Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2006 - © copyright

 

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 16 gennaio 2006 n. 21
Vito Carella - Presidente, Giuseppe Chinè - Estensore.
Vetta e altro (avv. L. Morrone) c.Comune di San Nicola dell'Alto (avv. D. Verbaro),Guerra e altro (avv. A. Gualtieri).


Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Affidamento di incarichi di progettazione o della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a € 100.000 – Art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Modifica introdotta dall’art.24, l. n.62 del 2005 – Osservanza di una procedura di evidenza – Necessità.

In tema di affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a € 100.000, l’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 24, l. 18 aprile 2005 n. 62, sebbene non introduca una nuova procedura concorsuale tipica, essendo ispirata da intenti di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; detti principi, impongono senz’altro alle stazioni appaltanti di dare adeguata pubblicità ai criteri di valutazione prescelti, di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, di procedere alla scelta dell’affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, e di motivare in ordine alle ragioni della scelta medesima, con la conseguenza che, pur nell’ottica della massima semplificazione e speditezza correlata al limitato importo dell’incarico da affidare, le stazioni appaltanti non possono prescindere per gli affidamenti dall’osservanza di una procedura di evidenza, esternando adeguatamente, nel rispetto del principio di trasparenza, le ragioni sottese alla scelta dell’affidatario.


REPUBBLICA ITALIANA

 

N. 21 REG. DEC.
N. 1307/05 REG. RIC.
ANNO 2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO - Sezione seconda -

 

composto dai signori magistrati: Dr. Vito CARELLA - Presidente; Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.; Dr. Carlo DELL’OLIO – Giudice

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1307/2005, proposto da

 

Vetta Luigi, Garista Salvatore, Palmieri Francesco, De Simone Giuseppina, Sorrentino Roberta, Pompò Francesco e Lionetti Emilio, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Morrone, elettivamente domiciliati in Catanzaro, v. A. Broussard, presso lo studio legale Gigliotti,

 

CONTRO

 

il Comune di San Nicola dell’Alto, in persona del Sindaco pro-tempore, rappre-sentato e difeso dall’avv. Demetrio Verbaro, elettivamente domiciliato in Catanzaro v. Aldo Barbaro n. 12, presso lo studio del difensore,

 

nei confronti di

 

Guerra Luigi, Garrubba Nicola, Blandino Domenico, Salerno Vittorio e Piril-lo Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro v. Vittorio Veneto n. 48,

 

per l’annullamento
della determinazione del Responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola dell’Alto n. 199 del 12.09.2005 con la quale è stato affidato all’associazione professionale temporanea tra i controinteressati l’incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la redazione della relazione geologica, nonché per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per il consolidamento del centro abitato e la messa in sicurezza aree a rischio frana perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico, nonché di ogni altro atto connesso, prodromico o consequenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione del Comune e dei controinteresati, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore per la camera di consiglio del 12.01.2006 il magistrato dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale;

 

FATTO E DIRITTO

 

Nell’ambito del programma di intervento per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico approvato dalla Regione Calabria e dal Ministero dell’Ambiente successivamente all’entrata in vigore dell’art. 16 della legge n. 179/2002, il Comune di San Nicola dell’Alto, il cui territorio è soggetto a rischio idrogeologico, veniva ammesso al finanziamento per l’importo di euro 1.550.000,00 per l’esecuzione di lavori di consolidamento del centro abitato.
Con la deliberazione della Giunta comunale n. 44 dell’8.04.2005 il Responsabile dell’area tecnica veniva autorizzato a porre in essere gli adempimenti finalizzati al conferimento dell’incarico a professionisti esterni per quanto necessario all’esecuzione dei predetti lavori di consolidamento.
Con la determinazione n. 86 del 6.07.2005, il Responsabile dell’area tecnica approvava l’avviso pubblico per la procedura di scelta dei professionisti cui affidare gli incarichi, precisando che gli onorari sarebbero stati liquidati secondo le vigenti tariffe professionali. Alla determinazione erano allegati il documento preliminare ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 554/99 ed una simulazione di parcella da cui risultava che, applicando le vigenti tariffe professionali, la spesa complessiva sarebbe stata pari ad euro 99.311,84.
I ricorrenti, associati tra loro, partecipavano alla procedura selettiva ma, con la determinazione impugnata, il Responsabile dell’area tecnica decideva di conferire l’incarico ai controinteressati, evidenziando come questi avessero <>.
Avverso la predetta determinazione, oggetto di gravame e della quale veniva chiesto l’annullamento e la sospensione in via cautelare, venivano formulate una pluralità di censure.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione ed i controinteressati, evidenziando che il 28.10.2005 era stata stipulata convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i professionisti e l’Amministrazione, e concludendo per l’infondatezza del proposto gravame.
Alla udienza camerale del 12.01.2006, previo avviso del Presidente ai difensori presenti in ordine alla sussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’incarico professionale oggetto del presente gravame è stato conferito ai sensi dell’art. 17, 12° comma, della legge n. 109/1994, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 24 della legge n. 62/2005, secondo cui, per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento <>.
Tale norma, sebbene non introduca una nuova procedura concorsuale tipica, essendo ispirata da intenti di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Detti principi, impongono senz’altro alle stazioni appaltanti di dare adeguata pubblicità ai criteri di valutazione prescelti, di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, di procedere alla scelta dell’affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, e di motivare in ordine alle ragioni della scelta medesima. Ne consegue che, pur nell’ottica della massima semplificazione e speditezza correlata al limitato importo dell’incarico da affidare, le stazioni appaltanti non possono prescindere per gli affidamenti dall’osservanza di una procedura di evidenza, esternando adeguatamente, nel rispetto del principio di trasparenza, le ragioni sottese alla scelta dell’affidatario.
Sebbene in relazione alla precedente formulazione dell’art. 17, 12° comma, l. n. 109/1994, la giurisprudenza amministrativa ha sul punto reiteratamente chiarito che l’affidamento deve essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati, il cui iter logico deve essere palesato per il tramite della motivazione del provvedimento conclusi-vo (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 10 giugno 2002, n. 3206; Id. 7 marzo 2001, n. 1339; T.A.R. Reggio Calabria 5 maggio 2005, n. 375; T.A.R. Napoli, sez. II, 18 dicembre 2003, n. 15430). E ciò per evitare l’arbitrio delle stazioni appaltanti e permettere eventualmente ad i candidati pretermessi di decidere se tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie competenti.
Traslando i superiori principi al presente gravame, ne consegue con evidenza l’illegittimità della determinazione impugnata, non avendo l’Amministrazione né proceduto ad una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati, né tanto meno palesato, mediante adeguata motivazione, l’iter logico seguito per accordare preferenza ai candidati prescelti. Ed invero, dalla motivazione del provvedimento oggetto di gravame si evince esclusivamente che i controinteressati avevano maturato l’esperienza e la capacità professionale idonea all’espletamento dell’incarico, ma nulla si dice in ordine alle ragioni della preferenza rispetto agli altri candidati. Risulta pertanto essere stata completamente omessa l’obbligatoria fase di valutazione comparativa tra i candidati, avendo la stazione appaltante compiuto la scelta mettendo a fuoco esclusivamente i requisiti professionali dei soggetti affidatari.
Nei termini e per le ragioni che precedono si palesano fondate le censure formulate dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso.
In accoglimento del proposto gravame, deve essere quindi annullato il provvedimento impugnato.
Non residuano ragioni di interesse allo scrutinio delle censure residue, che possono pertanto ritenersi assorbite.
Le spese di giudizio, tenuto conto della parziale novità delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola dell’Alto n. 102 del 12.09.2005.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006.

 

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2006

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento