REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 216/2004 di
DAVOLI MARILISA, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Graziella
Ferraroni e M.Letizia Bolano, con elezione di domicilio
presso lo studio della prima, in Firenze,via Duca d’Aosta,
2;
c o n t r o
la REGIONE TOSCANA, in persona del presidente della
Giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv.Vanna
Console, con elezione di domicilio presso l’Ufficio dell’Avvocatura
Regionale, in Firenze, via Cavour, n.18;
per l’annullamento
della nota dirigenziale datata 9/12/2003 prot.
n.104/52159/02-10 recante la comunicazione della decadenza
della ricorrente a far data dal 13 dicembre 2003 dalla borsa
di studio alla stessa assegnata quale vincitrice del bando
di concorso indetto con decreto n.2245 del 22/4/2003, della
lettera a firma del dirigente dott. Ferrini datata 16/12/2003;
nonché del bando di concorso di cui al decreto n.7657 dell’11/12/2003
indetto per l’assegnazione di una borsa di studio in sostituzione
di quella precedentemente assegnata alla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto i costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, relatore
il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. Ferraroni per la
parte ricorrente e l’avv. Console per la Regione Toscana;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, arch,Marilisa Davoli partecipava al concorso
bandito dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale del22/4/2003
n.2245 per l’assegnazione di una borsa di studio annuale
riservata ai laureati in architettura e finalizzata all’attività
di studio e ricerca nella materia: ”Valutazione della vulnerabilità
degli edifici in cemento armato e muratura in zona sismica
-indagini diagnostiche” per l’importo di euro 12.910,00
annui, risultando assegnataria di tale borsa.
La predetta iniziava così la propria attività presso l’Area
Servizio Sismico della Regione Toscana,in Firenze, a far
data dal 15 luglio 2003.
Successivamente,con riferimento ad un presunto, scorretto
comportamento tenuto dalla ricorrente in relazione all’attività
di studio e ricerca svolta, individuato in una pretesa interferenza
della Davoli nella riservata corrispondenza elettronica
del suo Dirigente,l’Amministrazione regionale con nota del
responsabile dell’Area del 9 dicembre 2003 confermava la
decadenza dell’arch.Davoli a far data da 13/12/2003 dalla
borsa di studio “ai sensi della lettera b) del bando di
concorso.
L’interessata produceva avverso tale atto formale opposizione
che veniva, in sostanza respinta con nota del 16/12/2003
nella quale ci si soffermava più in dettaglio ad illustrare
le circostanze relative ai fatti in contestazione. Seguiva,
quindi, il decreto dirigenziale datato 23 dicembre 2003
n.8352 con cui veniva dichiarata la decadenza dell’arch.
Davoli dalla borsa di studio in questione , ai sensi della
lett.b) del bando per “la grave mancanza attinente ad aspetti
comportamentali e di riservatezza delle attività dell’ufficio”
L’arch. Davoli ha impugnato le note dirigenziali del 9 e
16 dicembre2003 nonchè il bando di concorso per una nuova
borsa di studio da assegnarsi in sostituzione di quella
a lei assegnata, deducendone la illegittimità per il seguente
, articolato motivo:
Eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione;violazione
e falsa applicazione dell’art.15 lett.b) del bando di concorso
pubblico per l’assegnazione della borsa di studio indetto
con decreto dirigenziale n. 2245 del 22/4/2003. violazione
e falsa applicazione della legge 241/90.Violazione della
normativa sul procedimento; violazione del diritto di difesa
e del principio della buona amministrazione;eccesso di potere
per il travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.
La ricorrente denuncia la pretestuosità e falsità dei fatti
addebitati e l’assoluta erroneità dei presupposti indicati
a fondamento delle determinazioni atti qui impugnate.
Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 5 marzo
2004 e depositato il successivo giorno 24, l’arch. Davoli
ha impugnato il decreto dirigenziale del 23 dicembre 2003
n.8352 recante la dichiarazione di decadenza dalla borsa
di studio nonché la nota n.124/17776/02-10 dell’11/2/04.
A sostegno di tale gravame ha dedotto le censure di illegittimità
derivata, violazione e falsa applicazione dell’art.15 lett.b)
del bando di concorso in questione, violazione e falsa applicazione
della legge 241/90, violazione del principio della buona
amministrazione, eccesso di potere sotto i profili del difetto
assoluto di motivazione, carenza dei presupposti, manifesta
illogicità ed ingiustizia.
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana che ha contestato
la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover dichiarare
il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia
introdotta col proposto gravame.
Invero, in materia di borse di studio vengono in rilievo
due distinti profili: quello di ammissione alla borsa, connotato
dalla presenza, come nel caso di specie , di una procedura
selettiva e da un atto di concessione del beneficio, (così
come avvenuto nel caso “de quo”) e quello successivo all’assegnazione
della borsa, contrassegnato dallo svolgimento dell’attività
oggetto della borsa di studio a fonte del corrispettivo
da erogarsi a cura dell’Ente concedente.
Nel primo caso la posizione dell’aspirante borsista assume.,indubbiamente
la veste di interesse legittimo(cfr T.A.R. Abruzzo Pesca,28
agosto 2003 n.778); nel secondo caso, invece, si instaura
tra l’Amministrazione che ha concesso la borsa di studio
e l’assegnatario un rapporto di tipo contrattuale sia pure
atipico.
Per quest’ultima fase viene , quindi, a configurarsi una
figura negoziale che vede da una parte il titolare (già
vincitore) della borsa obbligato alla prestazione(qualificabile
come lavoro autonomo) di studio e di ricerca e dall’altra
parte l’Ente pubblico obbligato all’erogazione della remunerazione
o dell’assegno.
Nel caso di specie avviene, allora, avuto riguardo alla
natura giuridica del rapporto instauratasi tra la ricorrente
e la Regione Toscana, che la decadenza dalla borsa pronunciata
a carico della ricorrente assuma i connotati della sanzione
negoziale adottata dall’Amministrazione con riferimento
a quello che può definirsi un non corretto comportamento
della parte privata in sede di adempimento degli obblighi
contrattuali. In siffatto contesto relazionale la posizione
della ricorrente “borsista” che rivendica, in sostanza,
la correttezza della sua condotta non può non assumere la
natura di diritto soggettivo con la conseguenza che la pretesa
qui fatta valere dall’arch. Davoli deve trovare eventuale
tutela presso il giudice ordinario, deputato a conoscere
delle controversie in cui il”petitum” e la “causa petendi”
rivestono la natura giuridica sopra illustrata.
Per quanto sin qui osservato,il ricorso va dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione di questo giudice.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le
parti e spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo
dichiara Inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 19 ottobre
2005.
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Avv. Saverio Romano - Consigliere
Dott. Andrea Migliozzi - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 dic. 2005
Firenze, lì 29 dic. 2005