Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2006 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 11 gennaio 2006 n. 42
Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore
Trend Sviluppo Holding s.r.l. (avv. A. Bagnoli, V. Sarno e G. Chiaia Noya) c. Regione Puglia (avv. L. Ancora), A.U.S.L. LE/1 (avv. V.A. Pappalepore), A.R.E.S. (n.c.)


Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Attività finalizzate all’innovazione dell’organizzazione amministrativa, al miglioramento dei servizi ed alla realizzazione di maggiori economie di gestione, nonché azioni strumentali al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema socio-sanitario nazionale – Rapporto tra impresa e p.a. – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Va esclusa

Nel caso in cui il rapporto tra la ricorrente e le p.a. resistenti abbia ad oggetto attività finalizzate all’innovazione dell’organizzazione amministrativa, al miglioramento dei servizi ed alla realizzazione di maggiori economie di gestione, nonché azioni strumentali al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema socio-sanitario nazionale, va escluso che la relativa controversia rientri nella cognizione del giudice amministrativo, tanto che il suddetto rapporto lo si inquadri in un vero e proprio contratto di “associazione in partecipazione di natura patrimoniale” riconducibile all’art. 2549 c.c., tanto che lo si inquadri nello schema dell’appalto di servizi di informatica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Prima




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 225 del 2005 proposto dalla

Trend Sviluppo Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Bagnoli, Valentina Sarno e Giuseppe Chiaia Noya ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Bari alla via Putignani, 152,

CONTRO




- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Ancora ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Lecce alla via Imbriani, 30;

- l’Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Pizzoli, 8;

nonché nei confronti



dell’ARES – Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita nel presente giudizio,

per l’accertamento



del rapporto di collaborazione della Regione Puglia con la società ricorrente, finalizzato all’esercizio di attività fiduciarie, di pubblica utilità e di pubblico interesse, strumentali alla gestione della “Camera di Controllo e Compensazione” (c.d. Clearing House), illegittimamente considerato “cessato” dalla Dirigenza del Settore Sanità della Regione e dell’AUSL LE/1,


nonché per la condanna



della Regione Puglia e dell’ASL LE/1, per quanto di competenza, al pagamento delle somme dovute al gruppo ricorrente per l’attività espletata in virtù del suddetto rapporto, nonché al risarcimento dei danni,

previa concessione di idonee misure cautelari.




Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 21.12.2005, il Referendario, dott. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Bagnoli per la ricorrente, l’avv. Ancora per la Regione Puglia e l’avv. Pappalepore per l’A.U.S.L. LE/1;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O




