REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1285/2004 proposto dalla
costituenda Associazione Temporanea di Imprese formata
dalla Cooperativa Sociale Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l., con
sede legale in Torino, via Eritrea n. 20, in persona del
legale rappresentante pro tempore, sig. Alberto Chiesa,
e dalla Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l.,
con sede legale in Torino, via Le Chiuse n. 59, in persona
del legale rappresentante pro tempore, sig. Paolo Petrucci,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario e Giorgio Vecchione
ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele
II n. 82, presso lo studio dei medesimi,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. 3 di Torino,
in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. prof. Vittorio Barosio e dall’avv. Teodosio
Pafundi ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo
Ferraris n. 120, presso lo studio del primo,
e nei confronti
della Zenith s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Torino, via Amari n. 6, rappresentata
e difesa dagli avv.ti prof. Paolo Scaparone e Cinzia Picco
ed elettivamente domiciliata in Torino, via S. Francesco
d’Assisi n. 14, presso lo studio dei medesimi,
per l’annullamento, previa sospensione,
della determina dirigenziale n. 60/004/2004 del 9 agosto
2004 con la quale il Direttore dell’Unità Operativa, dott.
Davide Vigani, ha proceduto all’affidamento della gestione
del progetto finalizzato al miglioramento dell’integrazione
tra servizi formali ed informali di cure dei pazienti psichiatrici
gravi, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto,
preordinato, connesso e consequenziale
b) sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 198/004/2005 con la quale
è stato definito il procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta della coop. Zenith, nonché della relazione
del consulente dell’ASL 3, dott. Ainardi del 13 maggio 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della coop. Zenith
s.c.a.r.l. ed i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale della coop. Zenith s.c.a.r.l.
O.N.L.U.S. notificato in data 6 settembre 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria
Locale – ASL 3 di Torino e la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 1038 dell’8
settembre 2004;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione quinta del Consiglio
di Stato n. 5359 del 9 novembre 2004;
Viste le ordinanze istruttorie di questa sezione n. 63/i
del 21 dicembre 2004 e n. 9/i del 16 marzo 2005;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente
in data 18 giugno 2005;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni
documentali;
Relatore, all’udienza del 13 luglio 2005, il Referendario
avv. Ivo Correale;
Uditi l’avv. G. Vecchione per la società ricorrente, l’avv.
B. Sarzotti, su delega dell’avv. V. Barosio, per l’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Torino, l’avv. C. Picco per la
coop. Zenith s.c.a.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento n. 130/004A/2004 del 20 febbraio 2004,
era indetta dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino
una gara pubblica a procedura ristretta accelerata per l’affidamento,
per un periodo di 36 mesi, della gestione del progetto finalizzato
al miglioramento dell’integrazione tra servizi formali ed
informali di cura dei pazienti psichiatrici gravi, per un
importo complessivo presunto di € 3.600.000, i.v.a. esclusa.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 24/004/2004
del 31 marzo 2004, erano ammesse a partecipare a tale procedura
concorsuale le ditte che, entro il prefissato termine del
15 marzo 2004, avevano presentato la relativa istanza e,
con il medesimo provvedimento, erano approvati anche il
capitolato speciale, lo schema riepilogativo dei servizi
prestati nel periodo 2001-2003, lo schema di offerta e la
lettera di invito.
Con determinazione dirigenziale n. 34/004/2004 del 12 maggio
2004 era poi nominata la commissione per la valutazione
della documentazione tecnica presentata dai soggetti candidati.
Si procedeva, quindi, all’invio delle relative lettere di
invito ed, entro il termine di scadenza, pervenivano all’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Torino le offerte di cinque concorrenti,
tra cui quella dell’ATI tra Pro.Ge.s.t. s.c.a.r.l. e Animazione
Valdocco s.c.a.r.l. e quella della Zenith s.c.a.r.l..
Nella seduta in data 4 maggio 2004, giusta il relativo verbale
di cui al rogito notaio Giancarlo Grassi Reverdini, si procedeva
all’apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dalle partecipanti,
all’esito della quale “Il Presidente dato atto che la documentazione
presentata dalle ditte concorrenti risulta(va) conforme
a quanto richiesto dal capitolato, sospende(va) le operazioni
di gara ai fini di trasmettere la documentazione tecnica
alla commissione competente per la valutazione della stessa
e l’attribuzione dei relativi punteggi”.
In data 14 maggio 2004, giusta il relativo verbale, si riuniva
la commissione tecnica “per la valutazione della documentazione
tecnica” e “Al termine dell’esame dei 5 plichi” riteneva
“necessario richiedere alcuni chiarimenti in merito a quanto
presentato, come risulta dalla lettera prot. n. 469/2004
del 18/05/2004 sottoscritta dal Presidente della Commissione
Tecnica, ...”.
La detta commissione si riuniva in data 31 maggio 2004 formulando
“una prima valutazione complessiva”.
Nella seduta dell’8 giugno 2004, giusta il relativo verbale
di cui al rogito notaio Giancarlo Grassi Reverdini, “Il
Presidente dichiara di aver preso visione del verbale della
Commissione Tecnica con cui sono stati attribuiti i punteggi
di valutazione tecnico-qualitativa. Il Presidente, nella
sua qualità di Responsabile del Procedimento della gara
in oggetto, rilevato che dal verbale della Commissione risultano
alcune discrepanze tra la documentazione presentata dalle
ditte concorrenti ed i requisiti richiesti dal capitolato
speciale d’appalto, discrepanze che ad un primo esame paiono
di una certa rilevanza, si riserva di richiedere alla Commissione
tecnica ulteriori precisazioni e delucidazioni. Le operazioni
di gara vengono pertanto sospese, per essere riprese il
giorno ed ora da comunicarsi ...”.
In data 5 luglio 2004 si riuniva nuovamente la commissione
tecnica “… per approfondire alcuni aspetti delle offerte
tecniche”.
La commissione, quindi, esaminata nuovamente la documentazione,
escludeva la ditta “Caravaggio s.r.l.” in ragione di quanto
previsto dal punto b.4 del paragrafo 2.2 del capitolato
speciale d’appalto.
La commissione verificava altresì anche la documentazione
pervenuta dalle altre concorrenti e rilevava che tutti i
progetti presentati risultavano nel complesso idonei rispetto
a quanto richiesto nel disciplinare tecnico del capitolato
speciale, ad eccezione di quanto espressamente indicato.
In particolare, per quel che rileva nella presente sede,
la commissione non adduceva nessun rilievo riguardo alla
documentazione della Zenith s.c.a.r.l. mentre, in relazione
all’offerta della ATI Pro.ge.s.t.-Animazione Valdocco, rilevava
quanto segue: “Con riferimento al componente G.G., proposto
per il Centro di Salute mentale, attualmente privo della
patente, si prende atto della disponibilità della ditta
a sostituirlo qualora non la consegua prima dell'inizio
del servizio e in caso di aggiudicazione.
Per le componenti M.M. e V.B., proposte per le Comunità
protette, risultano essere in maternità e la cooperativa
si impegna ad una sostituzione temporanea pur confermandole
come titolari dell'incarico.
Con riferimento alla componente O.B., proposta per le Comunità
protette, che è in fase di conseguire la laurea in Scienze
dell'educazione, la commissione tecnica prende atto della
dichiarazione della cooperativa intesa a sostituirla nel
caso in cui l'operatore non ottemperasse all'impegno assunto.
Per quanto concerne il personale destinato alle Comunità
protette, dalla disamina della documentazione presentata
la Commissione rileva che allo stato attuale il personale
presentato risulta avere i seguenti requisiti:
- educatori professionali o laureati in Scienze dell'Educazione
(previste 540 ore settimanali): 380 + infermieri psichiatrici
per le ore notturne: 189 settimanali = ore 569
- con sola esperienza di almeno 2000 ore nel settore socio-assistenziale
o figure equipollenti (previste 190 settimanali): ore 190
- con esperienza di almeno 2000 ore e prossimi alla riqualificata
oppure alla laurea: 266 ore.
La Commissione tecnica rileva che la suddetta A.t.i. soddisfa
ampiamente le ore di servizio richieste ma, poiché c'è un'incongruenza
tra le persone dichiarate a tempo pieno – 34 – e quelle
effettivamente presentate – 36 –, nella valutazione del
parametro “Continuità assistenziale” si considerano solo
n. 34 componenti a tempo pieno, come dichiarato nel documento
“presentazione dell'equipe candidata”.
La Commissione tecnica ha, quindi, provveduto ad attribuire
i punteggi relativi ai singoli elementi indicati al paragrafo
2.8 del C.s.d'A., come segue: continuità assistenziale –
punteggio massimo 15/100 – Operatori con contratto a tempo
pieno: ... Pertanto, il punteggio tecnico complessivo attribuito
ai singoli concorrenti è il seguente: ... Zenith 36 A.T.I.
Pro.Ge.St./Anim. Valdocco 37,17”.
Nella seduta del 16 luglio 2004, giusta il relativo verbale
di cui al rogito notaio Giancarlo Grassi Reverdini il Presidente
“procede quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti
le offerte economiche delle ditte ammesse, di cui dà lettura
e che risultano le seguenti: ... Il Presidente procede quindi
all’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo e conseguentemente
all’attribuzione dei punteggi totali che risultano i seguenti:
... Il Presidente dichiara pertanto aggiudicataria della
gara la ditta “ZENITH Cooperativa Sociale a r.l.”.
Con determinazione dirigenziale n. 60/004/2004 del 9 agosto
2004, il Direttore dell’Unità Operativa Autonoma Provveditorato
– Economato – Dipartimento Tecnico Logistico – dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Torino stabiliva “1. Di approvare
i verbali delle operazioni di gara ... che si allegano al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(allegato n. 1, n. 2 e n. 4); 2) Di affidare ..., la gestione
del progetto finalizzato al miglioramento dell’integrazione
tra servizi formali ed informali di cura dei pazienti psichiatrici
gravi per 36 mesi, a decorrere dal 01/09/2004, alla Zenith
S.c.a.r.l. – Via Amari n. 6 – TORINO, alle seguenti condizioni
economiche: ...”.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 22 agosto
2004, la costituenda A.T.I. tra Pro.Ge.s.t. s.c.a.r.l. e
Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l., alla quale il
Presidente aveva attribuito, nella seduta del 16 luglio
2004, “punti qualità 37,17 – punti prezzo 58,30 – totale
95,47” rispetto ai seguenti punteggi totali, attribuiti
a ZENITH: “punti qualità 36 – punti prezzo 60,00 – totale
96,00” chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di tale
determinazione dirigenziale e degli altri atti menzionati,
lamentando:
Violazione di legge con riferimento al decreto 9 marzo
2001 ed all’art. 2.8 del capitolato speciale; Violazione
di legge con riferimento al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta
di istruttoria e della motivazione, del travisamento di
fatti e di circostanze; violazione del principio generale
della par condicio.
La costituenda ATI ricorrente rilevava che l’offerta
della coop. Zenith era inammissibile, sotto il profilo economico,
ed erroneamente valutata, sotto il profilo tecnico.
In relazione al profilo economico, l’offerta della aggiudicataria
violava la disposizione del paragrafo 2.8 del capitolato
speciale di appalto, il quale prevedeva “La Commissione
di gara, ..., considererà inammissibili le offerte nelle
quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo
stabilito dai C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali
ed assistenziali risultanti da atti ufficiali”. Il C.C.N.L.
vigente, al momento della indizione della gara e della presentazione
delle offerte, prevedeva un costo orario del lavoro degli
operatori di sesto livello di 15,17 euro, comprensivo dell’indennità
di vacanza contrattuale IVC (15,06 al netto dell’IVC), ai
sensi del decreto 9.3.2001, con applicazione dell’aliquota
IRAP al 3,25%, anziché al 4,25%, percentuale vigente per
tutte le cooperative aventi sede nella Regione Piemonte.
