| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 22 dicembre 2005
n. 8179
Pres.G.Giallombardo – Relat. R.Valenti |
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1. Contratti della P.A. - Appalto pubblico
– Polizza fideiussoria – Durata della polizza – Riferimento
generico al disciplinare tipo – Sufficienza – In caso di
polizza fideiussoria richiesta avente durata ordinaria di
180 giorni ex art.30 comma 2 bis L.109/94 - Sussiste
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2. Contratti della P.A. - Appalto pubblico
– Polizza fideiussoria – Clausola del bando richiedente
un durata superiore a quella di cui all’art.30 comma 2 bis
L.109/1994 – Legittimità
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3. Contratti della P.A. - Appalto pubblico
– Polizza fideiussoria – Validità richiesta almeno 360 giorni
– Mancata indicazione del periodo di validità – Rinvio generico
al disciplinare tipo – Esclusione dalla gara – Legittimità.
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1. La mancata indicazione, nell’apposita
parte della scheda, del termine di decorrenza e cessazione
della validità della polizza fideiussoria, può essere sopperita
dal rinvio al disciplinare tipo conforme al D.M.123/2004
in caso di polizza fideiussoria richiesta avente validità
di 180 giorni, corrispondente alla previsione normativa
di cui all’art.30 comma 2 bis L.109/94
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2. La P.A. può comunque richiedere legittimamente,
e a pena di esclusione, una validità superiore della stessa
polizza fideiussoria, anche pari a 360 giorni dalla presentazione
dell’offerta; nel qual caso occorre espressamente indicare
il termine di decorrenza o comunque di cessazione della
polizza: in tali ipotesi il mero rinvio alle previsioni
dello schema tipo non soddisfa il requisito della diversa
durata prescritta dal bando, legittimando quindi l’esclusione
dalla gara.
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3. La mancata indicazione del termine di
validità della polizza fideiussoria, nei modi prescritti
dal bando a pena di esclusione, di durata superiore a quella
“ordinaria” di 180 giorni ex art.30 comma 2 bis L.109/94,
costituisce un elemento essenziale dell’offerta che non
può essere sopperita con l’utilizzo dei poteri istruttori
di cui all’art.16 D.Lgs.175/95.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 8179-05 Reg. Sent.
N. 1488 Reg. Gen.
ANNO 2005
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1488/2005 proposto da:
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Electro Impianti s.r.l., in persona
dell’amministratore p.t., in proprio e n.q. di mandataria
capogruppo della costituenda ATI con le imprese O.m.i.r
S.r.l., e della stessa O.m.i.r. S.r.l., in persona
del procuratore generale Sig. Giacomo Acquaviva, entrambi
elettivamente domiciliati in Palermo Piazza V.E. Orlando
n.33 presso lo studio dell’Avv.to Pietro Bisconti che li
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
introduttivo;
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C O N T R O
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l’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall’Avv.to Salvatore Narbone, presso il cui studio
in Palermo è elettivamente domiciliato in via Pindemonte
n.88;
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E NEI CONFRONTI
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dell’ATI tra l’Impresa I.T.I. S.a.s. di
Bartolomeo Evans & C (capogruppo mandataria), in
persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per
la carica presso la sede della stessa società (nonché sede
della stessa ATI) in Palermo Via Carlo del Prete n.55 e
l’impresa individuale Bertolino (mandante) in persona del
legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso
la sede della impresa in Palermo Via Maggiore Toselli n.78,
rappresentata e difesa dall’Avv.to Giuseppe Mazzarella,
presso il cui studio in Palermo via Caltanissetta n.1 è
elettivamente domiciliata;
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per l’annullamento (previa sospensione)
- del verbale di gara del 17.5.2005, relativo all’appalto
per l’affidamento dei lavori di “rifunzionalizzazione del
poliambulatorio nel Comune di Villabate” nella parte in
cui l’A.T.I. Electro Impianti–Omir è stata esclusa dalla
procedura di che trattasi e l’incanto è stato aggiudicato
alla A.T.I. I.T.I. - Bertolino;
- dell’art.8 lett.a) punto 2 del bando di gara nella parte
in cui viene richiesta ai concorrenti una cauzione provvisoria
costituita da una polizza fideiussoria assicurativa avente
validità per almeno 360 giorni e nella parte in cui richiede
che lo schema tipo e/o la polizza fideiussoria debbano riportare
obbligatoriamente la durata della stessa o la data della
sua cessazione
- di ogni altro atto comunque connesso, coordinato e consequenziale
ai provvedimenti in premessa;
Visto il ricorso, notificato il 16.06.2005 e depositato
il 22.06.2005, con i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata, della A.T.I. controinteressata
e le rispettive memorie;
Vista l’ordinanza n.240 del 01.07.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 08/11/2005
il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presenti in udienza l’Avv.to P.Bisconti per il ricorrente,
l’Avv.to S. Narbone per la AUSL resistente nonché dell’Avv.to
G. Mazzarella per la controinteressata intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato
e depositato, parte ricorrente premette di aver partecipato
al bando pubblico, indetto dalla AUSL resistente, per l’appalto
“per l’affidamento dei lavori di “rifunzionalizzazione del
poliambulatorio nel Comune di Villabate ”.
Con il verbale di cui in epigrafe è stata disposta l’esclusione
della ricorrente dalla gara di che trattasi per la irregolarità
riscontrata della polizza fideiussoria, con particolare
riferimento alla indicazione della validità della stessa,
siccome richiesta dal bando avente durata almeno di 360
giorni.
Avverso il provvedimento di esclusione, unitamente agli
altri provvedimenti in epigrafe indicati, parte ricorrente
ha proposto gravame deducendo le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.30 L.109/94,
siccome modificata dalla L.R.7/2002 e s.m.i – Violazione
e falsa applicazione del D.M. 13.03.2004 n.123 – Violazione
e falsa applicazione degli artt.3 e ss. L.241/90 per carenza
di istruttoria, difetto di motivazione e violazione delle
regole sulla partecipazione al procedimento per omessa richiesta
di chiarimenti – Eccesso di potere per travisamento dei
fatti e ingiustizia manifesta – Violazione dei principi
di correttezza, imparzialità della P.A. e proporzionalità
dell’azione amministrativa.
La polizza fideiussoria presentata dal ricorrente risulta
invero legittima e conforme allo schema tipo previsto dal
D.M. n.123 del 13.03.2004. In particolare, pur evidenziando
che la polizza ha validità di almeno 180 giorni dalla presentazione
dell’offerta, la stessa cessa solo al momento della sottoscrizione
del contratto. In ogni caso l’Amministrazione, prima di
procedere alla relativa esclusione, avrebbe dovuto chiedere
gli opportuni chiarimenti alla ricorrente.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.109 del D.P.R.
554/99 – Violazione e falsa applicazione dell’art.114 del
R.D.827/24 – Illogicità manifesta – Contraddittorietà tra
diverse disposizioni del bando – Ingiustificato aggravamento
del procedimento amministrativo – Sviamento
Attesa la ratio dell’istituto in esame, volto a garantire
l’Amministrazione sulla effettiva stipula del contratto
da parte dell’aggiudicataria, la richiesta in specie di
una polizza fideiussoria avente validità di almeno 360 giorni
appare esorbitante rispetto alla previsione regolamentare
che impone la stipula del contratto entro 60 gironi dalla
aggiudicazione (infruttuosamente decorso il quale l’impresa
può sciogliersi da ogni impegno). La stessa disposizione
non è altresì coerente la altra previsione del bando che
prevede che l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
di presentazione.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.8 L.109/94 –
Violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 2 del D.P.R.34/00
– Violazione dell’art.11 del bando di gara – Eccesso di
potere per mancanza di istruttoria, travisamento dei fatti,
omessa verifica dei requisiti di partecipazione – Ingiustizia
manifesta.
L’A.T.I. controinteressata non è in possesso delle attestazioni
S.O.A. richieste dal bando: l’Amministrazione non avrebbe
potuto quindi procedere alla aggiudicazione in favore della
stessa.
Ha chiesto parte ricorrente, previa sospensione, l’annullamento
dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese.
La AUSL intimata, con atto di costituzione all’adunanza
camerale del 01/07/2005, ha chiesto il rigetto del gravame
siccome infondato, depositando al contempo memoria difensiva.
Con ordinanza n.240 del 01/7/2005 è stata quindi fissata
la data della discussione di merito.
Per resistere al ricorso, si è costituita altresì la A.T.I.
“I.T.I. S.a.s. – Bertolino”, controinteressata intimata,
che ha chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato,
con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 06.11.2005, su richiesta delle
parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto
in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato argomentazioni di
cui appresso.
Si controverte sulla esclusione della ricorrente, relativamente
all’appalto di cui in narrativa, disposta dal seggio di
gara sulla riscontrata irregolarità della polizza fideiussoria,
in quanto non conforme alle previsioni del bando relativamente
alla durata della stessa.
Si premette che ai sensi dell’art.8 lett.a) del bando di
che trattasi, la stazione appaltante richiedeva, ai fini
della cauzione di cui all’art.30 L.109/94, che l’offerta
dovesse essere corredata da fideiussione bancaria o assicurativa
avente validità per almeno 360 giorni dalla data di cui
al precedente punto 6.1. (termine di presentazione delle
offerte) a pena di esclusione; lo schema tipo e/o la polizza
fideiussoria debbono riportare obbligatoriamente la durata
della stessa o la data della sua cessazione.
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità
del gravame, sollevata dalla A.T.I controinteressata, sul
rilievo che non risulta essere stato oggetto di impugnativa
la disposizione della lex specialis che prevede, quale dies
a quo della polizza fideiussoria, il termine ultimo utile
per la presentazione dell’offerta e non, come in specie
per il ricorrente (ai sensi del disciplinare tipo allegato
alla scheda), la data di presentazione della stessa (ove
diversa).
L’eccezione va disattesa, in primo luogo perché quanto precede
non costituisce il motivo specifico di esclusione della
A.T.I. ricorrente; ed inoltre perché nello stesso disciplinare
di gara, parte integrante del bando, si prevede, differentemente,
che la polizza fideiussoria abbia validità di 360 giorni
dalla presentazione dell’offerta (Punto 5. del disciplinare
di gara in atti) e non dalla di scadenza della presentazione
delle stesse.
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1. Ciò posto, il primo motivo di gravame
è infondato.
Lamenta parte ricorrente l’illegittimità dell’esclusione
disposta in suo danno dal seggio di gara in ragione della
asserita non conformità alla lex specialis della polizza
fideiussoria presentata. Và rilevato che alla voce “decorrenza”
e “cessazione” della polizza, la scheda presentata dal ricorrente
si limita, sul punto, a rinviare all’art 2 schema tipo 1.1,
senza null’altro aggiungere.
Sostiene il ricorrente che detto rinvio, ove correttamente
interpretato alla luce ed unitamente alle condizioni generali
alla scheda allegate, garantiva sufficientemente la stazione
appaltante, anche oltre la durata di 360 giorni richiesti.
Infatti, all’art.2 dello schema tipo 1.1. richiamato, si
prevede espressamente che la polizza decorre dal momento
dell’offerta, ha una durata almeno di 180 giorni e cessa
automaticamente al momento della stipula del contratto.
Comunque la liberazione anticipata, rispetto a dette scadenze,
potrebbe aver luogo solo con la consegna della scheda o
con comunicazione scritta da parte della stazione appaltante.
Ritiene il Collegio di non poter condividere l’interpretazione
prospettata: invero la previsione dello schema tipo in premessa
non può essere intesa ai fini di ultrattività della polizza
oltre il termine di 180 giorni nella stessa previsto, diverso
ed inferiore a quello dei 360 giorni richiesto dal bando.
L’inciso della polizza in esame, è posto – invero - in favore
del soggetto prestatore della garanzia: cui è consentito
liberarsi anche anticipatamente dal termine contrattualmente
previsto, ove il contratto venga stipulato prima della scadenza
del termine garantito.
A ben vedere, quanto precede costituisce una trasposizione,
sul piano contrattuale interno tra impresa ed istituto assicuratore,
della previsione normativa di cui all’art.30 L.109/94 che
dispone lo svincolo automatico di della polizza al momento
della sottoscrizione del contratto.
Nel caso in esame, la polizza presentata dal ricorrente
non risulta conforme alle previsioni del bando, che prevedono
espressamente, e a pena di esclusione, la prestazione di
una garanzia fideiussoria della durata di almeno 360 giorni.
La stessa disposizione normativa evocata dal ricorrente,
a supporto della propria difesa, non risulta utile allo
scopo: invero, malgrado l’art.3 comma 4 del D.M. 123/2004
disponga che, ai fini della semplificazione delle procedure
inerenti agli appalti, i concorrenti sono abilitati a presentare
le sole schede tecniche contenute ed approvate con lo stesso
decreto, costituisce comunque un onere la debita compilazione
della predetta scheda, secondo le disposizioni richieste
dal bando di gara, soprattutto ove – come in specie – siano
richiesti termini di validità della polizza maggiori rispetto
a quelli “ordinari” di 180 giorni di cui all’art.30 comma
2 bis L.109/94. Ebbene, nel caso in esame l’A.T.I. ricorrente
ha presentato una polizza fideiussoria non debitamente compilata
sul punto controverso, atteso che il bando di gara richiedeva
una validità della polizza diversa da quella prevista dallo
schema tipo (almeno 360 giorni in luogo dei 180).
Per cui il mero rinvio alle previsioni dello schema tipo
1.1, pur essendo idoneo a individuare gli elementi mancanti
nella scheda (nell’ipotesi di polizza fideiussoria di durata
“ordinaria” di 180 giorni, come riconosciuto dal T.A.R.
Sicilia – Catania – Sez.III con sentenza 18.03.2005 n.462,
richiamata da parte ricorrente), nel caso di specie non
soddisfa comunque il requisito della diversa durata della
polizza prescritta dal bando.
Il richiamo alle regole ermeneutiche di interpretazione
del negozio giuridico, di cui agli artt.1363 e 1362 cod.
civ., non vale quindi a colmare il mancato riscontro della
previsione della lex specialis sulla specifica e diversa
durata della garanzia.
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1.1 Sostiene, comunque, parte ricorrente
che la stazione appaltante non poteva sottrarsi dall’onere
di richiedere i necessari chiarimenti all’A.T.I. ricorrente,
ai sensi dell’art.16 D.Lgs.157/95, prima di procedere alla
esclusione per cui è gravame. Invero l’indagine sulla reale
durata della garanzia non avrebbe in alcun modo comportato
una lesione della par condicio dei concorrenti.
L’assunto non ha pregio.
Và considerato che la possibilità di richiedere integrazioni
sulla documentazione presentata non può estendersi agli
elementi essenziali della domanda, rispetto ai quali devono
essere rispettati i principi della "par condicio" e dell'osservanza
dei tempi procedimentali previsti dalla legge.
Nel caso in esame, considerato quanto precede e valutata
l’espressa previsione del bando che dispone in termini di
esclusione il mancato rispetto della modalità di presentazione
e della durata della polizza fideiussoria, ritiene il Collegio
che trattasi di un elemento essenziale cui non si può sopperire
con l’utilizzo dei poteri istruttori (cfr.Consiglio di Stato
Sez.V 12/04/2005 n.1635; T.A.R. Veneto, sez. I, 13 aprile
2002, n.1325).
Risulta provato che lo stesso istituto fideiussore, per
altre gare e nei confronti di altri soggetti, abbia osservato
maggiore attenzione nella predisposizione della scheda della
polizza fideiussoria in ipotesi di durata annuale richiesta
per la stessa: come da documentazione versata in atti dalla
A.T.I. controinteressata, l’HDI Assicurazione indica espressamente
la data di inizio e di cessazione della durata annuale della
polizza fideiussoria, confermando implicitamente che il
mero rinvio alle clausole generali dello schema tipo non
soddisferebbe, nello specifico, la previsione del bando
sulla diversa e maggiore durata della garanzia. Di ciò è
anche consapevole lo stesso ricorrente tanto da impugnare,
con il secondo motivo di gravame, la previsione sul punto
del bando di gara.
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2. Come premesso, con il secondo motivo di
gravame, parte ricorrente censura la legittimità della stessa
previsione del bando che impone la prestazione di una polizza
fideiussoria della durata di 360 giorni in quanto in contrasto
con le altre previsioni del bando sulla validità dell’offerta.
Inoltre, tale disposizione comporta un ingiustificato aggravamento
del procedimento amministrativo.
L’assunto non può essere condiviso.
Invero la previsione del bando che dispone, a pena di esclusione,
la presentazione di una polizza fideiussoria avente validità
almeno di 360 giorni, non costituisce un aggravamento del
procedimento tale da costituire ostacolo o maggiore onere
per le imprese partecipanti.
Come argomentato dalla Amministrazione intimata, la ratio
della disposizione risiede nel consentire alla stazione
appaltante di potersi cautelare di fronte alla eventualità
(che l’esperienza maturata ritiene non remota) che le lungaggini
procedimentali possano portare alla individuazione dell’aggiudicataria
in prossimità dello scadere del termine di 180 giorni di
validità della polizza.
In questi casi, la previsione del bando che impone la presentazione
di una cauzione della durata almeno di 360 giorni dalla
presentazione (ovvero dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte) tutela l’Amministrazione, che
a fronte del rifiuto alla stipula del contratto può incamerare
la cauzione, senza ciò possa costituire un aggravio oneroso
per i partecipanti: la prescrizione in esame non aggiunge
nulla alla documentazione da produrre e la stipula di polizza
avente durata annuale, anziché semestrale, comporta un aggravio
di spesa del tutto irrisorio.
Inoltre è stato affermato in giurisprudenza che, malgrado
la previsione sul punto della L.109/94, è consentito alle
stazioni appaltanti di porre un termine congruamente più
lungo, negli ovvi limiti della ragionevolezza ed in relazione
alle necessità di ogni singola gara, come peraltro riconosciuto
dallo stesso ricorrente. Conseguentemente, non è irrazionale,
come nella specie, la fissazione di un termine annuale dell’efficacia
della polizza fideiussoria, posto che sono notori gli imprevisti
ed i ritardi che affliggono di regola le procedure di gara
e come l’esperienza ha suggerito alla stessa stazione appaltante
(sul punto cfr. T.A.R. Lazio, sez. III 19/11/2004 n,1356).
Nessuna incongruenza, inoltre, è data riscontrare rispetto
ai diversi termini previsti per la validità dell’offerta
(180 giorni) e per la stipula del contratto (60 giorni)
attesa la diversa funzione che ognuno di detti termini svolge
nel contesto della procedura di gara. Infatti, il termie
previsto per la stipula del contratto decorre dalla data
della aggiudicazione, ben potendo quindi andare oltre il
termine di validità dell’offerta. Tale precisazione giustifica
da sola, in quanto non irrazionale ed illogica, la previsione
di una polizza fideiussoria avente durata superiore a quella
ordinaria di 180 giorni. Condivisibili appaiono altresì
le considerazioni svolte dalla controinteressata A.T.I.
in relazione alla razionalità e legittimità della precisione
del bando rispetto al diverso termine di validità dell’offerta.
Infatti, avvenuta l’aggiudicazione, ove la stazione appaltante
rimanga in attesa della produzione di documenti necessari
per la firma del contratto, rimangono sospesi i termini
di validità dell’offerta, in quanto legati a fatto dell’aggiudicatario.
Diversamente continua a decorrere il termine di validità
della polizza in quanto relativa ad un obbligo del garante.
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3. Il terzo motivo di gravame è parimenti
infondato.
Lamenta parte ricorrente l’illegittimità della aggiudicazione
disposta nei confronti della controinteressata, in quanto
la stessa risulta sprovvista della qualificazione SOA.
La doglianza appare del tutto priva di pregio e risulta
infondata in punto di diritto: nel caso che ci occupa, la
norma di cui all’art.8.11 quinques L.109/94 (siccome sostituito
dall’art.6 L.R.7/2002) prevede che per le imprese artigiane,
quali sono appunto le controinteressate, il sistema di qualificazione
– per appalti inferiori a €.150.000 – è determinato in ragione
della presentazione del certificato di iscrizione, da almeno
due anni, al rispettivo albo camerale. Ebbene, risulta provato
che le controinteressata sono entrambe imprese artigiane
e che costituiscono una A.T.I. di tipo verticale. In tali
ipotesi, l’art.13 comma 3 L.109/94 prevede che i requisiti
di cui agli artt.8 e 9 della stessa legge devono essere
posseduti dal mandatario per la categoria prevalente e per
il relativo importo, e dalla mandante per i lavori scorporati
nell’importo che quest’ultima assume. In specie il 100%
dei lavori della mandataria ammontano a €146.011,37, mentre
quelli della mandante ad €.27.500,00. Detti importi risultano
inferiori a quanto in premessa riportato, consentendo quindi
la regolare partecipazione alla gara della A.T.I. controinteressata,
per quanto di ragione.
In ogni caso la censura risulterebbe comunque del tutto
irrilevante ai fini del presente gravame: in caso di accoglimento
del ricorso la ricorrente Electro Impianti, in virtù del
maggior ribasso offerto, precederebbe, infatti, in graduatoria
la A.T.I. I.T.I.-Bertolino.
Alla stregua di quanto precede il ricorso va quindi respinto
in quanto infondato secondo quanto precisato in motivazione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, Sezione Prima, respinge ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio,
addì 08/11/2005, con l’intervento di Signori Magistrati:
- Giorgio Giallombardo Presidente
- Salvatore Veneziano Consigliere
- Roberto Valenti Referendario-est.
Angelo Pirrone, Segretario.
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Depositata in Segreteria il 22/12/2005
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