, in relazione alla singola categoria di opera
speciale compresa nella categoria generale scorporata.
Prendendo spunto, quindi, proprio da tale prospettazione,
è necessario verificare, nello specifico, che tipo di lavorazioni
erano richieste nel caso di specie, in relazione alla categoria
OG11.
Ebbene, già l’art. 17, comma 2, dello schema di contratto,
di cui la società ricorrente aveva dichiarato di aver preso
visione al momento di presentazione dell’offerta, riproponeva
una conclusione ricalcante quanto previsto dall’art. 13,
comma 7, l. n. 109/94, laddove specificava che: “Tutte
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, tranne i lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica che superino singolarmente il 15% dell’importo
totale dei lavori e che devono essere eseguiti esclusivamente
dall’Appaltatore, oppure da una idonea impresa associata
all’Appaltatore in una associazione temporanea di tipo verticale
prima della gara stessa…”.
La descrizione analitica dell’oggetto dell’appalto era poi
contenuta nel capitolato speciale, depositato in giudizio
in stralcio dalla società controinteressata, ove erano indicati
gli impianti, i componenti principali e gli accessori, da
fornire, porre, mettere a punto e collaudare nei nuovi locali
interrati da realizzare nel cortile interno della sede dell’Archivio
di Stato in Torino, quali: “impianto di condizionamento;
impianti elettrici; impianto antincendio ad idranti e a
spegnimento automatico a gas; impianto antintrusione e controllo
accessi; sistema integrato di supervisione e regolazione;
cabina elettrica; vasca di alimentazione del sistema sprinkler
al servizio dell’edificio archivistico preesistente”.
Ebbene tra i lavori “di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica”, secondo il richiamo testuale
dell’art. 17, comma 2, dello schema di contratto sopra riportato,
che l’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 qualifica “quali strutture,
impianti ed opere speciali”, superanti il 15% dell’importo
dell’appalto, l’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99, prevede,
tra gli altri, proprio l’installazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di “impianti antincendio e di termoregolazione”
(lett. b), di impianti antintrusione (lett. d), “impianti
elettrici, telefonici radiotelefonici, televisivi e simili”
(lett. e).
Non pare revocabile in dubbio che le opere richieste nel
capitolato speciale rientrano nella descrizione ora riportata,
ivi compresa quella relativa al “sistema integrato di supervisione
e regolazione” e alla “ cabina elettrica e vasca di alimentazione
del sistema spinkler”, opere di alta specializzazione comunque
coincidente con la realizzazione di complessi “impianti
elettrici”.
Ne consegue, che pur escludendo una valenza generale dell’art.
13, comma 7, l. n. 109/94 e operando la distinzione analitica,
in base alle effettive opere richieste nell’appalto, sostenuta
nella decisione del Consiglio di Stato richiamata nei motivi
aggiunti, l’applicabilità dell’esclusione del subappalto
opera ugualmente nel caso di specie, atteso che le opere
in questione coincidono con l’elenco specifico contenuto
nell’art. 72, comma 4, d.P.R. n. 554/99 e rientrano tra
gli “impianti” di cui al ricordato art. 13, comma 7, l.
n. 109/94, per i quali è esclusa la possibilità di subappalto.
Né la circostanza che le opere OG11 costituiscano una categoria
generale (OG) può essere d’ostacolo al divieto di subappalto,
posto che l’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/99 prevede appunto
che “Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture,
impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma
4, indicate nel bando di agra, non possono essere eseguite
direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni”.
Nel caso di specie proprio questo è accaduto, dato che la
società ricorrente era in possesso della sola qualificazione
OG1 (prevalente) ma non di quella OG11 né aveva costituito
allo scopo associazione verticale con altra impresa in possesso
di tale qualificazione, per cui la disposta esclusione si
palesa legittima.
Alla luce di quanto precisato, quindi, e in relazione alle
specifiche censure della società ricorrente, l’impossibilità
di subappalto è stata correttamente prevista dall’amministrazione
non perché le opere richieste erano opere generali OG11
ma perché, nello specifico, esse erano opere di alta specializzazione
– conosciute come tali da ogni partecipante alla gara che
aveva preso visione della relativa documentazione - ricadenti
in disposizioni speciali di legge che escludevano l’invocato
subappalto.
L’amministrazione, perciò, ha correttamente rettificato
il bando nel senso conforme a legge, mediante idonei mezzi
di comunicazione, e l’esclusione della società ricorrente,
fondata sull’assenza del requisito della specializzazione
richiesta, è legittima.
Per quanto illustrato finora, quindi, il ricorso introduttivo
deve essere rigettato.
Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio rileva
che essi sono indirizzati a chiedere l’annullamento dei
provvedimenti che hanno, successivamente all’aggiudicazione
provvisoria impugnata con il ricorso introduttivo, disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione alla
S.E.C.A.P. s.p.a.
Con il primo motivo aggiunto, però, la società ricorrente
ripropone pedissequamente il primo motivo di ricorso, ritenendo
l’aggiudicazione definitiva viziata in via derivata da quella
provvisoria.
Il Collegio, quindi, rimanda a quanto sopra illustrato nel
ritenere infondato il primo motivo suddetto e, di conseguenza,
anche il primo motivo aggiunto.
Analogamente deve disporsi per il secondo motivo aggiunto,
che pure ripete alla lettera quanto dedotto con il secondo
motivo di ricorso, per cui, in relazione a tali argomentazioni,
si richiama quanto sopra illustrato nell’evidenziarne l’infondatezza.
In più, la società ricorrente aggiunge solo il richiamo
ad una decisione del Consiglio di Stato, che riterrebbe
esclusa l’operatività del divieto di subappalto per le categorie
generali senza altra specificazione, limitandolo alle categorie
generali caratterizzate dalla medesima specializzazione
delle categorie speciali.
Per quanto illustrato in precedenza, però, ad opinione del
Collegio, tale decisione non appare confacente al caso di
specie, o meglio, conferma quanto sopra dedotto, perché
l’appalto in questione era caratterizzato da opere di alta
specializzazione, con alto contenuto tecnologico.
Ne consegue, che la richiamata decisione propone un principio
generale che, pur applicato al caso di specie, conferma
la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che ha
escluso la subappaltabilità di opere ad alto contenuto tecnologico
pur rientranti nella categoria di opere generali, ai sensi
dell’art. 13, comma 7, l. n. 109/94 e dell’art. 74, comma
2, d.P.R. n. 554/1999.
Anche i motivi aggiunti, quindi, devono essere rigettati.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte–2^ Sezione
rigetta il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 13 luglio
2005, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo - Presidente
Ivo Correale - Referendario, estensore
Antonio Plaisant - Referendario