L’offerta economica dell’aggiudicataria, invece, a differenza
di quella della ricorrente, pari a euro 15,20 e, quindi,
superiore alla soglia di legge, era di euro 14,58, ben inferiore
al costo orario minimo di cui al vigente C.C.N.L. e, pertanto,
da considerasi inammissibile ai sensi della ricordata disposizione
di cui all’art. 2.8 del capitolato speciale.
In linea subordinata e in relazione al profilo tecnico,
l’ATI ricorrente evidenziava che la gara si era conclusa
con una differenza di punteggio tra la prima e la seconda
classificata di soli 0,53 punti e che, pur essendo superiore
il punteggio tecnico ad essa assegnato, questo doveva essere
di consistenza ancor maggiore, in modo da colmare la differenza
favorevole all’aggiudicataria.
1) Per quel che riguardava la voce “Continuità assistenziale”,
per cui il capitolato prevedeva un massimo di 15/100 punti,
l’ATI ricorrente ricordava che occorreva garantire la disponibilità
di 36 educatori a tempo pieno e che per quel che la riguardava,
per un mero errore materiale, nella scheda di presentazione
dell’equipe relativa alla comunità protetta di tipo B “Michele
Risso”, era stato da lei indicato il numero di sei operatori
con mansioni educative anziché di otto, per un totale di
34 operatori e non di 36. Tale errore, sulla base della
formula di calcolo di cui al capitolato, aveva dato luogo
all’assegnazione di punti 14,17 contro i 15 totali previsti
ed assegnati alla coop. Zenith, riducendo in maniera decisiva,
visto l’esito della gara, di punti 0,84 il punteggio finale
assegnato all’ATI ricorrente.
Inoltre, osservava quest’ultima che, nella richiesta di
precisazioni a lei rivolta, la commissione di gara, da un
lato, dimostrava di aver esaminato tutti i 36 “curricula”
degli operatori come allegati, dall’altro, dimostrava di
non averli conteggiati ai fini dell’attribuzione del relativo
punteggio. La commissione di gara, così, aveva tenuto conto
solo di quanto dichiarato (per mero errore materiale) in
ordine alla disponibilità di 34 operatori in luogo di 36
ma non aveva considerato la documentazione allegata, che
pure faceva parte dell’offerta. Sarebbe stato più logico,
invece, tenere conto della documentazione attestante quanto
dichiarato nell’offerta o, quantomeno, richiedere chiarimenti
all’interessata, come risulta essere stato fatto in relazione
all’offerta presentata da altra concorrente, la Caravaggio
s.r.l., cui era stato consentito proprio di specificare
il dato relativo al numero di operatori richiesto in relazione
ai “curricula”, in numero maggiore, presentati.
A ciò si aggiungeva, secondo la ricostruzione dell’ATI ricorrente,
che due operatrici indicate dalla ditta aggiudicataria come
disponibili a svolgere mansioni contrattuali a tempo pieno
non potevano, in realtà, svolgere tale attività perché,
una – Laura Ciampi – era dipendente a tempo pieno proprio
della Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l., la quale, interpellata, sul
punto, aveva categoricamente smentito, come da dichiarazione
depositata in atti e, l’altra, – Roberta Billè – era socia
e dipendente part-time, con la qualifica di arteterapeuta
della Animazione Valdocco s.c.a.r.l., nei confronti della
quale non risultavano presentati atti formali di dimissioni
da parte della detta socia e dipendente.
La ditta aggiudicataria, a differenza dell’ATI ricorrente
che aveva tutti operatori dipendenti, poteva contare solo
su otto dipendenti, come risultava dalla certificazione
della C.C.I.A.A. di Torino del 18 agosto 2004, per cui non
era chiaro come avrebbe usufruito della collaborazione degli
altri operatori a tempo pieno richiesti. Anche su tale importante
aspetto la commissione di gara aveva omesso, quindi, di
richiedere chiarimenti e integrazioni prima di attribuire
il punteggio a una concorrente che non offriva valide garanzie
in ordine alla gestione del servizio.
2) Per quel che riguardava la voce “Servizi prestati”, per
cui il capitolato prevedeva un massimo di 15/100 punti,
l’ATI ricorrente ricordava che a lei era stato attribuito
tale punteggio massimo e alla aggiudicataria quello di 12,
da considerarsi, però, eccessivo, dato che nessuno dei servizi
prestati dalla Zenith s.c.a.r.l. poteva dirsi “identico”
a quelli oggetto di gara, come disciplinati dalla deliberazione
della G.R. del Piemonte n. 357-1370 del 27.1.1977 e richiamati
ed elencati all’art. 5.3 del capitolato speciale.
Le strutture gestite dall’aggiudicataria, infatti, non erano
identiche a quelle oggetto della gara, dato che vi è una
profonda differenza tra un “gruppo appartamento” (abitazione
con massimo 5 pazienti) ed una “comunità protetta”, tra
un “laboratorio professionale” ed un “centro diurno” o un
“day hospital”. Né la patologia del paziente poteva incidere
sul requisito dell’identità del servizio, richiamando il
capitolato speciale solo il tipo di struttura gestito.
Ne consegue che l’assegnazione di 12 punti alla coop. Zenith
sarebbe assolutamente illegittima e come tale essa concorrerebbe
ulteriormente ad inficiare il risultato finale.
3) Per quel che riguardava la voce “Qualità percorso formativo”,
per la quale il capitolato attribuiva un massimo di 5/100
punti, l’ATI ricorrente rimetteva ad un esame dei “curricula”
presentati dalla Zenith s.c.a.r.l. la verifica degli elementi
idonei a giustificare il punteggio in concreto attribuito.
4) Per quel che riguardava la voce “Modalità organizzative
ed operative del servizio”, per la quale il capitolato attribuiva
un massimo di 5/100 punti, l’ATI ricorrente ricordava la
struttura organizzativa delle due cooperative che la componevano
e la paragonava alla modesta e limitata struttura organizzativa,
facente capo alla aggiudicataria, evidenziando l’assenza
di una motivazione sul punto che avesse giustificato la
prevalenza finale della Zenith s.c.a.r.l., priva oltretutto,
della benché minima certificazione, a differenza delle società
componenti l’ATI ricorrente, e inidonea, perciò, a fornire
la qualità del servizio richiesta espressamente anche all’art.
2.9, punto 4, del capitolato.
Eppure all’aggiudicataria, lamentava l’ATI ricorrente, era
stato attribuito il massimo punteggio di 5 e ad essa quello
inferiore di 4.
Si costituiva in giudizio la Zenith s.c.a.r.l., la quale,
con il ricorso incidentale, notificato il 6 settembre 2004,
chiedeva l’annullamento, occorrendo:
a) della clausola contenuta nel capitolato speciale d’appalto
che dispone l’inammissibilità delle “offerte nelle quali
il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito
dal C.C.N.L. di categorie e dalle leggi previdenziali e
assistenziali risultanti dagli atti ufficiali”;
b) del verbale della Commissione Tecnica di gara riunitasi
in data 5.7.2004 limitatamente alle parti in cui è stata
valutata l’offerta tecnica della ricorrente in via principale,
con particolare riguardo all’attribuzione del punteggio
di 14,17 al parametro continuità assistenziale;
c) di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali
e comunque connessi e, in specie della determinazione dirigenziale
9.8.2004 n. 60/004/2004 limitatamente alla parte che approva
il verbale della Commissione di Gara là dove questo attribuisce
il punteggio complessivo di 95,48 all’offerta dell’A.T.I.
Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l./Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l.
e il punteggio di 37,17 all’offerta tecnica dell’A.T.I.
medesima.
La società ricorrente incidentale lamentava:
Quanto al capitolato speciale d’appalto
I. Violazione di legge in relazione all’art. 37 co.
2 Direttiva Cons. C.E.E. n. 92/50. Eccesso di potere sotto
vari profili. Violazione del principio di libera concorrenza.
La Zenith s.c.a.r.l. rilevava che, ove l’interpretazione
della clausola di cui al paragrafo 2.8 del capitolato coincidesse
con quella proposta dall’ATI ricorrente, si rileverebbe
una sorta di esclusione automatica dalla gara, in manifesto
contrasto con il principio comunitario di libera concorrenza
sancito dall’art. 37 co. 2 Direttiva Cons. C.E.E. n. 92/50,
senza consentire la presentazione di giustificazioni, dato
che dal capitolato medesimo si evince chiaramente che l’offerta
inferiore al costo orario non è considerata offerta anomala
e risulta, di conseguenza, sottratta alla verifica di cui
all’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 157/95.
Sul punto la giurisprudenza, anche di questo Tribunale,
aveva evidenziato come le tabelle di cui ai decreti ministeriali
adottati ai sensi dell’art. 1 l. n. 327/2000 non hanno valore
di soglia di anomalia operante “ex lege”, per cui, in assenza
di anomalia, una siffatta clausola, che impone una esclusione
automatica, sarebbe illegittima e, pertanto, essa dovrebbe
essere annullata o, comunque, disapplicata.
Quanto al verbale della Commissione Tecnica.
I. Eccesso di potere sotto vari profili in relazione
agli artt. 2.8 e 5.4 del capitolato speciale d’appalto.
Ricordando il contenuto del paragrafo 2.8 del capitolato
speciale d’appalto, la società ricorrente incidentale riteneva
che il punteggio di 14,17 attribuito all’ATI ricorrente
era erroneo e frutto di un travisamento dei dati contenuti
nell’offerta, in quanto i fascicoli dell’offerta presentata
dall’ATI ricorrente indicavano un totale di 34 operatori,
mentre i “curricula” allegati erano in numero di 36 e il
fascicolo contenente l’illustrazione del progetto operativo
indicava in numero di 18 gli operatori a tempo pieno impiegati
nella Comunità di Tipo B, cosicché risultavano solo 32 gli
educatori a tempo pieno impiegati.
Al riguardo, in seguito ai chiarimenti richiesti dalla commissione
di gara in merito a 14 educatori previsti nel progetto presentato,
risultava che non tutti gli educatori impegnati per l’ATI
in questione erano a tempo pieno. Per alcuni operatori indicati,
infatti, il monte ore non superava in totale le 190 ore
settimanali richieste dal paragrafo 5.4 del capitolato speciale
e, pertanto, ogni operatore risultava lavorare per circa
24 ore a settimana contro le 35 ore lavorative del “tempo
pieno”, per cui, almeno 8 degli operatori indicati “a tempo
pieno” e, quindi, non potevano essere computati sulla base
di calcolo per l’attribuzione del punteggio, relativo al
parametro “continuità assistenziale”. Inoltre, l’operatore
Gianluca Giachery non era in possesso di patente di guida
di tipo “B”, come confermato in sede di chiarimenti dall’ATI
ricorrente, la quale aveva, altresì, fatto presente che
il detto operatore si era impegnato a conseguirla, prima
dell’aggiudicazione del servizio e che, in caso di mancato
conseguimento entro tale termine, lo stesso operatore sarebbe
stato sostituito con un altro in possesso di tutti i requisiti.
Considerando valida tale giustificazione, però, la commissione
aveva violato la legge di gara, dato che i requisiti ivi
richiesti devono essere posseduti alla data ultima prescritta
per la presentazione dell’offerta.
Escludendo dal computo, quindi, gli 8 operatori sopra ricordati
e l’operatore privo di patente “B”, il calcolo aritmetico
di cui alla formula applicabile avrebbe portato il punteggio
complessivo finale in favore dell’ATI ricorrente a 90,88
anziché 95,47.
Si costituiva in giudizio anche l’Azienda Sanitaria Locale
n. 3 di Torino, la quale rilevava l’infondatezza dei motivi
di ricorso.
