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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 13 dicembre 2005 n. 3971
Pres. Calvo – Est. Loria
Garelli Recuperi Ambientali di Delfino Sergio & C. s.a.s. (avv. Montanaro) c. Comune di Margarita (avv. Sciolla e Viale)


Ambiente – Pianificazione acustica –Piano di classificazione acustica – Adozione - Assimibilabilità alla pianificazione urbanistico territoriale – Non sussiste -Modifica della zonizzazione prevista in sede di progetto - Riapertura della fase partecipativa – Necessità – Insussistenza

In tema di pianificazione acustica ex l. 447/1995 e l. Reg. Piemonte 52/2000, alla pianificazione acustica non può attribuirsi la natura di pianificazione urbanistico-territoriale in senso stretto e quindi non può assimilarsi sotto il profilo procedimentale con la conseguenza che nel caso in cui l’amministrazione, dopo aver adottato la proposta di piano recepisca osservazioni che modificano la stessa non è tenuta a riaprire la fase partecipativa nei confronti del soggetto interessato dal provvedimento di zonizzazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 170/2005, proposto dalla

GARELLI RECUPERI AMBIENTALI di DELFINO SERGIO & C. S.a.s., con sede legale e stabilimento in Margarita (CN), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Sergio Delfino, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Montanaro, domiciliata presso lo studio legale Montanaro e Associati, in Torino, via del Carmine n. 2,

contro



- il Comune di Margarita (CN), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Torino, via S. Agostino n. 12,

- la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, non costituita,

- la Provincia di Cuneo, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, non costituita,

- l’ing. Manlio Dardo, con domicilio in Cuneo, corso Galileo Ferraris n. 11, non costituito,

- il sig. Bongiovanni Aldo, con domicilio in Margarita, via S. Caterina n. 14, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario e Giorgio Vecchione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82,

per l'annullamento, previ provvedimenti cautelari,



- della deliberazione del Consiglio Comunale di Margarita n. 30 del 29 settembre 2004, della cui approvazione è stato dato avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2004, avente ad oggetto “Classificazione acustica del territorio comunale – Approvazione definitiva”;
- della “Classificazione acustica del territorio del Comune di Margarita”, approvato con la deliberazione di cui sopra e dei relativi elaborati;
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti tra cui in specie:
- la delibera di adozione della proposta di classificazione acustica, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27 novembre 2003;
- ove occorra, le “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”, approvate dalla Giunta Regionale del Piemonte con la deliberazione 6 agosto 2001 n. 85-3802, nelle parti indicate nel testo del ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Margarita;
Visto l’atto di intervento ad opponendum in data 3 febbraio 2005 dei sig.ri Cervella Massimo, Cervella Bernardino, Ramondetti Lucia, Magliano Antonio, Magliano Elisa, Viglione Teresa, Botto Silvana, Rovere Ornella, Zucco Maddalena, Gastaldi Valerio, Gastaldi Francesco, Sevega Giuseppe, Sevega Maria, Sevega Guido, Sevega Giovanni, Marabotto Anna, Sevega Rosa Anna, Zorniotti Adriano, Borroero Giovanni, Grosso Susanna, Bertone Lorenzo, Lubatto Maddalena, Bertone Matteo, Bosso Bruna Nadia, Bertone Enrica, Gancia Flavio, Grosso Stefano, Grosso Marco, Ambrogio Franca, Fulcheri Francesca, Fulcheri Dario, Fulcheri Marina e Martinengo Daniele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario e Giorgio Vecchione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82;
Vista la richiesta effettuata all’udienza del 10 febbraio 2005 di rinvio della trattazione della domanda dei provvedimenti cautelari al merito;
Viste le memorie presentate dal ricorrente, dal Comune resistente e dal controinteressato Bongiovanni Aldo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice alla pubblica udienza dell’11 maggio 2005 il referendario dott.ssa Emanuela Loria;
Uditi per la parte ricorrente l’avv. Riccardo Montanaro, per l’Amministrazione costituita l’avv. Alessandro Sciolla e per gli intervenienti ed il controinteressato Bongiovanni Aldo gli avv.ti Sergio Vecchione e Mario Vecchione.
Ritenuto in fatto quanto segue.


