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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 dicembre 2005 n. 8840
G. Petruzzelli Pres. G. Di Nunzio Est.
Comune di Rapolano Terme (Avv. F. Biondi) contro il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura dello Stato), il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana (tutti non costituiti), la Provincia di Siena (Avv. P. Golini), la Bio Eco Srl (Avv.ti A. Stancanelli, L. Medugno e M. Gallavotti) e con l'intervento ad opponendum della Euro Energy Daunia Srl (Avv.ti A. Stancanelli, L. Medugno e M. Gallavotti)


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica - Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 - Preventivo parere positivo 'di massima', non 'definitivo' del Comune interessato – Non può soddisfare i requisiti imposti dall’art. 3 DPR n. 53/98 – Necessità di invitare l’Ente locale a partecipare alla conferenza – Sussiste – Mancato invito – Illegittimità dell’intera procedura e del decreto ministeriale di autorizzazione

Alla conferenza di servizi per l'istruttoria relativa all'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53, deve essere invitato anche il Comune che abbia espresso un preventivo parere positivo 'di massima', non 'definitivo', soggetto al riscontro di numerose condizioni, da verificare successivamente, in quanto tale atto positivo non può soddisfare i requisiti imposti dal sopra citato art. 3 DPR n. 53/98. L’assenza dell’Ente locale non invitato determina l'illegittimità degli atti della conferenza di servizi e del successivo e conseguente decreto ministeriale di autorizzazione


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 8840 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1373 REG. RIC.
ANNO 2000

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1373/00 proposto dal

 

COMUNE DI RAPOLANO TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biondi Ferdinando ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze via De' Servi, 38;

 

c o n t r o

 

-il MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

-il MINISTERO DELLA SANITA', in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

-il MINISTERO DELL'AMBIENTE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

- la REGIONE TOSCANA, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;

 

-la PROVINCIA DI SIENA, in personad el Presidente pro tempore della Giunta provinciale, costituitasi in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliata in firenze Via G. Capponi, 26;

 

- SOC. BIO ECO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Stancanelli Antonio, Medugno Luigi e Gallavotti Mario, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Firenze via Masaccio, 172;

 

con l'intervento ad opponendum

 

della SOC. EURO ENERGY DAUNIA SRL, inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Stancanelli Antonio, Medugno Luigi e Gallavotti Mario, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Firenze via Masaccio, 172;

 

P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
- del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'energia e delle Risorse Minerarie n. 051/2000 del 27.03.2000 pervenuto al Comune di Rapolano Terme in data 4.04.2000.
- del resoconto verbale della Conferenza dei Servizi del 17 marzo 2000 del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, pervenuto al comune di Rapolano Terme i data 20 Marzo 2000;
- di ogni altro atto connesso.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'atto di intervento "ad opponendum" della Euro Energy Daunia Srl;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 ottobre 2005 - relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, gli avv.ti G. Valeriani per A. Stancanelli, F. Biondi e E. Burlamacchi per G. Morbidelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

1.1 - Con istanza del 30 agosto 1999, la Società Bio Eco Srl chiedeva al Comune di Rapolano Terme un "consenso di massima" alla "assegnazione di circa 3 ha d'area industriale per realizzarvi i seguenti impianti:
1) centrale termoelettrica polifunzionale da venti mega watt alimentata da gas naturale e prodotto da materiali organici quali legname, scarti delle lavorazioni agricole, bricchettaggio da raccolta differenziata dei rifiuti;
2) impianto di produzione di combustibile derivante dalla fusione dei pneumatici e delle gomme di scarto;
3) impianto d'essiccazione di fanghi biologici e di "marmettola" per produzione di concimi organici, ammenanti, carbonato di calcio puro per uso industriale, alimentato dal calore in esubero degli impianti precedenti, mediante tale riscaldamento;
4) eventuale impianto di bricchettaggio dei rifiuti a circuito chiuso e sigillato ad alta tecnologia;
5) eventuale isola ecologica per il riciclaggio dei materiali inorganici non utilizzabili nelle linee precedenti e destinati al riciclaggio".
A questa istanza la società Bio Eco Srl non allegava alcun progetto tecnico e/o gestionale inerente all'intervento, ripromettendosi di presentarli in un momento successivo.