Con ricorso notificato il 7-9 dicembre 2004, depositato presso la Sezione Distaccata di Lecce di questo Tribunale il 16 dicembre 2004, la Trend Sviluppo Holding S.r.l., società di partecipazioni industriali e di terziario avanzato inserita tra le imprese di Europartenariato della Confindustria, ha esposto circostanze relative al proprio rapporto di collaborazione con la Regione Puglia.
La vicenda di tale rapporto può così sinteticamente riassumersi:
- con Deliberazione di G.R. nr. 1833 del 27.12.1999, ad oggetto “DGR 1003/99 – Clearing House – Determinazioni attuative”, la Regione Puglia provvedeva a regolamentare il proprio rapporto con la ricorrente e l’A.U.S.L. LE/1, riguardante attività di pubblico interesse e di pubblica utilità (l’odierna ricorrente formalizzava la propria accettazione con nota del 22.2.2000);
- i compiti assegnati alla ricorrente, ai sensi degli artt. 43 L. nr. 449/97 e 10 L. nr. 36/94, avevano ad oggetto attività finalizzate all’innovazione dell’organizzazione amministrativa, al miglioramento dei servizi ed alla realizzazione di maggiori economie di gestione, nonché azioni strumentali al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema socio-sanitario nazionale, ed inoltre ad essa veniva attribuita la responsabilità di esercizio e gestione tecnica della Camera di Controllo e Compensazione istituita con la precedente delibera nr. 4337/98;
- quanto all’utile associativo da corrispondersi alla Trend Sviluppo Holding, la delibera nr. 1833/99 lo commisurava, nel rispetto di principi di congruità, equità e buona amministrazione, al tempo destinato alle attività moltiplicato per parametri fissati dal Ministero per l’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno nel 1989, riferiti alle previsioni della L. nr. 64/86, con riguardo alle attività definite dalla Deliberazione CIPI del 16.7.1986;
- quanto alla c.d. Clearing House, con la già citata delibera nr. 4437/98 la Regione Puglia aveva instaurato specifica collaborazione interistituzionale con l’A.U.S.L. LE/1, portando a beneficio dell’intero Servizio Sanitario Regionale il risultato delle attività compiute negli anni precedenti sulla base del rapporto associativo in essere tra la U.S.L. LE/1 e la Trend Sviluppo Holding, finalizzato al miglioramento economico funzionale di detta Azienda sanitaria;
- la costituzione ed operatività della Clearing House consentiva alla Regione di acquisire contezza del volume, del valore e della tipologia delle prestazioni ospedaliere erogate, e di porre rimedio ad una serie di inappropriatezze riscontrate, grazie ad una serie di apporti (analiticamente indicati in ricorso) che le consentivano un guadagno netto pari a tre esercizi finanziari;
- in virtù della delibera nr. 1833/99, all’odierna ricorrente venivano liquidate dalla A.U.S.L. LE/1, a fronte delle attività rese per la Regione, le somme di € 2.878.731 per l’anno 2000, € 2.974.792 per l’anno 2001, € 2.677.313 per l’anno 2002 ed € 1.338.656 per l’anno 2003, tutte comprensive di I.V.A. al 20 %;
- con delibera di G.R. nr. 1073 del 2002, veniva avviato procedimento per l’esclusione dal rapporto della A.U.S.L. LE/1, i cui apporti d’opera si erano progressivamente affievoliti nel tempo, limitandosi ormai quasi esclusivamente alla materiale liquidazione delle competenze maturate dalla Trend Sviluppo Holding per effetto delle delibera nr. 1833/99;
- col medesimo provvedimento, l’Amministrazione regionale prevedeva una ridefinizione degli aspetti economici del rapporto, la cui congruità avrebbe poi dovuto essere valutata, a maggior tutela delle parti, da una commissione di tre esperti designati dall’ARES;
- a seguito di ciò, sia il Dirigente del Settore Sanità della Regione Puglia che l’odierna ricorrente provvedevano a trasmettere al Direttore Generale dell’ARES documentazione utile per le suddette attività cognitive;
- la Commissione nominata dall’ARES, nell’aprile 2003, al di fuori della sequenza procedimentale definita dalla delibera nr. 1073/02, produceva proprie autonome considerazioni riguardanti il rapporto in essere tra Regione Puglia e Trend Sviluppo Holding, indicando come importo annuo di riferimento da assumere per la negoziazione quello di € 1.320.310,00, con la precisazione che detto ammontare era stato determinato con riferimento a tariffe medie di mercato per operatori di informatica, e che restavano fuori dalla competenza della Commissione le determinazioni in ordine all’apporto di beni immateriali, non valutabili in termini di mero valore commerciale;
