REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 170/2005, proposto dalla
GARELLI RECUPERI AMBIENTALI di DELFINO SERGIO & C.
S.a.s., con sede legale e stabilimento in Margarita
(CN), in persona del legale rappresentante pro tempore,
sig. Sergio Delfino, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo
Montanaro, domiciliata presso lo studio legale Montanaro
e Associati, in Torino, via del Carmine n. 2,
contro
- il Comune di Margarita (CN), in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alessandro Sciolla e Sergio Viale ed elettivamente domiciliato
presso lo studio degli stessi in Torino, via S. Agostino
n. 12,
- la Regione Piemonte, in persona del Presidente
della Giunta regionale pro tempore, non costituita,
- la Provincia di Cuneo, in persona del Presidente
della Giunta provinciale pro tempore, non costituita,
- l’ing. Manlio Dardo, con domicilio in Cuneo, corso
Galileo Ferraris n. 11, non costituito,
- il sig. Bongiovanni Aldo, con domicilio in Margarita,
via S. Caterina n. 14, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Mario e Giorgio Vecchione ed elettivamente domiciliato presso
il loro studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n.
82,
per l'annullamento, previ provvedimenti cautelari,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Margarita
n. 30 del 29 settembre 2004, della cui approvazione è stato
dato avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 44 del
4 novembre 2004, avente ad oggetto “Classificazione acustica
del territorio comunale – Approvazione definitiva”;
- della “Classificazione acustica del territorio del Comune
di Margarita”, approvato con la deliberazione di cui sopra
e dei relativi elaborati;
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti
tra cui in specie:
- la delibera di adozione della proposta di classificazione
acustica, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.
33 del 27 novembre 2003;
- ove occorra, le “Linee guida per la classificazione acustica
del territorio”, approvate dalla Giunta Regionale del Piemonte
con la deliberazione 6 agosto 2001 n. 85-3802, nelle parti
indicate nel testo del ricorso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Margarita;
Visto l’atto di intervento ad opponendum in data 3 febbraio
2005 dei sig.ri Cervella Massimo, Cervella Bernardino, Ramondetti
Lucia, Magliano Antonio, Magliano Elisa, Viglione Teresa,
Botto Silvana, Rovere Ornella, Zucco Maddalena, Gastaldi
Valerio, Gastaldi Francesco, Sevega Giuseppe, Sevega Maria,
Sevega Guido, Sevega Giovanni, Marabotto Anna, Sevega Rosa
Anna, Zorniotti Adriano, Borroero Giovanni, Grosso Susanna,
Bertone Lorenzo, Lubatto Maddalena, Bertone Matteo, Bosso
Bruna Nadia, Bertone Enrica, Gancia Flavio, Grosso Stefano,
Grosso Marco, Ambrogio Franca, Fulcheri Francesca, Fulcheri
Dario, Fulcheri Marina e Martinengo Daniele, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Mario e Giorgio Vecchione ed elettivamente
domiciliati presso il loro studio in Torino, corso Vittorio
Emanuele II n. 82;
Vista la richiesta effettuata all’udienza del 10 febbraio
2005 di rinvio della trattazione della domanda dei provvedimenti
cautelari al merito;
Viste le memorie presentate dal ricorrente, dal Comune resistente
e dal controinteressato Bongiovanni Aldo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice alla pubblica udienza dell’11 maggio 2005 il referendario
dott.ssa Emanuela Loria;
Uditi per la parte ricorrente l’avv. Riccardo Montanaro,
per l’Amministrazione costituita l’avv. Alessandro Sciolla
e per gli intervenienti ed il controinteressato Bongiovanni
Aldo gli avv.ti Sergio Vecchione e Mario Vecchione.
Ritenuto in fatto quanto segue.
FATTO
Il Consiglio comunale di Margarita, con la deliberazione
n. 33 in data 27 novembre 2003, stabiliva “1) Di approvare
la proposta di classificazione acustica del territorio comunale
di Margarita, ... che si compone(va) dei seguenti elaborati:
– Relazione illustrativa; ...”: in tale relazione illustrativa
si affermava, tra l’altro, che “Come già detto in precedenza,
rimangono alcuni accostamenti critici, ancora presenti dopo
la fase di omogeneizzazione, che non è stato possibile rimuovere
a causa dell’impossibilità di inserire le fasce cuscinetto
(aree urbanizzate)” e che “per questi accostamenti critici
occorrerà procedere con i piani di risanamento acustico
e, dove possibile, con modifiche allo strumento urbanistico
volte ad introdurre destinazioni d’uso che portino alla
graduale soluzione dei conflitti”; con la detta deliberazione
consiliare, l’area produttiva PE2, ove è ubicata la Garelli
Recuperi Ambientali & C. S.a.s., era classificata in
classe V.
