REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 112/2005, proposto da
Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Casamassima
e domicilio eletto in Bari alla Via Principe Amedeo n. 198
(studio legale Sabino Liuni);
contro
Gestor Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro
di Benedetto e Giuseppe Dicuonzo e successivamente anche
dall’avv. Antonia Patrizia Daleno presso il cui studio elettivamente
domicilia in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 268/B;
per la condanna
della Gestor Spa al pagamento della complessiva somma di
Euro 143.231,70 oltre interessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestor Spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2005, relatore il Cons.
Vito Mangialardi, uditi per le parti gli avv.ti presenti
come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto (n. 112/2005) notificato e depositato rispettivamente
il 13 e 21 gennaio 2005, il ricorrente Comune di Canosa
di Puglia ha svolto l’azione di condanna di cui in epigrafe.
Premette che esso Comune a seguito di licitazione privata
appaltava il servizio di accertamento e riscossione dei
diritti sulle pubbliche affissioni, dell’imposta comunale
sulla pubblicità, della tassa di occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche, dei diritti di macellazione,
dei diritti di sosta bestiame presso il mattatoio comunale,
dei diritti per spanditoio pelli, nonché per l’affitto banchi
e bilance nei pubblici mercati, alla ditta Cugliari Giacomo
poi trasformatasi in Gestor SpA. La ripartizione percentuale
degli introiti lordi tra Comune e Ditta appaltatrice in
un primo momento fissata nell’82% a favore del Comune, veniva
poi ridotta al 72% col 28% a favore della ditta aggiudicatrice.
Ancora successivamente con determinazione assunta dal Commissario
straordinario del Comune di Canosa con i poteri spettanti
al Consiglio Comunale ex r.d. n. 148/1915 art. 324 (deliberazione
n. 608 dell’11.12.1982) la percentuale a favore del Comune
veniva ridotta al 48% (il 52% a favore della ditta appaltatrice).
DETTA DETERMINAZIONE del Commissario non venne però ratificata
dal nuovo Consiglio Comunale all’indomani della sua elezione
(adunanza del 30.11.85). Si continua che la Gestor, arbitrariamente
si dice, dal 1 gennaio 1982 ebbe a trattenere il 52% sugli
introiti anziché il 28%. Si aggiunge che durante lo svolgimento
del contratto la Gestor non fu mai puntuale nell’effettuare
i versamenti al Comune; la società appaltatrice oltre ad
effettuare i versamenti trimestrali sempre in ritardo, cioè
alla fine del trimestre e mai in anticipo, provvedeva al
conguaglio dopo la data del 10 gennaio (e non già prima,
come previsto in convenzione). Si dice nell’atto introduttivo
che in conclusione il Comune vanta nei confronti della Gestor
i seguenti crediti: a) somma di lire 924.045 a saldo delle
riscossioni lorde ottenute nel periodo 1.4.79 / 31.12.85,
oltre indennità di mora ed interessi legali; b) il 24% delle
riscossioni lorde relativo al periodo dal 1 gennaio 82 al
31 agosto 1986 avendo la società appaltatrice versato il
48% anziché il 72%., oltre indennità di mora ed interressi
legali dalla scadenza sino al soddisfo; c) l’82% delle riscossioni
inerenti al diritto delle affissioni nel periodo 1.4.1979/31
dicembre 1981 nonché il 72% riscosse dalla Gestor allo stesso
titolo e non versate al Comune dal 1.1.82 sino 31.8.1986
nonché delle somme indebitamente incassate, perché non previste,
a titolo di addizionale su tale tipo di affissioni con la
indennità di mora del 6% oltre interessi; d) l’indennità
di mora per i ritardi nei versamenti dell’intera riscossione
operata nel periodo contrattuale 1.4.77-31.8.86 da calcolarsi
per il ritardo per ogni pagamento come desumibile dalle
quietanze emesse dalla Tesoreria Comunale nonché l’indennità
relativa ai versamenti trimestrali effettuati in via posticipata
anziché anticipata e per i conguagli finali versati oltre
il 10 gennaio di ogni anno, con interessi e danno da svalutazione
monetaria.
La vicenda ha dato luogo ad un lungo contenzioso che ha
interessato vari giudici. In un primo momento se ne è interessato
il Tribunale di Trani presso cui il Comune aveva citato
la Gestor (atto di citazione notificato l’1.12.1988) per
la condanna della stessa al pagamento del dovuto, previa
incidentale declaratoria di assoluta irrilevanza della deliberazione
del Commissario Straordinario n. 608/82 di cui sopra si
è detto. In detto giudizio si costituiva la Gestor che difendeva
la legittimità della delibera Commissariale. L’adito Tribunale,
dopo CT di Ufficio contestata parzialmente da consulenza
di parte attorea, con sentenza n. 1181 del 17.7.97 dichiarava
il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa
dovesse essere decisa dalla Corte dei Conti.
A sua volta la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
della Puglia, adita dal Comune con atto di citazione notificato
a controparte il 14 sett. 1998, con sentenza n. 49/99 dichiarava
il proprio difetto di giurisdizione siccome carente, nella
specie, un rapporto “esattoriale” perché il rapporto contrattuale
tra Comune e Gestor andava inquadrato nella diversa fattispecie
della concessione amministrativa..
Di fronte al conflitto negativo di giurisdizione, il Comune
adiva la Cassazione ex art. 362 cpc condividendo le ragioni
esposte dalla Corte dei Conti per cui doveva rivivere la
giurisdizione del G.O., Tribunale di Trani.
A sua volta la Cassazione a sezioni unite con sentenza n.
1734/02 ha deciso che il caso in questione doveva rientrare
nella giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi
dell’art. 5 comma uno, della legge n. 1034/1971.
Di qui il presente ricorso con cui il Comune, richiamando
i precedenti giudizi e depositando relativa corposa documentazione,
viene a rivendicare- concludendo- la condanna della Gestor
al pagamento della complessiva somma di euro 143.231,70
oltre interessi, sommatoria cui perviene in base ad una
serie di voci (nove) di cui le prime sette vengono a loro
volta raggruppate in due gruppi.
A) Il primo di detti gruppi riguarda: sub 1) il 24% delle
riscossioni corrisposte al Comune per il periodo 1.1.82-31.8.86;
sub 2) le relative indennità di mora e sub 3) interessi
dalle singole scadenze e sino al 28.11.88. Esso primo gruppo
ascende ad un importo complessivo di euro 116.042,28.
B) Segue un secondo gruppo e per un importo complessivo
di euro 16.882,74 conseguente a riscossioni per diritti
di urgenza non versati al Comune, interessi sulla relativa
sorte capitale sino al 28.11.88 ed interessi su indennità
di mora dalle singole scadenze sino al 28.11.88.
C e D) Seguono poi nella enumerazione altre due voci rispettivamente
per euro 9.800,92 rivendicati a titolo di indennità
di mora per ritardato versamento delle quote dovute al Comune
o per riscossioni lorde dell’intero periodo 1.4.79/31.8.86
e per euro 505,86 rivendicati quale sorte capitale
riscossioni lorde e indennità di mora.
Si è costituita in giudizio la Gestor Spa con atto del 7
marzo 2005 recante solo clausole di stile di opposizione
all’avverso gravame. Con atto del 15 sett. 2005 si è costituito
in giudizio ed in aggiunta ai già presenti altro legale
in difesa della Gestor e cioè l’avv. Antonia Patrizia Baleno.
DIRITTO
La giurisdizione -ed esclusiva- del G.A. è, come
anticipato nella parte in fatto, stata acclarata con sent.
n. 1734/02 dalla Cassazione –Sez. Un- “in base al principio
secondo cui la controversia sui rapporti di dare e di avere
tra il comune e la società concessionaria del servizio di
accertamento e di riscossione di tributi ed altre entrate
pubblicistiche, quando implichi indagini e statuizioni sulla
validità ed operatività di provvedimenti e di clausole del
rapporto concessorio, rientra in detta giurisdizione esclusiva,
ai sensi e nel vigore dell’art. 5 primo comma della legge
6 dicembre 1971 n. 1034, prima delle modificazioni introdotte
dall’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dall’art.
7 della legge 21 luglio 2000 n. 205”.
Ciò detto e scendendo al merito della questione che ne occupa,
osserva il Collegio che punto principe della controversia
che oppone il Comune di Canosa alla Gestor è quale valenza
possa avere giuridicamente la deliberazione n. 608 dell’11.12.1982
con la quale il Commissario straordinario del Comune aveva
elevato al 52% (rispetto alla misura in precedenza fissata
al 28% giusto contratto del 12.5.1978) la quota delle entrate
lorde che la società poteva trattenere a titolo di compenso
(conseguentemente la quota dovuta al Comune si riduceva
al 48% mentre prima era del 72%). Il Comune, infatti, basa
la maggior parte delle sue pretese creditorie nei confronti
della Gestor sulla nullità od inefficacia
di detta deliberazione chiedendone declaratoria in tal senso.
La avanzata richiesta va disattesa nei termini che seguono.
Nullità. Il Collegio richiamando concetti noti osserva
che l’atto amministrativo si presume legittimo e produce
i suoi effetti sino a quando il g.a. non lo annulli in quanto
illegittimo, se i vizi di questo si atteggiano come illegittimità,
a meno che la legge non sanzioni espressamente come nullità
le difformità rispetto allo schema astratto dell’atto stesso.
Nella specie parte ricorrente ritiene essere la deliberazione
nulla in virtù del combinato disposto del 4^ comma dell’art.
324 del r.d. n. 148 del 1915 (t.u. legge comunale e provinciale)
disponente che i Commissari, nelle delibere assunte in via
d’urgenza coi poteri del Consiglio, non possono vincolare
i bilanci del Comune oltre l’anno, e dell’art. 326 stesso
t.u. per cui sono nulle di pieno diritto le deliberazione
prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle
attribuzioni del Consiglio o se si siano violate le disposizioni
di legge. Va aggiunto poi a riguardo che l’atto amministrativo
si presume legittimo e produce i suoi effetti sino a che
il G.A. non lo annulli siccome illegittimo se i vizi di
esso si atteggino come illegittimità, a meno che la legge
non sanzioni espressamente come nullità le difformità rispetto
allo schema astratto dell’atto stesso.
Nella fattispecie che ne occupa nell’art. 324 non v’è la
comminatoria espressa di nullità, anzi lo stesso comma 4^
della risalente norma contempla l’eccezione che il vincolo
ultrannale risulti già da leggi e regolamenti. Non è inoltre
del tutto pacifico che la delibera Commissariale che incideva
sull’aggio contrattualmente previsto –e questo in via transattiva
atteso che la Gestor aveva intentato azione giudiziaria
a riguardo e lo stesso Commissario esplicitava maggiorazione
di costi di gestione in capo alla ditta appaltatrice nonché
aumento delle tariffe concernenti i tributi minori che rendevano
possibile la revisione dell’aggio- rientrasse tout court
nella previsione (negatoria) del 4 comma o non piuttosto
nella eccezione ivi contemplata. Quello che pare al Collegio
è che si verterebbe, e se del caso, in ipotesi di invalidità
della deliberazione (leggi annullabilità) più che di nullità,
figura quest’ultima che si pone come eccezione rispetto
alla regola della annullabilità del provvedimento invalido.
Parte ricorrente richiama a fondamento della sua tesi l’art.
326 t.u.: Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni……se
si sono violate le disposizioni delle leggi.
A riguardo e partendo proprio dalla risalenza della
norma (1915), può osservarsi che alle norme del tempo la
giurisprudenza sino ad epoca recente ha applicato la regola
della annullabilità anche in presenza di disposizioni che
comminavano la nullità ai relativi provvedimenti e quindi
considerando i provvedimenti in questione efficaci sino
al loro annullamento, interpretazione determinata soprattutto
perché talune norme, e precipuamente quelle relative agli
Enti locali, avevano una portata molto ampia; la norma in
commento si inserisce appunto tra le successive leggi generali
sulle autonomie locali a partire dagli artt. 221 e 227 legge
20 marzo 1865 n. 2248 All.A sino agli artt. 282 e 288 t.u.l.c.p.1934,
norme cioè risalenti a prima che si affermasse la distinzione
tra annullamento e dichiarazione di nullità; l’odierno Collegio
chiamato ora a dare un significato alla disposizione del
1915 la interpreta nel senso di invalidità/annullabilità.
L’interpretazione in senso di nullità in senso tecnico sconvolgerebbe
ora come avrebbe sconvolto allora per vaste categorie di
atti quello che era il normale regime del provvedimento
amministrativo basato sulla immediata produzione di effetti
e sulla annullabilità come sanzione della invalidità. In
altre parole, sottolineato che dette “antiche” norme sono
scomparse dall’ordinamento in quanto abrogate dalla legge
n. 142/90, l’odierna interpretazione non può divergere dalle
conclusioni ermeneutiche cui perveniva la giurisprudenza
del tempo, cioè del primo ventennio del secolo XX, che parlava
spesso di nullità nel senso di illegittimità ovvero di annullabilità
(CdS Sez. IV 18 dic. 1903; Ad Gen 3 febbraio 1908).
Inefficacia. Quanto alla inefficacia, cui pure accenna
il ricorrente Comune, osserva il Collegio che nella narrativa
del suo deliberato il Commissario espressamente richiama
l’art. 140 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 ed al punto 3^
del dispositivo conclude “di sottoporre il presente deliberato
alla ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
140 del TULCP 4/2/1915 n.148”. Detta deliberazione riceveva
il visto positivo della Sezione provinciale di Controllo
in data 19 gennaio 1983 al n. 1640 e successivamente il
ricostituito Consiglio Comunale con atto n. 136 assunto
nella seduta del 30 Novembre 1985 deliberava di non ratificarla.
Orbene, e questo è fondamentale nell’economia del presente
giudizio, la mancata ratifica ha effetto ex nunc e non
già ex tunc (come pare intendere parte ricorrente).
Infatti l’art. 140 dianzi citato dispone al suo 4^ comma
che Rimangono salvi tutti gli effetti dell’atto amministrativo
compiuti sino al momento della negata ratifica, e la
giurisprudenza del CdS più volte (cfr. Sez. V, 21 febbraio
1994 n. 107; Sez. IV, 16 marzo 1999, n. 288) ha avuto modo
di precisare che, giusta norma citata, le delibere assunte
in via d’urgenza e con i poteri del Consiglio rimangono
valide ed efficaci sino al momento dell’eventuale diniego
di ratifica. La deliberazione di denegata ratifica serve
a caducare la delibera sottoposta a ratifica ma, lo si ripete,
solo con effetti ex nunc.
Ciò stante, la richiesta del Comune in ordine alla inefficacia
della delibera Commissariale del 1981 va accolta non dal
1981 ma solo dal 1 dicembre 1985. Da ciò consegue che:
A) la prima e principale richiesta del Comune che nella
parte in fatto si è rubricata sub a) va parzialmente
accolta nel senso cioè che il Comune di Canosa va riconosciuto
creditore della Gestor dell’importo corrispondente alla
somma pari al 24% delle riscossioni lorde operate dalla
stessa società nel periodo dal 1 dicembre 1985 al 31 agosto
1986 (9 mesi) quale differenza della quota dovuta al
Comune sulle riscossioni lorde nella misura del 72% anziché
di quella versata nella misura del 48%, oltre l’indennità
di mora sulla somma così determinata dalle singole scadenze
sino all’effettivo pagamento ed agli interessi legali.
B) Quanto poi alla richiesta di condanna avanzata dal Comune
nella 2^ sez. di cui si è detto nella parte in fatto e per
ammontare complessivo di euro 16.882,74, vale a dire condanna
al pagamento di una somma pari all’82% sulle riscossioni
per diritto di affissioni di urgenza effettuate nel
periodo aprile 79/dicembre 81 e pari al 72% sempre su esse
affissioni di urgenza per il periodo gennaio 82/31.8.86
in uno con interessi su sorte capitale ed indennità di mora,
va osservato quanto segue.
Secondo il Comune tali somme gli sarebbero dovute dalla
Gestor per illegittimità dell’art. 6 del contratto di appalto
in quanto in contrasto con l’art. 13 del capitolato d’oneri
nonché dell’art. 45 dekl DPR n. 639/72 ed in applicazione
dell’art. 1139 c.c.(inserzione automatica di clausole) e
dell’art. 1419 (nullità parziale). L’art. 6 del contratto
d’appalto, regolarmente registrato, disponeva che i corrispettivi
relativi alle prestazioni straordinarie con urgenza per
affissioni da effettuarsi nella giornata in cui viene consegnato
il materiale, notturne, trasferta di cui all’art. 13 del
capitolato d’oneri sono attribuiti al concessionario a
compenso dei maggiori costi di questo servizio. Si è
affermato dal ricorreente nei vari giudizi che hanno preceduto
il presente, che essa clausola contrattuale si pone in contrasto
con l’art. 13 del capitolato d’oneri che prevedeva solo
il versamento dell’aggio anche sulle affissioni di
urgenza e non anche l’acquisizione totale dei corrispettivi
di tali prestazioni.; sempre secondo il Comune tra le due
clausole va data prevalenza a quella del capitolato anche
ai sensi dell’art. 1339 c.c. vale a dire inserimento automatico
della clausola di cui all’art. 45 del dPR 639/72.
La tesi non è accoglibile. Diversamente da quanto dianzi
argomentato, ritiene il Collegio che la clausola contrattuale
abbia una valenza poziore e non inferiore rispetto a quella
del capitolato. La volontà negoziale è legge ed in tema
di contratti ad evidenza pubblica vi è indipendenza tra
gli atti riguardanti la formazione della volontà negoziale
da quelli del correlativo procedimento amministrativo. Pon
mente altresì osservare che la clausola contrattuale è ben
motivata e che mancano i presupposti, nella fattispecie
concreta, per l’ applicazione dell’art. 1339 c.c. in quanto
l’art. 45 del dPR 639/72 (Imposta comunale sulla pubblicità
e sulle pubbliche affissioni), richiamata quale clausola
imposta dalla legge ai fini di una ritenuta inserzione automatica,
regolamenta l’aggio prevedendo nei suoi sei commi vari ipotesi,
ma espressamente non pare interessarsi delle affissioni
di urgenza, che è la questione controversa.
C e D) Rimane da esaminare la richiesta di condanna ad euro
9.800,82 relazionata ad indennità di mora per ritardi nei
versamenti delle riscossioni lorde operate nell’intero periodo
contrattuale 1.4.79/31.8.86 nonchè la richiesta di condanna
ad euro 505,86 non versata sull’ammontare delle riscossioni
lorde.
Il Collegio osserva subito che esse richieste risultano
assolutamente non provate. A riguardo si ritiene anche di
poter utilizzare le “conclusioni” sul punto assunte in sede
di CTU disposta ed eseguita nel giudizio civile di 1^ grado
svoltosi presso il Tribunale di Trani, e ciò perchè che
il giudice è libero di utilizzare per la formazione del
proprio convincimento anche le prove (ovvero la risultata
carenza di prove) e, più in generale, risultanze istruttorie
formate in un diverso giudizio tra le stesse od anche altre
parti, da considerare quale semplici indizi idonei a fornire
utili e concorrenti elementi di giudizio, compresa tra le
anzidette risultanze istruttorie la consulenza tecnica (giurisprudenza
consolidata). Né tale utilizzabilità presuppone necessariamente
la resistenza del provvedimento che ha definito il procedimento
nel quale i mezzi istruttori sono stati assunti, ben potendo
il giudice avvalersi finanche delle risultanze di un processo
estinto. Orbene quel Consulente Tecnico d’Ufficio (dott.
Vitantonio Tondo) riscontrando quesito postogli dal G.I.
(conforme a quanto richiesto dalla narrativa sub C e D che
precede) sulla debenza o meno della indennità di mora per
i ritardi nei versamenti della intera riscossione lorda
ecc.- significava (richiamando pure il verbale delle operazioni
peritali alle pagine 23 e 24) di non poter evadere il quesito
in mancanza delle quietanze della Tesoreria Comunale
di Canosa.
Quanto innanzi viene a confermare la carenza di qualsivoglia
prova su cui possa fondarsi la particolare richiesta del
Comune ripetuta nel presente giudizio. Sempre a riguardo
va altresì annotato che agli atti si è rintracciata una
nota del Ragioniere Generale del Comune datata 16 gennaio
1995 in cui si afferma, in ordine alla carenza di quietanze,
che esse quietanze vengono rilasciate dal Tesoriere al debitore
(e ciò in risposta alla dichiarazione del Consulente della
Gestor per cui al tempo esse quietanze erano state consegnate
al Comune di Canosa) e che nonostante notevoli ricerche
le stesse non risultano agli atti di questo Comune.
Su punto che ancora una volta conferma la carenza, osserva
il Collegio che a fronte di quietanze che non si trovavano,
potevasi far riferimento dal Comune alle matrici delle stesse
rilasciate dal Tesoriere Comunale, ma anche di ciò non è
menzione alcuna; in mancanza di originali e relative matrici
non può assumere consistenza di prova un elenco esibito
in fotocopia in allegato alla nota del Ragioniere recante
la data (di quasi dieci anni prima) del 20 giugno 1986 e
la firma del Segretario Generale del Comune dell’epoca.
Pon mente, poi, osservare che in quel giudizio la Gestor
a riguardo ebbe decisamente a contestare la richiesta del
Comune facendo proprio riferimento alle risultante della
CTU, e che in questo giudizio da parte del ricorrente Comune
alcun altra esplicitazione è pervenuta sul punto.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente alle
pretese avanzate dal Comune e descritte nella parte in fatto
sub A, e ciò anche parzialmente come pure indicato nella
narrativa che precede. Va respinto per il resto.
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni per dichiararle
in parte compensate; per la parte rimanente si liquidano
come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza
(nella specie parziale)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede
di Bari Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nel senso cioè che
il Comune di Canosa, respinta ogni altra sua pretesa, va
riconosciuto creditore della Gestor Spa dell’importo corrispondente
alla somma pari al 24% delle riscossioni lorde operate dalla
stessa società nel periodo dal 1 dicembre 1985 al 31 agosto
1986 quale differenza della quota dovuta al Comune sulle
riscossioni lorde nella misura del 72% anziché di quella
versata del 48%. Pertanto la soc. GESTOR viene condannata
a pagare a favore del Comune di Canosa la somma consequenziale
come dianzi determinata, oltre la indennità di mora su essa
somma dalle singole scadenze sino all’effettivo pagamento,
e gli interessi legali sino all’effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio, che in parte si compensano,
per la rimanente parte si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00)
a carico della GESTOR S.p.a., a ciò condannata, ed a favore
del Comune di Canosa di Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 ottobre
2005 , con l'intervento dei Magistrati
Gennaro Ferrari - Presidente
Vito Mangialardi - Componente Est.
Federica Cabrini - Componente