REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI, SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n.1068 del 2004, proposto da
“Pentha Ufficio s.a.s.” in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, sig. Francesco Torsello, con
sede in Trani, corso Italia, n.34, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Ugo Operamolla e Vincenzo Operamolla ed elettivamente
domiciliata presso lo studio degli stessi, in Bari, via
Dante, n.201;
CONTRO
il Comune di Trani, in persona del suo Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi del Foro
di Trani ed elettivamente domiciliato presso la segreteria
della I° Sezione del T.A.R. Bari;
E NEI CONFRONTI DI
“SECA s.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, sig.ra Saveria Mastropasqua, rappresentata
e difesa dall’avv. Roberto Ventura del Foro di Trani ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Dodaro,
in Bari, via Imbriani, n.26;
PER L’ANNULLAMENTO
1) della determinazione del Dirigente della III° Ripartizione
del Comune di Trani n.63 del 13.4.2004, con la quale la
“Pentha Ufficio s.a.s.” era stata esclusa dalla licitazione
privata per il servizio triennale di assistenza macchine
per ufficio, nonché degli atti consequenziali e presupposti,
nonché per la condanna al risarcimento del danno;
2) con i motivi aggiunti depositati il 24 agosto
2004 : della determinazione dirigenziale n.99 del
9.7.2004 del Dirigente della III° Ripartizione del Comune
di Trani di aggiudicazione definitiva alla “Seca s.r.l.”
dell’appalto relativo all’assistenza, riparazione e manutenzione
delle macchine di ufficio comunali, nonché dei provvedimenti
contenuti nei verbali di gara del 28.6.2004 e 29.6.2004,
allo stato non conosciuti, nonché per l’annullamento degli
atti presupposti e consequenziali quali la stipula del contratto
disposta in forza della delibera n.99 del 9.7.04 e per la
condanna al pagamento delle spese processuali;
3) con i motivi aggiunti depositati il 19 ottobre
2004: della Determina Dirigenziale n.123 del 30.9.04,
nella parte in cui ammette con riserva la ricorrente alla
gara di appalto per il servizio triennale di assistenza,
riparazione, manutenzione macchine per ufficio, nonché per
la condanna al risarcimento del danno e per la condanna
al pagamento delle spese processuali;
4) con i motivi aggiunti depositati il 26 ottobre
2004: dei verbali di gara dell’11.10.2004 e della
determina dirigenziale contenuta nei verbali di gara dell’11.10.2004
di attribuzione del punteggio e aggiudicazione provvisoria
alla Seca s.r.l. della gara di appalto per il servizio triennale
di assistenza, riparazione, manutenzione macchine per ufficio,
nonché dei verbali di gara del 15.10.2004 e della determina
dirigenziale contenuta nei verbali di gara del 15.10.2004
di attribuzione del punteggio e aggiudicazione provvisoria
alla “Seca s.r.l.” della gara di appalto sopra specificato
nonché degli atti consequenziali e presupposti anche ove
non conosciuti, ed in particolare della delibera Dirigenziale
di aggiudicazione definitiva della gara a Seca s.r.l. del
19.10.2004, n.136, e per la condanna al risarcimento dei
danni;
5) con i motivi aggiunti depositati il 5 gennaio 2005:
del contratto stipulato il 14.12.2004 fra il Comune di Trani
e la “Seca s.r.l.” in relazione alla gara di appalto per
il servizio triennale di assistenza, riparazione, manutenzione
macchine per ufficio e per la condanna al risarcimento dei
danni, nonché per l’annullamento dell’atto presupposto costituito
dalla Determina Dirigenziale n.136 del 19.10.2004.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 24 agosto 2004,
19 ottobre 2004, 26 ottobre 2004 e 5 gennaio 2005;
Constatata la costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, il relatore
Cons. CONCETTA ANASTASI e uditi altresì per le parti gli
avvocati, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 14.5.2004 e depositato in data
27.5.2004, la ricorrente premetteva che il Comune di Trani,
con delibera di G.M. n.70 del giorno 1.8.2003 e determina
dirigenziale n.138 del 15.9.2003, bandiva una gara di appalto
con le modalità della licitazione privata per l’espletamento
del servizio di assistenza, manutenzione e riparazione macchine
d’ufficio in dotazione ad uffici, scuole comunali e uffici
giudiziari per la durata di anni tre, con canone posto a
base dell’appalto , pari ad €.114.421,03, oltre I.V.A. 20%.
