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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 18 gennaio 2006
n. 697
Pres. A. Onorato, est. P. Russo
La Marca Liberatore (Avv. Simona Scatola) c. Comune di Marigliano
(Avv. Giuseppe Romano) e Amministrazione Provinciale di
Napoli (Avv. Luciano Scetta) e Regione Campania (n.c.) |
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1. Edilizia e Urbanistica – Piano Regolatore
Generale – Diniego del permesso di costruire – Impugnazione
– Proprietari confinanti non indicati nell’atto né da questo
facilmente desumibili – Controinteresse – Non sussiste.
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2. Edilizia e Urbanistica – Piano Regolatore
Generale – Silenzio-approvazione della Regione o dell’ente
a ciò delegato, attestato con decreto sindacale, decorso
il termine stabilito dalla legge n. 12/1988 – Mancata affissione
del decreto sindacale per quindici giorni all’albo comunale
– Procedimento di formazione dello strumento urbanistico
– Non si perfeziona.
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3. Edilizia e Urbanistica – Piano Regolatore
Generale – Mancato controllo di conformità della Regione
– Fase d’integrazione dell’efficacia dello strumento urbanistico
– Non si perfeziona.
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4. Edilizia e Urbanistica – Piano Regolatore
Generale – Diniego del permesso di costruire – Nessuna posizione
acquisita dal proprietario per effetto del P.R.G. non sottoposto
al controllo – Legittimità.
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1. Rispetto all’impugnazione sia del P.R.G.
o delle sue varianti, sia del diniego del permesso di costruire,
non sono configurabili, di regola, soggetti controinteressati,
salvo il caso in cui essi risultino indicati direttamente
nell’atto o siano da questo facilmente desumibili (1).
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2. L’art. 2, comma 3, della L. n. 12/1988,
di conversione del D.L. n. 474/1997 “Proroga dei termini
per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone
medesime” dispone che gli strumenti urbanistici o loro
varianti, già inoltrati entro il 31.12.1987 per l’approvazione
alla Regione o all’ente a ciò delegato, s’intendono approvati
decorsi centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge
summenzionata. Il decreto sindacale che attesta l’approvazione
per silentium deve essere affisso all’albo comunale
per quindici giorni, essendo la prescritta forma di pubblicità
necessaria per il perfezionarsi del procedimento di formazione
dello strumento urbanistico.
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3. In difetto della imprescindibile fase
di controllo della regione o dell’ente a ciò delegato, il
P.R.G. non può avere esecuzione, poiché tale controllo ne
rappresenta la fase d’integrazione dell’efficacia (2).
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4. E’ legittimo il diniego del permesso di
costruire, laddove il Piano posto a base della domanda edificatoria
non sia efficace perché carente del controllo di conformità
della Regione. L’Amministrazione comunale, infatti, qualora
non rinvenga alcuna posizione acquisita dal proprietario
per effetto del Piano non efficace, è tenuta a negare il
rilascio del permesso (3).
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(1)
Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 21 luglio 1997, n.
14.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3058, citata
nella sentenza di cui alla massima.
(3) Nella fattispecie, il TAR Campania fa riferimento al
decreto su ricorso straordinario al Capo dello Stato assunto,
in data 26 settembre 2003, sulla base del parere espresso
dal Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2002.
Rileva il Tar adito che nella fattispecie di cui al ricorso
straordinario, non erano state rispettate le posizioni legittimamente
acquisite e fatte valere in giudizio dai rispettivi titolari
alla stregua della disciplina urbanistica in questione.
Il P.R.G. posto a fondamento della domanda edificatoria,
infatti, non era mai stato contraddetto dalla successiva
disciplina urbanistica, la quale doveva, quindi, fare salve
le posizioni pregresse dei proprietari.
L’elemento di differenziazione con il caso de quo,
dunque, consiste nell’assenza di tali posizioni in capo
al ricorrente, il quale non ha acquisito alcuna posizione
per effetto del Piano non sottoposto al controllo e, quindi,
inefficace. Di conseguenza, l’Amministrazione non è tenuta
ad apprestare la relativa tutela.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO ONORATO, Presidente
- dr. ANNA PAPPALARDO, Consigliere
- dr. PIERLUIGI RUSSO, P.Referendario estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.11825/2004 R.G. proposto dal
sig. Liberatore LA MARCA, rappresentato e difeso
dall’avv. Simona Scatola, con il quale è elettivamente domiciliato
in Napoli, alla via Belvedere, n.200;
CONTRO
- il Comune di Marigliano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Giuseppe Romano e con lo stesso domiciliato in
Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
- l’Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona
del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale,
rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Scetta, con il
quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza
Matteotti, n.1;
- la Regione Campania, in persona del Presidente
pro tempore della Giunta Regionale, non costituita
in giudizio;
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PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione: - del diniego di permesso di costruire
prot. n.16676 del 23 giugno 2004, emesso dal Comune di Marigliano;
- del P.R.G. approvato con D.P.G.P. n.71 del 14 maggio 1990
e di tutti gli atti ad esso presupposti, ivi compresi la
delibera del Consiglio Provinciale ed il parere del CTR
n.2579 del 4 febbraio 1988, la delibera della Giunta Provinciale
n.1906 dell’1 agosto 1989, la delibera di Consiglio comunale
n.18 del 19 gennaio 1989 nonché il D.P.G.R.C. del 27 luglio
1990; - della delibera del Commissario Straordinario presso
il Comune di Marigliano n.56 del 5 marzo 2002, recante adozione
di variante di adeguamento al P.R.G.; - della delibera di
Giunta Municipale n.78 del 22 aprile 2004, ove lesiva;
Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione Provinciale
di Napoli;
Visti i documenti e le memorie depositati dalle parti a
sostegno delle rispettive difese ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi i difensori delle parti presenti alla pubblica udienza
del 24 novembre 2005, come da verbale, relatore il p. ref.
P. Russo ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con atto ritualmente notificato in data 5 e 6 ottobre 2004
e depositato il 27 seguente, il ricorrente ha premesso di
essere proprietario di un fondo sito in Marigliano – alla
via Starzetella, località Mass. Della Signora, riportato
in catasto al foglio n.16, particelle nn.1028, 1029, 1030,
1031 e 1032 – in relazione al quale, in data 8 marzo 2004,
con prot. n.6676, presentava domanda tendente ad ottenere
il permesso di costruire n.6 villette monofamiliari sull’area,
individuata come zona B1 nel P.R.G. approvato con
provvedimento sindacale nel 1988.
La domanda veniva respinta, in data 23 giugno 2004, con
il provvedimento specificato in epigrafe.
Al fine di individuare la disciplina urbanistica applicabile
nel Comune di Marigliano, l’esponente ha richiamato i diversi
atti succedutisi nel tempo, qui di seguito schematicamente
riassunti:
- il P.R.G fu adottato in data 25.6.1985, con delibera n.3
bis del commissario ad acta.;
- il piano veniva poi approvato con decreto sindacale n.102
del 23.5.1988, ai sensi dell’art.2, punto 3, della L. n.12
del 21.1.1988, per il decorso del termine di 120 giorni;
- il Consiglio Provinciale di Napoli, con delibera del 14.10.1988,
recependo il parere del 4.2.1988 del CTR, approvava con
raccomandazioni il P.R.G., stralciando le zone B, B1
e C ;
- il P.R.G., con il suddetto stralcio, veniva approvato
con decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale
di Napoli, n.71 del 14.5.1990, e munito del controllo di
conformità con D.P.R.C. del 17.7.1990;
- con delibera del 4.8.1992 la Provincia di Napoli nominava
due commissari ad acta, per la rielaborazione dello
strumento urbanistico in conformità delle prescrizioni del
CTR, i quali, con delibera del 20.5.1994 adottarono la variante
di completamento al P.R.G.;
- con delibera dell’Amministrazione Provinciale del 27.11.1995,
veniva approvata la variante adottata dai commissari ad
acta;
- dopo le controdeduzioni del Comune, il Consiglio Provinciale,
con delibera del 26.11.1996, approvava il piano con le prescrizioni
di cui al parere del CTR n.85/1995, confermato dal successivo
n.97/1996;
- con decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale
del 3.2.1997 veniva approvata la detta variante;
- a seguito del controllo di conformità, con delibera di
Giunta Regionale n.714 del 2.6.1997, il piano veniva dichiarato
non conforme alle leggi vigenti;
- con vari decreti sindacali e, da ultimo, con provvedimento
del 30.5.1997, il Sindaco prendeva atto che la suddetta
variante era da considerarsi approvata ope legis
(per effetto dell’art.2 della L. n.662 del 23.12.1996);
- con decreto del 15 giugno 1997, il Sindaco revocava i
precedenti decreti, ritenendoli superflui;
- con deliberazione del 29.4.1998, il Consiglio comunale
riteneva approvata per silenzio la suddetta variante, ai
sensi degli artt. 2, comma 61, L. n.662/1996 e 49, comma
18, L. n.449/1997 (poi dichiarato incostituzionale con sentenza
della Corte Cost. n.507 del 18.11.2000), e con delibera
n.48, in pari data, approvava norme di salvaguardia ed integrazioni;
- il Sindaco, con un decreto del 16.10.1998, dichiarava
approvata la suddetta variante; con altro decreto del 17.3.1999,
rettificava il precedente provvedimento, precisando che
la sua efficacia non fosse subordinata all’acquisizione
del controllo di conformità ;
- infine, con delibera del Commissario straordinario del
5.3.2002, veniva adottata una nuova variante di adeguamento
al P.R.G., come approvato nel 1990.
Aggiunge, poi, il ricorrente che, con decreto del Presidente
della Repubblica, in data 26 settembre 2003, sulla base
del parere espresso dalla Sezione II del Consiglio di Stato
nell’adunanza del 17 aprile 2002, veniva accolto un ricorso
straordinario proposto da un cittadino avverso il provvedimento
di rigetto di istanza di concessione edilizia, in quanto
quest’ultimo era stato emesso dal Comune di Marigliano,
sull’erroneo presupposto dell’inefficacia del P.R.G. approvato
il 23 maggio 1988, con decreto sindacale n.102.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto i
seguenti motivi di diritto :
1) Contraddittorietà – Violazione del principio di ragionevolezza
– Eccesso di potere per incongruenza manifesta e carenza
dei presupposti di fatto e di diritto – Irragionevolezza
– Illogicità – Violazione e falsa applicazione di legge
(art.3 L. n.241/1990 e T.U. n.380/2001) – Violazione e falsa
applicazione dell’art.2, punto 3, del D.L. 20.11.1987 n.474,
convertito con L. n.12 del 21.1.1988 - Eccesso di potere
per falsità di presupposto – Errore di fatto – Motivazione
erronea – Perplessità – Carenza di istruttoria – Violazione
del principio del buon andamento della P.A. ex art.97 Cost.
– Ambiguità – Incoerenza – Inesistenza – Nullità – Incompetenza
assoluta – in quanto gli atti impugnati si fonderebbero
sull’erroneo presupposto della mancata approvazione, per
silentium, del P.R.G., per l’inutile decorso del termine
di 120 giorni, ai sensi dell’art.2, punto 3, della L. 21
gennaio 1988 n.12, come attestato dal Sindaco del Comune
di Marigliano con decreto n.102 del 23 maggio 1988; ne conseguirebbe
che gli atti emessi successivamente, senza il rispetto della
procedura di variante, sarebbero viziati da incompetenza
assoluta; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto
conto degli effetti della decisione su ricorso straordinario
assunta con decreto del Presidente della Repubblica, in
data 26 settembre 2003, sulla base del parere espresso dalla
Sezione II del Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 aprile
2002;
2) Violazione di legge ed eccesso di potere, nelle figure
indicate alla precedente censura, sotto altro profilo –
per il conseguente difetto di motivazione che affliggerebbe
il provvedimento di diniego.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Marigliano,
che ha concluso con richiesta di reiezione del ricorso.
Si è costituita anche la Provincia di Napoli, che ha eccepito
in rito l’inammissibilità del gravame per mancanza d’interesse
a ricorrere – in quanto la domanda edificatoria si fonderebbe
sul P.R.G. del 25 marzo 1988, mai divenuto efficace – e
per l’omessa notifica alla Regione Campania e ad alcun controinteressato,
da individuarsi tra i vicini confinanti.
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2005, la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
1. Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni d’inammissibilità,
formulate dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, per
l’asserita mancanza d’interesse a ricorrere – in quanto
la domanda edificatoria si fonderebbe sul P.R.G. del 25
marzo 1988, mai divenuto efficace – e per l’omessa notifica
alla Regione Campania e ad alcun controinteressato, da individuarsi
nei proprietari confinanti.
1.1. Con riguardo al primo profilo, il Collegio osserva
che la questione concernente l’individuazione della disciplina
urbanistica concretamente applicabile non riveste carattere
pregiudiziale ma attiene, piuttosto, al merito della causa,
essendo, per l’appunto, controverso tra le parti se debba
considerarsi vigente il richiamato P.R.G. – secondo l’assunto
del ricorrente – ovvero la strumentazione sopravvenuta,
come sostengono, invece, le Amministrazioni resistenti.
1.2. L’eccepito difetto di notificazione alla Regione
Campania è destituito di fondamento in fatto, atteso che,
per tabulas, l’adempimento risulta ritualmente effettuato
dall’ufficiale giudiziario in data 5 ottobre 2004.
1.3. Anche l’ultima eccezione è priva di pregio,
considerato che, per consolidata giurisprudenza, rispetto
all’impugnazione sia del piano regolatore generale o delle
sue varianti (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
21 luglio 1997, n.14) sia del diniego del permesso di costruire,
non sono configurabili, di regola, soggetti controinteressati,
salvo il caso, che non ricorre nell’attuale fattispecie,
in cui essi risultino indicati direttamente nell’atto o
siano da questo facilmente desumibili.
2. Venendo al merito della controversia, come si
è anticipato nella narrativa in fatto, il ricorrente ha
richiesto al Comune di Marigliano il permesso di costruire
sei villette monofamiliari sul fondo di proprietà privata.
La domanda poggia sul presupposto che l’area interessata
dalle opere ricadrebbe nella zona B1 del P.R.G.,
adottato con delibera (del commissario ad acta) del
25 giugno 1985 e dichiarato approvato dal Sindaco con decreto
del 23 maggio 1988.
L’istanza è stata respinta dal competente dirigente dell’Area
Urbanistica, in quanto lo strumento vigente non sarebbe
quello invocato ma il P.R.G. parzialmente approvato, con
stralcio e prescrizioni, con decreto del Presidente della
Giunta Provinciale n.71 del 14 maggio 1990, munito di controllo
di conformità con decreto del Presidente della Giunta Regionale
del 27 luglio 1990, in relazione al quale il progetto presentato
si porrebbe in contrasto, atteso che la suddetta zona B1
risulterebbe stralciata.
Oltre al provvedimento di diniego della domanda edificatoria,
l’istante ha impugnato anche tutti gli atti pianificatori
descritti in epigrafe, che si fonderebbero sull’erroneo
presupposto della mancata intervenuta approvazione, per
silentium, del P.R.G., per l’inutile decorso del termine
di 120 giorni, ai sensi dell’art.2, punto 3, della L. 21
gennaio 1988 n.12, come attestato dal Sindaco del Comune
di Marigliano con il citato decreto n.102 del 23 maggio
1988. Secondo l’assunto ricorsuale, gli atti emessi successivamente,
senza il rispetto della procedura di variante, sarebbero
viziati da incompetenza assoluta.
Rileva, inoltre, l’interessato che l’Amministrazione non
avrebbe tenuto conto degli effetti della decisione assunta
– con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26
settembre 2003, sulla base del parere espresso dalla Sezione
II del Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 aprile 2002
– sul ricorso straordinario proposto da un terzo in fattispecie
analoga.
3. Il ricorso è infondato.
Il piano regolatore del Comune di Marigliano venne adottato
con delibera del commissario ad acta del 25 giugno
1985. Trattandosi di Comune danneggiato dagli eventi sismici
del 1980, il Sindaco ritenne di poter fare applicazione
dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 20 novembre 1987 n. 474
(convertito con modificazioni dall’art. 1, L. 21 gennaio
1988, n. 12), attestando, con apposito decreto del 23 maggio
1988, l’intervenuta approvazione per silenzio, essendo inutilmente
decorso il termine di centoventi giorni per la formale approvazione
da parte della delegata Amministrazione Provinciale di Napoli.
3.1. Osserva, tuttavia, il Collegio – prescindendo
da ogni valutazione sugli effetti discendenti dalle successive
scelte pianificatorie effettuate dall’Ente – che il suddetto
strumento urbanistico, posto dal ricorrente a base della
domanda edificatoria, non può considerasi divenuto efficace,
per una duplice ragione.
In primo luogo, deve rilevarsi, per tabulas, che
l’evocato decreto sindacale è stato affisso all’albo pretorio
per due soli giorni – dal 23 al 24 maggio 1988, come attestato
in calce dal Segretario Generale – e non per quindici giorni,
come prescritto dall’art.2,comma 3, della L. n.12/1988,
in base al quale: “Gli strumenti urbanistici di
cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31
dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione
o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro
varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione
è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per
quindici giorni all'albo comunale”.
Ora, non v’è dubbio che, nell’ambito dell’eccezionale procedura
semplificata disciplinata dalla normativa post sismica,
la prescritta forma di pubblicità del decreto sia necessaria
per lo stesso perfezionarsi del procedimento di formazione
dello strumento urbanistico.
3.2. In secondo luogo, non risulta effettuato l’invio
degli atti alla Regione Campania, per l'esercizio del c.d.
controllo di conformità previsto dalla legge regionale
contenente indirizzi programmatici e direttive fondamentali
relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia
di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della
legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 (L.R. Campania
20 marzo1982 n. 14, allegato, Titolo II, punto 5).
E’ pur vero che la norma statale (art. 2, commi 2 e 3 del
D.L. n. 474 del 1987, convertito dall'art. 1 della legge
n. 12 del 1988) non chiarisce se acquisti esecutività, puramente
e semplicemente, l'approvazione in sé o se debba anche intendersi
esecutivo il piano regolatore generale, che, in base a quanto
disposto dal punto 5 del Titolo II dell'allegato alla legge
regionale n. 14 del 1982, "è reso esecutivo a mezzo di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania"
dopo che la deliberazione di approvazione dello strumento
urbanistico generale è stata trasmessa (entro cinque giorni
dalla sua esecutività) alla Giunta regionale, unitamente
ai pareri ed alle osservazioni ed opposizioni presentate,
per l'accertamento di conformità e che la Regione abbia
esercitato, entro i prescritti novanta giorni, i relativi
poteri, o sia rimasta inerte.
Sul punto il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuta
di recente la giurisprudenza in un analogo caso (Consiglio
di Stato, Sezione Quinta, 10 giugno 2005, n.3058), ove si
è affermato che “Confrontando, però, la fonte statale
con la legge regionale, l'interpretazione della prima deve
essere nel senso che il legislatore nazionale non ha inteso
sovvertire (né avrebbe potuto senza incidere sui poteri
normativi dell'Ente) l'ordine delle attribuzioni fissato
dalla legge regionale, né espropriare la Regione di una
fase dalla stessa ritenuta essenziale, ovvero del controllo
sulla osservanza degli indirizzi programmatici e delle direttive
fondamentali, da parte delle amministrazioni delegate ad
esercitare il potere di approvazione degli strumenti urbanistici
generali. Ed infatti, la disciplina nazionale del
procedimento, pur contraendo i termini e semplificando le
modalità di approvazione degli strumenti urbanistici, si
arresta nel punto in cui fissa lo strumento necessario a
rendere evidente le conseguenze dell'inerzia dell'Autorità
deputata alla approvazione (attestato del Sindaco) lasciando
invece alla norma regionale ordinaria (L. n. 14 del 1982,
allegato, Titolo II, art. 5) la regolamentazione della fase
integrativa della efficacia, che non doveva mancare, dunque,
neanche nella ipotesi di applicazione dell'art. 2 del decreto
legge del 1987”. Ne discende che – in difetto della
imprescindibile fase di controllo – il piano regolatore
invocato dal ricorrente non poteva, comunque, avere esecuzione
e pertanto legittimamente, sotto tale profilo, l’Amministrazione
resistente ha respinto l’istanza lottizzatoria.
4. A diversa conclusione non può giungersi alla stregua
della richiamata decisione sul ricorso straordinario al
Capo dello Stato, proposto da un terzo, assunta sulla base
del parere espresso dalla Sezione II del Consiglio di Stato
nell’adunanza del 17 aprile 2002.
4.1. Deve anzitutto rilevarsi la diversità della fattispecie
concreta decisa dal decreto del Presidente della Repubblica
del 26 settembre 2003 rispetto a quella oggetto dell’attuale
controversia.
Ed invero, nel primo caso, l’interessato aveva presentato
al Comune di Marigliano richiesta di rilascio di concessione
edilizia in data 13 maggio 1988, in conformità alle prescrizioni
del P.R.G., allora solo adottato, per la zona B1, e poi,
avvalendosi dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art.8
della L. n.94/1982, in data 2 ottobre 1989, aveva comunicato
all’Amministrazione di voler dare inizio ai lavori per la
realizzazione del progettato fabbricato. Come può leggersi
nel citato parere (pagina 3), l’istanza produceva due risposte
da parte dell’Ente, entrambe impugnate: con un primo provvedimento
del 16 novembre 1989, il Sindaco comunicava “l’impossibilità
di attivare la procedura prevista dall’art.8, in quanto
era nelle more sopravvenuta l’approvazione del piano di
fabbricazione, che dava all’area in questione una disciplina
diversa (C1 – lottizzazione convenzionata obbligatoria)”
; con un secondo atto del 18 novembre 1989, l’ente rilevava
che “nel corso dell’approvazione del P.R.G. del maggio
1988 era stato annunciato che le zone B-B1 e C avrebbero
dovuto essere riviste e che, pertanto, esse erano da considerare
stralciabili” .
Nel parere favorevole all’accoglimento del gravame è evidenziato
il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione comunale,
delle “posizioni legittimamente acquisite e fatte valere
in giudizio dai rispettivi titolari alla stregua della disciplina
urbanistica in vigore dal maggio 1988”, con la conseguenza
che “sulla concessione edilizia richiesta nel maggio
1988 si era legittimamente creato il silenzio assenso, essendo
il P.R.G. entrato in vigore subito dopo e mai espressamente
contraddetto dalla successiva disciplina urbanistica, che
– non provvedendo esplicitamente e ritualmente in senso
opposto – deve quindi, ora, far salve le posizioni legittimamente
acquisite dai proprietari”.
Invece, nell’odierno caso in trattazione, non può rinvenirsi
alcuna posizione acquisita dall’attuale ricorrente, per
effetto del piano non portato al controllo, in quanto egli
solo in data 8 marzo 2004 ha presentato la domanda per ottenere
il permesso di costruire.
Con riguardo alla portata dell’accoglimento del suddetto
ricorso amministrativo – prescindendosi dalla questione
concernente il formarsi o meno del giudicato sulla decisione
del ricorso straordinario, assai dibattuta in giurisprudenza
(per le due opposte soluzioni, si vedano, rispettivamente,
le recenti pronunzie del Consiglio di Stato, Sezione IV,
14 aprile 2004, n.2098, e del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione
I, 7 giugno 2005, n.2770) – il Collegio osserva che il citato
parere conclude nel senso dell’accoglimento “con conseguente
annullamento degli atti impugnati per quanto di ragione
e nei limiti della questione oggetto del presente ricorso
straordinario”.
Si deve quindi ritenere che la suddetta decisione comporti
unicamente la caducazione dei suindicati atti ostativi all’edificazione
ed abbia effetti limitati alla sola controversia definita,
non comprendendo anche l’annullamento ovvero il travolgimento
di tutti gli atti di pianificazione ivi impugnati.
5. Le considerazioni fin qui svolte sono idonee a
confutare anche l’ulteriore censura di difetto di motivazione,
atteso che nel provvedimento impugnato il dirigente dell’Area
Urbanistica ha correttamente evidenziato che lo strumento
vigente non è quello invocato dal privato ma il P.R.G. approvato
con prescrizioni con decreto del Presidente della Giunta
Provinciale n.71 del 14 maggio 1990, munito di controllo
di conformità con decreto del Presidente della Giunta Regionale
del 27 luglio 1990, in relazione al quale il progetto presentato
si pone in contrasto, atteso che la suddetta zona B1
è stata stralciata.
6. In conclusione deve disporsi la reiezione
del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare equamente le spese
di giudizio tra le parti, anche in considerazione della
peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede
di Napoli – Sezione Seconda – respinge il ricorso in epigrafe
R.G. n.11825/2004.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24
novembre 2005.
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