FATTO




Il Consiglio comunale di Margarita, con la deliberazione n. 33 in data 27 novembre 2003, stabiliva “1) Di approvare la proposta di classificazione acustica del territorio comunale di Margarita, ... che si compone(va) dei seguenti elaborati: – Relazione illustrativa; ...”: in tale relazione illustrativa si affermava, tra l’altro, che “Come già detto in precedenza, rimangono alcuni accostamenti critici, ancora presenti dopo la fase di omogeneizzazione, che non è stato possibile rimuovere a causa dell’impossibilità di inserire le fasce cuscinetto (aree urbanizzate)” e che “per questi accostamenti critici occorrerà procedere con i piani di risanamento acustico e, dove possibile, con modifiche allo strumento urbanistico volte ad introdurre destinazioni d’uso che portino alla graduale soluzione dei conflitti”; con la detta deliberazione consiliare, l’area produttiva PE2, ove è ubicata la Garelli Recuperi Ambientali & C. S.a.s., era classificata in classe V.
Venivano presentate osservazioni sia da parte della Provincia di Cuneo in data 18.3.2004 sia da parte del sig. Aldo Bongiovanni, abitante in una casa adiacente allo stabilimento della ricorrente.
Il Consiglio comunale di Margarita, con la deliberazione n. 30 in data 29 settembre 2004 stabiliva “1. di approvare il capitolo 8 della Relazione illustrativa del progetto definitivo inerente “Controdeduzioni alle osservazioni e proposte pervenute” predisposto dai professionisti incaricati ... 2. di approvare il progetto definitivo di Classificazione acustica del Territorio, composto dai seguenti elaborati: – Relazione illustrativa ...”: nella detta relazione, così, tra l’altro, si afferma: “Osservazioni verbali della Giunta Comunale. In data 13/09/2004 presso la Sala Consiliare del Comune di Margarita si è tenuto un incontro con la Giunta Comunale organizzato per illustrare le scelte tecniche adottate nella redazione del piano acustico e valutare le osservazioni pervenute. In merito all’osservazione della Provincia di Cuneo del 18.03.2004 n. prot. ..., la Giunta ed i progettisti si sono confrontati ed hanno proposto di uniformare tutte le aree produttive per le quali non era possibile l’inserimento di una zona cuscinetto, inserendole in classe IV a maggior tutela delle aree residenziali adiacenti. E pertanto si è giunti alle seguenti scelte: – inserire in classe IV l’area PE2 (precedentemente classificata in classe V), dove è collocata un’azienda per il recupero rifiuti (quella della società ricorrente), a maggior tutela delle aree residenziali circostanti; ...”.
Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento, previ provvedimenti cautelari, degli atti, in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: artt. 2 e 7 L.R. Piemonte 20 ottobre 2000 n. 52 – Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti – Incompetenza.
2) Violazione di legge: art. 4 L. 447/1995; art. 6 L. R. Piemonte n. 52/2000 – Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione – Ingiustizia manifesta.
3) Violazione di legge: art. 4 L. n. 447/1995; artt. 2 e 6 L.R. 52/2000 – Violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione; travisamento – Illogicità e ingiustizia manifesta.
4) Violazione di legge: art. 4 L. n. 447/1995; art. 6 c. 3° L.R. Piemonte 52/2000 – Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento – Illogicità e ingiustizia manifesta.
5) Violazione di legge: art. 4 L. n. 447/1995; art. 6 c. 3° L.R. Piemonte 52/2000 – Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento – Illogicità e ingiustizia manifesta – Sviamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Margarita, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e irricevibile e comunque infondato nel merito.
Presentavano, altresì, atto di intervento ad opponendum Cervella Massimo e gli altri trentadue soggetti, in precedenza indicati, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO




1. Il Comune resistente eccepisce, in via preliminare, la irricevibilità del ricorso per tardività della notifica dello stesso, che sarebbe intervenuta oltre il termine di sessanta giorni rispetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Margarita della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2004. La deliberazione, infatti, approvata in data 29 settembre 2004 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dall’8 al 22 ottobre 2004, laddove la notifica del ricorso, con la consegna agli ufficiali giudiziari, sarebbe avvenuta il 29 dicembre 2004, quindi oltre il termine di sessanta giorni. Né potrebbe addursi che essendo stato dato l’avviso della deliberazione sul B.U.R. del 4 novembre 2004 ai sensi della legge regionale n. 52/2000 il ricorso è nei termini, perché tale adempimento non consentirebbe la riapertura dei termini già decorsi, soprattutto nei confronti di coloro che risiedono nel territorio comunale.
La detta eccezione è infondata in quanto la pubblicazione dell’avviso dell’approvazione della delibera, avvenuta sul B.U.R.P. del 4 novembre 2004, è prevista espressamente dall’art. 7 comma 5 della l.r. n. 52/2000, che quindi fa di tale pubblicazione il “dies a quo” per l’impugnativa, derogando alla regola generale relativa al termine decadenziale valevole per le deliberazioni degli enti locali per le quali non è ordinariamente prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, il cui termine di impugnativa decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Inoltre, dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per la verifica della compatibilità delle emissioni da parte dei titolari di imprese produttive e quello per l’eventuale presentazione del piano di risanamento, per cui l’effetto lesivo della deliberazione si verifica dalla pubblicazione sul B.U.R..
Il ricorso risulta pertanto notificato nei termini.
Il ricorso viene, quindi, esaminato nel merito.
2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la illegittimità della procedura adottata in quanto, mentre con la impugnata deliberazione del Consiglio comunale di Margarita n. 33 in data 22 novembre 2003, era prevista la classificazione dell’impresa ricorrente in classe V (aree prevalentemente industriali), a seguito delle osservazioni presentate dalla Provincia e da un privato, il Consiglio comunale, con la impugnata deliberazione n. 30 del 29 settembre 2004, ha attribuito all’area della Garelli la classe IV, senza effettuare la previa ripubblicazione della stessa deliberazione, la quale sarebbe stata necessaria per consentire alla società ricorrente di presentare le proprie osservazioni.
Assume la ricorrente che, atteso che ai sensi dell’art. 2 della L.r. n. 52/2000 il piano di classificazione acustica del territorio comunale “integra gli strumenti urbanistici vigenti”, l’attività che precede l’approvazione del piano costituirebbe in modo indubbio una vera e propria attività di pianificazione territoriale.
In tale prospettiva andrebbe letto l’art. 7 della legge n. 52/2000, che prevede un doppio passaggio della classificazione in Consiglio comunale, la pubblicazione di tale deliberazione e del progetto di classificazione territoriale, la previsione della possibilità per gli interessati di presentare osservazioni, l’approvazione finale previa valutazione delle osservazioni.
Alla luce di tali disposizioni e in particolare del citato art. 7, ultimo comma (modifiche o revisioni della classificazione devono essere adottate con la procedura prevista dai primi commi dello stesso articolo), il Comune avrebbe dovuto riaprire la fase partecipativa del procedimento di cui all’art. 7 comma 2 della l.r. n. 52/2000, a seguito della decisione di modificare in senso peggiorativo per la ricorrente la classe acustica attribuitale; infatti, venendo meno a tale obbligo le ha impedito di presentare e di vedere esaminate le proprie osservazioni.
Inoltre, il modo di procedere del Comune ha sostanzialmente posto nel nulla la fase delle osservazioni e della partecipazione procedimentale: infatti, il Comune avrebbe potuto adottare una qualsivoglia proposta di classificazione acustica, essendo poi legittimato a peggiorarla a proprio piacimento, senza essere assoggettato alla ripubblicazione e alle osservazioni dei privati.
Inoltre, l’unica eccezione alla ripubblicazione è contenuta nell’articolo 15 comma 7 della legge reg.le n. 56/1997 in materia di approvazione dei piani regolatori: “Non sono soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche introdotte dal Piano regolatore generale a seguito di accoglimento di osservazioni”, ma sarebbe in tal caso evidente che la disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la modifica peggiorativa prevista dalla deliberazione impugnata del Consiglio comunale di Margarita nei confronti della ricorrente, non è stata adottata dal Comune in accoglimento di osservazioni ed è invece pacifico che la norma richiamata si riferisca all’accoglimento di osservazioni migliorative e non peggiorative, per cui ove vi siano modifiche in senso peggiorativo, la ripubblicazione è obbligatoria.
