| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 16 gennaio
2006 n. 21
Vito Carella - Presidente, Giuseppe Chinè - Estensore.
Vetta e altro (avv. L. Morrone) c.Comune di San Nicola dell'Alto
(avv. D. Verbaro),Guerra e altro (avv. A. Gualtieri). |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Affidamento di incarichi di progettazione
o della direzione dei lavori di importo stimato inferiore
a € 100.000 – Art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Modifica
introdotta dall’art.24, l. n.62 del 2005 – Osservanza di
una procedura di evidenza – Necessità.
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In tema di affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori di importo stimato inferiore
a € 100.000, l’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109,
nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art.
24, l. 18 aprile 2005 n. 62, sebbene non introduca una nuova
procedura concorsuale tipica, essendo ispirata da intenti
di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa,
impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti
nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria,
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza; detti principi, impongono senz’altro alle
stazioni appaltanti di dare adeguata pubblicità ai criteri
di valutazione prescelti, di garantire la massima partecipazione
alla procedura selettiva, di procedere alla scelta dell’affidatario
sulla base di una valutazione comparativa dei curricula
pervenuti, e di motivare in ordine alle ragioni della scelta
medesima, con la conseguenza che, pur nell’ottica della
massima semplificazione e speditezza correlata al limitato
importo dell’incarico da affidare, le stazioni appaltanti
non possono prescindere per gli affidamenti dall’osservanza
di una procedura di evidenza, esternando adeguatamente,
nel rispetto del principio di trasparenza, le ragioni sottese
alla scelta dell’affidatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
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N. 21 REG. DEC.
N. 1307/05 REG. RIC.
ANNO 2006
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
CATANZARO - Sezione seconda -
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composto dai signori magistrati: Dr. Vito
CARELLA - Presidente; Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.;
Dr. Carlo DELL’OLIO – Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1307/2005, proposto da
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Vetta Luigi, Garista Salvatore, Palmieri
Francesco, De Simone Giuseppina, Sorrentino Roberta, Pompò
Francesco e Lionetti Emilio, tutti rappresentati e difesi
dall’avv. Luigi Morrone, elettivamente domiciliati in Catanzaro,
v. A. Broussard, presso lo studio legale Gigliotti,
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CONTRO
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il Comune di San Nicola dell’Alto,
in persona del Sindaco pro-tempore, rappre-sentato e difeso
dall’avv. Demetrio Verbaro, elettivamente domiciliato in
Catanzaro v. Aldo Barbaro n. 12, presso lo studio del difensore,
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nei confronti di
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Guerra Luigi, Garrubba Nicola, Blandino
Domenico, Salerno Vittorio e Piril-lo Giuseppe, tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro
v. Vittorio Veneto n. 48,
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per l’annullamento
della determinazione del Responsabile dell’area tecnica
del Comune di San Nicola dell’Alto n. 199 del 12.09.2005
con la quale è stato affidato all’associazione professionale
temporanea tra i controinteressati l’incarico per la redazione
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
la redazione della relazione geologica, nonché per la direzione
dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, per il consolidamento
del centro abitato e la messa in sicurezza aree a rischio
frana perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico, nonché
di ogni altro atto connesso, prodromico o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione del Comune e dei controinteresati,
con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore per la camera di consiglio del 12.01.2006
il magistrato dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale;
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FATTO E DIRITTO
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Nell’ambito del programma di intervento per
il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico
approvato dalla Regione Calabria e dal Ministero dell’Ambiente
successivamente all’entrata in vigore dell’art. 16 della
legge n. 179/2002, il Comune di San Nicola dell’Alto, il
cui territorio è soggetto a rischio idrogeologico, veniva
ammesso al finanziamento per l’importo di euro 1.550.000,00
per l’esecuzione di lavori di consolidamento del centro
abitato.
Con la deliberazione della Giunta comunale n. 44 dell’8.04.2005
il Responsabile dell’area tecnica veniva autorizzato a porre
in essere gli adempimenti finalizzati al conferimento dell’incarico
a professionisti esterni per quanto necessario all’esecuzione
dei predetti lavori di consolidamento.
Con la determinazione n. 86 del 6.07.2005, il Responsabile
dell’area tecnica approvava l’avviso pubblico per la procedura
di scelta dei professionisti cui affidare gli incarichi,
precisando che gli onorari sarebbero stati liquidati secondo
le vigenti tariffe professionali. Alla determinazione erano
allegati il documento preliminare ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. n. 554/99 ed una simulazione di parcella da cui
risultava che, applicando le vigenti tariffe professionali,
la spesa complessiva sarebbe stata pari ad euro 99.311,84.
