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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 700
Pres. A. Onorato, est. P.Russo
Antonio Maffettone (Avv.ti Luigi Rinaldi, Liberato Maffettone e Salvatore Maffettone) c. Comune di Carbonara di Nola (Avv. Vincenzo Scolavino)


1. Edilizia e Urbanistica – Piano per le aree destinate a insediamenti produttivi – Dichiarazione di pubblica utilità – Inutile decorso del termine decennale – Perdita di efficacia.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Piano per le aree destinate a insediamenti produttivi - Dichiarazione di pubblica utilità – Inutile decorso del termine decennale – Regime urbanistico delle aree residue.

 

3. Edilizia e Urbanistica – Piano per le aree destinate a insediamenti produttivi – Dichiarazione di pubblica utilità – Inutile decorso del termine decennale – Perdita di efficacia – Zonizzazione omogenea di tipo industriale scaturente dal P.R.G. vigente - Operatività.

 

4. Edilizia e Urbanistica – Piano per le aree destinate a insediamenti produttivi – Dichiarazione di pubblica utilità – Inutile decorso del termine decennale – Perdita di efficacia - Previsione del P.R.G. vigente di una determinata tipologia urbanistica – Diniego del permesso di costruire un fabbricato rurale in zona produttiva D – Legittimità.

 

5. Edilizia e Urbanistica – Diniego del permesso di costruire – Obbligo di avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 – Non sussiste.

1. In seguito all’approvazione di un Piano per le aree destinate a insediamenti produttivi, l’inutile decorso del termine decennale comporta la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. La mancata attuazione dello strumento, quindi, impedisce all’Amministrazione di procedere alle relative espropriazioni.

 

2. La perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel P.I.P., non rende l’area priva di disciplina urbanistica alla stregua delle cd. zone bianche. Il fondo ivi compreso, dunque, resta sottoposto al vincolo di destinazione, nonché agli indici di fabbricabilità ed agli altri parametri stabiliti dal P.R.G. vigente per la zona in questione (nel caso di specie “zona produttiva D”).

 

3. La previsione del P.R.G. di una determinata tipologia urbanistica in zona omogenea D, non configura, di per sé, un vincolo preordinato all’espropriazione né comporta inedificabilità assoluta, in presenza di un P.I.P. la cui dichiarazione di pubblica utilità abbia perso efficacia(1).

 

4. E’ legittimo il diniego del permesso di costruire un fabbricato rurale in un’area destinata a zona produttiva D dal P.R.G. vigente. Tale destinazione, infatti, deve ritenersi operativa a tempo indeterminato.

 

5. L’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 non è dovuto nel caso di procedura iniziata su impulso di parte.

 

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(1) Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 20 maggio 1999, n. 179.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE



composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO ONORATO, Presidente
- dr. ANNA PAPPALADO, Consigliere
- dR. PIERLUIGI RUSSO, P.Referendario estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n.3256/2005 R.G. proposto dal

sig. Antonio MAFFETTONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Rinaldi , Liberato Maffettone e Salvatore Maffettone, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Foria, n.42 (c/o studio legale De Rosa) ;


CONTRO



il Comune di Carbonara di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Scolavino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Generale Orsini n.5 (c/o studio legale Satta Flores) ;


PER L’ANNULLAMENTO



previa sospensione del diniego di rilascio di permesso di costruire prot. n.416 dell’1 febbraio 2005, emesso dal responsabile dell’U.T.C. del Comune di Carbonara di Nola ;


E PER OTTENERE



la condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto sofferto per effetto del provvedimento impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonara di Nola ;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi i difensori delle parti presenti alla pubblica udienza del 24 novembre 2005, come da verbale, relatore il p. ref. P. Russo ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O




Con ricorso notificato in data 1 aprile 2005 e depositato il 29 dello stesso mese, il sig. Antonio Maffettone ha premesso di essere proprietario di un fondo sito nel Comune di Carbonara di Nola, alla via Pozzoromolo, individuato in catasto al foglio n.1, particella 109, in relazione al quale presentava, in data 15 dicembre 2004, istanza per il rilascio del permesso di costruzione di un fabbricato rurale, denegata con l’atto individuato in epigrafe dell’1 febbraio 2005.
Avverso il provvedimento impugnato, ha proposto i seguenti motivi di diritto :
1) Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Genericità – Illogicità – Travisamento dei presupposti – Disparità di trattamento – Difetto di istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell’art.12 del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni – Violazione dei principi generali in temasi rilascio o diniego del permesso di costruire – Perplessità – Sviamento – Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa – Violazione dell’art.97 Cost. – in quanto, contrariamente a quanto rilevato dal Comune, la zona sarebbe dotata di adeguate opere di urbanizzazione ;
2) Eccesso di potere – Difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell’art.12 del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni – cntraddittorietà –
in quanto non sarebbe stata esaminata la possibilità della realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione mancanti a cura dell’interessato;
3) Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Genericità – Illogicità – Travisamento dei presupposti – Difetto di istruttoria – Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990, come modificata dalla L. n.15/2005 – Violazione dei principi generali in temasi rilascio o diniego del permesso di costruire – Perplessità – Sviamento – Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa – Violazione dell’art.97 Cost. –
poiché non sarebbero state esplicitate congruamente le ragioni del diniego con la puntuale indicazione delle norme urbanistiche con le quali si porrebbe in contrasto l’intervento;
4) Violazione dell’art.7 L. 7.8.1990 n.241, come modificato dalla L. n.15/2005 –
per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
5) Violazione dell’art.10 bis L. 7.8.1990 n.241, introdotto dalla L. 11.2.2005 n.15 –
poiché non sarebbero stati comunicati tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Oltre alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno ingiusto sofferto per effetto dell’illegittimo diniego all’edificazione, ai sensi dell’art.35 del D. Lgs. n.80/1990, così come sostituito dall’art.7 della L. n.205/2000.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che ha concluso con richiesta di reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.
Successivamente le parti hanno depositato memorie difensive e documenti.
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2005, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.


D I R I T T O




1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento di diniego del permesso di costruire opposto dal Comune di Carbonara di Nola sull’istanza avanzata dal ricorrente per la realizzazione di un fabbricato rurale sul fondo di proprietà privata, sito alla via Pozzoromolo, avente una superficie di mq.1250, contraddistinto in catasto al foglio n.1, particella n.109.
Il Collegio ritiene opportuno far precedere l’esame delle specifiche censure da un inquadramento generale sulla disciplina urbanistica cui è assoggettato il terreno oggetto dell’intervento in argomento.
1.1. Non è contestato tra le parti che la particella risulta inclusa nel Piano per gli insediamenti produttivi, approvato con D.P.G.R. n.7907 del 3 novembre 1989, e che il suddetto strumento non è stato attuato nel termine decennale.
La questione controversa si sostanzia, invece, nell’individuazione del regime giuridico applicabile all’area interessata e sulla conseguente compatibilità urbanistica del manufatto progettato.
Giova premettere che il Piano per le aree da destinare a Insediamenti Produttivi – previsto dall’art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 – ha la funzione, da un lato, di stimolo all’espansione industriale del territorio comunale attraverso la cessione alle imprese dei terreni espropriati, e dall’altro, di strumento volto ad assicurare, a coerente sviluppo delle più generali previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, un ordinato assetto urbanistico nella zona in cui dovranno inserirsi i nuovi complessi ovvero dovranno trovare più adeguata collocazione gli insediamenti già esistenti (cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 marzo 1994, n. 298).
In considerazione della suddetta finalità, il PIP impone alle aree in esso ricomprese un vincolo preordinato all'espropriazione, come si evince dal terzo e quinto comma del richiamato art. 27, ove si chiarisce, rispettivamente, che "Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 18 agosto 1942, n. 1150" e che le aree in esso comprese "sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità".
Il corretto inquadramento della fattispecie per cui è causa impone anche il richiamo alla specifica normativa dettata dalle disposizioni legislative emanate in relazione agli interventi nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre del 1980 e del febbraio 1981, considerato che il Comune di Carbonara di Nola, con la delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 29 settembre 1989, ha formato il PIP in questione anche in applicazione di tali peculiari disposizioni.
L’art. 28 della legge n. 219/1981 – successivamente trasfuso nell’art. 34 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, recante il Testo Unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 – ha previsto che i Comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati "... sono obbligati ad adottare o confermare tra i seguenti piani esecutivi necessari: ....b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive compresi quelli commerciali e turistici"; ha, altresì, dettato una peculiare procedura semplificata per la loro formazione.
Inoltre, l’art. 28, comma 12, della L. n. 219/1981 (oggi comma 17 del citato art. 34 T.U.), ha statuito che "l'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti".
Va, infine, osservato che la richiamata disciplina speciale post-sisma, di cui alla L. n.219/1981, non ha previsto una diversa regolamentazione del termine di durata del piano, sicché deve ritenersi confermata la previsione generale della durata decennale del PIP, contenuta nell'art. 27 della L. n. 865/1971 (in tal senso, T.A.R. Campania, Salerno, I Sezione, 22 giugno 2004, n.1553).
1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’inutile decorso del termine decennale ha certamente comportato la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel PIP, sicché la mancata attuazione dello strumento, allo stato, impedisce unicamente all’Amministrazione di procedere alle relative espropriazioni, ma non ha certo reso l’area priva di disciplina urbanistica alla stregua delle cd. zone bianche.
Ed invero, il fondo in questione ricade, pur sempre, nella zona produttiva D del P.R.G. vigente nel Comune di Carbonara di Nola, approvato in data 21 novembre 1988 con D.P.G.R.C. n.12429, ed è pertanto sottoposto al vincolo di destinazione, agli indici di fabbricabilità ed agli altri parametri ivi stabiliti. Dispone, infatti, l’art.22 delle Norme di attuazione del P.R.G. – prodotto in giudizio dalla difesa dell’Ente – che le zone DSono destinate ad impianti industriali artigianali o comunque produttivi. […] In tali zone sono consentiti insediamenti ed ammodernamenti a carattere produttivo, tecnologico, di salvaguardia dell’ambiente, nonché ampliamenti e riconversioni di impianti industriali purché siano connessi con le esigenze produttive e venga conservata la destinazione di uso. […] Gli indici ammissibili consentiti sono: a) La fabbricabilità ammissibile, relativa ai volumi edificati chiusi, è di 1.5 mc/mq.; b) E’ consentito costruire a distanza di m.6.00 dal confine. L’altezza massima delle costruzioni è fissata in m.10.00. Dal ciglio delle strade che perimetrano la zona produttiva “D” è fissato per le costruzioni un distacco minimo di m.10.00, mentre dal ciglio delle strade interne a detta zona il distacco minimo è di m.6.00; c) Le opere di recinzione saranno particolarmente curate e saranno poste a metri 6.00 dal ciglio delle strade esterne a detta zona; d) La superficie dell’area non coperta da fabbricati e da impianti sarà tutta sistemata a verde ed a viabilità; e) Le fasce perimetrali libere esterne alle recinzioni e contenute tra queste ed i fili stradali, dovranno essere destinate esclusivamente a parcheggio ed a verde; f) Per le aziende artigianali la fabbricabilità ammissibile, relativa ai volumi chiusi, è di 1.5 mc/mq. […]”.
1.3. Né può ritenersi che alla destinazione a zona D si applichi il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell’art.2 della L. 19 novembre 1968 n.1187.
Invero, alla luce dei criteri individuati dalla Corte Costituzionale (cfr., per tutte, sentenza 20 maggio 1999, n.179), la previsione di una determinata tipologia urbanistica non configura, di per sé, un vincolo preordinato all’espropriazione né comportante l’inedificabilità assoluta.
Con specifico riguardo alla destinazione a zona D produttiva, venendo in rilievo una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia di categorie omogenee di beni – inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, cioè del potere di connotare giuridicamente il diritto di proprietà in modo da operarne il contemperamento con le esigenze di pubblico interesse, in considerazione della sua funzione sociale (art.42 Cost.) – deve ritenersi che essa sia operativa a tempo indeterminato, in virtù del principio generale stabilito dall’art.11 della L. 17 agosto 1942, n.1150.
Allo stato, dunque, – ferma restando per l’Amministrazione la facoltà di rinnovazione delle scelte pianificatorie (cfr., sul punto, T.A.R. Bari, II Sezione, 3 febbraio 2004, n.375) – il P.R.G. del Comune di Carbonara di Nola consente ai proprietari diverse possibilità di utilizzazione, ivi compresa quella edificatoria, nell’ambito della tipologia funzionale e degli indici, appena descritti.
2. Ciò posto, venendo allo scrutinio dei motivi dedotti, va esaminato con priorità logica quello rubricato al n.3, ove viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto negativo in discussione.
Ad avviso del Collegio, la principale ragione ostativa ivi individuata, ancorché espressa succintamente e, in parte, per relationem – attraverso il richiamo ad un parere della Provincia di Napoli (datato 20 febbraio 2001 prot. n.570) – è comunque idonea a far comprendere all’interessato il motivo del diniego e regge, sostanzialmente, al sindacato di legittimità di quest’organo giudicante.
Nel provvedimento in esame, infatti, dopo aver dato atto della scadenza del termine decennale dall’approvazione del P.I.P., il Responsabile dell’U.T.C. ha rilevato – esattamente, per quanto fin qui considerato – che “l’area su cui è stato proposto l’intervento non può ritenersi zona bianca”, replicando in tal modo all’opposta ed infondata pretesa del richiedente, posta a base della domanda edificatoria (cfr. pag.1 della relazione tecnica allegata).
L’iter logico sotteso alla determinazione sfavorevole può cogliersi in modo più completo nell’evocato parere, ove si legge, tra l’altro, che il PIP “non può che riguardare zone già destinate ad insediamenti produttivi dallo strumento urbanistico generale. Tale strumento attuativo ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere previste e, solo per tali effetti, ha durata decennale”.
La circostanza della perdurante vigenza del P.R.G. e della inclusione del lotto in zona D era, poi, ben nota al ricorrente, sia perché indicata nella già citata relazione tecnica (all’inizio della prima pagina), allegata all’istanza, sia perché acclarata nel certificato di destinazione urbanistica rilasciatogli in precedenza (prot. n.512 del 6 febbraio 2004, prodotto in atti). Ivi, tra l’altro, pur non menzionandosi espressamente l’art.22 delle N.T.A., vengono riportate per esteso le prescrizioni vigenti nella zona D, coincidenti con il contenuto della stessa norma.
Ne discende che la realizzazione del proposto fabbricato rurale non poteva essere assentita, atteso che esso – prevedendo, come da progetto, un piano seminterrato destinato a deposito, cantine e garage, un piano rialzato con altri depositi per attrezzi e prodotti agricoli, un primo piano adibito ad abitazione ed un sottotetto – non costituisce, con tutta evidenza, un impianto industriale, artigianale o, comunque, produttivo.
3. L’incompatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica del suolo – da sola sufficiente a giustificare il diniego – rende superfluo l’esame della questione relativa all’adeguatezza o meno delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, affrontata col primo motivo di gravame, diretto a censurare la restante parte della motivazione.
Sul punto va, comunque, osservato che lo sviluppo edilizio e lo stato di urbanizzazione di una zona può assumere rilevanza in sede di rilascio del permesso di costruire, laddove lo strumento urbanistico generale subordini l’edificazione, in una zona a vocazione residenziale, ad un piano particolareggiato o di lottizzazione, sicché, nel caso di lotto intercluso o di area adeguatamente edificata ed urbanizzata, un consolidato indirizzo giurisprudenziale ritiene che la mancanza dello strumento attuativo non può essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego della concessione di costruzione (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 6 ottobre 1992, n.12).
Il suesposto principio non può essere invocato, invece, nella diversa ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale preveda una specifica destinazione di zona a carattere conformativo della proprietà privata, tuttora vigente, come nel caso di specie, ed il piano esecutivo sia stato approvato ma non attuato, sia in ordine all’acquisizione ed all’assegnazione dei lotti sia circa la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione.
Ne discende, altresì, che la verifica dell’adeguatezza di queste ultime va compiuta non in relazione alle esigenze proprie di un insediamento a vocazione abitativa ma in rapporto a quelle specifiche di un comparto destinato ad insediamenti produttivi.
4. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo alla successiva censura, ove viene lamentata la violazione dell’art.12 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, in quanto non sarebbe stata esaminata la possibilità della realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione mancanti a cura dell’interessato.
Fermo restando quanto già ribadito circa la mancanza di conformità urbanistica, non può sottacersi che la doglianza è, comunque, ulteriormente infondata, non avendo il privato documentato in alcun modo il suo impegno all’esecuzione delle stesse.
5. Non meritano accoglimento neanche le ultime due doglianze, ove sono dedotti vizi procedimentali, consistenti nella violazione dell’art.7 e dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n.241, come di recente modificata dalla L. 11 febbraio 2005 n.15.
5.1. Quanto al primo adempimento, va richiamato il pacifico principio in base al quale l’avvio del procedimento non è dovuto nel caso di specie, perché trattasi di procedura iniziata su impulso di parte.
5.2. Circa la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – prescindendo dai riflessi discendenti dagli aspetti sostanziali della vicenda – il Collegio si limita ad osservare che la L. 11 febbraio 2005 n.15 (pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 2005 n.42) non può trovare applicazione ai procedimenti già definiti alla data della sua entrata in vigore (8 marzo 2005), come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui la determinazione impugnata è stata emessa l’1 febbraio 2005.
6. Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, deve disporsi la reiezione del ricorso. All’infondatezza della domanda impugnatoria consegue il rigetto anche di quella risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per compensare equamente le spese di giudizio tra le parti, anche in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli – Sezione Seconda – respinge il ricorso in epigrafe R.G. n.3256/2005.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2005.



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