Con memoria depositata il 7 settembre 2004, l’ATI ricorrente
rilevava l’inammissibilità e/o irricevibilità del motivo
del ricorso incidentale, atteso che, se la Zenith s.c.a.r.l.
riteneva illegittimo il capitolato di gara, nella parte
relativa ad una sorta di esclusione automatica nell’ipotesi
di offerte economiche inferiori ai minimi tabellari ex C.C.N.L.,
essa avrebbe dovuto proporre ricorso giurisdizionale immediatamente
avverso lo stesso, che conteneva una norma già lesiva della
sua posizione giuridico-soggettiva.
Inoltre, l’ATI ricorrente rilevava, nel merito, l’infondatezza
del ricorso incidentale in questione.
Presentavano memoria, rispettivamente, la Zenith s.c.a.r.l.
e l’Azienda Sanitaria Locale 3 di Torino.
Con l’ordinanza n. 1038 in data 8 settembre 2004 questa
sezione rigettava la domanda di sospensione dei provvedimenti
impugnati.
Con l’ordinanza n. 5359 in data 9 novembre 2004, la quinta
sezione del Consiglio di Stato, su appello proposto dall’ATI
Pro.ge.s.t. – Animazione Valdocco, accoglieva il detto appello
e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza di questa sezione,
accoglieva l’istanza cautelare formulata in primo grado
“… per i fini indicati in parte motiva ed ordina(va) la
trasmissione della (stessa) ordinanza” a questa sezione
“per la fissazione dell’udienza di merito entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento”; nella detta “parte motiva”, così,
si affermava: “Considerato che l’appello cautelare, sulla
base degli atti in possesso del Collegio, presenta profili
di apparente fondatezza con riguardo alla dedotta violazione
del §.2.8. del c.s.a.; che, pertanto, si ravvisa necessario
rimettere gli atti alla Commissione di gara costituita presso
la Asl n. 3 di Torino perché provveda a verificare l’offerta
economica presentata dalla Cooperativa Zenith s.c.a.r.l.
in relazione al disposto del suddetto §.2.8. del c.s.a.
e a norma dell’art. 25 D.lgs. n. 157/1995 ivi richiamato,
che la fattispecie sottoposta allo scrutinio della Sezione
ricadrà sotto l’applicazione dell’art. 23-bis, comma 3,
ult. par. L. n. 1034/1971”.
In prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 21 dicembre
2004, presentavano memoria l’ATI ricorrente, la Zenith s.c.a.r.l.
e l’A.S.L. n. 3 di Torino.
Con l’ordinanza n. 63/i del 23 dicembre 2004, pronunciata
nella detta udienza pubblica del 21 dicembre 2004, questa
sezione “… ordina(va) all’Azienda Sanitaria Locale n. 3
di fornire notizie in merito al procedimento di verifica
della congruità dell’offerta economica presentata dalla
cooperativa Zenith s.c.a.r.l., disposto con ordinanza del
Consiglio di Stato, sez. V, n. 5359 del 9 novembre 2004,
entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della
presente ordinanza … Fissa(va) per l’ulteriore trattazione
della causa l’udienza pubblica del 26 gennaio 2005”.
L’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, in ottemperanza
alla detta ordinanza di questa sezione, depositava, in data
25 gennaio 2005, copia delle richieste di chiarimenti inviate
alla Zenith s.c.a.r.l. in date 18 novembre 2004, 31 dicembre
2004 e 11 gennaio 2005 e delle relative risposte del 29
novembre 2004, 10 gennaio 2005 e 14 gennaio 2005 da parte
della suddetta cooperativa.
In particolare, in data 18 novembre 2004, l’Azienda aggiudicatrice
richiedeva all’interessata: “In ottemperanza al disposto
dell’ordinanza del Consiglio di Stato N.R.G. 8627/2004 del
09/11/2004 … di precisare, in relazione all’art. 2.8 del
Capitolato speciale di gara e all’art. 25 del D.Lgs. 157/95
e ss.mm.ii. gli elementi costitutivi dell’offerta economica
con particolare riguardo al costo del personale …”.
La Zenith s.c.a.r.l. provvedeva con relativa nota del 29
novembre 2004 in cui illustrava quanto richiesto.
In relazione a tale risposta, l’Azienda Sanitaria Locale
n. 3 di Torino, con nota del 31 dicembre 2004, rilevava
che gli elementi forniti non consentivano, “… in assenza
di ulteriori specificazioni, che ora si vengono a richiedere,
di esprimere un giudizio definitivo sulla questione”. L’Azienda,
quindi, richiedeva ulteriori specificazioni, che di seguito
si trascrivono:
“1- è affermato, in premessa, che 'il costo orario del personale
dipendente a tempo pieno, inquadrato nel VI livello retributivo
della Zenith Scarl, (...) stabilito in € 14,58 (...) è inferiore
al costo orario previsto dal d.m. 9.3.2001 (€ 15,07) per
i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo'; il costo orario previsto dal
d.m. citato, per il livello di riferimento, convertito in
euro, ammonta a € 17,01. Appare quindi evidente che per
giungere al costo indicato (€ 15,07) come base di riferimento,
è già stata effettuata una operazione di depurazione di
voci di costo della quale non è però dato alcun conto. Si
chiede pertanto di esplicitare tali operazioni.
2- in riferimento alla tabella D allegata al d.m. 9.3.2001,
al paragrafo 1, vengono esplicitate alcune voci di costo,
indicate con le lettere a),b),c),d), ed e) che, è affermato,
non costituirebbero un costo realmente sostenuto da Zenith.
2.1- alla lettera a), è affermato che 'la voce di anzianità
(tre scatti) non rappresenta un costo sostenuto dalla Zenith
Scarl per l'appalto'. Più oltre, tuttavia, è parimenti affermato
che 'restano salvi gli scatti già maturati dei singoli dipendenti
e, quindi, riconosciuti e che, comunque, sono stati considerati
come voci del costo del lavoro nell'offerta presentata':
non è però indicato, né nella nota, né nella tabella allegata,
quanti siano i dipendenti assegnati alla parte in oggetto
che usufruiscono di tale istituto e, soprattutto, quale
sia l'incidenza di tale voce di costo sul costo orario finale.
Si chiede pertanto di esplicitare il numero dei dipendenti
e l'incidenza della voce di costo.
2.2- Alla lettera b), è affermato che 'la voce indennità
professionali non costituisce un costo per la Zenith'. Più
oltre, tuttavia, è parimenti affermato che 'resta salvo
il riconoscimento di detta indennità, invece, per quei pochi
dipendenti che rientrano nei (...) profili (cui detta indennità
compete, n.d.r.). Anche tali importi sono stati considerati
come voci del costo del lavoro nell'offerta presentata':
non è però indicato, né nella nota, né nella tabella allegata,
quanti siano i dipendenti assegnati alla parte in oggetto,
ancorché “pochi”, che usufruiscono di tale indennità e,
soprattutto, quale sia l'incidenza di tale voce di costo
sul costo orario finale. Anche in tal caso si chiede pertanto
di esplicitare il numero dei dipendenti e l'incidenza della
voce di costo.
2.3- Quanto indicato alla lettera c) appare superfluo, in
quanto l'indennità di funzione, come peraltro da Voi affermato,
non è erogata agli operatori di sesto livello.
2.4- Alla lettera d), è affermato che 'la voce indennità
di turno (10%) non rappresenta un costo reale e poiché i
lavoratori della Zenith non rientrano tra il personale cui
spetta, ai sensi dell'art. 55 CCNL di settore, l'indennità
di turnazione'. Più oltre, tuttavia, è parimenti affermato
che 'resta salva l'indennità di turno per i pochi lavoratori
che svolgono attività educativa notturna e che, comunque
è stata considerata come voce del costo del lavoro nell'offerta
presentata': non è però indicato, né nella nota, né nella
tabella allegata, quanti siano i dipendenti assegnati alla
parte in oggetto, ancorché 'pochi', che usufruiscono di
tale indennità e, soprattutto, quale sia l'incidenza di
tale voce di costo sul costo orario finale, tenuto conto
che il capitolato speciale di appalto prevede espressamente
lo svolgimento di attività di turnazione sulle 24 ore. Si
chiede pertanto nuovamente di esplicitare numero di dipendenti
l'incidenza della voce di costo.
2.5- Alla lettera e) viene affermato che la Cooperativa
Zenith non è assoggettabile all'imposta IRPEG in forza di
un combinato disposto di norme: è necessario esplicitare
tale richiamo, tenendo presente che una voce di costo, per
quanto irrisoria, non può essere 'quantitativamente irrilevante',
come da Voi affermato, ai fini che qui interessano.
3- Al paragrafo 2 della Vostra nota, articolato poi nelle
lettere a) e b) è affermato, sempre in riferimento alla
tabella D allegata al d.m. 9.3.2001, e l’incidenza percentuale
degli oneri previdenziali 'non corrisponde alla percentuale
realmente applicata dalla cooperativa'.
3.1- alla lettera a) del paragrafo 2 è affermato che l'aliquota
INPS applicata dalla Zenith, pari al 27,90%, quindi inferiore
a quella prevista dal più volte citato d.m. 9.3.2001, sarebbe
ricavata dal 'd.m. 15.9.2004': si rileva, e si richiedono
giustificazioni in merito, che la data del decreto è successiva
alla data di compilazione del offerta economica, ed il suo
contenuto non poteva quindi essere noto;
3.2- alla lettera b) dei paragrafo 2 è affermato, senza
alcuna motivazione, che 'l’aliquota INAIL per la cooperativa
sociale Zenith non corrisponde al 2,50%, bensì al 1,3%'.
Anche al riguardo si chiede di fornire una precisa motivazione
della diversa percentuale applicata.
4- Nella tabella allegata alla nota del 29.11.2004, il punto
8) esplicita la quota di costo relativa al TFR; il successivo
punto 9) – riguardante la rivalutazione del TFR (che, a
norma del d.m. 9.3.2001, è del 3,5%) – precisa che la stessa
'non è calcolata perché costo non è stato elaborato in proiezione'.
Tale affermazione non è comprensibile. E’ inoltre omesso
il calcolo della voce di costo relativo alla previdenza
complementare, la cui aliquota indicata nel d.m. 9.3.2001
è dell'1%. Si chiede perciò di spiegare il senso dell'affermazione
di calcolare la voce di costo in questione.
5- Al punto 12) è affermato – riguardo alla 'incidenza IRAP'
– che l'aliquota applicata è del '3,25% per le coop. soc.
di tipo B': non si comprende tale affermazione, in quanto
la cooperativa sociale Zenith risulta iscritta all'albo
regionale delle cooperative sociali della regione Piemonte
sotto la tipologia 'Cooperativa sociale di tipo A’,
come desunto dalla banca dati presente sul sito Internet
www.regione.piemonte.it (si precisa al riguardo che
non è stato possibile desumere tale dato dalla documentazione
inoltrata da codesta Cooperativa a seguito dell’aggiudicazione
dell'appalto, perché mancante del documento attestante l’iscrizione
all'albo regionale delle cooperative sociali). Anche a tale
proposito si chiede perciò di precisare e motivare le ragioni
dell'applicazione dell’aliquota IRAP utilizzata”.
A tali richieste la cooperativa interessata, previa proroga
dell’originale termine concesso, rispondeva con una dettagliata
nota del 14 gennaio 2005, con allegate tabelle e documentazione.
In prossimità dell’udienza del 26 gennaio 2005, l’ATI ricorrente
depositava una ulteriore memoria a confutazione delle controdeduzioni
inoltrate dalla Zenith s.c.a.r.l. in tale fase di verifica
istruttoria e delle difese illustrate dalle altre parti
fino ad allora nel corso del giudizio.
Non essendosi conclusa la richiesta verifica, veniva comunque
fissata nuova udienza di trattazione per il 16 marzo 2005.
Con ordinanza n. 9/i in data 25 marzo 2005, pronunciata
nell’udienza pubblica del 16 marzo 2005, questa sezione,
perdurando la pendenza della fase di verifica della riscontrata
anomalia, reiterava l’ordine contenuto nella richiamata
ordinanza n. 63/i del 23 dicembre 2004, fissando nuova udienza
di trattazione per il 27 aprile 2005.