Precisava che, con lettera del 23.12.2003, venivano invitate
a presentare le proprie offerte le ditte “Pentha Ufficio
s.a.s.” e “Seca s.r.l.” e che, in data 22.1.2004, venivano
avviate le fasi concorsuali per la verifica delle offerte
ai fini dell’aggiudicazione della gara.
Esponeva che, nel corso delle operazioni, la “Seca s.r.l.”,
con nota prot. n.10994 del 16.3.2004, chiedeva l’esclusione
della “Pentha Ufficio s.a.s.”, per violazione dell’art.5
del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto la certificazione
del Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:2000 dalla medesima
presentata non sarebbe stata corrispondente alla categoria
“manutenzione ed assistenza macchine per ufficio”, portante
il codice di attività “EA33”, che contraddistingue la macroarea
“Tecnologia dell’informazione”.
Conseguentemente, il Comune, escludeva la ricorrente dalla
gara di che trattasi con l’impugnato provvedimento, avverso
cui la ricorrente deduceva il seguente motivo:
1)violazione dell’art.7 della legge n.241/90. Violazione
degli art.10 e seg. D.Lgs. n.157/95- Violazione art.5 capitolato
speciale e violazione bando di gara- Eccesso di potere per
difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria
di spese.
Con atto depositato in data 18 giugno 2004, si costituiva
il Comune di Trani e rilevava, in diritto, la non applicabilità
dell’art.7 legge n.241/90 alle ipotesi concernenti i provvedimenti
di esclusione da una gara, in quanto atti vincolati, e concludeva
per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione
anche in ordine alle spese.
Con atto depositato in data 11 giugno 2004, si costituiva
la “Seca s.r.l.”, che, con memoria del 22 giugno 2004, deduceva
l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli
atti di gara e, in particolare, di quelli concernenti l’approvazione
del capitolato speciale di gara, bando di gara e lettera
di invito e, nel merito, concludeva per l’infondatezza del
ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine
alle spese.
Con memoria depositata in data 1.7.2004, la ricorrente replicava
alle considerazioni svolte dalla controinteressata.
Con memoria depositata in data 19 luglio 2004, il Comune
di Trani insisteva per la legittimità del proprio operato.
Con memoria depositata in data 20 luglio 2004, la ricorrente
insisteva nelle già prese conclusioni.
Con ordinanza cautelare n.789 del 21 luglio 2004, questa
Sezione disponeva l’ammissione con riserva della ricorrente
alla gara de qua.
Con motivi aggiunti notificati in data 17.8.2004, la “Pentha
Ufficio s.a.s.” impugnava la determina dirigenziale n.99
del 9.7.2004 di aggiudicazione definitiva dell’appalto de
quo alla “Seca s.r.l.” nonché dei provvedimenti contenuti
nei verbali di gara del 28.6.2004 e 29.6.2004, deducendo:
-violazione art.10 e seguente D. Lgs. n.157/95. eccesso
di potere per difetto di interesse pubblico, sviamento della
causa e interesse pubblico, contraddittorietà con precedenti
atti e comportamenti della pubblica amministrazione. contrasto
con giudicato cautelare.
Con memoria depositata in data 27.9.2004, il Comune di Trani
precisava, tra l’altro, che, nelle more del giudizio, con
determinazione dirigenziale del 1.9.2004 n.115, era stata
ritirata in via di autotutela la determina dirigenziale
n.99 del 9.7.2004, di aggiudicazione definitiva dell’appalto
in questione alla controinteressata e, pertanto, eccepiva
l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per
sopravvenuta carenza di interesse.
