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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 gennaio 2006
n. 84
Pres. C. d’Alessandro, est. P. Carpentieri
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno (Avv. Marcantonio Abbate) c. Comune di Cancello
e Arnone (n.c.) |
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1. Ambiente e rifiuti – Ordinanza di smaltimento
di rifiuti abbandonati rivolta al proprietario, o al soggetto
che ha la disponibilità dell’area – Previa attività di accertamento
della responsabilità, anche solo omissiva, in capo al destinatario
dell’ordine – Necessità.
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2. Ambiente e rifiuti - Ordinanza di smaltimento
di rifiuti abbandonati – Responsabilità del proprietario
o del soggetto che ha la disponibilità dell’area – Imputabilità
a titolo di dolo o colpa ex art.14 D.lgs. n. 22/1997 – Necessità.
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3. Ambiente e rifiuti - Ordinanza di smaltimento
di rifiuti abbandonati – Responsabilità del proprietario
o del soggetto che ha la disponibilità dell’area – Imputabilità
a titolo di dolo o colpa ex art.14 D.lgs. n. 22/1997 – Presupposti.
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1. L’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento
dei rifiuti rivolta al proprietario, o comunque al soggetto
che ha la disponibilità dell’area, deve essere supportata
da attività istruttoria, da parte dell’Amministrazione comunale,
di accertamento della responsabilità, anche solo omissiva,
in capo al destinatario dell’ordine.
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2. L’art. 14, co. 3, del D.lgs. n. 22/1997,
dispone che l’ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti
possa essere rivolta al proprietario dell’area, laddove
la violazione sia allo stesso imputabile a titolo di dolo
o colpa.
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3. La responsabilità di cui al disposto dell’art.
14, co. 3, del D.lgs. n. 22/1997 sorge esclusivamente allorché
il proprietario, o il soggetto che ha la disponibilità dell’area,
possa ritenersi obbligato in relazione ad una sua corresponsabilità,
anche omissiva, con l’autore dell’abbandono illecito di
rifiuti (1).
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(1)
Cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 19 febbraio 2002, n.
990; 13 gennaio 2003, n. 99; Tar Marche, 7 giugno 2002,
n. 452; Tar Sardegna, 3 giugno 2002, n. 668; Tar Toscana,
Sez. II, 22 marzo 2002, n. 619; T.R.G.A. Trentino Alto Adige,
14 marzo 2002, n. 104; Tar Piemonte, Sez. II, 23 febbraio
2002, n. 471.
Nella sentenza di cui alla massima, si fa riferimento ad
un precedente della Sezione n. 9507/2005, con la quale un
analogo ricorso proposto dallo stesso Consorzio, qui ricorrente,
contro il Comune di Sparanise, è stato invece respinto.
Nella fattispecie oggetto di tale sentenza, a seguito di
controlli effettuati da tecnici del Comune e da vigili sanitari,
era stato individuato come destinatario del provvedimento
di rimozione dei rifiuti, per la parte di immobile consistente
in un “fosso di sua competenza”, il Consorzio di bacino.
In particolare suddetta sentenza ha stabilito che “…dette
aree rientrano nella titolarità del Consorzio, laddove lo
stesso provvede al servizio di condotta e relativa manutenzione
della rete scolante, svolgendo un complesso di interventi
che delineano poteri e diritti assimilabili a quelli personali
di godimento. Pertanto appare escluso un uso pubblico comunale”.
L’elemento di differenziazione consiste, dunque, nella necessità
che il Consorzio provveda a rimuovere i rifiuti depositati
illecitamente in “fosse” di propria competenza.
Nella fattispecie di cui alla massima, invece, si parla
genericamente di “terreno”, senza l’individuazione di elementi
che inducano ad addebitare la colpa al Consorzio ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione V^
composto dai Signori: 1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Michelangelo Francavilla - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3316/2004 Reg. Gen., proposto
dal
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno, con sede in Caserta alla via Roma 80, in persona
del Commissario Straordinario Regionale avv. Antimo Gaudino,
rappresentato e difeso dall’avv. Marcantonio Abbate,
con domicilio eletto in Napoli alla via Manzoni 132, presso
lo studio dell’avv. Agostino Iaccarino
contro
il Comune di Cancello e Arnone, in persona del sindaco
p.t., non costituito;
per l’annullamento, previa sospensione
dell’ordinanza sindacale n. 291 del 31 dicembre 2003,
trasmessa con nota n. 40 di protocollo del 2.1.2004, acquisita
agli atti del Consorzio in data 12.1.2004 al n. 364 di protocollo,
con la quale veniva ordinato al ricorrente Consorzio “di
provvedere ad horas e comunque non oltre gg. 15 dalla notifica
della presente alla rimozione dei rifiuti presenti sul terreno
(riportato in Catasto terreni del Comune di Cancello ed
Arnone al foglio n. 46 p.lla 20) che potrebbero costituire
fonte di inquinamento del suolo e perciò alla messa in sicurezza,
alla bonifica ed al ripristino ambientale” significando
, altresì, che “in caso di inottemperanza si provvederà
all’esecuzione in danno a norma dell’art. 17 comma 9 del
d.lgs. 22/97” e di tutti gli altri atti presupposti,
consequenziali e connessi, tra i quali precipuamente l’ordinanza
sindacale n. 49 del 18.10.2002, la nota n. 13764/03 del
14.11.2003 dell’Agenzia del Demanio, filiale di Napoli.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTA l’ordinanza collegiale n. 1968/2004 dell’1 aprile
2004 con la quale la Sezione ha accolto la domanda di sospensione
del provvedimento impugnato;
UDITI alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Consorzio ricorrente, responsabile della tutela e della
sicurezza idraulica del territorio consortile mediante interventi
di manutenzione della rete scolante, consistenti nella rimozione
degli interramenti di formazione naturale, con il presente
ricorso – ritualmente notificato in data 23 febbraio 2004
e depositato nella segreteria del Tribunale il successivo
19 marzo –impugna l’ordinanza del sindaco del Comune di
Cancello e Arnone n. 291 del 31 dicembre 2003, con la quale,
essendo stata accertata “a seguito di un servizio comandato
di controllo del territorio effettuato da personale dell’Agenzia
A.R.P.A.C.”, in un terreno di proprietà del Consorzio
ricorrente (riportato in catasto al fl. 46, p.lla 20), “la
presenza di una discarica di rifiuti composta da materiale
di costruzioni e demolizioni”, era stato ordinato al
Consorzio medesimo la rimozione, il trasporto e lo smaltimento
dei suddetti rifiuti.