 

1.2 - Con nota del 21 settembre 1999, il Comune di Rapolano Terme rispondeva all'istanza della società Bio.Eco Srl con un "parere di massima favorevole" in cui veniva precisato che la società richiedente avrebbe dovuto "predisporre una progettazione di massima corredata da una relazione di programma e un piano finanziario onde consentire a questa Amministrazione di esprimersi in maniera compiuta e definitiva sulla proposta".
L'Amministrazione precisava che avrebbe potuto dare "una piena adesione" all'intervento solo se nell'elaborazione del progetto la società Bio.Eco si fosse attenuta ai seguenti fondamentali criteri:
"- caratterizzare l'intervento nel quadro di una vocazione "ecologica" di questo Comune che intende raggiungere il massimo livello di qualità ambientale;
- perfetta integrazione dell'intervento con la vocazione turistica e termale del Comune, attivando soluzioni che consentano di migliorare l'impianto ambientale di tutte le attività produttive svolte in rapolano;
- raggiungere un risparmio nelle spese energetiche ed ecologiche di questo Comune, migliorando la qualità dei servizi in questo settore;
- ottenere benefici sociali in termini di entrate, occupazione e miglioramenti nelle opportunità di vita e lavoro per tutta la comunità;
- nessun costo o aggravio a carico di questo ente".
Nella stessa nota, l'Amministrazione Comunale, indicava alla società Bio.Eco la possibile ubicazione dell'impianto (Area P.I.P 9D) ed il relativo costo dell'area; infine precisava che nella documentazione richiesta dovevano "essere indicati tutti i soggetti investitori con la ripartizione delle varie unità di gestione e partecipazione, compresa la parte pubblica".

 

1.3 - La Società Bio.Eco non ha fornito al Comune di Rapolano Terme alcuna delle integrazioni richieste nella nota del 21 settembre 1999. Per contro, il 17 dicembre 1999, la stessa società formulava formale istanza al Ministero dell'industria e del Commercio e dell'Artigianato, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità, con la quale chiedeva di essere autorizzata alla "realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da rifiuti non pericolosi (suballegato 1 all'allegato 2 del DMA 5/2/1998, n. 72, voci 1,3,4,5,6,7,9 e 10) cdr, scarti vegetali, rifiuti della lavorazione del legno ed affini non trattati, rifiuti da fibra tessile, rifiuti da lavorazione del legno ed affini trattati, rifiuti della lavorazione del tabacco, scarti di pulper , fanghi essiccati di depurazione di acque reflue, ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 e del DPR n. 53 dell'11/2/1998".
Nella stessa istanza, la società Bio.Eco inoltre specificava che l'impianto sarebbe stato "realizzato nella Zona industriale P.I.P. 9D nel Comune di Rapolano Terme (SI)".
"Il combustibile utilizzato sarà principalmente combustibile derivato da rifiuti (CDR), di caratteristiche conformi alla legislazione vigente (DMA 5/2/1998, n. 72), per un quantitativo di circa 100.000 tons".
"La caldaia prevista avrà una produzione di circa 60t/h di vapore surriscaldato, ad una pressione di 50 bar ed una temperatura di 400°C. La potenza termica come combustibile in ingresso è di 48.5 MW".
All'istanza venivano allegati una relazione tecnica dell'impianto, alcune tavole di progetto ed una perizia giurata sulla quantità e qualità delle emissioni previste.

 

1.4 - Con nota del 13 gennaio 2000, il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'energia e delle Risorse Minerarie - comunicava alla società Bio.Eco, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità, alla Regione Toscana, alla Provincia di Siena, al Comune di Rapolano Terme, all'UTF ed al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa l'avvio del procedimento e richiedeva , ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 53 del 1998, l'acquisizione dei prescritti pareri "ai Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità nonchè al Comune ed alle Regione di indirizzo" specificando che avrebbero dovuto "essere resi entro 90 giorni dal ricevimento della presente".

