REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Seconda bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3705/2000, proposto da
GRAZIOSI Fiorella, rappresentata e difesa dall’avv.
Giorgio Marino e da ultimo domiciliata ex lege (art. 35,
secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054) presso la Segreteria
di questo T.A.R..
CONTRO
l’ISTITUTO Postelegrafonici ed il MINISTERO delle
COMUNICAZIONI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in
Roma , Via dei Portoghesi n. 12.
PER L’ANNULLAMENTO
della delibera n. 159 del 30.7.1999, comunicata con
lettera 20.9.1999, con la quale il Presidente dell’Istituto
Postelegrafonici ha negato all’odierna ricorrente, vedova
di De Gregorio Vittorio, la pensione privilegiata; nonché
degli atti tecnici che ne costituiscono il presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Istituto Postelegrafonici
e del Ministero delle Comunicazioni;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 15 dicembre 2005 il consigliere
Renzo CONTI;
Udit, altresì, .
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato l’8 e 9 febbraio
2000 e depositato il successivo 6 marzo, la ricorrente indicata
in epigrafe, vedova di De Gregorio Vittorio, espone:
- che il predetto sig. De Gregorio Vittorio, in servizio
presso le Poste Italiane in qualità di operatore di esercizio,
decedeva in Roma il 23.8.1992 con diagnosi del decesso nei
seguenti termini: “coronaropatia ostruttiva dei rami principali
5.8.92 intervento by-pass aorto coronario quadruplice ima
arresto cardiocircolatorio”;
- che alla stregua di tale referto, in data 23.11.1992,
chiedeva il riconoscimento della causa di servizio del decesso
del coniuge;
- che la Commissione Medica Ospedaliera comunicava all’amministrazione
delle Poste che l’infermità causa del decesso costituiva
aggravamento dell’infermità pregressa costituita da “segni
elettrocardiografici di iniziale sofferenza miocardia in
iperteso” e che l’aggravamento “è ascrivibile ai fini della
pensione privilegiata ordinaria indiretta alla tab. A prima
C.G.T di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 834 del 30.12.1981”;
- che il Direttore dell’Area Personale e Organizzazione
delle Poste Italiane, con provvedimento n. APO/PC/4/02/CA/513/89
del 27.6.1997 riconosceva la dipendenza della causa di servizio
della predetta infermità causa del decesso, precisando che
la richiesta di equo indennizzo sarebbe stata definita con
apposito provvedimento decisorio e che la richiesta di pensione
privilegiata indiretta sarebbe stata definita con delibera
decisoria dell’organo competente;
- che il Presidente dell’Istituto Postelegrafonici, invece,
con deliberazione n. 159 del 30.7.1999 - sul presupposto
del diniego di equo indennizzo espressa dal Direttore Centrale
delle Risorse Umane della Soc. Poste Italiane s.p.a. con
determinazione n. DCRU/AP/2/ST/513/89/80952 del 23.4.1999
- respingeva la richiamata richiesta di pensione privilegiata.
Ciò esposto ha chiesto l’annullamento del provvedimento
di diniego indicato in epigrafe, deducendo al riguardo i
seguenti motivi di gravame, così dalla medesima ricorrente
paragrafati:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti
o comunque fra ipotesi, per illogicità o comunque per difetto
di consequenzialità;
2) Incompetenza.
Si sono costituiti per resistere l’Istituto Postelegrafonici
ed il Ministero delle Comunicazioni, i quali hanno depositato
documenti.
Con memoria del 3.11.2005, la difesa della ricorrente, ha
preliminarmente comunicato, ai fini delle notificazioni
e comunicazioni, di essere domiciliata in Marino-Frattocchie,
Via delle Castagnole n. 22 (e, quindi, fuori del Comune
di Roma, sede di questo T.A.R., con conseguente applicazione,
ai fini del domicilio eletto, dell’art. 35, secondo comma
R.D. 26.6.1924 n. 1054) ed ha ulteriormente ribadito sia
le proprie richieste istruttorie che le proprie tesi difensive.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza
pubblica del 15 dicembre 2005.
DIRITTO
Il ricorso, come risulta dall’epigrafe del medesimo, è volto
ad ottenere l’annullamento della delibera n. 159 del 30.7.1999,
comunicata con lettera 20.9.1999, con la quale il Presidente
dell’Istituto Postelegrafonici ha negato all’odierna ricorrente,
vedova di De Gregorio Vittorio, la pensione privilegiata
indiretta per l’infermità causa del decesso del predetto
sig. De Gregorio.
Il ricorso, peraltro, deve ritenersi rivolto anche avverso
la determinazione di diniego di equo indennizzo, espressa
dal Direttore Centrale delle Risorse Umane della Soc. Poste
Italiane s.p.a. con provvedimento n. DCRU/AP/2/ST/513/89/80952
del 23.4.1999, ancorché la stessa non risulti espressamente
indicata nell’epigrafe del gravame.
