| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 dicembre
2005 n. 8840
G. Petruzzelli Pres. G. Di Nunzio Est.
Comune di Rapolano Terme (Avv. F. Biondi) contro il Ministero
dell'Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura dello
Stato), il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Ambiente,
la Regione Toscana (tutti non costituiti), la Provincia
di Siena (Avv. P. Golini), la Bio Eco Srl (Avv.ti A. Stancanelli,
L. Medugno e M. Gallavotti) e con l'intervento ad opponendum
della Euro Energy Daunia Srl (Avv.ti A. Stancanelli, L.
Medugno e M. Gallavotti) |
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Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo
– Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia
elettrica - Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art.
3 d.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 - Preventivo parere positivo
'di massima', non 'definitivo' del Comune interessato –
Non può soddisfare i requisiti imposti dall’art. 3 DPR n.
53/98 – Necessità di invitare l’Ente locale a partecipare
alla conferenza – Sussiste – Mancato invito – Illegittimità
dell’intera procedura e del decreto ministeriale di autorizzazione
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Alla conferenza di servizi per l'istruttoria
relativa all'autorizzazione degli impianti di produzione
di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 11 febbraio
1998 n. 53, deve essere invitato anche il Comune che abbia
espresso un preventivo parere positivo 'di massima', non
'definitivo', soggetto al riscontro di numerose condizioni,
da verificare successivamente, in quanto tale atto positivo
non può soddisfare i requisiti imposti dal sopra citato
art. 3 DPR n. 53/98. L’assenza dell’Ente locale non invitato
determina l'illegittimità degli atti della conferenza di
servizi e del successivo e conseguente decreto ministeriale
di autorizzazione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 8840 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1373 REG. RIC.
ANNO 2000
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1373/00 proposto dal
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COMUNE DI RAPOLANO TERME, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Biondi Ferdinando ed elettivamente domiciliato presso lo
stesso in Firenze via De' Servi, 38;
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c o n t r o
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-il MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO
E ARTIGIANATO, in persona del Ministro pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze,
via degli Arazzieri, 4;
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-il MINISTERO DELLA SANITA', in persona
del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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-il MINISTERO DELL'AMBIENTE, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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- la REGIONE TOSCANA, in persona del
presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituitasi
in giudizio;
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-la PROVINCIA DI SIENA, in personad
el Presidente pro tempore della Giunta provinciale, costituitasi
in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini
ed elettivamente domiciliata in firenze Via G. Capponi,
26;
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- SOC. BIO ECO SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa
dagli avv.ti Stancanelli Antonio, Medugno Luigi e Gallavotti
Mario, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del
primo in Firenze via Masaccio, 172;
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con l'intervento ad opponendum
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della SOC. EURO ENERGY DAUNIA SRL,
inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentata
e difesa dagli avv.ti Stancanelli Antonio, Medugno Luigi
e Gallavotti Mario, ed elettivamente domiciliate presso
lo studio del primo in Firenze via Masaccio, 172;
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
- del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'energia e delle
Risorse Minerarie n. 051/2000 del 27.03.2000 pervenuto al
Comune di Rapolano Terme in data 4.04.2000.
- del resoconto verbale della Conferenza dei Servizi del
17 marzo 2000 del ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, pervenuto al comune di Rapolano Terme
i data 20 Marzo 2000;
- di ogni altro atto connesso.
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visto l'atto di intervento "ad opponendum" della Euro Energy
Daunia Srl;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 ottobre 2005 - relatore
il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, gli avv.ti G. Valeriani
per A. Stancanelli, F. Biondi e E. Burlamacchi per G. Morbidelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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1.1 - Con istanza del 30 agosto 1999, la
Società Bio Eco Srl chiedeva al Comune di Rapolano Terme
un "consenso di massima" alla "assegnazione di circa 3 ha
d'area industriale per realizzarvi i seguenti impianti:
1) centrale termoelettrica polifunzionale da venti mega
watt alimentata da gas naturale e prodotto da materiali
organici quali legname, scarti delle lavorazioni agricole,
bricchettaggio da raccolta differenziata dei rifiuti;
2) impianto di produzione di combustibile derivante dalla
fusione dei pneumatici e delle gomme di scarto;
3) impianto d'essiccazione di fanghi biologici e di "marmettola"
per produzione di concimi organici, ammenanti, carbonato
di calcio puro per uso industriale, alimentato dal calore
in esubero degli impianti precedenti, mediante tale riscaldamento;
4) eventuale impianto di bricchettaggio dei rifiuti a circuito
chiuso e sigillato ad alta tecnologia;
5) eventuale isola ecologica per il riciclaggio dei materiali
inorganici non utilizzabili nelle linee precedenti e destinati
al riciclaggio".
