| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 13 gennaio
2006 n. 4
Pres. ed Est. Domenico Giordano
Caronte S.r.l. (avv.ti Bonelli e Balestreri) c. Provincia
di Milano (avv.ti Ferrari e Bazzani) |
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1. Contratti della P.A. – Bando di gara –
Interesse all’impugnazione della clausola che vieta l’aggiudicazione
di un numero di lotti superiore a due – Nel caso in cui
l’impresa ricorrente ha presentato l’offerta per un solo
lotto – Non sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Servizi pubblici
– Servizio di trasporto pubblico locale - Bando di gara
– Impugnazione - Nella parte in cui determina la base d’asta
– Censura generica circa l’incongruità del corrispettivo
chilometrico – Inammissibilità
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1. Non sussiste l’interesse dell’impresa
ricorrente a censurare la clausola del bando di gara che
restringe a due il numero massimo di lotti aggiudicabili
allo stesso concorrente, nel caso in cui la stessa impresa
abbia presentato la domanda di partecipazione per un solo
lotto, in quanto essa non potrebbe conseguire alcun concreto
vantaggio dal richiesto annullamento della clausola.
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2. La contestazione circa la sostenibilità
delle condizioni di gara non può limitarsi ad una generica
denuncia circa l’incongruità del corrispettivo chilometrico
che costituisce la base d’asta, dovendosi aver riguardo
a tutti quei fattori che concorrono ad assicurare lo svolgimento
del servizio in condizioni favorevoli, garantendo al gestore
la copertura dei costi aziendali e la remunerazione del
servizio, e che si legano anche alla capacità e all’efficienza
produttiva dell’affidatario.
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