 

1.5 - Il Comune di Rapolano terme, con lettera del 25 febbraio 2000, inviava al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la nota del 21 settembre 1999 con la quale aveva comunicato alla società Bio.Eco il proprio parere di massima favorevole.
Con nota del 16 marzo 2000, la regione Toscana inviava al Ministero il parere favorevole del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico nel quale, fra le varie prescrizioni, veniva specificato che "l'insediamento dell'impianto dovrà tener conto degli atti di pianificazione in materia di gestione di rifiuti dell'Amministrazione Provinciale di Siena".

 

1.6 - Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato convocava, la Conferenza di Servizi per il 17 marzo 2000.

 

1.7 - Alla Conferenza dei Servizi partecipavano un rappresentante della Bio.Eco Srl ed i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Sanità.
Alla stessa conferenza non partecipavano nè i rappresentanti del Comune, nè quelli della Regione.
La Provincia non era stata invitata.
Nel resoconto verbale della Conferenza si legge in relazione alla richiesta di autorizzazione avanzata da Bio.Eco Srl, che "ad oggi, risulta pervenuto soltanto il parere favorevole del Comune di Rapolano Terme emesso in data 25 febbraio 2000", che "Il rappresentante del Ministero della Sanità fa presente che il procedimento di autorizzazione, come già ricordato, è stato avviato il 13 gennaio 2000 con nota pervenuta al Ministero della Sanità il 29 gennaio e che, pertanto, per l'espressione del suddetto parere non è assolutamente ancora trascorso il termine di 90 giorni previsto dal DPR n. 53/98", che "Il rappresentante del Ministero dell'ambiente, pur esprimendo parere favorevole sull'insediamento, ritiene che, nell'ambito della procedura prevista dal D.Lgs. n. 22/97, debba essere verificata la coerenza della localizzazione e destinazione dell'impianto con la pianificazione regionale sui rifiuti" e che "i presenti esprimono il parere che, fermo restando le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22/97, e successive modificazioni e integrazioni, si possa procedere alla realizzazione dell'iniziativa...".

 

1.7.1. - Con riferimento a quest'ultimo aspetto con nota dell'11 aprile 2000 trasmessa alla Società Bio.Eco, al Ministero della Sanità, Al ministero dell'Ambiente ed alla Regione Toscana, la Provincia di Siena ha rilevato che "un impianto che effettua recupero energetico dal CDR, anche in combustione con rifiuti speciali, trattandosi sempre di rifiuto urbano misto proveniente da una fase intermedia della gestione di un recupero, per la sua operatività implica necessariamente la sua conformità alla pianificazione provinciale, in termini di localizzazione, tipologia e dimensionamento.
Il piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili della Provincia di Siena di cui alla DGR 537/1999 pubblicato sull'S.S. al BURT n. 28 del 14/7/99, indica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lettera a) della L.R: 25/98, che le tipologie e le quantità dei RSU e RSAU devono pervenire esclusivamente dalla Provincia di Siena e devono essere recuperati e smaltiti in ambito provinciale.
In tale contesto non è ad oggi previsto nè produzione, nè recupero, nè smaltimento di CDR. Si ritiene pertanto, conformemente alla programmazione provinciale che tale attività non possa essere effettuata negli impianti attualmente previsti, salvo modifiche e/o integrazioni della stessa.
Si invitano pertanto le SS.VV. di voler procedere alla revisione in tal senso del progetto".

 

1.7.2 - Con nota del 28 aprile 2000, la società Bio.Eco rispondeva che l'uso dei CDR e dei rifiuti speciali è previsto solo per la fase iniziale per arrivare ad un impianto prevalentemente a biomasse, quando sarà verificata la potenzialità produttiva stimata per la zona e compiutamente organizzato il sistema dei conferimenti".

 

1.8 - Con decreto del 27 marzo 2000 n. 051, pervenuto al protocollo del Comune di Rapolano Terme il 4 aprile 2000, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, "visto il parere favorevole del Comune di Rapolano Terme...." autorizzava l'istallazione e l'esercizio dell'impianto.

 

1.9 - Parallelamente al procedimento conclusosi con il sopra richiamato decreto ministeriale n. 051/2000, la Soc. Bio.Eco Srl, con denuncia di inizio attività presentata al Comune di Rapolano Terme il 25 febbraio 2005, dava inizio al un ulteriore procedimento riguardante la ristrutturazione di un vecchio fabbricato posto in località Serre di Rapolano, denominato "Fornaci S.i.l.s.".