Venivano presentate osservazioni sia da parte della Provincia
di Cuneo in data 18.3.2004 sia da parte del sig. Aldo Bongiovanni,
abitante in una casa adiacente allo stabilimento della ricorrente.
Il Consiglio comunale di Margarita, con la deliberazione
n. 30 in data 29 settembre 2004 stabiliva “1. di approvare
il capitolo 8 della Relazione illustrativa del progetto
definitivo inerente “Controdeduzioni alle osservazioni e
proposte pervenute” predisposto dai professionisti incaricati
... 2. di approvare il progetto definitivo di Classificazione
acustica del Territorio, composto dai seguenti elaborati:
– Relazione illustrativa ...”: nella detta relazione, così,
tra l’altro, si afferma: “Osservazioni verbali della Giunta
Comunale. In data 13/09/2004 presso la Sala Consiliare del
Comune di Margarita si è tenuto un incontro con la Giunta
Comunale organizzato per illustrare le scelte tecniche adottate
nella redazione del piano acustico e valutare le osservazioni
pervenute. In merito all’osservazione della Provincia di
Cuneo del 18.03.2004 n. prot. ..., la Giunta ed i progettisti
si sono confrontati ed hanno proposto di uniformare tutte
le aree produttive per le quali non era possibile l’inserimento
di una zona cuscinetto, inserendole in classe IV a maggior
tutela delle aree residenziali adiacenti. E pertanto si
è giunti alle seguenti scelte: – inserire in classe IV l’area
PE2 (precedentemente classificata in classe V), dove è collocata
un’azienda per il recupero rifiuti (quella della società
ricorrente), a maggior tutela delle aree residenziali circostanti;
...”.
Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento,
previ provvedimenti cautelari, degli atti, in epigrafe indicati,
per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: artt. 2 e 7 L.R. Piemonte 20 ottobre
2000 n. 52 – Eccesso di potere per vizio del procedimento,
errore e difetto dei presupposti – Incompetenza.
2) Violazione di legge: art. 4 L. 447/1995; art. 6 L. R.
Piemonte n. 52/2000 – Eccesso di potere per vizio del procedimento,
errore e difetto dei presupposti e della motivazione – Ingiustizia
manifesta.
3) Violazione di legge: art. 4 L. n. 447/1995; artt. 2 e
6 L.R. 52/2000 – Violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997
– Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti,
dell’istruttoria, della motivazione; travisamento – Illogicità
e ingiustizia manifesta.
4) Violazione di legge: art. 4 L. n. 447/1995; art. 6 c.
3° L.R. Piemonte 52/2000 – Eccesso di potere per vizio del
procedimento, errore e difetto di istruttoria, dei presupposti,
della motivazione, travisamento – Illogicità e ingiustizia
manifesta.
5) Violazione di legge: art. 4 L. n. 447/1995; art. 6 c.
3° L.R. Piemonte 52/2000 – Eccesso di potere per vizio del
procedimento, errore e difetto di istruttoria, dei presupposti,
della motivazione, travisamento – Illogicità e ingiustizia
manifesta – Sviamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Margarita, chiedendo
che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e irricevibile
e comunque infondato nel merito.
Presentavano, altresì, atto di intervento ad opponendum
Cervella Massimo e gli altri trentadue soggetti, in precedenza
indicati, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Comune resistente eccepisce, in via preliminare, la
irricevibilità del ricorso per tardività della notifica
dello stesso, che sarebbe intervenuta oltre il termine di
sessanta giorni rispetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune di Margarita della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30 del 29 settembre 2004. La deliberazione,
infatti, approvata in data 29 settembre 2004 è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune dall’8 al 22 ottobre 2004,
laddove la notifica del ricorso, con la consegna agli ufficiali
giudiziari, sarebbe avvenuta il 29 dicembre 2004, quindi
oltre il termine di sessanta giorni. Né potrebbe addursi
che essendo stato dato l’avviso della deliberazione sul
B.U.R. del 4 novembre 2004 ai sensi della legge regionale
n. 52/2000 il ricorso è nei termini, perché tale adempimento
non consentirebbe la riapertura dei termini già decorsi,
soprattutto nei confronti di coloro che risiedono nel territorio
comunale.
La detta eccezione è infondata in quanto la pubblicazione
dell’avviso dell’approvazione della delibera, avvenuta sul
B.U.R.P. del 4 novembre 2004, è prevista espressamente dall’art.