Tale assunto troverebbe il suo fondamento nel combinato disposto del citato art. 7 ultimo comma e dell’art. 2, quindi nella natura della pianificazione acustica che ai sensi di tale disposizione della legge reg.le n. 52/2000 “integra gli strumenti urbanistici vigenti”, dimodoché essendo la pianificazione acustica una vera e propria attività di pianificazione territoriale dovrebbe seguire le regole generali dettate per l’approvazione degli strumenti urbanistici.
Il comportamento dell’Ente pubblico ha, dunque, disatteso il diritto di partecipazione della ricorrente, impedendogli di presentare osservazioni rispetto alla modifica, dal suo punto di vista peggiorativa, intervenuta tra la prima e la seconda deliberazione.
2.1 Il motivo è infondato.
Il procedimento di approvazione della classificazione acustica è disciplinato dall’art. 7 della l. r. n. 52/2000, che prevede al comma 1 la facoltà dei soggetti interessati di presentare proposte e osservazioni al Comune e alla Provincia entro sessanta giorni dalla pubblicazione; il comma 3 prevede che decorso tale termine, il Comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni presentate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
Alla pianificazione acustica, pur presentando essa evidenti punti di contatto con quella urbanistica, in quanto entrambe attinenti all’uso del territorio e alla sua destinazione, non può peraltro attribuirsi la natura di pianificazione urbanistico-territoriale in senso stretto, essendo volta a pianificare lo sviluppo del territorio non dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma sotto un particolare profilo di tutela ambientale e della salute umana, quello della localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.
La pianificazione acustica non può pertanto essere assimilata, neanche dal punto di vista procedimentale, alla pianificazione urbanistico-territoriale, non essendovi, tra l’altro, norme espresse che impongano di seguire la medesima sequenza procedimentale, ma trovando applicazione la specifica norma dell’articolo 7 che invece disciplina specificamente l’approvazione della pianificazione acustica.
Non può pertanto dedursi dall’art. 2 della l. n. 52/2000 la conseguenza che la pianificazione acustica debba seguire il medesimo schema procedimentale di quella urbanistica e, nel caso in cui l’amministrazione, dopo aver adottato la proposta recepisca alcune delle osservazioni formulate dai privati o da altri Enti pubblici, debba nuovamente riaprire la fase partecipativa di cui all’art. 7, comma 2.
Ciò, oltre a condurre ad un processo potenzialmente illimitato nel tempo e con il quale si violerebbe il criterio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’articolo 1 comma 2 della legge n. 241/1990, in danno delle esigenze di tutela ambientale che sono a fondamento della obbligatoria previsione di una pianificazione acustica del territorio, non si giustifica neppure sul fondamento dell’ultimo comma dell’articolo 7 l. reg.le n. 52/2000; quest’ultimo è, infatti, volto a disciplinare eventuali modifiche che si intendessero apportare alla classificazione successivamente all’approvazione definitiva, come si evince dal fatto che viene citato il comma 1, il quale prevede l’avvio della procedura di approvazione da parte del Comune con la trasmissione ai Comuni limitrofi della proposta di zonizzazione, norma la cui applicazione sarebbe senza dubbio abnorme nel caso in cui il Comune modifichi la classificazione acustica di singole aree del territorio comunale prima dell’approvazione definitiva a seguito del recepimento delle osservazioni di soggetti pubblici o privati interessati, come è avvenuto nel caso di specie (Provincia di Cuneo in data 18 marzo 2004 e di un privato in data 9 febbraio 2004).
Inoltre, l’art. 7 comma 3 prevede che il Comune, decorsi centoventi giorni dall’inizio della procedura, entro i quali possono essere presentate osservazioni e proposte da parte dei Comuni limitrofi, adotti il piano, eventualmente motivando sul mancato recepimento delle osservazioni e delle proposte. In tal modo la norma dispone anche in ordine ai tempi della sequenza procedimentale, che nel rispetto dei diritti di partecipazione garantiti dall’iter motivazionale dell’atto, deve avere tempi di approvazione certi.
2.2 In base a tale ricostruzione il Comune di Margarita ha correttamente seguito l’iter procedimentale e la cadenza temporale di cui all’art. 7, senza che si possa ritenere illegittimo tale comportamento per non avere dato nuovamente corso al procedimento “ab inizio” a seguito del recepimento, ai sensi del comma 3 dell’articolo citato, delle osservazioni di soggetti terzi legittimati ad intervenire nel procedimento ai sensi del comma 2.