Con motivi aggiunti notificati il 5.10.2004 e depositati
il 19.10.2004, la ricorrente impugnava la determina dirigenziale
n.123 del 30.9.2004, che l’amministrazione fondava anche
sull’ordinanza cautelare precitata n.789/2004, nella parte
in cui, pur ammettendo la “Pentha Ufficio s.a.s.” alla gara
de qua, esprimeva così, fra l’altro, la propria riserva:
“Dato atto che a seguito di valutazioni dell’Ente si appaleserebbe
consequenziale confermare l’esclusione”.
A sostegno della propria impugnativa, deduceva:
1)violazione del giudicato cautelare- Eccesso di potere
per difetto di istruttoria.
Con memoria depositata in data 26 ottobre 2004, il Comune
di Trani precisava che, successivamente, l’appalto era stato
aggiudicato in via definitiva alla controinteressata con
determinazione dirigenziale n.136 del 19.10.2004, non impugnata,
con la conseguenza che, ormai, sarebbero divenuti improcedibili
per cessata materia del contendere anche questi nuovi motivi
aggiunti, dei quali, comunque, per mero tuziorismo difensivo,
si soffermava ad illustrarne l’infondatezza.
Anche la breve memoria difensiva depositata in data 26.10.2004
da “Seca s.r.l.” rilevava la sopravvenuta carenza di interesse
della ricorrente a causa dell’omessa impugnativa dell’aggiudicazione
conclusiva del procedimento.
Con motivi aggiunti notificati in data 25.10.2004 e depositati
in data 26.10.2004, parte ricorrente impugnava i verbali
di gara delle sedute occorse nei giorni 11.10.2004 e 15.10.2004
e svolgeva i seguenti motivi di diritto:
1)violazione bando di gara art.6. –eccesso di potere per
difetto assoluto di motivazione illogicità ed irrazionalità
degli atti, contraddittorietà con precedenti atti della
pubblica amministrazione.
La ricorrente lamentava che il Comune, mentre nel verbale
di gara del 12.2.2004 aveva attribuito quattro punti alla
proposta migliorativa della “Pentha Ufficio s.a.s.”, con
le nuove determinazioni assunte, contraddittoriamente, attribuiva
soltanto due punti per la medesima proposta migliorativa
“Pentha Ufficio s.a.s.”, mentre la conferma del punteggio,
a suo tempo attribuitole, avrebbe potuto determinare l’esito
favorevole della gara in suo favore.
Dopo aver illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso,
l’operato dell’amministrazione sarebbe illogico ed irrazionale,
oltre che contraddittorio, insisteva per l’accoglimento
delle proprie tesi.
Con memoria depositata in data 23 novembre 2004, la controinteressata
“ Seca s.r.l.” deduceva l’inammissibilità dell’impugnativa
proposta avverso il verbale dell’11.10.2004, dal momento
che, già nel precedente verbale dell’8.10.2004, erano stati
fissati i punteggi da attribuire alle ditte, di contenuto
direttamente lesivo delle pretese svolte dalla parte ricorrente.
Con memoria depositata in data 23.11.2004, la ricorrente
precisava che, con i motivi aggiunti notificati in data
23.10.2004, era stata impugnata anche la delibera di aggiudicazione
e che il verbale dell’8.10.2004 non era espressamente menzionato
nel verbale dell’11.10.2004.
Con memoria depositata in data 9.12.2005, la ricorrente
replicava in modo più diffuso alle eccezioni svolta ex adverso
.
Con memoria depositata in data 10.12.2004, la controinteressata
insisteva particolarmente nell’eccezione di omessa impugnativa
del verbale del giorno 8.10.2004 e rilevava che il verbale
del 12.2.2004, su cui la ricorrente aveva fondato i suoi
profili di gravame, sarebbe un documento inesistente.
Con memoria depositata in data 13.12.2004, il Comune di
Trani depositatava una memoria conclusionale e riepilogativa
i fatti caratterizzanti la complessa vicenda.
Questa Sezione, con ordinanza n.1137 del 24.11.2004, rigettava
la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, con la seguente
motivazione. “Considerato che gli scritti difensivi depositati
dalle parti propongono all’attenzione del Collegio delicate
questioni di ordine interpretativo che non possono essere
definite a seguito della sommaria cognizione propria della
fase cautelare”.