In prossimità di tale udienza, era depositata in giudizio
una relazione sottoscritta, in data 14 aprile 2005, dal
consulente del lavoro cui si era rivolta l’ASL n. 3 di Torino
ai fini della verifica della congruità economica dell’offerta
della Zenith s.c.a.r.l. come integrata dalle note di chiarimento
inviate dall’interessata e sopra richiamate. Seguendo l’elenco
di richieste di chiarimenti di cui alla nota ASL del 31
dicembre 2004, il consulente, in sintesi, precisava: “…
Per quanto riguarda il punto 2.1 del protocollo su citato
(voce anzianità), per poter valutare l’incremento del costo
specifico occorre un elenco nominativo dei soci utilizzati
specificamente per l’appalto in questione e relativa data
di inserimento dei soci stessi nella cooperativa ai fini
del calcolo dell’anzianità pregressa degli stessi. Per il
punto 2.2 … per valutare l’entità dell’onere relativo ai
lavoratori assunti ad aventi diritto all’indennità professionale,
occorre un elenco degli stessi e la relativa data di assunzione.
Per il punto 2.3, confermo che l’indennità di funzione non
è prevista per i soci lavoratori iscritti del sesto livello.
Per il punto 2.4 … occorre un elenco degli stessi con la
relativa data di assunzione. Per il punto 2.5 riguardante
l’incidenza “IRPEG”, l’affermazione della Coop. Zenith circa
l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche
è corretta. Per il punto 3.1 riguardante l’aliquota INPS,
l’affermazione della Coop. Zenith circa l’ammontare dell’aliquota
in questione (27,90) è errata. L’aliquota INPS in funzione
del codice aziendale statistico contributivo attribuito
dall’Istituto … ammonta infatti al 29,98% dell’imponibile
contributivo, nel rispetto dei minimali previsti dall’Istituto.
Per il punto 3.2, riguardante l’aliquota INAIL, la correttezza
dell’affermazione della Coop. Zenith circa l’ammontare dell’aliquota
in questione (1,3%) non è al momento valutabile … occorre
avere l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati per l’appalto
in questione, per verificare se i soci amministrativi sono
in numero pari ai soci che svolgono attività manuali. Per
il punto 4, riguardante la rivalutazione del TFR, l’affermazione
della Coop. Zenith di cui alla lettera del 14.1.2005 non
è del tutto esatta…A mio avviso, per valutare in modo serio
il costo di cui si tratta occorre conoscere gli accantonamenti
effettuati dall’impresa al 31.12.2004 per il TFR (art. 1
Legge 29 maggio 1982, n. 297) Per il punto 5, riguardante
l’incidenza IRAP, l’affermazione dalla Coop. Zenith circa
l’ammontare dell’aliquota (3,25%) è corretta. Alla luce
di quanto sopra, ritengo che per potere completare l’analisi
della congruità dell’offerta economica della Coop. Zenith
occorra acquisire dalla stessa:
- lo statuto costitutivo della cooperativa ed il regolamento
interno dei soci;
- un elenco nominativo degli addetti all’appalto, dal quale
risulti la data di assunzione di ciascuno di essi, la loro
qualifica e le voci retributive cui hanno diritto (indennità
professionale, indennità di turno). Tali elementi possono
essere desunti dalle buste paga dei lavoratori che operano
per l’ASL 3 in relazione all’appalto in oggetto;
- i dati relativi agli accantonamenti per il TFR operati
al 31.12.2004 dalla Coop. Zenith”.
Con determinazione dirigenziale n. 148/004/2005 del 15 aprile
2005, il Direttore dell’Unità Operativa dell’ASL 3 di Torino,
quindi, premesso che “… dall’esame della relazione di cui
sopra emerge che riguardo a sei voci di costo costituenti
l’offerta, risultano ancora, ad oggi, indeterminati i relativi
oneri effettivamente sostenuti dalla Cooperativa Zenith
per l’appalto in oggetto, in assenza di ulteriori chiarimenti
da parte della stessa Cooperativa, consistenti nella produzione
dei seguenti documenti:
- statuto della Cooperativa;
- regolamento interno dei Soci;
- elenco nominativo degli addetti all’appalto, completo
di data di assunzione, qualifica e dettaglio delle voci
retributive spettanti;
- accantonamenti per TFR operati al 31.12.20004, determinava:
“1. Di adottare il parere profferto dal Consulente del lavoro
dr. Giorgio Ai nardi relativamente alla procedura di verifica
di congruità dell’offerta economica prodotta dalla Zenith
Società coop. Sociale a r.l., …;
2. Di dare atto che la conclusione del procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta sarà possibile solo dopo l’acquisizione
e la valutazione degli ulteriori elementi dimostrativi a
carico della Cooperativa Zenith;
3. di acquisire dalla Zenith Società Coop. Sociale a r.l.
i sopra detti elementi di prova fissando un termine perentorio
per la loro esibizione”.
L’ATI ricorrente, depositando una nuova memoria in prossimità
dell’udienza del 27 aprile 2005 e lamentando il mancato
rispetto dei termini concessi per la suddetta verifica,
riscontrava comunque che la documentazione depositata dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Torino, non conclusiva della procedura
di verifica, era di per sé già inidonea a rappresentare
la congruità dell’offerta della Zenith s.c.a.r.l. sotto
il profilo evidenziato dal Consiglio di Stato.
Attesa l’incompletezza della verifica fino ad allora effettuata,
l’udienza di trattazione era comunque nuovamente rinviata
al 25 maggio 2005.
In prossimità di tale udienza, era infine depositata in
giudizio la relazione conclusiva del consulente del lavoro
incaricato dalla ASL n. 3 di Torino ed i relativi allegati.
La richiamata relazione del consulente del lavoro, in base
ad una serie di calcoli e relativi riferimenti tabellari,
precisava quanto segue.
“Dalla ulteriore documentazione fornitami come suggerito
con la mia precedente relazione del 14 aprile u.s. ho tracciato
una valutazione unitaria oraria del costo del personale
della coop. ZENITH che presta il proprio servizio per l'A.S.L.
3 di Torino.
Premetto che, pur non essendo ancora in vigore, al momento
della predisposizione dell'offerta da parte della Coop.
ZENITH (3 maggio 2004) il CCNL di settore per il periodo
2004/2007, e vigendo pertanto la tabella A allegata al D.M.
9 marzo 2001, utilizzata come base di calcolo da tutti i
partecipanti alla gara, ho preferito utilizzare per determinare
la voce 'minimo contrattuale mensile', la tabella allegata
al D.M. pubblicato il 13 ottobre 2004, riferita al mese
di gennaio 2004, più sfavorevole ma coincidente con il dato
già riportato dalla stessa Coop. ZENITH nelle tabelle esplicative
allegate alla propria nota di chiarimenti del 14 gennaio
scorso. (tabella A)”.
Era altresì depositata in giudizio anche la determinazione
dirigenziale n. 190/004/2005 del 17 maggio 2005, con cui
il Direttore dell’Unità Operativa dell’ASL n. 3 di Torino,
ripercorrendo l’“iter” della vicenda e richiamando i contenuti
della suddetta relazione, in cui si stabiliva definitivamente
che la quantificazione del costo orario del lavoro effettivamente
sostenuto per l’appalto in oggetto, era determinabile in
€ 14,33, dava atto che “… l’offerta economica prodotta in
data 3 maggio 2004 dalla Coop. Zenith per l’appalto in oggetto,
risulta adeguata al costo orario del lavoro effettivamente
sostenuto per la conduzione dell’appalto;
il procedimento di verifica dell’offerta ordinato dal Consiglio
di stato in sede giurisdizionale, con ordinanza n. 8627/2004,
del 9 novembre 2004, si conclude con l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge
7 agosto 1990 e s.m.i …”.
In prossimità della nuova udienza, l’ATI ricorrente depositava
una ulteriore memoria, in cui evidenziava la tardività del
deposito in giudizio della documentazione dell’Azienda resistente,
scadendo il relativo termine il 14 maggio 2005 e non avendo
potuto l’interessata predisporre adeguate difese.
All’udienza fissata per il 25 maggio 2005 il legale dell’ATI
ricorrente chiedeva comunque un rinvio per predisporre e
notificare motivi aggiunti in relazione a tale determinazione
conclusiva del procedimento di verifica e l’udienza era
nuovamente rinviata al 13 luglio 2005.
Con motivo aggiunto, notificato il 18 giugno 2005 e proposto
avverso la ricordata determinazione dirigenziale n. 190/004/2005
e la citata relazione del consulente del lavoro, l’ATI ricorrente
ne chiedeva l’annullamento, lamentando:
Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto
di istruttoria e della motivazione; illogicità, o perplessità;
violazione di legge con riferimento al Capitolato speciale
d’appalto ed in particolare con riferimento agli artt. 2.8
e 4.11; violazione di legge con riferimento all’art. 79
del vigente CCNL. Violazione dei principi generali in tema
di parità di trattamento, logica, correttezza, imparzialità
e buona fede; illegittimità derivata.
L’ATI ricorrente osservava che la relazione del consulente
incaricato, fatta propria nella determinazione impugnata,
era erronea e appariva “troppo concreta se riferita a soggetti
determinati e si pone(va) inevitabilmente al di fuori di
ogni logica che deve sorreggere una valutazione di congruità
riferita ad offerte economiche relative a gare di appalto
di durata prolungata”.
La valutazione di congruità era stata condotta rigidamente
in relazione alla composizione predeterminata di una compagine
di lavoratori e non poteva adattarsi all’ipotesi di mutamenti
della composizione dell’equipe professionale.
Secondo l’ATI ricorrente, “parrebbe che l’indagine condotta
dal consulente si limiti a soli 7 lavoratori e non ai 36
richiesti per lo svolgimento corretto del servizio” e “la
sostituzione nell’organico anche solo di un componente della
compagine rischia(va) di far sballare l’intero quadro”.
Per tale ragione la valutazione non poteva “prescindere
dalle tabelle ministeriali che, anche solo per questioni
di carattere statistico, sono di per sé idonee ad orientare
le ditte concorrenti nella presentazione delle proprie offerte”.
Inoltre, l’ATI ricorrente riscontrava anche carenza di istruttoria
e di motivazione.
Il consulente incaricato, infatti, riferiva “che i soggetti
interessati dagli scatti di anzianità erano 7, dei quali
tre matureranno il primo scatto, mentre gli altri quattro
matureranno il secondo scatto. Il personale impiegato, però,
è di 36 operatori”, per cui non era chiaro “il trattamento
riservato agli altri 29 lavoratori” per i quali comunque,
ogni biennio, maturavano i suddetti scatti e, avendo il
servizio durata triennale, sarebbero stati interessati da
almeno uno scatto.
L’ATI ricorrente deduceva, quindi, che la Zenith s.c.a.r.l.
non poteva che “procedere ad una sorta di licenziamento
programmato e di gruppo dei 29 lavoratori (se dipendenti)
prima dello scadere del secondo anno di impiego e, quindi,
prima che venga ad essere maturato lo scatto di anzianità,
oppure i lavoratori non sono lavoratori dipendenti in violazione
delle norme di capitolato speciale”. Tale conclusione si
evinceva, ad opinione della ricorrente, anche “dal documento
n. 21 prodotto dalla ASL n. 3, ossia la comunicazione 22
aprile 2005 con la quale la coop. Zenith consegnava la documentazione
richiesta dal Consulente dell’ASL; l’ultimo dei documenti
prodotti è l’elenco dei soci e dei contrattisti a progetto
impegnati nell’appalto”. Se vi erano “contrattisti a progetto”,
questi non potevano considerarsi come “personale dipendente”
richiesto dal paragrafo 2.8 del capitolato.