3. Con il secondo motivo, si sostiene che il Comune, nell’assegnare all’area della ricorrente la classe IV, ha violato uno dei canoni principali fissati dalla legge-quadro in materia di redazione della classificazione acustica, ossia il rispetto delle precedenti destinazioni d’uso del territorio (criterio di cui sono invero destinatarie le Regioni nell’emanazione delle leggi di loro competenza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 447/1995), della vocazione intrinseca e dell’evoluzione storica dello sviluppo del territorio (art. 6 comma 1 lett. d Legge reg.le n. 52/2000), dettato al fine di tutelare le attività già presenti nelle aree.
3.1 Il motivo è inammissibile.
Il principio della tutela delle destinazioni d’uso e delle attività “preesistenti” sul territorio è enunciato, come testé indicato, in primo luogo dall’art. 4 della legge-quadro n. 447/1995 in materia di inquinamento acustico, il quale al comma 1, lettera a), stabilisce che: “Le Regioni, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: a) i criteri in base ai quali i Comuni ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio (…) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione di valori di qualità di cui all’art. 2 comma 1 lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dbA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell’8 marzo 1991. Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso del territorio, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7”.
La legge regionale del Piemonte n. 52/2000, all’art. 6 comma 1, prevede:
“La classificazione acustica é effettuata in modo da:
a) ricomprendere l’intero territorio comunale;
b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d’uso, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione;
c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all’aperto;
d) considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
e) attenersi alle linee guida regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a);
f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995”.
Il criterio di cui si tratta (lettera d della disposizione testé citata) esprime una direttiva di ampio significato, che evidentemente attende di essere concretamente attuata per il tramite dell’esercizio della discrezionalità amministrativa e quindi della concreta valutazione degli interessi pubblici e privati presenti nel procedimento che porta all’approvazione della Pianificazione acustica del territorio.
Nel caso di specie, l’esercizio della discrezionalità amministrativa e la ponderazione degli interessi in gioco, di cui l’amministrazione ha acquisito contezza anche attraverso le osservazioni presentate dalla Provincia di Cuneo e da un privato di cui si è detto nel trattare il motivo n. 1, ha condotto a modificare, nella fase dell’approvazione definitiva del Piano, la classificazione originariamente conferita all’area entro cui ricade lo stabilimento produttivo della ricorrente facendola passare dalla classe V (Aree prevalentemente industriali con scarsità di abitazioni) alla classe IV (“Aree ad intensa attività umana” secondo la declaratoria dell’allegato A del D.P.C.M. 14.11.1997 caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie).
La classificazione adottata in concreto, essendo esercizio di un potere ampiamente discrezionale attribuito a chi ha la concreta cura degli interessi pubblici e della loro ponderazione con quelli privati, non si presta ad essere sindacata in sede di legittimità da parte del Giudice amministrativo se non nel ristretto ambito in cui la scelta effettuata si presentasse come palesemente irrazionale e contraddittoria, elemento che, nel caso di specie non si riscontra, considerato che la declaratoria della classe IV non è incompatibile tout court con l’attività in essere della ricorrente.
Ne deriva che il motivo di ricorso, potendo essere valutato solo entro i limiti della non irrazionalità e non palese contraddittorietà della scelta amministrativa, è inammissibile.
4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 comma 1 lettera a) della legge n. 447/1995 e dell’articolo 6, comma 3 della legge reg.le Piemonte n. 52/2000, nonché eccesso di potere sotto vari profili.
Sotto un primo profilo, si afferma la mancanza dei presupposti per poter attribuire all’area la classe IV in quanto tale classificazione, secondo la tabella allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, non contempla le attività produttive se non in termini estremamente limitati.