A questa istanza la società Bio Eco Srl non allegava alcun
progetto tecnico e/o gestionale inerente all'intervento,
ripromettendosi di presentarli in un momento successivo.
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1.2 - Con nota del 21 settembre 1999, il
Comune di Rapolano Terme rispondeva all'istanza della società
Bio.Eco Srl con un "parere di massima favorevole" in cui
veniva precisato che la società richiedente avrebbe dovuto
"predisporre una progettazione di massima corredata da una
relazione di programma e un piano finanziario onde consentire
a questa Amministrazione di esprimersi in maniera compiuta
e definitiva sulla proposta".
L'Amministrazione precisava che avrebbe potuto dare "una
piena adesione" all'intervento solo se nell'elaborazione
del progetto la società Bio.Eco si fosse attenuta ai seguenti
fondamentali criteri:
"- caratterizzare l'intervento nel quadro di una vocazione
"ecologica" di questo Comune che intende raggiungere il
massimo livello di qualità ambientale;
- perfetta integrazione dell'intervento con la vocazione
turistica e termale del Comune, attivando soluzioni che
consentano di migliorare l'impianto ambientale di tutte
le attività produttive svolte in rapolano;
- raggiungere un risparmio nelle spese energetiche ed ecologiche
di questo Comune, migliorando la qualità dei servizi in
questo settore;
- ottenere benefici sociali in termini di entrate, occupazione
e miglioramenti nelle opportunità di vita e lavoro per tutta
la comunità;
- nessun costo o aggravio a carico di questo ente".
Nella stessa nota, l'Amministrazione Comunale, indicava
alla società Bio.Eco la possibile ubicazione dell'impianto
(Area P.I.P 9D) ed il relativo costo dell'area; infine precisava
che nella documentazione richiesta dovevano "essere indicati
tutti i soggetti investitori con la ripartizione delle varie
unità di gestione e partecipazione, compresa la parte pubblica".
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1.3 - La Società Bio.Eco non ha fornito al
Comune di Rapolano Terme alcuna delle integrazioni richieste
nella nota del 21 settembre 1999. Per contro, il 17 dicembre
1999, la stessa società formulava formale istanza al Ministero
dell'industria e del Commercio e dell'Artigianato, al Ministero
dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità, con la quale
chiedeva di essere autorizzata alla "realizzazione e l'esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da rifiuti
non pericolosi (suballegato 1 all'allegato 2 del DMA 5/2/1998,
n. 72, voci 1,3,4,5,6,7,9 e 10) cdr, scarti vegetali, rifiuti
della lavorazione del legno ed affini non trattati, rifiuti
da fibra tessile, rifiuti da lavorazione del legno ed affini
trattati, rifiuti della lavorazione del tabacco, scarti
di pulper , fanghi essiccati di depurazione di acque reflue,
ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 e del DPR n. 53 dell'11/2/1998".
Nella stessa istanza, la società Bio.Eco inoltre specificava
che l'impianto sarebbe stato "realizzato nella Zona industriale
P.I.P. 9D nel Comune di Rapolano Terme (SI)".
"Il combustibile utilizzato sarà principalmente combustibile
derivato da rifiuti (CDR), di caratteristiche conformi alla
legislazione vigente (DMA 5/2/1998, n. 72), per un quantitativo
di circa 100.000 tons".
"La caldaia prevista avrà una produzione di circa 60t/h
di vapore surriscaldato, ad una pressione di 50 bar ed una
temperatura di 400°C. La potenza termica come combustibile
in ingresso è di 48.5 MW".
All'istanza venivano allegati una relazione tecnica dell'impianto,
alcune tavole di progetto ed una perizia giurata sulla quantità
e qualità delle emissioni previste.
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1.4 - Con nota del 13 gennaio 2000, il Ministero
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Direzione
Generale dell'energia e delle Risorse Minerarie - comunicava
alla società Bio.Eco, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero
della Sanità, alla Regione Toscana, alla Provincia di Siena,
al Comune di Rapolano Terme, all'UTF ed al Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale Spa l'avvio del procedimento
e richiedeva , ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R.
n. 53 del 1998, l'acquisizione dei prescritti pareri "ai
Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità nonchè al Comune
ed alle Regione di indirizzo" specificando che avrebbero
dovuto "essere resi entro 90 giorni dal ricevimento della
presente".
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1.5 - Il Comune di Rapolano terme, con lettera
del 25 febbraio 2000, inviava al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato la nota del 21 settembre
1999 con la quale aveva comunicato alla società Bio.Eco
il proprio parere di massima favorevole.
