REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione
nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonino Savo Amodio, Presidente
Dott. Germana Panzironi, Componente
Dott. Roberto Caponigro, Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10229 del 2005, proposto ai sensi dell’art.
21 bis L. 1034/71 da
Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa
dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori
in persona del legale rappresentante pro tempore
Avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo
Rienzi ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini
n. 73 (Ufficio Legale Nazionale del Codacons)
contro
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB),
in persona del Commissario Dott. Enrico Cervone in sostituzione
del Presidente assente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi
e Annarita Zizzi della Consulenza Legale interna ed elettivamente
domicilia in Roma, Via G.B. Martini n. 3
avverso
il silenzio rifiuto della suddetta amministrazione all’atto
di diffida ex lege 241/1990 e 328 c.p. notificato
in data 17.6.2005, proposto dal Codacons al fine della formazione
del silenzio rifiuto della suddetta Commissione e al fine
di agire affinché questa Autorità provveda ad annullare
d’ufficio o revocare la concessa autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto informativo dell’offerta pubblica di scambio
volontaria promossa dalla Repubblica Argentina, per il ripristino
della legalità violata e per la tutela degli investitori,
la trasparenza e la correttezza dei rapporti transattivi,
per imporre allo Stato Argentino la modifica e la ripubblicazione
della proposta transattiva de qua emendata delle
clausole illecite e contrarie a norme imperative.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 dicembre 2005, giudice
relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Maria Cristina
Tabano in sostituzione dell’avv. Carlo Rienzi per il ricorrente
nonché l’avv. Salvatore Providenti e l’avv. Annarita Zizzi
per la Consob;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente espone che l’offerta pubblica di
scambio promossa dalla Repubblica Argentina, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 102 del D.Lgs. 58/1998 nonché
delle disposizioni applicabili del c.d. regolamento emittenti,
ha per oggetto i prestiti obbligazionari in sofferenza emessi
dalla Repubblica Argentina e tuttora in circolazione elencati
da pag. II a pag. XI del documento di offerta ed è rivolta
a parità di condizioni a tutti i titolari delle obbligazioni
esistenti in Italia.
Il provvedimento concernente la detta offerta pubblica di
scambio è stato impugnato con ricorso n. 2381 del 2005 proposto
da Codacons ed altri ed il T.A.R. del Lazio, con ordinanza
n. 3035/2005 dell’8.6.2005, ha respinto l’istanza di tutela
cautelare “benché il ricorso sollevi delle serie e delicate
problematiche di ordine sostanziale” “in quanto il pericolo
di pregiudizio prospettato non si presenta connotato dai
requisiti di gravità ed irreparabilità prescritti dall’art.
23 bis c. 3° L. n. 1034/1971”; il relativo appello
è stato respinto dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato
con ordinanza n. 2799/05 del 14.6.2005.
Con atto notificato il 17 giugno 2005, il Codacons ha diffidato
la Consob sia ai fini della formazione del silenzio rifiuto
impugnabile davanti al T.A.R. sia ai fini di provvedere
di cui alla L. 241/1990 ed art. 328 c.p. affinché l’Autorità
provveda nel termine di trenta giorni ad annullare d’ufficio
o revocare la concessa autorizzazione, sia al fine del ripristino
della legalità violata sia al fine di tutelare gli investitori,
la trasparenza e la correttezza dei rapporti transattivi
e di imporre allo Stato Argentino la modifica e la ripubblicazione
della proposta transattiva de qua emendata delle
clausole illecite e contrarie a norme imperative, con avvertenza
che in difetto avrebbe proceduto in sede giurisdizionale
civile, penale ed amministrativa per gli ingenti danni subiti
e subendi dai risparmiatori italiani e dalla Associazione
istante che ne rappresenta gli interessi ex L. 281/1998
chiedendosi anche ai sensi dell’art. 3 di tale legge di
provvedere a quanto sopra onde rimuovere gli effetti dannosi
dell’atto di cui ha chiesto l’annullamento o la revoca.
A fronte del silenzio dell’amministrazione, il ricorrente
ha proposto il presente ricorso con cui ha ribadito i motivi
di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e di violazione
di legge già presentati nei precedenti ricorsi.
La Consob, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per l’inesistenza dei presupposti necessari
per la formazione del silenzio rifiuto e, nel merito, ha
chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2005, la causa è
stata introitata per la decisione.
2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 2, co. 1,
della l. 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
L’obbligo di provvedere, quindi, consegue all’obbligo di
procedere, su istanza di parte o d’ufficio, ed è di conseguenza
escluso quando l’amministrazione non abbia alcun obbligo
di avviare il procedimento.
L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che
tale obbligo non sussiste nei casi di: istanza manifestamente
infondata; istanza di estensione ultra partes del
giudicato; istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per
spirare del termine di decadenza.
In tale ultima ipotesi, l’esclusione della possibilità di
far ricorso alla procedura di silenzio rifiuto allo scopo
di provocare il ricorso dell’amministrazione all’autotutela
trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare, attraverso
di essa, il superamento della regola della necessaria impugnazione
dell’atto amministrativo nel termine di decadenza (cfr.
Cons. Stato, VI, 4 settembre 2002 n. 4453).
Il Collegio ritiene che la stessa ratio, mutatis
mutandis, sussiste anche nelle ipotesi in cui, come
nella fattispecie in discorso, l’istanza di riesame abbia
ad oggetto un atto già impugnato in sede giurisdizionale.
In tal caso, infatti, ove si ritenesse la sussistenza dell’obbligo
di provvedere, l’amministrazione, a fronte di ogni istanza
di riesame, sarebbe obbligata ad emettere nuovi provvedimenti
che, se non satisfattivi della richiesta avanzata, moltiplicherebbero
le chance di ricorso giurisdizionale.
In sostanza, ove il ricorso giurisdizionale proposto avverso
il provvedimento di cui è chiesto all’amministrazione il
riesame si concluda con l’accoglimento dello stesso, l’atto
sarebbe annullato in via giurisdizionale, sicché non sussisterebbe
alcun interesse ad ottenere una pronuncia amministrativa
sull’istanza di riesame; nell’ipotesi in cui il ricorso
giurisdizionale avverso il provvedimento di cui è chiesto
il riesame fosse invece respinto, l’istanza in questione
costituirebbe uno strumento per costringere l’amministrazione
ad emettere ulteriori provvedimenti che, se anch’essi di
carattere negativo, potrebbero essere nuovamente impugnati
in sede giurisdizionale con la paradossale conseguenza che
la volontà amministrativa su uno stesso oggetto, sia pure
manifestatasi in atti temporalmente diversi, in violazione
al principio di certezza delle situazioni giuridiche, non
diventerebbe mai inoppugnabile.
In definitiva, il Collegio è dell’avviso che l’obbligo di
provvedere non sussiste, oltre che a fronte di istanza di
riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine
di decadenza, anche a fronte di istanze di riesame di un
atto già impugnato in sede giurisdizionale.
In altri termini, rispetto alla domanda volta a sollecitare
l’esercizio del potere di autotutela, la procedura del silenzio
rifiuto non è ontologicamente configurabile (cfr. Cons.
Stato, VI, 27 giugno 2005 n. 3424).
Di qui l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza
respinto.
3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità
della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese
del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima
Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre
2005.