Sotto un secondo profilo, si afferma che il passaggio dall’area in discorso dalla classe V, precedentemente attribuitale in fase di avvio della procedura alla classe IV, risulterebbe privo di congrua motivazione nella Relazione Illustrativa del Piano, in quanto le notazioni della Provincia di Cuneo in data 18 marzo 2004 non conterrebbero una motivazione idonea a supportare la scelta del Comune, ma, al contrario, sarebbero a favore del mantenimento dell’area in questione in classe V; la diversa opzione seguita dal Comune non potrebbe essere supportata neanche dalla difficoltà di inserire le fasce cuscinetto e non si riscontrerebbe né nella legge statale né in quella regionale un indice interprativo volto alla “maggior tutela delle aree residenziali circostanti” (pag. 32 della Relazione), che l’Amministrazione sia tenuta a seguire.
In ogni caso a giudizio della ricorrente, la scelta del declassamento dell’area della Garelli non contiene una motivazione pregnante e prevalente in ordine all’interesse pubblico perseguito.
4.1 Il motivo è fondato.
Sotto il duplice profilo del riferimento alla nota della Provincia e della congruità della motivazione riferita alle fasce cuscinetto, il motivo è fondato in quanto nella Relazione Illustrativa si legge “In molti casi, data la disposizione delle aree, non è stato possibile inserire le fasce cuscinetto su tutti i lati e questo ha comportato la permanenza di numerosi accostamenti critici” (pag. 20) ed ancora: “Come già detto in precedenza, rimangono alcuni accostamenti critici, ancora presenti dopo la fase di omogeneizzazione, che non è stato possibile rimuovere a causa dell’impossibilità di inserire fasce cuscinetto (aree urbanizzate)” (pag. 21).
Tale motivazione, che fa riferimento al presupposto di fatto, costituito dalla urbanizzazione delle aree in discorso, appare generica ed utilizzabile negli innumerevoli casi in cui il disordinato sviluppo delle attività antropiche sul territorio ha condotto alla progressiva e non controllata urbanizzazione di fasce di territorio contigue con destinazioni difformi tra loro.
Per quanto concerne la nota della Provincia in data 18 marzo 2004, in cui si afferma che “l’utilizzo di tale classe (V), si riterrebbe applicabile alle zone produttive a connotazione chiaramente industriale con scarsità di abitazioni, non connesse ad insediamenti produttivi”, tale espressione contiene una direttiva che il Comune non ha correttamente interpretato in presenza di una situazione di fatto che si caratterizza per la presenza di aree residenziali contigue a quelle dell’insediamento produttivo della ricorrente.
La scelta operata dal Comune non appare pertanto sufficientemente motivata e coerente con l’indicazione della Provincia.
5. Con il quarto motivo di ricorso si sostiene che la deliberazione impugnata, nella parte relativa alla classificazione dell’area della ricorrente, violerebbe il divieto di contatto diretto tra aree con scostamenti di livello superiore a 5 dBA, sancito dall’art. 4 della legge-quadro n. 447/1995, senza creare le c.d. “zone-cuscinetto” previste dalle Linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 8, punto 2.1 Fase operativa 5.
Inoltre, le Linee guide prevedono (punto 1 ultimo comma) che i casi di adiacenza di classi non contigue debbano essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa ed anche tale disposizione sarebbe stata violata dal Comune costituito, poiché la Relazione illustrativa del piano non conterrebbe alcuna specifica e concreta motivazione al riguardo, se non un’affermazione del tutto tautologica sul punto: “permangono … gli accostamenti critici di tali aree in classe IV con gli ambiti residenziali in classe II senza che questo provochi un’eccessiva parcellizzazione del piano acustico” (pag. 32).
Così come è ritenuta incongrua la motivazione comunale presente in altri punti della Relazione (pag. 21 e 29) per spiegare la mancata creazione di fasce-cuscinetto: la ricorrente non ritiene infatti sufficiente l’indicazione dell’esistenza di aree già urbanizzate.
Inoltre, viene rilevata la illegittimità delle “Linee Guida regionali per la classificazione acustica del territorio”, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802, rispetto all’art. 4 comma 1 lettera a) della legge n. 447/1995, nel caso in cui la disposizione di cui al punto 1 delle medesime (“Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della Legge stessa”) venga interpretata come una generale facoltà di deroga al divieto di contatto diretto di aree classificate in zone acustiche con valori ammissibili di rumore che si discostano in misura superiore a 5 dBA, e ove dunque l’operato del Comune possa trovare sostegno in tale riconoscimento di una generale facoltà di deroga.
A giudizio della ricorrente la disposizione del punto 1 citato e del successivo punto 2.6 delle Linee guida disciplina ipotesi particolari che devono essere adeguatamente individuate, motivate e disciplinate; ove così non fosse e si intendesse come un limite generale ed astratto, come quello asseritamene individuato nel Piano acustico del Comune di Margarita, i citati punti delle Linee guida dovrebbero essere considerati illegittimi rispetto all’art. 4 della legge quadro n. 447/1995 e all’art. 6 della l. reg.le n. 52/2000.