Con nota del 16 marzo 2000, la regione Toscana inviava al
Ministero il parere favorevole del Comitato Regionale contro
l'Inquinamento Atmosferico nel quale, fra le varie prescrizioni,
veniva specificato che "l'insediamento dell'impianto dovrà
tener conto degli atti di pianificazione in materia di gestione
di rifiuti dell'Amministrazione Provinciale di Siena".
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1.6 - Il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato convocava, la Conferenza di Servizi per
il 17 marzo 2000.
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1.7 - Alla Conferenza dei Servizi partecipavano
un rappresentante della Bio.Eco Srl ed i rappresentanti
del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Sanità.
Alla stessa conferenza non partecipavano nè i rappresentanti
del Comune, nè quelli della Regione.
La Provincia non era stata invitata.
Nel resoconto verbale della Conferenza si legge in relazione
alla richiesta di autorizzazione avanzata da Bio.Eco Srl,
che "ad oggi, risulta pervenuto soltanto il parere favorevole
del Comune di Rapolano Terme emesso in data 25 febbraio
2000", che "Il rappresentante del Ministero della Sanità
fa presente che il procedimento di autorizzazione, come
già ricordato, è stato avviato il 13 gennaio 2000 con nota
pervenuta al Ministero della Sanità il 29 gennaio e che,
pertanto, per l'espressione del suddetto parere non è assolutamente
ancora trascorso il termine di 90 giorni previsto dal DPR
n. 53/98", che "Il rappresentante del Ministero dell'ambiente,
pur esprimendo parere favorevole sull'insediamento, ritiene
che, nell'ambito della procedura prevista dal D.Lgs. n.
22/97, debba essere verificata la coerenza della localizzazione
e destinazione dell'impianto con la pianificazione regionale
sui rifiuti" e che "i presenti esprimono il parere che,
fermo restando le disposizioni in materia di rifiuti di
cui al D. Lgs. n. 22/97, e successive modificazioni e integrazioni,
si possa procedere alla realizzazione dell'iniziativa...".
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1.7.1. - Con riferimento a quest'ultimo aspetto
con nota dell'11 aprile 2000 trasmessa alla Società Bio.Eco,
al Ministero della Sanità, Al ministero dell'Ambiente ed
alla Regione Toscana, la Provincia di Siena ha rilevato
che "un impianto che effettua recupero energetico dal CDR,
anche in combustione con rifiuti speciali, trattandosi sempre
di rifiuto urbano misto proveniente da una fase intermedia
della gestione di un recupero, per la sua operatività implica
necessariamente la sua conformità alla pianificazione provinciale,
in termini di localizzazione, tipologia e dimensionamento.
Il piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili
della Provincia di Siena di cui alla DGR 537/1999 pubblicato
sull'S.S. al BURT n. 28 del 14/7/99, indica, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lettera a) della L.R:
25/98, che le tipologie e le quantità dei RSU e RSAU devono
pervenire esclusivamente dalla Provincia di Siena e devono
essere recuperati e smaltiti in ambito provinciale.
In tale contesto non è ad oggi previsto nè produzione, nè
recupero, nè smaltimento di CDR. Si ritiene pertanto, conformemente
alla programmazione provinciale che tale attività non possa
essere effettuata negli impianti attualmente previsti, salvo
modifiche e/o integrazioni della stessa.
Si invitano pertanto le SS.VV. di voler procedere alla revisione
in tal senso del progetto".
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1.7.2 - Con nota del 28 aprile 2000, la società
Bio.Eco rispondeva che l'uso dei CDR e dei rifiuti speciali
è previsto solo per la fase iniziale per arrivare ad un
impianto prevalentemente a biomasse, quando sarà verificata
la potenzialità produttiva stimata per la zona e compiutamente
organizzato il sistema dei conferimenti".
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1.8 - Con decreto del 27 marzo 2000 n. 051,
pervenuto al protocollo del Comune di Rapolano Terme il
4 aprile 2000, il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, "visto il parere favorevole del Comune
di Rapolano Terme...." autorizzava l'istallazione e l'esercizio
dell'impianto.
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1.9 - Parallelamente al procedimento conclusosi
con il sopra richiamato decreto ministeriale n. 051/2000,
la Soc. Bio.Eco Srl, con denuncia di inizio attività presentata
al Comune di Rapolano Terme il 25 febbraio 2005, dava inizio
al un ulteriore procedimento riguardante la ristrutturazione
di un vecchio fabbricato posto in località Serre di Rapolano,
denominato "Fornaci S.i.l.s.".
