Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2006 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 11 gennaio 2006 n. 38
Gennaro Ferrari – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore
Pentha Ufficio s.a.s. (avv. U. e V. Operamolla) c. Comune di Trani (avv. A. Maggi), SECA s.r.l. (avv. R. Ventura)


Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Criterio di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Attribuzione del punteggio – Obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la p.a. ha l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o, nel caso di licitazione privata, nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI, SEZIONE PRIMA




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso R.G. n.1068 del 2004, proposto da

“Pentha Ufficio s.a.s.” in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. Francesco Torsello, con sede in Trani, corso Italia, n.34, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Operamolla e Vincenzo Operamolla ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Bari, via Dante, n.201;


CONTRO




il Comune di Trani, in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi del Foro di Trani ed elettivamente domiciliato presso la segreteria della I° Sezione del T.A.R. Bari;


E NEI CONFRONTI DI




“SECA s.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Saveria Mastropasqua, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Ventura del Foro di Trani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Dodaro, in Bari, via Imbriani, n.26;

PER L’ANNULLAMENTO



1)
della determinazione del Dirigente della III° Ripartizione del Comune di Trani n.63 del 13.4.2004, con la quale la “Pentha Ufficio s.a.s.” era stata esclusa dalla licitazione privata per il servizio triennale di assistenza macchine per ufficio, nonché degli atti consequenziali e presupposti, nonché per la condanna al risarcimento del danno;
2) con i motivi aggiunti depositati il 24 agosto 2004 : della determinazione dirigenziale n.99 del 9.7.2004 del Dirigente della III° Ripartizione del Comune di Trani di aggiudicazione definitiva alla “Seca s.r.l.” dell’appalto relativo all’assistenza, riparazione e manutenzione delle macchine di ufficio comunali, nonché dei provvedimenti contenuti nei verbali di gara del 28.6.2004 e 29.6.2004, allo stato non conosciuti, nonché per l’annullamento degli atti presupposti e consequenziali quali la stipula del contratto disposta in forza della delibera n.99 del 9.7.04 e per la condanna al pagamento delle spese processuali;
3) con i motivi aggiunti depositati il 19 ottobre 2004: della Determina Dirigenziale n.123 del 30.9.04, nella parte in cui ammette con riserva la ricorrente alla gara di appalto per il servizio triennale di assistenza, riparazione, manutenzione macchine per ufficio, nonché per la condanna al risarcimento del danno e per la condanna al pagamento delle spese processuali;
4) con i motivi aggiunti depositati il 26 ottobre 2004: dei verbali di gara dell’11.10.2004 e della determina dirigenziale contenuta nei verbali di gara dell’11.10.2004 di attribuzione del punteggio e aggiudicazione provvisoria alla Seca s.r.l. della gara di appalto per il servizio triennale di assistenza, riparazione, manutenzione macchine per ufficio, nonché dei verbali di gara del 15.10.2004 e della determina dirigenziale contenuta nei verbali di gara del 15.10.2004 di attribuzione del punteggio e aggiudicazione provvisoria alla “Seca s.r.l.” della gara di appalto sopra specificato nonché degli atti consequenziali e presupposti anche ove non conosciuti, ed in particolare della delibera Dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara a Seca s.r.l. del 19.10.2004, n.136, e per la condanna al risarcimento dei danni;
5) con i motivi aggiunti depositati il 5 gennaio 2005: del contratto stipulato il 14.12.2004 fra il Comune di Trani e la “Seca s.r.l.” in relazione alla gara di appalto per il servizio triennale di assistenza, riparazione, manutenzione macchine per ufficio e per la condanna al risarcimento dei danni, nonché per l’annullamento dell’atto presupposto costituito dalla Determina Dirigenziale n.136 del 19.10.2004.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 24 agosto 2004, 19 ottobre 2004, 26 ottobre 2004 e 5 gennaio 2005;