5.1 Il motivo è fondato.
Deve, in primo luogo, essere riconosciuto l’interesse della ricorrente ad impugnare l’atto con cui sono state approvate le Linee guida (deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 6 agosto 2001 n. 85-3802), e ad ottenerne l’annullamento giurisdizionale: a tale deliberazione si fa riferimento nelle premesse della deliberazione del C.C. di Margarita n. 33 in data 27 novembre 2003, nelle quali, così, si afferma: “RICHIAMATE ... La D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2002”.
Infatti, ove la sentenza di eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla Garelli Recuperi Ambientali di Delfino Sergio e C. S.a.s. si risolvesse in un annullamento in parte qua esclusivamente degli atti di classificazione acustica, il Comune di Margarita, una volta eliminati i vizi di illegittimità accertati con la sentenza di accoglimento nei confronti della delibera di approvazione del Piano, dovrebbe rinnovare il procedimento di approvazione della pianificazione, emendandolo dai vizi accertati in sentenza, ma dovrà, in ogni caso, tenere conto della direttiva regionale per quanto concerne la deroga al divieto di accostamento tra classi non contigue (“nei casi in cui si renda necessario ... è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue), che rende meno ampio il campo di applicazione del divieto e che, a giudizio del ricorrente, è contrastante con la disposizione di legge.
Sussiste quindi l’interesse della ricorrente all’impugnativa delle Linee guida regionali.
5.2 Il primo profilo in cui si articola il quarto motivo di ricorso – illegittimità della pianificazione acustica approvata dal Comune di Margarita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.9.2004, per violazione del divieto di accostamento tra classi aventi una differenza maggiore di 5 dBA per la mancata creazione delle fasce cuscinetto – è fondato.
La legge statale n. 447 del 1995 prevede all’art. 4, comma 1 lettera a), nell’ambito dei criteri che devono condurre il legislatore regionale, “il divieto di contatto diretto di aree ... quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente ... Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7”.
La legge regionale del Piemonte n. 52 del 2000, segue tale criterio e così dispone: “… è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel … Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il Comune adotta apposito piano di risanamento”.
Si rileva dalla semplice lettura dei due testi normativi che il divieto di accostamento tra zone territoriali a cui sono state conferite classi acustiche aventi limiti differenziali superiori a quelli previsti dalla legge, pur non essendo assoluto, è derogabile solo in presenza delle condizioni indicate dalla norma stessa: in primo luogo, deve trattarsi di aree già urbanizzate e, in secondo luogo, i limiti devono non poter essere rispettati a causa delle preesistenti destinazioni d’uso di tali aree. E’ essenziale che vi sia la dimostrazione dell’esistenza di tali condizioni che consentono di derogare al divieto all’interno del provvedimento di pianificazione acustica ed in particolare che di esse sia dato conto nell’iter motivazionale che conduce a ricostruire le ragioni a fondamento delle scelte operate dall’amministrazione.
Come pure deve essere adeguatamente motivato il mancato inserimento delle fasce cuscinetto in caso di deroga al divieto di cui si è detto.
La pianificazione acustica relativa all’area della ricorrente approvata dal Comune di Margarita contiene una motivazione inadeguata, posto che essa appare generica ed utilizzabile negli innumerevoli casi in cui il disordinato sviluppo delle attività antropiche sul territorio ha condotto alla progressiva e non controllata urbanizzazione di fasce di territorio contigue con destinazioni difformi tra loro: “Come già detto in precedenza, rimangono alcuni accostamenti critici, ancora presenti dopo la fase di omogeneizzazione, che non è stato possibile rimuovere a causa dell’impossibilità di inserire fasce cuscinetto (aree urbanizzate)”.
Sotto il primo profilo, il motivo è pertanto fondato.
5.3 Anche in relazione alla richiesta di annullamento delle Linee guida nella parte in cui dispongono una generale deroga al divieto di accostamenti di aree aventi valori limite che differiscono in misura superiore a 5 dBA, divieto sancito dalla legge statale e ripreso da quella regionale, si condivide la prospettazione di parte ricorrente in quanto la legge statale (e regionale) prevede la deroga come ipotesi eccezionale, nel solo caso aree già urbanizzate, deroga a cui deve necessariamente seguire il piano di risanamento a carico del Comune.