Inoltre, l’ATI ricorrente precisava che nel corso dei primi
mesi del servizio la Zenith s.c.a.r.l. aveva profondamente
mutato e modificato l’organico ed il personale impiegato,
così che la verifica effettuata non era legata al personale
considerato nell’offerta originaria, cui voleva riferirsi
il Consiglio di Stato invitando a disporre la verificazione
istruttoria.
Presentavano memoria l’ATI ricorrente e l’Azienda Sanitaria
Locale n. 3 di Torino e la Zenith s.c.a.r.l., la quale,
in primo luogo, rilevava la tardività del motivo aggiunto
e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il provvedimento impugnato con il motivo aggiunto, infatti,
era stato depositato in giudizio il 18 maggio 2005 e il
dimezzamento dei termini operante nel caso di specie, rientrante
nell’ambito dell’art. 23 bis l. n. 1034/71, come introdotto
dalla l. n. 205/2000, imponeva la relativa notifica entro
trenta giorni dal deposito, quindi entro il 17 giugno 2005.
La notifica effettuata invece il giorno successivo era tardiva.
Risultando di conseguenza impugnata nei termini, quindi,
la sola aggiudicazione provvisoria oggetto della richiesta
di annullamento con il ricorso introduttivo, ne conseguiva
l’inammissibilità dello stesso per mancata impugnazione,
nei termini, dell’aggiudicazione definitiva susseguente.
In secondo luogo, la Zenith s.c.a.r.l. riscontrava anche
l’inammissibilità del motivo aggiunto, perché tendente a
confutare nel merito il giudizio dell’amministrazione.
Comunque, tale motivo aggiunto, secondo la prospettazione
della medesima Zenith s.c.a.r.l., si palesava anche infondato.
L’ATI ricorrente ribadiva che il consulente dell’ASL aveva
valutato un elenco di lavoratori non corrispondente a quello
indicato nell’offerta originaria, dato che solo 13 lavoratori,
sui 44 indicati nell’offerta, risultavano permanere leggendo
il foglio presenze del marzo 2005 consegnato dalla Zenith
s.c.a.r.l. alla ASL n. 3 di Torino e tutti i lavoratori,
tranne due, risultavano assunti dopo il 1 settembre 2004.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 20 luglio 2005 è stato depositato il dispositivo
della presente sentenza.
DIRITTO
Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso proposto
dalla costituenda ATI tra Pro.Ge.s.t. s.c.a.r.l. e Cooperativa
Animazione Valdocco s.c.a.r.l. è incentrato su cinque assunti.
Il primo assunto, inerente la ritenuta “inammissibilità”
dell’offerta economica, perché in contrasto con il paragrafo
2.8 del capitolato speciale d’appalto, è stato oggetto di
approfondita illustrazione, in merito alla quale è stata
disposta anche una verificazione in sede istruttoria, su
impulso di quanto indicato nell’ordinanza cautelare del
Consiglio di Stato richiamata in narrativa, e sulla quale
si sono anche incentrati i motivi aggiunti, collegati alla
richiesta di annullamento della determinazione finale del
procedimento che riteneva nuovamente “adeguata” l’offerta
economica proposta dalla aggiudicataria.
Attesa la complessità e rilevanza di quanto emerso in corso
di causa in relazione a tale assunto, il Collegio – per
linearità espositiva – ritiene di posticipare la trattazione
dello stesso rispetto a quella degli ulteriori assunti evidenziati
nel ricorso introduttivo, che non sono stato oggetto di
ulteriori contributi documentali e dei motivi aggiunti.
Con il secondo assunto, quindi, la costituenda ATI ricorrente
lamentava che il punteggio a lei attribuito, di 14,17 in
luogo del massimo previsto di 15, relativamente alla voce
“Continuità assistenziale”, di cui alla valutazione tecnico
qualitativa del progetto di gestione considerata dal paragrafo
2.8, lett. b), n. 1), era frutto della erronea valutazione
della sola scheda di presentazione dell’equipe relativa
alla Comunità Protetta di Tipo B “Michele Risso” di Torino,
ove per un mero errore materiale era stato indicato il numero
di 6 operatori in luogo di 8, portando il numero complessivo
degli operatori a 34, inferiore di due a quello di 36 invece
desumibile dai “curricula” degli operatori allegati all’offerta
medesima.
La commissione tecnica, quindi, avrebbe immotivatamente
e illogicamente privilegiato quanto formalmente dichiarato
nell’offerta invece di verificare, sotto un profilo sostanziale,
l’effettiva consistenza del numero di operatori da impiegare
mediante l’esame degli allegati “curricula”, pure facenti
parte della documentazione di gara o, quantomeno, senza
chiedere chiarimenti all’interessata in relazione a tale
rilevata discordanza. Applicando correttamente la formula
indicata nel capitolato speciale al numero di 36 operatori,
invece di 34, il punteggio da attribuire alla offerta della
ricorrente sarebbe aumentato di 0,84, valore sufficiente
a collocare la costituenda ATI ricorrente al primo posto
in graduatoria.
Inoltre, la ricorrente rilevava che chiarimenti del genere
erano stati invece richiesti ad altra partecipante, la Caravaggio
s.r.l., che pure risultava aver presentato un numero di
“curricula” superiore a quello delle persone indicate, con
ciò dando luogo ad una evidente disparità di trattamento.
Il Collegio, in merito, osserva che: il paragrafo 2.2 –
Composizione dell’offerta – del capitolato speciale di appalto
prevedeva che “La documentazione costituente l’offerta è
così composta: a) documentazione amministrativa formata
da: ... b) documentazione tecnica composta da: b) ...; b.2)
presentazione dell’equipe professionale candidata per la
realizzazione del servizio con indicazione del numero complessivo
di Educatori professionali e del personale con esperienza
di almeno 2.000 ore nel settore assistenziale (o di figure
equipollenti indicate nella tabella di cui al paragrafo
5.4) con rapporto di lavoro a tempo pieno;
b.3) curriculum formativo e professionale di ciascun componente
dell’equipe professionale candidata, secondo quanto descritto
ai punti 2.8 (Modalità di valutazione delle offerte) e 5.4
(Descrizione delle attività, fabbisogno orario e professionalità
richiesta), e con indicazione del tipo di contratto di lavoro
(se a tempo pieno o parziale) …”.
Dal documento, relativo alla “Presentazione della Equipe
Professionale incaricata per la realizzazione del servizio
(elenco titoli di studio e professionali e relativi curriculum)”
di cui alla ricordata Comunità Protetta di Tipo B “Michele
Risso” di Torino, prodotta in giudizio dalla costituenda
ATI ricorrente, risulta che “L’Equipe è costituita da 6
operatori con mansioni educative, a tempo pieno tutti in
possesso del diploma di educatore professionale, ovvero
di titolo di studio equipollente, e 3 infermieri notturni.
L’elenco qui sotto contiene i dati essenziali relativi a
ciascun operatore … Per informazioni più dettagliate si
rinvia ai successivi singoli curricula. Tutti in possesso
di patente B”: nel detto elenco sono indicati, oltre a tre
infermieri psichiatrici, i seguenti 6 operatori: Vigna Fabrizio,
Oglialoro Francesco, De Zarlo Gianfranco, Quatraro Vincenzo,
Galluzzo Maria e Banfi Ornella, nonchè le seguenti due operatrici:
Matera Marta “(maternità)” e Bonanata Vittoria “(maternità)”,
per cui queste ultime non erano disponibili al momento della
valutazione dell’offerta. L’allegazione dei “curricula”
relativi appare al Collegio non decisiva in presenza della
ricordata precisazione ad opera della medesima ATI partecipante,
che lasciava agevolmente intendere che le due operatrici
non erano “disponibili” al momento dell’offerta, pur essendo
astrattamente idonee ad essere ricomprese nell’equipe in
questione.
Il Collegio, quindi, ritiene di concordare con quanto precisato
nei suoi scritti difensivi dall’Azienda Sanitaria Locale
n. 3 di Torino, per la quale l’indicazione di “soli” sei
operatori, lungi dal rappresentare un mero errore materiale,
come affermato nel ricorso, era stata coerentemente formulata
dalla partecipante e così valutata dalla commissione di
gara, perché teneva conto degli unici operatori disponibili
al momento dell’offerta.
Sul punto, poi, il Collegio rileva che appare smentito “per
tabulas” quanto sostenuto dalla costituenda ATI ricorrente
laddove lamenta che non sono stati richiesti chiarimenti
in merito, dato che nella nota prot. 5453/PE/2004 del 21
maggio 2004, inviata dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3
di Torino all’ATI Pro.Ge.S.T. – Valdocco si specificava
proprio che ”Dalla disamina della documentazione tecnica
da parte della Commissione di valutazione di cui al paragrafo
2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto … è emersa la necessità
di richiedere le seguenti chiarimenti … 7. per le candidate
Marta Martora e Vittoria Bonanata, proposte per la Comunità
protetta “Michele Risso”, si richiede con quali figure codesta
spett.le A.T.I. intenda sostituirle sino al loro rientro
in servizio …”.
La medesima ATI interessata rispondeva, con nota prot. 1444
del 28 maggio 2004, specificando che essa “intende(va) sostituire
la Sig.ra Marta Matera con la Sig.ra Claudia Serra (...)
e la Sig.ra Vittoria Bonanata con il Sig. Roberto Boscolo
(...)” ed aggiungendo che essa “intende(va) mantenere queste
due figure al termine della sostituzione maternità nell’organico
dei servizi dell’Area Comunitaria”.
Al Collegio appare logico ed esente da censure, valutabili
nella presente sede di legittimità, che la commissione tecnica,
nella seduta del 5 luglio 2004, abbia riscontrato “… un’incongruenza
tra le persone dichiarate a tempo pieno – 34 – e quelle
effettivamente presentate – 36 – nella valutazione del parametro
‘Continuità assistenziale’ (e) si considerano solo n. 34
componenti a tempo pieno, come dichiarato nel documento
‘presentazione dell’equipe candidata’”.
E’ sulla disponibilità “a tempo pieno”, quindi, che la commissione
tecnica si è pronunciata, rilevando non soddisfacenti, evidentemente,
i chiarimenti offerti dall’ATI interessata, che, in effetti,
aveva confermato l’indisponibilità, per maternità, di due
operatori tra quelli indicati.
La circostanza che nel corso del giudizio l’Azienda Sanitaria
Locale n. 3 di Torino abbia richiamato tale conclusione
non può considerarsi una integrazione postuma della motivazione,
come osservato in memoria dalla costituenda ATI ricorrente,
perché la motivazione in questione era già completa e desumibile,
per quanto finora illustrato, dai medesimi atti della procedura
di gara.
Né la commissione tecnica era tenuta ad ulteriori richieste
di chiarimenti, ostando una precisa dichiarazione della
partecipante e non potendo valutare ulteriori “curricula”,
prodotti dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, nel rispetto del principio di “par condicio”
da osservare nelle pubbliche gare.
Né, infine, il Collegio rileva una disparità di trattamento
– come pure lamentata nel ricorso – con quanto operato dalla
commissione tecnica nei confronti della Caravaggio s.r.l.,
comunque successivamente esclusa dalla procedura, attesa
la diversità delle fattispecie in esame.
Nel caso della Caravaggio s.r.l., infatti, dall’esame delle
schede relative depositate in giudizio, risulta che il numero
di persone indicate era coincidente con quello dei “curricula”
allegati e l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino aveva
chiesto all’interessata solo di precisare quale dei 45 operatori
indicati genericamente come “dipendenti equipe” sarebbe
rientrato nel numero totale di 36 indicato nell’offerta,
considerando ciascun luogo di attività, ai sensi dell’art.
5.3 del capitolato speciale, e non di integrare eventualmente
il numero di operatori a tempo pieno già dichiarato in sede
di offerta, che restava comunque di 36.