Con motivi aggiunti notificati in data 17.12.2004 e depositati
in data 5.1.2005, la ricorrente impugnava il contratto stipulato
in data 14.12.2004, fra il Comune di Trani e la “Seca s.r.l.”
e deduceva:
-violazione bando di gara- Eccesso di potere per illogicità
e irrazionalità dell’attività amministrativa – Contraddittorietà
con precedenti atti della pubblica amministrazione.
Con memoria depositata in data 24.1.2005, il Comune di Trani
eccepiva la tardività del deposito dei motivi aggiunti,
per decorrenza dei termini dimidiati, nella parte in cui
erano intesi a censurare il provvedimento di aggiudicazione
n.136 del 19.10.2004 e inoltre, eccepiva l’inammissibilità
per difetto di giurisdizione della domanda di annullamento
del contratto stipulato in esito all’aggiudicazione.
Con memoria del 25.1.2005, la controinteressata insisteva
nelle proprie eccezioni e deduzioni, riprendendo questioni
già esaminate.
Con memoria del 25.1.2005, la ricorrente insisteva nelle
già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del 21.12.2005, il ricorso passava
in decisione.
DIRITTO
1.Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del
ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti depositati il
24 agosto 2005 avverso la determina n.99 del 9.7.2004 di
aggiudicazione definitiva alla “Seca s.r.l.” dell’appalto
de quo, poiché l’amministrazione, con determina dirigenziale
n.115 del 1.9.2005, ha ritirato in via di autotutela detta
aggiudicazione.
Invero, ciò ha determinato altresì la caducazione automatica
di tutto il relativo procedimento di gara, con conseguente
venir meno di una delle condizioni dell’azione giurisdizionale
ex art.100 c.p.c. alla coltivazione del gravame proposto
avverso il provvedimento di esclusione, impugnato con il
ricorso principale.
La valenza della presente decisione determina, altresì,
secondo i generali principi del processo amministrativo,
anche il venir meno della misura cautelare contenuta nell’ord.
n.789 del 21 luglio 2004, di ammissione con riserva della
ricorrente alla gara annullata, per cui la Determina Dirigenziale
n.123 del 30.9.2004, dispositiva dell’ammissione “con riserva”
della ricorrente al nuovo procedimento di gara -emanato
dall’Amministrazione in sua ritenuta attuazione ed impugnata
con i motivi aggiunti depositati il 19 ottobre 2004 limitatamente
al contenuto della “riserva”- non può essere considerata
come vincolata ai limiti del “giudicato cautelare”, ma come
provvedimento avente una sua autonoma valenza, emanato nell’ambito
delle sue scelte discrezionali .
Orbene, la valutazione della permanenza dell’interesse di
parte ricorrente ex art.100 c.p.c. alla coltivazione dell’impugnativa
proposta con i motivi aggiunti depositati il 19 ottobre
2004, si appalesa come direttamente discendente dalla soluzione
delle questioni sollevate con i motivi aggiunti depositati
in data 26.10.2004, avverso l’aggiudicazione conclusiva
di tale secondo procedimento di gara rinnovato.
2. Appare, quindi, opportuno, a questo punto, esaminare
preliminarmente i motivi aggiunti depositati in data 26
ottobre 2004, con cui la ricorrente ha impugnato le determinazioni
amministrative contenute nei verbali del giorno 11.10.2004
e 15.0.2004, lamentando che il Comune di Trani, mentre in
relazione alle componenti principali dell’offerta (prezzo,
personale, tempi di intervento), ha attribuito un maggiore
punteggio alla “Pentha s.a.s.” (che ha offerto un prezzo
inferiore di 10.000 euro, cioè 15.000 euro circa di canone
annuale contro i 25000 della “Seca s.r.l.”), in relazione
alla componente relativa alle “proposte migliorative”, ha
assegnato un maggiore punteggio alla controinteressata,
con ciò determinando un capovolgimento dell’esito della
gara (in sostanza, il Dirigente ha attribuito 4 punti alla
“Seca s.r.l.”e 2 alla “Pentha s.a.s.”, in relazione alla
componente dell’offerta “proposte migliorative”).
Ad avviso dell’esponente, sarebbe irrazionale ed illogica
l’attribuzione alla “Seca s.r.l.” di:
a) 1 punto per la proposta migliorativa di inventario delle
macchine comunali, dal momento che l’art.14 del bando di
gara avrebbe precisato che lo stesso Comune avrebbe già
provveduto ad inventariare analiticamente i “tipi e numero
delle macchine oggetto della gara”;
b) 1 punto per l’assicurazione contro vizi e difetti materiali
di consumo delle macchine di ufficio, perché i materiali
di consumo (cartucce, toner) non potrebbero durare mai 12
mesi ed eventuali vizi e difetti di installazione sarebbero
garantiti, in ogni caso, dall’appaltatore in forza delle
norme di legge;
c) 1 punto per la proposta migliorativa contenuta nella
garanzia assicurativa per incidenti e rotture della macchine
e componenti dalla sede dell’azienda fino alla consegna
del Comune, poiché questi oneri graverebbero sull’appaltatore
per legge e la garanzia assicurativa sarebbe proposta migliorativa
per il Comune;
d) 1 punto per la proposta migliorativa contenuta nella
garanzia assicurativa per incidenti e rotture delle macchine
e componenti dalla sede dell’azienda fino alla consegna
in Comune, dal momento che gli eventuali incidenti intervenuti
fino alla consegna dei beni graverebbero per legge sull’appaltatore,
per cui la copertura assicurativa, in sostanza, servirebbe
soltanto a garantire la “Seca s.r.l.” dai rischi dell’attività
di impresa.
Ad avviso dell’esponente, le suddette determinazioni amministrative,
oltre ad essere illogiche, si porrebbero altresì in palese
contraddizione con la valutazione effettuata per le medesime
proposte migliorative nel verbale del 12.2.2004, reso nell’ambito
del primo procedimento di gara, già annullato in via di
autotutela.
Ad avviso dell’esponente, nella specie, sarebbe stata violata
la seconda parte dell’art.6 del bando che prevede “l’attribuzione
del punteggio massimo disponibile alla componente della
offerta ritenuta più vantaggiosa e, poiché l’offerta risulta
avere quattro componenti, il dirigente avrebbe dovuto individuare,
fra le quattro componenti dell’offerta (prezzo, personale,
tempi di intervento, proposte migliorative), la più vantaggiosa
per il Comune, per poi attribuire a quella il punteggio
massimo previsto dal bando di gara nel valore o di 50 per
il prezzo o di 30 per il personale o di 15 per i tempi di
intervento o di 5 per le proposte migliorative.
Secondo la ricorrente, la corretta interpretazione dell’art.6,
comma II°, ultimo periodo, del bando di gara escluderebbe
che la componente dell’offerta “proposta migliorativa” potrebbe
essere ritenuta alla stregua di “componente più vantaggiosa
dell’offerta”.
L’art.6 del Capitolato di Appalto stabilisce: “La gara sarà
aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa in riferimento ai seguenti
componenti dell’offerta:
1) prezzo= max 50;
2) personale= max 30;
3) tempo di intervento= max 15;
4) proposte migliorative= max 5
Massimo dei punteggi = 100
Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
il Presidente di gara provvederà alla valutazione delle
offerte, con riferimento ai componenti fondamentali sopra
indicati; a tal fine attribuirà il punteggio massimo disponibile
al componente dell’offerta che egli riterrà più vantaggiosa”.
Al penultimo comma del medesimo art.6 è stabilito: “ La
valutazione dei fattore di cui al punto 4 sarà effettuata
dal Presidente di gara proporzionalmente ai mezzi e strutture
indicate dai concorrenti nonché delle proposte migliorative
eventualmente riportate in offerte. Sulla base dei punteggi
attribuiti per singole componenti dell’offerta, il Presidente
provvederà quindi alla formazione della graduatoria individuando
l’offerta economicamente più vantaggiosa, la quale sarà
sottoposta alla G.C. per la determinazione definitiva”.