 

1.9.1 - Con nota del 2 maggio 2000, la società Bio.Eco faceva sapere all'Amministrazione Comunale che "Come da sempre concordato, l'intervento previsto nella ex fornace di Rapolano era solo finalizzato a definire i contratti CIP & e null'altro. Prova ne è che "Come da sempre concordato, l'intervento previsto nella ex fornace di Rapolano era solo finalizzato a definire i contratti CIP 6 e null'altro. Prova ne è che non abbiamo dato corso alla d.i.a. non versando gli oneri richiesti nè abbiamo redatto o presentato alcun progetto degli impianti che, come espressamente detto nella succitata dichiarazione inizio attività, saranno oggetto di specifiche progettazioni da eseguirsi sulla base delle prescrizioni ministeriali imposteci e delle esigenze ambientali locali tramite una partecipazione diretta al processo progettuale e alla valutazione delle soluzioni tecniche ed architettoniche.
Con questo confermiamo che non proseguiremo nella progettazione, nè tantomeno daremo mai inizio ai lavori, in assenza di specifiche indicazioni da parte pubblica riguardo all'ubicazione, da noi ufficialmente mantenuta al Sentino, ed alla tipologia dell'impianto con o senza camino nelle varie gamme di possibilità.
Confermiamo altresì che non vi è nè vi sarà, cambiamento nella nostra condotta, ispiratala massimo rispetto delle volontà pubbliche consci dell'ampio valore sociale della nostra proposta".

 

1.9.3 - Con provvedimento dirigenziale n. 4553 del 16 maggio 2000, la d.i.a. veniva ritenuta inefficace ed inoperante in quanto "dall'esame della pratica è emerso che le opere di ristrutturazione non sono rappresentate in maniera chiara ed univoca e ipotizzano un intervento preordinato alla realizzazione di opere in contrasto con lo strumento urbanistico vigente adottato".
In ogni caso tali opere, finalizzate alla costruzione di un impianto di produzione di energia non convenzionale sono soggette al regime della concessione edilizia e non alla denuncia di inizio attività e sono localizzabili in zona diversa da quella indicata nella citata d.i.a., e cioè in zona P.I.P. 9...".
Tale provvedimento è stato impugnato dalla società Bio.Eco e Euro Energy Daunia, con ricorso n. 1655/00.

 

2 - Con il ricorso in discussione, il Comune di Rapolano Terme chiede l'annullamento del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie n. 051/2000 del 27 marzo 2000, del resoconto verbale della Conferenza dei Servizi del 17 marzo 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè incognito, per i seguenti motivi di diritto:
I) illegittimità del resoconto verbale della conferenza dei servizi sotto il profilo della violazione di legge, in particolare dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 53/98, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto e/o carente istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e violazione del giusto procedimento;
II) illegittimità del resoconto verbale della conferenza dei Servizi sotto il profilo dell'eccesso di potere per carente istruttoria sotto altri profili ed erronea ed incerta determinazione dell'oggetto sottoposto a domanda di autorizzazione;
III) illegittimità del decreto n. 051/2000 sotto il profilo dell'illegittimità derivata e sotto il profilo della violazione di legge, in particolare dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e violazione del giusto procedimento.

 

3 - Con memoria di costituzione depositata il 4 settembre 2000, si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Siena la quale, aderiva integralmente al ricorso proposto da Comune di Rapolano Terme.

 

4 - Con decreto del 17 novembre 2000, il Direttore Generale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato volturava alla società Euro Energy Daunia Srl l'autorizzazione già rilasciata alla Bio.Eco per l'istallazione della centrale elettrica.
La società Euro Energy Daunia Srl interveniva al opponendum nel giudizio.

