Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 225 del 2005 proposto dalla
Trend Sviluppo Holding S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Alberto Bagnoli, Valentina Sarno e
Giuseppe Chiaia Noya ed elettivamente domiciliata presso
quest’ultimo in Bari alla via Putignani, 152,
CONTRO
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Ancora
ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Lecce alla
via Imbriani, 30;
- l’Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in persona
del Direttore Generale pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente
domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Pizzoli, 8;
nonché nei confronti
dell’ARES – Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia,
in persona del Direttore Generale pro tempore, non
costituita nel presente giudizio,
per l’accertamento
del rapporto di collaborazione della Regione Puglia
con la società ricorrente, finalizzato all’esercizio di
attività fiduciarie, di pubblica utilità e di pubblico interesse,
strumentali alla gestione della “Camera di Controllo e Compensazione”
(c.d. Clearing House), illegittimamente considerato
“cessato” dalla Dirigenza del Settore Sanità della Regione
e dell’AUSL LE/1,
nonché per la condanna
della Regione Puglia e dell’ASL LE/1, per quanto di
competenza, al pagamento delle somme dovute al gruppo ricorrente
per l’attività espletata in virtù del suddetto rapporto,
nonché al risarcimento dei danni,
previa concessione di idonee misure cautelari.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 21.12.2005, il Referendario,
dott. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Bagnoli per la ricorrente, l’avv. Ancora per
la Regione Puglia e l’avv. Pappalepore per l’A.U.S.L. LE/1;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso notificato il 7-9 dicembre 2004, depositato
presso la Sezione Distaccata di Lecce di questo Tribunale
il 16 dicembre 2004, la Trend Sviluppo Holding S.r.l., società
di partecipazioni industriali e di terziario avanzato inserita
tra le imprese di Europartenariato della Confindustria,
ha esposto circostanze relative al proprio rapporto di collaborazione
con la Regione Puglia.
La vicenda di tale rapporto può così sinteticamente riassumersi:
- con Deliberazione di G.R. nr. 1833 del 27.12.1999, ad
oggetto “DGR 1003/99 – Clearing House – Determinazioni
attuative”, la Regione Puglia provvedeva a regolamentare
il proprio rapporto con la ricorrente e l’A.U.S.L. LE/1,
riguardante attività di pubblico interesse e di pubblica
utilità (l’odierna ricorrente formalizzava la propria accettazione
con nota del 22.2.2000);
- i compiti assegnati alla ricorrente, ai sensi degli artt.
43 L. nr. 449/97 e 10 L. nr. 36/94, avevano ad oggetto attività
finalizzate all’innovazione dell’organizzazione amministrativa,
al miglioramento dei servizi ed alla realizzazione di maggiori
economie di gestione, nonché azioni strumentali al perseguimento
degli obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema socio-sanitario
nazionale, ed inoltre ad essa veniva attribuita la responsabilità
di esercizio e gestione tecnica della Camera di Controllo
e Compensazione istituita con la precedente delibera nr.
4337/98;
- quanto all’utile associativo da corrispondersi alla Trend
Sviluppo Holding, la delibera nr. 1833/99 lo commisurava,
nel rispetto di principi di congruità, equità e buona amministrazione,
al tempo destinato alle attività moltiplicato per parametri
fissati dal Ministero per l’Intervento Straordinario nel
Mezzogiorno nel 1989, riferiti alle previsioni della L.
nr. 64/86, con riguardo alle attività definite dalla Deliberazione
CIPI del 16.7.1986;
- quanto alla c.d. Clearing House, con la già citata
delibera nr. 4437/98 la Regione Puglia aveva instaurato
specifica collaborazione interistituzionale con l’A.U.S.L.
LE/1, portando a beneficio dell’intero Servizio Sanitario
Regionale il risultato delle attività compiute negli anni
precedenti sulla base del rapporto associativo in essere
tra la U.S.L. LE/1 e la Trend Sviluppo Holding, finalizzato
al miglioramento economico funzionale di detta Azienda sanitaria;
- la costituzione ed operatività della Clearing House
consentiva alla Regione di acquisire contezza del volume,
del valore e della tipologia delle prestazioni ospedaliere
erogate, e di porre rimedio ad una serie di inappropriatezze
riscontrate, grazie ad una serie di apporti (analiticamente
indicati in ricorso) che le consentivano un guadagno netto
pari a tre esercizi finanziari;
- in virtù della delibera nr. 1833/99, all’odierna ricorrente
venivano liquidate dalla A.U.S.L. LE/1, a fronte delle attività
rese per la Regione, le somme di € 2.878.731 per l’anno
2000, € 2.974.792 per l’anno 2001, € 2.677.313 per l’anno
2002 ed € 1.338.656 per l’anno 2003, tutte comprensive di
I.V.A. al 20 %;
- con delibera di G.R. nr. 1073 del 2002, veniva avviato
procedimento per l’esclusione dal rapporto della A.U.S.L.
