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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Ordinanza 11 gennaio 2006 n. 15
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (Avv.ti F.M. Pozzi, G. Contardi e F. Alesi) contro il Comune di Minucciano (Avv. A. Caretti)


Procedimento amministrativo - D.I.A. relativa all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile - Art. 10 bis della legge 241/90 (come introdotto dalla legge n. 15/2005) – Obbligo di comunicare alla società richiedente le ragioni ostative all’accoglimento della D.I.A. – Sussiste – Assenza - Illegittimità

Incorre nella violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 (come introdotto dalla legge n. 15/2005) e nell’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento il Comune che non abbia provveduto a comunicare alla società richiedente le ragioni ostative all’accoglimento della D.I.A. relativa all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile.





REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE
PRIMA SEZIONE




nelle persone dei Signori:

GIOVANNI VACIRCA, Presidente
SAVERIO ROMANO, Cons.

ANDREA MIGLIOZZI, Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 11 Gennaio 2006

Visto il ricorso 2221/2005 proposto da:

SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.



rappresentato e difeso da:

POZZI FRANCESCO MASSIMO
CONTARDI GENNARO
ALESI FRANCO



con domicilio eletto in FIRENZE

LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20
presso
POZZI FRANCESCO MASSIMO

contro

COMUNE DI MINUCCIANO
rappresentato e difeso da:
CARETTI ALBERTO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA L.S. CHERUBINI 20
presso la sua sede
;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,



- del provvedimento 30 settembre 2005, prot.06263, Registro DIA n. 861/05,m del Responsabile dell' Area Tecnica del Settore Urbanistica -Edilizia privata del Comune di Mucciano
per la condanna del Comune di Minucciano ( Lucca), in persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MINUCCIANO



Udito il relatore Cons. ANDREA MIGLIOZZI e uditi, altresì, per la parte ricorrente l’avv. Rigoni e per il Comune di Minucciano l’avv. Caretti;
Considerato che il ricorso allo stato e sia pure ad una sommaria delibazione presenta sufficienti elementi di fondatezza con specifico, assorbente riferimento alle censure di violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 (come introdotto dalla legge n. 15/2005) e di eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di cui al quarto motivo d’impugnazione, con conseguente obbligo del Comune intimato di procedere a comunicare alla ricorrente le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile di cui alla D.I.A. prodotta in data 12 agosto 2005;
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;


P. Q. M.




Accoglie
la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


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