Ciò nella considerazione che, come si è espressa la giurisprudenza
(cfr.C.d.S.,VI, 13.6.2000 n.3293; id,17.2.200 n.902; id.,6.11.1997
n.1602), anche di questa sezione (v. sentenza n. 2247 del
21.3.2001), che il collegio condivide, l’identificazione
degli atti impugnati in sede giurisdizionale va operata,
non con formalistico riferimento all’epigrafe del ricorso,
ma in relazione all’effettiva volontà del ricorrente desumibile
dal ricorso nel suo insieme, dai motivi di censura proposti
e da ogni elemento utile. Nella specie, la predetta deliberazione
risulta specificamente contestata con il richiamato secondo
motivo di gravame, sotto il profilo dell’incompetenza del
predetto Direttore centrale ad adottare la richiamata determinazione;
circostanza questa idonea a manifestare chiaramente la volontà
della ricorrente di impugnarla e di chiederne il suo annullamento.
Ciò precisato, il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione in ordine ad entrambe le impugnative sopra
richiamate.
Quanto al censurato diniego di pensione privilegiata, costituisce
infatti giurisprudenza pacifica che le controversie aventi
ad oggetto il diniego di riconoscimento della pensione privilegiata
rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei
Conti (cfr. Cass. SS.UU., 25.3.2005 n. 6404; TAR Molise
9.9.2002 n. 766; Cass. SS.UU., 27.6.2002 n. 9343; id., 24.5.1995
n. 5688).
Invero, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. 12.7.1934 n. 1214
(testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti), è attribuita
alla Corte dei Conti la giurisdizione “sui ricorsi in
materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato
o di altri enti desiganti dalla legge”, alla quale,
pertanto vanno proposti i relativi ricorsi “contro i
provvedimenti definitivi di pensione a carico totale o parziale
dello Stato”.
Nella specie, oggetto del ricorso, in parte qua, è appunto
il diniego di pensione privilegiata a carico dell’Istituto
Postelegrafonici, che costituisce l’ente gestore del trattamento
di previdenza del personale della ex Amministrazione delle
Poste.
Né, come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza
3.12.1993 n. 428), è idonea a mutare la giurisdizione la
circostanza che la predetta pensione privilegiata abbia
in comune con l’equo indennizzo – la cui giurisdizione è
attribuita al giudice del rapporto di lavoro sottostante
- il presupposto di fatto e cioè la “noxa patogena causata
dal servizio”, atteso che “L’equo indennizzo è un
istituto del rapporto di pubblico impiego, dal quale ripete
il suo titolo immediato, mentre la pensione privilegiata
è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento
speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione
del rapporto d’impiego”.
A tale stregua il ricorso, nella parte in cui è rivolto
avverso il diniego di pensione privilegiata, è inammissibile
per difetto di giurisdizione, spettando la stessa alla Corte
dei Conti, come peraltro correttamente indicato nell’”avvertenza”
contenuta nell’impugnata deliberazione, dove espressamente
si precisava che avverso il predetto provvedimento “è
ammesso ricorso alla competente Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti”.
Quanto all’impugnativa del diniego di equo indennizzo -
prescindendo dalla circostanza che il ricorso non risulta
notificato alla Soc. Poste Italiane s.p.a. quale autorità
emanante, il che determinerebbe l’inammissibilità della
proposta impugnativa - parimenti il ricorso, in parte qua,
è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando
la stessa al Giudice ordinario.
Si è in precedenza anticipato che la giurisdizione in materia
di equo indennizzo spetta al giudice competente per il rapporto
di lavoro.
Orbene, con riferimento alla Soc. Poste Italiane, come pure
rispetto al precedente Ente Poste Italiane, infatti, questa
stessa sezione ha più volte affermato (cfr. ex multis sentenze
22.4.2004 n. 3472, 19.2.2003 nn. 1303 e 1305, 1.3.2000 n.
1400) che tutte le questioni di lavoro, proposte da dipendenti
dall’Amministrazione Postale, sono state devolute al Giudice
del lavoro, dopo la costituzione dell’Ente Poste Italiane,
espressamente qualificato come ente pubblico economico dell’art.
1 del D.L. 1/12/1993, n. 487, convertito in legge 29/01/1994,
n. 71, con ricognizione della natura privatistica del rapporto
di lavoro dei dipendenti – e immediata devoluzione al Giudice
Ordinario delle relative controversie- a norma del successivo
art. 10 del medesimo D.L.
Nella specie, l’impugnato provvedimento di diniego di concessione
della revisione dell’equo indennizzo risulta adottato il
23.4.1999 e, quindi, in data successiva al 31.12.1993 che
segna il passaggio della giurisdizione al giudice ordinario
delle controversie di lavoro in esame.