LE/1, i cui apporti d’opera si erano progressivamente affievoliti
nel tempo, limitandosi ormai quasi esclusivamente alla materiale
liquidazione delle competenze maturate dalla Trend Sviluppo
Holding per effetto delle delibera nr. 1833/99;
- col medesimo provvedimento, l’Amministrazione regionale
prevedeva una ridefinizione degli aspetti economici del
rapporto, la cui congruità avrebbe poi dovuto essere valutata,
a maggior tutela delle parti, da una commissione di tre
esperti designati dall’ARES;
- a seguito di ciò, sia il Dirigente del Settore Sanità
della Regione Puglia che l’odierna ricorrente provvedevano
a trasmettere al Direttore Generale dell’ARES documentazione
utile per le suddette attività cognitive;
- la Commissione nominata dall’ARES, nell’aprile 2003, al
di fuori della sequenza procedimentale definita dalla delibera
nr. 1073/02, produceva proprie autonome considerazioni riguardanti
il rapporto in essere tra Regione Puglia e Trend Sviluppo
Holding, indicando come importo annuo di riferimento da
assumere per la negoziazione quello di € 1.320.310,00, con
la precisazione che detto ammontare era stato determinato
con riferimento a tariffe medie di mercato per operatori
di informatica, e che restavano fuori dalla competenza della
Commissione le determinazioni in ordine all’apporto di beni
immateriali, non valutabili in termini di mero valore commerciale;
- con nota prot. nr. 2619 del 5.6.2003, il Direttore regionale
dell’ARES, nel trasmettere alla Regione la suindicata relazione,
evidenziava: a) come la stessa non potesse dirsi esaustiva,
atteso che configurava il rapporto di collaborazione in
essere come di prestazione di servizi di informatica (ITC),
laddove invece trattavasi di rapporto di associazione in
partecipazione riconducibile all’art. 2549 c.c.; b) che
da essa restava esclusa ogni valutazione in ordine all’uso
economico di opere dell’ingegno rese disponibili dalla Trend
Sviluppo Holding; c) che non era chiaro in che modo fosse
stato determinato il costo del personale indicato dalla
Commissione;
- tale deviazione rispetto all’iter procedimentale
previsto dalla delibera nr. 1073/02, ad avviso della ricorrente,
indiceva la Dirigenza del Settore Sanità della Regione Puglia,
a sua volta, ad assumere a sua volta determinazioni illegittime,
sub specie di atti e disposizioni in danno non solo
della ricorrente medesima, sul presupposto che le richiamate
valutazioni della Commissione costituissero vere e proprie
“decisioni”;
- in particolare, dopo un’inerzia protrattasi dal giugno
all’agosto del 2003, la Trend Sviluppo Holding, con nota
dell’8.9.2003 (prot. nr. L178/CdA/FB/as), evidenziava alla
predetta Dirigenza la non assimilabilità di un rapporto
di associazione in partecipazione di natura patrimoniale
– quale quello in essere tra l’Amministrazione regionale
e la stessa ricorrente – ed un appalto di servizi di informatica,
la non riconducibilità dei molteplici ed effettivi apporti
resi dalla Trend Sviluppo Holding a prestazioni monotematiche
concernenti servizi di tipo informatico, la necessità in
ogni caso di compiere una valutazione riferita ai costi
medi rilevati in altri contratti in essere con AA.SS.LL.
della Regione Puglia rispetto alle quotazioni medie di mercato
previste per impegni contrattuali confrontabili;
- tuttavia, con nota prot. nr. 24/1618/1 del 1.1.2004, la
Dirigenza del Settore Sanità stabiliva, a far data dal 1.1.2002
(e quindi con effetto retroattivo), di attribuire valore
pari ad euro zero alle opere dell’ingegno ed agli intangible
assets resi disponibili dalla ricorrente, in ciò disattendendo
non solo le proprie precedenti determinazioni, ma anche
le stesse conclusioni della Commissione ARES (che aveva
omesso di valutare tali apporti, ma – come sopra evidenziato
– senza che ciò implicasse una loro valutazione pari a zero);
- prima ancora, la medesima Dirigenza predisponeva proposta
di provvedimento alla Giunta Regionale (Cod. Cifra SAN/DEL/2003/00132),
finalizzata alla cessazione dei rapporti di collaborazione
della Trend Sviluppo Holding con la Regione Puglia, assumendo
illegittimamente ed erroneamente: a) l’illegittimità costitutiva
della Clearing House, impropriamente ricondotta alle
sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis D.
Lgs. nr. 502/92, mentre come già detto essa risaliva al
1988 ed era avvenuta nel quadro normativo di cui alle LL.RR.
nr. 7/97 e 36/94 ed alla L. nr. 449/97 (tale incongruità
risultava eliminata a penna nella versione definitiva della
delibera di G.R.); b) l’asserita eccessiva onerosità del
rapporto di collaborazione, non supportata però da elementi
oggettivi, ed anzi smentita dalle evidenze degli apporti
resi dalla ricorrente e dal pieno rispetto dei principi
illo tempore affermati nella delibera nr. 1833/99;
c) l’esistenza di presunte sovrapposizioni tra l’attività
della Trend Sviluppo Holding e quella della Svim Service,
società che intrattiene distinto rapporto contrattuale per
l’informatizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- la Giunta Regionale, in sede di adozione della delibera
nr. 1653 del 4.11.2003, oltre ad eliminare – come già evidenziato
– l’erroneo riferimento all’art. 9 bis D. Lgs. nr.
502/92, apportava ulteriori rilevanti modifiche rispetto
alla proposta dirigenziale, ed in particolare: 1) evitava
di approvare quanto evidenziato dal dirigente, sostituendo
la formula “approva”, con quella “prende atto”;
2) nella parte dispositiva, disponeva “di interrompere
al 31 gennaio 2004 il rapporto di collaborazione con la
Azienda USL LE/1, instaurato con atto nr. 4337 del 29.12.1998”;
3) aggiungeva la deliberazione “di riservarsi ulteriori
determinazioni circa la gestione della Camera di Controllo
e Compensazione”;
- malgrado ciò, con nota prot. nr. 24/372/1 dell’8.1.2004,
il Dirigente del Settore Sanità arbitrariamente disponeva
di far cessare il rapporto tra regione Puglia e Trend Sviluppo
Holding;
- a seguito della notifica di detta nota, l’odierna ricorrente,
con raccomandata A.R. del 6.2.2004 (prot. L108/04/PRS) indirizzata
al Presidente della Giunta Regionale, evidenziava l’illegittimità
della disposta cessazione, e l’abuso di potere a suo avviso
posto in essere dalla Dirigenza;
- ciò non di meno, anche in seguito proseguiva l’inerzia
della Dirigenza medesima nel dare attuazione alla procedura
di cui alla delibera nr. 1073/02, e anzi, con nota del 5.3.2004
(prot. nr. 24/5650/1), il Dirigente rendeva al Presidente
della Giunta una non veritiera rappresentazione dei fatti;
- conseguentemente, con atto di significazione e connesso
documento di verifica del 19.4.2004, la ricorrente segnalava
al Presidente della Regione Puglia la corretta sequenza
degli eventi, evidenziando le gravi responsabilità a carico
del Dirigente ed i possibili effetti dannosi suscettibili
di derivarne a carico della stessa Amministrazione regionale;
- in tali ultimi atti, fra l’altro, la ricorrente evidenziava
l’infondatezza delle presunte illegittimità riscontrate
dalla Dirigenza con riguardo al momento genetico del rapporto,
non essendo necessaria una procedura di evidenza pubblica
ex D. Lgs. nr. 157/95, disciplina che non si applica
ad attività rientranti nel potere autarchico della P.A.,
si può applicare esclusivamente agli appalti aventi ad oggetto
servizi, non si applica comunque “ai contratti per servizi
di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice”
(art. 5, lett. f), D. Lgs. nr. 157/95), né è necessaria
la procedura di evidenza pubblica “nel caso in cui per
motivi di natura tecnica o per ragioni attinenti alla tutela
di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire
affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi”
(art. 7, comma II, lett. b), D. Lgs. nr. 157/95);
- dei gravi danni cagionati alla ricorrente dall’illegittima
condotta del Dirigente era informato anche il Ministero
del Lavoro, il quale, con D.M. 21.6.2004, nr. 34299, concedeva
eccezionalmente, con erogazione diretta da parte dell’INPS,
la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a favore del
personale dipendente della Trend Sviluppo Holding, al fine
di tutelare un raro patrimonio di competenze professionali;
- in prosieguo, il Dirigente del Settore Sanità della Regione
Puglia poneva in essere ulteriori iniziative in danno dell’odierna
ricorrente, ed in particolare: a) ordinava al Direttore