Le Linee guida regionali, invece, legano la possibilità della deroga al divieto ad un parametro più ampio, quale è quello della “tutela di preesistenti destinazioni d’uso del territorio” e al punto 2.6 affermano “la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate ... del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A)”, dal che si desume che il divieto ha un ambito applicativo molto più ridotto rispetto alla sua formulazione legislativa, sia di fonte statale che regionale.
Analogamente è a dirsi per il punto n. 1 della “Premessa” delle Linee guida, in cui è affermato: “Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piani di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della legge stessa”, introduce una deroga molto più ampia – e di fatto generalizzata – al divieto di accostamento di fasce non contigue.
Le linee guida non sono conformi, pertanto, alle norme di fonte legislativa.
Anche sotto questo secondo profilo il motivo è fondato.
6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 4 comma 1 lettera a) della legge n. 447/1995 e dell’art. 6 comma 3 e 13 della legge regionale n. 52/2000, per il fatto che la deliberazione di approvazione del Piano acustico e la Relazione Illustrativa richiamata, pur avendo derogato al divieto di accostamento di classi non contigue non hanno previsto alcuno strumento di risanamento a carico del Comune, e ciò anche in spregio delle indicazioni contenute nella nota della Provincia di Cuneo, nella quale così si affermava: “si rammenta che per gli accostamenti critici rimasti, al termine del processo sarà necessario provvedere, entro dodici mesi dall’approvazione della classificazione acustica del territorio, alla predisposizione del Piano Comunale di risanamento acustico, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n 52/2000”.
La disposizione della fonte statale afferma che: “Qualora nell’individuazione delle aree già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione di piani di risanamento di cui all’art. 7”; quelle di rango regionale prevedono che “Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il comune adotta apposito piano di risanamento”, ed ancora: “Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio non sia possibile rispettare la disposizione di cui all’art. 6, comma 3, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico” (art. 13).
Il Comune, sia nell’avviso pubblicato sul B.U.R. n. 44 in data 4 novembre 2004 sia nella Relazione Illustrativa allegata alla delibera del Consiglio comunale n. 30 del 29 settembre 2004, in risposta all’osservazione presentata da un privato cittadino, sosterrebbe che l’accostamento critico dovrebbe risolversi con un piano di risanamento a carico dell’impresa, in tal modo violando le norme citate.
Il motivo è fondato: infatti, nonostante le disposizioni citate non prevedano l’espressa menzione del piano a carico dell’ente locale contestualmente all’approvazione della classificazione acustica, tuttavia, si ritiene che tale fondamentale impegno di “risanamento ambientale”, vada esplicitato fin dal momento dell’approvazione del Piano in conformità con un obbligo di chiarezza e di massima informativa nei confronti sia del Consiglio comunale, che è chiamato ad approvare la pianificazione e a valutarne le ricadute in termini finanziari per l’ente locale, sia nei confronti della cittadinanza e di coloro che esercitano attività produttive nell’ambito comunale. Negli atti di pianificazione adottati e approvati dal Comune di Margarita non si fa menzione all’impegno dell’Ente di adottare i Piani di risanamento comunali di cui all’art. 7 l. n. 447/1995 e artt. 6 comma 3 e 13 l. reg.le n. 52 del 2000, al fine di risolvere gli “accostamenti critici”, indicazione che invece avrebbe dovuto essere presente in tali atti, pur non dovendo essi essere immediatamente predisposti.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati così come precisato nel dispositivo.
In considerazione della novità delle questioni poste si ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – II sezione – pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla i seguenti atti concernenti l’area della società ricorrente:
1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2004, avente per oggetto: “Classificazione acustica del territorio comunale – Approvazione definitiva e i relativi elaborati;
2. la deliberazione di adozione della proposta di classificazione acustica, adottata dal Consiglio Comunale in data 27 novembre 2003 n. 33 in quanto atto presupposto;
- annulla la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n. 85-3802 avente per oggetto “L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio”, nella parte in cui dispone che: “Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue (...)” (punto 1 (“Premessa”) dei “Criteri per la classificazione acustica del territorio”).
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell’11 maggio 2005, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo - Presidente
Antonio Plaisant - Referendario
Emanuela Loria - Referendario, estensore


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