Con il terzo assunto, la costituenda ATI ricorrente lamentava
che il punteggio pieno di 15 non poteva essere attribuito
alla Zenith s.c.a.r.l., perché, dall’esame della documentazione
di gara, si ricavava che due operatori indicati come disponibili
a svolgere mansioni contrattuali a tempo pieno erano in
realtà dipendenti proprio delle due cooperative costituende
l’ATI e avevano smentito categoricamente di prestare attività
per la Zenith s.c.a.r.l..
Inoltre, la costituenda ATI ricorrente osservava che l’aggiudicataria
aveva in realtà solo 8 dipendenti, come risultava da certificazione
della CCIAA di Torino del 18 agosto 2004, per cui l’Azienda
appaltante avrebbe dovuto quantomeno chiedere chiarimenti
su chi potessero essere gli altri operatori indicati, dei
36 dichiarati in offerta, e se potevano effettivamente prestare
attività in favore della Zenith s.c.a.r.l., prima di attribuire
il massimo punteggio.
Il Collegio evidenzia che il paragrafo 4.4 – Responsabilità
dell’appaltatore – del capitolato speciale d’appalto prevedeva
che: “... All’atto dell’affidamento dell’appalto, il soggetto
aggiudicatario deve confermare al Direttore di Dipartimento
di Salute Mentale i nominativi dell’equipe professionale
presentata in sede di offerta o segnalare eventuali variazioni
garantendo, in ogni caso, i medesimi requisiti formativi
e professionali dei precedenti; in quest’ultimo caso deve
presentare il curriculum formativo e professionale del personale
sostituito ...”: la detta disposizione, quindi, prevedeva
la possibilità che nelle more dell’aggiudicazione il personale
delle partecipanti potesse subire variazioni nominative
e, per tale ragione, fermo restando il numero degli stessi
e i requisiti formativi e professionali richiesti, concedeva
all’aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, la possibilità
di sostituire le singole unità delle varie “equipes”.
Ciò risulta confermato anche dalla costituenda ATI ricorrente
che, proprio in relazione alle due lavoratrici in maternità
sopra ricordate, aveva comunicato all’Azienda l’intenzione
di provvedere alla loro sostituzione, evidentemente fondandosi
sulla possibilità in tal senso riconosciuta dalla legge
di gara.
Proprio questo è accaduto nel caso di specie, ove risulta
che la Zenith s.c.a.r.l., secondo la ricostruzione contenuta
nella nota 1 settembre 2004 a firma del legale rappresentante
della società, abbia avuto un improvviso diniego di collaborazione
da parte di una delle due operatrici richiamate dall’ATI
ricorrente, la sig.ra Billè, così come avvenuto anche per
l’altra operatrice, sig.ra Ciampi, che pure aveva inviato
il suo “curriculum vitae” alla medesima società, e che abbia
provveduto, in ossequio alla disposizione di cui al paragrafo
4.4 del capitolato sopra richiamata a comunicare, prima
dell’inizio del servizio e dopo l’aggiudicazione, l’elenco
dei soci lavoratori, tra cui non risultavano le signore
in questione.
Né il numero di dipendenti desumibile per la Zenith s.c.a.r.l.
da una visura camerale o la circostanza per la quale la
costituenda ATI ricorrente dubiti dell’effettiva consistenza
del numero di dipendenti prospettato dall’aggiudicataria
possono essere rilevanti nella presente sede, poiché la
valutazione della commissione tecnica non poteva che fondarsi
su quanto dichiarato nell’offerta e sulla documentazione
allegata. Se l’aggiudicataria, poi, non manterrà quanto
offerto in sede di gara, diminuendo il personale operativo,
sarà un elemento valutabile nel corso dell’esecuzione del
contratto dalla medesima stazione appaltante, che dispone
di tutti gli strumenti, anche a servizio già iniziato, per
tutelare il rapporto contrattuale ma non può trovare ingresso
nella presente sede di legittimità, ove può valutarsi soltanto
l’operato della commissione tecnica in relazione a quanto
dichiarato e offerto dalle partecipanti, rapportato alle
prescrizioni della legge di gara.
Con il quarto assunto la costituenda ATI ricorrente lamentava
che il punteggio di 12 attribuito all’aggiudicataria in
relazione alla voce “Servizi prestati” fosse eccessivo in
quanto, dall’esame dell’elenco dei servizi prestati dalla
Zenith s.c.a.r.l., si ricavava agevolmente che essa non
aveva mai gestito strutture identiche a quelle ricavabili
dal paragrafo 5.3 del capitolato speciale, corrispondenti
all’oggetto del servizio.
La costituenda ATI ricorrente afferma che “Scorgendo l’elenco
dei servizi prestati dalla coop. Zenith si ricava agevolmente
che questa, pur gestendo servizi normati e disciplinati
dalla citata DGR 357-1370/77, non ha mai gestito strutture
identiche a quelle che si ricavano dal paragrafo 5.3 del
capitolato di gara, il vero oggetto del servizio … Non è
la patologia del paziente che può incidere sul requisito
dell’identità del servizio, ma il tipo di struttura gestita,
ossia quelle che sono state espressamente elencate dall’Amministrazione
appaltante nel capitolato”.
Il Collegio osserva che l’oggetto dell’appalto è così descritto
dal paragrafo 1.1 del capitolato speciale: “Il presente
appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del
progetto finalizzato al Miglioramento dell’integrazione
tra servizi formali e informali di cura dei pazienti psichiatrici
gravi. Tale progetto intende integrare, sulla base dei programmi
terapeutici formulati dai curanti del Dipartimento di Salute
Mentale (d’ora in poi abbreviato in D.S.M.) per ogni singolo
paziente, le competenze formali detenute dal personale assegnato
al D.S.M. medesimo con la cultura psicopedagocica degli
operatori del soggetto aggiudicatario. Il progetto si svolgerà
in tutti i presidi del D.S.M., elencati nel paragrafo 5.3
del presente capitolato, dove il paziente sarà sottoposto
a interventi ma utilizzando come base di riferimento le
equipes multiprofessionali e multidisciplinari del D.S.M.
medesimo”, per cui il detto oggetto è piuttosto generico
ed indefinito, proprio per le caratteristiche dello stesso,
collegato alla complessa gestione dei pazienti dei vari
Dipartimenti di salute mentale.
Il punto 5.3 – Luoghi delle attività – del capitolato, quindi,
pur indicando le “strutture” in cui si sarebbero svolte
le attività, si limita a precisare il luogo del servizio
ma non offre un rigido criterio di svolgimento dello stesso.
Tanto è vero che proprio l’art. 2.8, lett. b), n.2) del
medesimo capitolato, in relazione alla tipologia dei servizi
prestati da valutare in corso di gara, precisa che essi
devono corrispondere ad una “valutazione complessiva dei
principali servizi prestati di natura identica, affine oppure
differente, senza contestazioni, dalla Concorrente negli
ultimi tre anni presso strutture pubbliche o private con
particolare riferimento al tipo di attività svolta, alla
committenza, alle ore prestate, secondo i seguenti criteri…”:
tra tali criteri, poi, erano considerati non solo i servizi
identici ma anche quelli affini ma con presenza di servizi
identici, quelli affini ma con assenza di servizi identici,
quelli con prevalenza di affini con presenza di identici
e/o affini, quelli solo differenti, secondo una scala graduata
di punteggio lasciata alla discrezionalità della commissione.
Ne consegue, ad opinione del Collegio, che non era richiesta
la gestione di sole strutture identiche, come rilevato dalla
costituenda ATI ricorrente, ma ben potevano essere valutati
servizi affini o persino differenti, con attribuzione di
punteggi graduati.
In assenza di ulteriori specificazioni, quindi, in ordine
alle censure rivolte al concreto punteggio attribuito all’aggiudicataria,
che rientrava nella discrezionalità riconosciuta alla commissione
tecnica, non si rinvengono motivi per concordare con la
tesi espressa dalla costituenda ATI ricorrente sotto tale
profilo.
Si ricorda infatti che questo Tribunale ha avuto già modo
di precisare di recente che il vizio di carenza di motivazione
non è riscontrabile laddove il giudizio tecnico venga espresso
solo con parametri numerici, se la legge di gara propone
già una gradazione di punteggio, per determinate sottovoci,
individuata tra un minimo e un massimo, la cui attuazione
è lasciata alla valutazione discrezionale della commissione
di gara (TAR Piemonte, sez.II, 26.7.05, n. 2612).
L’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco, poi, con un ulteriore assunto,
rinviava all’esame dei singoli “curricula” degli operatori
indicati dalla Zenith s.c.a.r.l. eventuali motivi di censura
del relativo punteggio attribuito per la voce “Qualità percorso
formativo”, di cui al paragrafo 2.8, lett.b), n.3), del
capitolato speciale.
Tale assunto, però, è inammissibile per genericità, non
avendo offerto la costituenda ATI ricorrente, nel corso
del giudizio, ulteriori elementi idonei a valutare la fondatezza
della censura.
Con l’ultimo assunto prospettato nel ricorso, la costituenda
ATI, ricordando la lunga esperienza delle due cooperative
che la formavano e le strutture che le contraddistinguevano,
paragonava tali elementi con quelli, ritenuti modesti, propri
dell’aggiudicataria. Inoltre le due cooperative in questione
erano provviste di certificazione UNI EN ISO 9001, che attestavano
senza dubbio il possesso dei requisiti previsti dal capitolato
circa le misure adottate per garantire la qualità, richieste
dal documento progettuale.
La Zenith s.c.a.r.l., invece, risultava priva di certificazione
ma, ciò nonostante, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino
aveva ignorato questo aspetto, pure fondamentale, ed aveva
immotivatamente assegnato a tale aggiudicataria il punteggio
massimo di 5 e all’ATI il punteggio di 4.
Alla luce di quanto prospettato, la medesima costituenda
ATI ricorrente reclamava almeno l’attribuzione di un punteggio
di parità.
In merito il Collegio osserva che il capitolato speciale,
al paragrafo 2.8, lett. b), n.4) non richiedeva elementi
in grado di valutare la struttura delle concorrenti in senso
assoluto, avendo già svolto una attività di selezione in
tal senso nella fase di prequalificazione, ove erano state
invitate evidentemente solo le ditte ritenute idonee a garantire
uno standard di qualità omogeneo.
Tale norma di capitolato, perciò, si incentra sull’individuazione
dei requisiti di capacità tecnica, lasciata alla valutazione
discrezionale della commissione tecnica, ai sensi dell’art.
14 d.lgs. n. 157/95. La norma in questione, infatti, richiedeva
la “descrizione della struttura organizzativa in relazione
alle attività oggetto della presente gara; proposta delle
modalità organizzative ed operative di integrazione del
servizio nell’ambito dei programmi terapeutici individuati
dal D.S.M.; contenuti delle attività; descrizione delle
misure adottate per garantire la qualità”.
Ne consegue, ad opinione del Collegio, che la valutazione
cui era chiamata la commissione tecnica era relativa alla
specifica proposta che ogni singolo partecipante rappresentava
per il peculiare servizio oggetto di gara.
Si concorda, allora, con quanto rappresentato dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Torino e dalla Zenith s.c.a.r.l.
in ordine all’ampia discrezionalità, nello specifico, riconoscibile
alla commissione tecnica.
In tale contesto, di specificità dei requisiti tecnici valutabili
in relazione al singolo progetto proposto, poco valore aveva
la struttura generale di ogni singola concorrente o il possesso
di certificazione, peraltro non esplicitamente richiesta
nel capitolato in questione.
Quel che rilevava sul punto era la descrizione delle modalità
di gestione del progetto secondo le caratteristiche proprie
di ogni partecipante.
Evidentemente tali modalità sono state ritenute più consone
in relazione alla offerta della Zenith s.c.a.r.l. rispetto
all’offerta dell’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco nell’ambito della
discrezionalità riconoscibile alla commissione tecnica,
anche mediante l’attribuzione di un punteggio meramente
numerico (TAR Piemonte, sez. II, n.2612/05 cit.).