La clausola della lex specialis della gara di che trattasi
-non oggetto di specifica impugnativa- svincola evidentemente
l’aggiudicazione da un criterio meccanico ed attribuisce
all’amministrazione procedente un potere fortemente discrezionale,
sub specie di discrezionalità tecnica, in particolare in
ordine alla valutazione della componente dell’offerta “proposte
migliorative”.
Ne deriva che siffatta ampia discrezionalità tecnica ai
fini dell’assegnazione dei punteggi, in particolare della
componente “proposte migliorative” (punto centrale del “thema
decidendum”), avrebbe imposto la redazione di sottocriteri
specifici, come sempre avviene allorquando la P.A. è tenuta
ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa,
in cui sono attribuiti punteggi ai vari elementi dell’offerta,
con graduazione dei concorrenti in base al punteggio ottenuto.
Di talché, sussiste l’esigenza di garantire una valutazione
delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri
predeterminati univoci ed obiettivi nel rispetto del principio
di “par condicio” tra le imprese concorrenti e di imparzialità
dell’azione amministrativa.
Ed invero, l’amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha
l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione
del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche
esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta,
deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione
dei criteri, nel bando di gara o, nel caso di licitazione
privata, nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare
e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni
dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione
numerica.
L’obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara,
d’altra parte, è imposto dalla necessità di garantire la
possibilità, affermata a livello costituzionale (art.24
Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del
potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità
tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza,
della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate:
sindacato che sarebbe evidentemente precluso in assenza
di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle
ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi
sulle offerte.
Ma, a prescindere dal fatto che la suddette questioni non
costituiscono oggetto di doglianza specifica, appare dirimente
l’eccezione, svolta dalle parti resistenti, circa l’omessa
impugnativa del verbale di gara dell’8.10.2005, nel quale
erano sono stati stabiliti i punteggi, di contenuto immediatamente
e direttamente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente.
Ed invero, l’impugnato verbale dell’11.10.2004 precisa (facciata
4°, 2° capoverso):
“che, con verbale dell’8.10.2004, il Presidente ha provveduto
all’esame ed all’attribuzione dei relativi punteggi afferenti
gli elementi valutativi contenuti nella busta “Documentazione
Tecnica” delle due concorrenti;
che, con nota dell’8.10.2004 prot. n.38931/480, è stata
notificata alle due concorrenti la comunicazione inerente
la data in cui si sarebbe tenuta la seduta della 3° fase
della procedura concorsuale in parola”.
Il verbale del giorno 8 ottobre (facciata n.4, ultimo capoverso)
precisa: “.. per quanto riguarda la valutazione delle <>
ritiene dover attribuire il punteggio unitario alle singole
proposte ritenute particolarmente qualificanti,naturalmente
sino alla concorrenza dei 5 punti disponibili” e, pertanto,
per quanto concerne la “Pentha Ufficio s.a.s.”, assegna
punti 2 in quanto risultano particolarmente qualificanti
per il servizio da espletarsi:
a) il comodato gratuito di n.6 fotocopiatrici riportato
al punto n.12 della “Relazione Tecnica”;
b) la sostituzione gratuita delle macchine da scrivere elettroniche
in disuso con stampanti a getto riportato a punto n.13 della
“Relazione Tecnica”;
non si reputano migliorative le ulteriori proposte.
Per quanto concerne la “Seca s.r.l.” , nel predetto verbale
del giorno 8.10.2004, si legge:
“proposte migliorative: punti 4, in quanto risultano particolarmente
qualificanti per il servizio da espletarsi:
a) l’inventario del parco macchine da assistere riportato
al punto n.1 della “Relazione Tecnica”;
b) la garanzia di 12 mesi su tutto il materiale di consumo
acquistato riportato al punto n.4 della “Relazione Tecnica”;
c) la copertura assicurativa per rischi di rottura e/o furti
durante il trasporto delle apparecchiature riportato al
punto n.6 della “Relazione Tecnica”;
d) le n.2 visite semestrali di verifica delle apparecchiature,
in aggiunta alle n.4 annuali previste, riportato al punto
n.10 della “Relazione Tecnica”;
non si reputano migliorative le ulteriori proposte.