A sostegno dell’azione proposta l’Ente ricorrente deduce
diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Consorzio ricorrente riferisce di essere gestore delle
canalizzazioni ricadenti nel territorio del Comune di Cancello
e Arnone e della relativa manutenzione e pulizia idraulica,
ma nega di avere alcuna responsabilità e dovere giuridico
di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti su
aree aperte all’accesso pubblico.
Sostiene altresì che la legge regionale n. 4 del 25.2.2003,
che sostituisce la l.r. n. 23 del 1985, nell’individuare,
all’art. 2, gli interventi pubblici di bonifica, non prevede
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 49, comma
2 del d.lgs. 22/1997. Detto smaltimento spetterebbe ai Comuni
che erogano tale servizio mediante il sistema tariffario.
Deduce inoltre la violazione dell’art. 14, comma 3 del d.lgs.
22/97, in quanto tale violazione dovrebbe essere “imputabile
a titolo di dolo o colpa” e, nel caso in esame, non risulta
dimostrata almeno una colpa imputabile al Consorzio proprietario
dell’area. Nel caso in esame sarebbe mancata da parte del
comune di Cancello e Arnone ogni attività di accertamento
della responsabilità dell’illecito in capo al destinatario
del provvedimento di rigore impugnato.
Il Comune di Cancello e Arnone non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio dell’1 aprile 2004 la Sezione,
con ordinanza collegiale n. 1968/2004, ha accolto la domanda
cautelare.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 la causa è stata
chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il provvedimento impugnato fa applicazione dell’articolo
14 del d.lg. 22 del 1997, in forza del quale l'abbandono
e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati e (comma 3) “. . . chiunque viola i divieti
di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione,
all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario
e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni
a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire in precedenti
analoghe controversie che l’ordine di smaltimento di rifiuti
abbandonati non può essere indiscriminatamente rivolto al
proprietario, o comunque al soggetto che ha la disponibilità
dell’area, in quanto la responsabilità del proprietario
postula, giusta il citato disposto normativo, una imputabilità
allo stesso “a titolo di dolo o colpa” dei fatti
di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti, sicché
la suddetta responsabilità sorge esclusivamente allorché
egli possa ritenersi obbligato in relazione a una sua corresponsabilità,
anche omissiva, con l’autore dell’abbandono illecito di
rifiuti (Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 febbraio 2002
n. 990; 13 gennaio 2003 n. 99).
Tale posizione si pone in linea con l’indirizzo interpretativo
ampiamente maggioritario della giurisprudenza amministrativa
in subiecta materia (Tar Marche, 7 giugno 2002 n.
452; Tar Sardegna, 3 giugno 2002 n. 668; Tar Toscana,sez.
II,22 marzo 2002 n. 619; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento,
14 marzo 2002 n. 104; Tar Piemonte, sez. II, 23 febbraio
2002 n. 471).
Nel caso di specie in esame è mancata da parte del Comune
di Cancello e Arnone ogni attività di accertamento della
responsabilità, anche solo omissiva, in capo al destinatario
nell’ordine di rimozione, nonché qualsiasi motivazione circa
la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del
Consorzio.
Il provvedimento impugnato, infatti, non adduce alcun elemento
utile a suffragare l’addebitabilità a titolo di colpa al
Consorzio di Bonifica dei fatti di abbandono incontrollato
di rifiuti oggetto di causa.
Va peraltro soggiunto che non sussiste alcuna contraddizione
tra la presente decisione e la precedente della Sezione
n. 9507/2005, con la quale un analogo ricorso proposto dallo
stesso Consorzio qui ricorrente contro il Comune di Sparanise,
è stato invece respinto.
In quella fattispecie, infatti, a seguito di controlli effettuati
da tecnici del comune e da vigili sanitari, erano stati
individuati due destinatari del provvedimento di rimozione
dei rifiuti: l’Amministrazione provinciale di Napoli – per
la parte di immobile comprendente la banchina laterale e
la strada – e il Consorzio di Bacino – per la parte di immobile
consistente in un “fosso di sua competenza”. Stabilisce
in particolare la suddetta sentenza (ed è questo il profilo
di differenziazione rispetto alla odierna fattispecie) che
“. . dette aree rientrano nella titolarità del Consorzio,
laddove lo stesso provvede al servizio di condotta e relativa
manutenzione della rete scolante, svolgendo un complesso
di interventi (disciplinati da ultimo dalla l.r. 4/25.2.2003)
che delineano poteri e diritti assimilabili a quelli personali
di godimento. Pertanto appare escluso un uso pubblico comunale”.
Nella presente fattispecie, invece, si parla genericamente
di “terreno”, senza l’individuazione di elementi che inducano
ad addebitare la colpa al Consorzio ricorrente.
Per le esposte ragioni, il ricorso risulta fondato e merita
accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE
V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale
del Comune di Cancello e Arnone n. 291 del 31 dicembre 2003.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 ottobre
2005.
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