REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 894/2005 proposto da
MAFFEI PAOLA rappresentata
e difesa dall’ avv. Giuseppe Montanara del foro di Roma
ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avv. Valerio
Valignani in Firenze, viale Matteotti n. 25;
c o n t r o
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, in persona
del Rettore pro-tempore,
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,
in persona del Ministro pro-tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura
distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in
Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
e nei confronti di
MANCUSO FULVIO, rappresentato e difeso
dall’avv. Mauro Montini ed elettivamente domiciliato in
Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;
DEL BAGNO ILEANA, rappresentata e difesa dall’avv. Orazio
Abbamonte ed elettivamente domiciliata in Firenze, via de’
Rondinelli n. 2, presso lo studio dell’avv. M. Montini;
per l’annullamento
della relazione finale della Commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore associato del settore scientifico disciplinare
IUS/19 “Storia del diritto medievale e moderno” nella Facoltà
di giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena,
in data 21 marzo 2005, con la quale sono stati dichiarati
idonei i candidato Fulvio Mancuso e Ileana Del Bagno; nonché
del decreto di approvazione degli atti della procedura emesso
dal Rettore in data 21 marzo 2005; nonché dei verbali della
procedura e dei giudizi della commissione, compresi gli
atti di elezione. Formazione, composizione ed insediamento
della stessa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate, nonché di Fulvio Mancuso e Ileana Del Bagno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 8 novembre
2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Montanara, l’avv.
D.Iaria delegato da M.Montini e l’avv. E.Cuoco delegato
da O.Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Ricercatrice confermata di Storia del Diritto italiano nell’università
di Siena, presentata domanda di ammissione alla procedura
comparativa indetta con bando di concorso del 29.6.2004,
la dr. Maffei Paola ha impugnato gli atti in epigrafe indicati,
dopo esser stata giudicata inidonea a coprire il ruolo di
professore associato nella medesima Università.
Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha dedotto i seguenti
motivi:
1) omessa valutazione dell’attività didattica svolta dai
candidati, nonché dell’attività prestata presso gli Atenei
di appartenenza e presso gli enti di ricerca;
2) valutazione operata in base a criteri non previsti da
alcun testo normativo e non richiamati fra gli elementi
valutativi; omessa valutazione nel merito dei lavori presentati
dalla ricorrente, di almeno pari dignità ed estensione di
quelli presentati dai due candidati dichiarati idonei;
3) travisamento, insufficiente motivazione, contraddittorietà
dei giudizi individuali espressi dai componenti la commissione;
4) incongruità tra la valutazione positiva, in relazione
alla discussione dei titoli ed alla prova didattica, e il
giudizio finale e l’attribuzione del punteggio; difetto
di motivazione;
5) apoditticità dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha
sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo
la reiezione del ricorso siccome infondato.
Anche i soggetti controinteressati, dichiarati idonei nella
medesima procedura di valutazione comparativa, hanno chiesto
la reiezione del ricorso, previa pronuncia di inammissibilità,
per tardività e per carenza di interesse, delle censure
dirette avverso i giudizi riguardanti i candidati Del Bagno
e Mancuso, nonché di inammissibilità per omessa impugnazione
del bando, per quanto riguarda il requisito della continuità
temporale della produzione scientifica, e di inammissibilità
della censura relativa ai giudizi espressi in ordine alla
prova didattica.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo
nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1 – Nel ricorso avverso gli atti della procedura valutativa
per il reclutamento di un professore associato, la ricorrente
deduce, con il primo motivo, che la commissione giudicatrice
avrebbe omesso di valutare l’attività didattica svolta dai
candidati, nonché l’attività prestata presso gli Atenei
di appartenenza e presso gli enti di ricerca, in violazione
dell’art. 9 del bando di concorso e degli stessi criteri
formulati dalla commissione; avrebbe omesso altresì di valutare
il diploma post-universitario ottenuto dalla ricorrente
ed attinente al raggruppamento disciplinare del concorso,
nonché il titolo di dottore di ricerca.
Il motivo è infondato.
Dal contenuto dei verbali della commissione giudicatrice
emerge che sono state espresse valutazioni, formulate sia
nei giudizi individuali sia in quelli collegiali, con riguardo
ai titoli didattici presentati dai candidati.
Con specifico riferimento alla ricorrente, sono stati apprezzati
positivamente i titoli didattici sia dai singoli componenti
la commissione sia dal plenum, all’unanimità.
La censura, pertanto, è infondata in fatto; peraltro, essa,
di per sé, non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente,
che ha invece ricevuto un giudizio negativo sia in relazione
ai titoli scientifici sia in relazione alla prova didattica,
con conseguente punteggio finale pari a zero.
La giurisprudenza, sul punto, ha avuto occasione di affermare
che, ancorché il giudizio di idoneità a professore associato
debba essere basato sulla contestuale valutazione dei titoli
scientifici presentati dal candidato e dell’attività didattica
attestata dalla facoltà di appartenenza, il tenore negativo
di uno dei due profili giustifica e, anzi, impone un giudizio
in termini di inidoneità, non essendo consentito alla commissione
effettuare una sorta di compensazione tra i due elementi
di valutazione (Cons. St., VI, 7.5.2004 n. 2815).