Generale dell’A.U.S.L. LE/1 di non corrispondere alla Trend
Sviluppo Holding i pagamenti dovuti per l’anno 2003 per
€ 1.388.660,00, nonché di trattenere ulteriori somme per
€ 1.092.948,00 relative all’esercizio 2002, a valere sui
crediti della Trend Sviluppo Holding derivanti da altro
rapporto contrattuale intercorrente con la A.S.L.; b) determinava,
con tale condotta, l’applicazione a carico della ricorrente
di sanzioni per ulteriori milioni di euro, a causa dell’impossibilità
di adempiere ai dovuti pagamenti verso l’Erario, nonché
ai versamenti contributivi, ed inoltre degli oneri straordinari
connessi all’attivazione degli ammortizzatori sociali a
tutela del personale dipendente; c) precludeva, conseguentemente,
ogni nuova attività alla ricorrente, ed in particolare un
rapporto di collaborazione in fieri con la regione
Sicilia; d) determinava l’esposizione della ricorrente per
€ 2.717.700,00, per programmi di ricerca ricompresi in un
pregresso accordo quadro con l’Unicredito; e) costringeva
la ricorrente a cedere partecipazioni societarie per far
fronte a tali difficoltà economiche; f) le determinava danni
per milioni di euro per perdita dell’avviamento e lesione
dell’immagine; g) faceva sorgere il rischio, a fronte degli
interventi sul capitale della partecipata Interim 25 Italia
deliberati dall’Assemblea Straordinaria del 18.11.2004 in
ragione di quanto disposto dal D. Lgs. 10.9.2003, nr. 276,
in materia di Agenzie per il Lavoro, che, in difetto di
tempestiva effettuazione dei versamenti, detta Agenzia perdesse
l’autoriozzazione ministeriale, ovvero che la ricorrente
ne venisse totalmente spossessata della proprietà;
- a tutto ciò si aggiungeva, a danno esclusivo dell’Amministrazione
regionale, la lesione della possibilità di recupero nelle
casse della Regione di una somma non inferiore ad € 4.500.000,00
per credito d’imposta su utili associativi maturati dalla
ricorrente;
- a tale attività persecutoria posta in essere dal Dirigente
del Settore Sanità, la Giunta Regionale ed il suo Presidente
rimanevano sostanzialmente estranei;
- pur in presenza di tale situazione, la Trend Sviluppo
Holding manifestava responsabilmente il proposito di garantire
la continuità dell’azione amministrativa della Regione Puglia,
nelle more della ricerca di una soluzione.
Tutto ciò premesso, pur nella perdurante possibilità di
un bonario componimento della vicenda, la ricorrente ha
adito questo Tribunale allo scopo, a suo avviso non più
procrastinabile, di ricostituire la situazione di legalità
nel rapporto intercorrente fra i due soggetti e frenare
l’ulteriore peggioramento dei gravissimi danni già prodottisi.
La ricorrente ha chiesto, pertanto:
a) riconoscersi la sussistenza di un rapporto di associazione
in partecipazione di natura patrimoniale ex art.
2549 c.c., tuttora in essere, fra la Regione Puglia e la
Trend Sviluppo Holding;
b) accertarsi l’infondatezza delle illegittimità paventate
dalla Dirigenza del Settore Sanità della Regione Piglia,
e per converso l’illegittimità delle condotte poste in essere
da detta Dirigenza in danno della ricorrente;
c) dichiararsi la nullità ed improduttività di effetti giuridici
di tutti gli atti finalizzati a dichiarare “cessato” il
suindicato rapporto, e segnatamente: le note del Direttore
Generale della U.S.L. LE/1 prot. nr. 1656/RF del 30.9.2004,
prot. 1065/P del 21.7.2004 e prot. 1597/P del 15.7.2004;
le note del Dirigente del Settore Sanità prot. 24/5650/1
del 5.3.2004, prot. 24/1618/1 del 20(?).1.2004 e prot. 24/372/1
dell’8.1.2004; la Deliberazione di G.R. nr. 1653 del 4.11.2003,
per l’indebito uso fattone; tutti i pareri della Commissioni
di esperti dell’ARES; nonché di ogni ulteriore analogo atto
promanante da dette Autorità;
d) condannarsi la Regione Puglia e l’A.U.S.L. LE/1, per
quanto di competenza, al pagamento, in favore della ricorrente,
di tutte le somme dovute in ragione dell’attività prestata
nell’ambito del suindicato rapporto di associazione in partecipazione,
oltre interessi;
e) condannare gli Enti debitori al risarcimento del danno
cagionato alla ricorrente dalla illegittime condotte lamentate.
