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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 29 dicembre 2005 n. 8988
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
M. Davoli (Avv.ti G. Ferraroni e M.L. Bolano) contro la Regione Toscana (Avv.V. Console)


Giurisdizione e competenza - Borse di studio – Controversie - Profilo dell’ammissione alla borsa - La posizione dell’aspirante borsista assume la veste di interesse legittimo - Momento successivo all’assegnazione della borsa – Rapporto di tipo contrattuale atipico - La posizione del titolare della borsa di studio assume la veste di interesse legittimo – Provvedimento di decadenza dalla borsa – Natura di sanzione negoziale per inadempimento degli obblighi contrattuali – Impugnazione - Giurisdizione del Giudice Ordinario - Sussiste

In materia di borse di studio possono emergere due distinti profili: quello di ammissione alla borsa, connotato dalla presenza di una procedura selettiva e di un atto di concessione del beneficio e quello successivo all’assegnazione della borsa, contrassegnato dallo svolgimento dell’attività oggetto della borsa di studio a fonte del corrispettivo da erogarsi a cura dell’Ente concedente. Nel primo caso la posizione dell’aspirante borsista assume, indubbiamente la veste di interesse legittimo mentre nel secondo caso, invece, si instaura tra l’Amministrazione che ha concesso la borsa di studio e l’assegnatario un rapporto di tipo contrattuale sia pure atipico. Ne consegue che il provvedimento di decadenza dalla borsa assume i connotati della sanzione negoziale adottata per un non corretto comportamento della parte privata in sede di adempimento degli obblighi contrattuali. Pertanto, trattandosi di questione che investe diritti soggettivi, ogni relativa controversia è devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario


REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


S E N T E N Z A




sul ricorso n. 216/2004 di
DAVOLI MARILISA, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Graziella Ferraroni e M.Letizia Bolano, con elezione di domicilio presso lo studio della prima, in Firenze,via Duca d’Aosta, 2;

c o n t r o




la REGIONE TOSCANA, in persona del presidente della Giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv.Vanna Console, con elezione di domicilio presso l’Ufficio dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, via Cavour, n.18;

per l’annullamento



della nota dirigenziale datata 9/12/2003 prot. n.104/52159/02-10 recante la comunicazione della decadenza della ricorrente a far data dal 13 dicembre 2003 dalla borsa di studio alla stessa assegnata quale vincitrice del bando di concorso indetto con decreto n.2245 del 22/4/2003, della lettera a firma del dirigente dott. Ferrini datata 16/12/2003; nonché del bando di concorso di cui al decreto n.7657 dell’11/12/2003 indetto per l’assegnazione di una borsa di studio in sostituzione di quella precedentemente assegnata alla ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto i costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. Ferraroni per la parte ricorrente e l’avv. Console per la Regione Toscana;
Ritenuto e considerato quanto segue in


FATTO e DIRITTO




La ricorrente, arch,Marilisa Davoli partecipava al concorso bandito dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale del22/4/2003 n.2245 per l’assegnazione di una borsa di studio annuale riservata ai laureati in architettura e finalizzata all’attività di studio e ricerca nella materia: ”Valutazione della vulnerabilità degli edifici in cemento armato e muratura in zona sismica -indagini diagnostiche” per l’importo di euro 12.910,00 annui, risultando assegnataria di tale borsa.
La predetta iniziava così la propria attività presso l’Area Servizio Sismico della Regione Toscana,in Firenze, a far data dal 15 luglio 2003.
Successivamente,con riferimento ad un presunto, scorretto comportamento tenuto dalla ricorrente in relazione all’attività di studio e ricerca svolta, individuato in una pretesa interferenza della Davoli nella riservata corrispondenza elettronica del suo Dirigente,l’Amministrazione regionale con nota del responsabile dell’Area del 9 dicembre 2003 confermava la decadenza dell’arch.Davoli a far data da 13/12/2003 dalla borsa di studio “ai sensi della lettera b) del bando di concorso.
L’interessata produceva avverso tale atto formale opposizione che veniva, in sostanza respinta con nota del 16/12/2003 nella quale ci si soffermava più in dettaglio ad illustrare le circostanze relative ai fatti in contestazione. Seguiva, quindi, il decreto dirigenziale datato 23 dicembre 2003 n.8352 con cui veniva dichiarata la decadenza dell’arch. Davoli dalla borsa di studio in questione , ai sensi della lett.b) del bando per “la grave mancanza attinente ad aspetti comportamentali e di riservatezza delle attività dell’ufficio”
L’arch. Davoli ha impugnato le note dirigenziali del 9 e 16 dicembre2003 nonchè il bando di concorso per una nuova borsa di studio da assegnarsi in sostituzione di quella a lei assegnata, deducendone la illegittimità per il seguente , articolato motivo:
Eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione;violazione e falsa applicazione dell’art.15 lett.b) del bando di concorso pubblico per l’assegnazione della borsa di studio indetto con decreto dirigenziale n. 2245 del 22/4/2003. violazione e falsa applicazione della legge 241/90.Violazione della normativa sul procedimento; violazione del diritto di difesa e del principio della buona amministrazione;eccesso di potere per il travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.
La ricorrente denuncia la pretestuosità e falsità dei fatti addebitati e l’assoluta erroneità dei presupposti indicati a fondamento delle determinazioni atti qui impugnate.
Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 5 marzo 2004 e depositato il successivo giorno 24, l’arch. Davoli ha impugnato il decreto dirigenziale del 23 dicembre 2003 n.8352 recante la dichiarazione di decadenza dalla borsa di studio nonché la nota n.124/17776/02-10 dell’11/2/04.
A sostegno di tale gravame ha dedotto le censure di illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione dell’art.15 lett.b) del bando di concorso in questione, violazione e falsa applicazione della legge 241/90, violazione del principio della buona amministrazione, eccesso di potere sotto i profili del difetto assoluto di motivazione, carenza dei presupposti, manifesta illogicità ed ingiustizia.
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia introdotta col proposto gravame.
Invero, in materia di borse di studio vengono in rilievo due distinti profili: quello di ammissione alla borsa, connotato dalla presenza, come nel caso di specie , di una procedura selettiva e da un atto di concessione del beneficio, (così come avvenuto nel caso “de quo”) e quello successivo all’assegnazione della borsa, contrassegnato dallo svolgimento dell’attività oggetto della borsa di studio a fonte del corrispettivo da erogarsi a cura dell’Ente concedente.
Nel primo caso la posizione dell’aspirante borsista assume.,indubbiamente la veste di interesse legittimo(cfr T.A.R. Abruzzo Pesca,28 agosto 2003 n.778); nel secondo caso, invece, si instaura tra l’Amministrazione che ha concesso la borsa di studio e l’assegnatario un rapporto di tipo contrattuale sia pure atipico.
Per quest’ultima fase viene , quindi, a configurarsi una figura negoziale che vede da una parte il titolare (già vincitore) della borsa obbligato alla prestazione(qualificabile come lavoro autonomo) di studio e di ricerca e dall’altra parte l’Ente pubblico obbligato all’erogazione della remunerazione o dell’assegno.
Nel caso di specie avviene, allora, avuto riguardo alla natura giuridica del rapporto instauratasi tra la ricorrente e la Regione Toscana, che la decadenza dalla borsa pronunciata a carico della ricorrente assuma i connotati della sanzione negoziale adottata dall’Amministrazione con riferimento a quello che può definirsi un non corretto comportamento della parte privata in sede di adempimento degli obblighi contrattuali. In siffatto contesto relazionale la posizione della ricorrente “borsista” che rivendica, in sostanza, la correttezza della sua condotta non può non assumere la natura di diritto soggettivo con la conseguenza che la pretesa qui fatta valere dall’arch. Davoli deve trovare eventuale tutela presso il giudice ordinario, deputato a conoscere delle controversie in cui il”petitum” e la “causa petendi” rivestono la natura giuridica sopra illustrata.
Per quanto sin qui osservato,il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti e spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara Inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 19 ottobre 2005.
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Avv. Saverio Romano - Consigliere
Dott. Andrea Migliozzi - Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 dic. 2005
Firenze, lì 29 dic. 2005


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