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1.9.1 - Con nota del 2 maggio 2000, la società
Bio.Eco faceva sapere all'Amministrazione Comunale che "Come
da sempre concordato, l'intervento previsto nella ex fornace
di Rapolano era solo finalizzato a definire i contratti
CIP & e null'altro. Prova ne è che "Come da sempre concordato,
l'intervento previsto nella ex fornace di Rapolano era solo
finalizzato a definire i contratti CIP 6 e null'altro. Prova
ne è che non abbiamo dato corso alla d.i.a. non versando
gli oneri richiesti nè abbiamo redatto o presentato alcun
progetto degli impianti che, come espressamente detto nella
succitata dichiarazione inizio attività, saranno oggetto
di specifiche progettazioni da eseguirsi sulla base delle
prescrizioni ministeriali imposteci e delle esigenze ambientali
locali tramite una partecipazione diretta al processo progettuale
e alla valutazione delle soluzioni tecniche ed architettoniche.
Con questo confermiamo che non proseguiremo nella progettazione,
nè tantomeno daremo mai inizio ai lavori, in assenza di
specifiche indicazioni da parte pubblica riguardo all'ubicazione,
da noi ufficialmente mantenuta al Sentino, ed alla tipologia
dell'impianto con o senza camino nelle varie gamme di possibilità.
Confermiamo altresì che non vi è nè vi sarà, cambiamento
nella nostra condotta, ispiratala massimo rispetto delle
volontà pubbliche consci dell'ampio valore sociale della
nostra proposta".
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1.9.3 - Con provvedimento dirigenziale n.
4553 del 16 maggio 2000, la d.i.a. veniva ritenuta inefficace
ed inoperante in quanto "dall'esame della pratica è emerso
che le opere di ristrutturazione non sono rappresentate
in maniera chiara ed univoca e ipotizzano un intervento
preordinato alla realizzazione di opere in contrasto con
lo strumento urbanistico vigente adottato".
In ogni caso tali opere, finalizzate alla costruzione di
un impianto di produzione di energia non convenzionale sono
soggette al regime della concessione edilizia e non alla
denuncia di inizio attività e sono localizzabili in zona
diversa da quella indicata nella citata d.i.a., e cioè in
zona P.I.P. 9...".
Tale provvedimento è stato impugnato dalla società Bio.Eco
e Euro Energy Daunia, con ricorso n. 1655/00.
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2 - Con il ricorso in discussione, il Comune
di Rapolano Terme chiede l'annullamento del decreto del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
n. 051/2000 del 27 marzo 2000, del resoconto verbale della
Conferenza dei Servizi del 17 marzo 2000 del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, di ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguenziale, ancorchè incognito, per i seguenti
motivi di diritto:
I) illegittimità del resoconto verbale della conferenza
dei servizi sotto il profilo della violazione di legge,
in particolare dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 53/98, sotto
il profilo dell'eccesso di potere per difetto e/o carente
istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti
e violazione del giusto procedimento;
II) illegittimità del resoconto verbale della conferenza
dei Servizi sotto il profilo dell'eccesso di potere per
carente istruttoria sotto altri profili ed erronea ed incerta
determinazione dell'oggetto sottoposto a domanda di autorizzazione;
III) illegittimità del decreto n. 051/2000 sotto il profilo
dell'illegittimità derivata e sotto il profilo della violazione
di legge, in particolare dell'art. 14 della legge n. 241
del 1990 e violazione del giusto procedimento.
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3 - Con memoria di costituzione depositata
il 4 settembre 2000, si costituiva l'Amministrazione Provinciale
di Siena la quale, aderiva integralmente al ricorso proposto
da Comune di Rapolano Terme.
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4 - Con decreto del 17 novembre 2000, il
Direttore Generale del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato volturava alla società Euro Energy Daunia
Srl l'autorizzazione già rilasciata alla Bio.Eco per l'istallazione
della centrale elettrica.
La società Euro Energy Daunia Srl interveniva al opponendum
nel giudizio.
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D I R I T T O
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In via pregiudiziale, il Collegio deve esaminare
l'eccezione, sollevata dalla controinteressata società Bio.Eco,
di inammissibilità del gravame per mancata notifica al Ministero
dell'Ambiente, necessario partecipante alla conferenza di
servizi di cui in epigrafe.
L'eccezione è infondata in punto di fatto.
Risulta dalla depositata relata di notifica che la stessa
è stata effettuata in data 19.5.00.