Invero, la ricorrente, dalla mera lettura dell’impugnato
verbale del giorno 11.10.2004, non soltanto avrebbe potuto
conoscere dell’esistenza del verbale del giorno 8.10.2004,
ma anche avrebbe potuto avere percezione del suo contenuto
immediatamente lesivo, dal momento che risulta indicata
la natura delle decisioni ivi assunte ( appunto, attribuzioni
del punteggio alle concorrenti in gara).
Da qui l’obbligo di estendere l’impugnativa anche in relazione
al suddetto verbale del giorno 8.10.2004, ma tale impugnativa
non risulta essere stata proposta neanche implicitamente.
Né può valere a sanare detta omissione, la circostanza secondo
cui, con i medesimi motivi aggiunti depositati in data 26
ottobre 2004, viene impugnata anche l’aggiudicazione definitiva,
con la seguente formula “nonché degli atti consequenziali
e presupposti anche ove non conosciuti, ed in particolare
della delibera Dirigenziale di aggiudicazione definitiva
della gara a “Seca s.r.l.” del 19.10.2004 n.136”, dal momento
che la ricorrente aveva l’onere di impugnare, contestualmente
all’atto di aggiudicazione definitiva, anche gli altri atti
del procedimento di gara, produttivi di immediata lesione,
quali sono le statuizioni contenute nei verbali di gara.
Pertanto, l’impugnativa proposta avverso i verbali successivi
a quello di attribuzione del punteggio (verbale dell’11.10.2004
e del 15.10.2004) non vale a rendere ammissibili i motivi
aggiunti depositati il 26.10.2004.
Conclusivamente, i i motivi aggiunti depositati il 26.10.2004
vanno dichiarati INAMMISSIBILI ed i motivi aggiunti depositati
in data 19 ottobre 2004, avverso il provvedimento di ammissione
“con riserva” alla gara, vanno dichiarati IMPROCEDIBILI
per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 c.p.c.,
dal momento che la ricorrente non potrebbe ottenere alcun
vantaggio dalla loro decisione, a causa della permanenza
dell’aggiudicazione della gara disposta in favore della
controinteressata.
3. I successivi motivi aggiunti notificati il 17.12.2005
e depositati il 5.1.2005 vanno dichiarati in parte inammissibili
per difetto di giurisdizione -nella parte in cui l’impugnativa
viene rivolta avverso il contratto intervenuto fra il Comune
di Trani e la controinteressata “Seca s.r.l.”- ed in parte
irricevibili - nella parte in cui l’impugnativa censura
il provvedimento di aggiudicazione n.136 del 19.10.2004-
essendo stati depositati oltre il termine dimidiato dei
quindici giorni previsto dalla lettera c) comma 1, dell’art.23
bis della legge 6.12.1971 n.1034, introdotto dall’art.4
della legge n.205/2000.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale
compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio,
ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia– Bari,
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso
di cui in epigrafe, così statuisce:
1) quanto al ricorso introduttivo: lo dichiara IMPROCEDIBILE
per sopravvenuta carenza di interesse;
2) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24 agosto
2004: li dichiara IMPROCEDIBILI per sopravvenuta
carenza di interesse;
3) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 19 ottobre
2004: li dichiara IMPROCEDIBILI per sopravvenuta
carenza di interesse;
4) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre
2004: li dichiara INAMMISSIBILI per omessa impugnativa
del verbale del giorno 8.10.2004;
5) quanto ai motivi aggiunti notificati il 17.12.2005 e
depositati il 5.1.2005, li dichiara in parte INAMMISSIBILI
per difetto di giurisdizione (nella parte in cui l’impugnativa
risulta rivolta avverso il contratto) ed in parte IRRICEVIBILI
(nella parte in cui censurano il provvedimento di aggiudicazione
n.136 del 19.10.2004).
Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli
onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult.
cpv. c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in BARI, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre
2005, con l’intervento dei signori magistrati:
dott. GENNARO FERRARI - PRESIDENTE
dott. VITO MANGIALARDI - CONSIGLIERE
dott.ssa CONCETTA ANASTASI - CONS. REL. EST.