Constatata la costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, il relatore Cons. CONCETTA ANASTASI e uditi altresì per le parti gli avvocati, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con atto notificato in data 14.5.2004 e depositato in data 27.5.2004, la ricorrente premetteva che il Comune di Trani, con delibera di G.M. n.70 del giorno 1.8.2003 e determina dirigenziale n.138 del 15.9.2003, bandiva una gara di appalto con le modalità della licitazione privata per l’espletamento del servizio di assistenza, manutenzione e riparazione macchine d’ufficio in dotazione ad uffici, scuole comunali e uffici giudiziari per la durata di anni tre, con canone posto a base dell’appalto , pari ad €.114.421,03, oltre I.V.A. 20%.
Precisava che, con lettera del 23.12.2003, venivano invitate a presentare le proprie offerte le ditte “Pentha Ufficio s.a.s.” e “Seca s.r.l.” e che, in data 22.1.2004, venivano avviate le fasi concorsuali per la verifica delle offerte ai fini dell’aggiudicazione della gara.
Esponeva che, nel corso delle operazioni, la “Seca s.r.l.”, con nota prot. n.10994 del 16.3.2004, chiedeva l’esclusione della “Pentha Ufficio s.a.s.”, per violazione dell’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:2000 dalla medesima presentata non sarebbe stata corrispondente alla categoria “manutenzione ed assistenza macchine per ufficio”, portante il codice di attività “EA33”, che contraddistingue la macroarea “Tecnologia dell’informazione”.
Conseguentemente, il Comune, escludeva la ricorrente dalla gara di che trattasi con l’impugnato provvedimento, avverso cui la ricorrente deduceva il seguente motivo:
1)violazione dell’art.7 della legge n.241/90. Violazione degli art.10 e seg. D.Lgs. n.157/95- Violazione art.5 capitolato speciale e violazione bando di gara- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 18 giugno 2004, si costituiva il Comune di Trani e rilevava, in diritto, la non applicabilità dell’art.7 legge n.241/90 alle ipotesi concernenti i provvedimenti di esclusione da una gara, in quanto atti vincolati, e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Con atto depositato in data 11 giugno 2004, si costituiva la “Seca s.r.l.”, che, con memoria del 22 giugno 2004, deduceva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti di gara e, in particolare, di quelli concernenti l’approvazione del capitolato speciale di gara, bando di gara e lettera di invito e, nel merito, concludeva per l’infondatezza del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Con memoria depositata in data 1.7.2004, la ricorrente replicava alle considerazioni svolte dalla controinteressata.
Con memoria depositata in data 19 luglio 2004, il Comune di Trani insisteva per la legittimità del proprio operato.
Con memoria depositata in data 20 luglio 2004, la ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Con ordinanza cautelare n.789 del 21 luglio 2004, questa Sezione disponeva l’ammissione con riserva della ricorrente alla gara de qua.
Con motivi aggiunti notificati in data 17.8.2004, la “Pentha Ufficio s.a.s.” impugnava la determina dirigenziale n.99 del 9.7.2004 di aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo alla “Seca s.r.l.” nonché dei provvedimenti contenuti nei verbali di gara del 28.6.2004 e 29.6.2004, deducendo:
-violazione art.10 e seguente D. Lgs. n.157/95. eccesso di potere per difetto di interesse pubblico, sviamento della causa e interesse pubblico, contraddittorietà con precedenti atti e comportamenti della pubblica amministrazione. contrasto con giudicato cautelare.
Con memoria depositata in data 27.9.2004, il Comune di Trani precisava, tra l’altro, che, nelle more del giudizio, con determinazione dirigenziale del 1.9.2004 n.115, era stata ritirata in via di autotutela la determina dirigenziale n.99 del 9.7.2004, di aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione alla controinteressata e, pertanto, eccepiva l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Con motivi aggiunti notificati il 5.10.2004 e depositati il 19.10.2004, la ricorrente impugnava la determina dirigenziale n.123 del 30.9.2004, che l’amministrazione fondava anche sull’ordinanza cautelare precitata n.789/2004, nella parte in cui, pur ammettendo la “Pentha Ufficio s.a.s.” alla gara de qua, esprimeva così, fra l’altro, la propria riserva: “Dato atto che a seguito di valutazioni dell’Ente si appaleserebbe consequenziale confermare l’esclusione”.
A sostegno della propria impugnativa, deduceva:
1)violazione del giudicato cautelare- Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Con memoria depositata in data 26 ottobre 2004, il Comune di Trani precisava che, successivamente, l’appalto era stato aggiudicato in via definitiva alla controinteressata con determinazione dirigenziale n.136 del 19.10.2004, non impugnata, con la conseguenza che, ormai, sarebbero divenuti improcedibili per cessata materia del contendere anche questi nuovi motivi aggiunti, dei quali, comunque, per mero tuziorismo difensivo, si soffermava ad illustrarne l’infondatezza.
Anche la breve memoria difensiva depositata in data 26.10.2004 da “Seca s.r.l.” rilevava la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a causa dell’omessa impugnativa dell’aggiudicazione conclusiva del procedimento.
Con motivi aggiunti notificati in data 25.10.2004 e depositati in data 26.10.2004, parte ricorrente impugnava i verbali di gara delle sedute occorse nei giorni 11.10.2004 e 15.10.2004 e svolgeva i seguenti motivi di diritto:
1)violazione bando di gara art.6. –eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione illogicità ed irrazionalità degli atti, contraddittorietà con precedenti atti della pubblica amministrazione.
La ricorrente lamentava che il Comune, mentre nel verbale di gara del 12.2.2004 aveva attribuito quattro punti alla proposta migliorativa della “Pentha Ufficio s.a.s.”, con le nuove determinazioni assunte, contraddittoriamente, attribuiva soltanto due punti per la medesima proposta migliorativa “Pentha Ufficio s.a.s.”, mentre la conferma del punteggio, a suo tempo attribuitole, avrebbe potuto determinare l’esito favorevole della gara in suo favore.
Dopo aver illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso, l’operato dell’amministrazione sarebbe illogico ed irrazionale, oltre che contraddittorio, insisteva per l’accoglimento delle proprie tesi.
Con memoria depositata in data 23 novembre 2004, la controinteressata “ Seca s.r.l.” deduceva l’inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso il verbale dell’11.10.2004, dal momento che, già nel precedente verbale dell’8.10.2004, erano stati fissati i punteggi da attribuire alle ditte, di contenuto direttamente lesivo delle pretese svolte dalla parte ricorrente.
Con memoria depositata in data 23.11.2004, la ricorrente precisava che, con i motivi aggiunti notificati in data 23.10.2004, era stata impugnata anche la delibera di aggiudicazione e che il verbale dell’8.10.2004 non era espressamente menzionato nel verbale dell’11.10.2004.
Con memoria depositata in data 9.12.2005, la ricorrente replicava in modo più diffuso alle eccezioni svolta ex adverso .
Con memoria depositata in data 10.12.2004, la controinteressata insisteva particolarmente nell’eccezione di omessa impugnativa del verbale del giorno 8.10.2004 e rilevava che il verbale del 12.2.2004, su cui la ricorrente aveva fondato i suoi profili di gravame, sarebbe un documento inesistente.
Con memoria depositata in data 13.12.2004, il Comune di Trani depositatava una memoria conclusionale e riepilogativa i fatti caratterizzanti la complessa vicenda.
Questa Sezione, con ordinanza n.1137 del 24.11.2004, rigettava la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, con la seguente motivazione. “Considerato che gli scritti difensivi depositati dalle parti propongono all’attenzione del Collegio delicate questioni di ordine interpretativo che non possono essere definite a seguito della sommaria cognizione propria della fase cautelare”.
Con motivi aggiunti notificati in data 17.12.2004 e depositati in data 5.1.2005, la ricorrente impugnava il contratto stipulato in data 14.12.2004, fra il Comune di Trani e la “Seca s.r.l.” e deduceva:
-violazione bando di gara- Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’attività amministrativa – Contraddittorietà con precedenti atti della pubblica amministrazione.
Con memoria depositata in data 24.1.2005, il Comune di Trani eccepiva la tardività del deposito dei motivi aggiunti, per decorrenza dei termini dimidiati, nella parte in cui erano intesi a censurare il provvedimento di aggiudicazione n.136 del 19.10.2004 e inoltre, eccepiva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di annullamento del contratto stipulato in esito all’aggiudicazione.
Con memoria del 25.1.2005, la controinteressata insisteva nelle proprie eccezioni e deduzioni, riprendendo questioni già esaminate.
Con memoria del 25.1.2005, la ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del 21.12.2005, il ricorso passava in decisione.