Peraltro, anche per provvedimenti anteriori al 31.12.1993,
come per l’accertamento di un diritto maturato nell’ambito
della regolamentazione preesistente, la giurisdizione di
questo Tribunale non potrebbe che essere esclusa, quando
la relativa domanda giudiziale fosse proposta oltre il termine,
che segna il passaggio della cognizione sulla materia ad
un Giudice diverso (cfr. art. 5 c.p.c., nel testo introdotto
dall’art. 2 L. 26.11.1990, n. 353, nonché, per il principio,
Cass. SS.UU. n. 5792/92 cit.; Cass. 16.7.81, n. 4623; Cass.
11.5.1984, n. 2874; Cass. 23.8.90, n. 8573; Pretura di Firenze
9.4.1994; contra - ma per fattispecie valutate antecedentemente
a pronunce di opposto segno della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, più avanti citate - TAR Abruzzo, Pescara,
3.2.1995, n. 100; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27.8.1996,
n. 1326).
Non induce a diverse conclusioni la disposizione, introdotta
dall’art. 1 del D.L. 6.5.1994, n. 269, convertito in legge
4.7.1994, n. 432, secondo cui permangono nella giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie, relative
a questioni di lavoro insorte prima della trasformazione
degli enti pubblici in enti pubblici economici, o in società
di diritto privato: deve ritenersi, infatti, che la nuova
disposizione detti una disciplina transitoria, applicabile
solo alle trasformazioni successive all’entrata in vigore
della medesima.
In presenza, dunque, di un provvedimento ritenuto lesivo
della sfera giuridica del dipendente, ove – come nella fattispecie
– l’atto sia stato emanato dopo il 31.12.1993 (o quando,
comunque, dopo tale data risulti incardinato il giudizio,
con le conseguenze, di cui al citato art. 5 c.p.c.) qualora
l’Ente di riferimento abbia operato la propria trasformazione
in soggetto privato prima dell’emanazione della citata legge
n. 432/94, deve considerarsi sussistente la giurisdizione
del Giudice ordinario, pur riguardando la controversia questioni
di natura pubblicistica, antecedenti alla stipulazione del
nuovo contratto collettivo di lavoro fra l’Ente Poste Italiane
- ora Poste Italiane s.p.a. - ed i propri dipendenti (cfr.
in senso lato, per l principio, Cass. SS.UU. civili 15.5.1992,
n. 5792; Cass. 16.7.1981, nn. e 4623 e 4624; Corte Cost.
10.12.81, n. 185 nonché - specificamente in rapporto all’Ente
Poste, per la problematica in esame - Cass. SS.UU. 10.8.1996,
n. 7406; 5.9.1997, n. 8587 e 24.9.1997, n. 9381).
Non modifica i termini della questione il testo letterale
del già citato art. 10 D.L. 1.12.1993, n. 487 (convertito
con modificazioni in L. 31.1.1994, n. 71), in base al quale
“sono devolute all’Autorità Giudiziaria ordinaria” le controversie
“concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con
l’Ente Poste Italiane”; la norma, infatti, interviene dopo
la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai
sensi del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 (cfr. artt. 2, comma 2
e 72), e non può che riferirsi ai giudizi di qualsiasi natura
- impugnatori o di accertamento - incardinati nei confronti
dell’Ente Poste dopo l’istituzione di quest’ultimo, indipendentemente
dalla disciplina ancora pubblicistica del rapporto di lavoro,
in concreto controverso (cfr. per il principio, in fattispecie
diverse, Cass. Sez. Un. 21.1.1994, n. 548; Cass. 23.8.1990,
n. 8573; Corte dei Conti, sez. contr. Stato, 7.6.1993, n.
91).
Nella fattispecie, la vicenda sottoposta a giudizio è in
parte maturata nell’ambito del sistema previgente, ovvero
prima della trasformazione, ma, come si è in precedenza
evidenziato, si è conclusa con il provvedimento di diniego
adottato il 23.4.1999 e, comunque, il ricorso in esame,
risulta notificato e depositato nel corso del 2000, quando
già - indipendentemente dalla natura del rapporto, e dalla
regolamentazione pubblicistica del medesimo - era affermata
in materia la giurisdizione del Giudice Ordinario, non incisa
- come in precedenza ricordato - dal successivo D.L. 6.5.1994,
n. 269, convertito in legge 4.7.94, n. 269 (art. 1).
Per quanto sopra argomentato il ricorso, nella parte in
cui viene impugnato il provvedimento di diniego di equo
indennizzo va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
di questo adito giudice amministrativo, spettando la stessa
al giudice ordinario.
Il conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione, spettando la medesima in parte
(per l’impugnativa della pensione privilegiata indiretta)
alla Corte dei Conti ed in parte (per l’impugnativa del
diniego di equo indennizzo) al Giudice Ordinario.
Sussistono, tuttavia, motivi di equità per compensare integralmente
tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti
ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II
bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3705/2000
indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto
di giurisdizione, come meglio specificato in motivazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005, in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei signori magistrati:
Patrizio GIULIA - Presidente
Francesco GIORDANO - Consigliere
Renzo CONTI - Consigliere, estensore