 

D I R I T T O

 

In via pregiudiziale, il Collegio deve esaminare l'eccezione, sollevata dalla controinteressata società Bio.Eco, di inammissibilità del gravame per mancata notifica al Ministero dell'Ambiente, necessario partecipante alla conferenza di servizi di cui in epigrafe.
L'eccezione è infondata in punto di fatto.
Risulta dalla depositata relata di notifica che la stessa è stata effettuata in data 19.5.00.
Nel merito, il ricorso risulta fondato nell'assorbente primo motivo, col quale il Comune ricorrente deduce che:
Il resoconto verbale della Conferenza dei Servizi è illegittimo perchè viziato sotto il profilo della violazione di legge e in particolare dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 53/98, nonchè sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto e/o carente istruttoria, per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti e che l'atto è illegittimo altresì per violazione del giusto procedimento.
Il D.P.R. dell'11 febbraio 1998 n. 53 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997 n. 59", all'art. 3 comma 2, prevede che "nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della Sanità nonchè le Regioni e i Comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro 90 giorni. Il predetto termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, da tenersi entro 30 giorni.
La determinazione della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede ai sensi dell'art. 14 della L. 1990 n. 241, così come modificato dall'articolo 2 della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997".
Dunque - osserva il collegio - è indubbia la necessità che nel procedimento o nella conferenza dei servizi il Comune interessato dovesse partecipare col suo assenso riferito a "la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente".
Senonchè, il Ministero dell'Industria procedente non ha invitato il ricorrente Comune alla conferenza sul presupposto che avesse previamente espresso il suo avviso favorevole con la nota trasmessa alla società Bio.Eco in data 21.9.99.
Giova la lettura integrale di tale nota:
"A seguito della Vs. richiesta del 30.8.1999, di pari oggetto, si comunica che la proposta da Voi avanzata all'ipotesi di realizzare una centrale di produzione di energia elettrica che utilizzi combustibile derivante da recupero di rifiuti o scarti di lavorazioni agricole ed industriali, con lateriali impianti per l'essiccazione dei fanghi e in particolare della "marmettola" prodotta in loco, nonchè di un'isola ecologica per la raccolta differenziata, è stata sottoposta, nella riunione del 7.9.1999, all'attenzione della Giunta Municipale, la quale ha espresso in modo unanime un parere di massima favorevole.
L'area da noi ritenuta idonea per la realizzazione di detti impianti, risulta essere quella delimitata nella planimetria allegata alla presente.
Su tale area codesta ditta potrà predisporre una progettazione di massima corredata da una relazione di programma e un piano finanziario onde consentire a questa Amministrazione di esprimersi in maniera compiuta e definitiva sulla proposta.
I criteri fondamentali a cui attenersi nella elaborazione del progetto, affinchè vi sia una piena adesione di questa Amministrazione, devono essere i seguenti:
-caratterizzare l'intervento nel quadro di una vocazione "ecologica" di questo Comune che intende raggiungere il massimo livello di qualità ambientale;
- perfetta integrazione dell'intervento con la vocazione turistica e termale del Comune attivando soluzioni che consentano di migliorare l'impianto ambientale di tutte le attività produttive svolte in Rapolano;
- raggiungere un risparmio nelle spese energetiche ed ecologiche di questo Comune migliorando la qualità dei servizi in questo settore;
- ottenere benefici sociali in termini di entrate, occupazione e miglioramenti nelle opportunità di vita e lavoro per tutta la comunità;
- nessun costo o aggravio a carico di questo Ente.
Stante a quanto sopra, si fa presente che la concessione dell'area indicata avverrà secondo la normativa vigente in questo Comune, al prezzo di L. 16.000= al Mq., e che nella documentazione richiesta dovranno essere indicati tutti i soggetti investitori con la ripartizione delle varie unità di gestione e partecipazione, compresa la parte pubblica."
Si tratta quindi, con ogni evidenza, solo di un preventivo parere positivo "di massima", non "definitivo", soggetto al riscontro di numerose condizioni, da verificare successivamente, sulla base di una progettazione allora neppure presentata.
In nessun modo - a giudizio del Collegio - tale atto positivo può soddisfare i requisiti imposti dal sopra citato a. 3 DPR n. 53/98.
Il Comune ricorrente avrebbe, dunque, dovuto essere invitato alla Conferenza di servizi, con il risultato che la sua assenza determina l'illegittimità degli atti della medesima e del successivo e conseguente decreto ministeriale di autorizzazione, atti tutti impugnati.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 13 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere est.
Dott. L.A.O. SPIEZIA - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 DICEMBRE 2005
Firenze, lì 21 dicembre 2005

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