In via cautelare, ha chiesto altresì disporsi misure idonee
ad impedire l’ulteriore prodursi di danni gravissimi ed
irreparabili nei propri confronti.
In data 22 dicembre 2004 si è costituita l’A.U.S.l. LE/1,
eccependo in limine l’incompetenza della Sezione
Distaccata di Lecce ed il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, e nel merito opponendosi con brevi argomentazioni
all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
In data 28 dicembre 2004 si è costituita anche la regione
Puglia, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e
della domanda di sospensiva; con successiva memoria del
17 gennaio 2005, ha anch’essa fatto proprie le eccezioni
preliminari di incompetenza territoriale e di difetto di
giurisdizione.
Con decreto presidenziale nr. 279 del 2 febbraio 2005, all’esito
della camera di consiglio del 19 gennaio antecedente, preso
atto dell’adesione di parte ricorrente all’eccezione di
incompetenza territoriale, è stata disposta la trasmissione
degli atti alla Sede di Bari di questo Tribunale.
Con memoria depositata il 22 febbraio 2005, la Regione Puglia
ha nuovamente eccepito in via preliminare l’inammissibilità
del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché la sua
irricevibilità per tardività, e nel merito si è opposta
all’accoglimento dell’istanza cautelare.
Altrettanto ha fatto l’A.U.S.L. LE/1, con memoria del 10
maggio 2005.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2005, su richiesta
di parte ricorrente, la trattazione della domanda cautelare
è stata differita per essere abbinata a quella del merito.
Fissata l’udienza di trattazione del merito, entrambe le
parti resistenti hanno depositato memorie in data 9 dicembre
2005, ribadendo le eccezioni in rito già formulate e chiedendo
dichiararsi nel merito l’infondatezza del ricorso.
La ricorrente ha a sua volta prodotto memorie il 10 e il
15 dicembre 2005, replicando brevemente ai rilievi di controparte
ed insistendo per l’accoglimento del gravame.
All’udienza del 21 dicembre 2005, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
D I R I T T O
In via del tutto preliminare, va esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
sollevata da entrambe le parti resistenti.
L’eccezione è fondata.
Ed invero, ad avviso del Collegio, la risoluzione della
questione relativa alla giurisdizione può prescindere dall’approfondimento
del punto, controverso inter partes, relativo alla
qualificazione da darsi al rapporto di collaborazione intrattenuto
dalla ricorrente con le Amministrazioni resistenti.
Tale rapporto, secondo la ricorrente, è inquadrabile in
un vero e proprio contratto di “associazione in partecipazione
di natura patrimoniale” riconducibile all’art. 2549
c.c., mentre dagli atti posti in essere dalle intimate Amministrazioni
emerge che le stesse (e soprattutto la Regione Puglia) lo
avrebbero inquadrato nello schema dell’appalto di servizi.
Inoltre, nelle memorie difensive della Regione Puglia si
afferma che quest’ultima non avrebbe mai inteso subentrare
nel rapporto in essere tra ricorrente ed A.U.S.L. LE/1,
e che pertanto un rapporto diretto con la ricorrente non
sarebbe mai sorto; tale affermazione non trova piena coincidenza
non solo nella documentazione in atti (in cui si parla di
“cessazione” del rapporto, presupponendo quindi che
un rapporto esistesse), ma anche nelle difese dell’Amministrazione
sanitaria, che sembra invece accertare la ricostruzione
di parte ricorrente, secondo cui dopo la delibera di G.R.
nr. 1833/99 alla A.U.S.L. spettava soltanto la materiale
erogazione dei pagamenti, mentre le prestazioni erano rese
direttamente dalla ricorrente alla Regione.