- con nota prot. nr. 2619 del 5.6.2003, il Direttore regionale dell’ARES, nel trasmettere alla Regione la suindicata relazione, evidenziava: a) come la stessa non potesse dirsi esaustiva, atteso che configurava il rapporto di collaborazione in essere come di prestazione di servizi di informatica (ITC), laddove invece trattavasi di rapporto di associazione in partecipazione riconducibile all’art. 2549 c.c.; b) che da essa restava esclusa ogni valutazione in ordine all’uso economico di opere dell’ingegno rese disponibili dalla Trend Sviluppo Holding; c) che non era chiaro in che modo fosse stato determinato il costo del personale indicato dalla Commissione;
- tale deviazione rispetto all’iter procedimentale previsto dalla delibera nr. 1073/02, ad avviso della ricorrente, indiceva la Dirigenza del Settore Sanità della Regione Puglia, a sua volta, ad assumere a sua volta determinazioni illegittime, sub specie di atti e disposizioni in danno non solo della ricorrente medesima, sul presupposto che le richiamate valutazioni della Commissione costituissero vere e proprie “decisioni”;
- in particolare, dopo un’inerzia protrattasi dal giugno all’agosto del 2003, la Trend Sviluppo Holding, con nota dell’8.9.2003 (prot. nr. L178/CdA/FB/as), evidenziava alla predetta Dirigenza la non assimilabilità di un rapporto di associazione in partecipazione di natura patrimoniale – quale quello in essere tra l’Amministrazione regionale e la stessa ricorrente – ed un appalto di servizi di informatica, la non riconducibilità dei molteplici ed effettivi apporti resi dalla Trend Sviluppo Holding a prestazioni monotematiche concernenti servizi di tipo informatico, la necessità in ogni caso di compiere una valutazione riferita ai costi medi rilevati in altri contratti in essere con AA.SS.LL. della Regione Puglia rispetto alle quotazioni medie di mercato previste per impegni contrattuali confrontabili;
- tuttavia, con nota prot. nr. 24/1618/1 del 1.1.2004, la Dirigenza del Settore Sanità stabiliva, a far data dal 1.1.2002 (e quindi con effetto retroattivo), di attribuire valore pari ad euro zero alle opere dell’ingegno ed agli intangible assets resi disponibili dalla ricorrente, in ciò disattendendo non solo le proprie precedenti determinazioni, ma anche le stesse conclusioni della Commissione ARES (che aveva omesso di valutare tali apporti, ma – come sopra evidenziato – senza che ciò implicasse una loro valutazione pari a zero);
- prima ancora, la medesima Dirigenza predisponeva proposta di provvedimento alla Giunta Regionale (Cod. Cifra SAN/DEL/2003/00132), finalizzata alla cessazione dei rapporti di collaborazione della Trend Sviluppo Holding con la Regione Puglia, assumendo illegittimamente ed erroneamente: a) l’illegittimità costitutiva della Clearing House, impropriamente ricondotta alle sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis D. Lgs. nr. 502/92, mentre come già detto essa risaliva al 1988 ed era avvenuta nel quadro normativo di cui alle LL.RR. nr. 7/97 e 36/94 ed alla L. nr. 449/97 (tale incongruità risultava eliminata a penna nella versione definitiva della delibera di G.R.); b) l’asserita eccessiva onerosità del rapporto di collaborazione, non supportata però da elementi oggettivi, ed anzi smentita dalle evidenze degli apporti resi dalla ricorrente e dal pieno rispetto dei principi illo tempore affermati nella delibera nr. 1833/99; c) l’esistenza di presunte sovrapposizioni tra l’attività della Trend Sviluppo Holding e quella della Svim Service, società che intrattiene distinto rapporto contrattuale per l’informatizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- la Giunta Regionale, in sede di adozione della delibera nr. 1653 del 4.11.2003, oltre ad eliminare – come già evidenziato – l’erroneo riferimento all’art. 9 bis D. Lgs. nr. 502/92, apportava ulteriori rilevanti modifiche rispetto alla proposta dirigenziale, ed in particolare: 1) evitava di approvare quanto evidenziato dal dirigente, sostituendo la formula “approva”, con quella “prende atto”; 2) nella parte dispositiva, disponeva “di interrompere al 31 gennaio 2004 il rapporto di collaborazione con la Azienda USL LE/1, instaurato con atto nr. 4337 del 29.12.1998”; 3) aggiungeva la deliberazione “di riservarsi ulteriori determinazioni circa la gestione della Camera di Controllo e Compensazione”;