7 comma 5 della l.r. n. 52/2000, che quindi fa di tale pubblicazione
il “dies a quo” per l’impugnativa, derogando alla regola
generale relativa al termine decadenziale valevole per le
deliberazioni degli enti locali per le quali non è ordinariamente
prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale,
il cui termine di impugnativa decorre dall’ultimo giorno
di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Inoltre, dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre
il termine per la verifica della compatibilità delle emissioni
da parte dei titolari di imprese produttive e quello per
l’eventuale presentazione del piano di risanamento, per
cui l’effetto lesivo della deliberazione si verifica dalla
pubblicazione sul B.U.R..
Il ricorso risulta pertanto notificato nei termini.
Il ricorso viene, quindi, esaminato nel merito.
2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la illegittimità
della procedura adottata in quanto, mentre con la impugnata
deliberazione del Consiglio comunale di Margarita n. 33
in data 22 novembre 2003, era prevista la classificazione
dell’impresa ricorrente in classe V (aree prevalentemente
industriali), a seguito delle osservazioni presentate dalla
Provincia e da un privato, il Consiglio comunale, con la
impugnata deliberazione n. 30 del 29 settembre 2004, ha
attribuito all’area della Garelli la classe IV, senza effettuare
la previa ripubblicazione della stessa deliberazione, la
quale sarebbe stata necessaria per consentire alla società
ricorrente di presentare le proprie osservazioni.
Assume la ricorrente che, atteso che ai sensi dell’art.
2 della L.r. n. 52/2000 il piano di classificazione acustica
del territorio comunale “integra gli strumenti urbanistici
vigenti”, l’attività che precede l’approvazione del piano
costituirebbe in modo indubbio una vera e propria attività
di pianificazione territoriale.
In tale prospettiva andrebbe letto l’art. 7 della legge
n. 52/2000, che prevede un doppio passaggio della classificazione
in Consiglio comunale, la pubblicazione di tale deliberazione
e del progetto di classificazione territoriale, la previsione
della possibilità per gli interessati di presentare osservazioni,
l’approvazione finale previa valutazione delle osservazioni.
Alla luce di tali disposizioni e in particolare del citato
art. 7, ultimo comma (modifiche o revisioni della classificazione
devono essere adottate con la procedura prevista dai primi
commi dello stesso articolo), il Comune avrebbe dovuto riaprire
la fase partecipativa del procedimento di cui all’art. 7
comma 2 della l.r. n. 52/2000, a seguito della decisione
di modificare in senso peggiorativo per la ricorrente la
classe acustica attribuitale; infatti, venendo meno a tale
obbligo le ha impedito di presentare e di vedere esaminate
le proprie osservazioni.
Inoltre, il modo di procedere del Comune ha sostanzialmente
posto nel nulla la fase delle osservazioni e della partecipazione
procedimentale: infatti, il Comune avrebbe potuto adottare
una qualsivoglia proposta di classificazione acustica, essendo
poi legittimato a peggiorarla a proprio piacimento, senza
essere assoggettato alla ripubblicazione e alle osservazioni
dei privati.
Inoltre, l’unica eccezione alla ripubblicazione è contenuta
nell’articolo 15 comma 7 della legge reg.le n. 56/1997 in
materia di approvazione dei piani regolatori: “Non sono
soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche
introdotte dal Piano regolatore generale a seguito di accoglimento
di osservazioni”, ma sarebbe in tal caso evidente che la
disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto
la modifica peggiorativa prevista dalla deliberazione impugnata
del Consiglio comunale di Margarita nei confronti della
ricorrente, non è stata adottata dal Comune in accoglimento
di osservazioni ed è invece pacifico che la norma richiamata
si riferisca all’accoglimento di osservazioni migliorative
e non peggiorative, per cui ove vi siano modifiche in senso
peggiorativo, la ripubblicazione è obbligatoria.
Tale assunto troverebbe il suo fondamento nel combinato
disposto del citato art. 7 ultimo comma e dell’art. 2, quindi
nella natura della pianificazione acustica che ai sensi
di tale disposizione della legge reg.le n. 52/2000 “integra
gli strumenti urbanistici vigenti”, dimodoché essendo la
pianificazione acustica una vera e propria attività di pianificazione
territoriale dovrebbe seguire le regole generali dettate
per l’approvazione degli strumenti urbanistici.
Il comportamento dell’Ente pubblico ha, dunque, disatteso
il diritto di partecipazione della ricorrente, impedendogli
di presentare osservazioni rispetto alla modifica, dal suo
punto di vista peggiorativa, intervenuta tra la prima e
la seconda deliberazione.
2.1 Il motivo è infondato.
Il procedimento di approvazione della classificazione acustica
è disciplinato dall’art. 7 della l. r. n. 52/2000, che prevede
al comma 1 la facoltà dei soggetti interessati di presentare
proposte e osservazioni al Comune e alla Provincia entro
sessanta giorni dalla pubblicazione; il comma 3 prevede
che decorso tale termine, il Comune adotta la classificazione
acustica, tenendo conto delle osservazioni presentate dal
pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia
e dei Comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il
mancato recepimento.
