REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 682/2005 proposto da
SODEXHO PASS S.r.l., in persona del Direttore Generale
e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Andrea Fabio
Piccinini, in proprio e quale mandataria della ATI costituenda
con Ristochef S.p.A. e Day Ristoservice S.r.l., nonché in
proprio dalla RISTOCHEF S.p.A., in persona dell’Amministratore
delegato e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Giovanni
Scansani, e dalla DAY RISTOSERVICE S.p.A., in persona del
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Bernardo
Bernardi, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giancarlo
Tanzarella e prof. Vittorio Barosio ed elettivamente domiciliate
in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, presso lo studio
del secondo,
contro
il Comune di Novara, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpaolo Massa e Renzo
Inghilleri ed elettivamente domiciliato in Torino, via Alfonso
Lamarmora n. 43, presso lo studio del primo,
e nei confronti
di Gemeaz Cusin S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l’annullamento, previa sospensione,
del Bando di gara pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale n. 60 in data 14 marzo 2005; del Disciplinare
di gara; del Capitolato speciale d’appalto; di tutti gli
atti di gara (al momento non noti) e ove esistente del provvedimento
di aggiudicazione definitiva; nonché per la conseguente
declaratoria della inefficacia/nullità/annullabilità del
contratto eventualmente stipulato dalla controinteressata
Gemeaz con il Comune di Novara.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune
di Novara ed i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa sezione n. 354/i
del 15 giugno 2005;
Vista l’ordinanza di questa sezione n. 447 del 13 luglio
2005;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni
documentali;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, il
Referendario avv. Ivo Correale;
Uditi l’avv. E. Inserviente, su delega dell’avv. V. Barosio,
per le società ricorrenti e l’avv. M. Acotto, su delega
dell’avv. G. Massa, per il Comune di Novara;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Novara indiceva un’asta pubblica per l’affidamento
del servizio di mensa sociale per i soggetti disabili, minori
a rischio, anziani ed adulti indigenti, da fornire attraverso
una gestione elettronica della fruizione del pasto, per
il periodo dal 1 maggio 2005 al 31 dicembre 2007, da aggiudicarsi,
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995,
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile
secondo parametri e punteggi indicati nel disciplinare di
gara.
Il relativo bando di gara era pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 14 marzo 2005 n. 60 ed indicava, tra i requisiti
di partecipazione previsti dal relativo art. 11, per quel
che rileva nella presente sede, “... d) aver espletato nel
triennio 2001-2002-2003, servizi identici a quello della
presente gara (servizio di mensa mediante utilizzo di badge
elettronico) presso Enti Locali; e) aver realizzato nel
triennio 2001-2002-2003 un fatturato riferito al settore
specifico del buono pasto, per un importo complessivo non
inferiore a € 500.000,00 – oltre IVA, con un fatturato minimo
annuo di € 100.000,00 – oltre IVA”.
Oltre al bando di gara, il disciplinare di gara, al punto
1, - Elementi di valutazione – prevedeva: “a) Offerta economica
max punti 30; b) Rete di esercizi max punti 15; c) Disponibilità
al convenzionamento con esercizi oltre a quelli indicati
nell’offerta, in numero illimitato punti 5; d) referenze
max punti 15; e) capacità tecnica max punti 20; f) capacità
economica max punti 15.
Si procederà all’aggiudicazione ... L’appalto sarà aggiudicato
alla ditta che avrà riportato il punteggio più alto. Un’apposita
Commissione Giudicatrice valuterà le offerte in base ai
sopraindicati elementi ed attribuirà i punteggi attribuiti
come di seguito specificati: a) Offerta economica: punteggio
massimo 30 punti. Il punteggio massimo sarà attribuito alla
commissione più bassa compresa tra lo 0,1% e lo 0,6%, in
rialzo sull’importo posto a base di gara. Alle altre offerte
il punteggio sarà attribuito secondo la formula: X = commissione
minima (0,1%): commissione offerta x 30 punti. b) Rete di
esercizi: punteggio massimo 15 punti.
Verrà attribuito a ciascuna concorrente un punteggio massimo
di 15 punti calcolato in proporzione rispetto al numero
più elevato di esercizi che abbiano sottoscritto l’impegno
a convenzionarsi o attestino di essersi già convenzionati
e comunque si impegnino a somministrare i pasti alle condizioni
previste dagli artt. 2 e 3 del capitolato. Il numero di
esercizi considerato, ai fini dell’attribuzione del punteggio
di cui sopra, sarà quello indicato nell’offerta tecnica
...
c) Disponibilità al convenzionamento con esercizi oltre
a quelli indicati nel progetto di gestione, in numero illimitato:
punteggio 5 punti.
Verranno attribuiti 5 punti alla concorrente che dichiara
la disponibilità ad integrare l’elenco degli esercizi convenzionati
o convenzionandi in sede di offerta, in numero illimitato
ed alle medesime condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del
capitolato.
d) Referenze: punteggio massimo 15 punti.
Verranno attribuiti 0,25 punti (fino ad un massimo di 15
punti) per ogni Ente Cliente, pubblico o privato, già servito
con sistema informatico/elettronico di mensa, in funzione
da almeno 12 mesi.
e) Capacità tecnica: punteggio massimo 20 punti.
Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito alla ditta
che avrà prodotto il maggior importo contrattuale, al netto
dell’IVA, per servizi identici (servizio di mensa mediante
utilizzo di badge elettronico) a quello della presente gara
nel triennio considerato (2001,2002,2003). Alle altre ditte
sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale
secondo la seguente formula ...
f) Capacità economica: punteggio massimo 15 punti.
Il punteggio massimo di 15 punti sarà attribuito alla ditta
che avrà prodotto il fatturato complessivo più alto nel
corso del triennio 2001-2002-2003, al netto dell’IVA, riferito
al settore specifico del buono pasto. Alle altre ditte sarà
attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo
la seguente formula ...”.
Alla gara partecipavano l’ATI tra Sodexho Pass S.r.l., Ristochef
S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A. nonché la Gemeaz Cusin
S.r.l. e, all’esito della stessa, nella seconda seduta pubblica
del 6 aprile 2005, risultava vincitrice della gara quest’ultima,
con attribuzione del punteggio massimo di 100, laddove all’ATI
sopra indicata era attribuito il punteggio di 57,801.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 12 maggio
2005, la Sodexho Pass S.r.l., in proprio e quale mandataria
della richiamata ATI, nonché le altre componenti dell’ATI,
chiedevano l’annullamento, previa sospensione, degli atti
indicati in epigrafe, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione di principi generali
del diritto nazionale e comunitario in materia di concorrenza
nelle pubbliche gare; violazione e falsa applicazione degli
artt. 13, 14 e 23.1 lett. B D.Lgs. 157/1995; eccesso di
potere per travisamento assoluto dei presupposti di fatto
e di diritto; manifesta illogicità; sviamento.
Sostenevano le ricorrenti che la gara in questione si
era ridotta ad un mero simulacro procedimentale, privo di
effettiva capacità selettiva, in violazione dei principi
comunitari e nazionali relativi alle pubbliche gare, avendo
portato alla aggiudicazione del contratto in ragione della
sola dimensione delle partecipanti.
In particolare, il meccanismo di selezione previsto dal
Comune di Novara vedeva forzatamente ridotto il “fattore
prezzo”, giacché la stazione appaltante aveva limitato il
margine dell’offerta ad una entità minima (da 0,1% a 0,6%
della base), che non poteva non indurre i partecipanti a
presentare l’offerta con il minimo rialzo (ed infatti sia
l’ATI Sodexho Pass S.r.l. che Gemeaz Cusin S.p.A. hanno
offerto lo 0,1% di commissione).
Il confronto concorrenziale, quindi, si era fondato esclusivamente
sul “fattore tecnico”.
Ma proprio i relativi criteri non avevano consentito alcuna
effettiva selezione, violando i principi generali in materia.
Infatti, secondo quanto affermato dalle ricorrenti, la quantità
di esercizi convenzionati o convenzionandi, ovvero il solo,
tra i criteri previsti, astrattamente riferibile a caratteristiche
qualitative dell’offerta tecnica, era illogicamente valutato
solo 15 punti, sui 70 complessivi attribuibili all’offerta
tecnica.
Il criterio relativo alla disponibilità al convenzionamento,
pur assegnando solo un massimo di 5 punti, era comunque
indeterminato ed illogico, perché in base agli scarni contenuti
del disciplinare di gara non era possibile comprendere la
convenienza economica di un obbligo di tal fatta, del tutto
privo di elementi di determinazione.
L’illegittimità della legge di gara, ad opinione delle ricorrenti,
si rilevava ancor di più dai restanti criteri specificati
nel disciplinare di gara, in relazione a “referenze”, “capacità
tecnica” e “capacità economica”.
Tali criteri, assegnatari di ben 55 punti su 70, non avevano
la benché minima connessione con la qualità dell’offerta
anche perché, in parte, coincidevano con i requisiti di
partecipazione alla gara, in relazione a esperienza specifica
nel settore e fatturato relativo.
In tal modo era premiata una vera “rendita di posizione”
a favore della partecipante che poteva vantare tali maggiori
requisiti, indipendentemente dal contenuto effettivo dell’offerta
tecnica, andandosi così a premiare delle caratteristiche
soggettive della offerente e non valutando, come necessariamente
imposto dalla normativa vigente, comunitaria e nazionale,
le caratteristiche oggettive dell’offerta medesima.
La conseguente violazione del principio di tutela della
concorrenza era palesemente comprovato, ad opinione delle
società ricorrenti, dalla circostanza che, nel caso di specie,
la seconda, la terza e la quarta operatrice del relativo
mercato, unitesi in ATI, non avevano potuto rappresentare
un’offerta concorrenziale, secondo i ricordati criteri di
cui alla legge di gara, rispetto a quella della Gemaz Cusin
S.r.l., a sua volta prima operatrice del mercato.
I criteri introdotti dalla legge di gara, quindi, avevano
omesso di considerare quanto previsto nell’art. 23, comma
1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995, relativamente al merito
tecnico, alla qualità, alle caratteristiche estetiche e
funzionali, al servizio successivo alla vendita, all’assistenza
tecnica, al termine di consegna o esecuzione, al prezzo.
Le società ricorrenti, in proposito, osservavano che la
legge di gara, così congegnata, non aveva distinto il “merito
tecnico”, da valutarsi in relazione alle caratteristiche
oggettive dell’offerta, dalla “capacità tecnica”, elemento
caratterizzante la conformazione soggettiva delle partecipanti
e utile ai meri fini di ammettere la partecipazione alla
gara, secondo quanto chiaramente distinto anche negli artt.
13, 14 e 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995.
Tali conclusioni, secondo la ricostruzione delle società
ricorrenti, era riscontrabile anche in numerose pronunce
giurisprudenziali riportate nel ricorso.
L’illegittimità dell’impianto complessivo della gara in
questione era quindi palese perché:
a) vedeva una forzatamente ridotta incidenza concorrenziale
del fattore prezzo;
b) poneva criteri di valutazione tecnica di tipo qualitativo
in maniera insufficiente e tali da non essere realmente
atti a determinare l’esito della gara o, comunque, del tutto
illogici e indeterminati, anche in relazione ai criteri
introdotti per la valutazione dell’offerta economica;
c) faceva sostanzialmente coincidere i requisiti soggettivi
di partecipazione, legati al fatturato ed all’esperienza,
con i criteri di valutazione dell’offerta tecnica che attribuivano
il maggior valore quantitativo del punteggio (55 punti su
70), decisivo per l’esito della gara.
Con l’ordinanza istruttoria n. 354/i in data 15 giugno 2005,
questa sezione ordinava al Comune di Novara di depositare
in giudizio tutti gli atti della procedura di gara, ivi
compresi quelli relativi alle offerte presentate dalle concorrenti
ed alla eventuale aggiudicazione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Novara, rilevando
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza,
avendo comunque le ricorrenti partecipato alla gara sottoscrivendo
la dichiarazione, richiesta nel bando, con cui rappresentavano
di “accettare integralmente e senza riserva alcuna tutta
la documentazione di gara”, di cui avevano preventivamente
preso visione.
Né risultava impugnata nello specifico la clausola del bando
di gara che specificava che la partecipazione alla gara
avrebbe comportato l’incondizionata accettazione delle disposizioni
contenute negli atti in esame.
Nel merito, poi, il Comune di gara rilevava l’infondatezza
delle censure proposte dalle ricorrenti.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa sezione, alla
camera di consiglio del 13 luglio 2005, richiamato l’art.
23 bis, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
fissava la discussione nel merito del ricorso all’udienza
pubblica del 19 ottobre 2005.
Con memoria depositata in prossimità di tale udienza pubblica
le società ricorrenti, nel confutare le argomentazioni esposte
dal Comune di Novara, anche in relazione alla dedotta inammissibilità,
ribadivano le proprie tesi difensive.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve esaminare preliminarmente l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per acquiescenza sollevata dal
Comune di Novara, avendo comunque le società ricorrenti
partecipato in ATI alla gara sottoscrivendo la richiesta
dichiarazione di accettare integralmente e senza riserva
alcuna tutta la documentazione di gara, da intendersi riferita
– secondo quanto evidenziato dal Comune resistente – anche
ai criteri di selezione espressi ed oggetto dell’impugnazione
nella presente sede. Nelle medesime istanze di ammissione
alla gara, poi, le imprese partecipanti avevano dichiarato
altresì di aver preso visione di tutti i documenti inerenti
la gara, tra cui, appunto, il bando di gara e il disciplinare
oggetto poi dell’impugnazione.
Le parti ricorrenti, inoltre, non avevano impugnato nello
specifico la clausola del bando, di cui all’art. 19, comma
2, secondo cui: “La partecipazione alla gara comportava,
comunque, la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le disposizioni contenute nel presente bando nonché nel
disciplinare di gara e nel Capitolato d’appalto”.
Il Collegio non ritiene fondata tale eccezione.
Infatti, la partecipazione alla gara risultava necessaria
proprio per legittimare le imprese ricorrenti alla presente
impugnativa (Cons. Stato, sez. V, 18.3.2004, n. 1408).
Il Collegio ritiene di aderire alla conclusione giurisprudenziale
per la quale solo con la presentazione della domanda di
partecipazione alla gara d’appalto l’impresa assume una
situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal
caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente
tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del
bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler
partecipare (cfr. fra le recenti, Cons. Stato, sez. IV,
30.5.2005, n. 2048; nonché Cons. Stato, Ap., 29.1.2003,
n. 1; sez. V, 4.4.2004, n. 2705 e 23.8.2004, n. 5572).
In tale prospettiva non può non rilevarsi, da un lato, che
la domanda giudiziale volta alla caducazione degli atti
di una procedura concorsuale di cui si contesti la legittimità
presuppone che il ricorrente qualifichi e differenzi il
proprio interesse in termini di attualità e concretezza,
ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rispetto a quello della generalità
dei consociati, attraverso la proposizione proprio della
domanda di partecipazione alla gara e della formulazione
della relativa offerta; dall’altro, che l’interesse tutelato
non può essere quello generico al rifacimento della gara,
proprio di tutte le imprese rimaste estranee al procedimento,
bensì quello specifico alla “migliore partecipazione”, finalizzata
all’ottenimento dell’aggiudicazione, cui possono aspirare
soltanto i partecipanti alla gara medesima, anche attraverso
l’eliminazione di clausole eventualmente lesive del principio
di concorrenza e di rispetto della “par condicio”.
In sostanza, è necessario che l’interesse all’annullamento
della (illegittima) legge di gara sia qualificato attraverso
la partecipazione alla gara stessa, non potendosi concepire
che ogni impresa, anche per mero scopo emulativo o per esercizio
teorico, possa impugnare tutti i bandi di gara adottati
dalle amministrazioni sul territorio nazionale anche senza
(voler) partecipare alle specifiche gare cui questi si riferiscono.
Il Collegio non ignora che a tale prevalente impostazione
si è contrapposto un indirizzo considerabile “minoritario”,
del quale costituiscono significative espressioni le decisioni
di Cons. Stato, sez. V, 20.9.2001, n. 4970 (in realtà relativa
al caso peculiare dell’aggiudicatario di gara annullata
che ne impugni la riedizione senza parteciparvi), nonché
di Cons. Stato, sez. VI, 24.5.2004, n. 3386 e sez. V, 14.2.2003,
n. 794 e altre di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali.
A sostegno di tale indirizzo si rileva, da un lato, che
qualora il ricorrente risulti leso in quanto la partecipazione
alla procedura è preclusa dallo stesso bando, sussiste l’interesse
a gravare la relativa determinazione – a prescindere dalla
mancata presentazione della domanda – posto che l’impugnante
ha proprio interesse a impedire lo svolgimento della procedura
selettiva (n. 794/2003 cit.); dall’altro che in presenza
di una clausola preclusiva la presentazione della domanda
si risolve in un adempimento formale inevitabilmente seguito
da un atto di estromissione, con un risultato analogo a
quello di un'originaria preclusione e perciò privo di una
effettiva utilità pratica ulteriore.
Così pure, con decisione 12.2.2004–C7230/02, la Corte di
Giustizia C.E. ha comunque rilevato che nell’ipotesi in
cui un’impresa non abbia presentato un’offerta a causa della
presenza di specifiche clausole che asserisce discriminatorie
nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare,
le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado
di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe
tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente
avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda
il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico
interessato.
Tale conclusione, osserva il Collegio, anche nell’ipotesi
di sua condivisione, vale però solo per le ipotesi in cui
le clausole della legge di gara, così come formulate, impediscono
in maniera indiscutibile direttamente la partecipazione
alla gara.
Nell’ipotesi del caso di specie, invece, la prospettazione
delle parti ricorrenti mette in rilievo che le clausole
impugnate non precludono la loro partecipazione “sic et
simpliciter”, ma impediscono unicamente un corretto confronto
concorrenziale. Ne consegue che è sempre necessario differenziare
e qualificare la posizione soggettiva di chi ambisce ad
ottenere, con un legittimo procedimento di selezione, l’aggiudicazione
della gara.
E ciò è evidentemente possibile, per quanto detto in precedenza,
solo attraverso la presentazione della domanda di partecipazione
alla gara medesima (in tal senso: Cons. Stato, sez. VI,
15.3.2004, n. 1332).
Che, quindi, nella relativa documentazione sia richiesta
la dichiarazione di conoscere tutti i documenti di gara
e l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
bando e nel capitolato non è circostanza idonea ad impedire
la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive ritenute
lese, anche ai sensi degli artt. 24, 103 e 111 Cost., ma
costituisce un mero adempimento formale necessario per la
stazione appaltante ai fini di poter escludere osservazioni
delle partecipanti tese a dichiarare di non aver potuto
conoscere le modalità concrete di confezionamento dell’offerta.
A ciò si aggiunga, come osservato nella loro memoria dalle
società ricorrenti, che la giurisprudenza ha chiarito che,
al fine dell’acquiescenza come dedotta, non è sufficiente
la partecipazione, sia pure incondizionata, alla gara, secondo
le formali dichiarazioni imposte dal bando, ma è necessaria
la manifestazione di una chiara volontà di non proporre
ricorsi dalla quale evincere la volontà inequivocabile dell’interessato
di accettare gli effetti della legge di gara, rinunciando
a far valere contro di essa eventuali motivi di impugnativa
(TAR Lombardia-MI, 12.4.2005, n. 777).
L’eccezione sollevata dal Comune di Novara va quindi disattesa.
Passando all’esame del merito delle censure prospettate,
il Collegio osserva che, in sostanza, le imprese ricorrenti
lamentano che la formulazione dei criteri di valutazione
delle offerte sia illogica e contraria al principio di tutela
della concorrenzialità nelle pubbliche gare, tutelato anche
dalla normativa comunitaria.
Il Collegio, quindi, concorda con la prima osservazione
delle ricorrenti secondo cui, l’aver conformato l’offerta
economica, per la quale era attribuito il punteggio massimo
di 30, su una entità minima oscillante tra lo 0,1% e lo
0,6% della base, aveva di fatto mortificato il confronto
sotto tale profilo, obbligando i partecipanti ad offrire
il minimo – come in effetti accaduto con attribuzione, ad
entrambe le concorrenti, del massimo punteggio – e limitando
il confronto solo sulle caratteristiche tecniche dell’offerta.
Tale circostanza, di per sé non attestante l’illegittimità
della legge di gara, perché comunque operante a favore di
tutte le partecipanti e ben potendo, in astratto, ogni impresa
differenziare la sua offerta economica entro un (contenuto
ma pur sempre presente) margine di oscillazione, in effetti,
però, non consentiva all’aspetto economico di essere decisivo.
Ne consegue, quindi, che devono essere valutati con la massima
attenzione i restanti fattori di valutazione, legati alle
caratteristiche tecniche dell’offerta.
E qui il Collegio concorda con le imprese ricorrenti nel
ritenere palesemente illogici e lesivi dei principi generali
in materia di pubbliche gare i criteri introdotti nel bando
e nel disciplinare.
In particolare, le società ricorrenti rilevavano che vi
era una sproporzione tra i 15 punti massimi attribuibili
per la “rete di esercizi”, di cui al punto 12, lett. b)
del bando, considerato il solo tra i criteri astrattamente
riferibile a caratteristiche qualitative dell’offerta, e
i restanti 55 punti massimi previsti per gli altri criteri,
di cui al medesimo punto 12, lett. c), d), e) e f).
Inoltre, nello specifico, le imprese ricorrenti rilevavano:
1) che la voce “Disponibilità al convenzionamento con esercizi
oltre a quelli indicati nell’offerta, in numero illimitato”,
di cui alla lett. c), introduceva un criterio generico e
indeterminato, pur se attribuiva solo un massimo di 5 punti;
2) che le voci “Referenze”, “Capacità tecnica” e “Capacità
economica” per un massimo di 50 punti, di cui alle restanti
lettere d), e) e f), coincidevano in parte con i requisiti
di partecipazione alla gara, privilegiando in tal modo le
caratteristiche soggettive di una delle partecipanti, cui
in concreto era stato attribuito il punteggio massimo per
tutte le voci, tanto che la compagine ricorrente, composta
dalla seconda, dalla terza e dalla quarta operatrice sul
mercato di riferimento, non era stata in grado nemmeno di
avvicinare i dati proposti dall’aggiudicataria, prima operatrice
nel medesimo mercato, ricevendo l’attribuzione di un punteggio
di 57,801, ben lontano da quello massimo di 100 riconosciuto
alla Gemeaz Cusin S.r.l..
In effetti – osserva il Collegio – il bando di gara indicava,
al punto 11, i “requisiti di partecipazione” alla gara,
tra cui: “... d) aver espletato nel triennio 2001-2002-2003,
servizi identici a quello della presente gara (servizio
di mensa mediante utilizzo di badge elettronico) presso
Enti Locali; e) aver realizzato nel triennio 2001-2002-2003
un fatturato riferito alo settore specifico del buono pasto,
per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00=oltre
IVA, con un fatturato minimo annuo di € 100.000,00=oltre
IVA”.
Nel successivo punto 13 del medesimo bando, era indicata
la documentazione tecnica caratterizzante l’offerta da allegare
in separata busta, in riferimento a ciascuno dei criteri
richiamati nel precedente punto 12, regolante la “Procedura
e criterio di aggiudicazione”, con relativi punteggi.
Ne consegue, quindi, che il punto 13 suddetto individuava
la documentazione caratterizzante l’offerta tecnica sulla
quale sarebbero stati attribuiti i punteggi.
Ebbene, in essa, a parte l’elenco degli esercizi convenzionati
o convenzionandi in misura non inferiore a 25 e l’eventuale
dichiarazione di disponibilità al convenzionamento di un
numero illimitato di esercizi in aggiunta ai precedenti,
di cui al punto 12, lett. b) e c), erano richiesti:
“... (referenze) l’elenco dei contratti in essere da almeno
12 mesi con Enti, pubblici o privati, che prevedono il medesimo
servizio sostitutivo mensa mediante sistema informatico/elettronico;
(capacità tecnica) elenco dei servizi identici a quelli
oggetto dell’appalto (servizio di mensa mediante utilizzo
di badge elettronico) prestati nel triennio 2001, 2002,
2003 a favore di Enti Locali, con indicazione, per ciascun
servizio, dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, della
durata e dell’ente committente. Per i servizi indicati nell’elenco
e non ancora conclusi nel triennio considerato, la concorrente
dovrà indicare la sola quota riferita al periodo soggetto
a valutazione da parte della commissione di valutazione.
(capacità economica) l’indicazione del fatturato complessivo
prodotto nel triennio 2001, 2002, e 2003, al netto dell’IVA,
riferito al settore specifico del buono pasto”.
Al Collegio appare evidente che gli elementi richiesti per
l’attribuzione del punteggio sull’offerta tecnica e relativi
alle voci “Referenze”, “Capacità tecnica” e “Capacità economica”,
di cui al punto 12, lett. d), e) e f), del bando, per un
totale massimo di ben 50 punti su 70, corrispondono sostanzialmente
ai requisiti di partecipazione, di cui al punto 11 del medesimo
bando sopra riportati.
Così congegnata la legge di gara, però, si pone in evidente
contrasto con i principi generali invocati dalle imprese
ricorrenti ed in relazione alla chiara esposizione degli
artt. 13, 14 e 23, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 157/1995,
che nelle gare di affidamento di pubblici servizi, differenziano
in maniera chiara i requisiti di partecipazione (di cui
ai ricordati artt. 13 e 14 d.lgs. cit.) dai criteri di aggiudicazione
nelle ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa
(di cui al ricordato art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs.
cit.), individuati questi ultimi, a titolo esemplificativo,
in caratteristiche tutt’affatto diverse da quelle necessarie
per la selezione partecipativa e coincidenti con il merito
tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali,
il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica,
il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
Tale elencazione, come detto, essendo a titolo esemplificativo,
non esaurisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatici
di individuare ulteriori criteri specifici in ragione della
peculiarità del servizio oggetto di gara ma, certo, non
consente alle stesse di appiattire il giudizio su criteri
di selezione soggettivi e non legati alle concrete caratteristiche
dell’offerta.
In sostanza, le imprese partecipanti, selezionate in una
prima fase e chiamate a partecipare in ragione della loro
capacità tecnica ed economica, ai fini della concreta aggiudicazione
della gara, devono sempre proporre un “quid” diverso e ulteriore
rispetto a quanto riconducibile alla propria struttura soggettiva,
in modo da consentire un sereno confronto concorrenziale
con le altre imprese compartecipanti in merito al concreto
contenuto dell’offerta, secondo ulteriori criteri oggettivi
introdotti nella legge di gara.
Nel caso di specie, invece, tutto ciò non è avvenuto.
Come condivisibilmente rilevato dalle imprese ricorrenti,
infatti, nessun elemento specifico riconducibile ai criteri
suggeriti dall’art. 23 cit. – o ad altri autonomamente individuati
dalla stazione appaltante ma comunque differenziati dai
meri requisiti di partecipazione – si evince dalla lettura
della legge di gara.
Appare evidente, quindi, che essa, così strutturata, ha
privilegiato illegittimamente, in relazione anche ai principi
comunitari di tutela della concorrenza, l’aspetto soggettivo
delle partecipanti, favorendo quella che poteva vantare
la maggior struttura soggettiva, a discapito della effettiva
qualità dell’offerta, rilegata in secondo piano anche per
la sostanziale parificazione della stessa sotto il profilo
economico, per quanto sopra osservato e come si è verificato
a posteriori, con l’attribuzione alla Gemeaz Cusin S.r.l.
del massimo punteggio per tutte le voci indicate nel bando.
L’illegittimità di tale criterio, che faceva coincidere
i requisiti di partecipazione con i criteri di valutazione
dell’offerta tecnica, emerge poi ancor più chiaramente se
si osserva che, secondo il disciplinare di gara, in relazione
ai criteri di valutazione dell’offerta di cui al relativo
punto 1, lett. e) e f) (“Capacità tecnica” e “Capacità economica”,
per un punteggio totale di punti 30) sarebbero stati direttamente
attribuiti i punteggi massimi, rispettivamente di 20 punti
e di 15 punti, “... alla ditta che avrà prodotto il maggior
importo contrattuale, al netto dell’IVA, per servizi identici
(servizio di mensa mediante utilizzo di badge elettronico)
a quello della presente gara nel triennio considerato (2001,2002,2003).
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio direttamente
proporzionale secondo la seguente formula ...” (lett. e)
nonché “… alla ditta che avrà prodotto il fatturato complessivo
più alto nel corso del triennio 2001 – 2002 – 2003, al netto
dell’IVA, riferito al settore specifico del buono pasto
…” (lett. f).
In tal modo, alla ditta con i requisiti partecipativi di
maggiore entità era comunque assicurato il punteggio massimo
relativamente a tali due criteri, con aggiudicazione sicura
di almeno 35 punti su 70, con evidente illogico vantaggio
e indipendentemente dalle caratteristiche concrete dell’offerta.
Né può ritenersi decisivo in senso contrario quanto ritenuto
dal Comune resistente nella sua memoria difensiva, laddove
afferma che quel che più contava, ai fini dell’aggiudicazione
del servizio, era la capacità di assicurare un buon servizio
di erogazione dei pasti, perché proprio tale caratteristica,
se era prevista una pubblica gara, doveva desumersi dalla
concreta conformazione dell’offerta e non dalla preesistente
struttura di ciascuna partecipante.
Così come non è condivisibile, per quanto illustrato in
precedenza, la tesi del Comune di Novara, secondo cui gli
elementi di cui alle ricordate lett. d), e) e f) del punto
12 del bando di gara coincidevano con il merito tecnico
di cui all’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995
cit., perché indici fortemente rappresentativi di notevoli
capacità organizzative e di apprezzamento presso gli utenti.
Tale tesi non è condivisibile sia perché tali affermazioni
appaiono apodittiche e non dimostrate in concreto e sia
perché, per quel che più rileva, tali indici non possono
esaurire i criteri di selezione, che devono prevedere anche,
e soprattutto – aggiunge il Collegio – ulteriori parametri
di valutazione di carattere oggettivo, quali – a mero titolo
esemplificativo – la valutabilità dei sistemi di attestazione
della qualità o l’indicazione dei fornitori, che nel caso
di specie, non risultano presenti nella legge di gara.
Per quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere accolto,
con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte –
2^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 19 ottobre
2005, con la partecipazione dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ivo Correale, Referendario, estensore
Emanuela Loria, Referendario