DIRITTO




1.
Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti depositati il 24 agosto 2005 avverso la determina n.99 del 9.7.2004 di aggiudicazione definitiva alla “Seca s.r.l.” dell’appalto de quo, poiché l’amministrazione, con determina dirigenziale n.115 del 1.9.2005, ha ritirato in via di autotutela detta aggiudicazione.
Invero, ciò ha determinato altresì la caducazione automatica di tutto il relativo procedimento di gara, con conseguente venir meno di una delle condizioni dell’azione giurisdizionale ex art.100 c.p.c. alla coltivazione del gravame proposto avverso il provvedimento di esclusione, impugnato con il ricorso principale.
La valenza della presente decisione determina, altresì, secondo i generali principi del processo amministrativo, anche il venir meno della misura cautelare contenuta nell’ord. n.789 del 21 luglio 2004, di ammissione con riserva della ricorrente alla gara annullata, per cui la Determina Dirigenziale n.123 del 30.9.2004, dispositiva dell’ammissione “con riserva” della ricorrente al nuovo procedimento di gara -emanato dall’Amministrazione in sua ritenuta attuazione ed impugnata con i motivi aggiunti depositati il 19 ottobre 2004 limitatamente al contenuto della “riserva”- non può essere considerata come vincolata ai limiti del “giudicato cautelare”, ma come provvedimento avente una sua autonoma valenza, emanato nell’ambito delle sue scelte discrezionali .
Orbene, la valutazione della permanenza dell’interesse di parte ricorrente ex art.100 c.p.c. alla coltivazione dell’impugnativa proposta con i motivi aggiunti depositati il 19 ottobre 2004, si appalesa come direttamente discendente dalla soluzione delle questioni sollevate con i motivi aggiunti depositati in data 26.10.2004, avverso l’aggiudicazione conclusiva di tale secondo procedimento di gara rinnovato.
2. Appare, quindi, opportuno, a questo punto, esaminare preliminarmente i motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2004, con cui la ricorrente ha impugnato le determinazioni amministrative contenute nei verbali del giorno 11.10.2004 e 15.0.2004, lamentando che il Comune di Trani, mentre in relazione alle componenti principali dell’offerta (prezzo, personale, tempi di intervento), ha attribuito un maggiore punteggio alla “Pentha s.a.s.” (che ha offerto un prezzo inferiore di 10.000 euro, cioè 15.000 euro circa di canone annuale contro i 25000 della “Seca s.r.l.”), in relazione alla componente relativa alle “proposte migliorative”, ha assegnato un maggiore punteggio alla controinteressata, con ciò determinando un capovolgimento dell’esito della gara (in sostanza, il Dirigente ha attribuito 4 punti alla “Seca s.r.l.”e 2 alla “Pentha s.a.s.”, in relazione alla componente dell’offerta “proposte migliorative”).
Ad avviso dell’esponente, sarebbe irrazionale ed illogica l’attribuzione alla “Seca s.r.l.” di:
a) 1 punto per la proposta migliorativa di inventario delle macchine comunali, dal momento che l’art.14 del bando di gara avrebbe precisato che lo stesso Comune avrebbe già provveduto ad inventariare analiticamente i “tipi e numero delle macchine oggetto della gara”;
b) 1 punto per l’assicurazione contro vizi e difetti materiali di consumo delle macchine di ufficio, perché i materiali di consumo (cartucce, toner) non potrebbero durare mai 12 mesi ed eventuali vizi e difetti di installazione sarebbero garantiti, in ogni caso, dall’appaltatore in forza delle norme di legge;
c) 1 punto per la proposta migliorativa contenuta nella garanzia assicurativa per incidenti e rotture della macchine e componenti dalla sede dell’azienda fino alla consegna del Comune, poiché questi oneri graverebbero sull’appaltatore per legge e la garanzia assicurativa sarebbe proposta migliorativa per il Comune;
d) 1 punto per la proposta migliorativa contenuta nella garanzia assicurativa per incidenti e rotture delle macchine e componenti dalla sede dell’azienda fino alla consegna in Comune, dal momento che gli eventuali incidenti intervenuti fino alla consegna dei beni graverebbero per legge sull’appaltatore, per cui la copertura assicurativa, in sostanza, servirebbe soltanto a garantire la “Seca s.r.l.” dai rischi dell’attività di impresa.
Ad avviso dell’esponente, le suddette determinazioni amministrative, oltre ad essere illogiche, si porrebbero altresì in palese contraddizione con la valutazione effettuata per le medesime proposte migliorative nel verbale del 12.2.2004, reso nell’ambito del primo procedimento di gara, già annullato in via di autotutela.