Alla pianificazione acustica, pur presentando essa evidenti
punti di contatto con quella urbanistica, in quanto entrambe
attinenti all’uso del territorio e alla sua destinazione,
non può peraltro attribuirsi la natura di pianificazione
urbanistico-territoriale in senso stretto, essendo volta
a pianificare lo sviluppo del territorio non dal punto di
vista urbanistico-edilizio, ma sotto un particolare profilo
di tutela ambientale e della salute umana, quello della
localizzazione delle attività antropiche in relazione alla
loro rumorosità.
La pianificazione acustica non può pertanto essere assimilata,
neanche dal punto di vista procedimentale, alla pianificazione
urbanistico-territoriale, non essendovi, tra l’altro, norme
espresse che impongano di seguire la medesima sequenza procedimentale,
ma trovando applicazione la specifica norma dell’articolo
7 che invece disciplina specificamente l’approvazione della
pianificazione acustica.
Non può pertanto dedursi dall’art. 2 della l. n. 52/2000
la conseguenza che la pianificazione acustica debba seguire
il medesimo schema procedimentale di quella urbanistica
e, nel caso in cui l’amministrazione, dopo aver adottato
la proposta recepisca alcune delle osservazioni formulate
dai privati o da altri Enti pubblici, debba nuovamente riaprire
la fase partecipativa di cui all’art. 7, comma 2.
Ciò, oltre a condurre ad un processo potenzialmente illimitato
nel tempo e con il quale si violerebbe il criterio di non
aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’articolo
1 comma 2 della legge n. 241/1990, in danno delle esigenze
di tutela ambientale che sono a fondamento della obbligatoria
previsione di una pianificazione acustica del territorio,
non si giustifica neppure sul fondamento dell’ultimo comma
dell’articolo 7 l. reg.le n. 52/2000; quest’ultimo è, infatti,
volto a disciplinare eventuali modifiche che si intendessero
apportare alla classificazione successivamente all’approvazione
definitiva, come si evince dal fatto che viene citato il
comma 1, il quale prevede l’avvio della procedura di approvazione
da parte del Comune con la trasmissione ai Comuni limitrofi
della proposta di zonizzazione, norma la cui applicazione
sarebbe senza dubbio abnorme nel caso in cui il Comune modifichi
la classificazione acustica di singole aree del territorio
comunale prima dell’approvazione definitiva a seguito del
recepimento delle osservazioni di soggetti pubblici o privati
interessati, come è avvenuto nel caso di specie (Provincia
di Cuneo in data 18 marzo 2004 e di un privato in data 9
febbraio 2004).
Inoltre, l’art. 7 comma 3 prevede che il Comune, decorsi
centoventi giorni dall’inizio della procedura, entro i quali
possono essere presentate osservazioni e proposte da parte
dei Comuni limitrofi, adotti il piano, eventualmente motivando
sul mancato recepimento delle osservazioni e delle proposte.
In tal modo la norma dispone anche in ordine ai tempi della
sequenza procedimentale, che nel rispetto dei diritti di
partecipazione garantiti dall’iter motivazionale dell’atto,
deve avere tempi di approvazione certi.
2.2 In base a tale ricostruzione il Comune di Margarita
ha correttamente seguito l’iter procedimentale e la cadenza
temporale di cui all’art. 7, senza che si possa ritenere
illegittimo tale comportamento per non avere dato nuovamente
corso al procedimento “ab inizio” a seguito del recepimento,
ai sensi del comma 3 dell’articolo citato, delle osservazioni
di soggetti terzi legittimati ad intervenire nel procedimento
ai sensi del comma 2.
3. Con il secondo motivo, si sostiene che il Comune, nell’assegnare
all’area della ricorrente la classe IV, ha violato uno dei
canoni principali fissati dalla legge-quadro in materia
di redazione della classificazione acustica, ossia il rispetto
delle precedenti destinazioni d’uso del territorio (criterio
di cui sono invero destinatarie le Regioni nell’emanazione
delle leggi di loro competenza ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 447/1995), della vocazione intrinseca e dell’evoluzione
storica dello sviluppo del territorio (art. 6 comma 1 lett.
d Legge reg.le n. 52/2000), dettato al fine di tutelare
le attività già presenti nelle aree.