- malgrado ciò, con nota prot. nr. 24/372/1 dell’8.1.2004, il Dirigente del Settore Sanità arbitrariamente disponeva di far cessare il rapporto tra regione Puglia e Trend Sviluppo Holding;
- a seguito della notifica di detta nota, l’odierna ricorrente, con raccomandata A.R. del 6.2.2004 (prot. L108/04/PRS) indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, evidenziava l’illegittimità della disposta cessazione, e l’abuso di potere a suo avviso posto in essere dalla Dirigenza;
- ciò non di meno, anche in seguito proseguiva l’inerzia della Dirigenza medesima nel dare attuazione alla procedura di cui alla delibera nr. 1073/02, e anzi, con nota del 5.3.2004 (prot. nr. 24/5650/1), il Dirigente rendeva al Presidente della Giunta una non veritiera rappresentazione dei fatti;
- conseguentemente, con atto di significazione e connesso documento di verifica del 19.4.2004, la ricorrente segnalava al Presidente della Regione Puglia la corretta sequenza degli eventi, evidenziando le gravi responsabilità a carico del Dirigente ed i possibili effetti dannosi suscettibili di derivarne a carico della stessa Amministrazione regionale;
- in tali ultimi atti, fra l’altro, la ricorrente evidenziava l’infondatezza delle presunte illegittimità riscontrate dalla Dirigenza con riguardo al momento genetico del rapporto, non essendo necessaria una procedura di evidenza pubblica ex D. Lgs. nr. 157/95, disciplina che non si applica ad attività rientranti nel potere autarchico della P.A., si può applicare esclusivamente agli appalti aventi ad oggetto servizi, non si applica comunque “ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice” (art. 5, lett. f), D. Lgs. nr. 157/95), né è necessaria la procedura di evidenza pubblica “nel caso in cui per motivi di natura tecnica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi” (art. 7, comma II, lett. b), D. Lgs. nr. 157/95);
- dei gravi danni cagionati alla ricorrente dall’illegittima condotta del Dirigente era informato anche il Ministero del Lavoro, il quale, con D.M. 21.6.2004, nr. 34299, concedeva eccezionalmente, con erogazione diretta da parte dell’INPS, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a favore del personale dipendente della Trend Sviluppo Holding, al fine di tutelare un raro patrimonio di competenze professionali;
- in prosieguo, il Dirigente del Settore Sanità della Regione Puglia poneva in essere ulteriori iniziative in danno dell’odierna ricorrente, ed in particolare: a) ordinava al Direttore Generale dell’A.U.S.L. LE/1 di non corrispondere alla Trend Sviluppo Holding i pagamenti dovuti per l’anno 2003 per € 1.388.660,00, nonché di trattenere ulteriori somme per € 1.092.948,00 relative all’esercizio 2002, a valere sui crediti della Trend Sviluppo Holding derivanti da altro rapporto contrattuale intercorrente con la A.S.L.; b) determinava, con tale condotta, l’applicazione a carico della ricorrente di sanzioni per ulteriori milioni di euro, a causa dell’impossibilità di adempiere ai dovuti pagamenti verso l’Erario, nonché ai versamenti contributivi, ed inoltre degli oneri straordinari connessi all’attivazione degli ammortizzatori sociali a tutela del personale dipendente; c) precludeva, conseguentemente, ogni nuova attività alla ricorrente, ed in particolare un rapporto di collaborazione in fieri con la regione Sicilia; d) determinava l’esposizione della ricorrente per € 2.717.700,00, per programmi di ricerca ricompresi in un pregresso accordo quadro con l’Unicredito; e) costringeva la ricorrente a cedere partecipazioni societarie per far fronte a tali difficoltà economiche; f) le determinava danni per milioni di euro per perdita dell’avviamento e lesione dell’immagine; g) faceva sorgere il rischio, a fronte degli interventi sul capitale della partecipata Interim 25 Italia deliberati dall’Assemblea Straordinaria del 18.11.2004 in ragione di quanto disposto dal D. Lgs. 10.9.2003, nr. 276, in materia di Agenzie per il Lavoro, che, in difetto di tempestiva effettuazione dei versamenti, detta Agenzia perdesse l’autoriozzazione ministeriale, ovvero che la ricorrente ne venisse totalmente spossessata della proprietà;