Nella fattispecie, la ricorrente ha riportato un giudizio
negativo con riferimento sia ai titoli scientifici sia alla
prova didattica.
Pertanto, l’inidoneità consegue, ex se, senza possibilità
di alcuna comparazione tra gli altri elementi di valutazione.
Afferma la giurisprudenza che, nei giudizi di idoneità a
professore associato, l’attività didattica non può rappresentare
da sola un elemento sufficiente a compensare la valutazione
negativa in ordine agli scritti scientifici, essendo necessario
il possesso contestuale dell’idoneità sia sotto il profilo
didattico sia sotto quello scientifico, con la conseguenza
che in mancanza di uno di essi l’idoneità non può essere
conseguita, senza che sia necessaria una specifica motivazione
della commissione in ordine alla prevalenza dell’elemento
negativo su quello positivo (Cons. St., VI, 14.11.2003 n.
7290).
2 – Con il secondo motivo, si deduce che nella valutazione
dei titoli scientifici la commissione avrebbe operato in
base a criteri non previsti da alcun testo normativo e non
richiamati fra gli elementi valutativi; inoltre, non avrebbe
valutato nel merito i lavori presentati dalla ricorrente,
da ritenere di almeno pari dignità ed estensione di quelli
presentati dai due candidati dichiarati idonei, mentre avrebbe
adoperato l’unico parametro del numero di pagine, nel caso
della ricorrente ritenuto insufficiente.
Il motivo è infondato.
Secondo la valutazione collegiale della commissione, che
sintetizza i giudizi formulati dai singoli commissari, non
può essere espresso un giudizio complessivamente positivo
sulla candidata atteso che la sua produzione scientifica,
non priva di rigore metodologico e sostanzialmente congruente
con le discipline del settore scientifico disciplinare,
non appare sufficiente né per dimensioni e innovatività
di risultati né per maturità non avendo ancora prodotto
un convincente lavoro storico giuridico di pieno taglio
monografico (cfr. doc. 12).
Pertanto, sia il plenum del collegio sia i singoli componenti
hanno esaminato nel merito la produzione scientifica della
ricorrente, ritenendola insufficiente sia per innovatività
(in base al parametro previsto dall’art. 9 del bando) sia
per dimensioni, nonché per non essersi tradotta in un tipico
lavoro storico-giuridico di carattere monografico.
Ne consegue l’infondatezza della censura in esame, essendo
stata condotta, da parte della commissione giudicatrice,
una valutazione, sotto il profilo qualitativo e non meramente
quantitativo, dei titoli scientifici prodotti dalla candidata,
in quanto tale attinente la sfera della discrezionalità
tecnica riservata all’organo competente.
Nella parte in cui si deduce anche un profilo di illegittimità
per disparità di trattamento tra la valutazione dei titoli
della ricorrente e quella dei candidati controinteressati,
il motivo è anche inammissibile, poiché il giudizio di idoneità
a professore associato ha carattere assoluto e individuale,
esprimendo la valutazione della commissione giudicatrice
sull’idoneità del singolo candidato a svolgere le relative
funzioni, al di fuori da ogni valutazione comparativa con
gli altri aspiranti (Cons. St., VI, 14.11.2003 n. 7290).
3 – Con il terzo motivo, si deduce: che la commissione non
avrebbe valutato tutti i lavori della ricorrente ed avrebbe
ritenuto caratterizzata da discontinuità la relativa produzione
scientifica; che i giudizi individuali positivi sarebbero
illogicamente confluiti in una valutazione “non complessivamente
positiva”; che non sarebbe stata adeguata la durata delle
sedute della commissione giudicatrice.
Il motivo è, complessivamente, infondato.
In ordine al primo profilo, si osserva che la commissione
ha sinteticamente richiamato la produzione scientifica di
ogni candidato, valutando solo i lavori ritenuti degni di
maggiore attenzione, in conformità all’orientamento giurisprudenziale
secondo cui è necessaria la complessiva valutazione dell’attività
scientifica dei candidati, senza che ciò implichi un’analitica
disamina di tutte le pubblicazioni presentate (Cons. St.,
VI, 3.1.2000 n. 6).
In particolare, in un sistema concorsuale che prescinde
da parametri numerici e non comporta attribuzione di punteggi
per ciascun titolo, la valutazione delle opere investe la
produzione complessiva di ciascun candidato ed il giudizio
sulla maturità scientifica e globale tiene conto di tutte
le circostanze: ne consegue la non necessità di una valutazione
analitica dei titoli dei candidati ( Tar Toscana, I, 11.6.2003
n. 2348).
In base al giudizio collegiale della commissione, non può
essere espresso un giudizio complessivamente positivo sulla
candidata atteso che la sua produzione scientifica, non
priva di rigore metodologico e sostanzialmente congruente
con le discipline del settore scientifico disciplinare,
non appare sufficiente né per dimensioni e innovatività
di risultati né per maturità non avendo ancora prodotto
un convincente lavoro storico giuridico di pieno taglio
monografico.