3.1 Il motivo è inammissibile.
Il principio della tutela delle destinazioni d’uso e delle
attività “preesistenti” sul territorio è enunciato, come
testé indicato, in primo luogo dall’art. 4 della legge-quadro
n. 447/1995 in materia di inquinamento acustico, il quale
al comma 1, lettera a), stabilisce che: “Le Regioni, entro
il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, definiscono con legge: a) i criteri in base ai quali
i Comuni ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a), tenendo
conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio
(…) procedono alla classificazione del proprio territorio
nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione
di valori di qualità di cui all’art. 2 comma 1 lettera h),
stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si
discostano in misura superiore a 5 dbA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti
dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell’8
marzo 1991. Qualora nell’individuazione delle aree nelle
zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo
a causa di preesistenti destinazioni d’uso del territorio,
si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art.
7”.
La legge regionale del Piemonte n. 52/2000, all’art. 6 comma
1, prevede:
“La classificazione acustica é effettuata in modo da:
a) ricomprendere l’intero territorio comunale;
b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo
della destinazione d’uso, al fine di evitare un’eccessiva
frammentazione;
c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni
a carattere temporaneo o mobile, oppure all’aperto;
d) considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica
dello sviluppo del territorio;
e) attenersi alle linee guida regionali di cui all’articolo
3, comma 3, lettera a);
f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h)
della l. 447/1995”.
Il criterio di cui si tratta (lettera d della disposizione
testé citata) esprime una direttiva di ampio significato,
che evidentemente attende di essere concretamente attuata
per il tramite dell’esercizio della discrezionalità amministrativa
e quindi della concreta valutazione degli interessi pubblici
e privati presenti nel procedimento che porta all’approvazione
della Pianificazione acustica del territorio.
Nel caso di specie, l’esercizio della discrezionalità amministrativa
e la ponderazione degli interessi in gioco, di cui l’amministrazione
ha acquisito contezza anche attraverso le osservazioni presentate
dalla Provincia di Cuneo e da un privato di cui si è detto
nel trattare il motivo n. 1, ha condotto a modificare, nella
fase dell’approvazione definitiva del Piano, la classificazione
originariamente conferita all’area entro cui ricade lo stabilimento
produttivo della ricorrente facendola passare dalla classe
V (Aree prevalentemente industriali con scarsità di abitazioni)
alla classe IV (“Aree ad intensa attività umana” secondo
la declaratoria dell’allegato A del D.P.C.M. 14.11.1997
caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata
presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza
di attività artigianali o piccole industrie).
La classificazione adottata in concreto, essendo esercizio
di un potere ampiamente discrezionale attribuito a chi ha
la concreta cura degli interessi pubblici e della loro ponderazione
con quelli privati, non si presta ad essere sindacata in
sede di legittimità da parte del Giudice amministrativo
se non nel ristretto ambito in cui la scelta effettuata
si presentasse come palesemente irrazionale e contraddittoria,
elemento che, nel caso di specie non si riscontra, considerato
che la declaratoria della classe IV non è incompatibile
tout court con l’attività in essere della ricorrente.
Ne deriva che il motivo di ricorso, potendo essere valutato
solo entro i limiti della non irrazionalità e non palese
contraddittorietà della scelta amministrativa, è inammissibile.
4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la
violazione dell’art. 4 comma 1 lettera a) della legge n.
447/1995 e dell’articolo 6, comma 3 della legge reg.le Piemonte
n. 52/2000, nonché eccesso di potere sotto vari profili.
Sotto un primo profilo, si afferma la mancanza dei presupposti
per poter attribuire all’area la classe IV in quanto tale
classificazione, secondo la tabella allegata al D.P.C.M.
14.11.1997, non contempla le attività produttive se non
in termini estremamente limitati.
Sotto un secondo profilo, si afferma che il passaggio dall’area
in discorso dalla classe V, precedentemente attribuitale
in fase di avvio della procedura alla classe IV, risulterebbe
privo di congrua motivazione nella Relazione Illustrativa
del Piano, in quanto le notazioni della Provincia di Cuneo
in data 18 marzo 2004 non conterrebbero una motivazione
idonea a supportare la scelta del Comune, ma, al contrario,
sarebbero a favore del mantenimento dell’area in questione
in classe V; la diversa opzione seguita dal Comune non potrebbe
essere supportata neanche dalla difficoltà di inserire le
fasce cuscinetto e non si riscontrerebbe né nella legge
statale né in quella regionale un indice interprativo volto
alla “maggior tutela delle aree residenziali circostanti”
(pag. 32 della Relazione), che l’Amministrazione sia tenuta
a seguire.
In ogni caso a giudizio della ricorrente, la scelta del
declassamento dell’area della Garelli non contiene una motivazione
pregnante e prevalente in ordine all’interesse pubblico
perseguito.