Ad avviso dell’esponente, nella specie, sarebbe stata violata la seconda parte dell’art.6 del bando che prevede “l’attribuzione del punteggio massimo disponibile alla componente della offerta ritenuta più vantaggiosa e, poiché l’offerta risulta avere quattro componenti, il dirigente avrebbe dovuto individuare, fra le quattro componenti dell’offerta (prezzo, personale, tempi di intervento, proposte migliorative), la più vantaggiosa per il Comune, per poi attribuire a quella il punteggio massimo previsto dal bando di gara nel valore o di 50 per il prezzo o di 30 per il personale o di 15 per i tempi di intervento o di 5 per le proposte migliorative.
Secondo la ricorrente, la corretta interpretazione dell’art.6, comma II°, ultimo periodo, del bando di gara escluderebbe che la componente dell’offerta “proposta migliorativa” potrebbe essere ritenuta alla stregua di “componente più vantaggiosa dell’offerta”.
L’art.6 del Capitolato di Appalto stabilisce: “La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in riferimento ai seguenti componenti dell’offerta:
1) prezzo= max 50;
2) personale= max 30;
3) tempo di intervento= max 15;
4) proposte migliorative= max 5
Massimo dei punteggi = 100
Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente di gara provvederà alla valutazione delle offerte, con riferimento ai componenti fondamentali sopra indicati; a tal fine attribuirà il punteggio massimo disponibile al componente dell’offerta che egli riterrà più vantaggiosa”.
Al penultimo comma del medesimo art.6 è stabilito: “ La valutazione dei fattore di cui al punto 4 sarà effettuata dal Presidente di gara proporzionalmente ai mezzi e strutture indicate dai concorrenti nonché delle proposte migliorative eventualmente riportate in offerte. Sulla base dei punteggi attribuiti per singole componenti dell’offerta, il Presidente provvederà quindi alla formazione della graduatoria individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa, la quale sarà sottoposta alla G.C. per la determinazione definitiva”.
La clausola della lex specialis della gara di che trattasi -non oggetto di specifica impugnativa- svincola evidentemente l’aggiudicazione da un criterio meccanico ed attribuisce all’amministrazione procedente un potere fortemente discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, in particolare in ordine alla valutazione della componente dell’offerta “proposte migliorative”.
Ne deriva che siffatta ampia discrezionalità tecnica ai fini dell’assegnazione dei punteggi, in particolare della componente “proposte migliorative” (punto centrale del “thema decidendum”), avrebbe imposto la redazione di sottocriteri specifici, come sempre avviene allorquando la P.A. è tenuta ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui sono attribuiti punteggi ai vari elementi dell’offerta, con graduazione dei concorrenti in base al punteggio ottenuto.
Di talché, sussiste l’esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati univoci ed obiettivi nel rispetto del principio di “par condicio” tra le imprese concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa.
Ed invero, l’amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o, nel caso di licitazione privata, nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.
L’obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara, d’altra parte, è imposto dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale (art.24 Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate: sindacato che sarebbe evidentemente precluso in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sulle offerte.
Ma, a prescindere dal fatto che la suddette questioni non costituiscono oggetto di doglianza specifica, appare dirimente l’eccezione, svolta dalle parti resistenti, circa l’omessa impugnativa del verbale di gara dell’8.10.2005, nel quale erano sono stati stabiliti i punteggi, di contenuto immediatamente e direttamente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente.
Ed invero, l’impugnato verbale dell’11.10.2004 precisa (facciata 4°, 2° capoverso):
“che, con verbale dell’8.10.2004, il Presidente ha provveduto all’esame ed all’attribuzione dei relativi punteggi afferenti gli elementi valutativi contenuti nella busta “Documentazione Tecnica” delle due concorrenti;
che, con nota dell’8.10.2004 prot. n.38931/480, è stata notificata alle due concorrenti la comunicazione inerente la data in cui si sarebbe tenuta la seduta della 3° fase della procedura concorsuale in parola”.
Il verbale del giorno 8 ottobre (facciata n.4, ultimo capoverso) precisa: “.. per quanto riguarda la valutazione delle <> ritiene dover attribuire il punteggio unitario alle singole proposte ritenute particolarmente qualificanti,naturalmente sino alla concorrenza dei 5 punti disponibili” e, pertanto, per quanto concerne la “Pentha Ufficio s.a.s.”, assegna punti 2 in quanto risultano particolarmente qualificanti per il servizio da espletarsi:
a) il comodato gratuito di n.6 fotocopiatrici riportato al punto n.12 della “Relazione Tecnica”;
b) la sostituzione gratuita delle macchine da scrivere elettroniche in disuso con stampanti a getto riportato a punto n.13 della “Relazione Tecnica”;