- a tutto ciò si aggiungeva, a danno esclusivo dell’Amministrazione regionale, la lesione della possibilità di recupero nelle casse della Regione di una somma non inferiore ad € 4.500.000,00 per credito d’imposta su utili associativi maturati dalla ricorrente;
- a tale attività persecutoria posta in essere dal Dirigente del Settore Sanità, la Giunta Regionale ed il suo Presidente rimanevano sostanzialmente estranei;
- pur in presenza di tale situazione, la Trend Sviluppo Holding manifestava responsabilmente il proposito di garantire la continuità dell’azione amministrativa della Regione Puglia, nelle more della ricerca di una soluzione.
Tutto ciò premesso, pur nella perdurante possibilità di un bonario componimento della vicenda, la ricorrente ha adito questo Tribunale allo scopo, a suo avviso non più procrastinabile, di ricostituire la situazione di legalità nel rapporto intercorrente fra i due soggetti e frenare l’ulteriore peggioramento dei gravissimi danni già prodottisi.
La ricorrente ha chiesto, pertanto:
a) riconoscersi la sussistenza di un rapporto di associazione in partecipazione di natura patrimoniale ex art. 2549 c.c., tuttora in essere, fra la Regione Puglia e la Trend Sviluppo Holding;
b) accertarsi l’infondatezza delle illegittimità paventate dalla Dirigenza del Settore Sanità della Regione Piglia, e per converso l’illegittimità delle condotte poste in essere da detta Dirigenza in danno della ricorrente;
c) dichiararsi la nullità ed improduttività di effetti giuridici di tutti gli atti finalizzati a dichiarare “cessato” il suindicato rapporto, e segnatamente: le note del Direttore Generale della U.S.L. LE/1 prot. nr. 1656/RF del 30.9.2004, prot. 1065/P del 21.7.2004 e prot. 1597/P del 15.7.2004; le note del Dirigente del Settore Sanità prot. 24/5650/1 del 5.3.2004, prot. 24/1618/1 del 20(?).1.2004 e prot. 24/372/1 dell’8.1.2004; la Deliberazione di G.R. nr. 1653 del 4.11.2003, per l’indebito uso fattone; tutti i pareri della Commissioni di esperti dell’ARES; nonché di ogni ulteriore analogo atto promanante da dette Autorità;
d) condannarsi la Regione Puglia e l’A.U.S.L. LE/1, per quanto di competenza, al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le somme dovute in ragione dell’attività prestata nell’ambito del suindicato rapporto di associazione in partecipazione, oltre interessi;
e) condannare gli Enti debitori al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente dalla illegittime condotte lamentate.
In via cautelare, ha chiesto altresì disporsi misure idonee ad impedire l’ulteriore prodursi di danni gravissimi ed irreparabili nei propri confronti.
In data 22 dicembre 2004 si è costituita l’A.U.S.l. LE/1, eccependo in limine l’incompetenza della Sezione Distaccata di Lecce ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e nel merito opponendosi con brevi argomentazioni all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
In data 28 dicembre 2004 si è costituita anche la regione Puglia, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e della domanda di sospensiva; con successiva memoria del 17 gennaio 2005, ha anch’essa fatto proprie le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di difetto di giurisdizione.
Con decreto presidenziale nr. 279 del 2 febbraio 2005, all’esito della camera di consiglio del 19 gennaio antecedente, preso atto dell’adesione di parte ricorrente all’eccezione di incompetenza territoriale, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Sede di Bari di questo Tribunale.
Con memoria depositata il 22 febbraio 2005, la Regione Puglia ha nuovamente eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché la sua irricevibilità per tardività, e nel merito si è opposta all’accoglimento dell’istanza cautelare.
Altrettanto ha fatto l’A.U.S.L. LE/1, con memoria del 10 maggio 2005.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2005, su richiesta di parte ricorrente, la trattazione della domanda cautelare è stata differita per essere abbinata a quella del merito.
Fissata l’udienza di trattazione del merito, entrambe le parti resistenti hanno depositato memorie in data 9 dicembre 2005, ribadendo le eccezioni in rito già formulate e chiedendo dichiararsi nel merito l’infondatezza del ricorso.
La ricorrente ha a sua volta prodotto memorie il 10 e il 15 dicembre 2005, replicando brevemente ai rilievi di controparte ed insistendo per l’accoglimento del gravame.
All’udienza del 21 dicembre 2005, la causa è stata trattenuta per la decisione.