Nel merito, il ricorso risulta fondato nell'assorbente primo
motivo, col quale il Comune ricorrente deduce che:
Il resoconto verbale della Conferenza dei Servizi è illegittimo
perchè viziato sotto il profilo della violazione di legge
e in particolare dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 53/98,
nonchè sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto
e/o carente istruttoria, per travisamento dei fatti e carenza
dei presupposti e che l'atto è illegittimo altresì per violazione
del giusto procedimento.
Il D.P.R. dell'11 febbraio 1998 n. 53 "Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione
di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali,
a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997 n.
59", all'art. 3 comma 2, prevede che "nei casi di cui al
comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della
Sanità nonchè le Regioni e i Comuni interessati, devono
esprimere il parere di competenza entro 90 giorni. Il predetto
termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni
o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale
termine il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi,
ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, da tenersi entro 30 giorni.
La determinazione della Conferenza circa la domanda di autorizzazione
presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive
da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte
all'unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni
statali e regionali e dei comuni interessati. Nel caso in
cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede
ai sensi dell'art. 14 della L. 1990 n. 241, così come modificato
dall'articolo 2 della legge n. 537 del 1993 e dell'art.
17 della legge n. 127 del 1997".
Dunque - osserva il collegio - è indubbia la necessità che
nel procedimento o nella conferenza dei servizi il Comune
interessato dovesse partecipare col suo assenso riferito
a "la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni
e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente".
Senonchè, il Ministero dell'Industria procedente non ha
invitato il ricorrente Comune alla conferenza sul presupposto
che avesse previamente espresso il suo avviso favorevole
con la nota trasmessa alla società Bio.Eco in data 21.9.99.
Giova la lettura integrale di tale nota:
"A seguito della Vs. richiesta del 30.8.1999, di pari oggetto,
si comunica che la proposta da Voi avanzata all'ipotesi
di realizzare una centrale di produzione di energia elettrica
che utilizzi combustibile derivante da recupero di rifiuti
o scarti di lavorazioni agricole ed industriali, con lateriali
impianti per l'essiccazione dei fanghi e in particolare
della "marmettola" prodotta in loco, nonchè di un'isola
ecologica per la raccolta differenziata, è stata sottoposta,
nella riunione del 7.9.1999, all'attenzione della Giunta
Municipale, la quale ha espresso in modo unanime un parere
di massima favorevole.
L'area da noi ritenuta idonea per la realizzazione di detti
impianti, risulta essere quella delimitata nella planimetria
allegata alla presente.
Su tale area codesta ditta potrà predisporre una progettazione
di massima corredata da una relazione di programma e un
piano finanziario onde consentire a questa Amministrazione
di esprimersi in maniera compiuta e definitiva sulla proposta.
I criteri fondamentali a cui attenersi nella elaborazione
del progetto, affinchè vi sia una piena adesione di questa
Amministrazione, devono essere i seguenti:
-caratterizzare l'intervento nel quadro di una vocazione
"ecologica" di questo Comune che intende raggiungere il
massimo livello di qualità ambientale;
- perfetta integrazione dell'intervento con la vocazione
turistica e termale del Comune attivando soluzioni che consentano
di migliorare l'impianto ambientale di tutte le attività
produttive svolte in Rapolano;
- raggiungere un risparmio nelle spese energetiche ed ecologiche
di questo Comune migliorando la qualità dei servizi in questo
settore;
- ottenere benefici sociali in termini di entrate, occupazione
e miglioramenti nelle opportunità di vita e lavoro per tutta
la comunità;
- nessun costo o aggravio a carico di questo Ente.
Stante a quanto sopra, si fa presente che la concessione
dell'area indicata avverrà secondo la normativa vigente
in questo Comune, al prezzo di L. 16.000= al Mq., e che
nella documentazione richiesta dovranno essere indicati
tutti i soggetti investitori con la ripartizione delle varie
unità di gestione e partecipazione, compresa la parte pubblica."
Si tratta quindi, con ogni evidenza, solo di un preventivo
parere positivo "di massima", non "definitivo", soggetto
al riscontro di numerose condizioni, da verificare successivamente,
sulla base di una progettazione allora neppure presentata.
In nessun modo - a giudizio del Collegio - tale atto positivo
può soddisfare i requisiti imposti dal sopra citato a. 3
DPR n. 53/98.
Il Comune ricorrente avrebbe, dunque, dovuto essere invitato
alla Conferenza di servizi, con il risultato che la sua
assenza determina l'illegittimità degli atti della medesima
e del successivo e conseguente decreto ministeriale di autorizzazione,
atti tutti impugnati.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e gli atti
impugnati devono essere annullati.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla
gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 13 ottobre 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere est.
Dott. L.A.O. SPIEZIA - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 DICEMBRE 2005
Firenze, lì 21 dicembre 2005
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