La pretesa della ricorrente di attribuirsi un punto in più
o di sottrarre un punto alla Zenith s.c.a.r.l., così da
porre su un piano di parità le due offerte sotto tale profilo,
appare quindi impraticabile nella presente sede di legittimità
e, inerendo a valutazioni di merito non esaminabili nella
presente sede, perché non dimostrate illogiche, contraddittorie
o erronee in fatto, sono, come tali, inammissibili.
Precisato, dunque, quanto sopra riportato in relazione agli
specifici assunti, all’uopo indicati, rimane ora l’esame
di quanto prospettato con il primo assunto, relativo alla
congruità e conseguente ammissibilità dell’offerta economica
proposta dalla Zenith s.c.a.r.l., assunto che ha avuto un
marcato sviluppo nel corso del presente procedimento e che
è inerente anche alla ulteriore determinazione dirigenziale
conclusiva del procedimento di gara, n. 198/004/2005 del
17 maggio 2005, a sua volta oggetto del motivo aggiunto.
Il Collegio osserva che le doglianze di cui al detto assunto
possono suddividersi in due parti.
La prima era collegata a quanto esposto nel ricorso sulla
base della conclusione della commissione tecnica nella seduta
del 5 luglio 2004, che, considerati i chiarimenti offerti
dalle ditte partecipanti secondo le richieste inviate a
ciascuna in date 18-21 maggio 2004, riteneva di non dar
luogo a nessun rilievo su quanto precisato dalla Zenith
s.c.a.r.l.
Con il primo assunto, quindi, la costituenda ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco
rilevava che l’offerta economica dell’aggiudicataria fosse
inammissibile ai sensi del paragrafo 2.8 del capitolato
speciale, secondo cui “la Commissione di gara…considererà
inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro
previsto sia inferiore al costo stabilito dai CCNL di categoria
e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da
atti ufficiali”.
Rilevava la ricorrente che, facendo applicazione del CCNL
vigente al momento di indizione della gara e della presentazione
delle offerte, il costo orario del lavoro degli operatori
di sesto livello era di 15,17 euro, comprensivo dell’indennità
di vacanza contrattuale IVC (15,06 al netto dell’IVC), ai
sensi del d.m. 9 marzo 2001, che prevedeva anche una aliquota
IRAP al 3,25% anziché al 4,25%, percentuale vigente per
tutte le cooperative aventi sede in Piemonte.
Dato che l’offerta economica della Zenith s.c.a.r.l. contemplava
un costo orario di soli 14,58 euro, inferiore al suddetto
minimo, doveva essere dichiarata inammissibile.
Questa sezione, rigettava la domanda di sospensione degli
atti impugnati ma il Consiglio di Stato, su ricorso in appello
della ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco, riteneva invece necessario
approfondire quando dedotto con il su ricordato primo assunto,
ritenendo che “…sulla base degli atti in possesso del Collegio,
(il ricorso) presenta profili di apparente fondatezza con
riguardo alla dedotta violazione del §.2.8 del c.s.a. e
a norma dell’art. 25 D.Lgs. n. 157/95 ivi richiamato”.
Questa sezione, si conformava a quanto ritenuto necessario
dal giudice di secondo grado e, con l’ordinanza n. 63/i
del 23 dicembre 2004, chiedeva all’Azienda Sanitaria Locale
n. 3 di fornire entro trenta giorni notizie in merito al
procedimento di verifica da effettuarsi secondo quanto disposto
dal Consiglio di Stato.
In realtà, risulta agli atti che la coop. Zenith già in
data 29 novembre 2004 aveva inviato all’Azienda aggiudicatrice
una memoria in cui illustrava le caratteristiche dell’offerta,
secondo una specifica richiesta dell’Azienda in data 18
novembre 2004.
Il giorno precedente l’udienza pubblica del 26 gennaio 2005,
l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino depositava in
giudizio tali due documenti, nonché un ulteriore richiesta
di precisazioni del 31 dicembre 2004, integrata in data
11 gennaio 2005 e riscontrata dalla cooperativa in data
14 gennaio 2005, mediante il deposito di una ulteriore memoria
con allegati documenti.
In seguito al rinvio dell’udienza disposto per il 16 marzo
2005, in quanto il procedimento di verifica non risultava
ancora concluso alla data del 26 gennaio 2005, l’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco
depositava una ulteriore memoria in cui, criticando il ritardo
con cui la fase di verifica procedeva, contestava puntualmente
le deduzioni presentate dalla Zenith s.c.a.r.l.
Anche a tale nuova udienza, però, non risultava depositata
alcuna documentazione attestante la conclusione del procedimento
di verifica e veniva disposto un ulteriore rinvio al 27
aprile 2005, reiterandosi all’Azienda l’ordine di provvedere
entro giorni.
In data 16 aprile 2005, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3
di Torino depositava una relazione sottoscritta da un consulente
del lavoro, incaricato di procedere alla verifica sulla
base dei documenti trasmessi dalla Zenith s.c.a.r.l. e la
relativa determinazione dirigenziale con la quale si dava
atto della richiesta di ulteriori chiarimenti e documentazione
ritenuti necessari.
A seguito dell’ottemperanza da parte della Zenith s.c.a.r.l.
a tale richiesta, il consulente del lavoro trasmetteva all’Azienda
la relazione finale in cui indicava la cifra relativa al
costo orario comprensivo di I.R.A.P., relativo ai dati riconducibili
alla cooperativa interessata, pari a € 14,33, inferiore
quindi a quella comunque offerta dalla Zenith s.c.a.r.l.,
che era pari a € 14,58 ed inferiore anche alla cifra di
€ 15,17 ritenuta minima soglia di legge dall’ATI ricorrente
nel ricorso introduttivo.
Con la determinazione dirigenziale n. 198/004/2005 del 17
maggio 2005, quindi, il Direttore del Dipartimento Tecnico
Logistico – Unità Operativa Autonoma Provveditorato-Economato
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino adottava tale
relazione e dava atto che l’offerta economica prodotta dalla
Zenith s.c.a.r.l. era adeguata al costo orario del lavoro
effettivamente sostenuto per la conduzione dell’appalto,
dichiarando concluso così il procedimento di verifica dell’offerta
ordinato dal Consiglio di Stato.
Il Collegio rileva, quindi, che la valutazione dell’offerta
economica della Zenith s.c.a.r.l. debba essere unicamente
ancorata a quanto concluso in seguito alla verifica disposta
ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 157/95.
Quanto dedotto con il ricorso, quindi, non può che essere
riconsiderato alla luce di tutti gli elementi offerti nella
successiva sede di verifica; e ciò in quanto l’assunto della
ricorrente era fondata unicamente sul ritenuto mancato rispetto
di quanto previsto dalla tabella allegata al d.m. 9 marzo
2001, che prevedeva un costo orario del lavoro degli operatori
di sesto livello pari ad euro 15,17.
In realtà, in merito, il Collegio osserva che i valori contenuti
nel decreto ministeriale in questione, come già chiarito
dalla giurisprudenza, cui si ritiene di aderire, non costituiscono
elementi rigidi e perentori ma costituiscono unicamente
un parametro tendenziale da utilizzare, caso per caso e
in concreto, nell’ipotesi di sensibile scostamento ai fini
della eventuale verifica di anomalia, ai sensi dell’art.
25 d.lgs. n. 157/95 ma non sono limiti invalicabili, originanti
ipotesi di esclusione automatica dell’offerta (Tar. Lazio,
sez.III, 15.10.03, n.8421).
Nel caso di specie, tutt’al più, l’Azienda poteva disporre
la verifica di anomalia ma non dare luogo all’automatica
esclusione dell’offerta in questione, non essendo consentito,
anche alla luce dei principi comunitari, originatisi per
i pubblici appalti di lavori ma estensibili anche ai pubblici
servizi, disporre una automatica esclusione della relativa
offerta senza previamente interpellare la ditta interessata
affinché provveda a dare le sue giustificazioni (di questa
sezione, 10.2.2003, n. 184).
Poiché tale verifica di anomalia è stata disposta per quanto
ordinato da questa sezione in recepimento dell’indicazione
in sede cautelare del Consiglio di Stato, l’assunto si palesa
infondato, qualora orientato a pretendere l’automatica esclusione
dell’offerta, e inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse, qualora orientato a chiedere una verifica di
anomalia ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 157/95, perché
tale verifica è stata successivamente disposta.
Di conseguenza, l’attenzione del Collegio deve incentrarsi
sulle risultanze dell’attività istruttoria relativa a tale
fase di verifica e sui relativi provvedimenti, oggetto dei
motivi aggiunti da parte della costituenda ATI ricorrente.
Preliminarmente il Collegio ritiene di precisare che tutte
le doglianze espresse in diverse memorie depositate in pendenza
di tale fase istruttoria dalla costituenda ATI Pro.ge.S.T.-Valdocco,
relative alla mancata osservanza dei termini indicati nei
diversi provvedimenti giurisdizionali che si sono succeduti,
sono irrilevanti ai fini del decidere.
E’ stato da tempo precisato, infatti, che il termine stabilito
in una decisione interlocutoria o in una ordinanza istruttoria
per l’espletamento di incombenti ha carattere meramente
ordinatorio, in quanto rivolto non già a sancire preclusioni,
come nelle norme aventi forza di legge introducenti termini
perentori, ma solo ad evitare, da un lato, che la scelta
dell’epoca di adempimento dell’ordine istruttorio sia rimesso
alla semplice volontà del destinatario dell’ordine stesso
e, dall’altro, ad impedire che l’udienza di discussione
venga fissata in una data troppo ravvicinata rispetto al
tempo occorrente per lo svolgimento dell’attività richiesta
dal giudice. Pertanto, l’inosservanza di tale termine non
dà luogo a decadenza né rende inutilizzabili quali fonti
di cognizione gli elementi comunque acquisiti al giudizio
prima della decisione (TAR Abruzzo-Aq., 9.2.85, n.71 e 15.5.81,
n.236; TAR Toscana, 13.7.84, n.607; TAR Trentino Alto Adige,
14.4.90, n.177).
Nel caso di specie, poi, la complessità degli elementi necessari
per procedere alla suddetta verifica appare idonea a giustificare
i tempi di ottemperanza da parte dell’Azienda resistente.
Come anticipato, quindi, deve esaminarsi quanto dedotto
dalla costituenda ATI ricorrente con il motivo aggiunto
avverso la determinazione finale del 17 maggio 2005 sopra
richiamata, che aveva adottato la relazione conclusiva del
consulente del lavoro incaricato.
In tale motivo aggiunto, l’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco lamentava
che la valutazione del consulente si era limitata a soli
sette lavoratori, in luogo dei trentasei richiesti per lo
svolgimento corretto del servizio, e, comunque, era legata
ad una composizione predeterminata della compagine dei lavoratori,
che poteva mutare però nel tempo, rischiando così di far
“sballare” l’intero quadro di riferimento.
Inoltre, se l’esame del consulente incaricato si era limitato
a soli sette lavoratori, non era chiarito quale trattamento
era riservato agli altri ventinove dipendenti, che avrebbero
comunque maturato, nel triennio di durata del servizio,
almeno uno scatto di anzianità.
Per questo la costituenda ATI ricorrente desumeva, in alternativa,
o che tali lavoratori sarebbero stati licenziati o che non
erano lavoratori dipendenti, in spregio delle disposizioni
di capitolato che richiedevano invece tale caratteristica.
Anzi, secondo quanto rilevato dall’ATI in questione, proprio
uno dei documenti prodotti al consulente incaricato, l’elenco
dei soci e dei contrattisti a progetto impegnato nell’appalto,
chiariva che l’interessata intendeva avvalersi di figure
professionali non corrispondenti a quelle di lavoratori
dipendenti.