In ordine al richiamato carattere di discontinuità della
produzione della ricorrente, basta rilevare che il suo ultimo
lavoro risale al 1994 e che, nei dieci anni successivi,
non risulta prodotto alcun altro lavoro scientifico a carattere
monografico.
Del resto, lo stesso bando di concorso impone (all’art.
9, punto e) che debba essere valutata la “continuità temporale
della produzione scientifica”; né sul punto in questione
il bando è stato impugnato dalla ricorrente.
Circa il secondo profilo dedotto con il motivo in esame,
si osserva, preliminarmente, che i giudizi dei singoli membri
della commissione giudicatrice debbono necessariamente confluire
nell’unico giudizio collegiale, destinato ad assorbirli
non attraverso una loro meccanica sommatoria bensì mediante
un’opera di composizione dei medesimi e di superiore mediazione
nel corso della quale il singolo commissario ben può adattare
o correggere la valutazione già espressa nel confronto con
quella degli altri commissari (Tar Lazio, III, 6.2.2002
n. 833; Cons. St., VI, 3.11.1999 n. 1702).
Proprio perché l’iniziale giudizio individuale dei singoli
commissari non ha una sua autonoma e definitiva rilevanza,
la formulazione finale è riservata all’esame collegiale,
nel quale confluiscono, contemperandosi in un apprezzamento
unitario, i giudizi singolarmente espressi dai vari membri
della commissione (Tar Toscana, I, 24.5.2004 n. 1490).
Quanto all’ultimo profilo dedotto, la giurisprudenza ha
affermato che non sono sindacabili, in sede di legittimità,
i tempi dedicati dalla commissione alla valutazione dei
candidati, non essendo possibile di norma un computo presuntivo
né stabilire quale sia il tempo dedicato alla considerazione
delle singole posizioni (Cons. St., VI, 27.4.1999 n. 534).
4 – Con il quarto ed il quinto motivo, la ricorrente deduce
vari profili di illegittimità degli atti impugnati, individuandoli
nell’asserita illogicità e contraddittorietà dei rilievi
circa i difetti di approfondimento tecnico-giuridico segnalati
dalla commissione, nella disparità di trattamento tra i
giudizi espressi, da una parte, sulla ricorrente e, dall’altra,
nei confronti di altri candidati (Mancuso e Del Bagno);
nei giudizi in ordine alla contestata mancanza di innovatività
dei lavori scientifici della ricorrente.
Le censure sollevate sono, in parte, inammissibili, in quanto
dirette a contestare nel merito le valutazioni espresse
dalla commissione giudicatrice, sopra tutto in ordine al
contenuto dei lavori scientifici presentati dalla ricorrente.
Ciò è bene evidenziato dalle stesse valutazioni formulate
in ricorso relative alla pretesa risonanza internazionale
dell’opera “Tabula picta”, alla circostanza che essa sarebbe
stata “copiata” nel volume, edito in Francia, di un’altra
studiosa (il che di per sé dimostrerebbe l’apoditticità
dei giudizi formulati dalla commissione), alle recensioni
dell’opera su riviste specializzate.
Quanto ai rilievi circa i difetti di approfondimento tecnico-giuridico
espressi dalla stessa commissione, la ricorrente ne contesta
la fondatezza esaminando l’argomento proposto (“Aspetti
sistematici dell’umanesimo giuridico”) che, a suo avviso,
“non richiedeva di entrare nel vivo dei singoli aspetti
teorici attinenti ad istituti giuridici, ma doveva limitarsi
a fornire una panoramica del movimento di pensiero manifestatesi
nella sistematizzazione del diritto romano”.
Sul punto - esclusa l’ammissibilità della censura di disparità
di trattamento tra i candidati, per le ragioni già esposte
– si osserva che, per espressa previsione del bando (art.
4) il posto di professore associato, di cui trattasi, concerneva
la “Storia del Diritto medievale e moderno”, e doveva avere
ad oggetto “lo studio degli istituti e delle dottrine giuridiche
in età medievale e moderna, con particolare riferimento
al nesso tra la storia della scienza e del diritto nonché
tra la storia del diritto sostanziale e del diritto processuale”.
Pare evidente, alla luce della lex specialis, senza
entrare nella sfera delle valutazioni riservate alla commissione
giudicatrice, che non possa essere qualificato come illegittimo,
sotto il profilo considerato, il giudizio secondo cui la
trattazione dei motivi strettamente giuridici, oltre che
storici, che hanno connotato la scuola dell’umanesimo giuridico,
avrebbe dovuto caratterizzare la prova didattica sostenuta
dalla ricorrente.
Tale valutazione si riscontra in tutti i giudizi espressi
dai singoli componenti della commissione e, infine, nel
giudizio collegiale conclusivo, secondo cui la candidata
ha dimostrato “buona conoscenza degli aspetti filologici,
ma minore sensibilità ai profili storico-giuridici”.
5 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso
è infondato e va rigettato.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi,
possono essere compensati tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 8 novembre 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 dic. 2005
Firenze, lì 29 dic. 2005