I ricorrenti, associati tra loro, partecipavano alla procedura
selettiva ma, con la determinazione impugnata, il Responsabile
dell’area tecnica decideva di conferire l’incarico ai controinteressati,
evidenziando come questi avessero <>.
Avverso la predetta determinazione, oggetto di gravame e
della quale veniva chiesto l’annullamento e la sospensione
in via cautelare, venivano formulate una pluralità di censure.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione ed i controinteressati,
evidenziando che il 28.10.2005 era stata stipulata convenzione
per la regolamentazione dei rapporti tra i professionisti
e l’Amministrazione, e concludendo per l’infondatezza del
proposto gravame.
Alla udienza camerale del 12.01.2006, previo avviso del
Presidente ai difensori presenti in ordine alla sussistenza
dei presupposti per una decisione in forma semplificata,
il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’incarico professionale oggetto del presente gravame è
stato conferito ai sensi dell’art. 17, 12° comma, della
legge n. 109/1994, nel testo risultante dalla modifica introdotta
dall’art. 24 della legge n. 62/2005, secondo cui, per l’affidamento
di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori di importo stimato inferiore a 100.000 euro, le stazioni
appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento,
possono procedere all’affidamento <>.
Tale norma, sebbene non introduca una nuova procedura concorsuale
tipica, essendo ispirata da intenti di semplificazione e
speditezza dell’azione amministrativa, impone alle stazioni
appaltanti di procedere agli affidamenti nel rispetto dei
principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Detti
principi, impongono senz’altro alle stazioni appaltanti
di dare adeguata pubblicità ai criteri di valutazione prescelti,
di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva,
di procedere alla scelta dell’affidatario sulla base di
una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, e di
motivare in ordine alle ragioni della scelta medesima. Ne
consegue che, pur nell’ottica della massima semplificazione
e speditezza correlata al limitato importo dell’incarico
da affidare, le stazioni appaltanti non possono prescindere
per gli affidamenti dall’osservanza di una procedura di
evidenza, esternando adeguatamente, nel rispetto del principio
di trasparenza, le ragioni sottese alla scelta dell’affidatario.
Sebbene in relazione alla precedente formulazione dell’art.
17, 12° comma, l. n. 109/1994, la giurisprudenza amministrativa
ha sul punto reiteratamente chiarito che l’affidamento deve
essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità
dell’avviso contenente i criteri di valutazione e che esso
deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula
presentati dai candidati, il cui iter logico deve essere
palesato per il tramite della motivazione del provvedimento
conclusi-vo (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 10 giugno 2002,
n. 3206; Id. 7 marzo 2001, n. 1339; T.A.R. Reggio Calabria
5 maggio 2005, n. 375; T.A.R. Napoli, sez. II, 18 dicembre
2003, n. 15430). E ciò per evitare l’arbitrio delle stazioni
appaltanti e permettere eventualmente ad i candidati pretermessi
di decidere se tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie
competenti.
Traslando i superiori principi al presente gravame, ne consegue
con evidenza l’illegittimità della determinazione impugnata,
non avendo l’Amministrazione né proceduto ad una valutazione
comparativa tra i curricula dei candidati, né tanto meno
palesato, mediante adeguata motivazione, l’iter logico seguito
per accordare preferenza ai candidati prescelti. Ed invero,
dalla motivazione del provvedimento oggetto di gravame si
evince esclusivamente che i controinteressati avevano maturato
l’esperienza e la capacità professionale idonea all’espletamento
dell’incarico, ma nulla si dice in ordine alle ragioni della
preferenza rispetto agli altri candidati. Risulta pertanto
essere stata completamente omessa l’obbligatoria fase di
valutazione comparativa tra i candidati, avendo la stazione
appaltante compiuto la scelta mettendo a fuoco esclusivamente
i requisiti professionali dei soggetti affidatari.
Nei termini e per le ragioni che precedono si palesano fondate
le censure formulate dai ricorrenti con il secondo motivo
di ricorso.
In accoglimento del proposto gravame, deve essere quindi
annullato il provvedimento impugnato.
Non residuano ragioni di interesse allo scrutinio delle
censure residue, che possono pertanto ritenersi assorbite.
Le spese di giudizio, tenuto conto della parziale novità
delle questioni esaminate, possono essere integralmente
compensate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Catanzaro - Sez. II – accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione
del Responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola
dell’Alto n. 102 del 12.09.2005.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro, nella camera di
consiglio del 12 gennaio 2006.
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Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2006
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