REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIOVANNI VACIRCA, Presidente
SAVERIO ROMANO, Cons.
ANDREA MIGLIOZZI, Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 11 Gennaio 2006
Visto il ricorso 2221/2005 proposto da:
SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
rappresentato e difeso da:
POZZI FRANCESCO MASSIMO
CONTARDI GENNARO
ALESI FRANCO
con domicilio eletto in FIRENZE
LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20
presso
POZZI FRANCESCO MASSIMO
contro
COMUNE DI MINUCCIANO
rappresentato e difeso da:
CARETTI ALBERTO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA L.S. CHERUBINI 20
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento 30 settembre 2005, prot.06263,
Registro DIA n. 861/05,m del Responsabile dell' Area Tecnica
del Settore Urbanistica -Edilizia privata del Comune di
Mucciano
per la condanna del Comune di Minucciano ( Lucca), in persona
del Sindaco pro-tempore al risarcimento dei danni subiti
e subendi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MINUCCIANO
Udito il relatore Cons. ANDREA MIGLIOZZI e uditi, altresì,
per la parte ricorrente l’avv. Rigoni e per il Comune di
Minucciano l’avv. Caretti;
Considerato che il ricorso allo stato e sia pure ad una
sommaria delibazione presenta sufficienti elementi di fondatezza
con specifico, assorbente riferimento alle censure di violazione
dell’art. 10 bis della legge 241/90 (come introdotto dalla
legge n. 15/2005) e di eccesso di potere per violazione
del giusto procedimento di cui al quarto motivo d’impugnazione,
con conseguente obbligo del Comune intimato di procedere
a comunicare alla ricorrente le ragioni ostative all’accoglimento
della domanda di autorizzazione all’installazione di una
stazione radio base per la telefonia mobile di cui alla
D.I.A. prodotta in data 12 agosto 2005;
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di
causa, sussistono i presupposti per l’accoglimento della
domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della
legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3
della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;
P. Q. M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione
nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.