4.1 Il motivo è fondato.
Sotto il duplice profilo del riferimento alla nota della
Provincia e della congruità della motivazione riferita alle
fasce cuscinetto, il motivo è fondato in quanto nella Relazione
Illustrativa si legge “In molti casi, data la disposizione
delle aree, non è stato possibile inserire le fasce cuscinetto
su tutti i lati e questo ha comportato la permanenza di
numerosi accostamenti critici” (pag. 20) ed ancora: “Come
già detto in precedenza, rimangono alcuni accostamenti critici,
ancora presenti dopo la fase di omogeneizzazione, che non
è stato possibile rimuovere a causa dell’impossibilità di
inserire fasce cuscinetto (aree urbanizzate)” (pag. 21).
Tale motivazione, che fa riferimento al presupposto di fatto,
costituito dalla urbanizzazione delle aree in discorso,
appare generica ed utilizzabile negli innumerevoli casi
in cui il disordinato sviluppo delle attività antropiche
sul territorio ha condotto alla progressiva e non controllata
urbanizzazione di fasce di territorio contigue con destinazioni
difformi tra loro.
Per quanto concerne la nota della Provincia in data 18 marzo
2004, in cui si afferma che “l’utilizzo di tale classe (V),
si riterrebbe applicabile alle zone produttive a connotazione
chiaramente industriale con scarsità di abitazioni, non
connesse ad insediamenti produttivi”, tale espressione contiene
una direttiva che il Comune non ha correttamente interpretato
in presenza di una situazione di fatto che si caratterizza
per la presenza di aree residenziali contigue a quelle dell’insediamento
produttivo della ricorrente.
La scelta operata dal Comune non appare pertanto sufficientemente
motivata e coerente con l’indicazione della Provincia.
5. Con il quarto motivo di ricorso si sostiene che la deliberazione
impugnata, nella parte relativa alla classificazione dell’area
della ricorrente, violerebbe il divieto di contatto diretto
tra aree con scostamenti di livello superiore a 5 dBA, sancito
dall’art. 4 della legge-quadro n. 447/1995, senza creare
le c.d. “zone-cuscinetto” previste dalle Linee guida regionali
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 6
agosto 2001 n. 85-3802 8, punto 2.1 Fase operativa 5.
Inoltre, le Linee guide prevedono (punto 1 ultimo comma)
che i casi di adiacenza di classi non contigue debbano essere
evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento
alla classificazione stessa ed anche tale disposizione sarebbe
stata violata dal Comune costituito, poiché la Relazione
illustrativa del piano non conterrebbe alcuna specifica
e concreta motivazione al riguardo, se non un’affermazione
del tutto tautologica sul punto: “permangono … gli accostamenti
critici di tali aree in classe IV con gli ambiti residenziali
in classe II senza che questo provochi un’eccessiva parcellizzazione
del piano acustico” (pag. 32).
Così come è ritenuta incongrua la motivazione comunale presente
in altri punti della Relazione (pag. 21 e 29) per spiegare
la mancata creazione di fasce-cuscinetto: la ricorrente
non ritiene infatti sufficiente l’indicazione dell’esistenza
di aree già urbanizzate.
Inoltre, viene rilevata la illegittimità delle “Linee Guida
regionali per la classificazione acustica del territorio”,
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 6
agosto 2001 n. 85-3802, rispetto all’art. 4 comma 1 lettera
a) della legge n. 447/1995, nel caso in cui la disposizione
di cui al punto 1 delle medesime (“Nei casi in cui si renda
necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni
d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità
di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue,
con adozione di piano di risanamento così come stabilito
dagli artt. 6 e 8 della Legge stessa”) venga interpretata
come una generale facoltà di deroga al divieto di contatto
diretto di aree classificate in zone acustiche con valori
ammissibili di rumore che si discostano in misura superiore
a 5 dBA, e ove dunque l’operato del Comune possa trovare
sostegno in tale riconoscimento di una generale facoltà
di deroga.
A giudizio della ricorrente la disposizione del punto 1
citato e del successivo punto 2.6 delle Linee guida disciplina
ipotesi particolari che devono essere adeguatamente individuate,
motivate e disciplinate; ove così non fosse e si intendesse
come un limite generale ed astratto, come quello asseritamene
individuato nel Piano acustico del Comune di Margarita,
i citati punti delle Linee guida dovrebbero essere considerati
illegittimi rispetto all’art. 4 della legge quadro n. 447/1995
e all’art. 6 della l. reg.le n. 52/2000.
5.1 Il motivo è fondato.
Deve, in primo luogo, essere riconosciuto l’interesse della
ricorrente ad impugnare l’atto con cui sono state approvate
le Linee guida (deliberazione della Giunta Regionale Piemonte
6 agosto 2001 n. 85-3802), e ad ottenerne l’annullamento
giurisdizionale: a tale deliberazione si fa riferimento
nelle premesse della deliberazione del C.C. di Margarita
n. 33 in data 27 novembre 2003, nelle quali, così, si afferma:
“RICHIAMATE ... La D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2002”.
Infatti, ove la sentenza di eventuale accoglimento del ricorso
proposto dalla Garelli Recuperi Ambientali di Delfino Sergio
e C. S.a.s. si risolvesse in un annullamento in parte qua
esclusivamente degli atti di classificazione acustica, il
Comune di Margarita, una volta eliminati i vizi di illegittimità
accertati con la sentenza di accoglimento nei confronti
della delibera di approvazione del Piano, dovrebbe rinnovare
il procedimento di approvazione della pianificazione, emendandolo
dai vizi accertati in sentenza, ma dovrà, in ogni caso,
tenere conto della direttiva regionale per quanto concerne
la deroga al divieto di accostamento tra classi non contigue
(“nei casi in cui si renda necessario ... è lasciata la
possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non
contigue), che rende meno ampio il campo di applicazione
del divieto e che, a giudizio del ricorrente, è contrastante
con la disposizione di legge.
Sussiste quindi l’interesse della ricorrente all’impugnativa
delle Linee guida regionali.
5.2 Il primo profilo in cui si articola il quarto motivo
di ricorso – illegittimità della pianificazione acustica
approvata dal Comune di Margarita con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 29.9.2004, per violazione del
divieto di accostamento tra classi aventi una differenza
maggiore di 5 dBA per la mancata creazione delle fasce cuscinetto
– è fondato.
La legge statale n. 447 del 1995 prevede all’art. 4, comma
1 lettera a), nell’ambito dei criteri che devono condurre
il legislatore regionale, “il divieto di contatto diretto
di aree ... quando tali valori si discostano in misura superiore
a 5 dBA di livello sonoro equivalente ... Qualora nell’individuazione
delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile
rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di
cui all’art. 7”.
La legge regionale del Piemonte n. 52 del 2000, segue tale
criterio e così dispone: “… è vietato assegnare ad aree
contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino
in misura superiore a cinque decibel … Qualora, nelle zone
già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo
a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il Comune adotta
apposito piano di risanamento”.
Si rileva dalla semplice lettura dei due testi normativi
che il divieto di accostamento tra zone territoriali a cui
sono state conferite classi acustiche aventi limiti differenziali
superiori a quelli previsti dalla legge, pur non essendo
assoluto, è derogabile solo in presenza delle condizioni
indicate dalla norma stessa: in primo luogo, deve trattarsi
di aree già urbanizzate e, in secondo luogo, i limiti devono
non poter essere rispettati a causa delle preesistenti destinazioni
d’uso di tali aree. E’ essenziale che vi sia la dimostrazione
dell’esistenza di tali condizioni che consentono di derogare
al divieto all’interno del provvedimento di pianificazione
acustica ed in particolare che di esse sia dato conto nell’iter
motivazionale che conduce a ricostruire le ragioni a fondamento
delle scelte operate dall’amministrazione.
Come pure deve essere adeguatamente motivato il mancato
inserimento delle fasce cuscinetto in caso di deroga al
divieto di cui si è detto.
La pianificazione acustica relativa all’area della ricorrente
approvata dal Comune di Margarita contiene una motivazione
inadeguata, posto che essa appare generica ed utilizzabile
negli innumerevoli casi in cui il disordinato sviluppo delle
attività antropiche sul territorio ha condotto alla progressiva
e non controllata urbanizzazione di fasce di territorio
contigue con destinazioni difformi tra loro: “Come già detto
in precedenza, rimangono alcuni accostamenti critici, ancora
presenti dopo la fase di omogeneizzazione, che non è stato
possibile rimuovere a causa dell’impossibilità di inserire
fasce cuscinetto (aree urbanizzate)”.
Sotto il primo profilo, il motivo è pertanto fondato.
5.3 Anche in relazione alla richiesta di annullamento delle
Linee guida nella parte in cui dispongono una generale deroga
al divieto di accostamenti di aree aventi valori limite
che differiscono in misura superiore a 5 dBA, divieto sancito
dalla legge statale e ripreso da quella regionale, si condivide
la prospettazione di parte ricorrente in quanto la legge
statale (e regionale) prevede la deroga come ipotesi eccezionale,
nel solo caso aree già urbanizzate, deroga a cui deve necessariamente
seguire il piano di risanamento a carico del Comune.
Le Linee guida regionali, invece, legano la possibilità
della deroga al divieto ad un parametro più ampio, quale
è quello della “tutela di preesistenti destinazioni d’uso
del territorio” e al punto 2.6 affermano “la zonizzazione
acustica tiene conto, solo per le zone non completamente
urbanizzate ... del divieto di contatto diretto tra aree,
anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore
che si discostano più di 5 dB(A)”, dal che si desume che
il divieto ha un ambito applicativo molto più ridotto rispetto
alla sua formulazione legislativa, sia di fonte statale
che regionale.