non si reputano migliorative le ulteriori proposte.
Per quanto concerne la “Seca s.r.l.” , nel predetto verbale del giorno 8.10.2004, si legge:
“proposte migliorative: punti 4, in quanto risultano particolarmente qualificanti per il servizio da espletarsi:
a) l’inventario del parco macchine da assistere riportato al punto n.1 della “Relazione Tecnica”;
b) la garanzia di 12 mesi su tutto il materiale di consumo acquistato riportato al punto n.4 della “Relazione Tecnica”;
c) la copertura assicurativa per rischi di rottura e/o furti durante il trasporto delle apparecchiature riportato al punto n.6 della “Relazione Tecnica”;
d) le n.2 visite semestrali di verifica delle apparecchiature, in aggiunta alle n.4 annuali previste, riportato al punto n.10 della “Relazione Tecnica”;
non si reputano migliorative le ulteriori proposte.
Invero, la ricorrente, dalla mera lettura dell’impugnato verbale del giorno 11.10.2004, non soltanto avrebbe potuto conoscere dell’esistenza del verbale del giorno 8.10.2004, ma anche avrebbe potuto avere percezione del suo contenuto immediatamente lesivo, dal momento che risulta indicata la natura delle decisioni ivi assunte ( appunto, attribuzioni del punteggio alle concorrenti in gara).
Da qui l’obbligo di estendere l’impugnativa anche in relazione al suddetto verbale del giorno 8.10.2004, ma tale impugnativa non risulta essere stata proposta neanche implicitamente.
Né può valere a sanare detta omissione, la circostanza secondo cui, con i medesimi motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2004, viene impugnata anche l’aggiudicazione definitiva, con la seguente formula “nonché degli atti consequenziali e presupposti anche ove non conosciuti, ed in particolare della delibera Dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara a “Seca s.r.l.” del 19.10.2004 n.136”, dal momento che la ricorrente aveva l’onere di impugnare, contestualmente all’atto di aggiudicazione definitiva, anche gli altri atti del procedimento di gara, produttivi di immediata lesione, quali sono le statuizioni contenute nei verbali di gara.
Pertanto, l’impugnativa proposta avverso i verbali successivi a quello di attribuzione del punteggio (verbale dell’11.10.2004 e del 15.10.2004) non vale a rendere ammissibili i motivi aggiunti depositati il 26.10.2004.
Conclusivamente, i i motivi aggiunti depositati il 26.10.2004 vanno dichiarati INAMMISSIBILI ed i motivi aggiunti depositati in data 19 ottobre 2004, avverso il provvedimento di ammissione “con riserva” alla gara, vanno dichiarati IMPROCEDIBILI per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 c.p.c., dal momento che la ricorrente non potrebbe ottenere alcun vantaggio dalla loro decisione, a causa della permanenza dell’aggiudicazione della gara disposta in favore della controinteressata.
3. I successivi motivi aggiunti notificati il 17.12.2005 e depositati il 5.1.2005 vanno dichiarati in parte inammissibili per difetto di giurisdizione -nella parte in cui l’impugnativa viene rivolta avverso il contratto intervenuto fra il Comune di Trani e la controinteressata “Seca s.r.l.”- ed in parte irricevibili - nella parte in cui l’impugnativa censura il provvedimento di aggiudicazione n.136 del 19.10.2004- essendo stati depositati oltre il termine dimidiato dei quindici giorni previsto dalla lettera c) comma 1, dell’art.23 bis della legge 6.12.1971 n.1034, introdotto dall’art.4 della legge n.205/2000.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.


P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia– Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così statuisce:
1) quanto al ricorso introduttivo: lo dichiara IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenza di interesse;
2) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24 agosto 2004: li dichiara IMPROCEDIBILI per sopravvenuta carenza di interesse;
3) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 19 ottobre 2004: li dichiara IMPROCEDIBILI per sopravvenuta carenza di interesse;
4) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2004: li dichiara INAMMISSIBILI per omessa impugnativa del verbale del giorno 8.10.2004;
5) quanto ai motivi aggiunti notificati il 17.12.2005 e depositati il 5.1.2005, li dichiara in parte INAMMISSIBILI per difetto di giurisdizione (nella parte in cui l’impugnativa risulta rivolta avverso il contratto) ed in parte IRRICEVIBILI (nella parte in cui censurano il provvedimento di aggiudicazione n.136 del 19.10.2004).
Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in BARI, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

dott. GENNARO FERRARI - PRESIDENTE
dott. VITO MANGIALARDI - CONSIGLIERE
dott.ssa CONCETTA ANASTASI - CONS. REL. EST.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento