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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 11 gennaio 2006 n. 233
Pres. GIULIA; Rel. CONTI
F. GRAZIOSI (Avv. G. Marino) c. ISTITUTO Postelegrafonici, MINISTERO delle COMUNICAZIONI (Avvocatura generale dello Stato)


1) Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di riconoscimento della pensione privilegiata – Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti – Sussiste.

 

2) Giurisdizione e competenza – Controversie di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione Postale – Giurisdizione ordinaria – Ragioni – Riferimento a provvedimenti precedenti al 31.12.1993 - Irrilevanza.

1) Le controversie aventi ad oggetto il diniego di riconoscimento della pensione privilegiata rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (nella specie, è stato impugnato il diniego di pensione privilegiata a carico dell’Istituto Postelegrafonici, ente di previdenza del personale della ex Amministrazione delle Poste) cfr. Cass. SS.UU., 25.3.2005 n. 6404; TAR Molise 9.9.2002 n. 766; Cass. SS.UU., 27.6.2002 n. 9343; id., 24.5.1995 n. 5688.

 

2) Tutte le controversie di lavoro (nella specie diniego di concessione della revisione dell’equo indennizzo) dei dipendenti dall’Amministrazione Postale, dopo la costituzione dell’Ente Poste Italiane (espressamente qualificato come ente pubblico economico dell’art. 1 del D.L. 1/12/1993, n. 487, convertito in legge 29/01/1994, n. 71), sono devolute al giudice ordinario, anche se inerenti a provvedimenti emessi prima del 31.12.1993.




REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Seconda bis




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 3705/2000, proposto da

GRAZIOSI Fiorella, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Marino e da ultimo domiciliata ex lege (art. 35, secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054) presso la Segreteria di questo T.A.R..


CONTRO



l’ISTITUTO Postelegrafonici ed il MINISTERO delle COMUNICAZIONI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma , Via dei Portoghesi n. 12.


PER L’ANNULLAMENTO



della delibera n. 159 del 30.7.1999, comunicata con lettera 20.9.1999, con la quale il Presidente dell’Istituto Postelegrafonici ha negato all’odierna ricorrente, vedova di De Gregorio Vittorio, la pensione privilegiata; nonché degli atti tecnici che ne costituiscono il presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Istituto Postelegrafonici e del Ministero delle Comunicazioni;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 15 dicembre 2005 il consigliere Renzo CONTI;
Udit, altresì, .
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO




Con il ricorso in trattazione, notificato l’8 e 9 febbraio 2000 e depositato il successivo 6 marzo, la ricorrente indicata in epigrafe, vedova di De Gregorio Vittorio, espone:
- che il predetto sig. De Gregorio Vittorio, in servizio presso le Poste Italiane in qualità di operatore di esercizio, decedeva in Roma il 23.8.1992 con diagnosi del decesso nei seguenti termini: “coronaropatia ostruttiva dei rami principali 5.8.92 intervento by-pass aorto coronario quadruplice ima arresto cardiocircolatorio”;
- che alla stregua di tale referto, in data 23.11.1992, chiedeva il riconoscimento della causa di servizio del decesso del coniuge;
- che la Commissione Medica Ospedaliera comunicava all’amministrazione delle Poste che l’infermità causa del decesso costituiva aggravamento dell’infermità pregressa costituita da “segni elettrocardiografici di iniziale sofferenza miocardia in iperteso” e che l’aggravamento “è ascrivibile ai fini della pensione privilegiata ordinaria indiretta alla tab. A prima C.G.T di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 834 del 30.12.1981”;
- che il Direttore dell’Area Personale e Organizzazione delle Poste Italiane, con provvedimento n. APO/PC/4/02/CA/513/89 del 27.6.1997 riconosceva la dipendenza della causa di servizio della predetta infermità causa del decesso, precisando che la richiesta di equo indennizzo sarebbe stata definita con apposito provvedimento decisorio e che la richiesta di pensione privilegiata indiretta sarebbe stata definita con delibera decisoria dell’organo competente;
- che il Presidente dell’Istituto Postelegrafonici, invece, con deliberazione n. 159 del 30.7.1999 - sul presupposto del diniego di equo indennizzo espressa dal Direttore Centrale delle Risorse Umane della Soc. Poste Italiane s.p.a. con determinazione n. DCRU/AP/2/ST/513/89/80952 del 23.4.1999 - respingeva la richiamata richiesta di pensione privilegiata.
Ciò esposto ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego indicato in epigrafe, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima ricorrente paragrafati:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti o comunque fra ipotesi, per illogicità o comunque per difetto di consequenzialità;
2) Incompetenza.
Si sono costituiti per resistere l’Istituto Postelegrafonici ed il Ministero delle Comunicazioni, i quali hanno depositato documenti.
Con memoria del 3.11.2005, la difesa della ricorrente, ha preliminarmente comunicato, ai fini delle notificazioni e comunicazioni, di essere domiciliata in Marino-Frattocchie, Via delle Castagnole n. 22 (e, quindi, fuori del Comune di Roma, sede di questo T.A.R., con conseguente applicazione, ai fini del domicilio eletto, dell’art. 35, secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054) ed ha ulteriormente ribadito sia le proprie richieste istruttorie che le proprie tesi difensive.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2005.


DIRITTO




Il ricorso, come risulta dall’epigrafe del medesimo, è volto ad ottenere l’annullamento della delibera n. 159 del 30.7.1999, comunicata con lettera 20.9.1999, con la quale il Presidente dell’Istituto Postelegrafonici ha negato all’odierna ricorrente, vedova di De Gregorio Vittorio, la pensione privilegiata indiretta per l’infermità causa del decesso del predetto sig. De Gregorio.
Il ricorso, peraltro, deve ritenersi rivolto anche avverso la determinazione di diniego di equo indennizzo, espressa dal Direttore Centrale delle Risorse Umane della Soc. Poste Italiane s.p.a. con provvedimento n. DCRU/AP/2/ST/513/89/80952 del 23.4.1999, ancorché la stessa non risulti espressamente indicata nell’epigrafe del gravame.
Ciò nella considerazione che, come si è espressa la giurisprudenza (cfr.C.d.S.,VI, 13.6.2000 n.3293; id,17.2.200 n.902; id.,6.11.1997 n.1602), anche di questa sezione (v. sentenza n. 2247 del 21.3.2001), che il collegio condivide, l’identificazione degli atti impugnati in sede giurisdizionale va operata, non con formalistico riferimento all’epigrafe del ricorso, ma in relazione all’effettiva volontà del ricorrente desumibile dal ricorso nel suo insieme, dai motivi di censura proposti e da ogni elemento utile. Nella specie, la predetta deliberazione risulta specificamente contestata con il richiamato secondo motivo di gravame, sotto il profilo dell’incompetenza del predetto Direttore centrale ad adottare la richiamata determinazione; circostanza questa idonea a manifestare chiaramente la volontà della ricorrente di impugnarla e di chiederne il suo annullamento.
Ciò precisato, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in ordine ad entrambe le impugnative sopra richiamate.
Quanto al censurato diniego di pensione privilegiata, costituisce infatti giurisprudenza pacifica che le controversie aventi ad oggetto il diniego di riconoscimento della pensione privilegiata rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (cfr. Cass. SS.UU., 25.3.2005 n. 6404; TAR Molise 9.9.2002 n. 766; Cass. SS.UU., 27.6.2002 n. 9343; id., 24.5.1995 n. 5688).
Invero, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. 12.7.1934 n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti), è attribuita alla Corte dei Conti la giurisdizione “sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti desiganti dalla legge”, alla quale, pertanto vanno proposti i relativi ricorsi “contro i provvedimenti definitivi di pensione a carico totale o parziale dello Stato”.
Nella specie, oggetto del ricorso, in parte qua, è appunto il diniego di pensione privilegiata a carico dell’Istituto Postelegrafonici, che costituisce l’ente gestore del trattamento di previdenza del personale della ex Amministrazione delle Poste.
Né, come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza 3.12.1993 n. 428), è idonea a mutare la giurisdizione la circostanza che la predetta pensione privilegiata abbia in comune con l’equo indennizzo – la cui giurisdizione è attribuita al giudice del rapporto di lavoro sottostante - il presupposto di fatto e cioè la “noxa patogena causata dal servizio”, atteso che “L’equo indennizzo è un istituto del rapporto di pubblico impiego, dal quale ripete il suo titolo immediato, mentre la pensione privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d’impiego”.
A tale stregua il ricorso, nella parte in cui è rivolto avverso il diniego di pensione privilegiata, è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa alla Corte dei Conti, come peraltro correttamente indicato nell’”avvertenza” contenuta nell’impugnata deliberazione, dove espressamente si precisava che avverso il predetto provvedimento “è ammesso ricorso alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti”.
Quanto all’impugnativa del diniego di equo indennizzo - prescindendo dalla circostanza che il ricorso non risulta notificato alla Soc. Poste Italiane s.p.a. quale autorità emanante, il che determinerebbe l’inammissibilità della proposta impugnativa - parimenti il ricorso, in parte qua, è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al Giudice ordinario.
Si è in precedenza anticipato che la giurisdizione in materia di equo indennizzo spetta al giudice competente per il rapporto di lavoro.
Orbene, con riferimento alla Soc. Poste Italiane, come pure rispetto al precedente Ente Poste Italiane, infatti, questa stessa sezione ha più volte affermato (cfr. ex multis sentenze 22.4.2004 n. 3472, 19.2.2003 nn. 1303 e 1305, 1.3.2000 n. 1400) che tutte le questioni di lavoro, proposte da dipendenti dall’Amministrazione Postale, sono state devolute al Giudice del lavoro, dopo la costituzione dell’Ente Poste Italiane, espressamente qualificato come ente pubblico economico dell’art. 1 del D.L. 1/12/1993, n. 487, convertito in legge 29/01/1994, n. 71, con ricognizione della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti – e immediata devoluzione al Giudice Ordinario delle relative controversie- a norma del successivo art. 10 del medesimo D.L.