Analogamente è a dirsi per il punto n. 1 della “Premessa”
delle Linee guida, in cui è affermato: “Nei casi in cui
si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni
d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità
di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue,
con adozione di piani di risanamento così come stabilito
dagli artt. 6 e 8 della legge stessa”, introduce una deroga
molto più ampia – e di fatto generalizzata – al divieto
di accostamento di fasce non contigue.
Le linee guida non sono conformi, pertanto, alle norme di
fonte legislativa.
Anche sotto questo secondo profilo il motivo è fondato.
6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione
dell’art. 4 comma 1 lettera a) della legge n. 447/1995 e
dell’art. 6 comma 3 e 13 della legge regionale n. 52/2000,
per il fatto che la deliberazione di approvazione del Piano
acustico e la Relazione Illustrativa richiamata, pur avendo
derogato al divieto di accostamento di classi non contigue
non hanno previsto alcuno strumento di risanamento a carico
del Comune, e ciò anche in spregio delle indicazioni contenute
nella nota della Provincia di Cuneo, nella quale così si
affermava: “si rammenta che per gli accostamenti critici
rimasti, al termine del processo sarà necessario provvedere,
entro dodici mesi dall’approvazione della classificazione
acustica del territorio, alla predisposizione del Piano
Comunale di risanamento acustico, ai sensi dell’art. 13
della legge regionale n 52/2000”.
La disposizione della fonte statale afferma che: “Qualora
nell’individuazione delle aree già urbanizzate non sia possibile
rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
d’uso, si prevede l’adozione di piani di risanamento di
cui all’art. 7”; quelle di rango regionale prevedono che
“Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile
rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
d’uso, il comune adotta apposito piano di risanamento”,
ed ancora: “Qualora, in fase di classificazione acustica
delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni
d’uso del territorio non sia possibile rispettare la disposizione
di cui all’art. 6, comma 3, così come nel caso di superamento
dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre
piani di risanamento acustico” (art. 13).
Il Comune, sia nell’avviso pubblicato sul B.U.R. n. 44 in
data 4 novembre 2004 sia nella Relazione Illustrativa allegata
alla delibera del Consiglio comunale n. 30 del 29 settembre
2004, in risposta all’osservazione presentata da un privato
cittadino, sosterrebbe che l’accostamento critico dovrebbe
risolversi con un piano di risanamento a carico dell’impresa,
in tal modo violando le norme citate.
Il motivo è fondato: infatti, nonostante le disposizioni
citate non prevedano l’espressa menzione del piano a carico
dell’ente locale contestualmente all’approvazione della
classificazione acustica, tuttavia, si ritiene che tale
fondamentale impegno di “risanamento ambientale”, vada esplicitato
fin dal momento dell’approvazione del Piano in conformità
con un obbligo di chiarezza e di massima informativa nei
confronti sia del Consiglio comunale, che è chiamato ad
approvare la pianificazione e a valutarne le ricadute in
termini finanziari per l’ente locale, sia nei confronti
della cittadinanza e di coloro che esercitano attività produttive
nell’ambito comunale. Negli atti di pianificazione adottati
e approvati dal Comune di Margarita non si fa menzione all’impegno
dell’Ente di adottare i Piani di risanamento comunali di
cui all’art. 7 l. n. 447/1995 e artt. 6 comma 3 e 13 l.
reg.le n. 52 del 2000, al fine di risolvere gli “accostamenti
critici”, indicazione che invece avrebbe dovuto essere presente
in tali atti, pur non dovendo essi essere immediatamente
predisposti.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto,
devono essere annullati gli atti impugnati così come precisato
nel dispositivo.
In considerazione della novità delle questioni poste si
ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte –
II sezione – pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e per l’effetto:
- annulla i seguenti atti concernenti l’area della società
ricorrente:
1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29
settembre 2004, avente per oggetto: “Classificazione acustica
del territorio comunale – Approvazione definitiva e i relativi
elaborati;
2. la deliberazione di adozione della proposta di classificazione
acustica, adottata dal Consiglio Comunale in data 27 novembre
2003 n. 33 in quanto atto presupposto;
- annulla la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
6 agosto 2001 n. 85-3802 avente per oggetto “L.R. n. 52/2000,
art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione
acustica del territorio”, nella parte in cui dispone che:
“Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare
preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate,
è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti
a classi non contigue (...)” (punto 1 (“Premessa”) dei “Criteri
per la classificazione acustica del territorio”).
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell’11
maggio 2005, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo - Presidente
Antonio Plaisant - Referendario
Emanuela Loria - Referendario, estensore