Inoltre, la medesima ATI rilevava che la Zenith s.c.a.r.l.
durante la fase di verifica aveva profondamente mutato e
modificato l’organico ed il personale impiegato, così che
quest’ultimo era diverso da quello indicato nell’offerta
e su cui doveva incentrarsi la verifica di anomalia come
disposta.
In primo luogo il Collegio deve esaminare l’eccezione di
tardività dei motivi aggiunti in questione, come sollevata
dalla Zenith s.c.a.r.l. nella memoria depositata per l’udienza
del 13 luglio 2005, perché notificati oltre il termine dimezzato
previsto dall’art. 23 bis l.n. 1034/71, ritenuto applicabile
nel caso di specie.
L’eccezione non è condivisibile.
Infatti, pur consapevole dell’oscillazione giurisprudenziale
sul punto, il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento,
più recente, secondo il quale deve privilegiarsi la conclusione
più omogenea ed armonica rispetto al “favor” per il “simultaneus
processus”, accolto dal sistema processuale amministrativo
con l’introduzione ad opera dell’art. 1 l.n. 205/2000 di
un tipo di motivi aggiunti ultroneo rispetto a quello già
previsto.
Si ricorda, infatti, che tali “nuovi” motivi aggiunti non
adducono diverse ragioni di illegittimità di un atto già
impugnato ma introducono, nel medesimo processo, l’impugnazione
di provvedimenti sopravvenuti e connessi alla vicenda giudiziaria
già pendente.
Appare quindi logico che l’impugnazione di un atto connesso,
ma afflitto da vizi propri, richieda un’attività difensiva
del tutto assimilabile a quella tipica del ricorso principale.
Inoltre, la circostanza per la quale l’interessato potrebbe
sempre impugnare tale atto con ricorso autonomo, evidentemente
da notificare nei termini ordinari, testimonia la necessità
di parificare i termini di proposizione delle due modalità
di prospettazione delle ritenute illegittimità.
Poiché, dunque, i motivi aggiunti introdotti dalla l.n.
205/2000 sono alternativi alla proposizione di un ricorso
autonomo, ne consegue che anche i termini per la loro proposizione
non possono che corrispondere a quelli ordinari per entrambi.
Tale tesi risulta preferibile, quindi, ad opinione del Collegio,
poiché valorizza la identità sostanziale tra ricorso principale
(o autonomo) e motivi aggiunti, estendendo a questi ultimi
la deroga alla regola del dimezzamento dei termini processuali
prevista dall’art. 23 bis l.n. 1034/71 per quelli di “proposizione
del ricorso” (in tal senso: Cons. Stato, sez.V, 8.8.05,
n. 4207).
Passando all’esame di detti motivi aggiunti, quindi, in
relazione al primo profilo dedotto, relativo alla presunta
“specificità” della verifica, considerata troppo concreta
e legata alla effettiva composizione della compagine dei
lavoratori impiegati, il Collegio concorda con quanto osservato
nei suoi scritti difensivi dall’Azienda resistente.
I parametri e le voci contenute nel d.m. di riferimento
non possono che essere generali, riferentisi a tutte le
possibili voci di costo della manodopera, per qualunque
tipo di servizio si applichino.
E’ chiaro, quindi, che il costo specifico da valutare in
ogni singola gara, soprattutto in sede di verifica di anomalia
ex art. 25 d.lgs. n. 157/95, non può che far riferimento
alle specifiche figure professionali ed alle qualifiche
utilizzate in concreto, per quello specifico servizio oggetto
dell’appalto.
Né può avere rilevanza sull’esito di tale verifica l’eventuale
futura sostituzione di singoli lavoratori, dato le mansioni
svolte dovranno essere le medesime con relativi medesimi
costi, secondo quanto esplicitamente regolato dall’art.
4.4, comma 2, del capitolato speciale, secondo il quale:
“All’atto dell’affidamento dell’appalto, il soggetto aggiudicatario
deve confermare al Direttore di Dipartimento di Salute Mentale
i nominativi dell’equipe professionale presentata in sede
di offerta o segnalare eventuali variazioni garantendo,
in ogni caso, i medesimi requisiti formativi e professionali
dei precedenti; in quest’ultimo caso deve presentare il
curriculum formativo e professionale del personale sostituito”.
In assenza di ulteriori elementi forniti dalla ricorrente,
in particolare in assenza di principi di prova che attestino
come la verifica sul numero concreto di lavoratori in realtà
abbia portato all’inosservanza dei parametri presi a riferimento,
tale profilo appare infondato.
Così come infondata appare anche la doglianza relativa alla
circostanza per la quale il consulente del lavoro ha dato
luogo alla valutazione di soli sette lavoratori, su trentasei.
Il Collegio rileva infatti che l’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco
incentra tale profilo, ed i successivi, rilevando che il
capitolato speciale d’appalto richiede lavoratori “dipendenti”.
In realtà, dall’esame del capitolato in questione, emerge
che le caratteristiche del rapporto di lavoro richiesto
sono specificate solo all’art. 2.8, lett. b), n.1), ove
però si specifica che “Al candidato che presenterà l’equipe
con il maggior numero di educatori professionali e di personale
con almeno 2000 ore di esperienza nel settore 8 o di figure
equipollenti indicate nella tabella di cui al paragrafo
5.4) con contratto a tempo pieno verranno attribuiti 15
punti; agli altri candidati sarà attribuito un punteggio
applicando la seguente formula…”.
Così pure il precedente art. 2.2, lett.b.3) del capitolato
fa riferimento alla documentazione tecnica da allegare,
comprendente anche un curriculum formativo e professionale
di ciascun componente dell’equipe professionale “…con indicazione
del tipo di contratto di lavoro (se a tempo pieno o parziale)”.
E’ dunque la caratteristica del lavoro “a tempo pieno” o
finanche “parziale” ad essere indispensabile, quindi, non
quella di usufruire di lavoratori “dipendenti”.
Logicamente e coerentemente, quindi, sotto i profili valutabili
nella presente sede di legittimità, l’Azienda resistente
e la Zenith s.c.a.r.l. hanno specificato che il consulente
del lavoro ha valutato gli scatti di anzianità di solo sette
soci lavoratori, perché gli unici ad avere un rapporto di
lavoro subordinato con l’aggiudicataria e beneficiari dei
suddetti “scatti”, costituenti un costo valutabile come
tale dal consulente incaricato.
Il Collegio, quindi, concorda con quanto prospettato dalla
controinteressata, secondo cui la previsione del capitolato
che si riferisce alla presenza di lavoratori “a tempo pieno”
deve essere interpretata nel senso che il contratto dei
lavoratori addetti al servizio deve prevedere un orario
di lavoro pari a otto ore lavorative, senza che ciò si sostanzi
necessariamente in un rapporto di lavoro subordinato, dato
che è stata riconosciuta dalla giurisprudenza la piena compatibilità
tra la predisposizione di un orario di lavoro, anche a tempo
pieno, e l’instaurazione di un rapporto autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa (TAR Calabria, Cz, sez.II, 15.6.04,
n. 1422). In particolare, è stata ritenuta compatibile con
la c.d. “coordinazione”, la predisposizione di un orario
di lavoro a tempo pieno, essendo lo stesso connesso con
le esigenze organizzative del datore di lavoro e non incidente
sulle modalità dell’attività coordinata e continuativa (TAR
Lazio, sez.III ter, 11.3.03, n.1834; Cass. Civ. Sez. Lav.,
2.5.94, n.4204 e Cons. Stato, sez.VI, 18.7.97, n.1136).
Ne consegue, perciò, che la ricostruzione operata dall’ATI
ricorrente, secondo la quale sono stati presi in considerazione
soli sette lavoratori perché gli altri non erano dipendenti
corrisponde alla realtà dei fatti ma non contrasta con la
legge di gara, che non richiedeva di avvalersi esclusivamente
di lavoratori “dipendenti”.
Per tale ragione, quindi, sono infondate anche le doglianze
relative alla riscontrata presenza di lavoratori “contrattisti
a progetto”, contenute nei medesimi motivi aggiunti, dato
che tale presenza di per sé non contrasta con la legge di
gara, per quanto sopra illustrato.
Anche in questo caso, poi, secondo quanto osservato dall’Azienda
resistente sulla base delle affermazioni del consulente
incaricato nella sua relazione finale del 13 maggio 2005,
il giudizio di congruità dell’offerta economica – valutabile
nella presente sede solo sotto i profili di eventuale illogicità
manifesta, contraddittorietà ed erroneità in fatto – si
è pure fondato sull’applicazione del contratto di categoria
vigente e del decreto ministeriale del 13 ottobre 2004,
successivo al richiamato d.m. 9 marzo 2001 in vigore al
momento di presentazione delle offerte, e meno favorevole
all’aggiudicataria.
Da ultimo, il Collegio rileva come infondate anche le censure
contenute nei motivi aggiunti e inerenti alla circostanza
che il personale indicato dalla aggiudicataria al momento
della proposizione dell’offerta non era quello realmente
impiegato nello svolgimento del servizio al momento della
valutazione ad opera del consulente incaricato.
Anche in tale caso il Collegio concorda con l’Azienda resistente
laddove questa specifica che la verifica in questione è
stata effettuata sui costi prospettati nell’offerta in relazione
alle qualifiche specificamente poste a servizio dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Torino e non dei singoli lavoratori,
intesi come persone fisiche, come tali potenzialmente destinati
a mutare nel corso dell’espletamento del servizio stesso.
Ciò è tanto vero che – aggiunge il Collegio – come rilevato
in precedenza, il medesimo capitolato speciale d’appalto
prevedeva, al paragrafo 4.4, comma 2, la possibilità per
l’aggiudicatario di modificare i singoli lavoratori, ferma
restando la medesima qualifica, da verificare mediante l’esame
da parte dell’azienda dei relativi nuovi “curricula”.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla costituenda ATI ricorrente,
quindi, il consulente ha effettuato la verifica sugli elementi
propri dell’offerta di gara anche se non sui medesimi lavoratori,
intesi come persone fisiche presenti.
Gli ulteriori profili di censura contenuti nella memoria
del 19 aprile 2005 dalla costituente ATI ricorrente , infine,
sono inammissibili, sia perché rivolte avverso una relazione
non conclusiva del consulente incaricato, e quindi contro
un atto endoprocedimentale, sia perché, comunque, non notificate
nelle forme di rito alle altre parti costituite.
Per quanto illustrato finora, quindi, il ricorso e i motivi
aggiunti sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Passando ora all’esame del ricorso incidentale proposto
dalla Zenith s.c.a.rl., si rileva in primo luogo la sua
irricevibilità.
Esso infatti risulto notificato in data 6 settembre 2004
e proposto avverso la clausola del capitolato speciale che
dispone l’inammissibilità delle “offerte nelle quali il
costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito
dal CCNL di categorie e dalle leggi previdenziali e assistenziali
risultanti dagli atti ufficiali”.
La società ricorrente incidentale precisava che tale disposizione
era illegittima perché prevedeva una sorta di clausola di
esclusione automatica di offerte economiche inferiori ai
minimi di legge e del CCNL.
Se così è, però, l’impugnazione della clausola in questione
doveva essere proposta immediatamente, nei termini di decadenza
dalla conoscenza della stessa o quantomeno dalla proposizione
dell’offerta, in quanto le prescrizioni in materia di requisiti
tecnici minimi della stessa incidono sulla possibilità di
formularne una adeguata e sono direttamente lesive delle
posizioni giuridiche dell’interessato (Cons. Stato, A.P.
n. 1/03).
Per quel che riguarda la restante parte del ricorso incidentale,
comunque esso appare inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, una volta in parte dichiarati inammissibili
e in parte rigettati il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – 2^
Sezione in parte rigetta il ricorso e i motivi aggiunti
in epigrafe e in parte li dichiara inammissibili.
Dichiara irricevibile per tardività il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 13 luglio
2005, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ivo Correale, Referendario, estensore
Antonio Plaisant, Referendario