D I R I T T O




In via del tutto preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata da entrambe le parti resistenti.
L’eccezione è fondata.
Ed invero, ad avviso del Collegio, la risoluzione della questione relativa alla giurisdizione può prescindere dall’approfondimento del punto, controverso inter partes, relativo alla qualificazione da darsi al rapporto di collaborazione intrattenuto dalla ricorrente con le Amministrazioni resistenti.
Tale rapporto, secondo la ricorrente, è inquadrabile in un vero e proprio contratto di “associazione in partecipazione di natura patrimoniale” riconducibile all’art. 2549 c.c., mentre dagli atti posti in essere dalle intimate Amministrazioni emerge che le stesse (e soprattutto la Regione Puglia) lo avrebbero inquadrato nello schema dell’appalto di servizi.
Inoltre, nelle memorie difensive della Regione Puglia si afferma che quest’ultima non avrebbe mai inteso subentrare nel rapporto in essere tra ricorrente ed A.U.S.L. LE/1, e che pertanto un rapporto diretto con la ricorrente non sarebbe mai sorto; tale affermazione non trova piena coincidenza non solo nella documentazione in atti (in cui si parla di “cessazione” del rapporto, presupponendo quindi che un rapporto esistesse), ma anche nelle difese dell’Amministrazione sanitaria, che sembra invece accertare la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui dopo la delibera di G.R. nr. 1833/99 alla A.U.S.L. spettava soltanto la materiale erogazione dei pagamenti, mentre le prestazioni erano rese direttamente dalla ricorrente alla Regione.
In disparte quest’ultimo punto, il Collegio rileva che, quale che sia la ricostruzione che s’intenda accogliere del rapporto di collaborazione per cui è processo, va escluso che la presente controversia rientri nella cognizione del giudice amministrativo.
Laddove, infatti, si condivida l’impostazione secondo cui trattasi di un vero e proprio appalto di servizi di informatica, è evidente che le censure di parte ricorrente investono atti e comportamenti dell’Amministrazione posti in essere nella fase successiva alla costituzione del rapporto, e pertanto è carente la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 31.3.1998, nr. 80.
Ciò è particolarmente evidente dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6.7.2004, nr. 204, che ha ristretto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, sostanzialmente, alle sole controversie nelle quali si faccia questione di atti e provvedimenti posti in essere dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi (ed infatti, una delle critiche più frequentemente sollevate nei confronti dell’intervento della Corte è consistita nel sottolineare come con tale restringimento si finisca per circoscrivere la cognizione del giudice amministrativo alle sole controversie concernenti interessi legittimi, e quindi di fatto a svuotare completamente la giurisdizione esclusiva).
In altri termini, le determinazioni adottate dalla Dirigenza del Settore sanità della regione Puglia, su cui si incentrano le censure di parte ricorrente, e che a suo dire tanti danni le hanno cagionato, s’inseriscono certamente nella fase esecutiva del rapporto di collaborazione in essere tra Amministrazione e ricorrente, caratterizzate dalla natura tendenzialmente paritetica dei diritti ed obblighi reciproci e dalla vigenza di una disciplina convenzionale alla quale restano estranei i poteri pubblicistici dell’Amministrazione.
È appena il caso di aggiungere che, anche anteriormente alla sentenza nr. 204/04, parte consistente della giurisprudenza aveva ritenuto che le controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto di affidamento dei pubblici servizi (e quindi attinenti alle vicende del rapporto tra affidatario e P.A.) fuoriuscissero dalla giurisdizione esclusiva ex art. 33, afferendo ad una sfera privatistica estranea alla materia dei “servizi pubblici” (cfr. Cass., SS.UU., 30.3.2000, nr. 71; Cons. Stato, Sez. IV, 25.9.2002, nr. 4895).
Le considerazioni che precedono non variano, mutatis mutandis, ove si concordi con la ricorrente nel qualificare il rapporto di collaborazione in essere con le intimate Amministrazioni come contratto associativo riconducibile allo schema di cui all’art. 2549 c.c.: anche in questo caso, a fortiori, si è in presenza di una controversia relativa a vicende di un rapporto meramente civilistico.
A fronte di quanto sopra, ben poco pregio hanno gli argomenti spersi dalla ricorrente a sostegno della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale.
In primis, alcuna rilevanza ha il fatto che il rapporto di collaborazione di che trattasi avesse ad oggetto l’esercizio da parte della società ricorrente di attività proprie della Regione Puglia, e quindi implicanti l’esercizio di poteri pubblicistici: infatti, tale caratteristica è propria di qualunque rapporto di concessione o affidamento a privati di funzioni della P.A., ma evidentemente non esclude che la disciplina convenzionale del rapporto sia strettamente privatistica, e come tale rientri nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
In secondo luogo, non può dirsi che gli atti posti in essere dalle Amministrazioni resistenti attengano ad una fase, neanche lato sensu, “genetica” del rapporto, afferendo gli stessi – all’evidenza – a scelte che hanno inciso sulle vicende successive di esso (subentro di un soggetto ad un altro, riconoscimento di corrispettivi etc).
Infine, non può ovviamente attribuirsi alcun rilievo al fatto che, nell’ambito di un coevo giudizio dinanzi al giudice ordinario, l’Amministrazione abbia eventualmente sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa (trattandosi, tra l’altro, di assunto nemmeno condiviso dall’A.G. in tale sede procedente).
Sulla base dei rilievi che precedono, pertanto, s’impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo palese il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I,
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.12.2005, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Gennaro Ferrari - Presidente
Dott. Concetta Anastasi - Consigliere
Dott. Raffaele Greco - Referendario, est.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento