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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 gennaio 2006 n. 84
Pres. C. d’Alessandro, est. P. Carpentieri
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Avv. Marcantonio Abbate) c. Comune di Cancello e Arnone (n.c.)


1. Ambiente e rifiuti – Ordinanza di smaltimento di rifiuti abbandonati rivolta al proprietario, o al soggetto che ha la disponibilità dell’area – Previa attività di accertamento della responsabilità, anche solo omissiva, in capo al destinatario dell’ordine – Necessità.

 

2. Ambiente e rifiuti - Ordinanza di smaltimento di rifiuti abbandonati – Responsabilità del proprietario o del soggetto che ha la disponibilità dell’area – Imputabilità a titolo di dolo o colpa ex art.14 D.lgs. n. 22/1997 – Necessità.

 

3. Ambiente e rifiuti - Ordinanza di smaltimento di rifiuti abbandonati – Responsabilità del proprietario o del soggetto che ha la disponibilità dell’area – Imputabilità a titolo di dolo o colpa ex art.14 D.lgs. n. 22/1997 – Presupposti.

1. L’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti rivolta al proprietario, o comunque al soggetto che ha la disponibilità dell’area, deve essere supportata da attività istruttoria, da parte dell’Amministrazione comunale, di accertamento della responsabilità, anche solo omissiva, in capo al destinatario dell’ordine.

 

2. L’art. 14, co. 3, del D.lgs. n. 22/1997, dispone che l’ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti possa essere rivolta al proprietario dell’area, laddove la violazione sia allo stesso imputabile a titolo di dolo o colpa.

 

3. La responsabilità di cui al disposto dell’art. 14, co. 3, del D.lgs. n. 22/1997 sorge esclusivamente allorché il proprietario, o il soggetto che ha la disponibilità dell’area, possa ritenersi obbligato in relazione ad una sua corresponsabilità, anche omissiva, con l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti (1).

 

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(1) Cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 19 febbraio 2002, n. 990; 13 gennaio 2003, n. 99; Tar Marche, 7 giugno 2002, n. 452; Tar Sardegna, 3 giugno 2002, n. 668; Tar Toscana, Sez. II, 22 marzo 2002, n. 619; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, 14 marzo 2002, n. 104; Tar Piemonte, Sez. II, 23 febbraio 2002, n. 471.
Nella sentenza di cui alla massima, si fa riferimento ad un precedente della Sezione n. 9507/2005, con la quale un analogo ricorso proposto dallo stesso Consorzio, qui ricorrente, contro il Comune di Sparanise, è stato invece respinto. Nella fattispecie oggetto di tale sentenza, a seguito di controlli effettuati da tecnici del Comune e da vigili sanitari, era stato individuato come destinatario del provvedimento di rimozione dei rifiuti, per la parte di immobile consistente in un “fosso di sua competenza”, il Consorzio di bacino. In particolare suddetta sentenza ha stabilito che “…dette aree rientrano nella titolarità del Consorzio, laddove lo stesso provvede al servizio di condotta e relativa manutenzione della rete scolante, svolgendo un complesso di interventi che delineano poteri e diritti assimilabili a quelli personali di godimento. Pertanto appare escluso un uso pubblico comunale”.
L’elemento di differenziazione consiste, dunque, nella necessità che il Consorzio provveda a rimuovere i rifiuti depositati illecitamente in “fosse” di propria competenza.
Nella fattispecie di cui alla massima, invece, si parla genericamente di “terreno”, senza l’individuazione di elementi che inducano ad addebitare la colpa al Consorzio ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione V^




composto dai Signori: 1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Michelangelo Francavilla - Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3316/2004 Reg. Gen., proposto dal

Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, con sede in Caserta alla via Roma 80, in persona del Commissario Straordinario Regionale avv. Antimo Gaudino, rappresentato e difeso dall’avv. Marcantonio Abbate, con domicilio eletto in Napoli alla via Manzoni 132, presso lo studio dell’avv. Agostino Iaccarino


contro




il Comune di Cancello e Arnone, in persona del sindaco p.t., non costituito;


per l’annullamento, previa sospensione



dell’ordinanza sindacale n. 291 del 31 dicembre 2003, trasmessa con nota n. 40 di protocollo del 2.1.2004, acquisita agli atti del Consorzio in data 12.1.2004 al n. 364 di protocollo, con la quale veniva ordinato al ricorrente Consorzio “di provvedere ad horas e comunque non oltre gg. 15 dalla notifica della presente alla rimozione dei rifiuti presenti sul terreno (riportato in Catasto terreni del Comune di Cancello ed Arnone al foglio n. 46 p.lla 20) che potrebbero costituire fonte di inquinamento del suolo e perciò alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale” significando , altresì, che “in caso di inottemperanza si provvederà all’esecuzione in danno a norma dell’art. 17 comma 9 del d.lgs. 22/97” e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi, tra i quali precipuamente l’ordinanza sindacale n. 49 del 18.10.2002, la nota n. 13764/03 del 14.11.2003 dell’Agenzia del Demanio, filiale di Napoli.

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTA l’ordinanza collegiale n. 1968/2004 dell’1 aprile 2004 con la quale la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
UDITI alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO




Il Consorzio ricorrente, responsabile della tutela e della sicurezza idraulica del territorio consortile mediante interventi di manutenzione della rete scolante, consistenti nella rimozione degli interramenti di formazione naturale, con il presente ricorso – ritualmente notificato in data 23 febbraio 2004 e depositato nella segreteria del Tribunale il successivo 19 marzo –impugna l’ordinanza del sindaco del Comune di Cancello e Arnone n. 291 del 31 dicembre 2003, con la quale, essendo stata accertata “a seguito di un servizio comandato di controllo del territorio effettuato da personale dell’Agenzia A.R.P.A.C.”, in un terreno di proprietà del Consorzio ricorrente (riportato in catasto al fl. 46, p.lla 20), “la presenza di una discarica di rifiuti composta da materiale di costruzioni e demolizioni”, era stato ordinato al Consorzio medesimo la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei suddetti rifiuti.
A sostegno dell’azione proposta l’Ente ricorrente deduce diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Consorzio ricorrente riferisce di essere gestore delle canalizzazioni ricadenti nel territorio del Comune di Cancello e Arnone e della relativa manutenzione e pulizia idraulica, ma nega di avere alcuna responsabilità e dovere giuridico di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti su aree aperte all’accesso pubblico.
Sostiene altresì che la legge regionale n. 4 del 25.2.2003, che sostituisce la l.r. n. 23 del 1985, nell’individuare, all’art. 2, gli interventi pubblici di bonifica, non prevede lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del d.lgs. 22/1997. Detto smaltimento spetterebbe ai Comuni che erogano tale servizio mediante il sistema tariffario.
Deduce inoltre la violazione dell’art. 14, comma 3 del d.lgs. 22/97, in quanto tale violazione dovrebbe essere “imputabile a titolo di dolo o colpa” e, nel caso in esame, non risulta dimostrata almeno una colpa imputabile al Consorzio proprietario dell’area. Nel caso in esame sarebbe mancata da parte del comune di Cancello e Arnone ogni attività di accertamento della responsabilità dell’illecito in capo al destinatario del provvedimento di rigore impugnato.
Il Comune di Cancello e Arnone non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio dell’1 aprile 2004 la Sezione, con ordinanza collegiale n. 1968/2004, ha accolto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.


DIRITTO



Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il provvedimento impugnato fa applicazione dell’articolo 14 del d.lg. 22 del 1997, in forza del quale l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e (comma 3) “. . . chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire in precedenti analoghe controversie che l’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque al soggetto che ha la disponibilità dell’area, in quanto la responsabilità del proprietario postula, giusta il citato disposto normativo, una imputabilità allo stesso “a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti, sicché la suddetta responsabilità sorge esclusivamente allorché egli possa ritenersi obbligato in relazione a una sua corresponsabilità, anche omissiva, con l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti (Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 febbraio 2002 n. 990; 13 gennaio 2003 n. 99).
Tale posizione si pone in linea con l’indirizzo interpretativo ampiamente maggioritario della giurisprudenza amministrativa in subiecta materia (Tar Marche, 7 giugno 2002 n. 452; Tar Sardegna, 3 giugno 2002 n. 668; Tar Toscana,sez. II,22 marzo 2002 n. 619; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 14 marzo 2002 n. 104; Tar Piemonte, sez. II, 23 febbraio 2002 n. 471).
Nel caso di specie in esame è mancata da parte del Comune di Cancello e Arnone ogni attività di accertamento della responsabilità, anche solo omissiva, in capo al destinatario nell’ordine di rimozione, nonché qualsiasi motivazione circa la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del Consorzio.
Il provvedimento impugnato, infatti, non adduce alcun elemento utile a suffragare l’addebitabilità a titolo di colpa al Consorzio di Bonifica dei fatti di abbandono incontrollato di rifiuti oggetto di causa.
Va peraltro soggiunto che non sussiste alcuna contraddizione tra la presente decisione e la precedente della Sezione n. 9507/2005, con la quale un analogo ricorso proposto dallo stesso Consorzio qui ricorrente contro il Comune di Sparanise, è stato invece respinto.
In quella fattispecie, infatti, a seguito di controlli effettuati da tecnici del comune e da vigili sanitari, erano stati individuati due destinatari del provvedimento di rimozione dei rifiuti: l’Amministrazione provinciale di Napoli – per la parte di immobile comprendente la banchina laterale e la strada – e il Consorzio di Bacino – per la parte di immobile consistente in un “fosso di sua competenza”. Stabilisce in particolare la suddetta sentenza (ed è questo il profilo di differenziazione rispetto alla odierna fattispecie) che “. . dette aree rientrano nella titolarità del Consorzio, laddove lo stesso provvede al servizio di condotta e relativa manutenzione della rete scolante, svolgendo un complesso di interventi (disciplinati da ultimo dalla l.r. 4/25.2.2003) che delineano poteri e diritti assimilabili a quelli personali di godimento. Pertanto appare escluso un uso pubblico comunale”.
Nella presente fattispecie, invece, si parla genericamente di “terreno”, senza l’individuazione di elementi che inducano ad addebitare la colpa al Consorzio ricorrente.
Per le esposte ragioni, il ricorso risulta fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.


P.Q.M.




IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale del Comune di Cancello e Arnone n. 291 del 31 dicembre 2003.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2005.



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