In disparte quest’ultimo punto, il Collegio rileva che,
quale che sia la ricostruzione che s’intenda accogliere
del rapporto di collaborazione per cui è processo, va escluso
che la presente controversia rientri nella cognizione del
giudice amministrativo.
Laddove, infatti, si condivida l’impostazione secondo cui
trattasi di un vero e proprio appalto di servizi di informatica,
è evidente che le censure di parte ricorrente investono
atti e comportamenti dell’Amministrazione posti in essere
nella fase successiva alla costituzione del rapporto, e
pertanto è carente la giurisdizione di questo Tribunale
ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 31.3.1998, nr. 80.
Ciò è particolarmente evidente dopo la sentenza della Corte
Costituzionale 6.7.2004, nr. 204, che ha ristretto la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici
servizi, sostanzialmente, alle sole controversie nelle quali
si faccia questione di atti e provvedimenti posti in essere
dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi (ed infatti,
una delle critiche più frequentemente sollevate nei confronti
dell’intervento della Corte è consistita nel sottolineare
come con tale restringimento si finisca per circoscrivere
la cognizione del giudice amministrativo alle sole controversie
concernenti interessi legittimi, e quindi di fatto a svuotare
completamente la giurisdizione esclusiva).
In altri termini, le determinazioni adottate dalla Dirigenza
del Settore sanità della regione Puglia, su cui si incentrano
le censure di parte ricorrente, e che a suo dire tanti danni
le hanno cagionato, s’inseriscono certamente nella fase
esecutiva del rapporto di collaborazione in essere tra Amministrazione
e ricorrente, caratterizzate dalla natura tendenzialmente
paritetica dei diritti ed obblighi reciproci e dalla vigenza
di una disciplina convenzionale alla quale restano estranei
i poteri pubblicistici dell’Amministrazione.
È appena il caso di aggiungere che, anche anteriormente
alla sentenza nr. 204/04, parte consistente della giurisprudenza
aveva ritenuto che le controversie afferenti alla fase esecutiva
del rapporto di affidamento dei pubblici servizi (e quindi
attinenti alle vicende del rapporto tra affidatario e P.A.)
fuoriuscissero dalla giurisdizione esclusiva ex art.
33, afferendo ad una sfera privatistica estranea alla materia
dei “servizi pubblici” (cfr. Cass., SS.UU., 30.3.2000,
nr. 71; Cons. Stato, Sez. IV, 25.9.2002, nr. 4895).
Le considerazioni che precedono non variano, mutatis
mutandis, ove si concordi con la ricorrente nel qualificare
il rapporto di collaborazione in essere con le intimate
Amministrazioni come contratto associativo riconducibile
allo schema di cui all’art. 2549 c.c.: anche in questo caso,
a fortiori, si è in presenza di una controversia
relativa a vicende di un rapporto meramente civilistico.
A fronte di quanto sopra, ben poco pregio hanno gli argomenti
spersi dalla ricorrente a sostegno della sussistenza della
giurisdizione di questo Tribunale.
In primis, alcuna rilevanza ha il fatto che il rapporto
di collaborazione di che trattasi avesse ad oggetto l’esercizio
da parte della società ricorrente di attività proprie della
Regione Puglia, e quindi implicanti l’esercizio di poteri
pubblicistici: infatti, tale caratteristica è propria di
qualunque rapporto di concessione o affidamento a privati
di funzioni della P.A., ma evidentemente non esclude che
la disciplina convenzionale del rapporto sia strettamente
privatistica, e come tale rientri nella cognizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria.
In secondo luogo, non può dirsi che gli atti posti in essere
dalle Amministrazioni resistenti attengano ad una fase,
neanche lato sensu, “genetica” del rapporto, afferendo
gli stessi – all’evidenza – a scelte che hanno inciso sulle
vicende successive di esso (subentro di un soggetto ad un
altro, riconoscimento di corrispettivi etc).
Infine, non può ovviamente attribuirsi alcun rilievo al
fatto che, nell’ambito di un coevo giudizio dinanzi al giudice
ordinario, l’Amministrazione abbia eventualmente sostenuto
la sussistenza della giurisdizione amministrativa (trattandosi,
tra l’altro, di assunto nemmeno condiviso dall’A.G. in tale
sede procedente).
Sulla base dei rilievi che precedono, pertanto, s’impone
una declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo
palese il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione
I, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.12.2005,
con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Gennaro Ferrari - Presidente
Dott. Concetta Anastasi - Consigliere
Dott. Raffaele Greco - Referendario, est.