Nella specie, l’impugnato provvedimento di diniego di concessione della revisione dell’equo indennizzo risulta adottato il 23.4.1999 e, quindi, in data successiva al 31.12.1993 che segna il passaggio della giurisdizione al giudice ordinario delle controversie di lavoro in esame.
Peraltro, anche per provvedimenti anteriori al 31.12.1993, come per l’accertamento di un diritto maturato nell’ambito della regolamentazione preesistente, la giurisdizione di questo Tribunale non potrebbe che essere esclusa, quando la relativa domanda giudiziale fosse proposta oltre il termine, che segna il passaggio della cognizione sulla materia ad un Giudice diverso (cfr. art. 5 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 2 L. 26.11.1990, n. 353, nonché, per il principio, Cass. SS.UU. n. 5792/92 cit.; Cass. 16.7.81, n. 4623; Cass. 11.5.1984, n. 2874; Cass. 23.8.90, n. 8573; Pretura di Firenze 9.4.1994; contra - ma per fattispecie valutate antecedentemente a pronunce di opposto segno della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, più avanti citate - TAR Abruzzo, Pescara, 3.2.1995, n. 100; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27.8.1996, n. 1326).
Non induce a diverse conclusioni la disposizione, introdotta dall’art. 1 del D.L. 6.5.1994, n. 269, convertito in legge 4.7.1994, n. 432, secondo cui permangono nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie, relative a questioni di lavoro insorte prima della trasformazione degli enti pubblici in enti pubblici economici, o in società di diritto privato: deve ritenersi, infatti, che la nuova disposizione detti una disciplina transitoria, applicabile solo alle trasformazioni successive all’entrata in vigore della medesima.
In presenza, dunque, di un provvedimento ritenuto lesivo della sfera giuridica del dipendente, ove – come nella fattispecie – l’atto sia stato emanato dopo il 31.12.1993 (o quando, comunque, dopo tale data risulti incardinato il giudizio, con le conseguenze, di cui al citato art. 5 c.p.c.) qualora l’Ente di riferimento abbia operato la propria trasformazione in soggetto privato prima dell’emanazione della citata legge n. 432/94, deve considerarsi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, pur riguardando la controversia questioni di natura pubblicistica, antecedenti alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro fra l’Ente Poste Italiane - ora Poste Italiane s.p.a. - ed i propri dipendenti (cfr. in senso lato, per l principio, Cass. SS.UU. civili 15.5.1992, n. 5792; Cass. 16.7.1981, nn. e 4623 e 4624; Corte Cost. 10.12.81, n. 185 nonché - specificamente in rapporto all’Ente Poste, per la problematica in esame - Cass. SS.UU. 10.8.1996, n. 7406; 5.9.1997, n. 8587 e 24.9.1997, n. 9381).
Non modifica i termini della questione il testo letterale del già citato art. 10 D.L. 1.12.1993, n. 487 (convertito con modificazioni in L. 31.1.1994, n. 71), in base al quale “sono devolute all’Autorità Giudiziaria ordinaria” le controversie “concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l’Ente Poste Italiane”; la norma, infatti, interviene dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 (cfr. artt. 2, comma 2 e 72), e non può che riferirsi ai giudizi di qualsiasi natura - impugnatori o di accertamento - incardinati nei confronti dell’Ente Poste dopo l’istituzione di quest’ultimo, indipendentemente dalla disciplina ancora pubblicistica del rapporto di lavoro, in concreto controverso (cfr. per il principio, in fattispecie diverse, Cass. Sez. Un. 21.1.1994, n. 548; Cass. 23.8.1990, n. 8573; Corte dei Conti, sez. contr. Stato, 7.6.1993, n. 91).
Nella fattispecie, la vicenda sottoposta a giudizio è in parte maturata nell’ambito del sistema previgente, ovvero prima della trasformazione, ma, come si è in precedenza evidenziato, si è conclusa con il provvedimento di diniego adottato il 23.4.1999 e, comunque, il ricorso in esame, risulta notificato e depositato nel corso del 2000, quando già - indipendentemente dalla natura del rapporto, e dalla regolamentazione pubblicistica del medesimo - era affermata in materia la giurisdizione del Giudice Ordinario, non incisa - come in precedenza ricordato - dal successivo D.L. 6.5.1994, n. 269, convertito in legge 4.7.94, n. 269 (art. 1).
Per quanto sopra argomentato il ricorso, nella parte in cui viene impugnato il provvedimento di diniego di equo indennizzo va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, spettando la stessa al giudice ordinario.
Il conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la medesima in parte (per l’impugnativa della pensione privilegiata indiretta) alla Corte dei Conti ed in parte (per l’impugnativa del diniego di equo indennizzo) al Giudice Ordinario.
Sussistono, tuttavia, motivi di equità per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3705/2000 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, come meglio specificato in motivazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

Patrizio GIULIA - Presidente
Francesco GIORDANO - Consigliere
Renzo CONTI - Consigliere, estensore


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